Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157- Attuazione della direttiva 92/50/cee in materia di appalti pubblici di servizi.( Modificato dal D. Lgs. n. 65/2000 ) (Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995 n. 104 S.O. )  

Art. 32. Allegati

ALLEGATO 6

ALLEGATO 1

ALLEGATO 7

ALLEGATO 2

ALLEGATO 8

ALLEGATO 3

ALLEGATO 9

ALLEGATO 4

NOTE

ALLEGATO 5

artt 1-32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Art. 32. Allegati 

1. Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto.

1-bis. Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.

Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

ALLEGATO 1

Cat.

DENOMINAZIONE

N. di riferimento della CPC

1

Servizi di manutenzione e riparazione

6112, 6122, 633, 886

2

Servizi di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta

712 (salvo 71235), 7512, 87304

3

Servizi di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta

73, (salvo7321)

4

Trasporto di posta per via terrestre (1), e aerea

71235, 7321

5

Servizi di telecomunicazione (2)

752

6

Servizi finanziari:
a) servizi assicurativi;
b) servizi bancari e finanziari (3)

ex 81, 812,814

7

Servizi informatici ed affini

84

8

Servizi R&S (4)

85

9

Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

862

10

Servizi di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica

864

11

Servizi di consulenza gestionale e affini (5)

865, 866

12

Servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi

867

13

Servizi pubblicitari

871

14

Servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari

874, da 82201a 82206

15

Servizi di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto

88442

16

Eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi

94

 

(1) Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(2) (Nota soppressa)
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonchè dei servizi forniti da banche centrali.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione".

 

ALLEGATO 2

Cat.

DENOMINAZIONE

N. di riferimento della CPC

17

Servizi alberghieri e di Ristorazione

64

18

Servizi di trasporto per Ferrovia

711

19

Servizi di trasporto per via d'acqua

72

20

Servizi di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti

74

21

Servizi legali

861

22

Servizi di collocamento e reperimento di personale

872

23

Servizi di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni blindati

873 (salvo 87304)

24

Servizi relativi all'istruzione anche professional

92

25

Servizi sanitari e sociali

93

26

Servizi ricreativi, culturali e sportivi

96

27

Altri servizi

 

 

ALLEGATO 3  

DEFINIZIONI DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE

Ai fini del presente decreto si intende per:

1. "specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico, contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;

2. "norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai fini di un'applicazione ripetuta e continua;

3. "norme europee": le norme approvate dal comitato europeo per la standardizzazione (cen) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (cenelec) in quanto "norme europee (en)" ovvero "documenti d'armonizzazione (hd)", in base alle regole comuni di queste organizzazioni, ovvero dall'istituto europeo delle norme perle telecomunicazioni (etsi - european telecomunication standards institute) in quanto "norme europee per le telecomunicazioni (ets)";

4. "omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo designato a questo scopo dallo stato membro;

5. "specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite conformemente ad una procedura riconosciuta dagli stati membri per garantire un'applicazione conforme in tutti gli stati membri, e pubblicata nella gazzetta ufficiale delle comunità europee;

6. "requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può soddisfare.

 

ALLEGATO 4    

MODELLI DI BANDI E AVVISI DI GARA

A - Preinformazione.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.

2. Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato 1.

3. Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni categoria.

4. Altre informazioni.

5. Data d'invio dell'avviso.

6. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

7. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione dell'accordo O.M.C.

B - Procedure aperte.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Eventuale divieto di varianti.

7. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

8. a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i documenti del caso;
b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per tali documenti.

9. a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b) indirizzo al quale devono essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.

10. a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo dell'apertura.

11. Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.

12. Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

13. All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

14. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

15. Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.

16. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.

17. Altre informazioni.

18. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

19. Data d'invio del bando.

20. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

21. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

C - Procedure ristrette.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.

12. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.

13. Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

14. Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a presentare offerte.

15. Altre informazioni.

16. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.

17. Data d'invio del bando.

18. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

19. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

D - Procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.

3. Luogo di esecuzione.

4. a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative, regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

5. Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare offerte per una parte dei servizi in questione.

6. Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.

7. Eventuale divieto di varianti.

8. Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.

9. Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.

10. a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.

11. Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.

12. Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di carattere economico e tecnico che devono soddisfare.

13. Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice.

14. Altre informazioni.

15. Data d'invio del bando.

16. Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

17. Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

18. Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione dell'accordo OMC.

E - Appalti aggiudicati. (avviso di postinformazione)

1. Nome ed indirizzo dell'amministrazione.

2. Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura (articolo 7, comma 2).

3. Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di servizi aggiudicati.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.

8. Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a terzi.

11. Altre informazioni.

12. Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

13. Data d'invio dell'avviso.

14. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.

15. Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo 8, comma 3).

 

ALLEGATO 5  

MODELLO DI LETTERA D'INVITO
(art. 10, comma 3)

La lettera d'invito contiene almeno:

a) se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;

b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;

c) gli estremi del bando di gara pubblicato;

d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14 oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati 4b, 4c, e punto 12 dell'allegato 4d).

e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.

 

ALLEGATO 6 

A. BANDI DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti del caso.

2. Descrizione del progetto.

3. Natura del concorso: aperto o ristretto.

4. Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.

5. Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.

6. Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una particolare professione.

7. Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.

8. Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.

9. Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.

10. Se del caso, numero e valore dei premi in palio.

11. Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i partecipanti.

12. Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti volti a dar seguito al progetto.

13. Altre informazioni.

14. Data d'invio del bando.

15. Data di ricevimento dei bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee.

B. RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE

1. Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax dell'amministrazione.

2. Descrizione del progetto.

3. Numero totale dei partecipanti.

4. Numero dei partecipanti esteri.

5. Vincitori del concorso.

6. Se del caso, premi assegnati.

7. Altre informazioni.

8. Riferimento del bando di concorso di progettazione.

9. Data d'invio dell'avviso.

10. Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle comunità europee.

 

ALLEGATO 7 

ORGANISMI DI DIRITTO PUBBLICO
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)

Organismi:

Società "Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);

Ente autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;

Ente nazionale per l'aviazione civile - ENAC;

Ente nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.

Categorie:

Autorità portuali;

Aziende speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

Consorzi per le opere idrauliche;

Università statali, Istituti universitari statali;

Istituti superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici o vulcanologici;

Enti di ricerca e sperimentazione;

Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza;

Consorzi di bonifica;

Enti di sviluppo o di irrigazione;

Consorzi per le aree industriali;

Enti preposti a servizi di pubblico interesse;

Enti pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo libero;

Enti culturali e di promozione artistica.

 

ALLEGATO 8

AMMINISTRAZIONI AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2

1) Presidenza del Consiglio dei Ministri;

2) Ministero degli affari esteri;

3) Ministero della giustizia;

4) Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

5) Ministero dell'interno;

6) Ministero della difesa;

7) Ministero delle finanze;

8) Ministero dei lavori pubblici;

9) Ministero delle comunicazioni;

10) Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

11) Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

12) Ministero della sanità;

13) Ministero per i beni e le attività culturali;

14) Ministero della pubblica istruzione;

15) Ministero dell'università e della ricerca scientifica;

16) Ministero dei trasporti e della navigazione;

17) Ministero delle politiche agricole e forestali;

18) Ministero dell'ambiente;

19) Ministero del commercio con l'estero.

 

ALLEGATO 9

ELENCO DEI PERTINENTI REGISTRI PROFESSIONALI O COMMERCIALI O
DELLE PERTINENTI DICHIARAZIONI O PERTINENTI CERTIFICATI
di cui all'articolo 15, comma 1

in Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli "ordres professionnels - Beroepsorden ;

in Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;

in Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il "Vereinsregister ;

in Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il registro professionale "Mhtrvo Melethtvn , nonché il "Mhtrvo Grafeivn Meletvn ;

in Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del Ministerio de Economia y Hacienda ;

in Francia, il "Registre du commerce ed il "Rèpertoire des mètiers ;

in Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali ;

in Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre des mètiers ;

nei Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;

in Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";

nel Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies , o dal "Registrar of Friendly Societies , ovvero, qualora esso non ottenga tale certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;

in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;

in Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;

in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings- registern.

 


NOTE

Avvertenza :Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCe).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

- L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1993. L'art. 11 così recita:"Art. 11 (Appalti di servizi). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di esclusione della sua applicabilità;

b) individuare i soggetti pubblici, nonchè i requisiti di quelli ad essi assimilati, destinatari della direttiva;

c) stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti soggetti alla disciplina della direttiva;

d) disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale;

e) definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di ricorso alla procedura ristretta;

f) definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;

g) disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura giuridica dei soggetti concorrenti;

h) stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i criteri di selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;

i) prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi;

l) prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati".

- La direttiva 92/50/CEE è pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.

Nota all'art. 3:

- Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, reca attuazione della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Si riporta il testo dell'intero art. 3:

"Art. 3 (Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile indicati nell'allegato a), nonchè per i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, semprechè l'importo non sia inferiore a quello indicato nell'art. 1.

3. La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del contributo a loro favore".

Nota all'art. 4:

- Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca il testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. I commi 6 e 7 dell'art. 1 così recitano:

"6. Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre, ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso è altresì pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del Ministero del tesoro.

7. Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".

Note all'art. 5:

- Per il D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota all'art. 3.

- Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota precedente.

- La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993.

- L'art. 223 del trattato CEE così recita:

"Art. 223. - 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:

a) nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza;

b) ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;

2. Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato, il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).

3. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può apportare modificazioni a tale elenco".

Nota all'art. 11:

- Per il D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 10 così recita:

"Art. 10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.

2. L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.

3. L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.

4. Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.

5. Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha effetto nei riguardi dell'amministrazione.

6. Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura di dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della fornitura, fino all'estinzione del rapporto.

Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle imprese mandanti.

7. Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

8. In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.

9. In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti".

Note all'art. 12:

- Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca disposizioni attuative della legge 17 gennaio 1994 n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla normativa antimafia.

- Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 11 così recita:

"Art. 11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.

2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o più documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità".

Nota all'art. 13:

- Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 13 così recita:

"Art. 13 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti). - 1. La dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

a) idonee dichiarazioni bancarie;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;

c) dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi.

2. Le amministrazioni precisario nel bando di gara quali dei documenti indicati al comma 1 devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono di richiedere.

3. Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione".

Nota all'art. 17:

- Per gli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi rispettivamente note all'art. 12 e all'art. 13.

Nota all'art. 18:

- La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme manifestazione di pericolosità sociale.

L'art. 18 così recita:

"Art. 18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:

1) che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

2) che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto appaltante;

3) che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;

4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni;

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento.

3-ter. In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti er cento.

5. Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma 3, numero 3).

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.

12. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della mano d'opera.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.

14. Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7, non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3, relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".

Note all'art. 21:

- La direttiva 86/361/CEE è pubblicata in GUCE L. 217 del 5 agosto 1986.

- La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in GUCE L. 40 dell'11 febbraio 1989.

- La decisione 87/95/CEE è pubblicata in GUCE L. 36 del 7 febbraio 1987.

Note all'art. 26:

- Per la direttiva 93/38/CEE vedi nota all'art. 5.

- La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca la legge quadro in materia di lavori pubblici. L'art. 3 così recita: "Art. 3 (Delegificazione). - è demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con riferimento:

a) alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative tecniche;

b) alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione;

c) alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle procedure di accesso a tali atti;

d) ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei lavori e alle relative competenze.

2. Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè, per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici di cui all'art. 4, nonchè delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.

3. Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.

4. Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori pubblici.

5. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela, su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e di materiali di scavo.

6. Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce in particolare:

a) le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;

b) le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;

c) le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art. 7;

d) i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori, dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e di concessioni di lavori pubblici;

e) la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;

f) i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei programmi di cui all'art. 14;

g) le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla soglia percentuale di cui all'art. l6, comma 8;

h) gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma 9;

i) la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione del fondo di cui all'art. 18, nonchè i criteri generali di ripartizione delle risorse dello stesso fondo;

l) specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo, restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23 della presente legge;

m) le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di cui all'art. 21;

n) le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55;

o) le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;

p) l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;

q) le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo, da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve dell'appaltatore;

r) i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le caratteristiche dei lavori;

s) le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;

t) le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art. 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di concorrenti di cui all'art. 13;

u) la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;

v) la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;

z) le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;

aa) la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.

7. Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministero dei lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".

Nota all'art. 29:

- Il regolamento EURATOM 1182/71 è pubblicato in GUCE L 124 dell'8 giugno 1971.

Nota all'art. 30:

- La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1991. Gli articoli 12 e 13 così recitano:

"Art. 12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture). - 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.

2. La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nonchè del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.

3. Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.

4. Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.

5. Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art. 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86".

"Art. 13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture). - 1. I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.

2. La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice amministrativo.

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".

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