Decreto
legislativo 17 marzo 1995 n. 157 -
Attuazione
della direttiva 92/50/cee in materia di appalti pubblici di servizi.
(Modificato dal D. Lgs. n.
65/2000) TESTO COORDINATO
(aggiornato alla legge 1° marzo 2002, n. 39) |
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Art. 21. ( note ) Deroghe in materia di prescrizioni tecniche |
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Art. 22. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette |
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Art. 27. Adempimenti procedurali e comunicazioni alla commissione ce |
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Art. 31. Adeguamento delle leggi delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano |
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Art. 10. Termini relativi alla licitazione privata all'appalto concorso e alla trattativa privata |
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Art. 16. Completamento e chiarimento dei documenti presentati |
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Art. 17. ( note ) Elenchi ufficiali di prestatori di servizi |
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Art. 19. Disposizioni in materia di protezione dell'impiego e di condizioni di lavoro |
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DECRETO LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 157
SUPPLEMENTO ORDINARIO G.U.R.I. 6 maggio 1995, n. 104
Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge 1° marzo 2002, n. 39)
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art. 11 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, legge comunitaria per il 1993, recante delega al Governo per l'attuazione della direttiva 92/50/CEE del Consiglio che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 17 febbraio 1995;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la. deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Sulla proposta dei Ministri del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, dei lavori pubblici e dell'ambiente e del tesoro, di concerto con i Ministri del lavoro e della previdenza sociale, degli affari esteri, di grazia e giustizia e dell'interno;
EMANA
il
seguente decreto legislativo:
(sostituito
dall'art. 1 D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 65)
1.
Salvo quanto previsto ai commi 2 e 3, le disposizioni del presente decreto si
applicano per l'aggiudicazione, da parte delle amministrazioni aggiudicatrici
di cui all'articolo 2, degli appalti di servizi di cui all'allegato 1, il cui
valore di stima, al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando,
è uguale o superiore al controvalore in euro di 200.000 diritti speciali di
prelievo (DPS).
2.
Salvo quanto previsto al comma 3, sono soggetti alle disposizioni del presente
decreto anche gli appalti di servizi di cui al comma 1 il cui valore di stima,
al netto dell'IVA, è uguale o superiore al controvalore in euro di 130.000 DSP,
se sono indetti dalle amministrazioni di cui all'allegato 8.
3.
Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2, per quelli di telecomunicazioni
di cui all'allegato 1, categoria n. 5, i cui numeri di riferimento CPC sono
7524, 7525 e 7526, per gli appalti di servizi di cui all'allegato 1, categoria
n. 8, e per quelli di cui all'articolo 3, comma 5, le disposizioni del presente
decreto si applicano solo se il relativo valore di stima, al netto dell'IVA,
al momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore a 200.000 euro.
4.
Sulla base delle comunicazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee dalla Commissione europea, il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica cura la tempestiva pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, del controvalore in euro e, fino al 31 dicembre 2001,
in moneta nazionale, dei DSP da assumere a base per la determinazione degli
importi indicati ai commi 1 e 2; tale valore, salve successive diverse indicazioni,
pure da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, conformi
ad eventuali nuove comunicazioni da parte della Commissione europea, ha efficacia
per un biennio, decorrente dal primo giorno del secondo mese successivo alla
data di pubblicazione o dalla diversa data eventualmente precisata in sede di
pubblicazione. Fino al 31 dicembre 2001 i bandi di gara recano l'indicazione
in lire e in euro dell'importo dell'appalto.
Art.
2. Amministrazioni aggiudicatrici
a)
le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e
di Bolzano, gli enti pubblici territoriali e le loro unioni, consorzi o associazioni,
gli altri enti pubblici non economici;
b)
gli organismi di diritto pubblico; sono tali gli organismi, dotati di personalità
giuridica, istituiti per soddisfare specifiche finalità d'interesse generale
non aventi carattere industriale o commerciale, la cui attività è finanziata
in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dagli enti locali, da altri
enti pubblici o organismi di diritto pubblico, o la cui gestione è sottoposta
al loro controllo o i cui organi d'amministrazione, di direzione o di vigilanza
sono costituiti, almeno per la metà, da componenti designati dai medesimi soggetti
pubblici.
2.
Nell'allegato 7 sono elencati, in modo non esaustivo, gli organismi di diritto
pubblico di cui al comma 1, lettera b).
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 323/96)
Art.
3. Appalti pubblici di servizi
2. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 e per quelli in cui il valore di tali servizi prevalga rispetto a quello dei servizi di cui all'allegato 1, il presente decreto si applica limitatamente ai soli articoli 8, comma 3, 20 e 21.
3.
Nei contratti misti di lavori e servizi e nei contratti di servizi quando comprendono
lavori accessori, si applicano le norme della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modificazioni qualora i lavori assumano rilievo economico superiore
al 50%.
3. Gli appalti che, insieme alla prestazione di servizi, comprendono anche l'esecuzione di lavori, sono considerati appalti di servizi qualora i lavori assumano funzione accessoria rispetto ai servizi, siano complessivamente di importo inferiore al 50 per cento del totale e non costituiscano l'oggetto principale dell'appalto.
4. Gli appalti che includono forniture e servizi sono considerati appalti di servizi quando il valore totale di questi è superiore al valore delle forniture comprese nell'appalto.
5. Il presente decreto si applica anche agli appalti di servizi sovvenzionati, in misura superiore al 50 per cento, da un'amministrazione aggiudicatrice ed aggiudicati dall'ente o soggetto sovvenzionato e collegati agli appalti di lavori di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1991, n. 406.
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONAL, 627/2001)
Art.
4. Calcolo dell'importo stimato dell'appalto
2. La scelta del metodo di valutazione non deve essere compiuta allo scopo di eludere l'applicazione del presente decreto; nessun insieme di servizi da appaltare può essere, inoltre, frazionato allo scopo di sottrarlo alla sua applicazione.
3. In sede di valutazione dell'importo stimato dell'appalto occorre tener conto:
a) nel caso di servizi assicurativi, del premio da pagare;
b) nel caso di servizi bancari e altri servizi finanziari di onorari, commissioni, interessi o altri tipi di remunerazione;
c) nel caso di contratti comprendenti la progettazione, degli onorari o delle commissioni da pagare.
4.
Quando un appalto di servizi rientrante tra quelli di cui al comma 3 è ripartito
in più lotti, il suo valore, ai fini dell'applicazione del presente decreto,
è dato dalla somma del valore dei singoli lotti; il presente decreto non si
applica, peraltro, per i lotti il cui valore stimato, al netto dell'IVA, è inferiore
al controvalore in euro di 80.000 DSP o, nel caso degli appalti di cui all'articolo
1, comma 3, a 80.000 euro, purchè il valore stimato complessivo dei lotti così
esentati non superi il 20 per cento del valore complessivo stimato di tutti
i lotti.
5. Negli appalti in cui non sia determinato il prezzo complessivo, la base di calcolo dell'importo è data:
a) per gli appalti di durata determinata pari o inferiore a quarantotto mesi, dal valore complessivo dell'appalto per l'intera durata;
b) per gli appalti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi, dal valore mensile moltiplicato per quarantotto.
6. Per gli appalti che presentano carattere di regolarità o sono destinati ad essere rinnovati entro un determinato periodo, il valore dell'appalto deve stabilirsi, alternativamente:
a) in base al valore complessivo dei contratti analoghi relativi alla stessa categoria di servizi, conclusi nel corso dei dodici mesi o dell'esercizio finanziario precedente, rettificato, se possibile, per tener conto dei cambiamenti in termini di quantità o di valore che potrebbero sopravvenire nei dodici mesi successivi al contratto iniziale;
b) in base al valore complessivo stimato dei contratti per i dodici mesi successivi alla prima prestazione del servizio o per tutta la durata dell'appalto quando questa sia superiore a dodici mesi.
7. Nei casi in cui l'appalto preveda espressamente delle opzioni, la base per il calcolo del valore del contratto è data dal suo massimo valore complessivo autorizzato, comprendente gli elementi opzionali.
[8. Per la determinazione del controvalore in moneta nazionale dell'ECU valgono le disposizioni di cui all'art. 1, commi 6 e 7, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.] (comma abrogato) (2)
Art.
5. Appalti esclusi
2.
Il presente decreto non si applica, inoltre:
a)
ai contratti aventi per oggetto l'acquisizione o la locazione, indipendentemente
dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili o
riguardanti, comunque, diritti inerenti a tali beni; i contratti di servizi
finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto
di acquisizione o locazione rientrano, tuttavia, indipendentemente dalla forma,
nel campo d'applicazione del presente decreto;
b)
ai contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo svolgimento, lo sviluppo, la
produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte delle emittenti
e a quelli concernenti il tempo di trasmissione;
c)
ai contratti aventi per oggetto servizi d'arbitrato e conciliazione;
d)
ai contratti per servizi finanziari relativi all'emissione, all'acquisto, alla
vendita e al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari e a quelli
per i servizi forniti da banche centrali;
e)
ai contratti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;
f)
ai contratti per servizi di ricerca e di sviluppo diversi da quelli i cui risultati
appartengono esclusivamente alla amministrazione aggiudicatrice perchè li utilizzi
nell'esercizio della propria attività, purchè la prestazione del servizio sia
interamente retribuita da tale amministrazione;
g)
agli appalti pubblici di servizi aggiudicati a un ente che sia esso stesso un'amministrazione
aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 2, in base a un diritto di esclusiva di
cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
purchè queste siano compatibili con il trattato;
h)
agli appalti di servizi nel settore della difesa da aggiudicarsi in conformità
all'articolo 296 del trattato;
i)
agli appalti relativi a servizi dichiarati segreti o la cui prestazione debba
essere accompagnata, in base a disposizioni legislative, regolamentari o amministrative,
da misure speciali di sicurezza ovvero quando lo esiga la tutela degli interessi
essenziali della sicurezza dello Stato;
l)
agli appalti relativi a servizi regolati da specifiche norme procedurali e da
aggiudicarsi in base:
1)
a un accordo internazionale concluso con uno o più Stati estranei all'Unione
europea, concernente servizi destinati alla realizzazione, all'utilizzazione
o allo sfruttamento in comune di un progetto da parte degli Stati firmatari;
2)
a un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o estraneo all'Unione europea;
3)
alla procedura propria di un'organizzazione internazionale.
