Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
1.
Ai sensi dell’articolo 3,comma 4, della Legge, a far data dall’entrata in
vigore del presente Regolamento sono abrogati:
a)
gli articoli 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 327, 328, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 339, 346, 347, 349, 350, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F;
b)
il r.d. 25 maggio 1895, n. 350 e successive modificazioni;
c)
il d.m. 29 maggio 1895 - Regolamento per la compilazione dei progetti di opere
dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici e
successive modificazioni;
d)
il d.l. 6 febbraio 1919, n. 107 e successive modifiche;
e)
il r.d. 8 febbraio 1923, n. 422 e successive modifiche;
f)
il r.d. 28 agosto 1924, n. 1396 e successive modifiche;
g)
la legge 24 giugno 1929, n. 1137 e successive modifiche;
h)
la legge 23 febbraio 1952 n. 133 e successive modificazioni;
i)
il D.P.R. 16 luglio 1962, n. 1063 e successive modifiche;
l)
il d.P.R. 6 novembre 1962, n. 1930 e successive modificazioni;
m)
la legge 21 giugno 1964, n. 463 e successive modifiche;
n)
la legge 10 agosto 1964, n. 664 e successive modifiche;
o)
la legge 17 febbraio 1968, n. 93 e successive modifiche;
p)
la legge 3 luglio 1970, n. 504 e successive modifiche;
q)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 e successive
modifiche;
r)
gli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 27 della legge 3 gennaio
1978, n. 1 e successive modificazioni;
s)
gli articoli 1, 2,
3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, (seguiva l'indicazione
di un articolo non ammesso al " Visto" della Corte dei conti)
13, 14, 15, 16, della legge 10 dicembre 1981, n. 741;
t)
la legge 8 ottobre 1984, n. 687, e successive modificazioni;
u)
all'articolo 18, comma 3, della
legge 19 marzo 1990, n. 55 le parole "o le categorie prevalenti"
v)
gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33, 34 del decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406.
1. Le disposizioni del Regolamento che
disciplinano l’organizzazione ed il funzionamento della stazione appaltante
sono di immediata applicazione anche ai rapporti in corso di esecuzione al
momento di entrata in vigore del Regolamento.
2. Le disposizioni del Regolamento che
riguardano il modo o il contenuto delle obbligazioni del contratto si applicano
ai contratti stipulati successivamente alla loro entrata in vigore.
3. Le norme del Regolamento che attengono
alle modalità di svolgimento delle procedure di gara per l’aggiudicazione di
lavori e servizi si applicano ai bandi pubblicati successivamente alla loro
entrata in vigore.
4. Ove non diversamente disposto, le norme
del Regolamento diverse da quelle di cui ai commi 1, 2, 3 non si applicano alle
situazioni definite o esaurite sotto la disciplina precedentemente vigente.