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1.
La stipulazione del contratto di appalto deve aver luogo entro sessanta giorni
dalla aggiudicazione nel caso di pubblico incanto, licitazione privata ed
appalto-concorso ed entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione
dell’offerta nel caso di trattativa privata e di cottimo fiduciario.
2.
Per gli appalti di competenza di Amministrazioni statali, l'approvazione del
contratto deve intervenire entro sessanta giorni dalla data di stipulazione.
3.
Se la stipula del contratto o la sua approvazione, ove prevista, non avviene nei
termini fissati dai commi precedenti, l’impresa può, mediante atto notificato
alla stazione appaltante (seguivano alcune parole non ammesse al
"Visto" della Corte dei Conti), sciogliersi da ogni impegno o (seguiva
una parola non ammessa al "Visto" della Corte dei Conti) recedere dal
contratto. In caso di mancata presentazione dell’istanza, all’impresa non
spetta alcun indennizzo.
4.
(seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei Conti)
L’appaltatore non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo, salvo il rimborso
delle spese contrattuali. Se è intervenuta la consegna dei lavori in via
d'urgenza, l'impresa ha diritto al rimborso delle spese sostenute per
l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori ivi compresi quelle
per opere provvisionali.
1.
Sono parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
a)
il capitolato generale;
b)
il capitolato speciale; c) gli elaborati grafici progettuali;
d)
l'elenco dei prezzi unitari;
e)
i piani di sicurezza previsti dall’articolo 31 della Legge;
f)
il cronoprogramma.
2.
Sono esclusi dal contratto tutti gli elaborati progettuali diversi da quelli
elencati al comma 1.
1.
Il capitolato generale, i capitolati speciali e i contratti disciplinano, fra
l’altro, nel rispetto delle disposizioni della Legge e del presente
regolamento:
a)
il termine entro il quale devono essere ultimati i lavori oggetto dell’appalto
e i presupposti in presenza dei quali il responsabile del procedimento concede
proroghe;
b)
i casi e i modi nei quali possono essere disposte le sospensioni totali o
parziali dei lavori, e i criteri di determinazione degli indennizzi e dei danni
qualora le interruzioni superino i limiti previsti o siano ordinate in carenza
di presupposti;
c)
le responsabilità e gli obblighi dell’appaltatore per i difetti di
costruzione;
d)
i modi e i casi di riconoscimento dei danni da forza maggiore;
e)
le modalità di riscossione dei corrispettivi dell’appalto.
1.
Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia
del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
2. La liquidazione delle spese di cui al comma 1 è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.
3.
Sono pure a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti
1.
Nei casi consentiti dalla legge le stazioni appaltanti erogano
all’appaltatore, entro quindici giorni dalla data di effettivo inizio dei
lavori accertata dal responsabile del procedimento, l’anticipazione
sull’importo contrattuale nella misura prevista dalle norme vigenti. La
ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli
interessi corrispettivi a norma dell’articolo
1282 codice civile.
2.
L’anticipazione è revocata se l’esecuzione dei lavori non procede secondo i
tempi contrattuali, e sulle somme restituite sono dovuti gli interessi
corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.
1.
Nel corso dell’esecuzione dei lavori sono erogati all’appaltatore, in base
ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del
corrispettivo dell’appalto, nei termini o nelle rate stabiliti dal capitolato
speciale ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti.
2.
I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal responsabile
del procedimento sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la
qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena scaduto il termine
fissato dal capitolato speciale o non appena raggiunto l’importo previsto per
ciascuna rata.
3.
Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a novanta giorni la
stazione appaltante dispone comunque il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.
1.
Ai sensi dell’articolo 26,
comma 5, della Legge, le cessioni di crediti vantati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche a titolo di corrispettivo di appalto possono essere
effettuate dagli appaltatori a banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda
l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa.
2.
La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata e deve essere notificata all’amministrazione debitrice.
3.
La cessione del credito da corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile
alla pubblica amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da
notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di
cui al comma 2.
4.
L’amministrazione pubblica, al momento della stipula del contratto o
contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte
dell’appaltatore di tutti o di parte dei crediti che devono venire a
maturazione.
5.
In ogni caso, l’amministrazione ceduta può opporre al cessionario tutte le
eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto.
1.
Nel caso di ritardato pagamento delle rate di acconto rispetto ai termini
indicati nel capitolato generale o speciale sono dovuti gli interessi a norma
dell’articolo 26, comma 1,
della Legge.
