Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
Attuazione
della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi
(G.
U. 6 maggio 1995, n. 104, S.O.)
Art. 12. Esclusione dalla partecipazione
alle gare (1)
1.
Fermo il disposto, per le imprese stabilite in Italia, del decreto legislativo
8 agosto 1994, n. 490, e successive modifiche e indipendentemente da quanto
previsto dall'articolo 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, e dall'articolo 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con
regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle
gare i concorrenti:
a)
che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione
controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione
equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti, o a
carico dei quali è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni, oppure versano in stato di sospensione dell'attività commerciale;
b)
nei cui confronti sia stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato,
ovvero sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo
444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla loro
moralità professionale o per delitti finanziari;
c) che nell'esercizio della propria
attività professionale hanno commesso un errore grave, accertato con qualsiasi
mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;
d)
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione
italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
e)
che non sono in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e
delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti;
f)
che si sono resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire
informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o
degli articoli da 13 a 17.
2.
A dimostrazione che il concorrente non si trova in una delle situazioni di cui
alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 è sufficiente la produzione di un
certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o dello Stato in cui
è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme e nei limiti
di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e al decreto del Presidente della
Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, dal prestatore di servizi interessato, che
attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette
situazioni.
3.
Se la legislazione dello Stato in cui il concorrente è stabilito non contempla
il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali
documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti
da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente
una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa
innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un
organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla
legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.
4.
Il Ministero della giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre
mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle
politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei
certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le
amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti.
Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il
coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi
alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
5. Le persone giuridiche
che, in base alla legislazione dello Stato membro in cui sono stabilite, sono
autorizzate a svolgere la prestazione del servizio di cui si tratta, non
possono essere escluse dalle gare sulla base di disposizioni nazionali che non
consentono l'esecuzione di tale prestazione da parte delle medesime; tuttavia,
ad esse può essere richiesto di indicare, nell'offerta o nella domanda di
partecipazione, il nome e le qualificazioni professionali delle persone che
effettuano la prestazione del servizio stesso.
(1) Articolo
così sostituito dall'art. 10, D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65 (G.U. 24 marzo
2000, n. 70).