1.
Gli allegati da 1 a 9 sono parte integrante del presente decreto.
1-bis.
Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei
Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le
modifiche e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni
arrecate, in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o
nazionali; gli allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri; i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica
degli allegati 7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del
Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il
presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Cat. |
DENOMINAZIONE |
N.
di riferimento della CPC |
1 |
Servizi
di manutenzione e riparazione |
6112,
6122, 633, 886 |
2 |
Servizi
di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e
servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712
(salvo 71235), 7512, 87304 |
3 |
Servizi
di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta |
73,
(salvo7321) |
4 |
Trasporto
di posta per via terrestre (1), e aerea |
71235,
7321 |
5 |
Servizi
di telecomunicazione (2) |
752 |
6 |
Servizi
finanziari: |
ex
81, 812,814 |
7 |
Servizi
informatici ed affini |
84 |
8 |
Servizi
R&S (4) |
85 |
9 |
Servizi
di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
10 |
Servizi
di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica |
864 |
11 |
Servizi
di consulenza gestionale e affini (5) |
865,
866 |
12 |
Servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi
attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di
consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed
analisi |
867 |
13 |
Servizi
pubblicitari |
871 |
14
|
Servizi
di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari |
874,
da 82201a 82206 |
15 |
Servizi
di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto |
88442 |
16 |
Eliminazione
di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
(1)
Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(2) (Nota soppressa)
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, nonchè dei servizi forniti da banche centrali.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da
quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso
nell'esercizio della propria attività, nella misura in cui la prestazione di
servizi sia interamente retribuita da dette amministrazioni.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione".
Cat. |
DENOMINAZIONE |
N.
di riferimento della CPC |
17 |
Servizi
alberghieri e di Ristorazione |
64 |
18 |
Servizi
di trasporto per Ferrovia |
711 |
19 |
Servizi
di trasporto per via d'acqua |
72 |
20 |
Servizi
di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
21 |
Servizi
legali |
861 |
22 |
Servizi
di collocamento e reperimento di personale |
872 |
23 |
Servizi
di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni
blindati |
873
(salvo 87304) |
24 |
Servizi
relativi all'istruzione anche professional |
92 |
25 |
Servizi
sanitari e sociali |
93 |
26 |
Servizi
ricreativi, culturali e sportivi |
96 |
27 |
Altri
servizi |
|
DEFINIZIONI
DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai
fini del presente decreto si intende per:
1.
"specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico,
contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le
caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura
e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il
prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i
livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i
requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto
riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed
i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse
comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di
accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come
pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in
grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in
relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2.
"norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di
massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai
fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3.
"norme europee": le norme approvate dal comitato europeo per la
standardizzazione (cen) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(cenelec) in quanto "norme europee (en)" ovvero "documenti
d'armonizzazione (hd)", in base alle regole comuni di queste
organizzazioni, ovvero dall'istituto europeo delle norme perle telecomunicazioni
(etsi - european telecomunication standards institute) in quanto "norme
europee per le telecomunicazioni (ets)";
4.
"omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole
dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai
requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle
caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni
d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo
designato a questo scopo dallo stato membro;
5.
"specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite
conformemente ad una procedura riconosciuta dagli stati membri per garantire
un'applicazione conforme in tutti gli stati membri, e pubblicata nella gazzetta
ufficiale delle comunità europee;
6.
"requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la
salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può
soddisfare.
MODELLI
DI BANDI E AVVISI DI GARA
A
- Preinformazione.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al
quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2.
Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di
servizi di cui all'allegato 1.
3.
Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni
categoria.
4.
Altre informazioni.
5.
Data d'invio dell'avviso.
6.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
7.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo O.M.C.
B
- Procedure aperte.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto
per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Eventuale divieto di varianti.
7.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
8.
a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i
documenti del caso;
b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per
tali documenti.
9.
a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b) indirizzo al quale devono essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
10.
a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo dell'apertura.
11.
Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
13.
All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
14.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
15.
Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
16.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione
per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno
menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
17.
Altre informazioni.
18.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
19.
Data d'invio del bando.
20.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
21.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
C
- Procedure ristrette.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle
successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7.
Eventuale divieto di varianti.
8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9.
Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11.
Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione
in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a
presentare offerte.
15.
Altre informazioni.
16.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17.
Data d'invio del bando.
18.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
19.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
D
- Procedure negoziate.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto
per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7.
Eventuale divieto di varianti.
8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12.
Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13.
Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
14.
Altre informazioni.
15.
Data d'invio del bando.
16.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
17.
Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
18.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
E
- Appalti aggiudicati. (avviso di postinformazione)
1.
Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2.
Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, comma 2).
3.
Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di
servizi aggiudicati.
4.
Data di aggiudicazione dell'appalto.
5.
Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6.
Numero di offerte ricevute.
7.
Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8.
Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9.
Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o
offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10.
Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a
terzi.
11.
Altre informazioni.
12.
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
13.
Data d'invio dell'avviso.
14.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
15.
Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo
8, comma 3).
MODELLO
DI LETTERA D'INVITO
(art. 10, comma 3)
La
lettera d'invito contiene almeno:
a)
se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale
domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;
b)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
gli estremi del bando di gara pubblicato;
d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14
oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati
4b, 4c, e punto 12 dell'allegato 4d).
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
A.
BANDI DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
1.
Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti
del caso.
2.
Descrizione del progetto.
3.
Natura del concorso: aperto o ristretto.
4.
Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5.
Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6.
Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una
particolare professione.
7.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8.
Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9.
Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le
amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
10.
Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11.
Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
12.
Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto
all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui
all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti
volti a dar seguito al progetto.
13.
Altre informazioni.
14.
Data d'invio del bando.
15.
Data di ricevimento dei bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle comunità europee.
B.
RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Descrizione del progetto.
3.
Numero totale dei partecipanti.
4.
Numero dei partecipanti esteri.
5.
Vincitori del concorso.
6.
Se del caso, premi assegnati.
7.
Altre informazioni.
8.
Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9.
Data d'invio dell'avviso.
10.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle comunità europee.
ORGANISMI
DI DIRITTO PUBBLICO
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
Organismi:
Società
"Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);
Ente
autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente
nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente
nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorità
portuali;
Aziende
speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi
per le opere idrauliche;
Università
statali, Istituti universitari statali;
Istituti
superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici;
Enti
di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi
di bonifica;
Enti
di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi
per le aree industriali;
Enti
preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti
pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo
libero;
Enti
culturali e di promozione artistica.
AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2
1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2)
Ministero degli affari esteri;
3)
Ministero della giustizia;
4)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
5)
Ministero dell'interno;
6)
Ministero della difesa;
7)
Ministero delle finanze;
8)
Ministero dei lavori pubblici;
9)
Ministero delle comunicazioni;
10)
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
11)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
12)
Ministero della sanità;
13)
Ministero per i beni e le attività culturali;
14)
Ministero della pubblica istruzione;
15)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica;
16)
Ministero dei trasporti e della navigazione;
17)
Ministero delle politiche agricole e forestali;
18)
Ministero dell'ambiente;
19)
Ministero del commercio con l'estero.
ELENCO
DEI PERTINENTI REGISTRI PROFESSIONALI O COMMERCIALI O
DELLE PERTINENTI DICHIARAZIONI O PERTINENTI CERTIFICATI
di cui all'articolo 15, comma 1
in
Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli "ordres
professionnels - Beroepsorden ;
in
Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;
in
Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il "Vereinsregister
;
in
Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una
dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività
professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale
vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il
registro professionale "Mhtrvo Melethtvn , nonché il "Mhtrvo Grafeivn
Meletvn ;
in
Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del
Ministerio de Economia y Hacienda ;
in
Francia, il "Registre du commerce ed il "Rèpertoire des mètiers ;
in
Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali ;
in
Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre des mètiers
;
nei
Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;
in
Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";
nel
Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di
fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies , o dal
"Registrar of Friendly Societies , ovvero, qualora esso non ottenga tale
certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato
sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il
Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
in
Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings-
registern.
Avvertenza
:Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCe).
Note
alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
-
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
-
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria per il 1993. L'art. 11 così recita:"Art. 11 (Appalti di
servizi). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di
esclusione della sua applicabilità;
b)
individuare i soggetti pubblici, nonchè i requisiti di quelli ad essi
assimilati, destinatari della direttiva;
c)
stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti
soggetti alla disciplina della direttiva;
d)
disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo
quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale;
e)
definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di
ricorso alla procedura ristretta;
f)
definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee
guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;
g)
disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione
garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura
giuridica dei soggetti concorrenti;
h)
stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i criteri di
selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla
possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;
i)
prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi;
l)
prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e
l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai
lavori e ai servizi progettati".
-
La direttiva 92/50/CEE è pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.
Nota
all'art. 3:
-
Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, reca attuazione della direttiva 89/440/CEE
in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Si
riporta il testo dell'intero art. 3:
"Art.
3 (Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle
amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma
2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o
un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo
da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile
indicati nell'allegato a), nonchè per i lavori edili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e
universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, semprechè l'importo non
sia inferiore a quello indicato nell'art. 1.
3.
La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle
disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del
contributo a loro favore".