2. I medesimi interessi sono dovuti nel caso
di ritardato pagamento della rata di saldo rispetto ai termini previsti dall’articolo
28, comma 9, della Legge, con decorrenza dalla scadenza dei termini stessi
3.
Nel caso di concessione di lavori pubblici il cui prezzo sia da corrispondersi
in più rate annuali, il disciplinare di concessione prevede la decorrenza degli
interessi per ritardato pagamento.
4.
L’importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e
corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente
successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o
riserve.
1.
I capitolati speciali di appalto e i contratti precisano le penali da applicare
nel caso di ritardato adempimento degli obblighi contrattuali.
2.
I termini di adempimento delle prestazioni sono stabiliti dal responsabile del
procedimento in relazione alla tipologia, alla categoria, all'entità ed alla
complessità dell'intervento, nonché al suo livello qualitativo.
3.
Per il ritardato adempimento delle obbligazioni assunte dagli esecutori di
lavori pubblici, le penali da applicare sono stabilite dal responsabile del
procedimento, in sede di elaborazione del progetto posto a base di gara ed
inserite nel capitolato speciale d'appalto, in misura giornaliera compresa tra
lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, e comunque
complessivamente non superiore al 10 per cento, da determinare in relazione
all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo.
4.
Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del
procedimento in merito agli eventuali ritardi nell'andamento dei lavori rispetto
al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell’adempimento determina un
importo massimo della penale superiore all’importo previsto al comma 3, il
responsabile del procedimento promuove l’avvio delle procedure previste
dall’articolo 119.
5.
Qualora la disciplina contrattuale preveda l’esecuzione della prestazione
articolata in più parti, nel caso di ritardo rispetto ai termini di una o più
di tali parti le penali di cui ai commi precedenti si applicano ai rispettivi
importi.
1.
Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un
provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di
prevenzione di cui all'articolo
3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante,
di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque
interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla
sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità
dell'intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto.
Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.
1.
Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore
concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del
procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere
accreditati all'appaltatore.
2.
Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula
la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni
al responsabile del procedimento.
3.
Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto
il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
4.
Qualora, al fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per
negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore
dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere
inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.
5.
Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in
contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due
testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6.
Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione
appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.
1.
Per i contratti relativi a cottimo, in caso di inadempimento dell’appaltatore
la risoluzione è dichiarata per iscritto dal responsabile del procedimento,
previa ingiunzione del direttore dei lavori, salvi i diritti e le facoltà
riservate dal contratto alla stazione appaltante.
1.
Il responsabile del procedimento, nel comunicare all'appaltatore la
determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti
giorni, la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti e
l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera che devono essere presi in
consegna dal direttore dei lavori.
2.
In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto è determinato
l'onere da porre a carico dell'appaltatore inadempiente in relazione alla
maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa i lavori, ove la stazione
appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall’articolo 10, comma
1-ter, della Legge.
1.
La stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal
contratto previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali
utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.
2.
Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza
tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori eseguiti.
3.
L’esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione
all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi
i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
4.
I materiali il cui valore è riconosciuto dalla stazione appaltante a norma del
comma 1sono soltanto quelli già accettati dal direttore dei lavori prima della
comunicazione dello scioglimento del contratto.
5.
La stazione appaltante può trattenere le opere provvisionali e gli impianti che
non siano in tutto o in parte asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In
tal caso essa corrisponde all'appaltatore, per il valore delle opere e degli
impianti non ammortizzato nel corso dei lavori eseguiti, un compenso da
determinare nella minor somma fra il costo di costruzione e il valore delle
opere e degli impianti al momento dello scioglimento del contratto.
6.
L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non
accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e
cantieri a disposizione della stazione appaltante nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a sue spese.
Art.
1282 Interessi nelle
obbligazioni pecuniarie.
I
crediti liquidi
ed esigibili di somme di danaro producono interessi
di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano
diversamente.
Salvo
patto contrario,
i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla
costituzione in mora.
Se il credito ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose da restituire, non decorrono interessi per il periodo di tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento".
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.
Art.
1460 Eccezione d'inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi
di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di
adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità
Art.
3.
Alle
persone indicate nell'art. 1 che non abbiano cambiato nonostante l'avviso orale di cui all'articolo 4, quando
siano pericolose per la sicurezza pubblica, può essere applicata, nei
modi stabiliti negli articoli seguenti, la misura
di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza. Alla sorveglianza speciale può essere aggiunto ove le circostanze del caso lo richiedano il divieto di
soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una
o più Province. Nei casi in cui le altre misure di prevenzione
non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica può
essere imposto l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.