Legge 8 gennaio 1996, n. 4
Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici. (G.U.R.S. 9 gennaio 1996, n. 2)
Con questo sfondo sono indicati gli articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 7/02 |
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1. Il termine di cui all'articolo 1 della
legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1996. 2. Fino all'adeguamento della legislazione
regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici continua ad
applicarsi la vigente normativa regionale con le modifiche di cui al presente
titolo.
1. All'articolo 3 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio
1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche: a) l'ultimo periodo del comma 2 è così sostituito: «Restano
esclusi dai programmi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,
nonchè, in ogni caso, le opere di cui agli articoli 38, 38 bis e 39»; b) il comma 3 è sostituito dal
seguente: «3. Il progetto di programma
è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno dieci
giorni consecutivi. Chiunque, entro venti giorni dalla data di pubblicazione,
può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo
competente si pronuncia»; c) nel comma
4 le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «quindici
giorni»; d) nel comma 6 le parole:
«cartografia su scala non inferiore a 1:10.000» sono sostituite con le
seguenti: «cartografia su scala adeguata»;
e) al comma 12 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: «In casi di particolare urgenza gli enti
possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole
dell'organo deliberante dell'ente, purchè sia in ogni caso rispettato l'ordine
relativo al settore d'intervento».
2.
Per i programmi triennali di opere pubbliche, di cui all'articolo 3 della legge
regionale 29 aprile 1985, ............................................................................................ n.
21, e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad enti di culto e
formazione religiosa, nonchè ad istituti pubblici di assistenza e beneficenza,
non va redatta la relazione generale di cui al comma 6 del citato articolo
3.
3.
Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, .............. n. 142, così come introdotto dall'articolo 1,
comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, ............................................................................................................................................................. n.
48, al punto b), dopo le parole: «i piani finanziari» aggiungere le seguenti:
«ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche».
4.
I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel
testo risultante dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche
relativi all'esercizio finanziario 1997.
5.
Nel comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e
successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo è così sostituito: «Le
modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti
nella seduta dell'organo deliberante».
6.
In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1996
i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente
dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1996.
7.
I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1996 possono includere,
oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5,
secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, ............................................................................. n.
21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, .................. n. 10, anche opere
munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi
della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10.
8. Le disposizioni di cui all'articolo 150
della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8
della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali
di finanziamento per l'anno 1996.
9.
Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 dopo le
parole: «enti locali» aggiungere le parole: «e degli enti gestori delle aree
naturali protette».
10.
Il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come
sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è
sostituito dal seguente: «11. Al
compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui,
destinati originariamente alla realizzazione della stessa ed economizzati,
affluiscono al fondo di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
25 febbraio 1995, n. 77, del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice. Se i
fondi provengono da risorse regionali, il suddetto trasferimento è effettuato
contestualmente nello stesso decreto di approvazione della rendicontazione
finale».
(modificato
dall'art. 3 della L.R. 22/96)
1. Per la redazione dei progetti di opere
pubbliche, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985,
n. 21, istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione
delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio
geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è
reintegrato al momento del finanziamento dell'opera.
2.
Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti,
gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, ..................... n. 21, e successive
modifiche ed integrazioni, procedono all'affidamento mediante cottimo
fiduciario ovvero affidano direttamente il compito di acquisire tali indagini
al progettista o al geologo incaricato. Nei casi da ultimo indicati i relativi
costi sono computati fra le spese tecniche di progettazione.
3.
Parte del fondo potrà essere, altresì, utilizzata per la copertura del 50 per
cento degli oneri per la pubblicità per lavori sino a 5 milioni di Ecu, ai
sensi dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come
sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
purchè il relativo importo venga reintegrato attingendo le somme dal
finanziamento dell'opera.
4.
Il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come
sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è
così sostituito: 14. Le somme
corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione
regionale sulla base di progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5 bis
della presente legge, affluiscono al fondo di rotazione di cui al comma 1
dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 mediante versamento
in entrata delle stesse. Allo stesso fondo affluiscono i ribassi d'asta qualora
l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante. E' in ogni caso
fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152 comma 3 della legge regionale 1
settembre 1993, n. 25.
5.
Il comma 4 dell'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è
sostituito dai seguenti: «4. Le somme
determinate nella deliberazione di riparto di cui al comma 3 sono
immediatamente accreditate agli enti destinatari con ordini emessi dalla
Presidenza della Regione in favore dei legali rappresentanti degli enti
medesimi. 4 bis. Gli enti possono
avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui
all'articolo 5, undicesimo comma».
6.
Il comma 6 dell'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e l'articolo 12 della legge regionale 7
giugno 1994, n. 19, sono abrogati.
1. Il quarto comma dell'articolo 5 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 22 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: «Per l'elaborazione dei progetti di massima
ed esecutivi nonchè per la direzione dei lavori relativi ad opere pubbliche
d'importo superiore a 200 mila Ecu, escluse le opere di manutenzione ordinaria
e straordinaria, gli enti di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad avvalersi
di professionisti esterni assumendo contestualmente all'affidamento
dell'incarico l'impegno di spesa relativo al compenso». (1)
2.
E' abrogato il sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio
1993, n. 10.
1. Per l'espletamento delle indagini
geognostiche, dei rilievi e di quanto altro necessario alla progettazione, il
sindaco del comune in cui ricade l'opera, dopo aver avanzato formale richiesta,
decorsi quindici giorni dalla notifica, nel caso in cui non sia stato concesso
l'accesso, rilascia l'autorizzazione all'accesso temporaneo alle aree o agli immobili
interessati ai lavori.
(modificato
dall'art. 6 della L.R. 22/96)
1. L'articolo 33 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:
«Articolo 33 Accelerazione delle procedure
1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici
competenti affinchè questi, entro trenta giorni dal ricevimento, rilascino i
provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso
infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile
competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione,
convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla
richiesta, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei provvedimenti mancanti. 2. Il verbale finale della conferenza dei
servizi sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione
attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od
organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico,
artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso
l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo
30 della legge regionale 12 gennaio 1993, ......................................................................... n.
10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della sicurezza della salute
pubblica e dell'igiene ambientale. 3.
Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene
ambientale nonchè del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico,
qualora alle sedute della conferenza di cui al comma 1 non siano presenti o non
esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette
materie, l'ingegnere capo del genio civile assegna alle stesse un termine non
inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinchè esprimano
il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso. 4. Qualora le autorità indicate al comma 3
esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello
stesso si intende negata. 5. I precedenti
commi 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti di opere che debbono essere
sottoposte alla approvazione del Comitato tecnico amministrativo
regionale. 6. Il parere del Comitato
tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi
parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le
determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio
archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e
dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto
ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e successive modifiche ed
integrazioni, nonchè della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene
ambientale. 7. Al fine della salvaguardia
della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonchè del
patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del
comitato di cui al comma 5 non siano presenti o non esprimano il loro parere i
rappresentanti delle autorità competenti in ordine alle suddette materie, il
presidente del comitato tecnico amministrativo regionale, in caso di parere
favorevole dello stesso Comitato, assegna ai suddetti componenti un termine non
inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, affinchè
esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso. 8. Qualora le autorità indicate al comma
precedente esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione
tecnica dello stesso si intende negata».
(modificato
dagli artt. 7 e 8 della L.R. 22/96)
1. L'articolo 6 della legge regionale 10
agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal
seguente:
«Articolo
6 Competenze ad esprimere i pareri tecnici
1. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti
dalle vigenti leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi
entro i limiti d'importo appresso indicati:
a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti
delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio
comune di importo sino a 750 mila Ecu;
b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto,
limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune d'importo sino a 2,5
milioni di Ecu; c) dai dirigenti dei
settori tecnici della provincia limitatamente alle opere della propria
amministrazione di importo sino a 5 milioni di Ecu; d) dall'ingegnere capo del Genio civile limitatamente alle opere
di importo sino a 5 milioni di Ecu nonchè sulle perizie di variante o
suppletive relative ad opere il cui progetto sia stato approvato dal capo
dell'Ufficio tecnico di uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21, diversi dall'Amministrazione regionale; e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato
tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico entro i limiti
delle competenze professionali, per le opere di importo sino a 750 mila Ecu; e bis) dai dirigenti tecnici
dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale
tecnico per le opere di importo sino a 2,5 milioni di Ecu e per le perizie di
variante e suppletive relative a progetti approvati dagli assistenti tecnici di
cui alla lettera e); f) dai dirigenti
superiori tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e
dell'Ispettorato regionale tecnico per le opere di importo sino a 5 milioni di
Ecu e per le perizie di variante e suppletive relative a progetti approvati dai
dirigenti tecnici di cui alla lettera e bis);
g) dai dirigenti superiori tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori
pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico per le perizie di variante e
suppletive relative ad opere il cui progetto sia stato redatto ed approvato ai
sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n.
25, dagli uffici del Genio civile; h)
dal Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere di importo oltre 5
milioni di Ecu, nonchè per le perizie di variante o suppletive il cui esame
esuli dalla competenza degli altri organi indicati nel presente articolo. 2. Restano confermati i limiti di importo
superiore, previsti da norme speciali.
3. I capi degli uffici o dei settori tecnici degli enti di cui
all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 possono esprimere
pareri tecnici sui progetti e sulle relative perizie di variante o suppletive
redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti
di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila Ecu, IVA
esclusa, nonché per i progetti e relative perizie di variante o suppletive di
manutenzione ordinaria e straordinaria e per i progetti e relative perizie di
variante o suppletive relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del
regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.
4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore
spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta
di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o
di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo
le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o
dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, ad appalti di cui alle lettere a,
b, c, d, e, f del presente articolo e purchè l'importo nominale complessivo
delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri
casi la competenza spetta al Comitato tecnico amministrativo regionale. 5. Il quinto comma dell'articolo 12 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 è abrogato». 2. Il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 27 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: «1. Gli organi competenti possono esprimere parere tecnico sui
progetti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 1 solo
se il progetto è corredato, oltre che dell'attestazione di conformità
urbanistica da parte del sindaco del comune nel cui territorio l'opera deve
essere realizzata, dell'attestazione, da parte del legale rappresentante
dell'ente committente, che l'opera è compresa nel programma di cui all'articolo
3 e che è stato rispettato, nel disporre la progettazione, l'ordine di priorità
indicato nel programma».
Nel
comma 5 dell'articolo 34 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
introdotto dall'articolo 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le
parole: «che possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «che
comportino necessariamente».
(sostituito
dall'art. 2 della ........................................................................................ L.R.
22/96)
1. Il comma 13 dell'articolo 23 della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21,
come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente: «13. L'anticipazione sul prezzo d'appalto è
concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1
dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994 ....................................................................................................................... n.
109 e successive modifiche ed integrazioni.
1. Gli atti concernenti la realizzazione di
lavori oltre il quinto d'obbligo costituiscono, ai fini della revisione prezzi,
ove operante, sviluppo e parte integrante del contratto originario.
2.
L'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive
modifiche ed integrazioni, nella parte in cui dispone deroghe all'articolo 23
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54
della legge regionale 12 gennaio 1993, ......................................................................................................................... n.
10, è interpretato come facente riferimento ai soli progetti tecnicamente
approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993,
n. 10, con esclusione di quelli tecnicamente approvati in data successiva.
3.
Per le opere pubbliche riguardanti interventi conservativi o di restauro di
immobili sottoposti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, ........................... n. 1089 di
competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21 non trova applicazione, ai fini delle perizie suppletive o di
variante, il comma 2 dell'articolo 23 della stessa legge, come sostituito
dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, .............................................................................................................................................. n.
10. Per gli stessi fini il limite percentuale indicato dal comma 3 dello stesso
articolo è elevato al 40 per cento.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 56 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è inserito il seguente: «1 bis. Per i lavori già affidati, vigente
il regime della revisione dei prezzi d'appalto, continuano ad operare
integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti».
(modificato
dall'art. 11 della L.R. 22/96)
1. In deroga ad ogni altra disposizione di
legge, nonchè a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa
privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche
forniture di beni o servizi, è consentito, senza previe autorizzazioni, per
lavori o forniture di importo non superiore a lire 50 milioni. Il ricorso alla
trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente.
2.
E' altresì consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara
informale disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di lavori
pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000
Ecu. I lavori in economia, da realizzare in amministrazione diretta o mediante
cottimo fiduciario, sono ammessi fino all'importo di 200.000 Ecu. (2)
3.
Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non
possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa
lavori o forniture per importi complessivi superiori ai limiti di somma di cui
ai commi precedenti.
4.
Nell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, i limiti di somma sono
considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di
lavori o forniture.
(modificato
dall'art. 12 della L.R. 22/96)
1. Finchè resta sospesa l'applicazione dei
commi 6 e 7 dell'articolo 75 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, gli
enti destinatari di dette disposizioni non sono obbligati ad adottare
regolamenti in materia di cottimi fiduciari, ne è fatto loro divieto, in caso
di mancata adozione del regolamento in materia, di ricorrere all'affidamento di
lavori mediante cottimo. In tal caso essi devono comunque rispettare le
disposizioni e i principi stabiliti nell'articolo 38 della legge regionale 29
aprile 1985, .............................................................................................................................. n.
21, così come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio
1993, n. 10.
2.
Resta comunque nella potestà di detti enti l'adozione di regolamenti in materia
di cottimi fiduciari, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento-tipo
emanato dalla Regione.
3.
Il sesto comma dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e
successive modifiche è così sostituito:
«6. Il ricorso al cottimo fiduciario, nei casi consentiti dalla legge, è
deliberato dall'organo esecutivo dell'ente. Gli atti conseguenziali sono di
competenza del dirigente più alto in grado dell'Ufficio tecnico, previa
richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie. Per il verbale di
aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori valgono le stesse
norme di cui all'articolo 25».
(modificato
dall'art. 1 della L.R. 22/96)
1. L'aggiudicazione di tutti gli appalti
mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata,
per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso,
determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o
subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione
periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura,
con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle
opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo
convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato
dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato
F.
2.
I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla
data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione
appaltante.
3.
Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente
appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori
mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui
all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n.
14.
4
bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli
appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti
a corpo. 5. Gli articoli 41 e 43 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli
articoli 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati.
(E', altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12
gennaio 1993, n. 10.) (3)
(modificato ed integrato dall'art. 21 della L.R. 22/96)
(abrogato
dall'art. 42 comma1 L.R. 7/2002 e ripristinato con l'art. 63 L.R. 23/2002)
1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge
regionale 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato.
2.
Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa
deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso
all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in
favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte ai relativi albi regionali
previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o
autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge.
3.
Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire
l'istituzione socio - assistenziale avente sede legale in ambito comunale
ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In
caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale,
limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà
effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni
stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico.
4.
Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi socio - assistenziali, le
strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà
prescindersi dall'obbligo dell'iscrizione di cui al comma 2 del presente
articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei
soli «standards» organizzativi di cui all'articolo 19 della legge regionale 9
maggio 1986, n. 22.
5.
Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di
disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i
comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito
di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata
semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data
di costituzione.
6.
Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato degli
enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula
di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al
precedente comma 5.
7.
Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9
maggio 1986, n. 22 per il quale non vi sia sezione o tipologia dell'albo
regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5.
8.
Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali
ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonchè
alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio-sanitario per le
tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.
1. Il primo comma dell'articolo 8 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è
sostituito dai seguenti: «Gli incarichi
di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici pubblici funzionari
in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la
pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici
liberi professionisti con specifica competenza purchè iscritti da almeno dieci
anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un
milione di Ecu. Per opere di importo inferiore le suddette anzianità sono
ridotte a cinque anni. Ai fini
dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità di servizio presso la
pubblica amministrazione e quella di iscrizione negli albi degli ordini
professionali con la medesima competenza sono cumulabili, semprechè non siano
contestuali».
2.
Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
come modificato dall'articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10,
è sostituito dal seguente: «Gli
incarichi di collaudo non possono essere affidati a tecnici iscritti in albi di
appaltatori o comunque appaltatori di opere pubbliche o interessati negli
appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti,
amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese
individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato.
Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati,
presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma
autenticata a norma di legge».
3.
Dopo il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n.
21, come modificato dall'articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n.
10, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni aggiudicatrici,
nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto
della capacità ed esperienze professionali, devono osservare il principio della
rotazione degli incarichi stessi, nonchè quello della loro equa ripartizione
anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera».
1. Fermo restando il requisito
dell'approvazione in linea tecnica del progetto, l'inserimento in piani o programmi
regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali assistiti da
relativo impegno di spesa, costituisce titolo per l'approvazione amministrativa
del progetto stesso e per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi
lavori, nelle more del perfezionamento del decreto di finanziamento.
2.
Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della
disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1993, n.
10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari
gestiti dalla stessa Amministrazione regionale, non si applicano le norme di
cui al comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n.
25.
3.
Per gli interventi di cui al comma 2 le somme corrispondenti ai ribassi d'asta
possono essere utilizzate, entro il limite di cui al comma 3 dell'articolo 23
della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dall'articolo 54
della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante
e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve le eventuali
autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il
finanziamento.
(modificato
dall'art. 13, comma 1, della L.R. 22/96)
1. Nel primo comma dell'articolo 1 della
legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, come sostituito dall'articolo 29 della
legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le lettere c), d), e), f), g), h) ed m)
sono sostituite dalle seguenti: «c)
dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o
di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del
titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori
pubblici designato dall'Assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato
in sostituzione del predetto ispettore;
d) dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica
o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare,
da un dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della
sanità, designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione
del predetto ispettore; e) dal
direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso
di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative
funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo dello
stesso Assessorato designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in
sostituzione del predetto direttore; f)
dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione
o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza
della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni
da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro
funzionario, da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal
Presidente della Regione a comporre il Comitato in sostituzione del predetto
direttore; g) dall'avvocato
distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato; h) da due funzionari tecnici statali aventi
qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal provveditore alle
opere pubbliche della Sicilia, nonchè dell'ingegnere capo dell'Ufficio del
Genio civile delle opere marittime per la Sicilia, o da un suo delegato; m) da cinque dirigenti tecnici con almeno
cinque anni di anzianità in servizio presso l'Ispettorato tecnico dei lavori
pubblici o l'Ispettorato regionale tecnico, da tre dirigenti tecnici
dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e
dell'ambiente».
1. In materia di appalti pubblici di servizi
si applicano nella Regione Siciliana, per quanto non diversamente disposto con
legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157
e del decreto legislativo 17 marzo 1995, n.
158. (4)
2.
Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle
disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti
committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai
regolamenti interni degli enti medesimi.
3. E' abrogato l'articolo 69 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.
1.
------------------- (5)
2.
------------------- (5)
3. Dopo l'articolo 42 della legge regionale
29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il
seguente: «Articolo 42 bis Contributo finanziario pubblico nella concessione di costruzione e
gestione 1. I bandi di gara per
concessione di costruzione e gestione possono prevedere un contributo
finanziario dell'ente concedente, sul costo di realizzazione dell'opera, in una
o più delle seguenti forme: a) contributo
in conto capitale, in misura non superiore al 15 per cento del costo; b) contributo sugli interessi dovuti su
mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente
compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al 30
per cento del costo dell'opera. Per il calcolo di tale quota si applicano i
criteri di determinazione dell'equivalente sovvenzione netto in vigore
nell'ordinamento della Comunità europea, con riferimento agli aiuti pubblici
alle imprese. 2. Il contributo di cui
alla lettera a) del comma 1 può essere dato in unica soluzione dopo il collaudo
finale dell'opera o rateizzato in relazione allo stato di avanzamento dei
lavori. 3. In ogni caso, il contributo
finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non
può superare la quota del 30 per cento di equivalente sovvenzione netto. 4. Se il bando di gara prevede la
concessione di un'opera sulla base di un progetto preliminare, il contributo è
determinato sulla base del calcolo sommario della spesa e deve essere
corrispondentemente diminuito qualora il costo dell'opera, in base al progetto
esecutivo, risulti inferiore, mentre rimane fissato nella misura stabilita nel
bando in ogni altro caso».
4.
