Legge 2 settembre 1998, n. 21. Norme in materia di lavori pubblici ed urbanistica. Proroghe dei termini di cui alle leggi regionali 24 luglio 1997, n. 25 e 3 novembre 1994, n. 43. (Bollettino Ufficiale Della Regione Sicilia N. 44 del 5 settembre 1998) |
Con questo sfondo sono indicati gli articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 7/02 |
1.
Nei procedimenti di pubblico incanto e di trattativa privata con bando di gara
relativi all'affidamento di lavori pubblici di qualunque importo di competenza
degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21
nonché dei soggetti che operano nelle condizioni di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, si procede all'aggiudicazione
secondo il criterio del prezzo più basso. L'autorità che presiede la gara
verifica, prima dell'apertura delle offerte, la conformità della documentazione
presentata da tutti i concorrenti. In caso di palese difformità o di falsità
della documentazione presentata, si adottano le seguenti automatiche sanzioni a
carico delle imprese interessate:
a)
esclusione dalla gara;
b) incameramento della cauzione provvisoria;
c) segnalazione al Comitato centrale dell'albo
nazionale costruttori;
d) esclusione dalle successive gare dell'ente
committente per un anno a partire dalla data della gara.
2. Dopo la verifica della documentazione, si
procede all'apertura ed alla lettura delle offerte, anche di quelle escluse e,
quindi, all'aggiudicazione, prendendo in considerazione solo le offerte
ammesse.
3. Allorché si procede secondo il criterio di
cui alla lettera e), dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14,
l'autorità che presiede la gara, dopo aver verificato, con le modalità di cui
al comma 1, la conformità della documentazione presentata da tutti i
concorrenti, deve procedere, ad integrazione di quanto previsto dal sesto comma
dell'articolo 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, alla verifica dei conteggi
presentati da tutti i concorrenti le cui offerte sono state ammesse per la
determinazione della media, tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari.
Ove si riscontrino errori di calcolo, l'amministrazione procederà a correggere
i prodotti o le somme di cui al terzo comma, dell'articolo 5, della legge 2
febbraio 1973, n. 14. In tale ipotesi la media è rideterminata con le stesse
modalità di cui sopra.
4. Dalla data di entrata in vigore della
presente legge il concorrente è escluso dalle procedure di affidamento di
appalti di lavori pubblici qualora:
a) a carico dei soggetti dotati, al momento di
partecipazione alla gara, di potere di rappresentanza o con incarico di
direttore tecnico sia in corso un procedimento o sia stato emanato un
provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive
modificazioni;
b) a carico dei soggetti di cui alla lettera a)
siano state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato per taluno
dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico previsti
dagli articoli 314, primo comma, 318, primo comma, 319 ter, 321, 323, secondo
comma, 326, terzo comma, primo periodo e 416 bis del codice penale;
c) i soggetti di cui alla lettera a) si siano
resi responsabili di grave negligenza o malafede nella esecuzione dei lavori;
d) si trovi in una delle condizioni previste
dalle vigenti norme che precludono la stipula di contratti o di convenzioni con
le stazioni appaltanti;
e) i soggetti di cui alla lettera a) abbiano
reso false dichiarazioni in merito ai requisiti ed alle condizioni rilevanti
per concorrere all'appalto o alla concessione;
f) sia in stato di fallimento, di liquidazione,
di cessazione di attività o sia in una qualsiasi altra situazione equivalente
secondo la legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di
soggetto di altro Stato, ovvero sia in corso una delle predette procedure;
g) sia recidivo nelle violazioni agli obblighi
concernenti le dichiarazioni e i conseguenti adempimenti in materia di
contributi sociali, imposte e tasse secondo la legislazione italiana o la
legislazione dello Stato di residenza ovvero abbia commesso anche un'unica
violazione di maggiore gravità. Costituisce violazione di maggiore gravità
l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati, il mancato versamento di
contributi sociali in misura superiore al 20 per cento dell'importo complessivo
dovuto, la mancata corresponsione di un importo superiore al 20 per cento delle
tasse o delle imposte dovute;
h) nell'esercizio della propria attività
professionale abbia commesso un errore grave accertato con qualsiasi mezzo di
prova dalla stazione appaltante.
