Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55
Regolamento recante disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati speciali, nonché disposizioni per la qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare per l’esecuzione di opere pubbliche
(I
riferimenti al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, sostituiscono i
riferimenti alla legge 8 agosto 1977, n. 584, abrogata) (Da coordinare con le
norme transitorie del Regolamento D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34)
Art.
1 Iscrizione all’Albo
nazionale dei Costruttori
1.
Ai concorrenti alle gare non può essere richiesta una classifica d’importo d’iscrizione
all’Albo nazionale dei costruttori (A.N.C.) superiore a quella in cui è ricompreso
l’importo a base d’asta. Lo stesso limite deve osservarsi anche nel caso di
opere che richiedano il possesso della iscrizione ad una pluralità di categorie
di lavori.
2.
L’importo complessivo delle iscrizioni richieste non può essere diversificato
in ragione del fatto che l’impresa chieda di partecipare alla gara singolarmente
ovvero riunita in associazione temporanea o consorzio, né in ragione del territorio
in cui essa ha sede o devono eseguirsi i lavori. Nelle regioni a statuto speciale,
ove siano previsti albi regionali, deve essere espressamente indicata l’equivalenza
delle iscrizioni all’A.N.C. a quelle per categorie e classifiche degli albi
regionali.
3.
Per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE l’iscrizione
all’A.N.C. non è condizione obbligatoria per la partecipazione alle gare di
appalto e di concessione, nonché per l’affidamento dei relativi subappalti.
Tali imprese possono sostituire il certificato di iscrizione all’albo con le
attestazioni previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 19 dicembre
1991, n. 406.
Art.
2 Categoria prevalente
ed opere scorporabili
1.
Nel bando di gara devono essere indicate le categorie e le relative classifiche
dell’A.N.C. richieste per l’accesso alle gare, nonché le parti dell’opera scorporabili,
con i relativi importi.
2.
In particolare deve essere indicata una sola categoria prevalente, individuata
in quella che identifica l’opera da realizzare tra le categorie di cui al decreto
del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982 nella Gazzetta Ufficiale n.
208 del 30 luglio 1982. Ove sussistano, ai sensi dell’articolo 7 della legge
10 dicembre 1981, n. 741, comprovati motivi tecnici, indicati in sede di progetto
e nel bando di gara, può essere richiesta l’iscrizione anche in altre categorie
tra quelle di cui al menzionato decreto 25 febbraio 1982.
Art.
3 Documentazione
e termini
1.
Al fine di evitare discriminazioni nell’accesso alle gare non è consentito richiedere
certificati con termini di validità ridotti rispetto a quelli di ordinaria vigenza,
oppure che l’iscrizione all’A.N.C. sia stata conseguita da un determinato periodo
di tempo.
2.
Alle gare di importo pari o superiore a 5 milioni di ECU si applicano i termini
previsti dalla direttiva del Consiglio n. 89/440/CEE.
3.
Fatti salvi i termini previsti da leggi speciali, quelli ordinari di ricezione
delle domande e delle offerte per le gare di importo inferiore alla soglia comunitaria
non possono essere stabiliti in misura inferiore alla metà di quelli fissati
per le gare di rilevanza comunitaria.
4.
Qualora la presentazione dell’offerta richieda adempimenti preliminari particolarmente
complessi per ragioni tecniche o per altri motivi, i termini per la presentazione
devono essere fissati in modo adeguato.
5.
Nel caso di ricorso alle procedure d’urgenza occorre indicare espressamente
nel bando di gara le relative motivazioni. In ogni caso il ricorso a tali procedure
non è consentito quando le ragioni dell’urgenza siano addebitabili a fatto proprio
dell’Amministrazione.
6.
I requisiti richiesti ai sensi degli articoli 5, 6 e 8 sono comprovati secondo
quanto prescrive il regolamento dell’Albo nazionale dei costruttori approvato
con decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172.
7.
I bandi e gli avvisi di gara devono essere redatti secondo i modelli allegati
al presente regolamento, di cui costituiscono parte integrante.
Art.
4 Consorzi
e associazioni temporanee
1.