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 396/95)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 410/2001)
a) il pubblico incanto;
b) la licitazione privata;
c) l'appalto concorso, per settori diversi da quelli indicati all'art. 26.2;
d) la trattativa privata.
2. Si intende per:
a) pubblico incanto, la procedura aperta in cui ogni impresa interessata può presentare un'offerta;
b) licitazione privata, la procedura ristretta a quale partecipano soltanto le imprese invitate dall'amministrazione aggiudicatrice;
c) appalto concorso, la procedura ristretta di cui a lettera b), nella quale il candidato redige, in base a richiesta formulata dalla amministrazione aggiudicatrice il progetto del servizio ed indica le condizioni e i prezzi quali è disposto ad eseguire l'appalto;
d) trattativa privata, la procedura negoziata in cui l'amministrazione aggiudicatrice consulta le imprese di propria scelta e negozia con una o più di esse i termini del contratto.
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 824/98)
Art.
7. Trattativa privata
a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purchè le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;
b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;
c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perchè essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.
2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:
a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purchè le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;
b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;
c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;
d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;
e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, nè nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purchè siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:
l) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;
2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;
f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purchè tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.
3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c).
(vedi C.G.A., SEZ. CONSULTIVA, 323/96)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 294/97)
Art.
8. Forme di pubblicità
(modificato
dall'art. 6 D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 65)
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici rendono noto, non appena possibile, dopo l'inizio
dell'esercizio finanziario, con un avviso indicativo, conforme all'allegato
4, lettera A, il volume globale degli appalti per ciascuna delle categorie di
servizi di cui all'allegato 1 che esse intendono aggiudicare nei dodici mesi
successivi, se il loro valore complessivo stimato, tenuto conto di quanto disposto
dall'articolo 4, risulta pari o superiore, al netto dell'IVA, a 750.000 euro
per gli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, e al controvalore in euro di
750.000 DSP per gli altri appalti di cui allo stesso articolo 1, commi 1 e 2.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che intendono aggiudicare un appalto pubblico mediante le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere a), b) e c) e all'art. 7, comma 1, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
3. Le amministrazioni che abbiano aggiudicato un appalto pubblico di servizi ne comunicano il risultato con apposito avviso; per gli appalti di servizi di cui all'allegato 2 esse precisano, nell'avviso, se acconsentano o meno alla loro pubblicazione; non sono, tuttavia, pubblicate le informazioni relative all'aggiudicazione di appalti la cui divulgazione impedisca l'applicazione della legge o sia altrimenti contraria al pubblico interesse o sia lesiva di legittimi interessi commerciali di imprese pubbliche o private o possa pregiudicare la concorrenza tra prestatori di servizi.
4. I bandi e gli avvisi di cui ai commi 1, 2 e 3, adottati conformemente all'allegato 4, sono inviati il più rapidamente possibile all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee; nel caso della procedura accelerata di cui all'art. 10, comma 8, detti bandi o avvisi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
5. L'avviso di cui al comma 3 è inviato, al più tardi, quarantotto giorni dopo l'aggiudicazione dell'appalto.
6. La pubblicazione dei bandi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, per estratto, su almeno due quotidiani a carattere nazionale e sul quotidiano avente particolare diffusione nella regione dove si svolgerà la gara non può aver luogo prima della data di spedizione, che deve esservi menzionata, dei bandi all'Ufficio di cui al comma 4; la pubblicazione non deve contenere informazioni diverse da quelle pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.
7. La prova della data di spedizione incombe alle amministrazioni aggiudicatrici.
8. La lunghezza del testo di bandi e avvisi non può eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.
9. Le disposizioni di cui al presente articolo possono essere applicate anche per gare di importo inferiore a quello di cui all'art. 1, ma almeno pari o superiore a 100.000 E.C.U.
Art.
9. Termini relativi ai pubblici incanti
1. Per i pubblici incanti non può essere fissato un termine di ricezione delle offerte inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara ai sensi dell'art. 8, comma 4.
2.
Il termine di cui al comma 1 può essere ridotto fino a trentasei giorni ed,
eccezionalmente, fino a ventidue giorni se è stato inviato alla Gazzetta ufficiale
delle Comunità europee l'avviso indicativo di cui all'articolo 8, comma 1, completo
di tutte le informazioni di cui all'allegato 4, lettera A, nonchè di quelle
di cui all'allegato 4, lettera B; l'invio di tale avviso deve essere avvenuto
almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara
e da non oltre un anno rispetto a tale data; il termine ridotto deve essere,
comunque, sufficiente a permettere agli interessati la presentazione di offerte
valide.
3. I capitolati d'oneri e i documenti complementari, se richiesti in tempo utile, devono essere inviati agli offerenti nei sei giorni dai ricevimento della richiesta da parte delle amministrazioni aggiudicatrici.
4. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
5. Quando, in considerazione della mole dei capitolati d'oneri o dei documenti o informazioni complementari non possano essere rispettati i termini di cui ai commi 3 e 4, oppure quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 1 e 2 debbono essere adeguatamente prolungati.
5-bis.
Le offerte sono presentate per iscritto e recapitate direttamente o a mezzo
posta; le amministrazioni aggiudicatrici possono consentire altre modalità di
presentazione se le offerte:
a)
includono tutte le informazioni necessarie alla loro valutazione;
b)
rimangono riservate in attesa della loro valutazione;
c)
se necessario, sono confermate al più presto per iscritto o mediante invio di
copia autenticata;
d)
vengono aperte dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione.
Art. 10. Termini relativi alla
licitazione privata
2. Le amministrazioni aggiudicatrici invitano simultaneamente e per iscritto tutti i candidati prescelti a presentare le rispettive offerte.
3. La lettera d'invito, il cui contenuto minimo è indicato nell'allegato 5, deve essere accompagnata dal capitolato d'oneri e dai documenti complementari.
4. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso il termine di ricezione delle offerte stabilito dalle amministrazioni aggiudicatrici, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
5.
Il termine di cui al comma 4 può essere ridotto fino a ventisei giorni se è
stato inviato alla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'avviso indicativo
di cui all'articolo 8, comma 1, completo di tutte le informazioni di cui all'allegato
4, lettera A, e comprensivo, per le procedure ristrette, anche delle informazioni
di cui all'allegato 4, lettera C); l'invio di tale avviso deve essere avvenuto
almeno cinquantadue giorni prima della data di spedizione del bando di gara
e da non oltre un anno rispetto a tale data.
6. Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, se richieste in tempo utile devono essere comunicate ai candidati almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte.
7. Quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione in loco dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini di cui ai commi 4 e 5 debbono essere adeguatamente prolungati.
8. Nei casi in cui l'urgenza renda inidonei i termini previsti nei commi 1 e 4, le amministrazioni giudicatrici possono stabilire:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di spedizione del bando di gara;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito.
9. Nei casi di cui al comma 8 l'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara, le ragioni d'urgenza che giustificano l'abbreviazione dei termini; il termine di cui al comma 6 può, in tali casi, essere ridotto a quattro giorni.
10. La domanda di partecipazione alle gare può effettuarsi, oltre che per lettera anche con telegramma, telescritto, telefono o telecopia; in tali ipotesi essa è comunque confermata con lettera da spedirsi non oltre il termine di cui al comma 1.
11. Nei casi di cui al comma 8 le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta devono essere fatti per i canali più rapidi possibili; quando le domande vengono fatte mediante telegramma, telescritto, telefono o telocopia esse devono essere confermate con lettera spedita prima della scadenza del termine di cui alla lettera u) dello stesso comma 8.
11-bis.
Le offerte sono presentate con le modalità di cui all'articolo 9, comma 5-bis.
2.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate
e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti dell'amministrazione
di tutte le imprese raggruppate.
4.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza
ad una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere espressamente
le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da scrittura privata
autenticata, secondo la forma prevista dallo Stato in cui il relativo atto è
redatto. La procura è conferita al rappresentante legale dell'impresa capogruppo.
5.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese mandanti
nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dal contratto, anche dopo l'eventuale collaudo, fino all'estinzione
del rapporto. Tuttavia l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità
a carico delle imprese mandanti.
7.
Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai
fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale,
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'amministrazione
ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del gruppo o altra,
in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza
di una delle cause predette, che sia designata mandataria nel modo indicato
al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale,
in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l'impresa mandataria,
qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti
di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese
mandanti.
(vedi
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 1685/2002)
Art.
12. Esclusione della partecipazione alle
gare
a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata,
di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a carico dei quali è in
corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure
versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b)
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro
moralità professionale o per delitti finanziari;
c)
che nell'esercizio della propria attività professionale hanno commesso un errore
grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e)
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte
e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui
sono stabiliti;
f)
che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni
che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli
da 13 a 17.
2.
A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui
è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della Repubblica
20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che attesti
sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3.
Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla
il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti
non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una
dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione
solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità
giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato,
autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne
attesti l'autenticità.
4.
Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza
del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre
attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono
a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi
al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie
cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione europea e agli altri Stati
membri.
5.
Le persone giuridiche che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui
sono stabilite, sono autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui
si tratta, non possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni
nazionali che non consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle
medesime; tuttavia, ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o
nella domanda di partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle
persone che effettuano la prestazione del servizio stesso.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1237/2001)
Art.
13 Capacità economica e finanziaria
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo
ai servizi identici a quello oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre
esercizi.
2.
Le amministrazioni precisano nel bando di gara quali dei documenti indicati
al comma 1 devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono
di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere
richiesti a prestatori di servizi stabiliti in Stati membri che non prevedono
la pubblicazione del bilancio.
3.
Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare le
referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria
mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dall'amministrazione aggiudicatrice.
Art.
14 Capacità tecnica
a) l'elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi; se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;
b) l'elenco dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi e/o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;
c) l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
d) l'indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
e) la descrizione delle attrezzature tecniche, dei materiali, degli strumenti, compresi quelli di studio e di ricerca, utilizzati per la prestazione del servizio e delle misure adottate per garantire la qualità;
f) il controllo, effettuato dalla amministrazione o, per suo incarico, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, allorchè il servizio da prestare sia complesso o debba rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
g) l'indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare.
2. L'amministrazione aggiudicatrice precisa, nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni di cui all'art. 13 e quelle di cui al comma 1 non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dei legittimi interessi del concorrente relativi alla protezione dei segreti tecnici e commerciali.
4. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti, attestanti che il concorrente osserva determinate norme in materia di garanzia della qualità, esse fanno riferimento ai sistemi di garanzia della qualità basati sulla pertinente serie di norme europee EN 29000, certificati da organismi conformi alla serie di norme europee EN 45000. Le amministrazioni aggiudicatrici riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri; esse ammettono, parimenti, altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità qualora il concorrente non abbia accesso a tali certificati o non possa ottenerli nei termini richiesti.
1.
I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti
in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro
della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro
delle commissioni provinciali per l'artigianato o presso i competenti consigli
nazionali degli ordini professionali; per i cittadini di altri Stati membri,
non residenti in Italia, può essere richiesta la prova dell'iscrizione, secondo
le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali
o commerciali di cui all'allegato 9 o di presentare una dichiarazione giurata
o un certificato in conformità con quanto previsto in tale allegato.
2. Se i concorrenti ad un appalto pubblico di servizi debbono, nello Stato membro in cui sono stabiliti, essere in possesso di una particolare autorizzazione o appartenere a una particolare organizzazione ai fini della prestazione del servizio in quello Stato, l'amministrazione aggiudicatrice può richiedere loro la prova del possesso di tale autorizzazione ovvero dell'appartenenza a tale organizzazione.
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 231/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 88/2000)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1237/2001)
Art.
17 Elenchi ufficiali di prestatori
di servizi ( note )
(modificato
dall'art. 13 D.L.vo 25 febbraio 2000, n. 65)
2.
L'iscrizione di un prestatore di servizi in uno degli elenchi di cui al comma
1, certificata dall'autorità che ha istituito l'elenco, costituisce, per le
amministrazioni aggiudicatrici, presunzione d'idoneità alla prestazione dei
servizi, corrispondente alla classificazione del concorrente iscritto, limitatamente
a quanto previsto dagli articoli 12, comma 1, lettere a), b), c) ed f), 13,
comma 1, lettere b) e c), 14, comma 1, lettera b), e 15 del presente decreto.
3. I dati risultanti dall'iscrizione in uno degli elenchi di cui al comma 1 non possono essere contestati; tuttavia, per quanto riguarda il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali può essere richiesta ai concorrenti iscritti negli elenchi un'apposita certificazione aggiuntiva.
4. I cittadini di altri Stati membri debbono potersi iscrivere negli elenchi ufficiali di cui al comma 1 alle stesse condizioni stabilite per i prestatori di servizi italiani; a tal fine, non possono, comunque, essere richieste prove o dichiarazioni diverse da quelle previste dagli articoli da 12 a 15; le amministrazioni o gli enti che gestiscono tali elenchi comunicano agli altri Stati membri nome e indirizzo degli organismi presso i quali possono essere presentate le domande d'iscrizione.
5. I concorrenti agli appalti pubblici di servizi debbono poter partecipare alle gare indipendentemente dalla loro iscrizione in elenchi di prestatori di fiducia eventualmente costituiti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici.
1. Nel capitolato d'oneri l'amministrazione aggiudicatrice richiede al concorrente di indicare nell'offerta la parte dell'appalto che intenda eventualmente subappaltare a terzi.
2. L'indicazione di cui al comma 1 lascia impregiudicata la responsabilità dell'appaltatore aggiudicatario.
3. La disciplina del subappalto nel settore dei lavori pubblici contenuta nell'art. 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche e integrazioni, si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi.
rvizi.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice, nel fornire le informazioni di cui al comma
1, chiede ai concorrenti di precisare, senza che ciò osti all'applicazione delle
disposizioni di cui all'art. 25, che nel redigere le offerte hanno tenuto conto
degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione
dei lavoratori, nonchè alle condizioni del lavoro.
Art.
20 Prescrizioni tecniche
2. Fatte salve le norme tecniche nazionali obbligatorie, in quanto compatibili con il diritto comunitario, le specifiche tecniche di cui al comma 1 sono definite dalle amministrazioni aggiudicatrici con riferimento a norme nazionali che recepiscono norme europee o ad omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni.
Art.
21 Deroghe in materia di prescrizioni tecniche
( note )
a) le norme, le omologazioni tecniche europee o le specifiche tecniche comuni non includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità, ovvero non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme, omologazioni tecniche europee o specifiche tecniche comuni;
b) l'applicazione delle norme, delle omologazioni tecniche europee o delle specifiche tecniche comuni comporti l'impiego di prodotti o materiali incompatibili con le apparecchiature già usate dall'amministrazione aggiudicatrice, ovvero costi sproporzionati o difficoltà tecniche sproporzionate, purchè venga definita contestualmente e per iscritto una strategia che consenta il passaggio, entro un determinato periodo di tempo, alle indicate norme, omologazioni e specifiche;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti per esso inadeguato il ricorso a norme europee, a omologazioni tecniche europee o a specifiche tecniche comuni già esistenti;
d) l'applicazione dell'art. 20, comma 2, pregiudichi l'attuazione della direttiva 86/361/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986, concernente la prima fase del reciproco riconoscimento della omologazione delle apparecchiature terminali di telecomunicazioni, o della decisione 87/95/CEE del Consiglio del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione del settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, ovvero di altri atti comunitari in specifici settori relativi a servizi o a prodotti.
2. Le amministrazioni aggiudicatrici che si avvalgono di quanto previsto nel comma 1, ne indicano, ogni qualvolta ciò sia possibile, i motivi nel bando di gara oppure nei capitolati d'oneri e ne indicano, in ogni caso i motivi nella propria documentazione interna e li comunicano, previa loro richiesta, agli Stati membri e alla Commissione CE.
3. In mancanza di norme europee, di omologazioni tecniche europee o di specifiche tecniche comuni, le specifiche tecniche:
a) sono definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali, di cui sia riconosciuta la conformità ai requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime e, in particolare, secondo le procedure stabilite nella direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988, concernente i prodotti da costruzione;
b) possono essere definite con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di progettazione, di calcolo e di realizzazione delle opere, nonchè di impiego dei materiali;
c) possono essere definite con riferimento ad altri documenti; in tal caso, deve essere fatto riferimento, in ordine di preferenza, a:
1) norme nazionali che recepiscono norme internazionali riconosciute dall'Italia;
2) altre norme e omologazioni tecniche nazionali;
3) qualsiasi altra norma.
4.
E' vietata, salvo che sia giustificata dall'oggetto del contratto, l'introduzione,
nelle relative clausole, di prescrizioni tecniche che menzionino prodotti di
una determinata fabbricazione o provenienza, ovvero ottenuti mediante un particolare
procedimento e che abbiano, quindi, l'effetto di favorire o di escludere determinati
prestatori di servizi; è, in particolare, vietata l'indicazione di marchi, brevetti
o tipi, nonchè l'indicazione di una origine o di una produzione determinata;
tuttavia, tale indicazione, accompagnata dall'espressione “o equivalente”, è
autorizzata quando l'oggetto del contratto non possa essere descritto diversamente
mediante specifiche sufficientemente precise e comprensibili per tutti gli interessati.
Art.
22 Scelta dei soggetti da invitare alle procedure ristrette
1. Nella licitazione privata, nell'appalto concorso e nella trattativa privata l'amministrazione aggiudicatrice sceglie, tra i candidati in possesso dei requisiti prescritti dagli articoli da 12 a 17, quelli da invitare per la presentazione delle offerte ovvero per la trattativa; l'amministrazione si basa sulle informazioni ricevute in merito alla situazione del prestatore di servizi, nonchè sulle informazioni e sulle formalità necessarie per valutare le condizioni minime di natura economica e tecnica che devono essere soddisfatte.
2. Nella licitazione privata e nell'appalto concorso l'amministrazione aggiudicatrice può prevedere, facendone menzione nel bando di gara, i numeri minimo e massimo di prestatori di servizi che intende invitare; i limiti sono definiti in relazione alla natura del servizio da prestare, fermo restando che il numero minimo non deve essere inferiore a cinque e quello massimo, almeno di norma, aventi prestatori di servizi; in ogni caso, il numero di candidati invitati a presentare offerte deve essere sufficiente a garantire una concorrenza effettiva.
