Decreto del Presidente della Repubblica 10
marzo 2004, n. 93
Regolamento recante modifica al d.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici
(G.U. n. 86 del 13 aprile 2004)
Art. 1.
1. Al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12:
1) il comma 3 è sostituito
dal seguente:
«3. Ogni attestazione di qualificazione o di suo rinnovo nonché tutte le
attività integrative di revisione o di variazione, sono soggette al pagamento di
un corrispettivo determinato, in rapporto all'importo complessivo ed al numero
delle categorie generali o specializzate cui si richiede di essere qualificati,
secondo le formule di cui all'allegato E.»;
2) al comma 4, le parole: «L'importo determinato ai sensi del comma 3 è
considerato» sono sostituite dalle seguenti: «Gli importi determinati ai
sensi del comma 3 sono considerati»;
3) al comma 4, è aggiunto infine, il seguente periodo: «Il corrispettivo deve
essere interamente pagato prima del rilascio dell'attestazione, revisione o
variazione; sono ammesse dilazioni non superiori a sei mesi, ove, al momento del
rilascio della attestazione sia stata disposta e comunicata alla SOA
l'autorizzazione di addebito in conto corrente bancario (R.I.D.) per l'intero
corrispettivo.»;
b) all'articolo 15:
1) al comma 3, sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La procedura può essere sospesa per
chiarimenti o integrazioni documentali per un periodo complessivamente non
superiore a novanta giorni; trascorso tale periodo di sospensione e comunque
trascorso un periodo complessivo non superiore a centottanta giorni dalla
stipula del contratto, la SOA è tenuta a rilasciare l'attestazione o comunque il
diniego di rilascio della stessa. Per le procedure già sospese, il termine di
novanta giorni decorre dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione.»;
2) il comma 5 è sostituito dai seguenti:
«5. La durata dell'efficacia dell'attestazione è pari a cinque anni con
verifica triennale del mantenimento dei requisiti di ordine generale, nonché dei
requisiti di capacità strutturale di cui all'articolo 15-bis. La efficacia delle
attestazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge 1° agosto
2002, n. 166, è prorogata a cinque anni. Almeno tre mesi prima della scadenza
del termine, l'impresa che intende conseguire il rinnovo dell'attestazione deve
stipulare un nuovo contratto con la medesima SOA o con un'altra autorizzata.
5-bis. L'efficacia delle qualificazioni relative alla categoria dei lavori di
restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente alla data di
entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 8, comma 11-sexies, della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'articolo 7, comma 1, della
legge 1° agosto 2002, n. 166, è di tre anni, fatta salva la verifica in ordine
al possesso dei requisiti di ordine generale e di ordine speciale individuati
dal suddetto regolamento.»;
c) dopo l'articolo 15 è
inserito il seguente:
«Art. 15-bis (Verifica triennale)
1. Almeno sessanta giorni prima della scadenza del previsto termine triennale,
l'impresa deve sottoporsi alla verifica di mantenimento dei requisiti presso la
stessa SOA che ha rilasciato l'attestazione oggetto della revisione; la SOA nei
trenta giorni successivi compie l'istruttoria.
2. I requisiti di ordine generale necessari alla verifica triennale sono quelli
previsti dall'articolo 17.
3. I requisiti di capacità strutturale necessari alla verifica triennale sono
quelli previsti dall'articolo 4 e dall'articolo 18, comma 2, lettere a) e c);
comma 5, lettera a); comma 7; commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.
4. La verifica di congruità tra cifra d'affari in lavori, costo delle
attrezzature tecniche e costo del personale dipendente, di cui all'articolo 18,
comma 15, è effettuata con riferimento al rapporto tra costo medio del
quinquennio fiscale precedente la scadenza del termine triennale e importo medio
annuale della cifra d'affari in lavori accertata in sede di attestazione, come
eventualmente rideterminata figurativamente ai sensi dell'articolo 18, comma 15,
con una tolleranza del 25 per cento. La cifra d'affari e' ridotta in proporzione
alla quota di scostamento superiore al 25 per cento, con conseguente eventuale
revisione della attestazione. Le categorie in cui deve essere effettuata la
suddetta revisione sono indicate dalla impresa.
5. Dell'esito della procedura di verifica la SOA informa contestualmente
l'impresa e l'Autorità, inviando copia del nuovo attestato revisionato o
comunicando l'eventuale esito negativo; in questo ultimo caso l'attestato perde
validità dalla data di ricezione della comunicazione da parte dell'Impresa.
L'efficacia della verifica decorre dalla data di scadenza del triennio della
data di rilascio della attestazione; ove la verifica sia compiuta dopo la
scadenza predetta, la efficacia della stessa decorre dalla ricezione della
comunicazione da parte della Impresa.
6. L'Osservatorio per i lavori pubblici provvede a inserire l'esito della
verifica nel casellario informatico.»;
d) all'articolo 18:
1) al comma 8, sono
aggiunti in fine i seguenti periodi: «Per la esecuzione dei lavori della
categoria OS12 aggiudicati o subappaltati a decorrere dal primo gennaio 2005, al
fine di acquisire o rinnovare la qualificazione nella categoria per le
classifiche di importo pari o superiore alla III (Euro 1.032.913), l'impresa
deve essere titolare della certificazione di sistema di qualità conforme alle
norme europee della serie UNI EN ISO 9001/2000 relativamente alla produzione, al
montaggio e alla installazione dei beni oggetto della categoria. Per le
classifiche di importo inferiore e in via transitoria per le altre classifiche
le imprese non certificate presentano, ai fini della collaudazione di lavori
della categoria OS12 di importo superiore a 50.000 euro, una dichiarazione del
produttore dei beni oggetto della categoria, attestante il corretto montaggio e
installazione degli stessi.»;
2) al comma 15, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Qualora la non
congruità della cifra d'affari dipenda da un costo eccessivamente modesto del
personale dipendente rispetto alla cifra d'affari in lavori, tenuto conto della
natura di questi ultimi, la SOA informa dell'esito della procedura di verifica
la Direzione provinciale del lavoro - Servizio ispezione del lavoro
territorialmente competente.»;
e) l'articolo 20 è
sostituito dal seguente:
«Art. 20 (Consorzi stabili)
1. Il consorzio stabile è qualificato sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita, in riferimento
ad una determinata categoria di opera generale o specializzata, per la
classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda tale
qualificazione, ovvero che tra le imprese consorziate ve ne sia almeno una con
qualificazione per classifica VII ed almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui all'articolo
8, comma 4, lettera e), della legge, è in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3, la qualificazione è
acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in quella immediatamente
superiore alla somma delle classifiche possedute dalle imprese consorziate, a
seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di sotto, ovvero al di
sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due classifiche.»;
f) nell'allegato A, nella declaratoria della categoria OS12, dopo la parola: «Riguarda» sono inserite le seguenti: «, nei limiti specificati all'articolo 18, comma 8, la produzione in stabilimento industriale,»;
g) l'allegato E è sostituito dall'allegato E al presente decreto;
h) nella: «Tabella corrispondenze nuove e vecchie categorie», nella casella: «qualificazione obbligatoria» relativa alla categoria specializzata OS12, è inserita la parola: «SI».
Il presente decreto, munito
del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica italiana.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Allegato E (omissis)
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