5. Ai fini della partecipazione alle procedure
di affidamento degli appalti di lavori pubblici i concorrenti presentano una
dichiarazione giurata, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive
modificazioni, attestanti il fatto di non trovarsi nelle condizioni di cui alle
lettere a), b), c), f), g) del comma 4. Nel caso di dichiarazioni mendaci
relativamente alle condizioni di cui alle lettere b), e), f), g) ed h) oltre
alle sanzioni di cui al comma 1 e a quelle previste dall'articolo 26 della
legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni, i concorrenti sono
puniti con l'esclusione perpetua dalle procedure di affidamento.
6. Nel caso di aggiudicazione di lavori di
importo inferiore a 5 milioni di ECU, vanno escluse le offerte che presentino
una percentuale di ribasso che superi di oltre un quinto la media aritmetica
dei ribassi di tutte le offerte ammesse. Si procede, poi, solo nel caso in cui
il numero delle offerte ritenute valide non risulti inferiore a sei,
all'esclusione del 25 per cento delle offerte di minore ribasso e del 25 per
cento delle offerte di maggiore ribasso arrotondato all'unità superiore se il
numero delle offerte è dispari. L'aggiudicazione viene fatta a favore
dell'offerta che uguaglia o più si avvicina per difetto alla media delle
offerte rimaste in gara.
7. Sono comunque fatti salvi i bandi di gara
già pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge.
8. E' abrogato il comma 2, dell'articolo 14, della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come sostituito dall'articolo 1 della
legge regionale 6 aprile 1996, n. 22.
9. Il comma 4, dell'articolo 14 della legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 4, è sostituito dal seguente:
«4.
Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori e
forniture mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo
ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma, della legge 2 febbraio
1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un
ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica dei
ribassi di tutte le offerte ammesse». (1)
(1)
Comma superato -vedi circolare Ass. LL.PP. 24-10-2002 artt. 16)
e 27)
1. L'accettazione delle offerte delle imprese
partecipanti all'aggiudicazione di lavori pubblici con i sistemi di gara
vigenti ad eccezione della trattativa privata e dei cottimi fiduciari, è
subordinata alla stipula da parte della stessa impresa offerente, di
fidejussione provvisoria resa a mezzo di polizza assicurativa o bancaria per il
valore pari al 2 per cento dell'importo dei lavori a base d'asta fino a 2
miliardi di lire, dell'1,5 per cento per importi a base d'asta da 2 miliardi a
5 miliardi di lire e dell'1 per cento per importi a base d'asta superiori a 5
miliardi di lire.
1. L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto
1978, n. 35 come sostituito e modificato dall'articolo 7 della legge regionale
8 gennaio 1996, n. 4 e dagli articoli 7 e 8 della legge regionale 6 aprile
1996, n. 22 è sostituito dal seguente:
«Art.
6. (Competenze ad esprimere i pareri tecnici) - 1. Al fine di accelerare e
semplificare le procedure per l'esame e l'approvazione dei progetti di opere
pubbliche è soppresso, con l'entrata in vigore della presente legge, il
Comitato tecnico amministrativo regionale (CTAR).
2. I pareri tecnici in materia di opere
pubbliche, nei casi previsti dalle leggi regionali e secondo la rispettiva
competenza, sono espressi entro i limiti di importo appresso indicati:
a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se
geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle
opere ricadenti nel proprio comune su progetti di importo sino a 750 mila ECU e
sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se
ingegnere o architetto limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune su
progetti di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di
variante o suppletive e nuovi prezzi;
c) dai dirigenti dei settori tecnici della
provincia regionale limitatamente alle opere della propria amministrazione su
progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di
variante o suppletive e nuovi prezzi;
d) dall'ingegnere capo del Genio civile, su
progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative perizie di
variante o suppletive e nuovi prezzi;
e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato
tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, entro i
limiti delle competenze professionali, su progetti di importo sino a 750 mila
ECU e sulle relative perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi;
f) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato
tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico, su progetti
di importo sino a 2,5 milioni di ECU e sulle relative perizie di variante o
suppletive e nuovi prezzi;
g) dai dirigenti tecnici superiori
dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale
tecnico, su progetti di importo sino a 20 milioni di ECU e sulle relative
perizie di variante o suppletive e nuovi prezzi.