3. Nella trattativa privata indetta ai sensi dell'art. 7, comma 1, il numero dei candidati non può essere inferiore a tre, purchè vi sia un numero sufficiente di candidati idonei.
4. Le amministrazioni aggiudicatrici rivolgono gli inviti, senza discriminazioni, ai cittadini di altri Stati membri che soddisfano i requisiti necessari, alle stesse condizioni applicate ai cittadini italiani.
Art.
23 Criteri di aggiudicazione
a) unicamente al prezzo più basso;
b) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili secondo il contratto in questione, quali, ad esempio, il merito tecnico, la qualità, le caratteristiche estetiche e funzionali, il servizio successivo alla vendita, l'assistenza tecnica, il termine di consegna o esecuzione, il prezzo.
2. Nel caso di aggiudicazione ai sensi del comma 1, lettera b), le amministrazioni aggiudicatrici devono menzionare, nel capitolato d'oneri o nel bando di gara, i criteri di aggiudicazione di cui si prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente d'importanza.
3. L'amministrazione aggiudicatrice può richiedere, nel bando di gara, che i concorrenti formulino l'offerta precisando modalità atte ad assicurare, in caso di aggiudicazione in loro favore, l'efficace e continuativo collegamento con la stessa amministrazione aggiudicatrice per tutta la durata della prestazione del servizio.
4. L'affidamento della progettazione non è compatibile con l'aggiudicazione, a favore dello stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai lavori e ai servizi progettati; della suddetta incompatibilità deve essere data notizia nel bando di gara.
5. L'amministrazione aggiudicatrice comunica, entro dieci giorni dall'espletamento della gara, l'esito di essa all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualità in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1625/96)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1299/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1039/2001)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 2097/2001)
Art.
24 Varianti
1. Quando l'aggiudicazione avviene in base all'art. 23 comma 1, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi prescritti dalla stessa amministrazione.
2. L'amministrazione aggiudicatrice indica, nel bando di gara, se le varianti sono ammesse e, in tal caso, precisa, nel capitolato d'oneri, i requisiti minimi che esse devo rispettare e le modalità per la loro presentazione.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una variante soltanto perchè essa è stata stabilita con specifiche tecniche definite con riferimento a norme nazionali che attuano norme europee o a omologazioni tecniche europee oppure a specifiche tecniche comuni di cui all'art. 20, comma 2, o con riferimento a specifiche tecniche nazionali di cui all'art. 21, comma 3, lettere a) e b).
4. Le amministrazioni aggiudicatrici che abbia ammesso varianti a norma dei commi 1, 2 e 3, nè possono respingere una variante soltanto perchè configurerebbe, se accolta, un contratto di forniture anzichè appalto pubblico di servizi.
Art.
25 Offerte anormalmente basse (1)
2. L'amministrazione aggiudicatrice tiene conto, particolare, delle giustificazioni riguardanti l'economia del metodo di prestazione del servizio o le soluzioni tecniche adottate o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone il concorrente per prestare servizio, oppure l'originalità del servizio stesso, e l'esclusione, peraltro, di giustificazioni concerne elementi i cui valori minimi sono stabiliti da disposizione legislative, regolamentari o amministrative, ovvero i cui valori risultano da atti ufficiali.
3. Sono assoggettate alla verifica di cui ai commi 1 e 2 tutte le offerte che presentano una percentuale di ribasso che superi di un quinto la media aritmetica dei ribassi delle offerte ammesse, calcolata senza tener conto de offerte in aumento.
4. Nella verifica delle offerte l'amministrazione aggiudicatrice tiene conto anche degli oneri eventualmente connessi, per l'aggiudicatario, all'applicazione dell'art. 23, comma 3.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. II, 1625/96)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1484/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 608/2000)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1101/2000)
(vedi UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE DELLA REG. SIC., 152/2000)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 508/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 520/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONAL, 627/2001)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 330/2001)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 1187/2001)
(vedi UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE REG. SIC., 161/2001)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1099/2002)
Art.
26 Concorsi di progettazione
2. I concorsi di progettazione sono procedure intese a fornire all'amministrazione o al soggetto aggiudicatore, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura e dell'ingegneria civile, nonchè in quello dell'elaborazione dati, un piano o un progetto, selezionati da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi.
3.
Le presenti disposizioni si applicano:
a)
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione
di appalti di servizi indetta ai sensi del presente decreto, il cui valore stimato
al netto dell'IVA, al momento della pubblicazione del bando, è pari o superiore
ai valori indicati nell'articolo 1, commi 1, 2 e 3, in relazione ai soggetti
aggiudicatori e agli appalti di servizi da tali disposizioni contemplati, con
l'esclusione degli appalti di servizi di cui all'articolo 3, comma 5;
b)
ai concorsi di progettazione organizzati nel contesto di una procedura di aggiudicazione
di appalti di servizi indetta ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, e successive modifiche, il cui valore stimato, al netto dell'IVA, al
momento della pubblicazione del bando, è uguale o superiore:
1)
a 600.000 euro per gli appalti di servizi indetti dai soggetti aggiudicatori
che svolgono la propria attività nei settori indicati nell'allegato X dello
stesso decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche;
2)
al controvalore in euro di 400.000 DSP per gli appalti di servizi contemplati
nell'allegato XVI A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che svolgono la propria attività
nei settori di cui agli allegati I, II, VII, VIII e IX del decreto stesso; sono
esclusi i servizi di ricerca e sviluppo di cui alla categoria n. 8 dell'allegato
XVI A e i servizi di telecomunicazioni di cui alla categoria n. 5 dell'allegato
medesimo, i cui numeri di riferimento CPC sono 7524, 7525 e 7526;
3)
a 400.000 euro per gli appalti di servizi di cui al n. 2, secondo periodo, che
precede e per quelli di cui all'allegato XVI B del decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 158, e successive modifiche, indetti dai soggetti aggiudicatori che
svolgono le proprie attività nei settori di cui agli allegati da I a IX dello
stesso decreto.
4.
I soggetti aggiudicatori di cui al comma 3 applicano le presenti disposizioni
anche per i concorsi di progettazione nei quali l'importo complessivo dei premi
di partecipazione e dei versamenti a favore dei partecipanti è uguale o superiore
ai valori nella stessa disposizione precisati.
5. L'amministrazione aggiudicatrice che intende indire un concorso di progettazione pubblica un bando di concorso.
6. Le regole per organizzare i concorsi sono stabilite in conformità del presente decreto e messe a disposizione degli interessati alla partecipazione.
7. Fermo il disposto di cui all'art. 12, comma 2, l'ammissione dei partecipanti ai concorsi di progettazione non può essere limitata al territorio nazionale o a parte di esso.
8. Se ai concorsi di progettazione partecipa un numero limitato di candidati, le amministrazioni e soggetti aggiudicatori stabiliscono criteri selettivi chiari e non discriminatori; in ogni caso il numero dei candidati da invitare deve garantire un'effettiva concorrenza.
9. La commissione giudicatrice è composta unicamente da persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso.
10. Ogni qualvolta ai concorrenti sia richiesta una particolare qualificazione professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice deve possedere la stessa qualificazione o una equipollente.
11. La commissione giudicatrice è autonoma nelle sue decisioni e nei suoi pareri, che sono presi in base a progetti presentati in modo anonimo e solo in base ai criteri specificati nel bando di concorso di cui all'allegato 6A.
12. L'amministrazione che abbia espletato un concorso di progettazione invia all'Ufficio delle pubblicazioni delle Comunità europee un avviso in merito ai risultati della procedura, conforme all'allegato 6B; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, primo periodo, l'avviso deve essere inviato entro quarantotto giorni dalla chiusura del concorso; per i concorsi di cui ai commi 3 e 4, secondo periodo, detto termine è pari a giorni sessanta.
13.
Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 158, e successive modifiche, si applicano anche con riguardo
ai concorsi di progettazione.
14. Le amministrazioni e i soggetti aggiudicatori per quanto di rispettiva competenza, nel rispetto delle disposizioni che precedono, fissano le regole necessarie per l'espletamento dei concorsi di progettazione, tenendo conto, in relazione ai settori di applicazione e alla specificità della progettazione, del regolamento previsto dall'art. 3 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.
Art.
27 Adempimenti procedurali
1)
sono di ostacolo all'applicazione di norme di legge;
2)
sono contrarie al pubblico interesse;
3)
sono lesive di interessi commerciali legittimi di imprese pubbliche o private;
4)
pregiudicano la concorrenza tra i prestatori di servizi.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica per iscritto, ai concorrenti che lo
richiedono, le decisioni prese in merito all'aggiudicazione di un appalto di
servizi oggetto di una gara, compresi i motivi che l'hanno indotta a rinunciare
all'aggiudicazione o ad avviare una nuova procedura; essa comunica tale decisione
anche all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee.
3. Nel caso di aggiudicazione dell'appalto con le modalità di cui all'art. 23, comma 1, lettera a), l'amministrazione aggiudicatrice comunica alla Commissione CE il rifiuto delle offerte ritenute troppo basse.
4. Per ogni appalto concluso l'amministrazione aggiudicatrice redige un verbale contenente almeno le seguenti informazioni:
a) il nome e l'indirizzo dell'amministrazione stessa;
b) l'oggetto e il valore dell'appalto;
c) i nomi dei concorrenti presi in considerazione e i motivi della loro scelta;
d) i nomi dei concorrenti esclusi e i. motivi dell'esclusione;
e) il nome dell'aggiudicatario e le motivazioni della scelta della sua offerta e, se nota la parte di appalto che il medesimo intende subappaltare a terzi;
f) le circostanze che, ai sensi dell'art. 7, giustificano il ricorso alla trattativa privata.
5. Il verbale di cui al comma 4, o un suo estratto, è comunicato, dietro sua richiesta, alla Commissione CE.
6. Con apposita relazione l'amministrazione aggiudicatrice precisa alla Commissione CE, dietro sua richiesta, le ragioni che l'hanno indotta ad utilizzare la procedura negoziata ai sensi dell'art. 7, comma 2, lettera a).
7. Ogni accordo internazionale concluso con le modalità di cui all'art. 5, comma 2, lettera m), n. 1), è comunicato alla Commissione CE.
Art.
28 Prospetti statistici
2.
Per le amministrazioni aggiudicatrici elencate nell'allegato 8 i prospetti di
cui al comma 1 indicano almeno:
a)
il valore globale degli appalti di servizi aggiudicati da ciascuna di esse al
di sotto delle soglie di cui all'articolo 1, comma 2;
b)
per gli appalti di servizi di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo
1, comma 2, il numero e il valore degli appalti aggiudicati da ciascuna amministrazione
aggiudicatrice, distinguendo, ove possibile, secondo il tipo di procedura, le
categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui agli allegati 1 e 2, la
nazionalità degli aggiudicatari e, in caso di gare a trattativa privata, secondo
la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, e con la precisazione del
numero e del valore degli appalti attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi
terzi;
c)
il numero e il valore globale degli appalti di servizi eventualmente aggiudicati
in base a deroghe all'accordo OMC - Organizzazione mondiale per il commercio,
già accordo GATT.
3.
Per tutte le tre amministrazioni aggiudicatrici i prospetti di cui al comma
1 indicano:
a)
il numero e il valore degli appalti aggiudicati, di importo uguale o superiore
alle soglie di cui all'articolo 1, commi 1 e 3, distinguendo, ove possibile,
secondo le procedure, le categorie di servizi in base alla nomenclatura di cui
all'allegato 1 e la nazionalità dei prestatori di servizi ai quali sono stati
aggiudicati gli appalti, con la precisazione del numero e del valore degli appalti
attribuiti a ciascuno Stato membro e a Paesi terzi e, nel caso delle procedure
negoziate, secondo la suddivisione di cui all'articolo 7, commi 1 e 2;
b)
il valore totale degli appalti aggiudicati in base alle deroghe all'accordo
OMC - Organizzazione mondiale per il commercio, già accordo GATT.
4.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano per le informazioni
relative agli appalti di cui all'articolo 1, comma 3, di importo stimato, al
netto dell'IVA, inferiore a 200.000 euro.
Art.
29 Computo dei termini
Art.
30 Procedure di ricorso (
note )
(vedi ORDINANZA CORTE COSTITUZIONALE, 165/98)
Art.
31 Adeguamento delle leggi delle regioni
2. Sono fatte salve le competenze esclusive delle regioni a statuto speciale e le competenze delle province autonome di Trento e di Bolzano.
1-bis.
Le amministrazioni interessate segnalano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, le modifiche
e integrazioni necessarie per adeguare gli allegati alle innovazioni arrecate,
in materia, dalla sopravvenienza di nuove norme comunitarie o nazionali; gli
allegati sono modificati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;
i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri di modifica degli allegati
7 e 8 vengono trasmessi alla Commissione europea a cura del Dipartimento per
il coordinamento delle politiche comunitarie.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. è fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 17 marzo 1995
SCALFARO
DINI,
Presidente del Consiglio dei
Ministri
e Ministro del tesoro
MASERA,
Ministro del bilancio e
della
programmazione economica
incaricata
per il coordinamento
delle
politiche dell'Unione europea
BARATTA,
Ministro dei lavori
pubblici
e dell'ambiente
TREU,
Ministro del lavoro e
della
previdenza sociale
AGNELLI,
Ministro degli affari esteri
MANCUSO,
Ministro di grazia e giustizia
BRANCACCIO.
Ministro dell'interno
Visto, il Guardiasigilli: MANCUSO
Cat. |
DENOMINAZIONE |
N.
di riferimento della CPC |
1 |
Servizi
di manutenzione e riparazione |
6112,
6122, 633, 886 |
2 |
Servizi
di trasporto terrestre (1), inclusi i servizi con furgoni blindati, e
servizi di corriere ad esclusione del trasporto di posta |
712
(salvo 71235), 7512, 87304 |
3 |
Servizi
di trasporto aereo di passeggeri e merci, escluso il trasporto di posta
|
73,
(salvo7321) |
4 |
Trasporto
di posta per via terrestre (1), e aerea |
71235,
7321 |
5 |
Servizi
di telecomunicazione (2) |
752 |
6 |
Servizi
finanziari: |
ex
81, 812,814 |
7 |
Servizi
informatici ed affini |
84 |
8 |
Servizi
R&S (4) |
85 |
9 |
Servizi
di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili |
862 |
10 |
Servizi
di ricerca di mercato e di sondaggio dell'opinione pubblica |
864 |
11 |
Servizi
di consulenza gestionale e affini (5) |
865,
866 |
12 |
Servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria, anche integrata; servizi
attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza
scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi |
867 |
13 |
Servizi
pubblicitari |
871 |
14
|
Servizi
di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari |
874,
da 82201a 82206 |
15 |
Servizi
di editoria e di stampa in base a tariffa od a contratto |
88442 |
16 |
Eliminazione
di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi |
94 |
(1)
Esclusi i servizi di trasporto per ferrovia che rientrano nella categoria 18.
(2) (Nota soppressa)
(3) Ad esclusione dei contratti dei servizi finanziari relativi all'emissione,
all'acquisto, alla vendita ed al trasferimento di titoli o di altri strumenti
finanziari, nonchè dei servizi forniti da banche centrali.
(4) Ad esclusione dei contratti dei servizi di ricerca e sviluppo diversi da
quelli di cui beneficiano esclusivamente le amministrazioni per loro uso nell'esercizio
della propria attività, nella misura in cui la prestazione di servizi sia interamente
retribuita da dette amministrazioni.
(5) Esclusi i servizi di arbitrato e di conciliazione".
Cat. |
DENOMINAZIONE |
N.
di riferimento della CPC |
17 |
Servizi
alberghieri e di Ristorazione |
64 |
18 |
Servizi
di trasporto per Ferrovia |
711 |
19 |
Servizi
di trasporto per via d'acqua |
72 |
20 |
Servizi
di supporto e sussidiari per il settore dei trasporti |
74 |
21 |
Servizi
legali |
861 |
22 |
Servizi
di collocamento e reperimento di personale |
872 |
23 |
Servizi
di investigazione e di sicurezza, eccettuati i servizi con furgoni
blindati |
873
(salvo 87304) |
24 |
Servizi
relativi all'istruzione anche professional |
92 |
25 |
Servizi
sanitari e sociali |
93 |
26 |
Servizi
ricreativi, culturali e sportivi |
96 |
27 |
Altri
servizi |
|
DEFINIZIONI
DI ALCUNE SPECIFICHE TECNICHE
Ai
fini del presente decreto si intende per:
1.
"specifiche tecniche": l'insieme delle prescrizioni d'ordine tecnico,
contenute in particolare nel capitolato d'oneri, che definiscono le
caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura
e che permettono di caratterizzare obiettivamente l'opera, il materiale, il
prodotto o la fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono destinati
dall'amministrazione aggiudicatrice. Tra queste caratteristiche rientrano i
livelli di qualità o proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni, inclusi i
requisiti applicabili al materiale, al prodotto od alla fornitura per quanto
riguarda la garanzia della qualità, la terminologia, i simboli, il collaudo ed
i metodi di prova, l'imballaggio, la marcatura o l'etichettatura. Esse
comprendono altresì le regole riguardanti la progettazione e le modalità di
determinazione dei costi, le condizioni di collaudo, d'ispezione e di
accettazione delle opere, nonché i metodi o le tecniche di costruzione come
pure ogni altra condizione tecnica che l'amministrazione aggiudicatrice è in
grado di prescrivere, nell'ambito di regolamenti generali o specifici, in
relazione all'opera finita ed ai materiali od alle parti che la compongono;
2.
"norme": le specifiche tecniche, la cui osservanza non è in linea di
massima obbligatoria, approvate da un ente di normalizzazione riconosciuto ai
fini di un'applicazione ripetuta e continua;
3.
"norme europee": le norme approvate dal comitato europeo per la
standardizzazione (cen) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica
(cenelec) in quanto "norme europee (en)" ovvero "documenti
d'armonizzazione (hd)", in base alle regole comuni di queste
organizzazioni, ovvero dall'istituto europeo delle norme perle telecomunicazioni
(etsi - european telecomunication standards institute) in quanto "norme
europee per le telecomunicazioni (ets)";
4.
"omologazione tecnica europea": la valutazione tecnica favorevole
dell'idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla rispondenza ai
requisiti essenziali per la realizzazione di opere, in funzione delle
caratteristiche intrinseche del prodotto stesso e di determinate condizioni
d'applicazione e d'impiego. L'omologazione europea è rilasciata da un organismo
designato a questo scopo dallo stato membro;
5.
"specifiche tecniche comuni": le specifiche tecniche stabilite
conformemente ad una procedura riconosciuta dagli stati membri per garantire
un'applicazione conforme in tutti gli stati membri, e pubblicata nella gazzetta
ufficiale delle comunità europee;
6.
"requisiti essenziali": i requisiti riguardanti la sicurezza, la
salute e determinati altri aspetti d'interesse generale che l'opera può
soddisfare.
MODELLI
DI BANDI E AVVISI DI GARA
A
- Preinformazione.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e, qualora non coincidano con i primi, del servizio al
quale possono esser richieste informazioni aggiuntive.
2.
Appalti complessivi che s'intendono aggiudicare in ciascuna delle categorie di
servizi di cui all'allegato 1.
