D.P.R.
573, 18 aprile 1994
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (in
Gazz.
Uff., 10 ottobre, n. 237). -- Regolamento recante norme per la
semplificazione
dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche
forniture
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario.
Il
Presidente della Repubblica:
Visto
l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 17,
comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista
la legge 7 agosto
1990,
n. 241;
Vista
la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in
particolare
l'art. 2, commi 7, 8 e 9;
Visto
il decreto legislativo 24
luglio
1992, n. 466; Vista la legge 17 gennaio 1994, n. 47;
Vista
la
preliminare
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione
del 25 febbraio 1994;
Acquisito
il parere della competente
commissione
della Camera dei deputati;
Considerato
che il termine per
l'emissione
del parere della competente commissione parlamentare del
Senato
della Repubblica ai sensi dell'art. 2 della legge 24 dicembre
1993,
n. 537, è scaduto in data 6 aprile 1994;
Udito
il parere del
Consiglio
di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 marzo
1994;
Ritenuto
di non doversi conformare al parere del Consiglio di
Stato
in relazione all'art. 4, comma 2, in quanto la deroga alla
legge
7 agosto 1990, n. 241, si giustifica con le particolari
esigenze
di celerità del procedimento in questione;
Vista
la
deliberazione
del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
12
aprile 1994;
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri
e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il
Ministro
del tesoro;
Emana
il seguente regolamento:
Capo
I
Art.
1.
Ambito
di applicazione e definizioni.
1.
Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma
7,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine
all'aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture, compresi gli
eventuali
relativi lavori di installazione, il cui valore di stima
sia
inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione
dell'IVA.
Tale limite è ridotto a 130.000 unità di conto europee per
i
contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dai
Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24
luglio
1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in
materia
di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive
n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.
2.
Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per
i
quali valgono i princìpi stabiliti all'art. 10.
3.
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche
forniture,
i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto
l'acquisto,
la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a
riscatto
con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto
fra
un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori
definiti
al comma 4.
4.
Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le
amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonchè le istituzioni di cui
all'art.
4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5.
La disciplina del presente regolamento non si applica alle
forniture
dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure
speciali
di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari
o amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione
degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.
Capo
I
Art.
2.
Princìpi
procedimentali.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano la propria
organizzazione
e conformano i procedimenti disciplinati dal presente
regolamento
ai princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
particolare
riferimento alle disposizioni sul responsabile del
procedimento,
sul diritto di accesso e sull'autocertificazione,
adottando,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento,
le disposizioni regolamentari e le idonee misure
organizzative,
previste dagli articoli 2, 4 e 24 della citata legge
n.
241/90.
2.
A norma dell'art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, per i
contratti
relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore
a
cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in
materia
di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva
previsti
dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata
dalla
legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla legge 17 gennaio 1994, n.
47.
Capo
I
Art.
3.
Programmazione
degli acquisti di beni e servizi
per
le amministrazioni statali.
1.
Per avviare tempestivamente le procedure di acquisto dei beni e
dei
servizi occorrenti per il funzionamento degli uffici delle
amministrazioni
statali, il Provveditorato generale dello Stato
formula,
entro il mese di gennaio di ogni anno, un fabbisogno
presunto
calcolato nella percentuale massima dell'80 per cento della
media
delle quantità di beni acquistati con le corrispondenti gare
dei
precedenti tre esercizi.
2.
Le amministrazioni dello Stato sono ugualmente tenute a
rappresentare
le esigenze di beni e servizi per il funzionamento dei
propri
uffici, al fine di rendere possibile l'integrazione o la
correzione
del fabbisogno presunto di cui al comma 1.
3.
Il Ministro del tesoro provvede ad adeguare la disciplina dei
procedimenti
di competenza del Provveditorato generale dello Stato in
conformità
con i princìpi e le disposizioni contenuti nel presente
regolamento.
Capo
I
Art.
4.
Acquisizione
di pareri.
1.
Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo,
questo
deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni
dal ricevimento della richiesta.
2.
In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato
il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie,
l'amministrazione procede indipendentemente
dall'acquisizione
del parere.
3.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie
ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare,
di
rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo è
prolungato,
per una volta sola, di trenta giorni, che cominciano a
decorrere
dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso,
delle
notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima
scadenza.
4.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
5.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
urgenza
per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6.
