LEGGE 29 novembre 2005, n. 16.
Modifiche ed integrazioni alla normativa regionale in materia di appalti.
REGIONE SICILIANA
L'ASSEMBLEA REGIONALE HA APPROVATO
IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1.
Modifiche ed integrazioni alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni
e integrazioni
1. All'articolo 4, comma 17, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed
integrazioni, la locuzione "con cadenza annuale" è sostituita dalla locuzione
"con cadenza trimestrale.".
2. All'articolo 7 ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto
dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1bis. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in
materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37bis e seguenti della
legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2 agosto
2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto dell'Assessore
per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale, sono stabilite
le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le finalità di cui al
presente comma e degli articoli 37 bis e seguenti.";
b) al comma 11 dopo la parola "regionale" sono aggiunte le seguenti: "che
assume anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di
gara, nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei
componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga
rispetto alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.".
3. All'articolo 14bis, comma 13, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, dopo le parole "vigente normativa nonché" inserire le seguenti
"per le finalità di cui al comma 4 bis dell'articolo 26 della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni".
4. All'articolo 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 11 è sostituito dal seguente:
"11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o
associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore,
oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.";
b) (lettera omessa in quanto impugnata dal Commissario dello Stato ai sensi
dell'art. 28 dello Statuto);
c) dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:
"20 bis. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni di
cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, i
corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali di
appartenenza.".
5. L'articolo 18ter, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"Art. 18ter - Aggiornamento prezzi - 1. Gli enti di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo
prezziario regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno
di parere motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato
sull'assenza di significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza
necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.".
6. All'articolo 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1 le parole "con due cifre decimali" sono sostituite dalle parole
"con tre cifre decimali";
b) al comma 1bis le parole da "Relativamente" a "cinque" sono sostituite dalle
seguenti:
"Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla
soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto
all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte
rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso,
nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale
percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle
offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero
sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da
escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la
percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle
offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza
tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica
non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a
cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si
procede immediatamente al sorteggio".
7. All'articolo 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed
integrazioni, le parole "un ribasso superiore di oltre il 20 per cento" sono
sostituite con le parole ribasso superiore di oltre il 10 per cento".
8. All'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, dopo
il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
"4bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4 quater, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4 sexies.
4ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui
al comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4quater. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di ogni
anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le variazioni
percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più
significativi.
4quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4bis, 4ter e 4 quater si applicano
ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dall'1 gennaio 2005. A tal fine il
primo decreto emanato ai sensi del comma 4 quater rileva anche i prezzi dei
materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore per l'anno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all'1 gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l'anno 2003.
4sexies. Per le finalità di cui al comma 4bis si possono utilizzare le somme
appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali
somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.".
9. All'articolo 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, il
comma 20 è sostituito dal seguente:
"20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni
di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si
intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti
lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve
essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli
tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di
collaudo.".
10. Il comma 6 dell'articolo 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed
integrazioni, è sostituito dal seguente:
"6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono
pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici.".
11. L'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 30 - Garanzie e coperture assicurative - 1. L'offerta da presentare per
l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione
pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante
fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari
iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1
settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di
rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, e dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la
garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La
cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto
dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della
sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è
restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. La cauzione e l'impegno di
un fideiussore non sono richiesti per i lavori d'importo a base d'asta fino a
150.000 euro.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2
prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
2ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è
prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione sopporta per le
varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro,
IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per
interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di
importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del
50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione
esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000,
ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di
qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI EN ISO 45000.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Tale verifica può
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di
garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
di importo superiore a 50 milioni di euro".
12. All'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modificazioni e integrazioni,
dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
"12 bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla soglia
comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti e
delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione prevista dalle
vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la produzione di
certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa edile. In difetto
di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla partecipazione a dette
procedure e non possono stipulare i relativi contratti. Ai soli fini della detta
partecipazione, le certificazioni hanno validità per quattro mesi dal
rilascio.".
13. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Assessore
regionale per i lavori pubblici, con proprio decreto, previa delibera della
Giunta regionale, disciplina le modalità attuative della disposizione di cui al
comma 12 del presente articolo.
Art. 2.
Applicazione di norme
1. Si applicano nel territorio della Regione i commi 12, 12 bis, 12 ter, 12
quater e 12 quinquies dell'articolo 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito con modifiche dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, di conversione con
modifiche del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35.
2. Il comma 29 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si applica
nel territorio della Regione sostituendo le parole "enti locali" con le parole
"i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e
successive modifiche ed integrazioni".
3. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della presente legge ed al
comma 2 del presente articolo si applicano solo per le opere per le quali non è
stato ancora presentato progetto definitivo.
Art. 3.
Integrazione della composizione della commissione di cui all'articolo 5 della
legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, e successive modificazioni
1. All'articolo 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, come modificato
dal comma 2 dell'articolo 127 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17,
dopo le parole "dei periti edili" sopprimere la congiunzione "e" e dopo le
parole "periti industriali" aggiungere le parole ", dei geologi e dei dottori
agronomi e forestali".
Art. 4.
Periodo di pubblicazione dello schema inerente alla programmazione triennale
1. Nei comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, il periodo di
affissione dello schema di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, come introdotto dall'articolo 8, legge regionale 2 agosto 2002, n.
7 e successive modifiche ed integrazioni, è limitato a trenta giorni
consecutivi.
Art. 5.
Abrogazioni
1. Sono abrogate tutte le disposizioni normative e regolamentari regionali,
generali e speciali, in contrasto o comunque incompatibili con la presente
legge.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello di
pubblicazione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come
legge della Regione.
Palermo, 29 novembre 2005.
|
CUFFARO |
Assessore regionale per i lavori pubblici |
PARLAVECCHIO |
Avvertenza:
Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10,
commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura
delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le
relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Nota all'art. 1, comma 1:
L'art. 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: "Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici. - 1. Al fine di garantire
l'osservanza dei principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei
lavori pubblici, anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma,
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata
"Autorità".
2. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3. I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o
rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
4. L'Autorità:
a) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori
pubblici;
b) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare
in materia verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle
procedure di affidamento dei lavori pubblici;
c) accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio
per il pubblico erario;
d) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione,
fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della
normativa sui lavori pubblici;
e) formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f) predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale
nella quale si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e
delle concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d'opera;
5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei
concessionari e degli appaltatori;
6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g) sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui
al comma 10, lettera c);
h) esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i) vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti, l'Autorità si avvale
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10, lettera c), delle
unità specializzate di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio
1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,
nonché, per le questioni di ordine tecnico, della consulenza del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e del Consiglio nazionale per i beni culturali ed
ambientali, relativamente agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti
alle disposizioni della legge 1 giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività l'Autorità può richiedere alle
amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale,
impresa o persona che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti
relativamente ai lavori pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti dei lavori; anche su richiesta
motivata di chiunque ne abbia interesse, può disporre ispezioni, avvalendosi del
Servizio ispettivo di cui al comma 10 e della collaborazione di altri organi
dello Stato; può disporre perizie ed analisi economiche e statistiche nonché la
consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini
dell'istruttoria. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti le
imprese oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla
conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi
delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio
delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto
d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire
gli elementi di cui al comma 6 sono sottoposti alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 50 milioni se rifiutano od omettono, senza
giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero
alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire 100 milioni
se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle
sanzioni è proporzionata all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni
si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme
vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento
della sanzione e avverso di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in
sede di giurisdizione esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di
ricezione dei provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene
mediante ruoli.
8. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al
comma 6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti
ed i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno
rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità
accerti che dalla realizzazione dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il
pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti
interessati e alla procura generale della Corte dei conti.
10. Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a) la Segreteria tecnica;
b) il Servizio ispettivo;
c) l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis. Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive
nelle materie di competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi
amministrativi competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di
amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del
Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto un dirigente generale di
livello C ed esso è composto da non più di 125 unità appartenenti alla
professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con qualifica non inferiore
a quella dirigenziale.
10-quater. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse
dal centro di responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed
in sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I
modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici opera mediante procedure informatiche,
sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli
analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, dei Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici svolge i seguenti
compiti:
a) provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano
d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli
interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in
relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione;
c) pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici
predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori
pubblici affidati;
d) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
amministrazioni aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori,
nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui
lavori pubblici;
e) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai
dati raccolti e alle relative elaborazioni;
f) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
g) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in
materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a
disposizione delle amministrazioni interessate.
16-bis. (Comma non recepito).
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o
realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, entro
trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa
privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi
e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il
nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro
sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli
stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo,
di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla
sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La
sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non
dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori
pubblici di importo compreso fra 20.000 e 150.000 euro, le amministrazioni
aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note
informative sintetiche con cadenza trimestrale.
18. I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale,
provinciale e comunale, sono comunicati all'Osservatorio regionale dei lavori
pubblici.
19. L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a stipulare
apposita convenzione, previo parere della competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana, con l'Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici per l'assolvimento, nel territorio della Regione, dei compiti e delle
funzioni cui l'organo è preposto.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica
di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive
modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei
lavori pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è istituito presso
l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale ufficio speciale posto alle
dirette dipendenze dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, cui è
preposto un dirigente.
23. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici è lo strumento
tecnico-gestionale della Regione per lo svolgimento di tutte le attività ed i
compiti previsti dalla presente legge. Al fine di massimizzare l'efficienza e
minimizzare l'onere di trasmissione dei dati da parte delle stazioni appaltanti
di cui al comma 2 dell'articolo 2, al solo Osservatorio regionale dei lavori
pubblici compete la raccolta delle informazioni relative all'intero ciclo di
realizzazione dei lavori pubblici, in particolare alla fase di programmazione,
esperimento della gara di appalto, affidamento, esecuzione, collaudo e gestione.
Tutti i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi
esclusivamente all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni
utili ai servizi informativi e statistici.
24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera con strumentazioni
informatiche nel rispetto di standard comuni che consentano l'interscambio delle
informazioni con gli altri osservatori regionali ed i vari soggetti
istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che debbano accedere o
utilizzare le informazioni.
25. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici opera anche avvalendosi del
supporto tecnico e strumentale di soggetti esterni, pubblici e privati, al fine
di ottimizzare qualità e costi di gestione.
26. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni e dati statistici sulle modalità di
esecuzione e sui risultati degli appalti di lavori e sul rispetto delle
disposizioni vigenti in materia di subappalto, di contrattazione collettiva e di
prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna una banca dati per il monitoraggio dei
lavori e delle opere pubbliche eseguiti nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo e regolazione, anche cooperando con le
altre regioni ed i competenti organismi statali;
d) promuove attività dirette alla formazione ed alla qualificazione del
personale delle amministrazioni appaltanti preposto alle attività di cui alla
presente legge, con particolare riferimento alla sicurezza; realizza studi e
ricerche, organizza convegni, acquisisce e diffonde documentazione tecnica e
dati;
e) assicura le attività necessarie per il funzionamento del sito
informatico, per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate agli approfondimenti ed all'uniformità
degli indirizzi interpretativi in materia di lavori pubblici;
g) cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli
appalti e le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle
stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in
materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle
problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in suo possesso anche con procedure
statistiche e li rende disponibili su reti informatiche condivise dagli enti
locali;
i) promuove le opportune iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo
attraverso le competenti strutture regionali, qualora sulla base delle
risultanze comunque acquisite emergano insufficienze, ritardi, anche
nell'espletamento delle gare, disservizi ed ogni altra anomalia;
j) trasmette annualmente alla competente Commissione legislativa
dell'Assemblea regionale siciliana una relazione sull'andamento del settore dei
lavori pubblici, delle forniture e dei servizi.
27. La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28. I proventi dell'attività sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel
territorio della Regione, e concernenti violazioni di normativa regionale, salva
l'eventuale detrazione di una quota da convenirsi nella convenzione di cui al
comma 20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da
istituirsi nella rubrica Dipartimento regionale lavori pubblici.
29. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni previste
ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui
all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di cui
agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.".
L'art. 7-ter della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori
pubblici. - 1. Nelle more della compiuta applicazione del capo I della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è istituito l'Ufficio regionale per
l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
1-bis. L'Ufficio è altresì competente per l'espletamento delle procedure in
materia di finanza di progetto disciplinate agli articoli 37-bis e seguenti
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotta dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni. Con decreto
dell'Assessore per i lavori pubblici e previa delibera della Giunta regionale,
sono stabilite le modalità di organizzazione interna e funzionamento per le
finalità di cui al presente comma e degli articoli 37-bis e seguenti.
2. L'Ufficio si articola in una sezione centrale avente sede in Palermo ed in
sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi della province regionali.
3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici.
