LEGGE 20 marzo 1865, n. 2248
G.U.R.I. 27 aprile 1865, n. 101
Art.
337
I contratti in generale sono esecutori soltanto dopo l'approvazione dell'Autorità competente secondo le norme prescritte dalla legge di contabilità generale.
Nei casi di urgenza il Ministero può autorizzare il cominciamento dei lavori immediatamente dopo il deliberamento. In tal caso il direttore delle opere terrà conto di tutto ciò che venisse predisposto o somministrato dal deliberatario per reintegramento delle spese quando il contratto non fosse approvato.