Legge 19 marzo 1990, n. 55
Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso
e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale
(G.U.R.I. 23 marzo 1990, n. 69)
Capo II
Ambito di applicazione delle
leggi 31 maggio 1965, n. 575 , e 13 settembre 1982, n. 646 . Effetti della
riabilitazione e disposizioni a tutela della trasparenza dell'attività delle
regioni e degli enti locali e in materia di pubblici appalti
Art.
14 - 1.
Salvo che si tratti di procedimenti di prevenzione già pendenti alla data di
entrata in vigore della presente legge, da tale data le disposizioni della
Legge 31 maggio 1965, n. 575, concernenti le indagini e l'applicazione delle
misure di prevenzione di carattere patrimoniale, nonché quelle contenute negli
articoli da 10 a 10-sexies della medesima legge, si applicano con riferimento
ai soggetti indiziati di appartenere alle associazioni indicate nell'articolo 1
della predetta legge o a quelle previste dall'art. 75, Legge 22 dicembre 1975,
n. 685 , ovvero ai soggetti indicati nei numeri 1) e 2) del primo comma
dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, quando l'attività
delittuosa da cui si ritiene derivino i proventi sia una di quelle previste
dagli articoli 629, 630, 644, 648-bis o 648-ter del codice penale, ovvero
quella di contrabbando.
2.
Nei confronti dei soggetti di cui al comma 1, la riabilitazione prevista
dall'art. 15, Legge 3 agosto 1988, n. 327, può essere richiesta dopo cinque
anni dalla cessazione della misura di prevenzione.
3.
La riabilitazione comporta, altresì, la cessazione dei divieti previsti
dall'art. 10 della Legge 31 maggio 1965, n. 575.
Art. 15 omissis
Art. 15 bis abrogato dall'art.274, comma 1,
lett. p,
del D.L.vo
18 agosto 2000, n. 267
Art. 16
- abrogato
dall'art. 274, comma 1, lett. p),
1.
L'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza di
tipo mafioso, nell'esercizio dei poteri di accertamento e di accesso
conferitigli dalla legge, qualora ritenga, sulla base di fondati elementi
comunque acquisiti, che esistano tentativi di infiltrazioni di tipo mafioso
nelle attività riguardanti appalti, concessioni, subappalti, cottimi, noli a
caldo o contratti similari per la realizzazione di opere e di lavori pubblici,
nonché il prefetto della provincia, nell'ambito dei poteri conferitigli dalla
legge, quando sia necessario assicurare il regolare svolgimento dell'attività delle
pubbliche amministrazioni, richiedono, nell'ambito delle rispettive competenze,
ai competenti organi statali e regionali gli interventi di controllo e
sostitutivi previsti dalla legge.
1-bis.
Ai medesimi fini indicati nel comma 1 il prefetto, anche sulla base di elementi
acquisiti dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la
delinquenza di tipo mafioso, può chiedere, per le province, per i comuni e per
le amministrazioni e gli enti indicati nell'art. 49 della Legge 8 giugno 1990,
n. 142 (1), che siano sottoposte al controllo preventivo di legittimità le
deliberazioni relative alle materie di cui al comma 2, lettera a), dell'art. 45
della citata legge n. 142 del 1990 (1), con le modalità e i termini previsti da
quest'ultima disposizione. Le predette deliberazioni sono comunicate al
prefetto contestualmente all'affissione all'albo.
(1) La
citata legge è
stata abrogata dall'art. 274, D.Lg. 18 agosto 2000, n. 267. L'art. 275
di tale decreto ha, inoltre, disposto che i riferimenti contenuti in
leggi, regolamenti, decreti o altre norme, o disposizioni della presente legge,
si intendono riferiti ai corrispondenti articoli del suddetto D.Lgs. n.
267/2000.
Art. 17 - 1. Per l'esecuzione di opere e lavori di competenza di amministrazioni,
enti pubblici e società a prevalente capitale pubblico o che comunque derivino
da una qualsiasi forma di convenzionamento con soggetti privati, fino
all'integrale recepimento delle direttive comunitarie in materia di contratti
per l'esecuzione di opere pubbliche ed in attesa della disciplina organica dei
sistemi di aggiudicazione di opere pubbliche, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 18.
2.
Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del
Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentiti i
Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche comunitarie, sono
definite disposizioni per garantire omogeneità di comportamenti delle stazioni
committenti relativamente ai contenuti dei bandi, avvisi di gara e capitolati
speciali, nonché, per le finalità della presente legge, disposizioni per la
qualificazione dei soggetti partecipanti alle gare. Dette disposizioni si
applicano a tutte le procedure delle amministrazioni e degli enti pubblici
relative agli appalti di opere e di lavori pubblici, nonché alle concessioni di
costruzione e di gestione.
3. Entro lo stesso
termine di cui al comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro del tesoro, d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, sono
altresì, definite disposizioni per il controllo sulle composizioni azionarie dei
soggetti aggiudicatari di opere pubbliche, ivi compresi i concessionari, e sui
relativi mutamenti societari. Con lo stesso decreto sono comunque vietate
intestazioni ad interposte persone, di cui deve essere comunque prevista la
cessazione entro un termine predeterminato, salvo le intestazioni a società
fiduciarie autorizzate ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966, a
condizione che queste ultime provvedano, entro trenta giorni dalla richiesta
effettuata dai soggetti aggiudicatari, a comunicare alle amministrazioni
interessate l'identità dei fiducianti; in presenza di violazioni delle
disposizioni del presente comma, si procede alla sospensione dall'Albo
nazionale dei costruttori o, nei casi di recidiva, alla cancellazione dall'Albo
stesso.
Art. 18 - 1. Possono presentare
offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici
per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori
le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa
vigente.
2.
Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in
proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. Il contratto non può essere
ceduto, a pena di nullità.
3.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la
categoria con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie, relative a
tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo
importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie
medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in
subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le
parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione
appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del
presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o
straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo
nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti
ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei
corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di
qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione
vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera
di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e
successive modificazioni.
3-bis.
Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che
provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista
l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto
obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data
di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al
subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia
effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano
all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal
subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e
con proposta motivazione di pagamento.
3-ter. Abrogato.
4.
L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in
subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con
ribasso non superiore al venti per cento.
5.
Abrogato.
6.
Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i
nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati di cui al comma
3, numero 3).
7.
L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il
trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e
territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i
lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme
anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le
prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite,
le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente
prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici,
nonché copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le
imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente
committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché
di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione
collettiva.
8.
Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici
l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure
per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle
autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese
operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle
imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di
consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale
capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del
piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
9.
L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia
autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di
eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del
codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga
dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel
caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante
provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa
richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano
giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto,
l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo
inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione da
parte della stazione appaltante sono ridotti della metà (1).
10.
L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare
oggetto di ulteriore subappalto.
11.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle
associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli
articoli 22 e 26 del D.Lg. 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite
o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché
alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti
pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano
altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende
eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto.
12.
Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto
avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di
manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se
singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori
affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo
della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del
contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i
lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture
speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o
subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese
di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma
3, numero 5). È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione
appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto,
il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati.
13.
Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai
casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o
comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo
nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia
riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per
le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori.
14.
Le disposizioni del presente articolo, escluse quelle di cui ai commi 5, 6 e 7,
non si applicano ai subappalti o ai cottimi relativi ai lavori pubblici
aggiudicati o affidati prima della data di entrata in vigore della presente
legge. Fino al duecentoquarantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, la disposizione di cui al numero 2) del comma 3,
relativa all'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, non si applica e
l'affidamento in subappalto ed in cottimo può essere autorizzato dall'ente o
dalla stazione appaltante, fermo restando l'accertamento dei requisiti di cui
all'art. 21, secondo comma, della Legge 13 settembre 1982, n. 646 (2).
(1) Periodo aggiunto dall'art.7, comma 3, della legge 166/2002
(2) Per l'applicabilità
nel settore delle pubbliche forniture della disciplina del subappalto contenuta
nel presente articolo vedi l'art. 16, D.Lg. 24 luglio 1992, n. 358.
Art.
19 -1. Omissis.
2. Omissis.
3.
È vietata l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento temporaneo
di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
4.
La violazione della disposizione di cui al comma 3 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle imprese
riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare relative ai
medesimi lavori.
Art. 20
- 1. Prima della stipula del contratto relativo ad opere o lavori riguardanti
la pubblica amministrazione, l'ente appaltante procede, nei casi e con le
modalità di cui all'art. 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 (1), ed all'art.
9 della legge 8 agosto 1977, n. 584 (2), e successive modificazioni e integrazioni,
limitatamente alle forme di pubblicità a carattere nazionale ivi previste,
integrate, se del caso, con altre a carattere locale, alla pubblicazione dell'elenco
delle imprese invitate e di quelle partecipanti alla gara, nonché dell'impresa
vincitrice o prescelta indicando il sistema di aggiudicazione adottato.
(1) La
citata legge è
stata abrogata dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.
(2) L'art. 9 della Legge
8 agosto 1977, n. 584 è il seguente: «Art. 9 - Gli appalti disciplinati dalla
presente legge sono aggiudicati col sistema dei pubblici incanti, della
licitazione privata o dell'appalto concorso.
Il bando di gara, quale
che sia il sistema di aggiudicazione, è inviato all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee per la sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale delle Comunità stesse.
Tale invio è facoltativo
per gli appalti di valore compreso tra i 500 e i 1.000 milioni di lire. In tal
caso, il bando deve essere conforme alle prescrizioni di cui agli articoli 10,
11 e 12 della presente legge.
Il
bando di gara è altresì soggetto alle forme di pubblicità previste dal primo e
secondo comma dell'articolo 7 della Legge 2 febbraio 1973, n. 14. La
pubblicazione sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della
Repubblica deve avvenire nei nove giorni successivi all'invio del bando
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee».