Provvedimenti
urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa
Gazz. Uff. 13
maggio 1991, n. 110 e convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1,
comma 1, L. 12 luglio 1991, n. 203 (Gazz. Uff. 12 luglio 1991, n. 162).
1.
Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche,
pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi
consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e
le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142,
possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente
della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.
2.
il competente provveditorato regionale alle opere pubbliche, nonché l'Agenzia
per lo sviluppo del Mezzogiorno forniscono la necessaria assistenza tecnica.
3.
All'unità specializzata di cui al comma 1 può essere altresì preposto un funzionario
con qualifica dirigenziale della regione o dello Stato. In quest'ultimo caso,
il presidente della giunta regionale procede d'intesa con il Ministero dal
quale il funzionario dipende.
3-bis.
Il commissario del Governo presso la regione, per gli appalti di opere
pubbliche o di pubbliche forniture o di pubblici servizi di competenza della
regione, ed il prefetto, per quelli di competenza dei comuni, delle province,
dei consorzi di comuni e province, delle unioni di comuni, delle unità
sanitarie locali, delle comunità montane, delle aziende speciali di comuni e
province e degli altri enti pubblici locali con sede nella provincia, possono
richiedere all'ente od organo interessato notizie e informazioni
sull'espletamento della gara d'appalto, e sull'esecuzione del contratto di
appalto.
3-ter.
Nel caso in cui, sulla base di elementi comunque acquisiti, emergono
inefficienze, ritardi anche nell'espletamento della gara d'appalto, disservizi,
anomalie o pericoli di condizionamenti mafiosi o criminali, il commissario del
Governo ed il prefetto, nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma 3-bis,
d'intesa con il presidente della giunta regionale, provvedono, senza indugio, a
nominare un apposito collegio di ispettori, con il compito di verificare la
correttezza delle procedure di appalto e di acquisire ogni utile notizia sulla
impresa o imprese partecipanti alla gara di appalto o aggiudicatarie o comunque
partecipanti all'esecuzione dell'appalto stesso.
3-quater.
Il collegio degli ispettori è formato da un magistrato della giurisdizione
ordinaria o amministrativa che lo presiede, e da due funzionari dello Stato o
della regione.
3-quinquies.
Il provvedimento di nomina del collegio degli ispettori indica il termine entro
il quale il collegio stesso deve riferire sul risultato delle indagini. Anche
prima di concludere l'indagine, il collegio degli ispettori può proporre
all'amministrazione o all'ente interessato la sospensione della gara d'appalto
o della esecuzione del contratto di appalto ed informare gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di
amministratori, pubblici dipendenti, liberi professionisti o imprese. Il
collegio informa l'autorità giudiziaria nel caso in cui dall'indagine emergano
indizi di reato o estremi per l'applicazione della legge 31 maggio 1965, n.
575, e successive modificazioni.
3-sexies.
Sulla base delle indicazioni formulate dal collegio degli ispettori a
conclusione dell'indagine, l'amministrazione o l'ente interessato adottano
tutti i necessari provvedimenti e, se ricorrono gravi motivi, possono disporre
d'autorità la revoca della gara di appalto o la rescissione del contratto
d'appalto. In tal caso, al fine di garantire che l'esecuzione dell'opera
pubblica, della pubblica fornitura o del pubblico servizio non abbia a subire
pregiudizio alcuno, possono avvalersi dell'unità specializzata di cui al comma
1.
3-septies.
L'eventuale ricorso contro il provvedimento adottato a norma del comma 3-sexies
non ne sospende l'esecuzione .
3-octies.
Nella regione Trentino-Alto Adige, alle finalità del presente articolo
provvedono le province autonome di Trento e di Bolzano nell'ambito della
propria organizzazione.