Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
CAPO I - Disposizioni preliminari
Art.
187 (Oggetto del collaudo)
1.
Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro
sono stati eseguiti a regola d'arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite,
in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione
o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare
che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono
fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità,
ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che
le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate
tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche
tecniche previste dalle leggi di settore.
2.
Il collaudo comprende anche l'esame delle riserve dell'appaltatore, sulle quali
non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se
iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi
stabiliti dal presente regolamento.
3.
È obbligatorio il collaudo in corso d'opera:
a)
quando la direzione dei lavori sia stata affidata, ai sensi dell'articolo
27, comma 2, lettere b) e c) della Legge;
b)
quando si tratti di opere e lavori di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i);
c)
nel caso di intervento affidato in concessione;
d)
nel caso di intervento affidato ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera
b), punto 1), della Legge;
e)
nel caso di opere e lavori su beni soggetti alla vigente legislazione in materia
di beni culturali e ambientali;
f)
nel caso di opera o lavoro comprendenti significative e non abituali lavorazioni
non più ispezionabili in sede di collaudo finale;
g)
nei casi di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore alla soglia di anomalia
determinata ai sensi delle vigenti disposizioni.
Nota
L’art.
27, comma 2, non è stato recepito dalla L.R. 7/2002
Art.
188 (Nomina del collaudatore)
1.
Le stazioni appaltanti entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
ovvero dalla data di consegna dei lavori in caso di collaudo in corso d'opera,
attribuiscono l'incarico del collaudo a soggetti di specifica qualificazione
professionale commisurata alla tipologia e categoria degli interventi, alla
loro complessità ed al relativo importo.
2.
Costituiscono requisito abilitante allo svolgimento dell'incarico di collaudo
le lauree in ingegneria, architettura, e, limitatamente a un solo componente
della commissione, le lauree in geologia, scienze agrarie e forestali, l’abilitazione
all’esercizio della professione nonché, ad esclusione dei dipendenti delle amministrazioni
aggiudicatrici, l’iscrizione da almeno cinque anni nel rispettivo albo professionale.
3.
Il collaudatore è nominato dalle stazioni appaltanti all'interno delle proprie
strutture sulla base dei criteri che le stesse sono tenute a fissare preventivamente.
Nell'ipotesi di carenza nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari
requisiti, accertata e certificata dal responsabile del procedimento, l'incarico
di collaudatore è affidato a soggetti esterni scelti ai sensi del comma 11.
4.
Non possono essere affidati incarichi di collaudo:
a)
ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili, e agli avvocati e procuratori
dello Stato;
b)
a coloro che nel triennio antecedente hanno avuto rapporti di lavoro autonomo
o subordinato con l'appaltatore o con i subappaltatori dei lavori da collaudare;
c)
a coloro che hanno comunque svolto o svolgono attività di controllo, progettazione,
approvazione, autorizzazione vigilanza o direzione dei lavori da collaudare;
d)
a soggetti che facciano parte di organismi con funzioni di vigilanza o di controllo
nei riguardi dell’intervento da collaudare.
5.
Nel caso dei lavori che richiedono l’apporto di più professionalità diverse
in ragione della particolare tipologia e categoria dell’intervento, il collaudo
è affidato ad una commissione composta da tre membri. La commissione non può
essere composta congiuntamente da soggetti appartenenti all’organico della stazione
appaltante e da soggetti esterni. La stazione appaltante designa altresì il
membro della commissione che assume la funzione di presidente.
6.
Per i lavori comprendenti strutture, al soggetto incaricato del collaudo o ad
uno dei componenti della commissione di collaudo è affidato anche il collaudo
statico, purché essi abbiano i requisiti specifici previsti dalla legge. Per
i lavori eseguiti in zone classificate come sismiche, il collaudo è esteso alla
verifica dell’osservanza delle norme sismiche.
7.
Ai fini del divieto di cui al comma 4, si intende per attività di controllo
e vigilanza quella di cui all’articolo 16, comma 6 e all’articolo 30, comma
6 della Legge.
8.
Ai fini dell’affidamento dell’incarico di collaudo a soggetti esterni all’organico
delle stazioni appaltanti sono istituiti presso il Ministero dei lavori pubblici,
le Regioni e le Province autonome elenchi dei collaudatori.