3.
Data provvisoria per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione per ogni
categoria.
4.
Altre informazioni.
5.
Data d'invio dell'avviso.
6.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
7.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo d'applicazione
dell'accordo O.M.C.
B
- Procedure aperte.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appti rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto
per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Eventuale divieto di varianti.
7.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
8.
a) denominazione ed indirizzo del servizio al quale possono venire richiesti i
documenti del caso;
b) termine ultimo per la richiesta di tali documenti;
c) all'occorrenza, costo e modalità di pagamento delle somme pagabili per
tali documenti.
9.
a) termine ultimo per il ricevimento delle offerte;
b) indirizzo al quale devono essere avviate;
c) lingua o lingue nelle quali devono essere redatte.
10.
a) persone autorizzate a presenziare all'apertura delle offerte;
b) data, ora e luogo dell'apertura.
11.
Se del caso, cauzioni e altre forme di garanzia richieste.
12.
Modalità essenziali di finanziamento e pagamento e/o riferimenti alle
disposizioni in materia.
13.
All'occorrenza, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
14.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
15.
Periodo durante il quale l'offerente è vincolato dalla propria offerta.
16.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione
per ordine d'importanza. I criteri diversi da quello del prezzo più basso vanno
menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri.
17.
Altre informazioni.
18.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
19.
Data d'invio del bando.
20.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
21.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
C
- Procedure ristrette.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti regolari o rinnovabili nel corso di un
determinato periodo, eventualmente anche di una stima del calendario delle
successive gare d'appalto per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori dei servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7.
Eventuale divieto di varianti.
8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9.
Eventualmente forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11.
Termine ultimo entro il quale saranno inviati gli inviti a presentare offerte.
12.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzie richieste.
13.
Informazioni relative alla posizione dei prestatori di servizi nonché
informazioni e formalità necessarie per valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
14.
Criteri per l'aggiudicazione dell'appalto e, se possibile, loro classificazione
in ordine d'importanza, qualora tali informazioni non figurino nell'invito a
presentare offerte.
15.
Altre informazioni.
16.
Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee o menzione della sua mancata pubblicazione.
17.
Data d'invio del bando.
18.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
19.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
D
- Procedure negoziate.
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Categorie di servizio e descrizione. Numero di riferimento CPC. Quantità dei
servizi da fornire, comprese eventuali opzioni per ulteriori appalti e, se
possibile, una stima dei termini entro i quali tali opzioni possono essere
esercitate. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
eventualmente anche di una stima del calendario delle successive gare d'appalto
per i servizi da aggiudicare.
3.
Luogo di esecuzione.
4.
a) eventuale indicazione del fatto che la prestazione del servizio sia riservata
ad una particolare professione in forza di disposizioni legislative,
regolamentari od amministrative;
b) riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari od
amministrative in causa;
c) menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il
nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione
del servizio.
5.
Eventuale indicazione della facoltà per i prestatori di servizi di presentare
offerte per una parte dei servizi in questione.
6.
Numero previsto dei prestatori di servizi - eventualmente indicando un massimo
ed un minimo - che verranno invitati a presentare offerte.
7.
Eventuale divieto di varianti.
8.
Termine ultimo per il completamento del servizio o durata del contratto e, per
quanto possibile, termine ultimo per l'avvio o la prestazione del servizio.
9.
Eventualmente, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di
prestatori di servizi al quale sia aggiudicato l'appalto.
10.
a) se del caso, motivazione del ricorso alla procedura accelerata;
b) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione;
c) indirizzo al quale vanno inviate;
d) lingua o lingue in cui le domande devono essere redatte.
11.
Se del caso, cauzioni ed altre forme di garanzia richieste.
12.
Informazioni relative alla posizione del prestatore di servizi, nonché
informazioni e formalità necessarie a valutare le condizioni minime di
carattere economico e tecnico che devono soddisfare.
13.
Se del caso, nomi ed indirizzi di prestatori di servizi già selezionati
dall'amministrazione aggiudicatrice.
14.
Altre informazioni.
15.
Data d'invio del bando.
16.
Data di ricevimento del bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
17.
Date delle precedenti pubblicazioni dell'avviso nella Gazzetta ufficiale delle
Comunità europee.
18.
Eventuale indicazione del fatto che l'appalto rientra nel campo di applicazione
dell'accordo OMC.
E
- Appalti aggiudicati. (avviso di postinformazione)
1.
Nome ed indirizzo dell'amministrazione.
2.
Procedura d'aggiudicazione prescelta; nel caso della procedura negoziata non
preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale
procedura (articolo 7, comma 2).
3.
Categoria del servizio e descrizione; numero di riferimento CPC; quantità di
servizi aggiudicati.
4.
Data di aggiudicazione dell'appalto.
5.
Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6.
Numero di offerte ricevute.
7.
Nome ed indirizzo del o dei prestatori di servizi.
8.
Prezzo o gamma dei prezzi (minimo/massimo) pagati.
9.
Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o
offerta massima e minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10.
Se del caso, valore e quota del contratto che possono essere subappaltati a
terzi.
11.
Altre informazioni.
12.
Data di pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale delle Comunità
europee.
13.
Data d'invio dell'avviso.
14.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee.
15.
Nel caso di contratti relativi a servizi di cui all'allegato 2, accordo
dell'amministrazione aggiudicatrice per la pubblicazione dell'avviso (articolo
8, comma 3).
MODELLO
DI LETTERA D'INVITO
(art. 10, comma 3)
La
lettera d'invito contiene almeno:
a)
se del caso, l'indirizzo del servizio al quale possono essere richiesti il
capitolato d'oneri e i documenti complementari, il termine per presentare tale
domanda, nonché l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve
essere eventualmente versata per ottenere detti documenti;
b)
il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c)
gli estremi del bando di gara pubblicato;
d)
l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili fornite dal candidato a norma degli articoli 13 e 14
oppure a completamento delle informazioni ivi previste (punto 13 degli allegati
4b, 4c, e punto 12 dell'allegato 4d).
e)
i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
A.
BANDI DI CONCORSO DI PROGETTAZIONE
1.
Nome, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione e del servizio al quale possono venir richiesti i documenti
del caso.
2.
Descrizione del progetto.
3.
Natura del concorso: aperto o ristretto.
4.
Nel caso di concorsi aperti, termine ultimo per la presentazione dei progetti.
5.
Nel caso di concorsi ristretti:
a) numero previsto di partecipanti;
b) se del caso, nomi dei partecipanti già selezionati;
c) criteri che verranno applicati alla selezione dei partecipanti;
d) termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione.
6.
Eventuale indicazione del fatto che la partecipazione sia riservata ad una
particolare professione.
7.
Criteri che verranno applicati alla valutazione dei progetti.
8.
Se del caso, nomi dei membri della giuria selezionati.
9.
Indicazione del fatto che la decisione della giuria sia vincolante o no per le
amministrazioni o per i soggetti aggiudicatori.
10.
Se del caso, numero e valore dei premi in palio.
11.
Se del caso, indicazione particolareggiata degli importi pagabili a tutti i
partecipanti.
12.
Indicazione del fatto che i concorrenti premiati abbiano o meno diritto
all'aggiudicazione di eventuali contratti complementari o, nel caso di cui
all'art. 26, commi 3, lettera b), e 4, secondo periodo, di eventuali appalti
volti a dar seguito al progetto.
13.
Altre informazioni.
14.
Data d'invio del bando.
15.
Data di ricevimento dei bando da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle comunità europee.
B.
RISULTATI DEI CONCORSI DI PROGETTAZIONE
1.
Nome, indirizzo, indirizzo telegrafico, numeri di telefono, telex e telefax
dell'amministrazione.
2.
Descrizione del progetto.
3.
Numero totale dei partecipanti.
4.
Numero dei partecipanti esteri.
5.
Vincitori del concorso.
6.
Se del caso, premi assegnati.
7.
Altre informazioni.
8.
Riferimento del bando di concorso di progettazione.
9.
Data d'invio dell'avviso.
10.
Data di ricevimento dell'avviso da parte dell'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle comunità europee.
ORGANISMI
DI DIRITTO PUBBLICO
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b)
Organismi:
Società
"Stretto di Messina" (D.P.C.M. 23 gennaio 1998);
Ente
autonomo mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo;
Ente
nazionale per l'aviazione civile - ENAC;
Ente
nazionale per l'assistenza al volo - ENAV.
Categorie:
Autorità
portuali;
Aziende
speciali, istituzioni e società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno
1990, n. 142, nonché società per azioni a prevalente capitale privato di cui
all'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
Consorzi
per le opere idrauliche;
Università
statali, Istituti universitari statali;
Istituti
superiori scientifici e culturali, Osservatori astronomici, astrofisici,
geofisici o vulcanologici;
Enti
di ricerca e sperimentazione;
Istituzioni
pubbliche di assistenza e di beneficenza;
Consorzi
di bonifica;
Enti
di sviluppo o di irrigazione;
Consorzi
per le aree industriali;
Enti
preposti a servizi di pubblico interesse;
Enti
pubblici preposti ad attività di spettacolo, sportive, turistiche e del tempo
libero;
Enti
culturali e di promozione artistica.
AMMINISTRAZIONI
AGGIUDICATRICI
di cui all'articolo 1, comma 2
1)
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2)
Ministero degli affari esteri;
3)
Ministero della giustizia;
4)
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
5)
Ministero dell'interno;
6)
Ministero della difesa;
7)
Ministero delle finanze;
8)
Ministero dei lavori pubblici;
9)
Ministero delle comunicazioni;
10)
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
11)
Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
12)
Ministero della sanità;
13)
Ministero per i beni e le attività culturali;
14)
Ministero della pubblica istruzione;
15)
Ministero dell'università e della ricerca scientifica;
16)
Ministero dei trasporti e della navigazione;
17)
Ministero delle politiche agricole e forestali;
18)
Ministero dell'ambiente;
19)
Ministero del commercio con l'estero.
