LEGGE 28 dicembre 2004, n. 17.
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005.

 

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Art.  23.
Modifiche alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 Disposizioni per la funzionalità dell'attività amministrativa


1.  Alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, sono introdotte le seguenti modifiche ed integrazioni:
a)  all'articolo 1, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. La pubblica amministrazione, nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente.";
b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente articolo:
"3 bis. 1. Per conseguire maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati.";
c) all'articolo 6 è inserito il seguente comma:
"2 bis. L'organo competente per l'adozione del provvedimento finale, ove diverso dal responsabile del procedimento, non può discostarsi dalle risultanze dell'istruttoria condotta dal responsabile del procedimento se non indicandone la motivazione nel provvedimento.";
d) al comma 2 dell'articolo 9 dopo la lettera d) sono aggiunte le seguenti lettere:
"e) la data entro la quale, secondo i termini previsti dall'articolo 2, commi 2 e 3, deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione;
f) nei procedimenti ad iniziativa di parte, la data di presentazione della relativa istanza";
e) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente articolo:
"Art.  11 bis - 1. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.
2. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate di documenti.
3. La comunicazione di cui al comma 1 interrompe i termini per concludere il procedimento, che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.
4.  Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali.";
f) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 1 sono soppresse le parole ",nei casi previsti dalla legge,";
2) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipula dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.".

 

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Art.  42.
Acquisto di beni e servizi


1. All'articolo 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni, come sostituito dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 3 dicembre 2003, n. 20, le parole da "alla lettera d)" a "n. 212" sono sostituite con le seguenti "all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191".
2.  La responsabilità amministrativa per la stipula di contratti per l'acquisto di beni e servizi in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, deve intendersi riferita anche alle ipotesi di ricorso a libero mercato.

 

 

Nota all'art. 42:
L'art. 8 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, recante "Disposizioni sull'ordinamento dell'Amministrazione regionale.", per effetto della modifica apportata dall'articolo che si annota, risulta il seguente:
"Adesione al circuito nazionale acquisti. - 1. Per gli appalti di forniture di beni e servizi di importo superiore a 100.000,00 euro delle amministrazioni centrali e periferiche della Regione e delle restanti pubbliche amministrazioni si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito in legge 30 luglio 2004, n. 191.".

 

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Art.  69.
Fondo di rotazione per la progettazione nell'Amministrazione regionale


1.  All'articolo 12, sub articolo 17 bis, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunti i seguenti commi:
"4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004.".

 

Nota all'art. 69, comma 1:
L'art. 17 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotto dall'art. 12 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni, recante "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione definitiva. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubblici, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.
3.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;
b)  ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.
4.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.
4bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.
4ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004."
 

Art.  70.
Fondo di rotazione per la progettazione degli enti locali


1.  All'articolo 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale.".

 

Nota all'art. 70, comma 1:
L'art. 43 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, recante "Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.", per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Fondo di rotazione per la progettazione. - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione destinato al finanziamento, in favore degli enti locali, delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva e per il perfezionamento delle procedure richieste per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extra-regionale.
2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro, cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.
3.  In sede di prima applicazione, il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei progetti integrati territoriali (PIT) finanziati dal POR Sicilia 2000-2006 o in altri strumenti di programmazione negoziata.
4.  Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1, che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:
a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionale;
b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale ed al numero degli abitanti e comunque non inferiore a 25 migliaia di euro.
5.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.
5bis. Una quota pari al 15 per cento delle risorse del fondo di cui al comma 1 è attribuita agli enti locali territoriali per la realizzazione di progettazioni relative ad interventi straordinari ed urgenti. Il fondo di cui al comma 1 viene attribuito in misura proporzionale al numero di abitanti ed all'estensione territoriale."

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Art.  81.
Appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali


1.  Si applica nel territorio della Regione la disciplina degli appalti pubblici di lavori concernenti i beni culturali di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30.