Anche nei bandi di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria deve essere
espressamente indicato che le imprese sono ammesse a partecipare alle gare,
oltre che singolarmente, anche riunite in associazioni temporanee o in consorzio.
Art.
5 Appalti di importo
inferiore a 5 milioni di ECU
1.
Per gli appalti di importo pari o inferiore ad un milione di ECU, l’ente committente
richiede, ai fini dell’accertamento dell’idoneità tecnica e finanziaria dell’impresa,
il solo certificato d’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori per categoria
e classifica corrispondente ai lavori previsti nell’appalto.
2.
Per gli appalti d’importo superiore ad un milione e inferiore a cinque milioni
di ECU, l’ente committente, fermo restando quanto stabilito dagli articoli 20
e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, richiede, nel bando di gara, oltre
il certificato d’iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori, o, per le imprese
stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni previste dagli articoli
18 e 19 del decreto legislativo n. 406 del 1991, la dichiarazione del possesso,
da provare successivamente ai sensi dell’articolo 30 dello stesso decreto legislativo
n. 406 del 1991, dei seguenti ulteriori requisiti, con riferimento all’ultimo
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando:
a)
cifra d’affari in lavori, derivante da attività diretta e indiretta dell’impresa,
determinata ai sensi dell’art. 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto ministeriale
9 marzo 1989, n. 172, variabile tra 1 e 1,50 volte l’importo a base d’asta;
b)
costo per il personale dipendente non inferiore a un valore pari allo 0,1 della
cifra d’affari in lavori richiesta ai sensi della lettera a), nonché, per gli
appalti di importo pari o superiore a 3,5 milioni di ECU, esecuzione di lavori
nella categoria prevalente per un importo complessivo variabile tra 0,30 e 0,40
volte l’importo a base d’asta.
Art.
6 Appalti di importo
pari o superiore a 5 milioni di ECU e inferiore a 35 milioni di ECU
1.
Per gli appalti d’importo pari o superiore ai cinque milioni di ECU e inferiore
a trentacinque milioni di ECU, l’ente committente fermo restando quanto stabilito
dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, richiede nel
bando di gara oltre il certificato di iscrizione all’Albo nazionale dei costruttori
o, per le imprese stabilite in altri Stati membri della CEE, le attestazioni
previste dagli articoli 18 e 19 del decreto legislativo n. 406 del 1991, la
dichiarazione del possesso, da provarsi successivamente ai sensi dell’articolo
30 dello stesso decreto legislativo n. 406 del 1991, dei requisiti prescelti
tra quelli indicati dai predetti articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.
406 del 1991, così come di seguito precisati:
a)
referenze bancarie documentate con la produzione di referenze rilasciate in
busta sigillata dagli istituti di credito indicati dall’impresa;
b)
cifra d’affari globale e in lavori derivante da attività diretta ed indiretta
di cui all’articolo 4, comma 2, lettere c) e d), del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172, dell’impresa negli ultimi tre esercizi
antecedenti la pubblicazione del bando, richiesta per un importo variabile tra
2 e 2,50 volte l’importo a base d’asta per la cifra d’affari globale, e nella
misura variabile tra 1,50 e 2,00 per la cifra in lavori;
c)
importo complessivo dei lavori eseguiti nell’ultimo quinquennio antecedente la
data di pubblicazione del bando nella categoria prevalente o nelle categorie
d’iscrizione richieste ai sensi dell’articolo 7, comma 6, della legge 10
dicembre 1981, n. 741. Tale importo è richiesto in misura variabile tra 0,60 e
1,20 volte l’importo a base d’asta;
d)
esecuzione, nell’ultimo quinquennio, di uno o due lavori nella categoria
prevalente o nelle categorie d’iscrizione previste nel bando ai sensi
dell’art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741. L’importo di
tali lavori è richiesto in misura variabile tra 0,40 e 0,50 volte quello a base
d’asta qualora comprovato con un solo lavoro e nella misura variabile tra 0,50
e 0,60 volte l’importo a base d’asta qualora comprovato con due lavori.
