Delega al Governo
in materia di infrastrutture
ed
insediamenti produttivi strategici ed
altri interventi
per il rilancio delle attività produttive
(G.U.R.I.
27 dicembre 2001, n.
299 - Suppl. Ord. n. 279)
Art. 1
1.
Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni Delega al Governo in materia
di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi
per il rilancio delle attività produttive costituzionali delle regioni,
individua le infrastrutture pubbliche e private e gli insediamenti produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale da realizzare per la modernizzazione
e lo sviluppo del Paese. L’individuazione è operata, a mezzo di un programma
predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d’intesa con
i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e inserito,
previo parere del CIPE e previa intesa della Conferenza unificata di cui all’art.
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nel Documento di programmazione
economico-finanziaria, con l’indicazione dei relativi stanziamenti. Nell’individuare
le infrastrutture e gli insediamenti strategici di cui al presente comma,
il Governo procede secondo finalità di riequilibrio socio-economico fra le
aree del territorio nazionale, nonché a fini di garanzia della sicurezza strategica
e di contenimento dei costi dell’approvvigionamento energetico del Paese e
per l’adeguamento della strategia nazionale a quella comunitaria delle infrastrutture
e della gestione dei servizi pubblici locali di difesa dell’ambiente. Al fine
di sviluppare la portualità turistica, il Governo, nell’individuare le infrastrutture
e gli insediamenti strategici, tiene conto anche delle strutture dedicate
alla nautica da diporto di cui all’art. 2, comma 1, lettere a) e b), del regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509.
Il programma tiene conto del Piano generale dei trasporti. L’inserimento nel
programma di infrastrutture strategiche non comprese nel Piano generale dei
trasporti costituisce automatica integrazione dello stesso. Il Governo indica
nel disegno di legge finanziaria ai sensi dell’art. 11, comma 3, lettera i-ter),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, le risorse
necessarie, che si aggiungono ai finanziamenti pubblici, comunitari e privati
allo scopo disponibili, senza diminuzione delle risorse già destinate ad opere
concordate con le regioni e le province autonome e non ricomprese nel programma.
In sede di prima applicazione della presente legge il programma è approvato
dal CIPE entro il 31 dicembre 2001. Gli interventi previsti dal programma
sono automaticamente inseriti nelle intese istituzionali di programma e negli
accordi di programma quadro nei comparti idrici ed ambientali, ai fini della
individuazione delle priorità e ai fini dell’armonizzazione con le iniziative
già incluse nelle intese e negli accordi stessi, con le indicazioni delle
risorse disponibili e da reperire, e sono compresi in una intesa generale
quadro avente validità pluriennale tra il Governo e ogni singola regione o
provincia autonoma, al fine del congiunto coordinamento e realizzazione delle
opere (1).
1-bis. Il programma da inserire nel Documento di
programmazione economico-finanziaria deve contenere le seguenti indicazioni:
a) elenco delle
infrastrutture e degli insediamenti strategici da realizzare;
b) costi stimati per
ciascuno degli interventi;
c) risorse disponibili
e relative fonti di finanziamento;
d) stato di
realizzazione degli interventi previsti nei programmi precedentemente
approvati;
e) quadro delle
risorse finanziarie già destinate e degli ulteriori finanziamenti necessari per
il completamento degli interventi (2).
2. Il Governo è delegato ad emanare, nel rispetto delle
attribuzioni costituzionali delle regioni, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a
definire un quadro normativo finalizzato alla celere realizzazione delle
infrastrutture e degli insediamenti individuati ai sensi del comma 1, a tal
fine riformando le procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA) e
l’autorizzazione integrata ambientale, limitatamente alle opere di cui al comma
1 e comunque nel rispetto del disposto dell’art. 2 della direttiva 85/337/CEE
del Consiglio del 27 giugno 1985, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del
Consiglio del 3 marzo 1997 e introducendo un regime speciale, anche in deroga
agli articoli 2, da 7 a 16, 19, 20, 21, da 23 a 30, 32, 34, 37-bis, 37-ter e
37-quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nonché alle ulteriori disposizioni della medesima legge che non
siano necessaria ed immediata applicazione delle direttive comunitarie, nel
rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
disciplina della tecnica di finanza di
progetto per finanziare e realizzare, con il concorso del capitale privato, le
infrastrutture e gli insediamenti di cui al comma 1;
b)
definizione delle procedure da seguire in
sostituzione di quelle previste per il rilascio dei provvedimenti concessori o
autorizzatori di ogni specie; definizione della durata delle medesime non
superiore a sei mesi per la approvazione dei progetti preliminari, comprensivi
di quanto necessario per la localizzazione dell’opera d’intesa con la regione o
la provincia autonoma competente, che, a tal fine, provvede a sentire
preventivamente i comuni interessati, e, ove prevista, della VIA; definizione
delle procedure necessarie per la dichiarazione di pubblica utilità,
indifferibilità ed urgenza e per la approvazione del progetto definitivo, la
cui durata non può superare il termine di ulteriori sette mesi; definizione di
termini perentori per la risoluzione delle interferenze con servizi pubblici e
privati, con previsione di responsabilità patrimoniali in caso di mancata
tempestiva risoluzione;
c) attribuzione al CIPE, integrato dai
presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, del compito di
valutare le proposte dei promotori, di approvare il progetto preliminare e definitivo,
di vigilare sulla esecuzione dei progetti approvati, adottando i provvedimenti
concessori ed autorizzatori necessari, comprensivi della localizzazione
dell’opera e, ove prevista, della VIA istruita dal competente Ministero. Il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti cura le istruttorie, formula le
proposte ed assicura il supporto necessario per l’attività del CIPE,
avvalendosi, eventualmente, di una apposita struttura tecnica, di advisor e di
commissari straordinari, che agiscono con i poteri di cui all’art. 13 del
decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge
23 maggio 1997, n. 135, nonché della eventuale ulteriore collaborazione
richiesta al Ministero dell’economia e delle finanze nel settore della finanza
di progetto, ovvero offerta dalle regioni o province autonome interessate, con
oneri a proprio carico (3).
d) modificazione della disciplina in materia
di conferenza di servizi, con la previsione della facoltà, da parte di tutte le
amministrazioni competenti a rilasciare permessi e autorizzazioni comunque
denominati, di proporre, in detta conferenza, nel termine perentorio di novanta
giorni, prescrizioni e varianti migliorative che non modificano la
localizzazione e le caratteristiche essenziali delle opere; le prescrizioni e
varianti migliorative proposte in conferenza sono valutate dal CIPE ai fini
della approvazione del progetto definitivo;
e) affidamento, mediante gara ad evidenza
pubblica nel rispetto delle direttive dell’Unione europea, della realizzazione
delle infrastrutture strategiche ad un unico soggetto contraente generale o
concessionario;
f) disciplina dell’affidamento a contraente
generale, con riferimento all’art. 1 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio
del 14 giugno 1993, definito come esecuzione con qualsiasi mezzo di un’opera
rispondente alle esigenze specificate dal soggetto aggiudicatore; il contraente
generale è distinto dal concessionario di opere pubbliche per l’esclusione
dalla gestione dell’opera eseguita ed è qualificato per specifici connotati di
capacità organizzativa e tecnico-realizzativa, per l’assunzione dell’onere
relativo all’anticipazione temporale del finanziamento necessario alla
realizzazione dell’opera in tutto o in parte con mezzi finanziari privati, per
la libertà di forme nella realizzazione dell’opera, per la natura prevalente di
obbligazione di risultato complessivo del rapporto che lega detta figura al
soggetto aggiudicatore e per l’assunzione del relativo rischio; previsione
dell’obbligo, da parte del contraente generale, di prestazione di adeguate
garanzie e di partecipazione diretta al finanziamento dell’opera o di
reperimento dei mezzi finanziari occorrenti;
g) previsione dell’obbligo per il soggetto
aggiudicatore, nel caso in cui l’opera sia realizzata prevalentemente con fondi
pubblici, di rispettare la normativa europea in tema di evidenza pubblica e di
scelta dei fornitori di beni o servizi, ma con soggezione ad un regime
derogatorio rispetto alla citata legge n. 109 del 1994 per tutti gli aspetti di
essa non aventi necessaria rilevanza comunitaria;
h) introduzione di specifiche deroghe alla
vigente disciplina in materia di aggiudicazione di lavori pubblici e di
realizzazione degli stessi, fermo il rispetto della normativa comunitaria,
finalizzate a favorire il contenimento dei tempi e la massima flessibilità
degli strumenti giuridici; in particolare, in caso di ricorso ad un contraente
generale, previsione che lo stesso, ferma restando la sua responsabilità, possa
liberamente affidare a terzi l’esecuzione delle proprie prestazioni con
l’obbligo di rispettare, in ogni caso, la legislazione antimafia e quella
relativa ai requisiti prescritti per gli appaltatori; previsione della
possibilità di costituire una società di progetto ai sensi dell’art. 37-quinquies
della citata legge n. 109 del 1994, anche con la partecipazione di istituzioni
finanziarie, assicurative e tecnico-operative già indicate dallo stesso
contraente generale nel corso della procedura di affidamento; previsione della
possibilità di emettere titoli obbligazionari ai sensi dell’art. 37-sexies
della legge n. 109 del 1994, ovvero di avvalersi di altri strumenti finanziari,
con la previsione del relativo regime di garanzia di restituzione, anche da
parte di soggetti aggiudicatori, ed utilizzazione dei medesimi titoli e
strumenti finanziari per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative
previste dalla legislazione vigente;
i)
individuazione di adeguate misure atte a
valutare, ai fini di una migliore realizzazione dell’opera, il regolare assolvimento
degli obblighi assunti dal contraente generale nei confronti di terzi ai quali
abbia affidato l’esecuzione di proprie prestazioni;
l) previsione, in caso di concessione di
opera pubblica unita a gestione della stessa, e tenuto conto della redditività
potenziale della stessa, della possibilità di corrispondere al concessionario,
anche in corso d’opera e nel rispetto dei limiti determinati in sede di gara,
un prezzo in aggiunta al diritto di sfruttamento economico dell’opera, anche a
fronte della prestazione successiva di beni o servizi allo stesso soggetto
aggiudicatore relativamente all’opera realizzata, nonché della possibilità di
fissare la durata della concessione anche oltre trenta anni, in relazione alle
caratteristiche dell’opera, e di consentire al concessionario di affidare a
terzi i lavori, con il solo vincolo delle disposizioni della citata direttiva
93/37/CEE relative agli appalti del concessionario e nel limite percentuale
eventualmente indicato in sede di gara a norma della medesima direttiva;
m) previsione del rispetto dei piani
finanziari allegati alle concessioni in essere per i concessionari di pubblici
servizi affidatari di nuove concessioni;
n) previsione, dopo la stipula dei contratti
di progettazione, appalto, concessione o affidamento a contraente generale, di
forme di tutela risarcitoria per equivalente, con esclusione della
reintegrazione in forma specifica; restrizione, per tutti gli interessi
patrimoniali, della tutela cautelare al pagamento di una provvisionale;
o) previsione di apposite procedure di
collaudo delle opere entro termini perentori che consentano, ove richiesto da
specifiche esigenze tecniche, il ricorso anche a strutture tecniche esterne di
supporto alle commissioni di collaudo.
3. I decreti legislativi previsti dal comma 2 sono emanati
sentito il parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché quello delle competenti Commissioni
parlamentari, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta. Nei due
anni successivi alla loro emanazione possono essere emanate disposizioni
correttive ed integrative dei decreti legislativi, nel rispetto della medesima
procedura e secondo gli stessi principi e criteri direttivi. Il Governo integra
e modifica il regolamento di cui al D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, in
conformità alle previsioni della presente legge e dei decreti legislativi di
cui al comma 2.
3-bis. In alternativa alle procedure di approvazione dei
progetti preliminari e definitivi, di cui al comma 2, l’approvazione dei
progetti definitivi degli interventi individuati nel comma 1 può essere
disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa
deliberazione del CIPE integrato dai presidenti delle regioni o delle province
autonome interessate, sentita la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari. Con il predetto decreto sono dichiarate la
compatibilità ambientale e la localizzazione urbanistica dell’intervento nonché
la pubblica utilità dell’opera; lo stesso decreto sostituisce ogni altro
permesso, autorizzazione o approvazione comunque denominati, e consente la
realizzazione di tutte le opere ed attività previste nel progetto approvato (4).
4. Limitatamente agli anni 2002 e 2003 il Governo è delegato
ad emanare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui al
comma 2, previo parere favorevole del CIPE, integrato dai presidenti delle
regioni interessate, sentite la Conferenza unificata di cui all’art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le competenti Commissioni
parlamentari, uno o più decreti legislativi recanti l’approvazione definitiva,
nei limiti delle vigenti autorizzazioni di spesa, di specifici progetti di
infrastrutture strategiche individuate secondo quanto previsto al comma 1.
5. Ai fini della presente legge, sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome previste
dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.
6. In alternativa a concessioni e autorizzazioni edilizie, a
scelta dell’interessato, possono essere realizzati, in base a semplice denuncia
di inizio attività, ai sensi dell’art. 4 del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, come
sostituito dall’art. 2, comma 60, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
e successive modificazioni:
a) gli interventi edilizi minori, di cui
all’art. 4, comma 7, del citato D.L. 5 ottobre 1993, n. 398;
b) le ristrutturazioni edilizie, comprensive
della demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria e sagoma. Ai fini
del calcolo della volumetria non si tiene conto delle innovazioni necessarie
per l’adeguamento alla normativa antisismica;
c) gli interventi ora sottoposti a
concessione, se sono specificamente disciplinati da piani attuativi che
contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e
costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal
consiglio comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione
di quelli vigenti. Relativamente ai piani attuativi che sono stati approvati
anteriormente all’entrata in vigore della presente legge, l’atto di
ricognizione dei piani di attuazione deve avvenire entro trenta giorni dalla
richiesta degli interessati; in mancanza si prescinde dall’atto di
ricognizione, purché il progetto di costruzione venga accompagnato da apposita
relazione tecnica nella quale venga asseverata l’esistenza di piani attuativi
con le caratteristiche sopra menzionate;
d) i sopralzi, le addizioni, gli ampliamenti
e le nuove edificazioni in diretta esecuzione di idonei strumenti urbanistici
diversi da quelli indicati alla lettera c), ma recanti analoghe previsioni di
dettaglio.
7. Nulla è innovato quanto all’obbligo di versare il
contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione ed al costo di costruzione.
8. La realizzazione degli interventi di cui al comma 6 che
riguardino immobili sottoposti a tutela storico-artistica o
paesaggistico-ambientale è subordinata al preventivo rilascio del parere o
dell’autorizzazione richiesti dalle disposizioni di legge vigenti. Si applicano
in particolare le disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, di cui al D.Lg. 29 ottobre 1999,
n. 490.
9. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa
amministrazione comunale, il termine di venti giorni per la presentazione della
denuncia di inizio dell’attività, di cui all’art. 4, comma 11, del D.L. 5
ottobre 1993, n. 398, decorre dal rilascio del relativo atto di assenso.
Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.
10. Qualora l’immobile oggetto dell’intervento sia sottoposto
ad un vincolo la cui tutela non compete all’amministrazione comunale, ove il
parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia allegato alla
denuncia, il competente ufficio comunale convoca una conferenza di servizi ai
sensi degli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni. Il termine di venti giorni per la
presentazione della denuncia di inizio dell’attività decorre dall’esito della
conferenza. In caso di esito non favorevole, la denuncia è priva di effetti.
11. Il comma 8 dell’art. 4 del
D.L. 5 ottobre 1993, n. 398,
è abrogato.
12. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano nelle
regioni a statuto ordinario a decorrere dal novantesimo giorno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, salvo che le leggi regionali
emanate prima della data di entrata in vigore della presente legge siano già conformi
a quanto previsto dalle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 6, anche
disponendo eventuali categorie aggiuntive e differenti presupposti urbanistici.
Le regioni a statuto ordinario possono ampliare o ridurre l’ambito applicativo
delle disposizioni di cui al periodo precedente (5).
13. È fatta in ogni caso salva la potestà legislativa
esclusiva delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento
e di Bolzano.
14. Il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre
2002, un decreto legislativo volto a introdurre nel testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui all’art. 7
della legge 8 marzo 1999, n. 50, e successive modificazioni, le
modifiche strettamente necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai
commi da 6 a 13.
15. I soggetti che effettuano attività di gestione dei rifiuti
la cui classificazione è stata modificata con la decisione della Commissione
europea 2001/118/CE del 16 gennaio 2001 inoltrano richiesta all’ente competente,
entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presentando
domanda di autorizzazione ai sensi dell’art. 28 del D.Lg. 5 febbraio 1997,
n. 22, e successive modificazioni, o iscrizione ai sensi dell’art. 30 del
medesimo decreto legislativo, indicando i nuovi codici dei rifiuti per i quali
si intende proseguire l’attività di gestione dei rifiuti. L’attività può essere
proseguita fino all’emanazione del conseguente provvedimento da parte dell’ente
competente al rilascio delle autorizzazioni o iscrizioni di cui al citato
decreto legislativo n. 22 del 1997. Le suddette attività non sono soggette alle
procedure per la VIA in quanto le stesse sono attività già in essere.
16. Con riferimento alle competenze delle regioni, di cui
all’art. 19 del decreto legislativo n. 22 del 1997, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge le regioni emanano norme affinchè gli
uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale di manufatti in plastica con una
quota di manufatti in plastica riciclata pari almeno al 40 per cento del
fabbisogno stesso.
17. Il comma 3, lettera b), dell’art. 7 ed il comma 1, lettera
f-bis) dell’art. 8 del decreto legislativo n. 22 del 1997, si interpretano nel
senso che le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, non costituiscono
rifiuti e sono, perciò, escluse dall’ambito di applicazione del medesimo
decreto legislativo, anche quando contaminate, durante il ciclo produttivo, da
sostanze inquinanti derivanti dalle attività di escavazione, perforazione e costruzione,
sempreché la composizione media dell’intera massa non presenti una
concentrazione di inquinanti superiore ai limiti massimi previsti dalle norme
vigenti.
18. Il rispetto dei limiti di cui al comma 17 è verificato
mediante accertamenti sui siti di destinazione dei materiali da scavo. I limiti
massimi accettabili sono individuati dall’allegato 1, tabella 1, colonna B, del
decreto del Ministro dell’ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, e successive
modificazioni, salvo che la destinazione urbanistica del sito non richieda un
limite inferiore.
19. Per i materiali di cui al comma 17 si intende per
effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati anche la
destinazione a differenti cicli di produzione industriale, ivi incluso il
riempimento delle cave coltivate, nonché la ricollocazione in altro sito, a
qualsiasi titolo autorizzata dall’autorità amministrativa competente, a
condizione che siano rispettati i limiti di cui al comma 18 e la ricollocazione
sia effettuata secondo modalità di rimodellazione ambientale del territorio
interessato.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà
inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge dello Stato.
Note
(1) Comma così modificato dall’art. 13,
Legge 1 agosto
2002, n. 166.
(2) Comma introdotto dall’art. 13,
Legge 1 agosto 2002, n.
166.
(3) Lettera così modificata dall’art. 13,
Legge 1 agosto
2002, n. 166.
(4) Comma aggiunto dall’art. 13,
Legge 1 agosto 2002, n.
166.
(5) Comma così modificato dall’art. 13,
Legge 1 agosto
2002, n. 166.