(G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000)
come
modificato e integrato dal
(G.U. n. 280 del 1 dicembre 2001)
1. Il presente
regolamento individua, ai sensi dell'articolo 8, comma 11-sexies, della legge
11 febbraio 1994, n. 109, i requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori
dei lavori di importo superiore ai 150.000 euro di restauro e manutenzione
ordinaria e straordinaria dei beni culturali mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela, di cui al
decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
2. Per i lavori di cui
al comma 1 di importo pari o inferiore ai 150.000 euro si applica quanto
previsto dall'articolo 10.
3. In relazione ai
lavori previsti dai commi 1 e 2 trovano applicazione, per quanto non
diversamente disposto dal presente regolamento e nei limiti in cui siano
compatibili con la specificità della materia, le disposizioni del d.P.R. n. 34
del 2000, di seguito indicato come "decreto n. 34".
1. I requisiti di ordine
generale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti
dall'articolo 1, sono stabiliti dall'articolo 17 del decreto n. 34.
2. L'iscrizione
dell'impresa al registro istituito presso la competente camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, prescritta dall'articolo 17, comma 1,
lettera f), del decreto n. 34, deve essere conseguita nella specifica attività
economica "conservazione e restauro di opere d'arte".
1. I requisiti di ordine
speciale per la qualificazione necessaria all'esecuzione dei lavori previsti
dall'articolo 1, sono:
a) adeguata idoneità
tecnica;
b) adeguata idoneità
organizzativa per le imprese con più di quattro addetti;
c)
adeguata capacità economica e finanziaria.
1. L'adeguata idoneità
tecnica è dimostrata dalla presenza di tutti i requisiti di seguito elencati:
a) presenza di un
direttore tecnico, eventualmente coincidente con il titolare dell'impresa,
restauratore di beni culturali;
b) avvenuta esecuzione,
nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto con una
Società organismo di attestazione (SOA), di lavori di cui all'articolo 1, per
un importo complessivo non inferiore al novanta per cento dell'importo della
classifica per cui è chiesta la qualificazione;
c)
fermo quanto previsto alle lettere a) e b), avvenuta esecuzione dei lavori
di cui all'articolo 1, nell'ultimo dei cinque anni, per un importo complessivo
non inferiore ad un terzo dell'importo della classifica per cui è chiesta
la qualificazione, ovvero, negli ultimi due dei cinque anni, per un importo
complessivo non inferiore al cinquanta per cento della classifica per cui
è chiesta la qualificazione, ovvero ancora, negli ultimi tre dei cinque anni,
per un importo complessivo non inferiore al sessanta per cento dell'importo
della classifica per cui è chiesta la qualificazione.
1. Le imprese con più di
quattro addetti devono avere una adeguata idoneità organizzativa dimostrata
dalla presenza di restauratori in possesso dei requisiti professionali
stabiliti dall'articolo 7, in numero non inferiore al venti per cento
dell'organico complessivo, e dalla presenza di collaboratori restauratori di
beni culturali ai sensi dell'articolo 8, in numero non inferiore al quaranta
per cento del medesimo organico.
(comma così modificato
dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.m. n. 420 del 2001)
2. In alternativa a
quanto previsto dal comma 1, l'idoneità organizzativa dell'impresa è dimostrata
dall'aver sostenuto per il personale dipendente con qualifica di restauratore e
di collaboratore restauratore di beni culturali, come definite dal presente
regolamento, un costo complessivo, composto da retribuzione e stipendi,
contributi sociali e accantonamenti ai fondi di quiescenza, non inferiore
rispettivamente al venti e al trenta per cento dell'importo dei lavori che
rientrano nella categoria OS2 di cui all'allegato A del decreto n. 34,
realizzati nel quinquennio antecedente la data di sottoscrizione del contratto
con la società organismo d'attestazione.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m. n. 420 del 2001)
3. Il calcolo delle
unità previste dai commi 1 e 2 è effettuato con l'arrotondamento all'unità
superiore.
4. I restauratori e i
collaboratori restauratori di beni culturali di cui al comma 1 devono avere un
rapporto di lavoro a tempo indeterminato con l'impresa ovvero, nel limite del
trenta per cento del loro numero complessivo, un rapporto di lavoro a tempo
determinato o di collaborazione coordinata e continuativa, in entrambi i casi
di durata non inferiore a un anno.