3. Per le opere di importo superiore ai 20
milioni di ECU l'approvazione dei progetti si attua con le modalità di cui al
titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e successive modifiche ed
integrazioni in materia di conferenza dei servizi. L'Amministrazione procedente
è individuata nell'Ufficio del Genio civile che inizia il procedimento entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla richiesta degli enti interessati.
4. La competenza ad esprimere parere sulle
riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione,
quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico
della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere
viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale
tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, per gli appalti di cui
alle lettere a), b), c), d), e) ed f) del presente articolo e purché l'importo
nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500
milioni; negli altri casi la competenza spetta all'Ufficio del Genio civile
competente per territorio.
5. Le perizie di variante o suppletive in corso
di approvazione presso il CTAR alla data di entrata in vigore della presente
legge, vengono restituite agli organi che hanno espresso parere tecnico sui
progetti originari.
6. Le disposizioni della presente legge si
applicano anche per le opere i cui progetti siano all'esame del CTAR e non
ancora approvati alla data di entrata in vigore della presente legge.
7. E' abrogato l'articolo 11 della legge
regionale 29 dicembre 1962, n. 28».
1. I comuni debbono provvedere all'integrazione
delle commissioni edilizie prevista dal comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale
24 luglio 1997, n. 25, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della
presente legge.
1. L'Assessore regionale per il territorio e
l'ambiente può autorizzare con le procedure di cui all'articolo 7 della legge
regionale 11 aprile 1981, n. 65 e successive modifiche ed integrazioni la
realizzazione di opere marittime portuali volte al completamento di strutture
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non di
interesse statale o regionale e realizzate in assenza di piano regolatore dei
porti.
2. Il finanziamento di ciascun intervento é
subordinato alla certificazione dell'autorità marittima territorialmente
competente, attestante le condizioni di rischio per la sicurezza della
navigazione e dell'approdo dei natanti, per l'opera esistente.
3. I progetti da ammettere a finanziamento
anche per stralci devono essere risolutivi ai fini del conseguimento delle
condizioni di sicurezza e corredati di attestazione resa in tal senso dal
progettista.
4. Le opere così realizzate costituiscono
vincolo per la stesura delle successive pianificazioni portuali.
1. I termini previsti ai commi 3 e 4
dell'articolo 1, al comma 1 dell'articolo 7 ed agli articoli 13 e 16 della
legge regionale 24 luglio 1997, n. 25 sono prorogati al 31 dicembre 2000.
1. Il termine previsto dall'articolo 8 comma 3
della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo alla utilizzazione da
parte degli istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti
ai sensi del Titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15 prorogato
dall'articolo 25 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, e dall'articolo 5
della legge regionale 9 dicembre 1996, n. 47, è ulteriormente prorogato al 30
giugno 1999.
1. La presente legge sarà pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e di farla osservare come legge della Regione.
Palermo,
2 settembre 1998.
Avvertenza:
Il
testo delle note di seguito pubblicate è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi
2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle
disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi trascritti, secondo le
relative fonti. Le modifiche sono evidenziate in corsivo.
Note
all'art. 1, comma 1:
— Gli enti di cui all'articolo 1 della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21, sono i seguenti:
Amministrazione
regionale, aziende ed enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque vigilati,
enti locali territoriali e/o istituzionali compresi nell'ambito territoriale
della Regione siciliana, nonché enti ed aziende da questi dipendenti e/o
comunque sottoposti a vigilanza.
Ai
sensi dell'articolo 79 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 devono
ritenersi compresi le unità sanitarie locali, gli istituti autonomi case
popolari ed i consorzi di bonifica.
— I soggetti che operano nelle condizioni di
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406 sono
quelli, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, che procedono
all'affidamento di lavori di Genio civile indicati nell'allegato A), nonché di
lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo
libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi
amministrativi, sempreché l'importo non sia inferiore a 5 milioni di E.C.U.,
I.V.A. esclusa, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta o
specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del
relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
Note
all'art. 1, comma 3:
— Il criterio di cui alla lettera e),
dell'articolo 1, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 è quello dell'"offerta
di prezzi unitari, ai sensi del successivo art. 5".
— Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 2
febbraio 1973, n. 14 così dispone: «Successivamente, la stessa autorità
procede, in sede di gara, alla verifica dei conteggi presentati dal concorrente
che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso per l'Amministrazione,
tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si
riscontrino errori di calcolo, a correggere i prodotti o la somma di cui al
terzo comma del presente articolo».
— I prodotti o le somme di cui al terzo comma
dell'articolo 5, della legge 2 febbraio 1973, n. 14 sono: i prodotti dei
quantitativi previsti per ciascuna voce relativa alle varie categorie di lavoro
risultanti dalla seconda colonna della "lista delle categorie di lavoro e
forniture previste per l'esecuzione dell'appalto" disposta dall'ente
appaltante per i prezzi unitari che i concorrenti si dichiarano disposti ad
offrire per ogni voce e indicati nella terza colonna della lista, e la somma di
tali prodotti che costituisce il prezzo complessivo offerto.
Nota
all'art. 1, comma 4, lett. a):
Le
misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n.
1423 e successive modificazioni sono: la sorveglianza speciale della pubblica
sicurezza cui può essere aggiunto, ove le circostanze lo richiedano, il divieto
di soggiorno in uno o più comuni, diversi da quelli di residenza o di dimora
abituale o in una o più province; nonché, qualora le altre misure di
prevenzione non sono ritenute idonee alla tutela della sicurezza pubblica,
l'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale.
Note
all'art. 1, comma 4, lett. b):
— L'articolo 314, primo comma, del codice
penale punisce il delitto di peculato.
— L'articolo 318, primo comma, del codice
penale punisce il delitto di corruzione per un atto di ufficio da compiere.
— L'articolo 319 ter del codice penale punisce
il delitto di corruzione in atti giudiziari.
— L'articolo 321 del codice penale punisce il
delitto di "chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un
pubblico servizio denaro od altra utilità".
— L'articolo 323, secondo comma, del codice
penale punisce il delitto di abuso d'ufficio nei casi in cui il vantaggio o il
danno hanno carattere di rilevante gravità.
— L'articolo 326, terzo comma, primo periodo
del codice penale punisce il delitto di utilizzazione illegittima di segreti di
ufficio per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale.
— L'articolo 416 bis del codice penale punisce
il delitto di associazione di tipo mafioso.
Note
all'art. 1, comma 5:
— La legge 4 gennaio 1968, n. 15 reca:
«Norme
sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di
firme».
— L'articolo 26 della legge 4 gennaio 1968, n.
15, prevede che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti
falsi nei casi previsti dalla stessa legge siano puniti ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
Nota
all'art. 1, comma 9:
L'articolo
14 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, come modificato dall'articolo 1
della legge regionale 6 aprile 1996, n. 22, a seguito delle disposte modifiche,
è il seguente:
«Criteri
di aggiudicazione
1. L'aggiudicazione di tutti gli appalti
mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata,
per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o
subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione
periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura,
con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle
opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo
convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato
dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F.
2. I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla
normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da
parte dell'Amministrazione appaltante.
3. Sono fatti salvi i bandi di gara già
approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in
vigore della presente legge.
4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e
per l'affidamento di lavori e forniture mediante trattativa privata, si applica
il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, lettera a), primo comma,
della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte
che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla
media aritmetica dei ribassi di tutte le offerte ammesse.
