DECRETO
LEGGE 28 marzo 1997, n. 79 (pubblicato nella G.U.R.I. 29 marzo 1997, n.
74)
Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, aggiornato alla legge 23 dicembre 1999, n. 488)
omissis
Art.
5
Disposizioni
varie di contenimento
1.
E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, ed agli enti pubblici
economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in
materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione
dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto
e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione
europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale,
in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi
URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti
non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione
dell'appalto.
2. Le autorizzazioni di cassa determinate per l'anno 1997 dalla legge 23 dicembre 1996, n. 664, per i capitoli indicati nella tabella B allegata al presente decreto, sono ridotte per gli importi indicati nella tabella medesima.
3.
In sede di prima applicazione, in attuazione di quanto previsto dall'articolo
2, comma 22, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di determinazione
delle tariffe dei servizi postali, l'Ente poste italiane è autorizzato a
rideterminare in aumento le tariffe dei servizi postali entro il limite massimo
del 10 per cento dei proventi, a compensazione dei minori introiti eventualmente
derivanti dalla modifica dei rapporti intrattenuti con il Ministero del tesoro e
con la Cassa depositi e prestiti.