9.
Agli elenchi possono essere iscritti, su domanda corredata da curriculum e da
adeguata documentazione, distinti per specializzazione e competenza professionale,
i soggetti in possesso dei requisiti fissati dal comma 2. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche possono iscriversi gli elenchi anche se non iscritti
ai relativi albi professionali. Le amministrazioni curano la tenuta degli elenchi
a mezzo di apposite commissioni, costituite secondo le disposizioni vigenti
presso ciascuna di esse. Gli elenchi dei collaudatori sono pubblici e sono aperti
alla consultazione anche telematica.
10.
Gli elenchi sono ripartiti in sezioni corrispondenti alle categorie di qualificazione
delle imprese esecutrici di lavori pubblici. Negli elenchi vengono progressivamente
registrati tutti gli incarichi di collaudo conferiti.
11.
Le stazioni appaltanti individuano, nell'ambito degli elenchi il professionista
o i professionisti da incaricare, che siano in possesso dei requisiti specifici
richiesti per l'intervento da collaudare e che abbiano conseguito la laurea:
a) da almeno 10 anni per il collaudo di lavori di importo pari o superiore ad
5.000.000 di Euro, ovvero per lavori comprendenti strutture; b) da almeno 5
anni per il collaudo di lavori di importo inferiore ad 1.000.000 di Euro.
12.
Il soggetto che è stato incaricato di un collaudo in corso d’opera da una stazione
appaltante, non può essere incaricato dalla medesima di un nuovo collaudo se
non sono trascorsi almeno sei mesi dalla chiusura delle operazioni del precedente
collaudo. Per i collaudi non in corso d’opera il divieto è stabilito in un anno.
Nel caso di stazioni appaltanti nazionali la cui struttura organizzativa è articolata
su basi locali, il divieto è limitato alla singola articolazione locale. I suddetti
divieti si riferiscono alla sola ipotesi di collaudatori non appartenenti all’organico
delle stazioni appaltanti.
13.
In sede di prima applicazione del presente regolamento, gli elenchi dei collaudatori
devono essere predisposti entro tre mesi dalla data della sua entrata in vigore.
In assenza dell’elenco, le stazioni appaltanti possono affidare discrezionalmente
gli incarichi di collaudo a soggetti comunque in possesso dei requisiti prescritti
e alle condizioni previste dal comma 12.
Art. 189 (Avviso ai creditori)
1. All'atto della redazione del certificato di ultimazione dei lavori il
responsabile del procedimento dà avviso al Sindaco o ai Sindaci del comune nel
cui territorio si eseguono i lavori , i quali curano la pubblicazione, nei
comuni in cui l'intervento è stato eseguito, di un avviso contenente l'invito
per coloro i quali vantino crediti verso l'appaltatore per indebite occupazioni,
di aree o stabili e danni arrecati nell’esecuzione dei lavori, a presentare
entro un termine non superiore a sessanta giorni le ragioni dei loro crediti e
la relativa documentazione.
[L'avviso è pubblicato anche nel
foglio degli annunzi legali della Provincia.]
(1)
2.
Trascorso questo termine il Sindaco trasmette al responsabile del procedimento
i risultati dell'anzidetto avviso con le prove delle avvenute pubblicazioni
ed i reclami eventualmente presentati.
3.
Il responsabile del procedimento invita l'impresa a soddisfare i crediti da
lui riconosciuti e quindi rimette al collaudatore i documenti ricevuti dal
Sindaco,
aggiungendo il suo parere in merito a ciascun titolo di credito ed eventualmente
le prove delle avvenute tacitazioni.
Note
all'art.189
(1) Il foglio annunzi legali della Provincia è stato soppresso dalla legge n. 340 del 2000.
(2) Rettificato con comunicato in G.U. n. 382 del 3 dicembre 2002.
Art.
190 (Ulteriori documenti da fornirsi al collaudatore)
1.
All'organo di collaudo il responsabile del procedimento, oltre alla documentazione
relativa al conto finale e alla ulteriore documentazione allegata alla propria
relazione sul conto finale, trasmette:
a)
la copia conforme del progetto approvato, completo di tutti i suoi allegati,
nonché dei progetti e delle eventuali perizie di variante e suppletive con le
relative approvazioni intervenute;
b)
l’originale di tutti i documenti contabili o giustificativi prescritti dal presente
regolamento e di tutte le ulteriori documentazioni che fossero richieste dall'organo
suddetto.