Nota
all'art. 4:
-
Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca il testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. I commi 6 e 7 dell'art. 1 così recitano:
"6.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a
base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre,
ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso è altresì
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Ministero del tesoro.
7.
Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla
Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del
tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
Note
all'art. 5:
-
Per il D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota all'art. 3.
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota precedente.
-
La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993.
-
L'art. 223 del trattato CEE così recita:
"Art.
223. - 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a)
nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia
dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria
sicurezza;
b)
ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure
non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;
2.
Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato,
il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si
applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).
3.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
apportare modificazioni a tale elenco".
Nota
all'art. 11:
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 10 così
recita:
"Art.
10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle
forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
5.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura di dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della
fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia
l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle
imprese mandanti.
7.
Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o
a mezzo delle altre imprese mandanti".
Note
all'art. 12:
-
Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca disposizioni attuative della legge 17
gennaio 1994 n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia.
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 11 così
recita:
"Art.
11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Indipendentemente da quanto
previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
fornitori:
a)
che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività
o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o
per delitti finanziari;
c)
che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese di residenza;
e)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
f)
che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
2.
A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche
di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità
di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3.
Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o
più documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono
tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una
dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi
pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese
stesso, che ne attesti l'autenticità".
Nota
all'art. 13:
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 13 così
recita:
"Art.
13 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti). - 1. La dimostrazione
della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo
alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi
tre esercizi.
2.
Le amministrazioni precisario nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono di
richiedere.
3.
Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di
presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità
finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione".
Nota
all'art. 17:
-
Per gli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi rispettivamente
note all'art. 12 e all'art. 13.
Nota
all'art. 18:
-
La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme manifestazione di pericolosità
sociale.
L'art.
18 così recita:
"Art.
18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli
appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o
consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
3.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,
anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso
non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da
uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di
indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la
certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui
al numero 4) del presente comma;
2)
che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni
dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto
appaltante;
3)
che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di
un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso
il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni;
3-bis.
Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivazione di pagamento.
3-ter.
In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad
uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa
autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il
subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino
i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.
4.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti er cento.
5.
Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere
trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al
direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
6.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma
3, numero 3).
7.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè
copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.
L'affidatario
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9.
L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui
al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
10.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
11.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche
alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui
agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive
modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni
per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a
trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale
fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello
dell'impiego della mano d'opera.
13.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per
le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14.
Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7,
non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3,
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e
l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o
dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".
Note
all'art. 21:
-
La direttiva 86/361/CEE è pubblicata in GUCE L. 217 del 5 agosto 1986.
-
La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in GUCE L. 40 dell'11 febbraio 1989.
-
La decisione 87/95/CEE è pubblicata in GUCE L. 36 del 7 febbraio 1987.
Note
all'art. 26:
-
Per la direttiva 93/38/CEE vedi nota all'art. 5.
-
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca la legge quadro in materia di lavori
pubblici. L'art. 3 così recita: "Art. 3 (Delegificazione). - è demandata
alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle
procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito
regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge,
costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa
comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè,
per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni
nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di
cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici di cui all'art. 4, nonchè delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con
modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli
atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato
in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla
ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non
abrogate in materia di lavori pubblici.
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore
contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più
capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela,
su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e
di materiali di scavo.
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce
in particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art.
7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la
partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e
di concessioni di lavori pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'art. 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla
soglia percentuale di cui all'art. l6, comma 8;
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma
9;
i)
la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione
del fondo di cui all'art. 18, nonchè i criteri generali di ripartizione delle
risorse dello stesso fondo;
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge;
m)
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'art. 21;
n)
le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di
licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla
soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55;
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei
lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le
condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le
condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè
le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art.
30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'art. 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministero dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione
dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".
Nota
all'art. 29:
-
Il regolamento EURATOM 1182/71 è pubblicato in GUCE L 124 dell'8 giugno 1971.
Nota
all'art. 30:
-
La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria per il 1991. Gli articoli 12 e 13 così recitano:
"Art.
12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di
appalti e forniture). - 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità
europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del
Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta
delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in
una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio
71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2.
La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è
sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi,
nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n.
183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nonchè del Ministero interessato in relazione
all'oggetto dell'affare.
3.
Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione,
trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un
proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4.
Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da
trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità
aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.
5.
Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità
aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al
Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art.
12 della legge 9 marzo 1989, n. 86".
"Art.
13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture). - 1.
I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione
del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture
o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere
all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.
2.
La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha
ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice
amministrativo.
3.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad
apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione
della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.
4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
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