 

Nota all'art. 81, comma 1:
Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 9 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 30, recante "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali.", così, rispettivamente, dispongono:
"Art. 1 - Finalità ed àmbito di applicazione. - 1. In attuazione dell'articolo 9 e nel rispetto del titolo V della Costituzione, le disposizioni del presente decreto dettano la disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni mobili ed immobili e gli interventi sugli elementi architettonici e sulle superfici decorate di beni del patrimonio culturale, sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, al fine di assicurare l'interesse pubblico alla conservazione e protezione di detti beni ed in considerazione delle loro caratteristiche oggettive.
2.  Le disposizioni del presente decreto, relative alle attività di cui al comma 1, si applicano, altresì, all'esecuzione di scavi archeologici.
3.  Le regioni disciplinano le attività di programmazione, di progettazione, di affidamento, di esecuzione e di collaudo dei lavori pubblici riguardanti i beni di cui al comma 1, ivi compresi gli interventi di valorizzazione sugli stessi, sulla base di quanto disposto dal presente decreto legislativo.
4.  Alle finalità di cui al presente decreto le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono nell'àmbito delle competenze previste dallo Statuto speciale e dalle relative norme di attuazione.
5.  Per quanto non diversamente disposto dal presente decreto legislativo, resta ferma la disciplina legislativa statale e regionale in materia di appalti di lavori pubblici.".
"Art. 2 - Interventi realizzati mediante sponsorizzazione. - 1. Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, realizzati mediante contratti di sponsorizzazione a cura ed a spese dello sponsor, nel rispetto dei principi e dei limiti comunitari in materia, non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di appalti di lavori pubblici, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e dei soggetti esecutori.
2.  Nei casi previsti dal comma 1, l'amministrazione preposta alla tutela del bene impartisce le opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e alla direzione dei lavori.".
"Art. 3 - Disciplina degli appalti misti per alcune tipologie di interventi. - 1. Qualora, per gli appalti aventi ad oggetto gli allestimenti dei musei, degli archivi e delle biblioteche o di altri luoghi culturali o la manutenzione ed il restauro dei giardini storici, i servizi di installazione e montaggio di attrezzature ed impianti e le forniture di materiali ed elementi, nonché le forniture degli arredi da collocare nei locali e nelle aree, assumano rilevanza prevalente ai fini dell'oggetto dell'appalto e della qualità dell'intervento, l'amministrazione aggiudicatrice, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento, applica la disciplina, rispettivamente, dei servizi o delle forniture, anche se il valore economico dei lavori di installazione e di adeguamento dell'immobile risulti superiore.
2.  I soggetti esecutori dei lavori di cui al comma 1 devono essere in possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti dal presente decreto legislativo.
3.  Negli appalti di cui al comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice è obbligata a specificare, nel bando di gara, i requisiti di qualificazione che i candidati debbono possedere con riferimento all'oggetto complessivo della gara.
4.  Negli appalti misti, nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti.".
"Art. 4 - Limiti all'affidamento congiunto ed all'affidamento unitario. - 1. I lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici, sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali non sono affidati congiuntamente a lavori afferenti ad altre categorie di opere generali e speciali, salvo che motivate ed eccezionali esigenze di coordinamento dei lavori, accertate dal responsabile unico del procedimento, non rendano necessario l'affidamento congiunto. E' fatto salvo quanto previsto al comma 3 in ordine all'obbligo del possesso dei requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo.
2.  E' consentito affidare separatamente, previo provvedimento motivato del responsabile unico del procedimento che ne indichi le caratteristiche distintive, i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, concernenti beni i quali, ancorché inseriti in una collezione o in un compendio immobiliare unitario, siano distinti in base alla tipologia, ai materiali impiegati, alla tecnica e all'epoca di realizzazione, ovvero alle tecnologie specifiche da utilizzare per gli interventi.
3.  L'amministrazione, in sede di bando di gara o di invito a presentare offerta, deve richiedere espressamente il possesso di tutti i requisiti di qualificazione stabiliti nel presente decreto legislativo da parte dei soggetti affidatari dei lavori di cui ai commi 1, 2, e 3, necessari per l'esecuzione dell'intervento.
4.  Nei casi di trattativa privata eseguiti senza pubblicazione di bando, l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a stabilire preventivamente i requisiti di qualificazione che devono essere garantiti, nel rispetto e nei limiti di quanto previsto in materia di qualificazione dal presente decreto legislativo.".
"Art. 5 - Qualificazione. - 1. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti specifici requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, ad integrazione di quelli definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di consentire la partecipazione delle imprese artigiane.
2.  Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono apportate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, in modo da disciplinare:
a)  la puntuale verifica, in sede di rilascio delle attestazioni di qualificazione, del possesso dei requisiti specifici da parte dei soggetti esecutori dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2;
b)  la definizione di nuove categorie di qualificazione che tengano conto delle specificità dei settori nei quali si suddividono gli interventi dei predetti lavori;
c)  i contenuti e la rilevanza delle attestazioni di regolare esecuzione dei predetti lavori, ai fini della qualificazione degli esecutori, anche in relazione alle professionalità utilizzate;
d)  forme di verifica semplificata del possesso dei requisiti, volte ad agevolare l'accesso alla qualificazione delle imprese artigiane.
3.  Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 e delle modificazioni di cui al comma 2, le stazioni appaltanti possono individuare, quale ulteriore requisito di partecipazione al procedimento di appalto, l'avvenuta esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento, individuato in base alla tipologia dell'opera oggetto di appalto. Ai fini della valutazione della sussistenza di detto requisito, possono essere utilizzati unicamente i lavori effettivamente realizzati dal soggetto esecutore, anche in esecuzione di cottimi e subaffidamenti.
4.  Per l'esecuzione dei lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, è sempre necessaria la qualificazione nella categoria di riferimento, a prescindere dall'incidenza percentuale che il valore degli interventi sui beni tutelati assume nell'appalto complessivo.
5.  Le attestazioni di qualificazione relative alla categoria OS2, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, ottenute antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 8, comma 11-sexies, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, hanno efficacia triennale a decorrere dalla data del rilascio. E' tuttavia fatta salva la verifica della stazione appaltante in ordine al possesso dei requisiti individuati da detto regolamento.".
"Art. 6 - Attività di progettazione, direzione dei lavori ed accessorie. - 1. L'amministrazione aggiudicatrice, per interventi di particolare complessità o specificità, per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, può prevedere, in sede di progettazione preliminare, la redazione di una o più schede tecniche, finalizzate alla puntuale individuazione delle caratteristiche del bene oggetto dell'intervento da realizzare; la scheda tecnica è obbligatoria qualora si tratti di interventi relativi ai beni mobili e alle superfici decorate di beni architettonici.
2.  La scheda tecnica di cui al comma 1 è redatta e sottoscritta da professionisti o restauratori con specifica competenza sull'intervento oggetto della scheda; in ogni caso da restauratori di beni culturali se si tratta di interventi relativi a beni mobili e alle superfici decorate dei beni architettonici.
3.  Per le attività inerenti ai lavori, alle forniture o ai servizi sui beni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, nei casi in cui non sia necessaria idonea abilitazione professionale, le prestazioni relative alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, alla direzione dei lavori ed agli incarichi di supporto tecnico alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale, possono essere espletate anche da un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.
4.  Le attività di cui ai commi 2 e 3 possono essere espletate da funzionari tecnici delle amministrazioni aggiudicatrici, in possesso di adeguata professionalità in relazione all'intervento da attuare.
5.  Per i lavori concernenti beni mobili e superfici decorate di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela dei beni culturali, l'ufficio di direzione del direttore dei lavori deve comprendere, tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo, un soggetto con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa, in possesso di specifiche competenze coerenti con l'intervento.
6.  Le amministrazioni aggiudicatrici, anche mediante il ricorso a convenzioni quadro stipulate con le compagnie assicurative interessate, provvedono alle coperture assicurative richieste dalla legge per l'espletamento degli incarichi di cui ai precedenti commi da 1 a 5 da parte dei propri funzionari.
7.  Per i lavori indicati all'articolo 1, commi 1 e 2, il responsabile unico del procedimento valuta, alla luce delle complessità e difficoltà progettuali e realizzative dell'intervento, l'entità dei rischi connessi alla progettazione e alla esecuzione e, tenuto conto anche dei dati storici relativi ad interventi analoghi, può determinare in quota parte l'ammontare della copertura assicurativa dei progettisti e degli esecutori previsto dalla normativa vigente in materia di garanzie per le attività di esecuzione e progettazione di lavori, forniture e servizi.".
"Art. 9 - Criteri di aggiudicazione. - 1. I contratti di appalto dei lavori indicati all'articolo 1, comma 1 e 2, possono essere stipulati a misura, in relazione alle caratteristiche dell'intervento oggetto dell'appalto.
2.  L'aggiudicazione degli appalti è effettuata con i seguenti criteri:
a)  il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara determinato:
1) per i contratti da stipulare a misura, mediante il ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
2) per i contratti da stipulare a corpo o a corpo e misura, mediante il ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b)  il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3.  L'aggiudicazione dei lavori su beni mobili o superfici decorate di beni architettonici il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di euro può essere disposta secondo il criterio di cui al comma 2, lettera b), assumendo quali elementi obbligatori di valutazione, ancorché non esclusivi, il prezzo, nonché l'apprezzamento dei curricula dell'impresa esecutrice, in relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica di cui all'articolo 6, comma 1.
4.  Nei casi di cui al comma 2, resta fermo che gli elementi valutati ai fini della partecipazione non possono essere apprezzati quali componenti dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
5.  Quando l'affidamento ha ad oggetto la progettazione e l'ese cuzione dell'intervento, l'aggiudicazione avviene in ogni caso secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
6.  Nei casi di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le amministrazioni aggiudicatrici hanno l'obbligo di verificare le offerte anomale secondo le disposizioni vigenti.
7.  Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate le modalità di redazione e di presentazione dei curricula di cui al comma 3, il contenuto degli stessi nonché le metodologie di valutazione delle offerte e di attribuzione dei punteggi nelle ipotesi di affidamento secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, fermo restando che all'elemento prezzo dovrà essere comunque attribuita una rilevanza prevalente e che di esso dovrà essere valutata l'eventuale anomalia.".

 

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Art.  126.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7


1.  Al comma 4 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo la parola "euro" sono aggiunte le parole "nonché attività di coordinamento delle sezioni provinciali".
2.  La lettera a) del comma 9 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
"a)  un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;".
3. Al comma 13 dell'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "di competenza dell'amministrazione regionale" sono sostituite con le parole "di cui alle lettere a) e b) del comma 9.".
4.  Al comma 1, sub articolo 7 bis, dell'articolo 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al secondo capoverso, dopo le parole "dall'ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio" e sono soppresse le parole "della provincia in cui ricade l'opera.";
b)  al secondo capoverso, dopo il primo periodo, è introdotto il periodo: "Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.";
c) alla lettera a) del quinto capoverso dopo le parole "ingegnere capo del Genio civile" sono aggiunte le parole "competente per territorio,";
d) al decimo capoverso sono soppresse le parole "nonché sui progetti di interesse ultra provinciale".
5.  Alla lettera a) del comma 9 dell'articolo 5, sub articolo 7 ter, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dell'amministrazione regionale" sono aggiunte le parole "o un dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo.".
6.  Agli articoli 23 e 35 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni le parole "senza oneri" sono soppresse.
7.  All'articolo 29 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo".
8.  Dopo il comma 3 dell'articolo 32 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. I comuni e le province possono affidare direttamente servizi pubblici alle società a totale capitale pubblico che già gestiscono servizi analoghi entro i limiti di importo previsti dalla vigente normativa comunitaria.".

Art.  127.
Abrogazioni e modifiche di norme


1.  All'articolo 1 della legge regionale 7 febbraio 1963, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo la parola "Sicilia" è aggiunto il periodo "e favorire lo sviluppo transnazionale della cooperazione siciliana in area Euromediterranea ed, in particolar modo, con i paesi della Sponda Sud del Mediterraneo, facilitando in tale ambito lo svolgimento di attività di partenariato e di cooperazione allo sviluppo";
b) al comma 2 sono soppresse le parole "ed operanti";
c)  dopo il terzo comma è aggiunto il seguente: "Nel perseguimento delle proprie finalità, l'Istituto può svolgere attività collegate agli strumenti destinati dall'Unione europea e per l'esecuzione della propria attività utilizzare contributi ed altri proventi finanziari anche comunitari".
2.  All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni, dopo il periodo contraddistinto con la lettera i) è aggiunto il seguente:
"l)  un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei periti edili e dei periti industriali.".
3.  Il primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 giugno 1975, n. 41, è così sostituito:
"Le opere, i macchinari e le attrezzature di cui alle lett. a) e b) del precedente articolo sono soggetti al vincolo della destinazione produttiva per almeno cinque anni a decorrere dalla data della certificazione di fine lavori e, negli altri casi, dalla data di acquisto.".
4.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1977, n. 33, come sostituito dal primo comma dell'articolo 5 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, dopo la parola "contributi" è aggiunto il seguente periodo: "da destinarsi, per almeno il 50 per cento, a teatri con sede sociale nei comuni di cui all'articolo 156, lettera n), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e per il restante 50 per cento ad enti ed organizzazioni siciliani" e le parole "promosse da enti ed organizzazioni siciliani" sono abrogate.
5.  Al comma secondo dell'articolo 6 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è soppresso il punto 4.
6.  Dopo il primo comma dell'articolo 21 della legge regionale 1 agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambien tali e della pubblica istruzione può procedere, altresì, all'acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri al fine di incrementare il patrimonio regionale di arte contemporanea.".
7. Al secondo comma dell'articolo 13 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, dopo le parole "enti di promozione" sono aggiunte le parole "o del Club Alpino Italiano".
8.  Al terzo comma dell'articolo 14 della legge regionale 16 maggio 1978, n. 8, le parole "fino alla concorrenza del 50%" sono sostituite con le parole "fino alla concorrenza dell'80 per cento.".
9.  Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 1979, n. 16, la parola "milioni" è sostituita dalle parole "migliaia di euro".
10.  Alla fine della lettera c) del quarto comma dell'articolo 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le seguenti parole "e di reti di servizio informatiche.".
11.  Il secondo comma dell'articolo 55 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 97, è soppresso.
12.  All'inizio della lettera c) del primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 98, la parola "sei" è sostituita con la parola "sette" e alla fine della medesima lettera c) sono aggiunte le parole "e dagli amici della terra".
13.  Al primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 57, come modificato dall'articolo 63, comma 7, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo le parole "Borsa di Studio" è aggiunta la parola "biennale.".
14.  Al primo comma dell'articolo 72 della legge regionale 28 ottobre 1985, n. 41, il numero "4" è sostituito con il numero "8" e le parole "professionisti con almeno 18 mesi di anzianità" sono sostituite con le parole "iscritti all'ordine.".
15.  Al settimo comma dell'articolo 1 della legge regionale 18 febbraio 1986, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "disimpegno di detti servizi" sono aggiunte le parole "ivi comprese le associazioni di protezione ambientale riconosciute nell'ambito nazionale e della Regione.".
16.  L'articolo 10 della legge regionale 9 agosto 1988, n. 21 è abrogato.
17.  Dopo l'articolo 5 della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente articolo:
"Art. 5 bis. - Stipula convenzioni per la copertura di posti vacanti - 1. L'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato a stipulare, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, apposite convenzioni con il Ministero della pubblica istruzione per la copertura di eventuali posti vacanti in profili o qualifiche corrispondenti a quelli degli organici degli istituti regionali di istruzione artistica, professionale e tecnica allo scopo di favorire la mobilità del personale scolastico.".
18.  Al comma 3 dell'articolo 2 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Vittoria" sono aggiunte le parole "ed il Museo archeologico regionale di Centuripe, tramite apposita convenzione con il comune e la provincia regionale di Enna per la gestione dello stesso.".
19.  Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15 maggio 1991, n. 27 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"d) quanto a 150 migliaia di euro per la formazione linguistica dei borsisti nell'ambito del progetto euromediterraneo.".
20.  Il comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, è abrogato.
21.  Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 3 dicembre 1991, n. 44, sono soppresse le parole "decorrenti dal primo giorno festivo successivo alla data dell'atto".
22.  Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 26 agosto 1992, n. 7, le parole "ogni sei mesi" sono sostituite con le parole "ogni anno".
23.  Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 15 maggio 1993, n. 15, dopo le parole "sistemi informativi" sono inserite le parole "e dell'innovazione tecnologica".
24.  L'articolo 75 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25, è abrogato.
