Monitoraggio
opere pubbliche (1)
1. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per:
a) il buon funzionamento del registro regionale delle opere pubbliche previsto dall'articolo 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la costituzione di un Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica.
2. L'Osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale tecnico-amministrativa, composta da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al comma 1 relativamente allo stato di avanzamento della spesa nonché allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all'analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonché alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.