4. La sezione centrale svolge attività di espletamento delle gare d'appalto per
le opere di interesse sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a
1.250 migliaia di euro nonché attività di coordinamento delle sezioni
provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono attività di espletamento delle gare
d'appalto per le opere di interesse provinciale, intercomunale e comunale per i
lavori con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Le sezioni centrale e provinciali redigono un verbale delle operazioni di
gara che viene trasmesso alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti
collocatisi al primo ed al secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce
proposta ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte
dell'organo competente dell'amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e 5 possono essere modificati, in relazione
agli elementi statistici utili a determinare la concreta funzionalità delle
sezioni, con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici su
deliberazione adottata dalla Giunta regionale previo parere della competente
Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8. E' data facoltà alle amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata
richiesta, delle sezioni provinciali, indipendentemente dall'importo
dell'appalto.
9. Presso ciascuna sezione provinciale è costituita una commissione di tre
componenti in possesso di adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le
seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o un
dirigente dell'amministrazione statale anche a riposo, o in alternativa, previa
costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale
in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a
riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati
cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della
Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
b) un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici,
previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale
siciliana;
c) un dirigente o un funzionario dell'ente appaltante, escluso il
responsabile del procedimento, indicato di volta in volta dall'ente di
competenza.
10. La sezione centrale è costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11. Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria
tecnico-amministrativa, al quale è preposto un dirigente regionale che assume
anche le funzioni di componente supplente, in seno alla commissione di gara,
nella ipotesi in cui debba provvedersi alla sostituzione di uno dei componenti
di cui alle lettere a) e b) del comma 9, senza che ciò importi deroga rispetto
alle disposizioni di cui al comma 15 del presente articolo.
12. Nell'àmbito degli uffici di segreteria tecnico-amministrativa, la cui
dotazione non può superare le trenta unità, possono essere assegnate in
posizione di comando non più di dieci unità di personale proveniente da
amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti territoriali interessati.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e
nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9.
14. All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è
tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative di cui alla legge 27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i funzionari preposti alle segreterie restano
in carica due anni. Durante tale periodo i componenti in attività di servizio
sono distaccati presso l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per
l'appalto di lavori pubblici. Dopo tre assenze continuative il componente
dell'Ufficio di cui al comma 1 è dichiarato decaduto e si procede alla sua
sostituzione. Il rinnovo delle nomine è effettuato almeno sei mesi prima della
naturale scadenza. L'incarico di componente della commissione non può essere
rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle commissioni di nomina regionale spetta un'indennità
annua lorda di funzione da determinarsi con il regolamento di cui al comma 17.
Per gli altri componenti l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive
amministrazioni di provenienza.
17. Entro il 30 novembre 2002 la Giunta regionale su proposta dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici approva lo schema di regolamento per il
funzionamento dell'ufficio di cui al presente articolo.
18. A decorrere dal duecentodecimo giorno successivo alla pubblicazione del
regolamento di cui al comma 17 gli enti appaltanti sono obbligati ad applicare
le procedure di cui al presente articolo.
19. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad
imputare il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo
all'esercizio finanziario 2003.".
Nota all'art. 1, comma 3:
L'art. 14-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: "Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Programmi regionali di finanziamento di opere pubbliche. - 1. Salvo
eventi imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed
indifferibili, è vietato all'Amministrazione regionale concedere finanziamenti a
carico di fondi propri, o di cui abbia la gestione, in favore degli enti di cui
alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 per la realizzazione di opere
pubbliche estranee ai programmi di cui al precedente articolo o quando la
richiesta dell'ente non ne rispetti l'ordine delle priorità.
2. Le determinazioni assunte dall'Amministrazione regionale, nel caso di eventi
imprevedibili o calamitosi che richiedano interventi urgenti ed indifferibili,
sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
3. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali
ripartiscono annualmente le somme disponibili per il finanziamento di opere
pubbliche secondo un programma di spesa cui possono aggiungersi altri interventi
solo in caso di economie o di sopravvenute disponibilità finanziarie. Il
programma è corredato di una relazione contenente l'elenco delle richieste di
finanziamento pervenute e l'enunciazione dei criteri di selezione delle stesse.
4. In aderenza agli obiettivi indicati dal documento di programmazione
economico-finanziaria di cui all'articolo 2 della legge regionale 27 aprile
1999, n. 10, i programmi di spesa identificano i settori di intervento, gli
àmbiti territoriali di intervento prioritari per ciascun settore, le priorità
per ogni settore ed indicano tutte le risorse disponibili e le fonti regionali
ed extra regionali che concorrono alla formazione delle risorse.
5. Possono essere inseriti nei programmi di spesa regionali solo opere dotate
di progetto definitivo munito di tutte le autorizzazioni e i pareri in
riferimento a detto stato di elaborazione del progetto.
6. Le istanze di finanziamento, insieme con i programmi triennali delle opere
pubbliche, sono presentate dai soggetti interessati alla Presidenza della
Regione o ai singoli Assessorati regionali in relazione alle rispettive
competenze; nelle stesse istanze deve essere specificato se per la medesima
opera è stata o sarà presentata richiesta di finanziamento ad enti diversi dalla
Regione o ad altro ramo dell'Amministrazione regionale e/o se è stato o sarà
previsto il concorso di finanza privata. Il provvedimento di ammissione a
finanziamento determina l'obbligo di presentazione del progetto esecutivo
dell'opera entro il termine di centoventi giorni, salvo rinunzia espressa.
7. I programmi di spesa si conformano, fatti salvi i criteri determinati in
piani di settore o in disposizioni legislative attinenti alle singole categorie
di opere, ai seguenti criteri generali di selezione delle richieste pervenute:
a) attuazione di priorità contenute nel piano di sviluppo
socio-economico regionale e nei relativi progetti di attuazione;
b) esigenza di completamento di progetti generali di opere, parte delle
quali siano state già realizzate;
c) realizzazione di interventi per la prevenzione del rischio sismico;
d) recupero del patrimonio edilizio esistente;
e) equa ripartizione territoriale dei finanziamenti.
8. Nel programma di spesa ciascun progetto è sempre finanziato per intero. E'
tuttavia possibile il finanziamento di progetti che, pur facendo parte di un più
ampio progetto generale, siano già dotati di una distinta funzionalità e
prevedano la realizzazione di opere autonomamente fruibili da parte degli
utenti.
9. I programmi di cui al presente articolo devono essere pubblicati senza oneri
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10. L'insieme dei programmi deve comprendere l'intera disponibilità offerta dal
bilancio regionale e da risorse finanziarie gestite dalla Presidenza della
Regione o dagli assessorati regionali. I programmi devono assicurare che una
parte delle disponibilità possa essere impiegata per la copertura di eventuali
maggiori spese emergenti dalla progettazione esecutiva. Restano estranei ai
programmi di cui al presente articolo le somme destinate ad interventi imposti
da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche dipendenti da
sopravvenute disposizioni di legge o di regolamenti ovvero da altri atti
amministrativi adottati a livello statale o regionale.
11. La Presidenza della Regione e ciascuno degli assessorati regionali
provvedono con decreto al finanziamento delle singole opere dopo l'approvazione
del progetto esecutivo, che l'ente deve inoltrare corredato degli atti che
comprovano la realizzabilità dell'opera alla stregua della normativa urbanistica
nonché la positiva acquisizione delle autorizzazioni e dei pareri ivi compresi
quelli relativi alla eventuale valutazione di impatto ambientale richiesti dalle
leggi vigenti. Si ha riguardo all'approvazione del progetto definitivo quando la
gara deve essere bandita sul progetto medesimo. Contestualmente al finanziamento
viene disposto l'accreditamento delle somme occorrenti per i pagamenti che si
prevede debbano essere effettuati entro l'esercizio finanziario.
12. Qualora gli enti destinatari dei finanziamenti disposti
dall'Amministrazione regionale non provvedano ad avviare le procedure per
l'appalto dei lavori entro tre mesi dalla comunicazione del decreto di
finanziamento, l'Assessore regionale che ha concesso il finanziamento provvede
senza necessità di diffida alla nomina di un commissario "ad acta" per gli
adempimenti di competenza e per quelli relativi alla stipula del contratto
d'appalto e per la consegna dei lavori.
13. Le somme corrispondenti ai ribassi d'asta dei lavori finanziati
dall'Amministrazione regionale con fondi propri affluiscono per il cinquanta per
cento in entrata del bilancio degli enti appaltanti di cui alla lettera a) del
comma 2 dell'articolo 2 in apposito capitolo "Fondo di rotazione" per
l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per
lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo
è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera; il restante cinquanta per
cento è iscritto in appositi capitoli da istituirsi negli stati di previsione
della spesa del ramo di Amministrazione regionale che ha disposto il
finanziamento per essere utilizzato, ove necessario, per il finanziamento di
eventuali perizie di variante e suppletive dei lavori entro il limite previsto
dalla vigente normativa nonché per le finalità di cui al comma 4-bis
dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni
per la realizzazione di opere della medesima tipologia d'investimento e, solo in
caso di ulteriore residualità delle somme, per il finanziamento di opere di
imperiosa urgenza; può altresì essere iscritto nell'apposito capitolo dello
stato di previsione della spesa dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici
per essere utilizzato per il funzionamento e la nomina dei consulenti della
Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e per il funzionamento
della Commissione regionale dei lavori pubblici.
14. Nel caso di opere ricadenti in comuni con popolazione non superiore a
cinquemila abitanti e per i comuni delle isole minori la percentuale dei ribassi
d'asta che affluisce in entrata nel bilancio dei comuni stessi, nell'apposito
capitolo "Fondo di rotazione" per le finalità previste dal comma 12, è pari al
60 per cento.
15. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi
residui, destinati ai finanziamenti e alla realizzazione della stessa ed
economizzati, costituiscono avanzo di amministrazione vincolato da utilizzare
per il finanziamento di spese in conto capitale dei bilanci degli enti
appaltanti o per impinguare il capitolo di bilancio relativo al "Fondo di
rotazione" per le spese di progettazione di cui al comma 12.".
Note all'art. 1, comma 4:
L'art. 17 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: "Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori
e accessorie. - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi
ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché
alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza ed
agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile
unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma
triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11
e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive
modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi,
sono espletate:
a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;
b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori
che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie
locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32
del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;
c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per
le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere
marittime;
d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla
legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive modificazioni, ivi compresi, con
riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni
mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con
qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa;
e) dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);
f) dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);
g) da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle
lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13 in quanto compatibili;
g-bis) da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma
6, lettera a), e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche
in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel
settore dei servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non
inferiore a cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto
secondo le previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione
a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per
l'affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad
essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 8-bis,
della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di
società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5,
6 e 7 del predetto articolo 12.
2. I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi
e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria
sono di competenza:
a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o
dell'Assessore regionale competente;
b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.
3. Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a),
b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati
all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza
dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli
ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione
aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra
amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in
un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di
progettazione.
4. Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per
intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative
per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti
incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste
nella presente legge. Nel caso di affidamento delle medesime attività a soggetti
esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.
5. Si intendono per:
a) società di professionisti le società costituite esclusivamente tra
professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV
del titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società
cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del Codice civile,
che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o
direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di
impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono
assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi
dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle
società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che
disciplinano le rispettive casse di previdenza;
b) società di ingegneria le società di capitali di cui ai capi V, VI e
VII del titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di
fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori,
valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai
corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il
contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la
cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto.
6. Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono
possedere le società di cui al comma 5.
7. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario
dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli
appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente
responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione
dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato
direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni
professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella
convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona
fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il
regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani
professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.
8. Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono
partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli
eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività
di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici,
subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o
collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di
controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto
dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono
estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi
collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli
affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.
9. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma
1, il cui importo stimato sia pari o superiore alla corrispondente soglia
comunitaria, I.V.A. esclusa, si applicano le disposizioni di cui alla direttiva
n. 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17
marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.
10. Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1
il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria, si procede con
gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi
entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla
base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana
il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.
11. Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui
importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, I.V.A. esclusa, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o
associati di loro fiducia, ferma restando l'effettiva competenza nel settore,
oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei princìpi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
12. Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi
relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività
tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento
dell'opera.
13. Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso
professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di
100.000 euro, I.V.A. esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti
associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita
ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai
soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.
14. La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne
adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi
professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento
medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.
15. Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare
incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di
uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con
rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al
cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti
pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di
attività libero-professionali.
16. Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista
incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei
corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della
legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.
17. Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1,
l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri
professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio
effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento
dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei
lavori.
18. Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e
conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via
prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le
disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo
1995, n. 157 e successive modificazioni.
19. I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini
della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando
le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote
percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di
progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso
decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi
alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri
finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per
le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività
del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di
sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.
20. I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile
2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e sue
modifiche ed integrazioni ovvero ai provvedimenti normativi concernenti
l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono
minimi inderogabili ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4
marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n.
340. Ogni patto contrario è nullo.
20-bis. Per l'affidamento degli incarichi relativi alle restanti prestazioni
di cui al comma 1, il cui importo stimato sia inferiore alla soglia comunitaria,
i corrispettivi sono determinati facendo riferimento alle tariffe professionali
di appartenenza.
21. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può
avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle
attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi,
a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati
specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.
22. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo
soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano
particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso
occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività
progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i
livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta
sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla
progettazione definitiva.
23. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori
di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le
progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo
svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di
loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera
b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della
cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea
negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui
esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi
dell'articolo 2359 del Codice civile.".
Nota all'art. 1, comma 5:
L'art. 18-ter 4 della legge 11 febbraio 1994, n.
109, recante: "Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla
legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: "Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Aggiornamento prezzi. - 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma
2 dell'articolo 2, nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezziario
regionale, prima della indizione della gara devono aggiornare, a meno di parere
motivato negativo del responsabile del procedimento, fondato sull'assenza di
significative variazioni economiche, i prezzi dei progetti senza necessità di
sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o approvazioni.
2. L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale
vigente.".
Nota all'art. 1, comma 6:
L'art. 21 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente: "Norme in materia di opere
pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi
e nei settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto
delle modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Criteri di aggiudicazione - Commissioni giudicatrici. - 1.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il
criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara,
determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e
misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con tre
cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare
uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo pari o superiore
al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP con il criterio del prezzo più basso
di cui al comma 1, l'amministrazione interessata deve valutare l'anomalia delle
offerte di cui all'articolo 30 della direttiva n. 93/37/CEE del Consiglio, del
14 giugno 1993, relativamente a tutte le offerte che presentino un ribasso pari
o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte
ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore,
rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso,
incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano
la predetta media. Le offerte debbono essere corredate, fin dalla loro
presentazione, da giustificazioni relativamente alle voci di prezzo più
significative, indicate nel bando di gara o nella lettera d'invito, che
concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento di quello posto a
base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di
presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della
offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed
all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in
contraddittorio. Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore
inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica
l'appalto all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica
delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o
minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione
di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione
delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il
numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da
escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la
percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle
offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza
tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica
non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a
cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si
procede immediatamente al sorteggio.
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o
licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può
essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa,
determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di
appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza
della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle
possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa
essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara
richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione
resa dal partecipante a norma di legge.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché
l'affidamento di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, prendendo in
considerazione i seguenti elementi variabili in relazione all'opera da
realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle
tariffe da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di
gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma
medesimo, attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire
di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le
norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare la
scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura, è
composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta
da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore. I
commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione od
incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di
vigilanza o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio
precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere
nominati commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere
nominati commissari coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico
relativamente ad appalti o concessioni affidati nel medesimo territorio
provinciale ove è affidato l'appalto o la concessione cui l'incarico fa
riferimento, se non decorsi tre anni dalla data della precedente nomina. Sono
esclusi da successivi incarichi coloro che, in qualità di membri delle
commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertata
in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti dichiarati conseguentemente
illegittimi.
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle
seguenti categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli
ordini professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di
candidati proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti
nell'ambito di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione".
Nota all'art. 1, comma 7:
L'art. 24 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente "Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Trattativa privata. - 1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso
per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a) lavori di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, nel
rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare,
dell'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b) lavori di importo complessivo superiore a 150.000 euro, nel caso di
ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese
inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di
imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del
procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di
affidamento degli appalti;
c) appalti di importo complessivo non superiore a 150.000 euro, per
lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e superfici architettoniche
decorate di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni.
2. Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3. I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4. Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale
alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6. I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti
salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal
regolamento per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
6-bis. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive
connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e
repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori, ivi
compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve
naturali, di cui all'articolo 64 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 e
successive modifiche ed integrazioni, sono di norma realizzati in economia,
prescindendo dal limite di importo previsto dal comma 6.
6-ter. Per i lavori di manutenzione ordinari e straordinari delle opere
pubbliche e degli impianti di bonifica e di irrigazione da eseguirsi in
economia, in amministrazione diretta, si prescinde dal limite di importo
previsto dal comma 3 dell'articolo 143 del decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 come recepito dalla lettera a) del comma 2
dell'articolo 1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7.
7. Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non
possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa
lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante
dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici
competenti.
10. Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il
termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare
o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.
11. Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara
informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1,
primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse
dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre
il 10 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse.
La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle
offerte ammesse risulti inferiore a cinque".
Note all'art. 1, comma 8:
L'art. 26 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente "Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Disciplina economica dell'esecuzione dei lavori pubblici. - 1. In caso
di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa
relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in
mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della
costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di
risoluzione del contratto.
2. L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3. Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo 1664 del codice civile.
4. Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto del
Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, nella
misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 3, qualora il prezzo di singoli
materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca
variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10 per cento rispetto al
prezzo rilevato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici nell'anno di
presentazione dell'offerta con il decreto di cui al comma 4-quater, si fa luogo
a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10
per cento e nel limite delle risorse di cui al comma 4-sexies.
4-ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione
che eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione
impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al
decreto di cui al comma 4-quater nelle quantità accertate dal direttore dei
lavori.
4-quater. L'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro il 30 giugno di
ogni anno, a partire dal 30 giugno 2006, rileva con proprio decreto le
variazioni percentuali annuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione
più significativi.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4-bis, 4-ter e 4-quater si
applicano ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dall'1 gennaio 2005. A
tal fine il primo decreto emanato ai sensi del comma 4-quater rileva anche i
prezzi dei materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore
per l'anno 2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all'1
gennaio 2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2003.
4-sexies. Per le finalità di cui al comma 4-bis si possono utilizzare le
somme appositamente accantonate per imprevisti, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, nel quadro economico di ogni intervento, in misura non
inferiore all'1 per cento del totale dell'importo dei lavori, fatte salve le
somme relative agli impegni contrattuali già assunti nonché le eventuali
ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa. Possono altresì
essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia
prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti nonché le somme
disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti
aggiudicatori nei limiti della residua spesa autorizzata; l'utilizzo di tali
somme deve essere autorizzato dal CIPE, qualora gli interventi siano stati
finanziati dal CIPE stesso.
5. Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6. I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per
il ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e
le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento".
Nota all'art. 1, comma 9:
L'art. 28 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in
materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 concernente "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti
di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." e
successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal
comma che si annota, risulta il seguente:
"Collaudi. - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia
intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di
lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da
quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non
eccedente i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il
certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di
regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di
ultimazione dei lavori.
