Legge 26.03.2002, n. 2 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002. (Bollettino Ufficiale Della Regione Sicilia n. 14 del 27 marzo 2002) |
1. Il sistema di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore
a 150.000 euro č regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della
deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.
2. Il sistema di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore
a 150.000 euro č regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla
data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante,
dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per
le cooperative iscritte al registro prefettizio.
1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni č cosė sostituito:"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o a pių professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".
(1)
Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.