Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 3 agosto 2000, n. 294

 

Regolamento concernente l'individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici.

(G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000)

come modificato e integrato dal

Decreto del Ministro per i Beni e le attività culturali 24 ottobre 2001, n. 420

(G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001)

 

 

 

 

 Art. 1. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per i lavori di cui al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto previsto dall'articolo 10.

3. In relazione ai lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del d.P.R. n. 34 del 2000, di seguito indicato come "decreto n. 34".

 

 

Art. 2. Requisiti generali

1. I requisiti di ordine generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.

2. L'iscrizione dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1, lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività economica "conservazione e restauro di opere d'arte".

 

 

Art. 3. Requisiti speciali

1. I requisiti di ordine speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 1, sono:

a) adeguata idoneità tecnica;

b) adeguata idoneità organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;

c) adeguata capacità economica e finanziaria.

 

Art. 4. Idoneità tecnica

1. L'adeguata idoneità tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:

a) presenza di un direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa, restauratore di beni culturali;

b) avvenuta esecuzione, nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione;

c) fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni, per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo della classifica per cui è chiesta la qualificazione.

 

Art. 5. Idoneità organizzativa

1. Le imprese con più di quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta per cento del medesimo organico.

(comma così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.m. n. 420 del 2001)

2. In alternativa a quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi, contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34, realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con la società organismo d'attestazione.

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 420 del 2001)

3. Il calcolo delle unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità superiore.

4. I restauratori e i collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi di durata non inferiore a un anno.

(comma così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. n. 420 del 2001)

 

Note all’art. 5

Il comma 1 è stato così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.m. n. 420 del 2001

Il comma 2 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 420 del 2001

Il comma 4 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. n. 420 del 2001

 

 

Art. 6. Capacità economica e finanziaria

1. L'adeguata capacità economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.

 

Nota all’art. 6

Articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.m. n. 420 del 2001

Articolo così sostituito dall'articolo 2 del d.m. n. 420 del 2001

Il decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 è stato pubblicato nella G.U. del 30 settembre 1993, n. 230 S.O.

Per il testo dell’ articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34, vedi pag.

 

 

Art. 7. Restauratore di beni culturali

1. Ai fini del presente regolamento, nonché ai fini di cui all'articolo 224 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni, ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e restauro del patrimonio storico-artistico.

2. Per restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del presente regolamento:

a) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque non inferiore a due anni;

b) ha svolto attività di restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;

c) ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro il 31 dicembre 2001.

 

Note all’art. 7

Articolo così sostituito dall'articolo 3 del d.m. n. 420 del 2001

Nota all’art. 7

Articolo così sostituito dall'articolo 3 del d.m. n. 420 del 2001

Il testo dell'articolo 9 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 - Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G. U. 26 ottobre 1998, n. 250), è il seguente: “Art. 9. Scuole di formazione e studio.

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.”.

 

 

Art. 8. Collaboratore restauratore di beni culturali

1. Agli effetti del presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si intende:

a) colui che ha conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;

b) colui che ha conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a tre anni.

2. Per collaboratore restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro, ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.

 

Note all’art. 8

Articolo così sostituito dall'articolo 4 del d.m. n. 420 del 2001

Il d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) è stato pubblicato nella G. U.  20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

 

 

Art. 9. Lavori utili per la qualificazione

1. La certificazione dei lavori utili ai fini di cui all'articolo 4 è redatta in conformità a quanto previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.

2. Per i lavori eseguiti per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei lavori eseguiti nei singoli anni.

3. Sono fatti salvi i certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.

4. I lavori possono essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 4 solo se effettivamente eseguiti dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.

5. Per i lavori eseguiti all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n. 34.

 

 

 

Art. 10. Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro

1. Per eseguire lavori di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese devono possedere i seguenti requisiti:

a) avere eseguito lavori direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera a);

b) avere un organico determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.

2. I requisiti di cui al comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sono dichiarati in sede di domanda di partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.

 

Nota all’art. 10

Il testo dell’ art. 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente: “Art. 47. Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà.

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.”.

 

Art. 11. Specificità degli interventi

1. Ferma restando la disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.

 

 

Art. 12. Norma transitoria

1. Fino al 31 dicembre 2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione (SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa.

2. La sussistenza dei requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni vigenti in materia.