D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430
Unificazione
dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e
riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della L. 3 aprile
1997, n. 94
G.
U. 17 dicembre 1997, n. 293
Art. 3. Riordino
delle competenze e dell'organizzazione del Ministero.
1.
Il Ministero ha competenza nei settori della politica economica, finanziaria e
di bilancio, da esercitarsi in funzione anche del rispetto dei vincoli di
convergenza e di stabilità derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione
europea. Ha competenza, inoltre, nel settore della programmazione degli
investimenti pubblici e degli interventi per lo sviluppo economico territoriale
e settoriale, nonché in quello delle politiche di coesione, ivi compresi gli
interventi diretti al perseguimento degli obiettivi fissati in sede comunitaria
ed all'utilizzo dei relativi fondi. Coordina la spesa pubblica e ne verifica
gli andamenti, svolgendo i controlli previsti dalla legge. Il Ministero
assicura al Governo, ai fini anche dell'esercizio da parte del Presidente del
Consiglio dei Ministri delle funzioni di impulso, di indirizzo e di
coordinamento, il supporto tecnico, conoscitivo ed operativo per l'elaborazione
delle politiche generali e di settore, con riguardo all'impostazione e alla definizione
degli interventi di finanza pubblica rivolti alla loro attuazione, in coerenza
con gli obiettivi generali di politica economica e finanziaria stabiliti dal
Governo. Nel rispetto delle deliberazioni del Governo e del potere di direttiva
del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonché delle competenze
istituzionali e delle specifiche attribuzioni previste dal vigente ordinamento
per il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per gli
altri Ministeri di settore, il Ministero esercita le funzioni e i poteri
attribuiti dalla legge in materia di gestione di partecipazioni azionarie, di
esercizio dei diritti dell'azionista e di alienazione dei titoli di proprietà
dello Stato.
2.
Le competenze del Ministero sono riordinate nei seguenti settori generali ed
omogenei di attività organizzati in forma dipartimentale, secondo la seguente
ripartizione:
a)
politica economica e finanziaria, con particolare riguardo all'analisi dei
problemi economici, monetari e finanziari interni e internazionali, alla
vigilanza sui mercati finanziari e sul sistema creditizio, all'elaborazione
delle linee di programmazione economica e finanziaria, alle operazioni di
copertura del fabbisogno finanziario e di gestione del debito pubblico ed alla
gestione di partecipazioni azionarie dello Stato, compreso l'esercizio dei
diritti dell'azionista e l'alienazione dei titoli azionari di proprietà dello
Stato, con l'osservanza di quanto stabilito nel comma 1;
b)
politiche, processi e adempimenti di bilancio, con particolare riguardo alla
formazione e gestione del bilancio dello Stato, compresi gli adempimenti di
tesoreria e la verifica dei relativi andamenti e flussi di cassa, assicurandone
il raccordo operativo con gli adempimenti in materia di copertura del
fabbisogno finanziario previsti dalla lettera a), nonché alla verifica della
quantificazione degli oneri derivanti dai provvedimenti e dalle innovazioni
normative ed al monitoraggio della spesa pubblica, coordinandone e
verificandone gli andamenti e svolgendo i controlli previsti dall'ordinamento;
c)
programmazione economica e finanziaria, coordinamento e verifica degli
interventi per lo sviluppo economico territoriale e settoriale e delle
politiche di coesione, con particolare riferimento alle aree depresse,
esercitando a tal fine le funzioni attribuite dalla legge in materia di
strumenti di programmazione negoziata e di programmazione e utilizzo dei fondi
strutturali comunitari;
d)
amministrazione generale, personale e servizi del tesoro, con particolare
riguardo: alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità
dei processi e dell'organizzazione; alla trattazione degli affari di carattere
generale; alla gestione delle risorse umane; alla gestione dei servizi del
Tesoro, comprese le erogazioni a carico del bilancio dello Stato e i servizi
diretti all'utenza.
3.
Le competenze del Ministero sono ripartite, con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, in dipartimenti, istituiti in numero non superiore a
quattro.
4.
Il Provveditorato generale dello Stato, che opera nell'ambito del dipartimento
a tal fine individuato ai sensi del comma 3, assicura la consulenza per
l'acquisto di beni e servizi da parte delle amministrazioni dello Stato e, su
richiesta dei dirigenti responsabili degli acquisti, procede a controlli di
qualità ai fini di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367. Provvede altresì, su richiesta di
amministrazioni dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche,
all'esecuzione di specifici programmi di approvvigionamento di beni e servizi,
anche comuni a più amministrazioni. Elabora parametri e criteri in materia di
acquisizione e gestione economica delle risorse strumentali da parte delle
amministrazioni dello Stato, anche ai fini di valutazioni sulla congruità dei
prezzi. Esercita le attribuzioni previste dalla legge in ordine all'attività
dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, nonché in materia di vigilanza e
controllo sulla produzione dei valori e degli stampati soggetti a rigoroso
rendiconto.
5.
È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione
degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti
pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione
economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del
regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità
operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli
investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento
economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per
la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una
relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di
investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale,
sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.