Resta ferma, con riferimento ai procedimenti disciplinati dal
presente
regolamento, la natura facoltativa del parere del Consiglio
di
Stato sugli schemi dei contratti per le pubbliche forniture
previsto
dall'art. 16, comma 1, punto 5, del testo unico sul
Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054.
Capo
II
PUBBLICITA'
DELLE GARE
Art.
5.
Bandi
di gara.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici predispongono modelli standard
di
bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti nella
raccomandazione
della Commissione della Comunità europea 24 ottobre
1991,
n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse
materie
nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi
maggiormente
industrializzati, nonchè, in quanto applicabili, delle
norme
di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e del decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2.
Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per
la
presentazione delle domande e delle offerte, le amministrazioni
aggiudicatrici,
oltre alle modalità già previste da altre
disposizioni
di legge, pubblicano periodicamente, con congruo
anticipo
rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini
o,
se già dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di
questi
ultimi.
Capo
II
PUBBLICITA'
DELLE GARE
Art.
6.
Bando
di gara indicativo e avviso di aggiudicazione.
1.
L'avviso delle gare che un'amministrazione aggiudicatrice
intende
indire viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel
presente
articolo.
2.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche
comunicano,
entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio
finanziario,
con un bando di gara indicativo, il totale delle
forniture,
per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare
nel
corso dei dodici mesi successivi. Inoltre, le amministrazioni
aggiudicatrici
che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il
risultato
con apposito avviso.
3.
Le informazioni possono non essere divulgate allorchè siano di
ostacolo
all'applicazione della legge o siano contrarie al pubblico
interesse
oppure siano lesive degli interessi commerciali legittimi
delle
imprese ovvero possano pregiudicare la concorrenza tra
fornitori.
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici danno notizia dei bandi e
degli
avvisi di cui al comma 2 o, almeno, della notizia della
pubblicazione
dei bandi di gara sui bollettini da esse utilizzati,
tramite
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.
Capo
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
7.
Relazioni
informative.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici informano, con un'apposita
relazione,
predisposta con cadenza semestrale, i rispettivi organi di
controllo
dei motivi per i quali hanno fatto ricorso alle procedure
non
concorsuali.
Capo
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
8.
Disciplina
del criterio
dell'offerta
economicamente più vantaggiosa.
1.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche
in
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
determinano
e rendono noti, secondo le forme previste dai rispettivi
ordinamenti,
i criteri di valutazione che saranno successivamente
utilizzati,
tenendo conto, per quanto possibile, degli elementi
previsti
dall'art. 16, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio
1992,
n 358.
Capo
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
9.
Criteri
relativi alle forniture tecnologiche.
1.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche
in
relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico sono tenute ad
invitare
alla gara le imprese che dispongono di una certificazione
dei
sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee
della
serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della
serie
UNI EN 45000 e successive modificazioni.
Capo
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
10.
Disciplina
delle spese in economia.
1.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, con
successivo
regolamento governativo, emanato, su proposta del Ministro
del
tesoro ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si
determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso
all'acquisto
di beni e servizi in economia da parte delle
amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.
2.
Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti
criteri
per la semplificazione degli adempimenti richiesti alle
amministrazioni in ordine all'acquisto di beni e servizi in economia,
in
conformità con i princìpi e le disposizioni stabiliti nel presente
regolamento.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
11.
Termini
per l'emissione dei mandati di spesa.
1.
Relativamente ai contratti disciplinati dal presente
regolamento,
le amministrazioni aggiudicatrici emettono i mandati di
pagamento
entro trenta giorni dalla data del collaudo, o, se
successiva,
dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo
le
norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel
contratto.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
l'interessato
può produrre istanza al dirigente generale preposto
all'unità responsabile del procedimento, il quale provvede
direttamente
all'emissione del mandato di pagamento. Se il
procedimento
è di competenza del dirigente generale, l'istanza è
rivolta
agli organi di direzione politica delle amministrazioni
aggiudicatrici,
i quali adottano le misure di propria competenza.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici, entro trenta giorni
dall'entrata
in vigore del presente regolamento, provvedono alla
modifica
dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge
7 agosto 1990, n. 241, adeguandoli ai termini previsti dal
presente
regolamento.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
12.
Verifiche
periodiche.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la
funzionalità,
la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
disciplinati
nel presente regolamento e adottano tutte le misure di propria competenza per
l'adeguamento della relativa disciplina ai
princìpi
e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24
dicembre
1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.
2.
Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, le
amministrazioni
aggiudicatrici promuovono iniziative dirette ad
acquisire
la valutazione delle imprese e dei cittadini interessati,
anche
tramite questionari ed interviste.
3.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad
esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata,
entro
il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
13.
Verifica
della congruità dei prezzi.
1.
Per la verifica della congruità dei prezzi dei beni e dei
servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 3 a
6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
14.
Controlli
e sanzioni.
1.
Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art.
20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente
rilevazioni
sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione
di
forniture non conclusi entro il termine indicato all'art. 12 o
comunque
determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n.
241.
2.
L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai
fini
dell'applicazione delle misure previste a carico dei dirigenti
generali,
dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi
9
e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,
così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10
novembre
1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23
dicembre
1993, n. 546.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
15.
Abrogazione
di norme.
1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si
applicano
l'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le
altre
disposizioni, anche di legge, incompatibili con il presente
regolamento.
Capo
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
16.
Entrata
in vigore.
1.
Il presente regolamento entrerà in vigore il centottantesimo
giorno
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
*********************************************************************
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
AMMINISTRAZIONE
DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
Decreto
del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573 (in
Gazz.
Uff., 10 ottobre, n. 237). - Regolamento recante norme per la
semplificazione
dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche
forniture
di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario (1)
(2).
(1)
In luogo di Ministro/Ministero del tesoro e di
Ministro/Ministero
del bilancio e della programmazione economica,
leggasi
Ministro/Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica, ex art. 7, l. 3 aprile 1997, n. 94 e art.
2,
d.lg. 5 dicembre 1997, n. 430.
(2)
In luogo di dirigente/i generale/i leggasi dirigente/i di
ufficio/i
dirigenziale/i generale/i (art. 45, comma 2, d.lg. 31 marzo
1998,
n. 80).
(Omissis).
CAPO
I
Art.
1.
Ambito
di applicazione e definizioni.
1.
Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'art. 2, comma
7,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nuove regole in ordine
all'aggiudicazione
degli appalti pubblici di forniture, compresi gli
eventuali
relativi lavori di installazione, il cui valore di stima
sia
inferiore alle 200.000 unità di conto europee, con esclusione
dell'IVA.
Tale limite è ridotto a 130.000 unità di conto europee per
i
contratti stipulati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dai
Ministeri indicati nell'allegato 1 del decreto legislativo 24
luglio
1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in
materia
di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle
direttive
n. 77/462/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.
2.
Sono fatti salvi gli acquisti di beni e servizi in economia, per
i
quali valgono i princìpi stabiliti all'art. 10.
3.
Ai sensi del presente regolamento, si intendono per pubbliche
forniture,
i contratti a titolo oneroso aventi per oggetto
l'acquisto,
la locazione finanziaria, la locazione, l'acquisto a
riscatto
con o senza opzioni per l'acquisto, conclusi per iscritto
mfra
un fornitore e una delle amministrazioni o enti aggiudicatori
definiti
al comma 4.
4.
Sono amministrazioni o enti aggiudicatori tutte le
amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, nonché le istituzioni di cui
all'art.
4, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
5.
La disciplina del presente regolamento non si applica alle
forniture dichiarate segrete o la cui esecuzione richiede misure
speciali
di sicurezza conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari
o amministrative vigenti o quando lo esiga la
protezione degli interessi essenziali della sicurezza dello Stato.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
CAPO
I
Art.
2.
Princìpi
procedimentali.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici adeguano la propria
organizzazione
e conformano i procedimenti disciplinati dal presente
regolamento
ai princìpi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con
particolare
riferimento alle disposizioni sul responsabile del
procedimento,
sul diritto di accesso e sull'autocertificazione,
adottando,
entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente
regolamento,
le disposizioni regolamentari e le idonee misure
organizzative,
previste dagli articoli 2, 4 e 24 della citata legge
n.
241/90.
2.
A norma dell'art. 5 della legge 17 gennaio 1994, n. 47, per i
contratti
relativi a pubbliche forniture, il cui valore sia inferiore
a
cinquanta milioni di lire, non sono richiesti gli adempimenti in
materia
di certificazione antimafia e di dichiarazione sostitutiva
previsti dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificata
dalla
legge 19 marzo 1990, n. 55, e dalla legge 17 gennaio 1994, n.
47.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
CAPO
I
Art.
3.
Programmazione
degli acquisti di beni e servizi per le
amministrazioni
statali.
(Omissis)
(1).