2.
Nel caso di incarico conferito in corso d'opera, il responsabile del procedimento
trasmette all'organo di collaudo:
a)
la copia conforme del progetto, del capitolato speciale d‘appalto nonché delle
eventuali varianti approvate;
b)
copia del programma contrattualmente adottato ai fini del riferimento convenzionale
al prezzo chiuso e copia del programma di esecuzione dei lavori redatto dall'impresa
e approvato dal direttore dei lavori;
c)
copia del contratto, e degli eventuali atti di sottomissione o aggiuntivi eventualmente
sopravvenuti;
d)
verbale di consegna dei lavori ed eventuali verbali di sospensione e ripresa
lavori;
e)
rapporti periodici del direttore dei lavori e tutti gli altri atti che fossero
richiesti dall'organo di collaudo;
f)
verbali di prova sui materiali, nonché le relative certificazioni di qualità.
3.
All’organo di collaudo devono altresì essere comunicate tempestivamente le eventuali
variazioni al programma approvato.
4.
Ferma la responsabilità dell’organo di collaudo nel custodire la documentazione
in originale ricevuta, il responsabile del procedimento provvede a duplicarle
e a custodirne copia conforme.
Art.
191 (Determinazione del giorno di visita e relativi avvisi)
1.
Esaminati i documenti acquisiti, l'organo di collaudo fissa il giorno della
visita di collaudo e ne informa il responsabile del procedimento che ne dà tempestivo
avviso all'appaltatore, al direttore dei lavori , al personale incaricato della
sorveglianza e della contabilità dei lavori e, ove necessario, agli eventuali
incaricati dell'assistenza giornaliera dei lavori, affinché intervengano alle
visite di collaudo.
2.
Eguale avviso è dato a quegli altri funzionari o rappresentanti di Amministrazioni
od enti pubblici che, per speciali disposizioni, anche contrattuali, devono
intervenire al collaudo.
3.
Se l’appaltatore, pur tempestivamente invitato, non interviene alle visite di
collaudo, queste vengono esperite alla presenza di due testimoni estranei alla
stazione appaltante e la relativa spesa è posta a carico dell’appaltatore.
4.
Se i funzionari di cui al comma 2 malgrado l'invito ricevuto, non intervengono
o non si fanno rappresentare, le operazioni di collaudo hanno luogo egualmente.
L'assenza dei suddetti funzionari deve essere riportata nel processo verbale.
5.
Il direttore dei lavori ha l’obbligo di presenziare alle visite di collaudo.
CAPO
II - Visita e procedimento di collaudo
Art.
192 (Estensione delle verificazioni di collaudo)
1.
Il collaudo di un intervento deve essere ultimato non oltre sei mesi dall'ultimazione
dei lavori. (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della
Corte dei Conti)
2.
La verifica della buona esecuzione di un lavoro è effettuata attraverso accertamenti,
saggi e riscontri che l'organo di collaudo giudica necessari. Qualora tra le
prestazioni dell’appaltatore rientri l’acquisizione di concessioni, autorizzazioni,
permessi, comunque denominati, anche ai fini dell’espletamento delle procedure
espropriative, il collaudatore accerta il tempestivo e diligente operato dell’appaltatore
ed evidenzia gli oneri eventualmente derivanti per l’amministrazione da ogni
ritardo nel loro svolgimento. Ferma restando la discrezionalità dell’organo
di collaudo nell’approfondimento degli accertamenti, il collaudatore in corso
d’opera deve fissare in ogni caso le visite di collaudo:
a)
durante la fase delle lavorazioni degli scavi, delle fondazioni ed in generale
delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica
risulti complessa successivamente all’esecuzione;
b)
nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al programma.
3.
Del prolungarsi delle operazioni rispetto al termine di legge e delle relative
cause l'organo di collaudo trasmette formale comunicazione all'appaltatore e
al responsabile del procedimento, con la indicazione dei provvedimenti da assumere
per la ripresa e il completamento delle operazioni di collaudo. Nel caso di
ritardi attribuibili all'organo di collaudo, il responsabile del procedimento,
assegna un termine non superiore a trenta giorni per il completamento delle
operazioni, trascorsi inutilmente i quali, propone alla stazione appaltante
la revoca dell'incarico, ferma restando la responsabilità dell'organo suddetto
per i danni che dovessero derivare da tale inadempienza.
4.
La stazione appaltante può richiedere al collaudatore in corso d’opera parere
su eventuali varianti, richieste di proroga e situazioni particolari determinatesi
nel corso dell’appalto.
Art.
193 (Oneri dell'appaltatore nelle operazioni di collaudo)
1.
L'appaltatore, a propria cura e spesa, mette a disposizione dell’organo di collaudo
gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro,
le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, compreso quanto necessario
al collaudo statico.
2.
Rimane a cura e carico dell'appaltatore quanto occorre per ristabilire le parti
del lavoro, che sono state alterate nell'eseguire tali verifiche.
3.
Nel caso in cui l'appaltatore non ottempera a siffatti obblighi, il collaudatore
dispone che sia provveduto d'ufficio, deducendo la spesa dal residuo credito
dell'appaltatore.
Art.
194 (Processo verbale di visita)
1.
Della visita di collaudo è redatto processo verbale, che contiene le seguenti
indicazioni:
a)
la località e la provincia;
b)
il titolo dell’opera o del lavoro;
c)
l'importo del progetto e delle eventuali successive varianti;
d)
la data del contratto e degli eventuali atti suppletivi e gli estremi delle
rispettive loro approvazioni;
e)
l'importo delle somme autorizzate;
f)
le generalità dell'appaltatore;
g)
le date dei processi verbali di consegna, di sospensione, di ripresa e di ultimazione
dei lavori;
h)
il tempo prescritto per l'esecuzione, con l'indicazione delle eventuali proroghe;
i)
la data e l'importo del conto finale;
l)
la data di nomina dell'organo di collaudo e le generalità del collaudatore o
dei collaudatori;
m)
i giorni della visita di collaudo;
n)
le generalità degli intervenuti alla visita e di coloro che, sebbene invitati,
non sono intervenuti.
2.
Sono inoltre descritti nel processo verbale i rilievi fatti dall'organo di collaudo,
le singole operazioni e le verifiche compiute, il numero e la profondità dei
saggi effettuati e i risultati ottenuti. I punti di esecuzione dei saggi sono
riportati sui disegni di progetto o chiaramente individuati a verbale.
3.
Nel caso di collaudo in corso d'opera, le visite vengono eseguite con la cadenza
che la commissione ritiene adeguata per un accertamento progressivo della regolare
esecuzione dei lavori. I relativi verbali, da trasmettere al responsabile del
procedimento entro trenta giorni successivi alla data delle visite, riferiscono
anche sull'andamento dei lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e contengono
le osservazioni ed i suggerimenti ritenuti necessari, senza che ciò comporti
diminuzione delle responsabilità dell'appaltatore e dell'ufficio di direzione
dei lavori, per le parti di rispettiva competenza.
4.
I processi verbali, oltre che dall'organo di collaudo e dall'appaltatore, sono
firmati dal direttore dei lavori nonché dal responsabile del procedimento, se
intervenuto, e da chiunque intervenuto. È inoltre firmato da quegli assistenti
la cui testimonianza è invocata negli stessi processi verbali per gli accertamenti
di taluni lavori.
5.
Quando per lavori di notevole importanza è fissato nel capitolato speciale un
termine per la presentazione del conto finale maggiore di quello stabilito per
il periodo di garanzia, la visita di collaudo ha luogo decorso il suddetto periodo,
fatta salva la regolarizzazione degli atti di collaudo dopo la liquidazione
dei lavori. Di tali circostanze è fatta espressa menzione nel verbale di visita.
Art.
195 (Relazioni)
1.