2. E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a) in caso di opere di particolare complessità;
b) in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c) in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3. Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4. La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del
Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere
direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando
l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste
in progetto ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale
interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del
tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo;
nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'Amministrazione regionale
interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di
stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale
termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli
incarichi di collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo, nel caso di opere non
finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia l'opera
medesima.
5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici
liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci
anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un
milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la
suddetta anzianità è ridotta a cinque anni. Per queste ultime gli incarichi di
collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici
funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea
professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla
somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi
previsto.
6. Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici
funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella
rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto
dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7. Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità
di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione
agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili,
sempreché non siano contestuali.
8. L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali
o dalle tabelle delle amministrazioni.
9. Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o
interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali
rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili
di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto
affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli
interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con
firma autenticata a norma di legge.
10. Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di
collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto
della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio
della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa
ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.
11. Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore
statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale,
di componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di
commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di
commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di
componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei
due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti
incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi
iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12. Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore
statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di
tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa
impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto
vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese
riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che
comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la
realizzazione dell'opera.
13. Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo
stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14. I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si
intende conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a
funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15. Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto
degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di
istituto.
16. I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a
dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o
l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di
studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico
relativamente a tali opere.
17. L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da
apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione
dell'incarico.
18. I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che
abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di
incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente
dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.
19. Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A,
si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti.
Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il
numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso
almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni
di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si
intendono affidati a componenti riuniti in collegio. Per i collaudi riguardanti
lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, deve
essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli
tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di
collaudo.
21. Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente
diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del
collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore,
con compiti di segreteria.
22. Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo
collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di
rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti
della commissione di collaudo.
23. Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici
diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è
corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24. Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di
commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima
dell'affidamento dei lavori.
25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo
l'entrata in vigore della presente legge".
Nota all'art. 1, comma 10:
L'art. 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7 concernente "Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle
modifiche apportate dal comma che si annota, risulta il seguente:
"Pubblicità. - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei
programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2. Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi
ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella
Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3. Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore
alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei
principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su
almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione
regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla
Fondazione "Federico II".
4. Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi
ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali
aventi maggiore diffusione nella Provincia in cui si eseguono i lavori, nonché
su un periodico a diffusione regionale.
5. Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata
presso l'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo
pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6. Qualunque sia l'importo dei lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono
pubblicati sul sito informatico dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
7. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di
provare la data di spedizione.
8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare i bandi
di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta.
Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere
stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla
data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine
di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente
come nazionale e come regionale.
9. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei
bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le
seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve
indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in
forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su
quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei
caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana,
10. Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie:
la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di
presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara,
l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11. Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è
tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in
caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio
carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di
rivalsa sull'amministrazione".
Nota all'art. 1, comma 12:
L'art. 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante: "Legge quadro in
materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7 concernente "Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti
di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi." e
successive modifiche ed integrazioni, per effetto delle modifiche apportate dal
comma che si annota, risulta il seguente:
"Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici. - 1. I lavori pubblici di
cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante
contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto
al comma 6 dell'articolo 24.
2. I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono
contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un
soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:
a) la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1,
dell'articolo 2;
b) l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al
comma 5, dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo
2, comma 1.
3. La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2,
lettera b), nei seguenti casi:
a) lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 50 per cento sul valore dell'opera;
b) lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;
c) lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia
di appalti di lavori pubblici.
4. Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è
indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.
5. L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2,
lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali
previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante
l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle
spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i
requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla
normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di
progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei
ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso
d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.
6. Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta
fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori
pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e
direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La
controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di
gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati.
Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il
perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche
mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti
aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili
nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia
strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni
immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni
aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.
7. La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo
motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che
richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che
determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della
connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono
parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a
detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari
che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio
delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica
dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare
mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la
proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta
revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le
variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al
concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del
concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni
dell'articolo 37-septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il
contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli
investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto
degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento
non ammortizzato al termine della concessione.
8. Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
9. Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater,
partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di
cui all'articolo 7-bis finalizzate all'esame ed alla approvazione dei
progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.
10. L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS,
INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla
certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC).
Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto
di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione
di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da
parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi
previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La
mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore
dall'impresa esecutrice dei lavori.
11. Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni obbligatorie per l'impresa
ai sensi della normativa vigente.
12. Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento
informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili
presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure
applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore
regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le
organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.
12-bis. Relativamente ai soli lavori pubblici di valore inferiore alla
soglia comunitaria, per la partecipazione alle procedure di affidamento degli
appalti e delle concessioni, i concorrenti unitamente alla documentazione
prevista dalle vigenti leggi, dimostrano la regolarità contributiva mediante la
produzione di certificazione rilasciata dall'INPS, dall'INAIL e dalla Cassa
edile. In difetto di tale produzione i concorrenti sono esclusi dalla
partecipazione a dette procedure e non possono stipulare i relativi contratti.
Ai soli fini della detta partecipazione, le certificazioni hanno validità per
quattro mesi dal rilascio.
13. Salvo quanto previsto dall'articolo 7-ter e dal comma 3-ter
dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o
di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione
appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le
amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante
all'amministrazione della rispettiva provincia regionale.
14. I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a
corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n.
2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della
citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.
15. L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo
l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha
approvato il progetto definitivo.
16. In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il
corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento
all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di
altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione
aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato
di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare
la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero
congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni.
L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa
alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle
due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei
beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più
conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore
offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate
offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma
2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli
immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione".
Note all'art. 2, comma 1:
I commi 12, 12-bis, 12-ter, 12-quater
e 12-quinquies dell'art. 5 del decreto legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito in legge dall'art. 1, della legge 14 maggio 2005, n. 80, recante:
"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 14 marzo 2005, n. 35, recante
disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per
la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali." così,
rispettivamente, dispongono:
"12. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto disposta dalla stazione
appaltante ai sensi degli articoli 118, 119 e 120 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, l'appaltatore
deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle
aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla
stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato,
la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi
oneri e spese. La stazione appaltante, in alternativa alla esecuzione di
eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza
comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo
sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in
conto vincolato a favore dell'appaltatore o prestare fideiussione bancaria o
polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 30, comma 2-bis,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, pari all'uno per cento del valore del
contratto. Resta fermo il diritto dell'appaltatore di agire per il risarcimento
dei danni.