25.  All'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 18, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 3 dopo le parole "della somma mutuata" sono aggiunte le parole "e calcolati al tasso d'interesse vigente al momento della stipula dell'atto di mutuo definitivo.";
b)  è aggiunto il seguente comma: "3 bis. L'importo da restituire per interessi di utilizzo, qualora sia richiesto dalle società beneficiarie di capitalizzarlo nel mutuo, deve essere garantito, se capiente, dall'ipoteca di primo grado già esistente per il mutuo stesso, senza ulteriori garanzie delle società beneficiarie.".
26.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 19, sono aggiunte le parole "e all'Associazione Museo delle fortificazioni costiere della Sicilia del Comune di Brolo, alla Fondazione C.E.S.A.R. di Palermo, all'Associazione per l'Arte di Alcamo e all'Associazione Culturale No Limits di Alcamo.".
27.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
28. (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
29.  Dopo il comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste istituisce un centro regionale di recupero per la fauna selvatica specializzato per la cura e la riabilitazione delle tartarughe marine. Per tale centro regionale si applica il disposto di cui al comma 6. Per le finalità di cui al presente comma si farà fronte con parte delle disponibilità dell'UPB 2.2.1.3.2, capitolo 143705.".
30.  All'articolo 35 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "altresì, il carattere di associazione venatoria riconosciuta," sono aggiunte le parole "la federazione caccia del Regno delle due Sicilie con sede a Caltanissetta, l'associazione liberi cacciatori siciliani con sede in Acireale, la federazione caccia per le regioni d'Europa con sede in Palermo" e dopo la parola "ANUU" sono aggiunte le parole "Associazione liberi cacciatori siciliani - Federazione caccia delle Regioni d'Europa. E' riconosciuta, quale associazione venatoria, ittica, micologica, faunistica, ambientale, di protezione civile ed antincendio boschivo l'Ente produttori selvaggina - EPS.".
31.  All'articolo 44 della legge regionale 1 settembre 1997, n. 33 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. L'applicazione del presente articolo è competenza delle province regionali che, con apposito atto amministrativo del Presidente, determinano l'utilizzo delle risorse previste dalla legge dandone comunicazione all'Assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste.".
32.  Al comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "il 30 per cento" sono sostituite dalle parole "Sino al 30 per cento".
33.  Al comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 27 aprile 1999, n. 10, le parole "Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite con le parole "Entro il 31 dicembre 2005".
34.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
35.  Al comma 4 dell'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni sono aggiunte le parole "o Ragioniere generale". Alla tabella A allegata alla legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni dopo le parole "dipartimento regionale bilancio e tesoro" sono aggiunte le parole "- ragioneria generale della Regione".
36.  Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni si applicano anche per l'esercizio finanziario 2005.
37.  La lettera d) dell'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è soppressa.
38. Dopo l'articolo 19 della legge regionale 3 novembre 2000, n. 20, è aggiunto il seguente articolo:
"Art.  19 bis. - Applicazione di disposizioni - 1. Per quanto non espressamente previsto si applicano al Parco archeologico e paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento le norme contenute nel Titolo II della presente legge.".
39.  Al comma 9 dell'articolo 21 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, le parole "funzionari (direttori e dirigenti) ed agli assistenti" sono sostituite con la parola "dirigenti" e dopo le parole "anagrafe patrimoniale" sono aggiunte le parole "previa, per questi ultimi, l'emanazione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, di un apposito regolamento che ne disciplini le modalità d'accesso".
40.  Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. Per i dipendenti regionali a cui è stata riconosciuta la situazione di gravità di portatori di handicap, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, continua ad applicarsi la normativa di cui al comma 1.".
41.  Il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, modificato dal comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 9 agosto 2002, n. 9, è prorogato al 31 dicembre 2006.
42.  All'articolo 11 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma: "2 bis. Le somme iscritte nei fondi di cui ai commi 1 e 2 sono da intendersi a destinazione vincolata a decorrere dall'esercizio finanziario 2004.";
b)  dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: "7 bis. Al Rendiconto generale della Regione è allegata una tabella nella quale sono individuati gli interventi regionali con vincolo di specifica destinazione.".
43.  Dopo il comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. L'Assessorato regionale dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a richiedere la reiscrizione delle somme impegnate per le finalità del presente articolo ed a trasferirle al soggetto di cui al comma 2.".
44.  All'articolo 78 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:
a)  dopo le parole "si avvale di un'apposita struttura societaria" sono aggiunte le parole "anche in forma di gruppo societario";
b)  le parole "è individuato o" sono sostituite con le parole ",definito nel QRS in materia di SI, è", e la parola "società" è sostituita con le parole "struttura societaria".
45.  Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
"1 bis. I compiti e le funzioni dell'ufficio del sovrintendente di Palazzo d'Orleans e dei siti presidenziali sono, altresì, estesi alle sedi dell'Ufficio legislativo e legale e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze".
