LEGGE 2 febbraio 1973, n. 14
G.U.R.I. 24 febbraio 1973, n. 51
Norme
sui procedimenti di gara negli appalti di opere pubbliche mediante licitazione
privata.
N.d.R.
La presente è stata ABROGATA dall'art. 231, comma 1, lett. q) del D.P.R.
21 dicembre 1999, n. 554.
TESTO
COORDINATO (aggiornato alla legge 17 febbraio 1980, n. 80)
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Per tutti gli appalti di opere che si eseguono a cura delle amministrazioni pubbliche e degli enti pubblici, dei loro concessionari, nonchè di opere che si eseguono da cooperative e consorzi ammesse a contributo o concorso finanziario dello Stato o di enti pubblici, si può procedere, in caso di licitazione privata, soltanto in uno dei seguenti modi:
a) con il metodo di cui all'articolo 73, lettera c) del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 e con il procedimento previsto dal successivo articolo 76, commi primo, secondo e terzo, senza prefissione di alcun limite di aumento o di ribasso;
b) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 2;
c) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media finale, ai sensi del successivo articolo 3;
d) per mezzo di offerte segrete da confrontarsi con la media, ai sensi del successivo articolo 4;
e) mediante offerte di prezzi unitari, ai sensi del successivo articolo 5.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 56197)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 2126/99)
(vedi UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE REG. SIC., 25/99)
(vedi UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE REG. SIC., 334/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 338/2000)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 241/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 202/2002)
Art.
2
Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera b), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara.
L'autorità che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti ed effettua la media delle offerte rimaste in gara.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto o per eccesso a tale media. In caso di equidistanza, l'aggiudicazione viene effettuata a favore dell'offerta che più si avvicina alla media per eccesso.
Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico concorrente.
Art.
3
Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera c), l'ente appaltante stabilisce preventivamente e indica in una scheda segreta, chiusa in busta sigillata, i limiti di minimo e massimo ribasso che le offerte non devono oltrepassare.
Il limite di massimo ribasso deve superare quello di minimo di almeno il 5 per cento del prezzo posto a base di gara.
L'autorità che presiede la gara, dopo aver aperte e lette tutte le offerte ammesse, apre la scheda segreta in presenza del pubblico e legge ad alta voce i limiti di minimo e massimo ribasso in essa indicati; esclude le offerte che risultino rispettivamente inferiori o superiori a detti limiti; effettua la media delle offerte rimaste in gara e media poi il risultato ottenuto con il limite di massimo ribasso.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto a tale ultima media.
Quando sia stata presentata, o sia rimasta in gara una sola offerta, compresa nei limiti indicati nella scheda segreta, l'aggiudicazione è effettuata a favore dell'unico concorrente.
Art.
4
Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera d), l'autorità che presiede la gara, aperte e lette tutte le offerte ammesse, ne forma la graduatoria.
Vengono prese in considerazione e mediate fra loro le offerte che presentino i maggiori ribassi, in ragione del 50 per cento di tutte le offerte se in numero complessivo pari, e del 50 per cento arrotondato all'unità superiore, se in numero complessivo dispari.
L'aggiudicazione viene fatta al concorrente che ha presentato l'offerta che eguaglia o, in mancanza, che più si avvicina per difetto alla media ricavata ai sensi del precedente comma.
Qualora siano state ammesse due offerte, l'aggiudicazione è effettuata a favore del concorrente che ha proposto l'offerta più vantaggiosa; se viene ammessa l'offerta di un solo concorrente, l'aggiudicazione è effettuata a favore di questo.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 561/97)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1236/97)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 241/2001)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 2096/2001)
Art.
5
Quando la licitazione privata si tiene con il metodo di cui all'articolo 1, lettera e), l'ente appaltante invia ai concorrenti, unitamente alla lettera d'invito, l'elenco descrittivo delle voci relative alle varie categorie di lavoro, senza l'indicazione dei corrispondenti prezzi unitari, e un modulo a più colonne denominato: “lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto”.