(comma così sostituito
dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m. n. 420 del 2001)
Note
all’art. 5
Il
comma 1 è stato così modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del d.m.
n. 420 del 2001
Il
comma 2 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del d.m.
n. 420 del 2001
Il
comma 4 è stato così sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del d.m.
n. 420 del 2001
1. L'adeguata capacità
economica e finanziaria dell'impresa è dimostrata da idonee referenze bancarie
rilasciate da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria ai
sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, ovvero, in alternativa,
ai sensi dell'articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34.
Nota all’art. 6
Articolo così sostituito
dall'articolo 2 del d.m. n. 420 del 2001
Articolo così sostituito
dall'articolo 2 del d.m. n. 420 del 2001
Il decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385 è stato pubblicato nella G.U. del 30 settembre 1993, n.
230 S.O.
Per il testo dell’
articolo 18, comma 2, lettere b) e c), del decreto n. 34, vedi pag.
1. Ai fini del presente regolamento,
nonché ai fini di cui all'articolo 224 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, per
restauratore di beni culturali si intende colui che ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale di cui all'articolo 9 del decreto
legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di durata non inferiore a quattro anni,
ovvero un diploma di laurea universitaria specialistica in conservazione e
restauro del patrimonio storico-artistico.
2. Per restauratore di
beni culturali s'intende altresì colui che alla data di entrata in vigore del
presente regolamento:
a) ha conseguito un
diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non
inferiore a due anni e ha svolto attività di restauro dei beni stessi,
direttamente e in proprio ovvero in rapporto di lavoro dipendente o di
collaborazione coordinata e continuativa con responsabilità diretta nella
gestione tecnica dell'intervento, con regolare esecuzione certificata da parte
dell'autorità preposta alla tutela del bene o della superficie decorata, per un
periodo di tempo almeno doppio rispetto a quello scolare mancante, e comunque
non inferiore a due anni;
b) ha svolto attività di
restauro dei beni predetti, direttamente e in proprio ovvero in rapporto di
lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, per non meno di
otto anni, con regolare esecuzione certificata dall'autorità preposta alla
tutela dei beni sui quali è stato eseguito il restauro;
c) ha conseguito un diploma
presso una scuola di restauro statale o regionale di durata non inferiore a due
anni ovvero ha svolto attività di restauro di beni mobili o superfici decorate
per un periodo almeno pari a quattro anni, direttamente e in proprio ovvero in
rapporto di lavoro dipendente o di collaborazione coordinata e continuativa con
responsabilità diretta nella gestione tecnica dell'intervento, con regolare
esecuzione certificata dall'autorità di tutela, ove ne venga accertata
l'idoneità o venga completato il percorso formativo secondo modalità stabilite
con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, da adottarsi entro
il 31 dicembre 2001.
Note all’art. 7
Articolo così sostituito
dall'articolo 3 del d.m. n. 420 del 2001
Nota all’art. 7
Articolo così sostituito
dall'articolo 3 del d.m. n. 420 del 2001
Il testo dell'articolo 9
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 - Istituzione del Ministero per
i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo
1997, n. 59 (G. U. 26 ottobre 1998, n. 250), è il seguente: “Art. 9. Scuole di
formazione e studio.
1. Presso i seguenti
istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del
restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del
libro.
2. Gli istituti di cui
al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il
concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e
possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali
istituzioni ed enti.
3. L'ordinamento dei
corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del
personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (17), con
decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono
essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.
4. Con regolamento
adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole
di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
1963, n. 1409.”.
1. Agli effetti del
presente regolamento, per collaboratore restauratore di beni culturali si
intende:
a) colui che ha
conseguito un diploma di laurea universitaria triennale in tecnologie per la
conservazione e il restauro dei beni culturali, ovvero un diploma di Accademia
di Belle Arti con insegnamento almeno triennale in restauro;
b) colui che ha
conseguito un diploma presso una scuola di restauro statale o regionale di
durata non inferiore a tre anni.
2. Per collaboratore
restauratore di beni culturali s'intende altresì colui che, alla data di
entrata in vigore del presente regolamento, ha svolto lavori di restauro di
beni mobili di interesse storico, artistico o archeologico, o di superfici
decorate di beni architettonici, per non meno di quattro anni, anche in
proprio. L'attività svolta è dimostrata con dichiarazione del datore di lavoro,
ovvero autocertificata dall'interessato ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445, accompagnata dal visto di buon esito degli interventi rilasciato
dall'autorità preposta alla tutela dei beni oggetto del lavoro.
