LEGGE REGIONALE 26 marzo 2002, n. 2

G.U.R.S. 27 marzo 2002, n. 14

RIPUBBLICATA G.U.R.S. 12 aprile 2002, n. 17

 

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

 

omissis artt. 1-62

 

Art. 43

 Fondo di rotazione per la progettazione

 L'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche e integrazioni è così sostituito: (1) (2)

1. E' istituito nel bilancio della Regione, dipartimento bilancio e tesoro, un fondo di rotazione da utilizzare per il finanziamento della progettazione degli interventi a qualunque titolo finanziati direttamente dalla Regione o attuati mediante trasferimenti ad enti locali, enti o aziende regionali.

2. L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario 2002, in 15.000 migliaia di euro cui si provvede ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 con parte delle assegnazioni finanziarie dello Stato attuative di leggi di settore nazionali che, alla data del 31 dicembre 1998, risultavano non impegnate o per le quali non è stato identificato il soggetto beneficiario.

3. In sede di prima applicazione il fondo viene utilizzato per consentire agli enti territoriali proponenti la redazione delle progettazioni esecutive delle opere inserite nei Progetti integrati territoriali (P.I.T.) finanziati dal POR o in altri strumenti di programmazione negoziata.

4. Con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta regionale e sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai seguenti criteri:

a) validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa regionali;

b) ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.

5. A seguito del finanziamento dell'opera da parte della Regione le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo regionale vengono reintroitate al fondo medesimo.

6. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, comma undicesimo.

 

Nota

(1) Testo modificato a seguito di rettifica pubblicata nella G.U.R.S. n. 17 del 12 aprile 2002.

(2) L'art. 5 ter della L.R. n. 21/1985 è stato abrogato dall'art. 42, comma 1, della L.R. 7/2002, pur tuttavia la Circ. Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, relativa alla L.R. 7/2002, al Titolo I, punto 9, ha precisato che resta ferma la permanenza del presente articolo.

omissis articoli seguenti ...................