Legge 2 settembre 1998, n. 21. Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43. (Bollettino Ufficiale Della Regione Sicilia N. 44 del 5 settembre 1998)

 

 

Art. 1.    Procedimenti di aggiudicazionea (abrogati i commi dall'1 all' 8  - il comma 9 è superato -vedi circolare Ass. LL.PP. 24-10-2002 artt.  16)   e  27- ) 

Art. 6. Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 

Art. 2. Fideiussione provvisoria

Art. 7. Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

Art. 3. Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale e competenze ad esprimere i pareri tecnici

art. 8

Art. 4. Termine per l'ntegrazione delle commissioni edilizie

Note

Art. 5. Completamento strutture portuali

    

 

Con questo sfondo sono indicati gli articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 7/02

 

 

 

 

 

Art. 1. Procedimenti di aggiudicazione

1. Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione secondo il criterio del prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformità o di falsità della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a carico delle imprese interessate:

a)  esclusione dalla gara;

b)  incameramento della cauzione provvisoria;

c)  segnalazione al Comitato centrale dell'albo nazionale costruttori;

d)  esclusione dalle successive gare dell'ente committente per un anno a partire dalla data della gara.

2.  Dopo la verifica della documentazione, si procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e, quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte ammesse.

3.  Allorché si procede secondo il criterio di cui alla lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14, l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalità di cui al comma 1, la conformità della documentazione presentata da tutti i concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari. Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà a correggere i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media è rideterminata con le stesse modalità di cui sopra.

4.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici qualora:

a)  a carico dei soggetti dotati, al momento di partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni;

b)  a carico dei soggetti di cui alla lettera a) siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;

c)  i soggetti di cui alla lettera a) si siano resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;

d)  si trovi in una delle condizioni previste dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con le stazioni appaltanti;

e)  i soggetti di cui alla lettera a) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione;

f)  sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;

g)  sia recidivo nelle violazioni agli obblighi concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle tasse o delle imposte dovute;

h)  nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante.

5.  Ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle lettere a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) oltre alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.

6.  Nel caso di aggiudicazione di lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che presentino una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei, all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unità superiore se il numero delle offerte è dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle offerte rimaste in gara.

7.  Sono comunque fatti salvi i bandi di gara già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.

8.  E' abrogato il comma 2, dell'articolo 14, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.

9.  Il comma 4, dell'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:

«4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse». (1)

 

(1) Comma superato -vedi circolare Ass. LL.PP. 24-10-2002 artt.  16)   e  27)

 

Art. 2. Fidejussione provvisoria

1.  L'accettazione delle offerte delle imprese partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è subordinata alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di fidejussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria per il valore pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2 miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base d'asta da 2 miliardi a 5 miliardi di lire e dell'1 per cento per importi a base d'asta superiori a 5 miliardi di lire.

 

 

Art. 3. Soppressione del Comitato tecnico amministrativo regionale e competenze ad esprimere i pareri tecnici

1.  L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 e dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. (Competenze ad esprimere i pareri tecnici) - 1. Al fine di accelerare e semplificare le procedure per l'esame e l'approvazione dei progetti di opere pubbliche è soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).

2.  I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:

a)  dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;

b)  dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;

c)  dai dirigenti dei settori tecnici della provincia regionale limitatamente alle opere della propria amministrazione su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;

d)  dall'ingegnere capo del Genio civile, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;

e)  dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i limiti delle competenze professionali, su progetti di importo sino a 750 mila ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;

f)  dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;

g)  dai dirigenti tecnici superiori dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.

3.  Per le opere di importo superiore ai 20 milioni di ECU l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni in materia di conferenza dei servizi. L'Amministrazione procedente è individuata nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento entro il termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta degli enti interessati.

4.  La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti di cui alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo e purché l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio civile competente per territorio.

5.  Le perizie di variante o suppletive in corso di approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore della presente legge, vengono restituite agli organi che hanno espresso parere tecnico sui progetti originari.

6.  Le disposizioni della presente legge si applicano anche per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.

7.  E' abrogato l'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28».

 

 

Art. 4. Termine per l'ntegrazione delle commissioni edilizie

1.  I comuni debbono provvedere all'integrazione delle commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

 

 

Art. 5. Completamento strutture portuali

1.  L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei porti.

2.  Il finanziamento di ciascun intervento é subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.

3.  I progetti da ammettere a finanziamento anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal progettista.

4.  Le opere così realizzate costituiscono vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali.

 

 

Art. 6. Proroga dei termini della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25

1.  I termini previsti ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000.

 

 

Art. 7. Proroga del termine di cui al comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

1.  Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del Titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5 della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

 

 

Art. 8.

1.  La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2.  E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 2 settembre 1998.

 

 

Note

Avvertenza:

Il testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.

Note all'art. 1, comma 1:

  Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono i seguenti:

Amministrazione regionale, aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati, enti locali territoriali e/o istituzionali compresi nell'ambito territoriale della Regione siciliana, nonché enti ed aziende da questi dipendenti e/o comunque sottoposti a vigilanza.

Ai sensi dell'articolo 79 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 devono ritenersi compresi le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case popolari ed i consorzi di bonifica.

  I soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 sono quelli, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che procedono all'affidamento di lavori di Genio civile indicati nell'allegato A), nonché di lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, sempreché l'importo non sia inferiore a 5 milioni di E.C.U., I.V.A. esclusa, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.

Note all'art. 1, comma 3:

  Il criterio di cui alla lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 è quello dell'"offerta di prezzi unitari, ai sensi del successivo art. 5".

  Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14 così dispone: «Successivamente, la stessa autorità procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione, tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al terzo comma del presente articolo».

  I prodotti o le somme di cui al terzo comma dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono: i prodotti dei quantitativi previsti per ciascuna voce relativa alle varie categorie di lavoro risultanti dalla seconda colonna della "lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" disposta dall'ente appaltante per i prezzi unitari che i concorrenti si dichiarano disposti ad offrire per ogni voce e indicati nella terza colonna della lista, e la somma di tali prodotti che costituisce il prezzo complessivo offerto.

Nota all'art. 1, comma 4, lett. a):

Le misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni sono: la sorveglianza speciale della pubblica sicurezza cui può essere aggiunto, ove le circostanze lo richiedano, il divieto di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora abituale o in una o più province; nonché, qualora le altre misure di prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica, l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.

Note all'art. 1, comma 4, lett. b):

  L'articolo 314, primo comma, del codice penale punisce il delitto di peculato.

  L'articolo 318, primo comma, del codice penale punisce il delitto di corruzione per un atto di ufficio da compiere.

  L'articolo 319 ter del codice penale punisce il delitto di corruzione in atti giudiziari.

  L'articolo 321 del codice penale punisce il delitto di "chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio denaro od altra utilità".

  L'articolo 323, secondo comma, del codice penale punisce il delitto di abuso d'ufficio nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

  L'articolo 326, terzo comma, primo periodo del codice penale punisce il delitto di utilizzazione illegittima di segreti di ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale.

  L'articolo 416 bis del codice penale punisce il delitto di associazione di tipo mafioso.

Note all'art. 1, comma 5:

  La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca:

«Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

  L'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prevede che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla stessa legge siano puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

Nota all'art. 1, comma 9:

L'articolo 14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, a seguito delle disposte modifiche, è il seguente:

«Criteri di aggiudicazione

1.  L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F.

2.  I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione appaltante.

3.  Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.

4.  Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.

4 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo.

5.  Gli articoli 41 e 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati».

Nota all'art. 3, comma 3:

Le modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche e integrazioni in materia di conferenza dei servizi sono dettate in particolare dall'articolo 15 ai sensi del quale l'Amministrazione procedente quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa, il nulla osta o l'assenso.

Nota all'art. 4:

Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, così dispone:

«1.  I comuni per il rilascio delle concessioni edilizie sono autorizzati ad integrare le commissioni edilizie con un perito industriale, nonché con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia».

Nota all'art. 5, comma 1:

Le procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65, come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, sono le seguenti: l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare i progetti di massima o esecutivi ove compatibili con l'assetto territoriale sentiti i comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati, l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.

 

Note all'art. 6:

  I termini previsti dai commi 3 e 4 dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, sono relativi rispettivamente all'av viamento dei programmi costruttivi da parte delle cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di cembre 1977, n. 95 per gli anni 1989 e precedenti e all'avviamento dei programmi costruttivi da parte delle cooperative edilizie incluse utilmente nel piano degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 1997 non hanno rispettato i termini di cui all'articolo 11, lett. a), del bando di concorso approvato con decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai benefici.

  Il termine di cui all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è relativo alla presentazione, da parte delle cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di cembre 1977, n. 95 in possesso della relativa promessa di finanziamento, all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca dell'apposita istanza e relativa documentazione per accedere ai benefici della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.

  Il termine di cui all'articolo 13 della legge regionale 24 lu glio 1997, n. 25, è relativo all'inizio dei lavori dei progetti delle cooperative di cui alla stessa legge.

  Il termine di cui all'articolo 16 della legge regionale 24 lu glio 1997, n. 25, è relativo all'attuazione di interventi costruttivi da parte di cooperative di abitazioni e imprese ammesse a contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata e/o agevolata.

 

Nota all'art. 7:

Il titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, reca: «Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti».