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TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI                                                  
CAPO I - Direzione dei lavori
 

Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori)Ufficio della direzione dei lavori)

Art. 126 (Ispettori di cantiere)  

Art. 124 (Direttore dei lavori)  

Art. 127 (Sicurezza nei cantieri)

Art. 125 (Direttori operativi)  

 
Con questo sfondo colorato   sono evidenziati  gli articoli  del D.P.R. 554/99 che, secondo la  CIRCOLARE  Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002,   non sono  compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI

CAPO I - Direzione dei lavori

Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori)

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.

Art. 124 (Direttore dei lavori)  

1. Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.

2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

3. Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo 21 della predetta legge.

4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

 

 

 

Art. 125 (Direttori operativi)  

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.

2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere;

i) collaborare alla tenuta dei libri contabili.

 

Art. 126 (Ispettori di cantiere)  

1. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.

2. Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l’assistenza alle prove di laboratorio;

f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori.

 

Art. 127 (Sicurezza nei cantieri)  

1. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori. Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio delle relative funzioni.

2. Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:

a) l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

b) l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute;

c) l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del contratto;

e) il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate;

f) l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1 bis della Legge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Legge  5  novembre  1971,  n.  1086

Norme  per  la disciplina  delle  opere di conglomerato cementizio armato, normale e  precompresso  ed  a  struttura  metallica

(G.U. del 21 dicembre 1971, n. 321)

Art. 3 (Responsabilità)

2. Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera  al progetto,  dell'osservanza delle prescrizioni di esecuzione del  progetto,  della  qualità  dei  materiali  impiegati, nonchè,  per  quanto  riguarda gli elementi prefabbricati, della posa in opera.

 

 

 

Art.  21  (Emanazione  di norme tecniche)

Il Ministro per i lavori  pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici  e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro  sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno  uniformarsi  le  costruzioni di cui alla presente legge.