46.  Al comma 2 dell'articolo 39 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "20 per cento" sono sostituite con le parole "50 per cento".
47.  Al comma 4 dell'articolo 76 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "cooperazione tra enti locali" sono aggiunte le parole "per l'erogazione del contributo a carico della Regione previsto dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 1 settembre 1998, n. 17, le parole "pari a 15.494" sono sostituite con le parole "pari a 7.747" e le parole da "quanto al 50 per cento" fino a "al restante 50 per cento" sono soppresse.
48.  Al comma 3 dell'articolo 88 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunta la seguente lettera:
"d) costituzione o partecipazione a fondazioni finalizzate alla raccolta di donazioni anche provenienti dall'estero da impiegare esclusivamente per interventi di conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.".
49.  Al comma 7 dell'articolo 91 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "culturali" sono aggiunte le parole "e commerciali".
50.  Al comma 1 dell'articolo 94 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, le parole "entro il limite di 150 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro" e le parole "entro il limite di 100 migliaia di euro" sono sostituite con le parole "entro il limite di 200 migliaia di euro".
51.  Al comma 1 dell'articolo 126 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, dopo la parola "Emergency" sono aggiunte le parole "all'Associazione internazionale per la medicina umanitaria ed all'Associazione per la cura del bambino cardiopatico Onlus di Palermo".
52.  All'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14 e successive modifiche ed integrazioni, è aggiunto il seguente comma:
"4 bis. Per il triennio 2005-2007 il compenso spettante alle istituzioni scolastiche statali per lo svolgimento dell'attività istruttoria prevista dal presente articolo è erogato a conclusione delle relative operazioni".
53.  Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole "di base e secondarie, statali" sono aggiunte le parole ", regionali, provinciali e comunali".
54.  Al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 3 ottobre 2002, n. 14, dopo le parole "scuole statali" sono aggiunte le parole ", regionali, provinciali e comunali".
55.  All'articolo 21, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23, dopo la parola "dirigenti" sono aggiunte le parole "e i funzionari direttivi".
56.  All'articolo 24 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni è aggiunto il seguente comma:
"4 ter. Non sono, altresì, computate nel saldo finanziario rilevante ai fini del patto, le spese finanziate da entrate ad obbligatoria, specifica destinazione.".
57.  Al comma 12 dell'articolo 26 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento bilancio e tesoro" e dopo la parola "personale" sono aggiunte le parole "nel numero massimo di quindici unità".
58. Dopo il comma 3 dell'articolo 47 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è aggiunto il seguente comma:
"3 bis. In sede di prima utilizzazione nei locali ubicati nella città di Catania nella disponibilità dell'Amministrazione regionale, è allocata una unità operativa dell'Ufficio stampa alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale è preposto uno dei giornalisti in servizio presso lo stesso ufficio.".
59.  All'articolo 55 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  al comma 1 dopo le parole "attualizzazione del relativo credito" sono aggiunte le parole ", nonché del connesso cofinanziamento regionale";
b) il comma 2 è soppresso.
60.  Il comma 6 dell'articolo 76 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è sostituito dal seguente:
"6. Dalla data di scadenza dei contratti di cui al comma 2, gli eventuali oneri gravano sul bilancio delle relative fondazioni. I beni mobili ed immobili, le relative pertinenze e le attrezzature destinate al funzionamento dei centri di eccellenza (ortopedico di Catania, oncologico di Messina e materno infantile di Palermo), sono trasferiti nella piena disponibilità delle fondazioni istituite allo scopo, dopo il collaudo dei lavori di realizzazione, mantenendo il vincolo assoluto di destinazione. Nell'ipotesi di scioglimento della fondazione, per qualsiasi causa, gli stessi rientrano nella piena disponibilità patrimoniale degli enti che li hanno conferiti".
61. All'articolo 78 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, le parole "attraverso il" sono sostituite con la parola "al"; dopo la parola "comunitaria" è aggiunta la parola "Euromed"; dopo la parola "Sicilia" sono aggiunte le parole "con sede in Palermo e con le modalità di cui all'articolo 23 della legge regionale 23 dicembre 2002, n. 23.".
62. All'articolo 114 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, sono apportate le seguenti modifiche:
a)  nella rubrica le parole "Consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "Organi collegiali";
b)  alla fine del comma 1 le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite con le parole "degli organi collegiali".
63. L'articolo 136 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è così sostituito:
"Art.  136 - Orchestra Teatro Vittorio Emanuele di Messina - 1. Una quota del 20 per cento del contributo in favore dell'Ente autonomo regionale teatro di Messina è destinata, a decorrere dall'esercizio finanziario 2005, alla stabilizzazione dell'orchestra del teatro Vittorio Emanuele di Messina".
64.  L'articolo 137 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, è abrogato.
65.  Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 8 settembre 2003, n. 13, dopo le parole "Ospedale Papardo di Messina", sono inserite le parole "e l'AUSL n. 8 di Siracusa"; dopo le parole "nel territorio della provincia di Catania e Messina" sono aggiunte le parole "e della provincia di Siracusa"; dopo le parole "il Registro tumori integrato di Catania e Messina" sono inserite le parole "e di Siracusa".