12-bis. In deroga al comma 1-ter dell'articolo 10 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, le stazioni appaltanti, in caso di fallimento
dell'appaltatore o di risoluzione del contratto per grave inadempimento del
medesimo, possono interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato
alla originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al
fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la
prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario.
12-ter. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta dal soggetto progressivamente interpellato, sino al
quinto migliore offerente in sede di gara.
12-quater. In caso di fallimento o di indisponibilità di tutti i soggetti
interpellati ai sensi dei commi 12-bis e 12-ter, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, in deroga alla
normativa vigente, ivi inclusi gli articoli 2, 10, commi 1-ter e 1-quater,
19, 20, 21, 23, 24 e 29 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento e della
normativa comunitaria. L'affidamento con procedura negoziata avviene mediante
gara informale, sulla base del progetto originario eventualmente modificato o
integrato per effetto di varianti che si fossero rese nel frattempo necessarie,
alla quale devono essere invitati almeno dieci concorrenti. Si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 20 agosto
2002, n. 190.
12-quinquies. Qualora il fallimento dell'appaltatore o la risoluzione del
contratto per grave inadempimento del medesimo intervenga allorché i lavori
siano già stati realizzati per una percentuale non inferiore al 70 per cento, e
l'importo netto residuo dei lavori non superi i tre milioni di euro, le stazioni
appaltanti possono procedere all'affidamento del completamento dei lavori
direttamente mediante la procedura negoziata senza pubblicazione di bando di cui
al comma 12-quater".
Nota all'art. 2, comma 2:
Il comma 29 dell'art. 3 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2004)." per effetto dell'introduzione con
modifiche operata dal comma che si annota, è il seguente:
"29. I compensi che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
a) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come introdotto dalla legge regionale 2
agosto 2002, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi
dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni, ripartiscono, a titolo di incentivo alla progettazione, nella
misura non superiore al 2 per cento dell'importo a base di gara di un'opera o di
un lavoro, si intendono al lordo di tutti gli oneri accessori connessi alle
erogazioni, ivi compresa la quota di oneri accessori a carico degli enti
stessi."
Nota alla rubrica ed al comma 1 dell'art. 3:
L'art. 5 della legge regionale 23 ottobre 1964, n. 22, recante: "Nuova
disciplina della revisione dei prezzi di appalto delle opere pubbliche
regionali." e successive modifiche ed integrazioni, per effetto della modifica
apportata dal comma che si annota risulta il seguente:
"Le variazioni di cui all'articolo precedente sono determinate bimestralmente
dall'Assessorato regionale dei lavori pubblici sentita una commissione composta
da:
a) l'Assessore regionale per i lavori pubblici, che la presiede, o un
suo delegato;
b) il direttore regionale dei lavori pubblici;
c) l'ispettore tecnico dei lavori pubblici;
d) l'ispettore regionale tecnico;
e) tre dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici;
f) un dirigente amministrativo in servizio presso lo stesso Assessorato;
g) due rappresentanti delle associazioni dei costruttori che abbiano
organizzazione a carattere regionale, rappresentate in sede nazionale e che
stipulano contratti di lavoro nel settore della costruzioni edili;
h) tre rappresentanti delle associazioni delle società cooperative;
i) tre rappresentanti, in ragione di uno per ciascuna, delle
organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative, che
stipulano contratti di lavoro nel settore delle costruzioni edili;
l) un rappresentante delle categorie professionali degli ingegneri,
degli architetti, dei geometri, dei periti edili, dei periti industriali, dei
geologi e dei dottori agronomi e forestali.
La commissione è costituita con decreto dell'Assessore per i lavori pubblici e
dura in carica quattro anni.
Le variazioni sono determinate nel modo seguente:
- per la mano d'opera, in base ai dati rilevati presso l'ufficio regionale del
lavoro, o presso gli uffici provinciali del lavoro;
- per i materiali, i trasporti, ed i noli, in base ai rilevamenti da eseguirsi
presso pubbliche amministrazioni, presso enti e commissioni preposti
all'accertamento dei prezzi elementari o in base a dati direttamente accertati o
acquisiti.
Le tabelle contenenti le variazioni di cui sopra sono approvate dall'Assessore
regionale per i lavori pubblici e quindi pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana".
Nota all'art. 4, comma 1:
L'art. 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, recante:
"Legge quadro in materia di lavori pubblici" come introdotta dalla legge
regionale 2 agosto 2002, n. 7, concernente "Norme in materia di opere pubbliche.
Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei
settori esclusi." e successive modifiche ed integrazioni, così dispone:
"Programmazione dei lavori pubblici - 1. L'attività di realizzazione dei
lavori di cui alla presente legge di singolo importo superiore a 100.000 euro si
svolge sulla base di un programma triennale e di suoi aggiornamenti annuali che
i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), predispongono ed
approvano, nel rispetto dei documenti programmatori, già previsti dalla
normativa vigente, e della normativa urbanistica, unitamente all'elenco dei
lavori da realizzare nell'anno stesso.
2. Il programma triennale costituisce momento attuativo di studi di fattibilità
e di identificazione e quantificazione dei propri bisogni che i soggetti di cui
al comma 1 predispongono nell'esercizio delle loro autonome competenze e, quando
esplicitamente previsto, di concerto con altri soggetti, in conformità agli
obiettivi assunti come prioritari. Gli studi individuano i lavori strumentali al
soddisfacimento dei predetti bisogni, indicano le caratteristiche funzionali,
tecniche, gestionali ed economico-finanziarie degli stessi e contengono
l'analisi dello stato di fatto di ogni intervento nelle sue eventuali componenti
storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, e nelle sue componenti di
sostenibilità ambientale, socio-economiche, amministrative e tecniche. In
particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con priorità i bisogni
che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di lavori finanziabili
con capitali privati, in quanto suscettibili di gestione economica. Lo schema di
programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima
della loro approvazione, mediante affissione nella sede dei soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettera a), per almeno sessanta giorni consecutivi.
3. Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario.
4. Nel programma triennale sono altresì indicati i beni immobili pubblici che,
al fine di quanto previsto all'articolo 19, comma 5-ter, possono essere
oggetto di diretta alienazione anche del solo diritto di superficie, previo
esperimento di una gara; tali beni sono classificati e valutati anche rispetto
ad eventuali caratteri di rilevanza storico-artistica, architettonica,
paesaggistica e ambientale e ne viene acquisita la documentazione catastale e
ipotecaria.
5. I soggetti di cui al comma 1 nel dare attuazione ai lavori previsti dal
programma triennale devono rispettare le priorità ivi indicate. Sono fatti salvi
gli interventi imposti da eventi imprevedibili o calamitosi, nonché le modifiche
dipendenti da sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari ovvero da altri
atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
6. L'inclusione di un lavoro nell'elenco annuale di cui al comma 1 è
subordinata, per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o
superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione della progettazione
preliminare, redatta ai sensi dell'articolo 16, salvo che per i lavori di
manutenzione, per i quali è sufficiente l'indicazione degli interventi
accompagnata dalla stima sommaria dei costi.
7. Un lavoro può essere inserito nell'elenco annuale, limitatamente ad uno o
più lotti, purché con riferimento all'intero lavoro sia stata elaborata la
progettazione almeno preliminare e siano state quantificate le complessive
risorse finanziarie necessarie per la realizzazione dell'intero lavoro. In ogni
caso l'amministrazione nomina, nell'ambito del personale ad esso addetto, un
soggetto idoneo a certificare la funzionalità, fruibilità e fattibilità di
ciascun lotto.
8. I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono
essere conformi agli strumenti urbanistici vigenti o adottati. Per motivate
ragioni di pubblico interesse si applicano le disposizioni dei commi 4 e 5
dell'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1 e successive modificazioni; del
comma 5 dell'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
dell'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e dell'articolo 89,
della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
9. L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve
essere approvato unitamente al bilancio preventivo, di cui costituisce parte
integrante, e deve contenere l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo
stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a
contributi o risorse dello Stato, o di altri enti pubblici, già stanziati nei
rispettivi stati di previsione o bilanci, nonchè acquisibili ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, e successive modificazioni.
Un'opera non inserita nell'elenco annuale può essere realizzata solo sulla base
di un autonomo piano finanziario che non utilizzi risorse già previste tra i
mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco,
fatta eccezione per le risorse resesi disponibili a seguito di ribassi d'asta o
di economia. Agli enti locali territoriali si applicano le disposizioni previste
dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni ed
integrazioni.
10. Le disposizioni di cui al comma 9 non si applicano all'Amministrazione
regionale.
11. I lavori non ricompresi nell'elenco annuale o non ricadenti nelle ipotesi
di cui al comma 5, secondo periodo, non possono ricevere alcuna forma di
finanziamento da parte di pubbliche amministrazioni.
12. I soggetti di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare il programma triennale
e gli elenchi annuali dei lavori sulla base di schemi tipo, definiti con decreto
dell'Assessore regionale per i lavori pubblici entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge. I programmi e gli elenchi, dopo la loro
adozione, sono trasmessi alla sezione regionale dell'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità.
13. Il progetto di programma triennale deve essere inviato per il parere ai
comuni territorialmente interessati dalle opere. In sede di espressione del
parere i comuni possono formulare osservazioni entro quindici giorni dalla data
di ricevimento della medesima richiesta di parere. Trascorso tale termine il
parere si intende reso positivamente.
14. Costituiscono parte integrante ed essenziale del programma una cartografia
su scala adeguata, che indichi la localizzazione di tutte le opere previste ed
una relazione generale, che illustri la concreta utilità di ciascuna delle opere
in rapporto alla situazione complessiva delle strutture localmente esistenti o
inserite nel programma, raffrontata all'effettivo bacino di utenza ed evidenzi
le condizioni che possono influire sulla realizzazione delle singole opere alla
stregua delle previsioni degli strumenti urbanistici e dell'eventuale esistenza
di vincoli a tutela di interessi pubblici.
15. Il programma adottato dall'ente è trasmesso alla Presidenza della Regione e
a ciascuno degli assessorati regionali competenti a finanziare le opere
inserite. Il programma è, altresì, inviato per conoscenza alle province
regionali nel cui territorio le opere devono essere realizzate.
16. Nell'adottare il programma, gli enti possono modificare le previsioni o
l'ordine delle priorità di quello precedente in dipendenza di nuove disposizioni
legislative o di sopravvenute circostanze di fatto, da indicare nella relativa
deliberazione, che rendano opportuno il mutamento nell'interesse pubblico,
ovvero, nel caso di elezione diretta del sindaco o del presidente della
provincia regionale, limitatamente all'adattamento del programma triennale di
opere pubbliche al programma elettorale depositato. Le modifiche richiedono il
voto favorevole della maggioranza dei presenti nella seduta dell'organo
deliberante.
17. Restano riservati all'Amministrazione regionale i programmi delle opere
marittime e portuali che vengono formulati tenendo conto delle richieste o dei
pareri degli enti locali interessati.
18. E', altresì, riservata all'Amministrazione regionale competente la
programmazione degli interventi di sistemazione idraulica ed idraulico-forestale
tenuto conto delle proposte degli ispettorati forestali, degli uffici del Genio
civile, degli enti locali e degli enti gestori delle aree naturali protette.
19. I soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel
provvedere al conferimento di incarichi di progettazione ed agli atti
conseguenziali tendenti alla realizzazione di opere pubbliche, si attengono
all'ordine di priorità contenuto nel programma di cui al presente articolo. In
casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità
generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purché sia in
ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore di intervento.
LAVORI PREPARATORI
D.D.L. n. 771
"Norme di adeguamento al sistema nazionale della disciplina regionale in materia
di opere pubbliche".
Iniziativa parlamentare: presentato dal deputato Beninati il 29 gennaio 2004.
D.D.L. n. 774
"Norme di adeguamento alla legge 2 agosto 2002, n. 7 riguardante norme in
materia di opere pubbliche, disciplina degli appalti di lavori pubblici. di
fornitura, di servizi e nei settori esclusi".
Iniziativa parlamentare: presentato dai deputati: Formica, Incardona, Infurna,
Ioppolo, Neri, Sammartino, Virzi il 30 gennaio 2004.
Trasmessi alla Commissione "Ambiente e territorio" (IV) il 3 febbraio 2004.
Esaminati dalla Commissione ed abbinati nella seduta n. 138 del 10 febbraio
2004.
Esaminati dalla Commissione nelle sedute n. 141 del 25 febbraio, n. 144 del 2
marzo, n. 146 del 3 marzo, n. 147 del 9 marzo e n. 149 del 30 marzo 2004.
Esitato per l'Aula testo coordinato nella seduta n. 149 del 30 marzo 2004.
Relatore: Beninati
Discusso dall'Assemblea nelle sedute nn. 307 del 21 ottobre, n. 317 del 4
ottobre, n. 318 del 5 ottobre, n. 319 dell'11 ottobre e n. 329 del 9-10 novembre
2005.
Approvato dall'Assemblea nella seduta n. 329 del 9-10 novembre 2005.
(2005.46.2867)