L'organo di collaudo redige un'apposita relazione in cui raffronta i dati di
fatto risultanti dal processo verbale di visita con i dati di progetto e delle
varianti approvate e dei documenti contabili e formula le proprie considerazioni
sul modo con cui l'impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni
impartite dal direttore dei lavori In tale relazione l'organo di collaudo espone
in forma particolareggiata sulla scorta dei pareri del responsabile del procedimento:
a)
se il lavoro sia o no collaudabile;
b)
a quali condizioni e restrizioni si possa collaudare;
c)
i provvedimenti da prendere qualora non sia collaudabile;
d)
le modificazioni da introdursi nel conto finale;
e)
il credito liquido dell'appaltatore.
2.
In relazione separata e riservata il collaudatore espone il proprio parere sulle
domande dell'impresa e sulle eventuali penali sulle quali non è già intervenuta
una risoluzione definitiva.
3.
Ai fini di quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di qualificazione
il collaudatore valuta, tenuto conto delle modalità di conduzione dei lavori
e delle domande e riserve dell'impresa, se a suo parere l'impresa è da reputarsi
negligente o in malafede.
Art.
196 (Discordanza fra la contabilità e l'esecuzione)
1.
In caso di discordanza fra la contabilità e lo stato di fatto, le verifiche
vengono estese al fine di apportare le opportune rettifiche nel conto finale.
2.
In caso di gravi discordanze, l'organo di collaudo sospende le operazioni e
ne riferisce al responsabile del procedimento presentandogli le sue proposte.
Il responsabile del procedimento trasmette la relazione e le proposte dell'organo
di collaudo, alla stazione appaltante.
Art.
197 (Difetti e mancanze nell'esecuzione)
1.
Riscontrandosi nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione
dei lavori tali da rendere il lavoro assolutamente inaccettabile, l’organo di
collaudo rifiuta l’emissione del certificato di collaudo e procede a termini
dell’articolo 202.
2.
Se i difetti e le mancanze sono di poca entità e sono riparabili in breve tempo,
l'organo di collaudo prescrive specificatamente le lavorazioni da eseguire,
assegnando all’appaltatore un termine; il certificato di collaudo non è rilasciato
sino a che da apposita dichiarazione del direttore dei lavori, confermata dal
responsabile del procedimento, risulti che l'appaltatore abbia completamente
e regolarmente eseguito le lavorazioni prescrittigli, ferma restando la facoltà
dell’organo di collaudo di procedere direttamente alla relativa verifica.
3.
Se infine i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e
la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, l'organo di collaudo
determina, nell’emissione del certificato, la somma che, in conseguenza dei
riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore.
Art.
198 (Eccedenza su quanto è stato autorizzato ed approvato)
1.
Ove l'organo di collaudo riscontri lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non
preventivamente autorizzate, sospende il rilascio del certificato di collaudo
e ne riferisce al responsabile del procedimento, proponendo i provvedimenti
che ritiene opportuni. Il responsabile del procedimento trasmette la comunicazione
e le proposte dell'organo di collaudo. con proprio parere, alla stazione appaltante.
2.
L'eventuale riconoscimento delle lavorazioni non autorizzate fatta dal responsabile
del procedimento non libera il direttore dei lavori e il personale incaricato
dalla responsabilità che loro incombe per averle ordinate o lasciate eseguire.
Art.
199 (Certificato di collaudo)
1.
Ultimate le operazioni di cui agli articoli precedenti, l’organo di collaudo,
qualora ritenga collaudabile il lavoro, emette il certificato di collaudo che
deve contenere:
a)
l’indicazione dei dati tecnici ed amministrativi relativi al lavoro;
b)
i verbali di visite con l'indicazione di tutte le verifiche effettuate;
c)
il certificato di collaudo.
2.
Nel certificato l'organo di collaudo:
a)
riassume per sommi capi il costo del lavoro indicando partitamente le modificazioni,
le aggiunte, le deduzioni al conto finale;
b)
determina la somma da porsi a carico dell'appaltatore per danni da rifondere
alla stazione appaltante per maggiori spese dipendenti dalla esecuzione d'ufficio,
o per altro titolo; la somma da rimborsare alla stessa stazione appaltante per
le spese di assistenza, oltre il termine convenuto per il compimento dei lavori;
c)
dichiara, salve le rettifiche che può apportare l'ufficio tecnico di revisione,
il conto liquido dell'appaltatore e la collaudabilità dell'opera o del lavoro
e sotto quali condizioni.
3.
Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità sopra specificate, ha
carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla
data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito nel capitolato speciale
per detta emissione. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché
l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza
del suddetto termine. Nell'arco di tale periodo l'appaltatore è tenuto alla
garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta
liquidazione del saldo.
Art.
200 (Verbali di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata)
1.
Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l’opera
o il lavoro realizzato ovvero parte dell’opera o del lavoro realizzato prima
che intervenga il collaudo provvisorio e tale eventualità sia stata prevista
in contratto, può procedere alla presa in consegna anticipata a condizioni che:
a)
sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo statico;
b)
sia stato tempestivamente richiesto, a cura del responsabile del procedimento,
il certificato di abitabilità o il certificato di agibilità di impianti od opere
a rete;
c)
siano stati eseguiti i necessari allacciamenti idrici, elettrici e fognari alle
reti dei pubblici servizi;
d)
siano state eseguite le prove previste dal capitolato speciale d’appalto;
e)
sia stato redatto apposito stato di consistenza dettagliato, da allegare al
verbale di consegna del lavoro.
2.
A richiesta della stazione appaltante interessata, l'organo di collaudo procede
a verificare l'esistenza delle condizioni sopra specificate nonché ad effettuare
le necessarie constatazioni per accertare che l'occupazione e l'uso dell'opera
o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza e senza inconvenienti nei riguardi
della stazione appaltante e senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto
un verbale, sottoscritto anche dal direttore dei lavori e dal responsabile del
procedimento, nel quale riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni
cui perviene.
3.
La presa in consegna anticipata non incide sul giudizio definitivo sul lavoro
e su tutte le questioni che possano sorgere al riguardo, e sulle eventuali e
conseguenti responsabilità dell’appaltatore.
Art.
201 (Obblighi per determinati risultati)
1.
Il collaudo può avere luogo anche nel caso in cui l'appaltatore abbia assunto
l'obbligazione di ottenere determinati risultati ad esecuzione dei lavori ultimati.
In tali casi il collaudatore, quando non è diversamente stabilito nei capitolati
speciali d'appalto, nel rilasciare il certificato, vi iscrive le clausole quali
l'appaltatore rimane vincolato fino all'accertamento dei risultati medesimi,
da comprovarsi con apposito certificato del responsabile del procedimento, e
propone le somme da trattenersi o le garanzie da prestare nelle more dell'accertamento.
Art.
202 (Lavori non collaudabili)
1.
Nel caso in cui l'organo di collaudo ritiene i lavori non collaudabili, ne informa
la stazione appaltante trasmettendo, tramite il responsabile del procedimento,
per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni
con le proposte dei provvedimenti di cui all'articolo 195.
Art.
203 (Domande dell'appaltatore al certificato di collaudo)
1.
Il certificato di collaudo viene trasmesso per la sua accettazione all’appaltatore,
il quale deve firmarlo nel termine di venti giorni. All'atto della firma egli
può aggiungere le domande che ritiene opportune, rispetto alle operazioni di
collaudo.
2.
Tali domande devono essere formulate e giustificate nel modo prescritto dal
regolamento con riferimento alle riserve e con le conseguenze previste.
3.
L'organo di collaudo riferisce al responsabile del procedimento sulle singole
osservazioni fatte dall'appaltatore al certificato di collaudo, formulando le
proprie considerazioni ed indica le nuove visite che ritiene opportuno di eseguire.
Art.
204 (Ulteriori provvedimenti amministrativi)
1.
Condotte a termine le operazioni connesse allo svolgimento del mandato ricevuto,
l'organo di collaudo trasmette al responsabile del procedimento, i documenti
ricevuti e quelli contabili, unendovi:
a)
il processo verbale di visita;
b)
le proprie relazioni;
c)
il certificato di collaudo;
d)
il certificato dal responsabile del procedimento per le correzioni ordinate
dall'organo di collaudo;
e)
la relazione sulle osservazioni dell'appaltatore al certificato di collaudo.
2.
L'organo di collaudo restituisce al responsabile del procedimento tutti i documenti
acquisiti.
3.
La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di
collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla
specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all’esame, effettua
la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità
del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati
degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate
all'appaltatore.
Art.