ELENCO
DEI PERTINENTI REGISTRI PROFESSIONALI O COMMERCIALI O
DELLE PERTINENTI DICHIARAZIONI O PERTINENTI CERTIFICATI
di cui all'articolo 15, comma 1
in
Belgio, il "Registre du commerce - Handelsregister e gli "ordres
professionnels - Beroepsorden ;
in
Danimarca, l'"Erhvers-og Selskabsstyrelsen ;
in
Germania, lo "Handelsregister , lo "Handwerksrolle e il "Vereinsregister
;
in
Grecia, al prestatore di servizi può essere invitato a produrre una
dichiarazione, giurata dinanzi a notaio, riguardante l'esercizio dell'attività
professionale in questione; nei casi previsti dalla legislazione nazionale
vigente, per la prestazione dei servizi di ricerca di cui all'allegato I A il
registro professionale "Mhtrvo Melethtvn , nonché il "Mhtrvo Grafeivn
Meletvn ;
in
Spagna, il "Registro Central de Empresas Consultoras y de Servicios del
Ministerio de Economia y Hacienda ;
in
Francia, il "Registre du commerce ed il "Rèpertoire des mètiers ;
in
Italia, il "Registro della camera di commercio, industria, agricoltura e
artigianato od il "Registro delle commissioni provinciali per l'artigianato
o il "Consiglio nazionale degli ordini professionali ;
in
Lussemburgo, il "Registre aux firmes ed il "Role de la Chambre des mètiers
;
nei
Paesi Bassi, lo "Handelsregister ;
in
Portogallo, il "Registro nacional das Pessoas Colectivas";
nel
Regno Unito ed in Irlanda al prestatore di servizi può venir richiesto di
fornire un certificato rilasciato dal "Registrar of companies , o dal
"Registrar of Friendly Societies , ovvero, qualora esso non ottenga tale
certificato, di un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato
sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel Paese in cui è
stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale;
in Austria, il Firmenbuch, il Gewerberegister, il
Mitgliederverzeichnisse der Landeskammern;
in
Finlandia, il Kaupparekisteri/Handelsregistret;
in Svezia, l'Aktiebolags-, Handels- eller forenings-
registern.
Avvertenza
:Il testo delle note qui pubblicato è
stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica
italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per
le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità europee (GUCe).
Note
alle premesse:
-
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della
funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e
per oggetti definiti.
-
L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della
Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore
di legge e i regolamenti.
-
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria per il 1993. L'art. 11 così recita:"Art. 11 (Appalti di
servizi). - 1. L'attuazione della direttiva del Consiglio 92/50/CEE sarà
informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)
individuare le attività oggetto della direttiva e gli ambiti oggettivi di
esclusione della sua applicabilità;
b)
individuare i soggetti pubblici, nonchè i requisiti di quelli ad essi
assimilati, destinatari della direttiva;
c)
stabilire le modalità per il calcolo dell'importo stimato dei contratti
soggetti alla disciplina della direttiva;
d)
disciplinare i criteri di aggiudicazione degli appalti di servizi definendo
quelli utilizzabili nel caso di aggiudicazione dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, e definendo i criteri per l'esclusione delle offerte anomale;
e)
definire i criteri per l'ammissione dei soggetti concorrenti, nel caso di
ricorso alla procedura ristretta;
f)
definire natura e funzione dei concorsi di progettazione, tracciando le linee
guida relative a possibilità, modalità e limiti della loro utilizzazione;
g)
disciplinare le procedure di appalto di servizi e i concorsi di progettazione
garantendo trattamenti non discriminatori, anche in relazione alla natura
giuridica dei soggetti concorrenti;
h)
stabilire, ai sensi dell'articolo 29 della direttiva stessa, i criteri di
selezione qualitativa dei prestatori di servizi, anche con riferimento alla
possibilità di istituire appositi elenchi ufficiali di prestatori;
i)
prevedere l'estensione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 della
legge 19 febbraio 1992, n. 142, anche agli appalti di servizi;
l)
prevedere l'incompatibilità tra l'affidamento della progettazione e
l'aggiudicazione, allo stesso affidatario, degli appalti pubblici relativi ai
lavori e ai servizi progettati".
-
La direttiva 92/50/CEE è pubblicata in GUCE L. 209 del 24 luglio 1992.
-
Il D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, reca attuazione della direttiva 89/440/CEE
in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori pubblici. Si
riporta il testo dell'intero art. 3:
"Art.
3 (Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati). - 1. Le disposizioni del
presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle
amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma
2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o
un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo
da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
2.
Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile
indicati nell'allegato a), nonchè per i lavori edili relativi ad ospedali,
impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e
universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, semprechè l'importo non
sia inferiore a quello indicato nell'art. 1.
3.
La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle
disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione o del
contributo a loro favore".
-
Il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, reca il testo unico delle disposizioni in
materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive
72/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE. I commi 6 e 7 dell'art. 1 così recitano:
"6.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea, da assumere a
base per la determinazione degli importi indicati ai commi 1 e 2, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee nei primi giorni di novembre,
ha effetto per due anni a decorrere dal 1 gennaio successivo. Esso è altresì
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana a cura del
Ministero del tesoro.
7.
Alle eventuali variazioni del limite di cui al comma 2, disposte dalla
Commissione delle Comunità europee, si provvede con decreto del Ministro del
tesoro, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana".
-
Per il D.P.R. 19 dicembre 1991, n. 406, vedi nota all'art. 3.
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota precedente.
-
La direttiva 93/38/CEE è pubblicata in GUCE L. 199 del 9 agosto 1993.
-
L'art. 223 del trattato CEE così recita:
"Art.
223. - 1. Le disposizioni del presente trattato non ostano alle norme seguenti:
a)
nessuno Stato membro è tenuto a fornire informazioni la cui divulgazione sia
dallo stesso considerata contraria agli interessi essenziali della propria
sicurezza;
b)
ogni Stato membro può adottare le misure che ritenga necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza e che si riferiscano alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico; tali misure
non devono alterare le condizioni di concorrenza nel mercato comune per quanto
riguarda i prodotti che non siano destinati a fini specificamente militari;
2.
Nel corso del primo anno successivo all'entrata in vigore del presente trattato,
il Consiglio con deliberazione unanime stabilisce l'elenco dei prodotti cui si
applicano le disposizioni del paragrafo 1 b).
3.
Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può
apportare modificazioni a tale elenco".
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992 n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 10 così
recita:
"Art.
10 (Raggruppamenti di imprese). - 1. Alle gare per l'aggiudicazione delle
forniture di cui al presente testo unico sono ammesse a presentare offerte anche
imprese appositamente e temporaneamente raggruppate.
2.
L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate e
deve specificare le parti della fornitura che saranno eseguite dalle singole
imprese e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le
stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista nel presente articolo.
3.
L'offerta congiunta comporta la responsabilità solidale nei confronti
dell'amministrazione di tutte le imprese raggruppate.
4.
Le singole imprese, facenti parte del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad
una di esse, designata quale capogruppo. Tale mandato deve contenere
espressamente le prescrizioni di cui al presente articolo e risultare da
scrittura privata autenticata, secondo la forma prevista dal Paese in cui il
relativo atto è redatto. La procura è conferita al rappresentante legale
dell'impresa capogruppo.
5.
Il mandato è gratuito e irrevocabile e la sua revoca per giusta causa non ha
effetto nei riguardi dell'amministrazione.
6.
Al mandatario spetta la rappresentanza, anche processuale, delle imprese
mandanti nei riguardi dell'amministrazione per tutte le operazioni e gli atti di
qualsiasi natura di dipendenti dal contratto, anche dopo il collaudo della
fornitura, fino all'estinzione del rapporto.
Tuttavia
l'amministrazione può far valere direttamente le responsabilità a carico delle
imprese mandanti.
7.
Il rapporto di mandato non determina di per sè organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
8.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'amministrazione ha facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del
gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel
gruppo in dipendenza di una delle cause predette, che sia designata mandataria
nel modo indicato al comma 4, ovvero di recedere dal contratto.
9.
In caso di fallimento di una impresa mandante o, se trattasi di impresa
individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare,
l'impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso
dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o
a mezzo delle altre imprese mandanti".
-
Il D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490, reca disposizioni attuative della legge 17
gennaio 1994 n. 47 in materia di comunicazioni e certificazioni previste dalla
normativa antimafia.
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 11 così
recita:
"Art.
11 (Esclusione dalla partecipazione alle gare). - 1. Indipendentemente da quanto
previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio
decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i
fornitori:
a)
che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività
o di concordato preventivo e in qualsiasi altra situazione equivalente secondo
la legislazione straniera, ovvero a carico dei quali sia in corso un
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b)
nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale, o
per delitti finanziari;
c)
che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un
errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto
dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella del Paese di residenza;
e)
che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese di residenza;
f)
che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo.
2.
A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio, nazionale o straniero, competente od anche
di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968,
n. 15, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità
di non trovarsi in una delle predette situazioni.
3.
Qualora la legislazione del Paese straniero non contempli il rilascio di uno o
più documenti previsti dal comma 2, ovvero se tali certificati non contengono
tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione
giurata. Se neanche questa è prevista nello Stato straniero, è sufficiente una
dichiarazione solenne, la quale, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa, ad un notaio od a qualsiasi
pubblico ufficiale, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese
stesso, che ne attesti l'autenticità".