4
bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli
appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti
a corpo.
5. Gli articoli 41 e 43 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli articoli 37 e 38 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati».
Nota
all'art. 3, comma 3:
Le
modalità di cui al titolo IV della legge regionale 30 aprile 1991, n. 10 e
successive modifiche e integrazioni in materia di conferenza dei servizi sono
dettate in particolare dall'articolo 15 ai sensi del quale l'Amministrazione
procedente quando deve acquisire concerti, intese, nulla osta o assensi
comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, o quando ritiene
opportuno effettuare un esame contestuale di una pluralità di interessi
pubblici coinvolti in uno stesso procedimento amministrativo indice di regola
una conferenza di servizi, alla quale devono essere invitati i rappresentanti
delle amministrazioni ed enti interessati o funzionari dagli stessi delegati ed
i funzionari addetti agli uffici competenti ad esprimere il concerto, l'intesa,
il nulla osta o l'assenso.
Nota
all'art. 4:
Il
comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, così
dispone:
«1. I comuni per il rilascio delle concessioni
edilizie sono autorizzati ad integrare le commissioni edilizie con un perito
industriale, nonché con componenti delegati da ciascun ente o ufficio preposto
ad esprimere parere sui progetti che necessitano di concessione edilizia».
Nota
all'art. 5, comma 1:
Le
procedure di cui all'articolo 7 della legge regionale 11 aprile 1981, n. 65,
come modificato dall'art. 6 della legge regionale 30 aprile 1991, n. 15 e
dell'articolo 10 della legge regionale 21 aprile 1995, n.40, sono le seguenti:
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente può autorizzare i progetti
di massima o esecutivi ove compatibili con l'assetto territoriale sentiti i
comuni interessati. Nel caso di avviso contrario da parte di uno o più comuni interessati,
l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente adotta le proprie
determinazioni sentito il Consiglio regionale dell'urbanistica.
Note
all'art. 6:
— I termini previsti dai commi 3 e 4
dell'articolo 1 della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, sono relativi
rispettivamente all'av viamento dei programmi costruttivi da parte delle
cooperative edilizie incluse utilmente nei programmi di utilizzazione degli
stanziamenti di cui alle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di cembre
1977, n. 95 per gli anni 1989 e precedenti e all'avviamento dei programmi
costruttivi da parte delle cooperative edilizie incluse utilmente nel piano
degli stanziamenti approvato con decreto assessoriale 17 giugno 1994 che alla
data di entrata in vigore della legge regionale n. 25 del 1997 non hanno
rispettato i termini di cui all'articolo 11, lett. a), del bando di concorso
approvato con decreto assessoriale 20 giugno 1991 e dichiarate decadute dai
benefici.
— Il termine di cui all'articolo 7, comma 1,
della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25, è relativo alla presentazione, da
parte delle cooperative edilizie incluse nei piani di utilizzazione degli
stanziamenti previsti dalle leggi regionali 20 dicembre 1975, n. 79 e 5 di
cembre 1977, n. 95 in possesso della relativa promessa di finanziamento,
all'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e
della pesca dell'apposita istanza e relativa documentazione per accedere ai
benefici della legge regionale 24 luglio 1997, n. 25.
— Il termine di cui all'articolo 13 della
legge regionale 24 lu glio 1997, n. 25, è relativo all'inizio dei lavori dei
progetti delle cooperative di cui alla stessa legge.
— Il termine di cui all'articolo 16 della
legge regionale 24 lu glio 1997, n. 25, è relativo all'attuazione di interventi
costruttivi da parte di cooperative di abitazioni e imprese ammesse a
contributi e/o finanziamenti derivanti da normative comunitarie, nazionali o
regionali da utilizzare per la realizzazione di programmi di edilizia convenzionata
e/o agevolata.
Nota
all'art. 7:
Il titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, reca: «Norme per la costruzione di alloggi popolari da assegnare a lavoratori dipendenti».