Quando nel bando si richiedono più categorie ai sensi dell’articolo 7, comma
6, della legge 10 dicembre 1981, n. 741, i requisiti di cui alle lettere c) e d)
dovranno essere riferiti a ciascuna di esse.
2.
I lavori valutabili di cui alle lettere c) e d) del comma 1 sono quelli iniziati
ed ultimati nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando,
ovvero la parte di essa ultimata nello stesso periodo per il caso di lavori
iniziati in epoca precedente, nonché la sola parte eseguita e contabilizzata
dalla stazione appaltante nel caso di lavori in corso di esecuzione.
3. Nell’importo dei lavori deve essere compreso quello contabilizzato al netto del ribasso d’asta sommato a quello della relativa revisione prezzi o sommato con gli importi degli aumenti derivanti dall’applicazione del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo 26, comma 4, della legge n. 109 del 1994.
(il
comma deve intendersi così integrato in applicazione dell’articolo 26, commi
2, 3 e 4, legge n. 109 del 1994)
4.
Il requisito concernente l’attrezzatura, i mezzi d’opera e l’equipaggiamento
tecnico è dimostrato mediante dichiarazione dell’interessato circa la proprietà
o l’effettiva disponibilità di essi in relazione alle caratteristiche dei lavori
da realizzare. Non è consentito richiedere attrezzature, mezzi d’opera ed equipaggiamenti
tecnici che abbiano l’effetto di favorire determinate imprese o di eliminarne
altre.
5.
Il requisito concernente l’organico e i tecnici, con riferimento agli ultimi
tre anni, va documentato mediante la dimostrazione di aver sostenuto un costo
per il personale dipendente negli ultimi tre esercizi non inferiore ad un valore
pari allo 0,10 della cifra d’affari in lavori, derivante da attività diretta
ed indiretta dell’impresa, negli ultimi tre esercizi. Nel caso in cui il rapporto
tra il costo del personale dipendente e la cifra d’affari in lavori sia inferiore
alla percentuale di cui sopra, si applicano le disposizioni dell’articolo 18,
comma 5, del decreto del Ministro dei lavori pubblici 9 marzo 1989, n. 172;
la cifra d’affari così convenzionalmente rideterminata vale anche per la dimostrazione
del possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b).
6.
Le amministrazioni committenti non possono richiedere ai concorrenti la dimostrazione
della qualificazione di cui agli articoli 20 e 21 del decreto legislativo n.
406 del 1991, con modalità diverse da quelle previste dal presente articolo.
Art.
7 Appalti di importo
pari o superiore a 35 milioni di ECU
1.
Per gli appalti di importo pari o superiore a trentacinque milioni di ECU, i
valori massimi dei requisiti di cui all’articolo 6, previsti per gli appalti
d’importo pari o superiore a cinque milioni e inferiore a trentacinque milioni
di ECU sono incrementati in misura variabile tra un minimo del 20% ed un massimo
del 40%.
Art.
8 Associazioni
temporanee di tipo orizzontale e verticale
1.
Per le associazioni d’imprese in cui ciascuna è iscritta, secondo la normativa
vigente, alla o alle categorie e classifiche dell’A.N.C. richieste dall’appalto,
i requisiti finanziari e tecnici, sempreché frazionabili, di cui agli articoli
20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, previsti nei precedenti articoli
per l’impresa singola devono essere posseduti nella misura variabile tra il
40% ed il 60% dalla capogruppo e la restante percentuale cumulativamente dalla
o dalle mandanti, a ciascuna delle quali deve essere richiesta una percentuale
variabile tra un minimo del 10% ed il massimo del 20% di quanto richiesto cumulativamente.
2.
Nel caso di associazione di imprese in cui, secondo la normativa vigente, è
consentito che ciascuna sia iscritta ad una sola categoria dell’A.N.C. tra quelle
richieste dall’appalto, i requisiti finanziari e tecnici di cui agli articoli
20 e 21 del decreto legislativo n. 406 del 1991, previsti nei precedenti articoli
per l’impresa singola devono essere posseduti dalla capogruppo nella categoria
prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante deve possedere i requisiti
previsti per l’importo della categoria dei lavori che intende assumere e nella
misura indicata per l’impresa singola.