Note all’art. 8
Articolo così sostituito
dall'articolo 4 del d.m. n. 420 del 2001
Il d.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa. (Testo A) è stato pubblicato nella G.
U. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.
1. La certificazione dei
lavori utili ai fini di cui all'articolo 4 è redatta in conformità a quanto
previsto dall'articolo 22, comma 7 del decreto n. 34.
2. Per i lavori eseguiti
per conto del medesimo committente, anche se oggetto di diversi contratti di
appalto, può essere rilasciato un unico certificato con la specificazione dei
lavori eseguiti nei singoli anni.
3. Sono fatti salvi i
certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento,
se accompagnati o integrati dalla dichiarazione di buon esito rilasciata dall'autorità
preposta alla tutela dei beni su cui i lavori sono stati realizzati.
4. I lavori possono
essere utilizzati ai fini di cui all'articolo 4 solo se effettivamente eseguiti
dall'impresa, anche per effetto di subappalto. L'impresa appaltatrice non può
utilizzare ai fini della qualificazione i lavori affidati in subappalto.
5. Per i lavori eseguiti
all'estero si applica la disciplina prevista dall'articolo 23 del decreto n.
34.
1. Per eseguire lavori
di restauro o di manutenzione di beni culturali mobili e di superfici decorate
di beni architettonici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, le imprese
devono possedere i seguenti requisiti:
a) avere eseguito lavori
direttamente e in proprio nel corso dell'ultimo quinquennio antecedente la
pubblicazione del bando o la data dell'invito alla gara ufficiosa, del medesimo
tipo di quelli che si affidano, per un importo non inferiore a quello del
contratto da stipulare o, in alternativa, avere il direttore tecnico previsto
dall'articolo 4, comma 1, lettera a);
b) avere un organico
determinato secondo quanto previsto dall'articolo 5. Per le imprese fino a
quattro addetti è comunque richiesta la presenza in organico di almeno un
restauratore in possesso dei requisiti professionali stabiliti dall'articolo 7.
2. I requisiti di cui al
comma 1, autocertificati ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (ora art.
47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445), sono dichiarati in sede di domanda di
partecipazione o in sede di offerta e sono accompagnati da una certificazione
di buon esito dei lavori rilasciata dall'autorità preposta alla tutela dei beni
su cui si è intervenuti. La loro effettiva sussistenza è accertata dalla
stazione appaltante secondo le vigenti disposizioni in materia.
Nota all’art. 10
Il testo dell’ art. 47
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 è il seguente: “Art. 47. Dichiarazioni
sostitutive dell'atto di notorietà.
1. L'atto di notorietà
concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo
con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.
2. La dichiarazione resa
nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità
personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta
conoscenza.
3. Fatte salve le
eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica
amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono
comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà.
4. Salvo il caso in cui
la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia
Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o
comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento
dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante
dichiarazione sostitutiva.”.
1. Ferma restando la
disciplina dettata dall'articolo 13, comma 7, della legge 11 febbraio 1994, n.
109, e delle relative norme di esecuzione, qualora i lavori previsti dal
presente regolamento costituiscano parte non prevalente di un'opera o di un
lavoro, essi sono comunque indicati nel bando di gara qualunque sia il relativo
importo, e sono eseguiti esclusivamente da imprese in possesso dei requisiti
stabiliti dal presente regolamento. Resta salva la facoltà della stazione
appaltante di procedere al loro autonomo affidamento.
1. Fino al 31 dicembre
2001, le imprese che eseguono lavori di restauro o manutenzione di beni
culturali mobili e di superfici decorate di beni architettonici e che non hanno
conseguito l'attestazione da parte delle Società organismi di attestazione
(SOA) sono ammesse alle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici
qualora siano in possesso dei requisiti fissati dal presente regolamento. Le
percentuali fissate dall'articolo 4, comma 1, lettere b) e c), sono riferite
all'importo dei lavori da affidare, ed il periodo di attività documentabile
coincide con il quinquennio antecedente la pubblicazione del bando o la data
dell'invito alla gara ufficiosa.
2. La sussistenza dei
requisiti è determinata, documentata e accertata secondo quanto stabilito dal
presente regolamento e, per quanto da esso non disposto, dalle disposizioni
vigenti in materia.