66.  Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "senza vincolo di destinazione" sono sostituite con le parole "ordinari della Regione" e dopo le parole "dell'esercizio precedente" sono aggiunte le parole "al netto di una quota da utilizzarsi per la riproduzione di economie e la assegnazione di residui passivi eliminati per perenzione amministrativa, relativi ad interventi regionali con vincolo di specifica destinazione o connessi a quote di cofinanziamento regionale".
67.  All'articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, le parole "nell'esercizio finanziario 2003" sono soppresse.
68.  All'articolo 23 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, è aggiunto il seguente comma:
"8 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005, è istituito nel bilancio della Regione un apposito capitolo ai sensi dell'articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 per i rapporti, anche in convenzione con le comunità alloggio per i minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile nell'ambito della competenza civile ed amministrativa al cui onere valutato in 7.747 migliaia di euro si provvede per gli esercizi finanziari 2005 e 2006 con parte delle disponibilità dell'UPB 3.2.1.3.2".
69.  All'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2003, n. 21, dopo le parole "accertamenti di stabilità" sono aggiunte le parole "e verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica.".
70.  Alla fine del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 3 maggio 2004, n. 8, è aggiunto il seguente periodo: "Nelle citate isole il limite altimetrico di cui al presente articolo è determinato con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sentito il collegio regionale delle guide alpine e vulcanologiche.".
71.  All'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"5 bis. Tutte le deliberazioni del commissario liquidatore sono comunicate per iscritto, entro sette giorni, alla Presidenza della Regione ed all'Assessorato regionale dei lavori pubblici. L'Assessorato regionale dei lavori pubblici, entro il termine di sette giorni dalla ricezione, può chiedere chiarimenti o disporre l'annullamento, dandone comunicazione alla Presidenza della Regione". Il bilancio finale di liquidazione è sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione legislativa e dell'Assemblea regionale siciliana e dell'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze. Quest'ultimo provvede ad acquisire i saldi positivi al patrimonio della Regione e ad assumere le iniziative occorrenti a far fronte agli eventuali saldi negativi. Il patrimonio indisponibile dell'ente è trasferito alla Regione con modalità e tempi compatibili con le attività di gestione e lo stato di avanzamento della liquidazione.".
72.  All'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 9, è aggiunto il seguente comma:
"2 bis. Qualora all'istanza dei soggetti aventi diritto di cui all'articolo 13 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4, non è seguita opposizione o istanza di acquisizione da parte degli enti pubblici o degli enti gestori della sede viaria in stato di dismissione alla viabilità, i frontisti hanno diritto prioritario alla concessione od acquisizione.".
73.  Il comma 7 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, è abrogato.
74.  All'articolo 1, comma 10, della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e all'articolo 26, comma 12, della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni, le parole "ed accessorio, fisso e variabile" sono soppresse.
75. Al comma 10 dell'articolo 1 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo le parole "cinque unità" sono aggiunte le parole "da inquadrare con provvedimento del dirigente generale del dipartimento fondo sanitario, assistenza sanitaria ed ospedaliera, igiene pubblica".
76.  All'articolo 26 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, la parola "2003" è sostituita con la parola "2002".
77.  (Comma omesso in quanto impugnato dal Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto).
78.  Alla fine del comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, sono aggiunte le parole ", ferma restando l'autonomia regolamentare degli enti locali in materia di concorsi pubblici".
79.  Al comma 2 dell'articolo 51 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, le parole "ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo II" sono sostituite dalle parole "ai sensi delle disposizioni di cui alla Parte II, Titolo II".
80.  Il comma 10 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 è abrogato.
81.  Al comma 22 dell'articolo 62 della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, dopo la parola "economici" sono aggiunte le parole "nonché ad amministrazioni ed enti".
82.  Nella Regione siciliana la commercializzazione al dettaglio e l'impiego di prodotti fitosanitari, coadiuvanti e concimi, come regolamentati dalla legislazione vigente, è consentita esclusivamente previo rilascio di prescrizione da parte di dottori agronomi abilitati all'esercizio della professione ed iscritti in apposito elenco, istituito presso le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio. L'istituzione e la tenuta dell'elenco è disciplinata da apposito decreto del Presidente della Regione adottato di concerto con l'Assessore regionale per la sanità e con l'Assessore regionale per l'agricoltura e le foreste, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Le aziende unità sanitarie locali sono autorizzate a stipulare apposite convenzioni con i dottori agronomi iscritti nell'elenco di cui al presente comma per l'espletamento delle attività connesse al rilascio della prescrizione dei prodotti di cui trattasi. Ciascuna prescrizione è soggetta al pagamento di un ticket di euro 2,00 secondo quanto stabilito dal decreto di cui al presente comma, il quale prevede, altresì le modalità per il rilascio delle prescrizioni, nonché lo schema delle convenzioni, ivi compreso l'importo dovuto dall'AUSL per il servizio reso in convenzione".

 

 

 

 

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