Art.
9 Adeguamento dei
capitolati speciali alla legge 19 marzo 1990, n. 55
1.
La documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali inclusa la cassa
edile, assicurativi ed infortunistici deve essere presentata prima dell’inizio
dei lavori e comunque entro trenta giorni dalla data del verbale di consegna.
2.
La trasmissione delle copie dei versamenti contributivi, previdenziali ed assicurativi,
nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva, dovrà essere effettuata con cadenza quadrimestrale. Il direttore
dei lavori ha, tuttavia, facoltà di procedere alla verifica di tali versamenti
in sede di emissione dei certificati di pagamento.
3.
Il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori previsto al comma
8 dell’articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, deve essere consegnato
all’amministrazione e messo a disposizione delle autorità competenti preposte
alle verifiche e di controllo dei cantieri prima dell’inizio dei lavori e comunque
non oltre trenta giorni dalla data del verbale di consegna degli stessi.
4.
Il piano sarà aggiornato di volta in volta e coordinato, a cura dell’appaltatore,
per tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici
piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall’appaltatore.
5.
Nell’ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo
incombe all’impresa mandataria o designata quale capogruppo.
6.
Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte
di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.
(i
commi 3, 4, 5 e 6 sono implicitamente abrogati e sostituiti dall'articolo 31
della legge n. 109 del 1994)
Art.
10 Esclusioni
(Omissis)
Art.
11 Entrata in vigore
(Omissis)
--------------------------------------------------------------------------------
(I
contenuti dei bandi e delle lettere di invito sono stati ridefiniti con gli
allegati al decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406)
Bandi
di gara per appalti di importo pari o superiore a cinque milioni di ECU
B
Per
i pubblici incanti il bando di gara deve contenere i seguenti elementi:
a)
il nome, indirizzo, il numero di telefono, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice
del soggetto appaltante;
b)
la data di invio all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee;
c)
il criterio di aggiudicazione prescelto;
d)
il luogo di esecuzione e le caratteristiche generali dell’opera, la natura e
l’entità delle prestazioni; in caso di appalto diviso in lotti, l’ordine di
grandezza dei medesimi e la possibilità di presentare offerta per uno o più
lotti o per l’insieme; l’indicazione delle eventuali opere scorporabili con
il relativo importo; la categoria A.N.C. e la classifica del lavoro prevalente
e delle eventuali opere scorporabili;
e)
il termine di esecuzione dell’appalto;
f)
il soggetto e l’indirizzo cui possono richiedersi il capitolato d’oneri ed i
documenti complementari e l’ammontare e le modalità di versamento della somma,
eventualmente, da pagare per ottenere la suddetta documentazione;
g)
il termine di ricezione delle offerte, l’indirizzo a cui queste devono trasmettersi
e la lingua o le lingue in cui debbono redigersi;
h)
chi è ammesso ad assistere all’apertura dei plichi contenenti le offerte, nonché
la data, l’ora ed il luogo di apertura;
i)
le indicazioni relative alla cauzione ed ad altra eventuale forma di garanzia
richiesta all’appaltatore ai sensi della normativa vigente;
j)
le modalità essenziali di finanziamento e di pagamento della prestazione con
riferimento alla normativa che le prescrive;
k)
la facoltà per i concorrenti di presentare offerta ai sensi degli articoli 22
e seguenti del Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e successive modificazioni
ed integrazioni;
l)
i requisiti minimi di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo
che si richiedono agli aspiranti in conformità a quanto prescritto dagli articoli
20 e 21 del predetto decreto legislativo, e come determinati in base al presente
decreto, nonché le cause di esclusione dalla gara di cui all’art. 18 del Decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406;
m)
il periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla
propria offerta;
n)
richiesta all’offerente dell’indicazione dei lavori che eventualmente intende
subappaltare;
o)
ammissibilità di offerte in aumento;
p)
se si procederà all’aggiudicazione anche quando sia presente una sola offerta;
q)
ammissione delle imprese non iscritte all’A.N.C. aventi sede in uno Stato della
CEE alle condizioni previste dagli articoli 18 e 19 del Decreto legislativo
19 dicembre 1991, n. 406;
r)
richiesta all’offerente di specificare che l’offerta tiene conto degli oneri
previsti per i piani di sicurezza;
s)
le modalità di individuazione e dell’eventuale esclusione delle offerte anomale.