In sede di prima applicazione dell'articolo 42 bis, introdotto dal comma 3, del
presente articolo, qualora l'ente concedente, alla data di entrata in vigore
della presente legge, disponga di finanziamenti regionali, per la realizzazione
di uno o più lotti funzionali dell'opera, le relative somme possono essere
offerte come contributo, ancorchè superino la misura di cui al comma 2 del
citato articolo 42 bis, purchè la concessione riguardi la realizzazione
dell'intero progetto e l'ammontare del contributo non superi comunque il 50 per
cento del costo dell'opera.
5.
La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai casi di disponibilità di
finanziamenti statali o comunitari, nel rispetto delle condizioni poste dalle
rispettive discipline di riferimento.
1. Dopo l'articolo 42 bis della legge
regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dalla presente legge, è inserito il
seguente: «Articolo 42 ter Promozione privata di concessione di opere
pubbliche 1. La concessione di
costruzione e gestione di un'opera pubblica può essere promossa da un soggetto
privato, avente i requisiti per accedere alla concessione medesima, il quale si
impegni a realizzare l'opera interamente a proprie spese. 2. L'offerta può riguardare la realizzazione
di un progetto, di massima od esecutivo, già nella disponibilità dell'ente
concedente, ovvero di un progetto di massima proposto dal soggetto promotore.
In tal caso la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la
redazione del progetto e degli studi tecnico-economici. Detto importo è
comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice
civile. 3. L'offerta è inammissibile
qualora proponga la realizzazione di progetti in variante rispetto agli
strumenti urbanistici. 4. Il soggetto
promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta, per estratto, secondo le
modalità previste dall'articolo 34 per i bandi di gara di opere di importo
corrispondente. 5. Il testo integrale
dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico
presso la sede dell'ente gestore. 6.
Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui
al comma 4, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto. 7. L'organo esecutivo dell'ente, valutate le
osservazioni di cui al comma 6, può deliberare la concessione della costruzione
e gestione dell'opera a trattativa privata al soggetto promotore, determinando
eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti o le modalità di
realizzazione e di gestione dell'opera.
8. Se, nel termine di cui al comma 6, altre imprese, aventi i requisiti
per accedere alla concessione, offrano di eseguire il progetto a condizioni migliori
di quelle proposte dal soggetto promotore, o propongono progetti alternativi,
la concessione può essere data solo a seguito di licitazione privata fra tutti
i soggetti proponenti, ferma restando l'esclusione di ogni contributo
finanziario a carico dell'ente concedente.
9. I partecipanti alla gara, ad eccezione del promotore, devono versare,
in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, mediante fidejussione
bancaria o assicurativa, in misura pari all'importo delle spese di cui al comma
2. 10. Nel caso di cui al comma 8, il
soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione,
nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente; le modalità e i
tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando
di gara. 11. In caso di mancato
esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 10, il soggetto promotore
della proposta di gara ha diritto al pagamento, da parte della amministrazione
aggiudicatrice, dell'importo di cui al comma 2. 12. In caso di esercizio della prelazione di cui al comma 10 il
soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 50 per
cento dell'importo di cui al comma 2, a titolo di rimborso forfettario delle
spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara».
(abrogato dall'art. 16, comma 2, della L.R.
22/96)
(introdotto
dall'art. 20 della L.R. 22/96)
1. Le norme del presente titolo si applicano
nel territorio della Regione Siciliana per l'esecuzione delle opere di
competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile
1985, n. 21 qualunque sia la fonte dei finanziamenti.
(integrato
dall'art. 23 della L.R. 22/96)
1. Il termine di cui all'articolo 9 della
legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996.
2.
I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata, che non
pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente
comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a
domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi
di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove
attribuzioni finanziarie.
3.
Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992,
n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli
interventi di edilizia sovvenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997.
1.
Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n.
43 per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica, prorogato con il comma 1 dell'articolo 2 della
legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è prorogato al 30 settembre 1996.
1. Il termine previsto dall'articolo 8,
comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo
all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dei
finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo
1986, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1996.
1. L'Assessore regionale per i lavori
pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'articolo 18, comma 2,
della legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativo alla cessione in proprietà degli
alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa fruenti di contributi
regionali ad integrazione di quelli concessi dallo Stato.
2.
L'importo dei maggiori benefici concessi con i contributi integrativi regionali
rispetto a quelli spettanti alle cooperative a proprietà divisa è rimborsato
alla Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n.
