TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI | ||||
CAPO I - Direzione dei lavori | ||||
Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori)Ufficio della direzione dei lavori) |
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TITOLO IX - ESECUZIONE DEI LAVORI
CAPO I - Direzione dei lavori
Art. 123 (Ufficio della direzione dei lavori) | |
1.
Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione
di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara,
istituiscono un ufficio di direzione lavori, costituito da un direttore dei
lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e
categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore
operativo o di ispettore di cantiere.
2.
L'ufficio di direzione lavori è preposto alla direzione ed al controllo
tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell’intervento secondo le
disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali.
Art.
124 (Direttore dei lavori)
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1.
Il direttore dei lavori cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformità al progetto e al contratto.
2.
Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed
interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti
tecnici ed economici del contratto.
3.
Il direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei
materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli
accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come
previsto dall'articolo 3,
comma 2, della legge 5 novembre 1971, n. 1086, ed in aderenza alle
disposizioni delle norme tecniche di cui all'articolo
21 della predetta legge.
4.
Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso
espressamente demandati dalla Legge o dal presente regolamento nonché:
a)
verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti;
b)
curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei
manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i
contenuti a lavori ultimati.
Art.
125 (Direttori operativi)
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1.
Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore
dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da
realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole
contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei
lavori.
2.
Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli
altri, i seguenti compiti:
a)
verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla
denuncia dei calcoli delle strutture;
b)
programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c)
curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei
lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali
difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari
interventi correttivi;
d)
assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad
eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e)
individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità
dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
f)
assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
g)
esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio
degli impianti;
h)
controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione
dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di
cantiere;
i)
collaborare alla tenuta dei libri contabili.
Art.
126 (Ispettori di cantiere)
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1.
Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il
direttore dei lavori nella sorveglianza dei lavori in conformità delle
prescrizioni stabilite nel Capitolato speciale di appalto. La posizione di
ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un
turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di
svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le
fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni.
2.
Agli ispettori, possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:
a)
la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per
assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di
controllo in qualità del fornitore;
b)
la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e
gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di
qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base
alle quali sono stati costruiti;
c)
il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d)
il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed
alle specifiche tecniche contrattuali;
e)
l’assistenza alle prove di laboratorio;
f)
l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed
accettazione degli impianti;
g)
la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal
direttore dei lavori.
Art.
127 (Sicurezza nei cantieri)
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1.
Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori previsti dalla
vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri sono svolte dal direttore lavori.
Nell’eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti
previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la
presenza di almeno un direttore operativo avente i requisiti necessari per l’esercizio
delle relative funzioni.
2.
Le funzioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori comprendono:
a)
l’assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l’applicazione
delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente
normativa;
b)
l’adeguare i predetti piani e il relativo fascicolo previsti dalla normativa
stessa in relazione all’evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche
intervenute;
c)
l’organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la
cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca
informazione;
d)
il proporre alla stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle norme
in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori, l’allontanamento
delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del
contratto;
e)
il sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino
alla comunicazione scritta degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese
interessate;
f)
l’assicurare il rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 31, comma 1
bis della Legge.
Legge
5 novembre
1971, n.
1086
Norme
per la disciplina
delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso
ed a
struttura metallica
(G.U.
del 21 dicembre 1971, n. 321)
Art.
3 (Responsabilità)
2.
Il direttore dei lavori e il costruttore, ciascuno per la parte di sua
competenza, hanno la responsabilità della rispondenza dell'opera
al progetto, dell'osservanza
delle prescrizioni di esecuzione del progetto,
della qualità
dei materiali
impiegati, nonchè, per
quanto riguarda gli elementi
prefabbricati, della posa in opera.
Art.
21 (Emanazione
di norme tecniche)
Il
Ministro per i lavori pubblici,
sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici
e il Consiglio nazionale delle ricerche, emanerà entro
sei mesi dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente,
ogni biennio, le norme tecniche alle quali dovranno
uniformarsi le
costruzioni di cui alla presente legge.