(la
lettera "s" dispone "la facoltà di avvalersi della procedura di
cui all’articolo 2-bis, comma 2, della legge 26 aprile 1989, n. 155",
tale indicazione deve ritenersi soppressa e così sostituita in applicazione
dell’articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 109 del 1994)
Bando
di gara per licitazione privata ed appalto-concorso
Per
le licitazioni private e per l’appalto-concorso il bando di gara deve
contenere i seguenti elementi:
1)
le notizie di cui alle lettere a), b), d), e), i), j), k), m), n), o), q) e
s) del precedente bando di gara;
2)
il criterio di aggiudicazione;
3)
nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all’eventuale esecuzione dei lavori,
anche l’elaborazione dei progetti, le indicazioni utili a dare conoscenza dell’oggetto
del contratto ed a presentare le relative proposte;
4)
il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l’indirizzo al quale
tali domande debbono essere inviate e la lingua o le lingue cui debbono redigersi;
5)
il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti
a presentare offerta;
6)
le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di
dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi
dei concorrenti, nonché quelli di cui alla lettera l) del precedente bando di
gara.
Gli
inviti a presentare offerta debbono specificare:
1)
le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere
f), g), p) e r) del precedente bando di gara;
2)
i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l’ammissione
alle gare, nonché i documenti che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova
delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del
Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e a completamento delle informazioni
fornite.
Bando
di gara per le concessioni di costruzione e gestione
[*]
Per
le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando
previsti per gli appalti.
Per
le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti
elementi:
1)
il nome, l’indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice
del soggetto concedente;
2)
la data di invio del bando all’ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee;
3)
i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
4)
il luogo di esecuzione, l’oggetto della concessione, la natura e l’entità delle
prestazioni;
5)
le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono
agli aspiranti concessionari;
6)
la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l’obbligo
di indicare in sede di offerta l’eventuale maggior misura di detta percentuale;
7)
il termine per la presentazione delle candidature, l’indirizzo cui debbono trasmettersi,
la lingua o le lingue in cui debbono redigersi, nonché, eventualmente, il termine
entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
L’avviso
di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:
1)
le notizie di cui alle lettere a), b), c) e d) del bando di gara per pubblici
incanti, ovvero, nel caso di concessioni di costruzione e gestione, le notizie
di cui ai punti 1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
2)
il termine di ricezione delle domande;
3)
la reperibilità del bando di gara in edizione integrale (estremi di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale italiana, presso l’ente appaltante, ecc.).
Bandi
di gara per appalti di importo pari o superiore al milione di ECU ed inferiore a
cinque milioni di ECU
Bando
d
Per
i pubblici incanti il bando di gara deve contenere le indicazioni richieste per
i bandi di cui all’allegato I, ad eccezione di quelle previste alle lettere b)
ed o).
Bando
di gara per licitazione privata ed appalto-concorso
Per
le licitazioni private e l’appalto-concorso il bando deve contenere i seguenti
elementi:
1)
le notizie di cui alle lettere a), c), d), e), i), j), k), m), n), q) ed s)
del bando di gara per pubblici incanti dell’allegato I;
2)
nel caso di appalto avente per oggetto, oltre all’eventuale esecuzione dei lavori,
anche l’elaborazione di progetti, indicazioni utili a dare conoscenza dell’oggetto
del contratto ed a presentare le relative proposte;
3)
il termine di ricezione delle domande di partecipazione, l’indirizzo al quale
debbono essere inviate;
4)
il termine massimo entro il quale il soggetto appaltante spedirà gli inviti
a presentare offerta;
5)
le indicazioni da includere nella domanda di partecipazione, sotto forma di
dichiarazioni successivamente verificabili, riguardanti i requisiti soggettivi
dei concorrenti nonché quelli di cui alla lettera i) del bando per pubblici
incanti dell’allegato I.
Gli
inviti a presentare offerta debbono specificare:
1)
le indicazioni di cui al relativo bando di gara, quelle di cui alle lettere
f), g), h), p) e r) del bando di gara per pubblici incanti dell’allegato I;
2)
i documenti prescritti dalla vigente normativa da presentare per l’ammissione
alle gare, nonché i documenti che l’aggiudicatario è tenuto a presentare a riprova
delle dichiarazioni concernenti i requisiti di cui agli articoli 20 e 21 del
Decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, ed a completamento delle indicazioni
fornite.
Bando
di gara per le concessioni di costruzione e gestione [*]
Per
le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando
previsti per gli appalti.
Per
le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti
elementi:
1)
il nome, l’indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice
del soggetto concedente;
2)
i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
3)
il luogo di esecuzione, l’oggetto della concessione, la natura e l’entità delle
prestazioni;
4)
le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono
agli aspiranti concessionari;
5)
la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l’obbligo
di indicare in sede di offerta l’eventuale maggior misura di detta percentuale;
6)
il termine per la presentazione delle candidature, l’indirizzo cui debbono trasmettersi,
nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
L’avviso
di gara previsto dalla vigente normativa deve contenere i seguenti elementi:
1)
le notizie di cui alle lettere a), c) e d) del bando di cui all’allegato I ovvero,
nel caso di concessioni di costruzione e gestione le notizie di cui ai punti
1), 2), 3) e 4) del relativo bando di gara;
2)
il termine di ricezione delle domande;
3)
reperibilità del bando in edizione integrale (estremi di pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale, nel Bollettino regionale, oppure presso l’ente appaltante).
Bandi
di gara per appalti di importo inferiore al milione di ECU
Bando
di gara per pubblici incanti
Per
i pubblici incanti il bando di gara deve contenere tutte le notizie richieste
per il bando dell’allegato I ad eccezione delle lettere b), l) ed o).
Bandi
di gara per licitazione privata ed appalto-concorso
In
caso di licitazione privata ed appalto-concorso il bando deve contenere le
notizie richieste alle lettere a), c), d), e), j), k), m), q) e s) del bando di
gara per pubblici incanti dell’allegato I.
Deve,
inoltre, contenere il termine di ricezione delle domande di partecipazione e
l’indirizzo al quale debbono inviarsi, nonché il termine massimo entro il quale
il soggetto appaltante spedirà gli inviti.
Gli
inviti a presentare offerta debbono specificare:
1)
tutte le indicazioni del relativo bando di gara;
2)
le indicazioni di cui alle lettere, f), g), n), p) e r) del bando di cui all’allegato
I e i documenti prescritti dalla normativa vigente per l’ammissione alle gare.
Bando
di gara per le concessioni di costruzione e gestione [*]
[*]
Per
le concessioni di sola costruzione devono essere utilizzati gli schemi di bando
previsti per gli appalti.
Per
le concessioni di costruzione e gestione il bando di gara deve contenere i seguenti
elementi:
1)
il nome, l’indirizzo, il numero telefonico, di telegrafo, di telex e di telecopiatrice
del soggetto concedente;
2)
i criteri in base ai quali verrà scelto il concessionario;
3)
il luogo di esecuzione, l’oggetto della concessione, la natura e l’entità delle
prestazioni;
4)
le condizioni minime di carattere personale, tecnico e finanziario che si richiedono
agli aspiranti concessionari;
5)
la percentuale minima che il concessionario deve affidare a terzi e l’obbligo
di indicare in sede di offerta l’eventuale maggior misura di detta percentuale;
6)
il termine per la presentazione delle candidature, l’indirizzo cui debbono trasmettersi,
nonché, eventualmente, il termine entro il quale il concedente spedirà gli inviti.
Avviso
di gara
Per
le licitazioni private e gli appalti-concorso per appalti di importo inferiore
al milione di ECU l’avviso di gara previsto dalla vigente normativa coincide,
in quanto a contenuti, con il bando di gara integrale.