(1)
Articolo abrogato dall'art. 15, d.p.r. 20 febbraio 1998, n. 38.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
CAPO
I
Art.
4.
Acquisizione
di pareri.
1.
Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo,
questo
deve emettere il proprio parere entro il termine di sessanta
giorni
dal ricevimento della richiesta.
2.
In caso di scadenza del termine senza che sia stato comunicato
il
parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie,
l'amministrazione procede indipendentemente
dall'acquisizione
del parere.
3.
Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze
istruttorie
ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare,
di
rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo è
prolungato,
per una volta sola, di trenta giorni, che cominciano a
decorrere
dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso,
delle
notizie o dei documenti richiesti ovvero dalla sua prima
scadenza.
4.
Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il
dispositivo
è comunicato telegraficamente o con mezzi telematici.
5.
Gli organi consultivi dello Stato predispongono procedure di
urgenza
per l'adozione dei pareri loro richiesti.
6.
Resta ferma, con riferimento ai procedimenti disciplinati dal
presente
regolamento, la natura facoltativa del parere del Consiglio
di
Stato sugli schemi dei contratti per le pubbliche forniture
previsto
dall'art. 16, comma 1, punto 5, del testo unico sul
Consiglio
di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n.
1054.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
CAPO
II
PUBBLICITÀ
DELLE GARE
Art.
5.
Bandi
di gara.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici predispongono modelli standard
di
bandi di gara, in conformità con i criteri stabiliti nella
raccomandazione
della Commissione della Comunità europea 24 ottobre
1991,
n. 91/561 e tenendo conto degli istituti che regolano le stesse
materie
nei Paesi della Comunità europea e negli altri Paesi
maggiormente
industrializzati, nonché, in quanto applicabili, delle
norme
di cui agli articoli 5, comma 6, e 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo
24 luglio 1992, n. 358, e del decreto del Presidente del
Consiglio
dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55.
2.
Per assicurare la pubblicità dei bandi di gara e dei termini per
la
presentazione delle domande e delle offerte, le amministrazioni
aggiudicatrici,
oltre alle modalità già previste da altre
disposizioni
di legge, pubblicano periodicamente, con congruo
anticipo
rispetto al termine di presentazione, specifici bollettini
o,
se già dispongono di bollettini ufficiali, in apposite sezioni di
questi
ultimi.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
CAPO
II
PUBBLICITÀ
DELLE GARE
Art.
6.
Bando
di gara indicativo e avviso di aggiudicazione.
1.
L'avviso delle gare che un'amministrazione aggiudicatrice
intende
indire viene pubblicato secondo le modalità stabilite nel
presente
articolo.
2.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche
comunicano,
entro quarantacinque giorni dall'inizio dell'esercizio
finanziario,
con un bando di gara indicativo, il totale delle
forniture,
per settore di prodotti, che esse intendono aggiudicare
nel
corso dei dodici mesi successivi. Inoltre, le amministrazioni
aggiudicatrici
che hanno aggiudicato una fornitura ne comunicano il
risultato
con apposito avviso.
3.
Le informazioni possono non essere divulgate allorché siano di
ostacolo
all'applicazione della legge o siano contrarie al pubblico
interesse
oppure siano lesive degli interessi commerciali legittimi
delle
imprese ovvero possano pregiudicare la concorrenza tra
fornitori.
4.
Le amministrazioni aggiudicatrici danno notizia dei bandi e
degli
avvisi di cui al comma 2 o, almeno, della notizia della
pubblicazione dei bandi di gara sui bollettini da esse utilizzati,
tramite
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana
e, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale.
TESTO
VIGENTE - Aggiornato alla G.U. dell' 8/1/2001, n. 5
CAPO
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
7.
Relazioni
informative.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici informano, con un'apposita
relazione,
predisposta con cadenza semestrale, i rispettivi organi di
controllo
dei motivi per i quali hanno fatto ricorso alle procedure
non
concorsuali.
CAPO
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
8.
Disciplina
del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
1.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche
in
base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
determinano
e rendono noti, secondo le forme previste dai rispettivi
ordinamenti,
i criteri di valutazione che saranno successivamente
utilizzati,
tenendo conto, per quanto possibile, degli elementi
previsti
dall'art. 16, lettera b), del decreto legislativo 24 luglio
1992,
n. 358.
CAPO
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
9.
Criteri
relativi alle forniture tecnologiche.
1.
Le amministrazioni che intendono aggiudicare forniture pubbliche
in
relazione a prodotti ad alto contenuto tecnologico sono tenute ad
invitare
alla gara le imprese che dispongono di una certificazione
dei
sistemi di qualità rilasciata, sulla base delle norme europee
della
serie UNI EN 29000, da organismi accreditati ai sensi della
serie
UNI EN 45000 e successive modificazioni.
CAPO
III
SCELTA
DEL CONTRAENTE
Art.
10.
Disciplina
delle spese in economia.
1.
Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente regolamento, con
successivo
regolamento governativo, emanato, su proposta del Ministro
del
tesoro ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
si
determinano i criteri omogenei ed i limiti per il ricorso
all'acquisto
di beni e servizi in economia da parte delle
amministrazioni
di cui all'art. 1, comma 4, del presente regolamento.
2.
Con lo stesso regolamento di cui al comma 1 sono stabiliti
criteri
per la semplificazione degli adempimenti richiesti alle
amministrazioni
in ordine all'acquisto di beni e servizi in economia,
in
conformità con i princìpi e le disposizioni stabiliti nel presente
regolamento.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
11.
Termini
per l'emissione dei mandati di spesa.
1.
Relativamente ai contratti disciplinati dal presente
regolamento,
le amministrazioni aggiudicatrici emettono i mandati di
pagamento
entro trenta giorni dalla data del collaudo, o, se
successiva,
dalla data di presentazione di fattura, redatta secondo
le
norme in vigore e accompagnata dalla documentazione indicata nel
contratto.
2.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma precedente,
l'interessato
può produrre istanza al dirigente generale preposto
all'unità
responsabile del procedimento, il quale provvede
direttamente
all'emissione del mandato di pagamento. Se il
procedimento
è di competenza del dirigente generale, l'istanza è
rivolta
agli organi di direzione politica delle amministrazioni
aggiudicatrici,
i quali adottano le misure di propria competenza.
3.
Le amministrazioni aggiudicatrici, entro trenta giorni
dall'entrata
in vigore del presente regolamento, provvedono alla
modifica
dei regolamenti di attuazione degli articoli 2 e 4 della
legge
7 agosto 1990, n. 241, adeguandoli ai termini previsti dal
presente
regolamento.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
12.
Verifiche
periodiche.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici verificano annualmente la
funzionalità,
la trasparenza e la speditezza dei procedimenti
disciplinati
nel presente regolamento e adottano tutte le misure di
propria
competenza per l'adeguamento della relativa disciplina ai
princìpi
e alle disposizioni delle leggi 7 agosto 1990, n. 241, 24
dicembre
1993, n. 537, e a quelle del presente regolamento.
2.
Ai fini delle verifiche di cui al comma precedente, le
amministrazioni
aggiudicatrici promuovono iniziative dirette ad
acquisire
la valutazione delle imprese e dei cittadini interessati,
anche
tramite questionari ed interviste.
3.
I risultati delle verifiche svolte e le misure adottate in esito
ad
esse sono illustrate in una apposita relazione che viene inviata,
entro
il 31 marzo di ciascun anno, alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri
- Dipartimento della funzione pubblica.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
13.
Verifica
della congruità dei prezzi.
1.
Per la verifica della congruità dei prezzi dei beni e dei
servizi,
si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, commi da 3 a
6,
della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
14.
Controlli
e sanzioni.
1.
Il servizio di controllo interno, istituito ai sensi dell'art.
20
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, compie annualmente
rilevazioni
sul numero complessivo dei procedimenti di aggiudicazione
di
forniture non conclusi entro il termine indicato all'art. 12 o
comunque
determinato ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990,
n.
241.
2.
L'inosservanza dei termini prescritti può essere valutata ai
fini
dell'applicazione delle misure previste a carico dei dirigenti
generali,
dei dirigenti e degli altri dipendenti dall'art. 20, commi
9
e 10, e dall'art. 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29,
così come modificato dall'art. 8 del decreto legislativo 10
novembre
[rectius: 18 novembre] 1993, n. 470, e dall'art. 27 del
decreto
legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
15.
Abrogazione
di norme.
1.
Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n.
537,
dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, non si
applicano
l'art. 48 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e le
altre
disposizioni, anche di legge, incompatibili con il presente
regolamento.
CAPO
IV
DISPOSIZIONI
FINALI
Art.
16.
Entrata
in vigore.
1.
Il presente regolamento entrerà in vigore il centottantesimo
giorno
dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica
italiana.
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