Legge 26.03.2002, n. 2  Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002. (Bollettino Ufficiale Della Regione Sicilia n. 14 del 27 marzo 2002)

 

 

Art.  44.  Sistema qualificazione imprese   (1) Art. 120. Incarichi di collaudo (1)

 

 

 

Art.  44.  Sistema qualificazione imprese (1)

1. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo superiore a 150.000 euro č regolato dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante.

2. Il sistema di qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici per importo inferiore a 150.000 euro č regolato, oltre che dalla normativa nazionale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'amministrazione appaltante, dalla sola iscrizione, da almeno due anni, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per le imprese iscritte all'Albo artigiani e per le cooperative iscritte al registro prefettizio.

 

 

Art. 120. Incarichi di collaudo  (1)

1. Il settimo comma dell'articolo 7 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni č cosė sostituito:"Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti o da conferire dall'Amministrazione regionale a commissioni o a pių professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti riuniti in collegio, qualora non diversamente ed espressamente indicato nell'atto di nomina.".

 

 

(1)  ARTICOLO ABROGATO DALL'ART. 42 DELLA L.R. 7/2002 COME SOSTITUITO DA ART. 30 DELLA L.R. 7/2003

 

 

 

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Legge 26.03.2002, n. 2

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2002.

Art. 94. Ufficio del sovrintendente del Palazzo d'Orleans

1. L'Ufficio di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 dicembre 2001, n. 20 può affidare lavori a trattativa privata entro il limite di 150 migliaia di euro nonché forniture di beni e di servizi a trattativa privata entro il limite di 100 migliaia di euro, previa approvazione del Comitato intersettoriale.
2. Con decreto del Presidente della Regione vengono definiti gli ambiti di competenza e le funzioni dell'Ufficio, la composizione del Comitato intersettoriale nonché le modalità di gestione delle spese connesse alle funzioni.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 250 migliaia di euro; per gli anni 2003 e 2004 la spesa è valutata in 150 migliaia di euro annui.