-
Per il D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi nota all'art. 4. L'art. 13 così
recita:
"Art.
13 (Capacità finanziaria ed economica dei concorrenti). - 1. La dimostrazione
della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere
fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b)
bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa;
c)
dichiarazione concernente l'importo globale delle forniture e l'importo relativo
alle forniture identiche a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi
tre esercizi.
2.
Le amministrazioni precisario nel bando di gara quali dei documenti indicati al
comma 1 devono essere presentati, nonchè gli altri eventuali che ritengono di
richiedere.
3.
Qualora, per una ragione giustificata, l'impresa concorrente non sia in grado di
presentare i documenti richiesti, essa è ammessa a provare la propria capacità
finanziaria ed economica mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo
dall'amministrazione".
-
Per gli articoli 11 e 13 del D.Lgs. 24 luglio 1992, n. 358, vedi rispettivamente
note all'art. 12 e all'art. 13.
-
La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca nuove disposizioni per la prevenzione della
delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme manifestazione di pericolosità
sociale.
L'art.
18 così recita:
"Art.
18. - 1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli
appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte
all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o
consorziate, ai sensi della normativa vigente.
2.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
3.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le
ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto,
anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria
appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le
vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di
affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie
prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17 comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura
eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso
non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è
sottoposto alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti abbiano indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di
opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo e abbiano indicato da
uno a sei subappaltatori candidati ad eseguire detti lavori; nel caso di
indicazione di un solo soggetto, all'atto dell'offerta deve essere depositata la
certificazione attestante il possesso da parte del medesimo dei requisiti di cui
al numero 4) del presente comma;
2)
che l'appaltatore provveda, entro il termine di novanta giorni
dall'aggiudicazione, al deposito del contratto di subappalto presso il soggetto
appaltante;
3)
che, nel caso in cui l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta più di
un candidato ad eseguire in subappalto i lavori, al momento del deposito presso
il soggetto appaltante del contratto di subappalto, l'appaltatore stesso
trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del
subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575,
e successive modificazioni;
3-bis.
Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivazione di pagamento.
3-ter.
In caso di accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad
uno dei soggetti indicati dall'appaltatore all'atto dell'offerta, previa
autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il
subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino
i requisiti di cui al comma 3, numeri 4) e 5), del presente articolo.
4.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti er cento.
5.
Il contratto tra l'impresa appaltatrice e quella subappaltatrice deve essere
trasmesso in copia autentica all'amministrazione o ente committente e al
direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso.
6.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma
3, numero 3).
7.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè
copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese
subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo
di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la
sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.
L'affidatario
è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere,
al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.
Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore
tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le
imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9.
L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine di cui
al comma 5, le certificazioni di cui al comma 3, n. 3 e la dichiarazione circa
la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma
dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o
del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle
imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio.
10.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
11.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche
alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui
agli articoli 20 e 23-bis della legge 8 agosto 1977, n. 584, e successive
modificazioni ed integrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non
intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni
per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a
trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle
associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire
direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
noli a caldo ed ai contratti di fornitura con posa in opera del materiale
fornito, quando il valore di quest'ultimo sia inferiore rispetto a quello
dell'impiego della mano d'opera.
13.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per
le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14.
Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7,
non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3,
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e
l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o
dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui
all'articolo 21, secondo comma, della legge 13 settembre 1982, n. 646".
-
La direttiva 86/361/CEE è pubblicata in GUCE L. 217 del 5 agosto 1986.
-
La direttiva 89/106/CEE è pubblicata in GUCE L. 40 dell'11 febbraio 1989.
-
La decisione 87/95/CEE è pubblicata in GUCE L. 36 del 7 febbraio 1987.
-
Per la direttiva 93/38/CEE vedi nota all'art. 5.
-
La legge 11 febbraio 1994, n. 109, reca la legge quadro in materia di lavori
pubblici. L'art. 3 così recita: "Art. 3 (Delegificazione). - è demandata
alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'art.17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al presente articolo e
secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei lavori pubblici con
riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonchè degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonchè alle
procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito
regolamento, di seguito così denominato, che, insieme alla presente legge,
costituisce l'ordinamento generale in materia di lavori pubblici, recando altresì
norme di esecuzione ai sensi del comma 6. Il predetto atto assume come norme
regolatrici, nell'ambito degli istituti giuridici introdotti dalla normativa
comunitaria vigente e comunque senza pregiudizio dei principi della libertà di
stabilimento e della libera prestazione dei servizi, la presente legge, nonchè,
per quanto non da essa disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni
nazionali di recepimento della normativa comunitaria vigente nella materia di
cui al comma 1. Il regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e
ambientali, sentiti i Ministri interessati, previo parere del parere del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Autorità per la vigilanza sui
lavori pubblici di cui all'art. 4, nonchè delle competenti Commissioni
parlamentari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione dello
schema. Con la procedura di cui al presente comma si provvede altresì alle
successive modificazioni ed integrazioni del regolamento.
3.
Il Governo, nell'ambito delle materie disciplinate dal regolamento, attua, con
modifiche al medesimo regolamento, le direttive comunitarie nella materia di cui
al comma 1 che non richiedono la modifica di disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli
atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento è pubblicato
in apposito supplemento della Gazzetta Ufficiale, unitamente alla
ripubblicazione della presente legge e delle altre disposizioni legislative non
abrogate in materia di lavori pubblici.
5.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei
lavori pubblici, è adottato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale d'appalto, che entra in vigore
contestualmente al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici,
emanato di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più
capitolati speciali per i lavori di restauro e manutenzione di dipinti su tela,
su tavola e su muro, nonchè di superfici decorate di monumenti architettonici e
di materiali di scavo.
6.
Il regolamento, con riferimento alle norme di cui alla presente legge, definisce
in particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'art. 4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui all'art.
7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'art. 12, nonchè le modalità per la
partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e
di concessioni di lavori pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'art. 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori, le possibili deroghe alla
soglia percentuale di cui all'art. l6, comma 8;
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'art. 17, comma
9;
i)
la misura percentuale del costo di progettazione da destinare alla costituzione
del fondo di cui all'art. 18, nonchè i criteri generali di ripartizione delle
risorse dello stesso fondo;
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1 giugno 1939, n.
1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e 23
della presente legge;
m)
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'art. 21;
n)
le specifiche tecniche ed i criteri di selezione di cui all'art. 23 in caso di
licitazioni private, con particolare riguardo a lavori di importo inferiore alla
soglia di applicazione della normativa comunitaria, tenuto conto del decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991 n. 55;
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'art. 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'art. 26, comma 6, secondo l'importo dei
lavori e le cause che le determinano, nonchè le modalità applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'art. 28 e il
termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli ulteriori
casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso d'opera; le
condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di rotazione negli
incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali secondo le
caratteristiche dei lavori;
s)
le forme di pubblicità di appalti e concessioni ai sensi dell'art. 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 30, le
condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti, nonchè
le modalità di costituzione delle garanzie fideiussorie di cui al medesimo art.
30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di riunione di
concorrenti di cui all'art. 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'art. 33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
come sostituito dall'art. 34, comma 1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7.
Ai fini della predisposizione del regolamento, è istituita, dal Ministero dei
lavori pubblici, apposita commissione di studio composta da docenti
universitari, funzionari pubblici ed esperti di particolare qualificazione
professionale. Per il funzionamento della commissione e per la corresponsione
dei compensi, da determinarsi con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, in riferimento all'attività svolta, è
autorizzata la spesa di lire 500 milioni da imputarsi sul capitolo 1030 dello
stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici".
-
Il regolamento EURATOM 1182/71 è pubblicato in GUCE L 124 dell'8 giugno 1971.
-
La legge 19 febbraio 1992, n. 142, reca disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge
comunitaria per il 1991. Gli articoli 12 e 13 così recitano:
"Art.
12 (Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di
appalti e forniture). - 1. Nei casi in cui la Commissione delle Comunità
europee si avvale della procedura prevista dall'art. 3 della direttiva del
Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta
delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in
una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio
71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
2.
La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, è
sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi,
nell'ambito della Commissione di cui all'art. 19 della legge 16 aprile 1987, n.
183, con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie,
composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche
comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, nonchè del Ministero interessato in relazione
all'oggetto dell'affare.
3.
Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione,
trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un
proprio rappresentante alle sedute del Comitato.
4.
Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle
politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da
trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorità
aggiudicatrice è una amministrazione centrale dello Stato.
5.
Se la risposta prevede la necessità di adottare misure correttive e l'autorità
aggiudicatrice è un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il
coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al
Presidente del Consiglio dei Ministri con valore di proposta ai sensi dell'art.
12 della legge 9 marzo 1989, n. 86".
"Art.
13 (Violazioni del diritto comunitario in materia di appalti e forniture). - 1.
I soggetti che hanno subito una lesione a causa di atti compiuti in violazione
del diritto comunitario in materia di appalti pubblici di lavori o di forniture
o delle relative norme interne di recepimento possono chiedere
all'Amministrazione aggiudicatrice il risarcimento del danno.
2.
La domanda di risarcimento è proponibile dinanzi al giudice ordinario da chi ha
ottenuto l'annullamento dell'atto lesivo con sentenza del giudice
amministrativo.
3.
Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono imputati ad
apposito capitolo da istituire "per memoria" nello stato di previsione
del Ministero del tesoro, alla cui dotazione si provvede, in considerazione
della natura della spesa, mediante prelevamento dal fondo di riserva per le
spese obbligatorie e d'ordine iscritto nel medesimo stato di previsione.
4.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio".
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