205 (Svincolo della cauzione)
1.
Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato
di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in
vigore e sotto le riserve previste dall'articolo
1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall'appaltatore
a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in
contratto.
2.
Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non
oltre il novantesimo giorno dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio
ovvero del certificato di regolare esecuzione.
3.
Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’articolo
1666, secondo comma, del codice civile.
Art.
206 (Commissioni collaudatrici)
1.
Quando il collaudo è affidato ad una commissione, le operazioni sono dirette
dal presidente. I verbali e la relazione sono firmati da tutti i componenti
della commissione.
2.
Nel caso in cui vi è dissenso tra i componenti della commissione di collaudo,
le conclusioni del collaudo sono assunte a maggioranza e la circostanza deve
risultare dal certificato. Il componente dissenziente ha diritto di esporre
le ragioni del dissenso negli atti del collaudo.
Art. 207 (Collaudo dei lavori di particolare complessità tecnica o di grande rilevanza economica)
1.
Ai fini dell'articolo 28, comma 6, della Legge, sono lavori di grande
rilevanza economica o di particolare complessità quelli rispettivamente di importo
superiore a 25.000.000 di Euro e quelli di cui all’articolo 2, comma 1, lettera
i). Per tali lavori il collaudo è effettuato sulla base della certificazione
di qualità dei materiali o componenti impiegati che hanno incidenza sul costo
complessivo dei lavori non inferiore al 5 per cento.
Nota
Il
testo dell'articolo 28, comma 6, della Legge, è stato modificato dalla L.R.
n. 7/2000 e il riferimento non trova riscontro
Art.
208 (Certificato di regolare esecuzione)
1.
Il certificato di regolare esecuzione dei lavori è emesso dal direttore lavori
ed è confermato dal responsabile del procedimento.
2.
Il certificato di regolare esecuzione è essere emesso non oltre tre mesi dalla
ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all’articolo 195.
Art.
209 (Approvazione degli atti di collaudo)
1.
Finché non è intervenuta l'approvazione degli atti di collaudo, la stazione
appaltante ha facoltà di procedere ad un nuovo collaudo.
Art.
210 (Compenso spettante ai collaudatori)
1.
I compensi spettanti ai dipendenti della stazione appaltante per il collaudo,
sono determinati ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della Legge.
2.
I compensi spettanti ai collaudatori non appartenenti all’organico della stazione
appaltante, per l’effettuazione del collaudo e della revisione degli atti contabili,
si determinano applicando le tariffe professionali degli ingegneri ed architetti
fatto salvo quanto previsto al comma 4. Si applica altresì la riduzione prevista
dal comma 14-quater dell’articolo 17 della Legge.
3.
L'importo da prendere a base del compenso è quello risultante dallo stato finale
dei lavori, al lordo di eventuali ribassi e maggiorato dell'importo delle eventuali
riserve dell'appaltatore diverse da quelle iscritte a titolo risarcitorio.
4.
Nel caso di commissione di collaudo, detto compenso, aumentato del 25 per cento
per ogni componente oltre il primo, viene calcolato una sola volta e diviso
tra tutti i componenti della commissione.
5.
Per i collaudi in corso d'opera il compenso determinato come sopra è aumentato
del 20 per cento.
6.
Il rimborso delle spese accessorie previsto dalla tariffa professionale può
essere determinato forfettariamente, per ogni singolo componente, in misura
del 30 per cento del compenso spettante a ciascuno. Per i collaudi in corso
d'opera detta percentuale può essere elevata fino al 60 per cento.
7.
Gli oneri necessari per la liquidazione delle parcelle dei collaudatori fanno
carico agli stanziamenti previsti per ogni singolo intervento e sono indicati
nel quadro economico dell’intervento.
Nota
Il
testo dell'articolo 17, della Legge, è stato modificato dalla L.R. n. 7/2000
e il riferimento non trova riscontro
Art.
1664 Onerosità o
difficoltà dell'esecuzione
Qualora
per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni
nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento
o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione
può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se
nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente
più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Se
si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere
che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può
domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il
pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce
questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art.
1669 Rovina e difetti
di cose immobili
Quando
si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a
lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio
del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero
presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia
entro un anno dalla scoperta.
Il
diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.