Nel suddetto modulo, autenticato in ogni suo foglio dall'ente appaltante, quest'ultimo riporta per ogni categoria di lavoro e fornitura:
a) nella prima colonna, l'indicazione delle voci relative alle varie categorie di lavoro, con specifico riferimento all'elenco descrittivo;
b) nella seconda colonna, l'unità di misura e il quantitativo previsto per ciascuna voce.
Nel termine fissato con la lettera di invito i concorrenti rimettono all'ente appaltante, unitamente agli altri documenti richiesti, il modulo di cui ai precedenti commi, completato, nella terza colonna, con i prezzi unitari che essi si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce relativa alle varie categorie di lavoro, e, nella quarta colonna, con i prodotti dei quantitativi risultanti dalla seconda colonna per i prezzi indicati nella terza. Il prezzo complessivo offerto, che è rappresentato dalla somma di tali prodotti, viene indicato dal concorrente in calce al modulo stesso.
I prezzi unitari sono indicati in cifre ed in lettere: vale, per il caso di discordanza, il prezzo indicato in lettere. Il modulo è sottoscritto in ciascun foglio dal concorrente e non può presentare correzioni che non siano da lui stesso espressamente confermate e sottoscritte.
L'autorità che presiede la gara apre i pieghi ricevuti e contrassegna ed autentica le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel precedente comma. Legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e forma la graduatoria delle offerte.
Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo.
Se non vi siano correzioni da apportare o se, nonostante queste, l'offerta verificata resti la più vantaggiosa, l'autorità che presiede la gara aggiudica i lavori al concorrente per il prezzo complessivo, eventualmente rettificato.
Nel caso in cui, per effetto delle correzioni apportate all'offerta verificata, risulti che il prezzo complessivo più vantaggioso è stato proposto da altro concorrente, l'aggiudicazione viene dichiarata a favore di questi, anche in tal caso previa verifica dei conteggi presentati.
Le sedute di gara possono essere sospese ed aggiornate ad altra ora o al giorno successivo.
L'ente appaltante può prestabilire, comunicandolo nelle lettere di invito alla gara, il prezzo massimo complessivo che le offerte non devono oltrepassare.
I prezzi unitari indicati dal concorrente aggiudicatario valgono quali prezzi contrattuali.
Qualora l'offerta contenga, per categorie di lavori o forniture che incidano in misura non superiore al 10 per cento dell'importo totale, prezzi manifestamente non adeguati rispetto alle previsioni, nel contratto sarà previsto che tali prezzi valgono entro i limiti delle quantità di lavori riportati nell'offerta, aumentati del 20 per cento. Per le quantità eccedenti, i nuovi prezzi saranno determinati con il procedimento previsto dagli articoli 21 e 22 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.
La cauzione provvisoria, prestata dal concorrente aggiudicatario, resta vincolata fino alla stipulazione del contratto, ovvero fino all'eventuale annullamento della aggiudicazione di cui al penultimo comma del presente articolo; le cauzioni provvisorie degli altri concorrenti vengono svincolate non appena ultimata la gara.
Qualora l'offerta risultata aggiudicataria, ed eventualmente altre offerte presentino manifestamente un carattere anormalmente basso rispetto alla prestazione, o gravi squilibri fra i prezzi unitari, l'ente appaltante verifica la composizione delle offerte e, non oltre dieci giorni dalla data della gara, chiede agli offerenti di presentare, nel termine di dieci giorni dalla data di ricezione della richiesta, le analisi di tutti o di alcuni dei prezzi unitari e le altre giustificazioni necessarie.
Quando tali elementi non siano presentati, o non vengano ritenuti adeguati, l'ente appaltante annulla, con atto motivato, l'aggiudicazione, esclude le offerte ritenute inaccettabili ed appalta i lavori in favore del concorrente che segue nella graduatoria, il quale resta vincolato alla propria offerta per non oltre trenta giorni dalla data della gara.
Nel caso in cui quest'ultimo concorrente non si presti a stipulare il contratto di appalto, l'ente appaltante ha diritto di pretendere, a titolo di penalità, una somma pari all'ammontare già stabilito per la cauzione provvisoria, che verrà riscossa secondo le norme di cui al testo unico sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato, approvate con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1534/95)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1666/97)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 470/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 57/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 74/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/98)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 362/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1760/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1768/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 2126/99)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 571/2000)
(vedi T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 2424/2000)
(vedi T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 338/2000)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 95/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 223/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 240/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 607/2001)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 58/2002)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 202/2002)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 268/2002)
(vedi C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 394/2002)
Art.
6
Per i procedimenti relativi alle licitazioni private che si tengono nei modi previsti dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5 si applicano le norme del titolo II, capo III, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modifiche, in quanto compatibili.
Art.
7
(sostituito
dall'art. 7 della legge 8 ottobre 1984, n. 687 e
successivamente
dall'art. 7 della legge 17 febbraio 1987, n. 80)
1.
Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la
stazione appaltante da preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel
Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo
dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino
Ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo
inferiore, nonchè in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su
almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha
sede la stazione appaltante.
2.
La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta
Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi
centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle
strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.
3.
La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i
cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la
stazione appaltante ha sede.
4.
Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la
pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di
ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi
albi della stazione appaltante.
5.
Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le
finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.
6.
L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:
a)
l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale
debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);
b)
l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonchè dell'importo a base
d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia
necessaria per la presentazione dell'offerta;
c)
l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;
d)
l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione
della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere
invitati alla gara.
7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1973
LEONE
ANDREOTTI-GULLOTTI
RUMOR-GIOIA
MALAGODI-NATALI
BOZZI-GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
___________________________________
vedi anche Legislazione della Regione Siciliana:
L.R. 64/74 - Applicazione della presente
L.R. 8/75 - Applicazione art. 7 della presente
L.R. 56/77 - Applicazione art. 1 della presente
L.R. 69/81 - Applicazione della presente
L.R. 21/85 - Applicazione art. 4 della presente
Circ. 2721/85 ASS. LL.PP - Applicazione art. 1 della presente
Circ. 2442/85 ASS. PRESIDENZA - Applicazione della presente
Circ. 1610/86 ASS. LL.PP. - Applicazione artt. 1 e 4 della presente
Circ. 2150/90 ASS. LL.PP. - Applicazione art. 7 della presente
L.R. 10/93 - Applicazione art. 5 della presente
POP2 1994/99 - PARTE II - FESR - Sottoprogramma 3 - Interventi di supporto per lo sviluppo economico
L.R. 4/96 - Applicazione art. 1 della presente
L.R. 21/98 - Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica
Circ. prot. 500/99 ASS. LL.PP. - Lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria
Circ. 5/99 ASS. LL.PP. - Applicazione art. 1 della presente
L.R. 7/2002 - Affidamento lavori mediante trattativa privata
Circ. 24 ottobre 2002 ASS. LL.PP. - Affidamento di lavori mediante trattativa privata
_________________________
vedi anche GIURISPRUDENZA:
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 1534/95 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 561/97 - (vedi artt. 1 lett. d e 4 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1236/97 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1666/97 - (vedi art. 5 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 470/98 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 57/98 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 74/98 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 239/98 - (vedi artt. 1 lett. e) e 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 362/99 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1760/99 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 1768/99 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 2126/99 - (vedi artt. 1 lett."e" e 5 p.l.)
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE REG. SIC., 25/99 - (vedi art. 1, lett. b), c) e d) p.l.)
UFFICIO LEGISLATIVO E LEGALE REG. SIC., 334/99 - (vedi art. 1 lett. A), c. 1) p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 571/2000 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - CATANIA, SEZ. I, 2424/2000 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. I, 338/2000 - (vedi artt. 1, lett. e) e 5 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 95/2001 - (vedi art. 5 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 223/2001 - (vedi art. 5 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 240/2001 - (vedi art. 5 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 241/2001 - (vedi artt. 1, lett. e) e 5, c. 4, 5 e 6)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 607/2001 - (vedi art. 5 p.l.)
T.A.R. SICILIA - PALERMO, SEZ. II, 2096/2001 - (vedi art. 5, c. 6 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 58/2002 - (vedi art. 5, c. 3 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 202/2002 - (vedi artt. 1, lett. e) e 5, c. 4, 5 e 6 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 268/2002 - (vedi art. 5 p.l.)
C.G.A., SEZ. GIURISDIZIONALE, 394/2002 - (vedi art. 5 p.l.)