9, o, su richiesta degli aventi diritto, con le modalità e nella misura
stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - CER - per il rimborso dei
maggiori benefici concessi dallo Stato.
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della
legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è aggiunto il seguente: «2. Sono, altresì, delegate ai comuni di cui
al comma 1 le funzioni relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie
di frazionamento e accatastamento con presentazione all'Ufficio tecnico
erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati
per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai
privati, nonchè degli edifici pubblici».
(modificato
dall'art. 24 della L.R. 22/96)
1. Nelle more della concessione della
proroga di cui all'articolo 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, il
Presidente della Regione dispone la liquidazione dei certificati di pagamento
già emessi fino alla concorrenza dell'importo afferente alla convenzione.
1. La disposizione di cui all'articolo 5 della
legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno 1996.
1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 67, le parole: «Le provvidenze di cui
all'articolo 4, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «Le provvidenze di
cui all'articolo 1 ed all'articolo 4, commi 1 e 2». 2. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge
regionale 27 settembre 1995, n. 67 è corrisposto altresì sino al 50 per cento
dell'ammontare del danno subìto, ai proprietari di beni mobili registrati
danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione.
1. Per l'esecuzione di opere pubbliche
relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per
acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue
comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo
dell'arretramento dalla battigia previsto dall'articolo 15, comma primo,
lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78. 2. Qualora le opere di cui al comma 1 non
risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della
necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di
Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta.
1. Il terzo comma dell'articolo 11 della
legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'esame
delle istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria, è da riferirsi
esclusivamente alle opere dei comuni da trasferire e/o da consolidare
finanziate nell'esercizio 1986 con i fondi del capitolo 70315 del bilancio
della Regione.
1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente: «1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di
definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in
sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10
agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre
1996».
1. I termini di cui al comma 2 dell'articolo
2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente prorogati di un
anno.
1. Per la realizzazione, ristrutturazione e
potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Naro (AG), finalizzati
allo svolgimento delle gare di canottaggio, si adottano le procedure di cui
alla legge regionale 29 settembre 1995, n. 69.
1. L'articolo 1, comma 1, della legge
regionale 15 maggio 1991, n. 26 è così modificato: Articolo 1 1. Dopo
l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato
dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, è aggiunto il
seguente articolo: «Articolo 5
bis 1. All'atto del collocamento in
quiescenza per raggiungimento massimo contributivo, secondo l'Ordinamento
dell'Amministrazione di appartenenza, o per invalidità, l'assegnatario mantiene
il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972,
n. 1035 e successive modifiche». (6)
1. Le disposizioni del decreto del Presidente
della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle
norme finanziarie, al restauro ed alla manutenzione straordinaria degli
immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e
storico della Sicilia.
1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a
quello della sua pubblicazione. 2. E'
fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge
della Regione. Palermo, 8 gennaio 1996.
(1) Vedi l'art. 5 della L.R. 22/96, in ordine
alla interpretazione autentica dell'art. 5, comma 4 della L.R. 21/85, come
sostituito dal comma annotato.
(2) Si riporta il testo dell'art. 64, commi 1
e 2, della L.R. 16/96: "ART. 64 -
Lavori in economia 1. I lavori di
rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione
boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e
gli interventi colturali e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei
demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma,
realizzati in economia. 2. Per
l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si
prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge
regionale 8 gennaio 1996, n. 4."
(3) Disposizione superata dall'art. 1, comma
3, della L.R. 22/96, che rispristina il comma 3, dell'art. 1 della L.R. 10/93.
(4) Si riporta il testo dell'art. 14 della
L.R. 22/96: "ART. 14 - Appalti di
servizi 1. Per gli appalti di servizi
di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della
legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma
10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive
modifiche ed integrazioni."
(5)
Comma abrogato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.
(6) L'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 54/85,
introdotto dall'art. 1 della L.R. 26/91 e modificato dall'articolo annotato,
per effetto dell'ulteriore modifica apportata dall'art. 32 della L.R. 22/96,
risulta nel seguente nuovo testo:
"ART. 5 bis 1. All'atto
del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima
prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per
invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in
possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche."