Legge 8 gennaio 1996, n. 4

Norme transitorie per l'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici. Disposizioni varie in materia di lavori pubblici.  (G.U.R.S. 9 gennaio 1996, n. 2)

 

Con questo sfondo sono indicati gli articoli abrogati dall'art. 42 della L.R. 7/02

 

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Titolo I

Sull'accelerazione delle procedure nel settore dei lavori pubblici.

Modificazioni alla vigente legislazione

 

Art. 1 Normativa applicabile

 1. Il termine di cui all'articolo 1 della legge regionale 10 gennaio 1995, n. 10, è prorogato al 31 dicembre 1996.  2. Fino all'adeguamento della legislazione regionale alla normativa statale in materia di lavori pubblici continua ad applicarsi la vigente normativa regionale con le modifiche di cui al presente titolo. 

 

Art. 2 Disposizioni sulla programmazione di opere pubbliche

 1. All'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono apportate le seguenti modifiche:  a) l'ultimo periodo del comma 2 è così sostituito: «Restano esclusi dai programmi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonchè, in ogni caso, le opere di cui agli articoli 38, 38 bis e 39»;  b) il comma 3 è sostituito dal seguente:  «3. Il progetto di programma è reso pubblico, mediante affissione nella sede dell'ente per almeno dieci giorni consecutivi. Chiunque, entro venti giorni dalla data di pubblicazione, può formulare sul progetto osservazioni e proposte, sulle quali l'organo competente si pronuncia»;  c) nel comma 4 le parole: «trenta giorni» sono sostituite con le seguenti: «quindici giorni»;  d) nel comma 6 le parole: «cartografia su scala non inferiore a 1:10.000» sono sostituite con le seguenti: «cartografia su scala adeguata»;  e) al comma 12 è aggiunto, alla fine, il seguente periodo:  «In casi di particolare urgenza gli enti possono derogare all'ordine di priorità generale, con voto favorevole dell'organo deliberante dell'ente, purchè sia in ogni caso rispettato l'ordine relativo al settore d'intervento». 

2. Per i programmi triennali di opere pubbliche, di cui all'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, ............................................................................................ n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, relativi ad enti di culto e formazione religiosa, nonchè ad istituti pubblici di assistenza e beneficenza, non va redatta la relazione generale di cui al comma 6 del citato articolo 3. 

3. Nell'articolo 32, comma 2, della legge 8 giugno 1990, .............. n. 142, così come introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, ............................................................................................................................................................. n. 48, al punto b), dopo le parole: «i piani finanziari» aggiungere le seguenti: «ad esclusione di quelli riguardanti singole opere pubbliche». 

4. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, nel testo risultante dall'articolo 18 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, trovano applicazione ad iniziare dai programmi triennali delle opere pubbliche relativi all'esercizio finanziario 1997. 

5. Nel comma 8 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni l'ultimo periodo è così sostituito: «Le modifiche richiedono il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti nella seduta dell'organo deliberante». 

6. In deroga al disposto dell'articolo 3, comma 1, della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno finanziario 1996 i programmi triennali delle opere pubbliche sono adottati, anche separatamente dall'approvazione del bilancio di previsione, entro il 31 gennaio 1996. 

7. I programmi triennali delle opere pubbliche per l'anno 1996 possono includere, oltre alle opere munite di progetto preliminare ai sensi dell'articolo 5, secondo comma, della legge regionale 29 aprile 1985, ............................................................................. n. 21, come sostituito dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, .................. n. 10, anche opere munite di progetto già tecnicamente approvato come progetto esecutivo ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

 8. Le disposizioni di cui all'articolo 150 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, come modificato dall'articolo 8 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono estese ai programmi regionali di finanziamento per l'anno 1996. 

9. Al comma 11 dell'articolo 3 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 dopo le parole: «enti locali» aggiungere le parole: «e degli enti gestori delle aree naturali protette». 

10. Il comma 11 dell'articolo 4 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come sostituito dall'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è sostituito dal seguente:  «11. Al compimento dell'intera opera entro i termini contrattuali, i fondi residui, destinati originariamente alla realizzazione della stessa ed economizzati, affluiscono al fondo di riserva, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, del bilancio dell'amministrazione aggiudicatrice. Se i fondi provengono da risorse regionali, il suddetto trasferimento è effettuato contestualmente nello stesso decreto di approvazione della rendicontazione finale». 

 

Art. 3 Fondo di rotazione

(modificato dall'art. 3 della L.R. 22/96)

 1. Per la redazione dei progetti di opere pubbliche, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, istituiscono, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, presso gli istituti tesorieri, un fondo di rotazione per l'anticipazione delle spese professionali e tecniche per la progettazione, per lo studio geologico e per gli altri studi ed indagini necessarie, il cui importo è reintegrato al momento del finanziamento dell'opera. 

2. Per le indagini, a qualunque titolo necessarie per la redazione dei progetti, gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, ..................... n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, procedono all'affidamento mediante cottimo fiduciario ovvero affidano direttamente il compito di acquisire tali indagini al progettista o al geologo incaricato. Nei casi da ultimo indicati i relativi costi sono computati fra le spese tecniche di progettazione. 

3. Parte del fondo potrà essere, altresì, utilizzata per la copertura del 50 per cento degli oneri per la pubblicità per lavori sino a 5 milioni di Ecu, ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 51 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, purchè il relativo importo venga reintegrato attingendo le somme dal finanziamento dell'opera. 

4. Il comma 14 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è così sostituito:  14. Le somme corrispondenti al ribasso d'asta dei lavori finanziati dall'Amministrazione regionale sulla base di progetti esecutivi, come definiti dall'articolo 5 bis della presente legge, affluiscono al fondo di rotazione di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4 mediante versamento in entrata delle stesse. Allo stesso fondo affluiscono i ribassi d'asta qualora l'opera sia finanziata con mezzi propri dell'ente appaltante. E' in ogni caso fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 152 comma 3 della legge regionale 1 settembre 1993, n. 25. 

5. Il comma 4 dell'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dai seguenti:  «4. Le somme determinate nella deliberazione di riparto di cui al comma 3 sono immediatamente accreditate agli enti destinatari con ordini emessi dalla Presidenza della Regione in favore dei legali rappresentanti degli enti medesimi.  4 bis. Gli enti possono avvalersi delle disponibilità del fondo per il pagamento delle somme di cui all'articolo 5, undicesimo comma». 

6. Il comma 6 dell'articolo 5 ter della legge regionale 29 aprile 1985,  n. 21, introdotto dall'articolo 21 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, e l'articolo 12 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 19, sono abrogati.

 

Art. 4 Progettazione e direzione lavori

 1. Il quarto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:  «Per l'elaborazione dei progetti di massima ed esecutivi nonchè per la direzione dei lavori relativi ad opere pubbliche d'importo superiore a 200 mila Ecu, escluse le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, gli enti di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad avvalersi di professionisti esterni assumendo contestualmente all'affidamento dell'incarico l'impegno di spesa relativo al compenso». (1) 

2. E' abrogato il sesto comma dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come introdotto dall'articolo 22 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.

 

Art. 5 Accesso ai luoghi ed agli immobili

 1. Per l'espletamento delle indagini geognostiche, dei rilievi e di quanto altro necessario alla progettazione, il sindaco del comune in cui ricade l'opera, dopo aver avanzato formale richiesta, decorsi quindici giorni dalla notifica, nel caso in cui non sia stato concesso l'accesso, rilascia l'autorizzazione all'accesso temporaneo alle aree o agli immobili interessati ai lavori. 

 

Art. 6 Conferenza dei servizi

(modificato dall'art. 6 della L.R. 22/96)

 1. L'articolo 33 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:

  «Articolo 33  Accelerazione delle procedure   1. L'amministrazione appaltante invia i progetti agli enti o uffici competenti affinchè questi, entro trenta giorni dal ricevimento, rilascino i provvedimenti autorizzativi o simili richiesti dalla legge. Trascorso infruttuosamente tale termine, l'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile competente per territorio, su richiesta della medesima amministrazione, convoca, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre venti giorni dalla richiesta, una conferenza di servizi per l'acquisizione dei provvedimenti mancanti.  2. Il verbale finale della conferenza dei servizi sostituisce a tutti gli effetti qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993, ......................................................................... n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della sicurezza della salute pubblica e dell'igiene ambientale.  3. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonchè del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute della conferenza di cui al comma 1 non siano presenti o non esprimano il loro parere le autorità competenti in ordine alle suddette materie, l'ingegnere capo del genio civile assegna alle stesse un termine non inferiore a quindici e non superiore a quarantacinque giorni affinchè esprimano il loro parere. Nel caso di silenzio si considera acquisito l'assenso.  4. Qualora le autorità indicate al comma 3 esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata.  5. I precedenti commi 2, 3 e 4 non si applicano ai progetti di opere che debbono essere sottoposte alla approvazione del Comitato tecnico amministrativo regionale.  6. Il parere del Comitato tecnico amministrativo regionale sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi parere di amministrazione attiva o corpi consultivi, ivi comprese le determinazioni di amministrazioni od organi preposti alla tutela del patrimonio archeologico, architettonico, artistico, del paesaggio, del territorio e dell'ambiente ivi compreso l'eventuale nulla-osta in materia di impatto ambientale previsto all'articolo 30 della legge regionale 12 gennaio 1993,         n. 10, e successive modifiche ed integrazioni, nonchè della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale.  7. Al fine della salvaguardia della sicurezza, della salute pubblica e dell'igiene ambientale nonchè del patrimonio archeologico, artistico e paesaggistico, qualora alle sedute del comitato di cui al comma 5 non siano presenti o non esprimano il loro parere i rappresentanti delle autorità competenti in ordine alle suddette materie, il presidente del comitato tecnico amministrativo regionale, in caso di parere favorevole dello stesso Comitato, assegna ai suddetti componenti un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a quarantacinque giorni, affinchè esprimano il loro parere. Nel silenzio si considera acquisito l'assenso.  8. Qualora le autorità indicate al comma precedente esprimano motivato parere negativo sul progetto, l'approvazione tecnica dello stesso si intende negata».

 

 

Art. 7 Competenza ad esprimere pareri tecnici

(modificato dagli artt. 7 e 8 della L.R. 22/96)

 1. L'articolo 6 della legge regionale 10 agosto 1978, n. 35 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Articolo 6 Competenze ad esprimere i pareri tecnici   1. I pareri tecnici in materia di opere pubbliche, nei casi previsti dalle vigenti leggi regionali e secondo la rispettiva competenza, sono espressi entro i limiti d'importo appresso indicati:  a) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se geometra, entro i limiti delle competenze professionali, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune di importo sino a 750 mila Ecu;  b) dal capo dell'Ufficio tecnico comunale, se ingegnere o architetto, limitatamente alle opere ricadenti nel proprio comune d'importo sino a 2,5 milioni di Ecu;  c) dai dirigenti dei settori tecnici della provincia limitatamente alle opere della propria amministrazione di importo sino a 5 milioni di Ecu;  d) dall'ingegnere capo del Genio civile limitatamente alle opere di importo sino a 5 milioni di Ecu nonchè sulle perizie di variante o suppletive relative ad opere il cui progetto sia stato approvato dal capo dell'Ufficio tecnico di uno degli enti indicati nell'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dall'Amministrazione regionale;  e) dagli assistenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico entro i limiti delle competenze professionali, per le opere di importo sino a 750 mila Ecu;  e bis) dai dirigenti tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico per le opere di importo sino a 2,5 milioni di Ecu e per le perizie di variante e suppletive relative a progetti approvati dagli assistenti tecnici di cui alla lettera e);  f) dai dirigenti superiori tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico per le opere di importo sino a 5 milioni di Ecu e per le perizie di variante e suppletive relative a progetti approvati dai dirigenti tecnici di cui alla lettera e bis);  g) dai dirigenti superiori tecnici dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici e dell'Ispettorato regionale tecnico per le perizie di variante e suppletive relative ad opere il cui progetto sia stato redatto ed approvato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, dagli uffici del Genio civile;  h) dal Comitato tecnico amministrativo regionale per le opere di importo oltre 5 milioni di Ecu, nonchè per le perizie di variante o suppletive il cui esame esuli dalla competenza degli altri organi indicati nel presente articolo.  2. Restano confermati i limiti di importo superiore, previsti da norme speciali.  3. I capi degli uffici o dei settori tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 possono esprimere pareri tecnici sui progetti e sulle relative perizie di variante o suppletive redatti dagli stessi uffici di cui fanno parte, solo con riguardo ai progetti di lavori comportanti una previsione di spesa non superiore a 300 mila Ecu, IVA esclusa, nonché per i progetti e relative perizie di variante o suppletive di manutenzione ordinaria e straordinaria e per i progetti e relative perizie di variante o suppletive relativi agli interventi di cui agli articoli 69 e 70 del regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350.  4. La competenza ad esprimere parere sulle riserve dell'appaltatore spetta ai capi degli uffici tecnici degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, diversi dalla Regione, quando si tratta di lavori realizzati senza utilizzo di finanziamenti a carico della Regione o di fondi gestiti dalla medesima. In caso contrario il parere viene reso secondo le rispettive attribuzioni, dall'Ispettorato regionale tecnico o dall'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici, ad appalti di cui alle lettere a, b, c, d, e, f del presente articolo e purchè l'importo nominale complessivo delle riserve, al netto degli accessori, non superi 500 milioni; negli altri casi la competenza spetta al Comitato tecnico amministrativo regionale.  5. Il quinto comma dell'articolo 12 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 è abrogato».  2. Il comma 1 dell'articolo 10 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 27 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:  «1. Gli organi competenti possono esprimere parere tecnico sui progetti di opere pubbliche di competenza degli enti di cui all'articolo 1 solo se il progetto è corredato, oltre che dell'attestazione di conformità urbanistica da parte del sindaco del comune nel cui territorio l'opera deve essere realizzata, dell'attestazione, da parte del legale rappresentante dell'ente committente, che l'opera è compresa nel programma di cui all'articolo 3 e che è stato rispettato, nel disporre la progettazione, l'ordine di priorità indicato nel programma».

 

Art. 8 Modifica all'articolo 34 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21  1.

Nel comma 5 dell'articolo 34 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dall'articolo 48 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le parole: «che possano comportare» sono sostituite dalle seguenti: «che comportino necessariamente».

 

Art. 9 Anticipazione sul prezzo di appalto

(sostituito dall'art. 2 della ........................................................................................ L.R. 22/96)

  1. Il comma 13 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985,       n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993,     n. 10, è sostituito dal seguente:  «13. L'anticipazione sul prezzo d'appalto è concessa ed erogata con le modalità e per l'ammontare previsto dal comma 1 dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1994 ....................................................................................................................... n. 109 e successive modifiche ed integrazioni.  

 

Art. 10 Perizie di variante e suppletive

 1. Gli atti concernenti la realizzazione di lavori oltre il quinto d'obbligo costituiscono, ai fini della revisione prezzi, ove operante, sviluppo e parte integrante del contratto originario. 

2. L'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, nella parte in cui dispone deroghe all'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, ......................................................................................................................... n. 10, è interpretato come facente riferimento ai soli progetti tecnicamente approvati prima dell'entrata in vigore della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, con esclusione di quelli tecnicamente approvati in data successiva. 

3. Per le opere pubbliche riguardanti interventi conservativi o di restauro di immobili sottoposti alla disciplina della legge 1 giugno 1939, ........................... n. 1089 di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 non trova applicazione, ai fini delle perizie suppletive o di variante, il comma 2 dell'articolo 23 della stessa legge, come sostituito dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, .............................................................................................................................................. n. 10. Per gli stessi fini il limite percentuale indicato dal comma 3 dello stesso articolo è elevato al 40 per cento. 

 

Art. 11 Revisione prezzi

 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 44 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come sostituito dall'articolo 56 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è inserito il seguente:  «1 bis. Per i lavori già affidati, vigente il regime della revisione dei prezzi d'appalto, continuano ad operare integralmente le clausole revisionali inserite nei rispettivi contratti».

 

Art. 12 Trattativa privata

(modificato dall'art. 11 della L.R. 22/96)

 1. In deroga ad ogni altra disposizione di legge, nonchè a norme statutarie o regolamentari, il ricorso alla trattativa privata senza gara per l'affidamento di lavori pubblici, o per pubbliche forniture di beni o servizi, è consentito, senza previe autorizzazioni, per lavori o forniture di importo non superiore a lire 50 milioni. Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente.

2. E' altresì consentito l'affidamento a trattativa privata, mediante gara informale disciplinata dai regolamenti interni dell'ente appaltante, di lavori pubblici e di forniture di beni di importo complessivo non superiore a 100.000 Ecu. I lavori in economia, da realizzare in amministrazione diretta o mediante cottimo fiduciario, sono ammessi fino all'importo di 200.000 Ecu. (2) 

3. Gli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori o forniture per importi complessivi superiori ai limiti di somma di cui ai commi precedenti. 

4. Nell'applicazione della disposizione di cui al comma 3, i limiti di somma sono considerati separatamente per ciascuna delle diverse forme di affidamento di lavori o forniture. 

 

Art. 13 Norma interpretativa in materia di cottimi fiduciari

(modificato dall'art. 12 della L.R. 22/96)

 1. Finchè resta sospesa l'applicazione dei commi 6 e 7 dell'articolo 75 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, gli enti destinatari di dette disposizioni non sono obbligati ad adottare regolamenti in materia di cottimi fiduciari, ne è fatto loro divieto, in caso di mancata adozione del regolamento in materia, di ricorrere all'affidamento di lavori mediante cottimo. In tal caso essi devono comunque rispettare le disposizioni e i principi stabiliti nell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, .............................................................................................................................. n. 21, così come modificato dall'articolo 42 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 

2. Resta comunque nella potestà di detti enti l'adozione di regolamenti in materia di cottimi fiduciari, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento-tipo emanato dalla Regione. 

3. Il sesto comma dell'articolo 38 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche è così sostituito:  «6. Il ricorso al cottimo fiduciario, nei casi consentiti dalla legge, è deliberato dall'organo esecutivo dell'ente. Gli atti conseguenziali sono di competenza del dirigente più alto in grado dell'Ufficio tecnico, previa richiesta di offerta ad almeno cinque ditte fiduciarie. Per il verbale di aggiudicazione, le comunicazioni e la consegna dei lavori valgono le stesse norme di cui all'articolo 25».

 

Art. 14 Criteri di aggiudicazione

(modificato dall'art. 1 della L.R. 22/96)

  1. L'aggiudicazione di tutti gli appalti mediante pubblico incanto e trattativa privata con bando di gara, è effettuata, per i contratti da stipulare a misura, con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari, anche riferiti ai sistemi o subsistemi di impianti tecnologici, e, nel caso di lavori di manutenzione periodica e di contratti da stipulare a corpo o parte a corpo e parte a misura, con il criterio del massimo ribasso sull'elenco prezzi o sull'importo delle opere a corpo posti a base di gara. Per le opere o provviste a corpo il prezzo convenuto è fisso e invariabile, in conformità di quanto specificato dall'articolo 326, secondo comma, della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F. 

2. I criteri di aggiudicazione sono regolati dalla normativa statale vigente alla data della deliberazione del bando di gara da parte dell'Amministrazione appaltante. 

3. Sono fatti salvi i bandi di gara già approvati dall'organo esecutivo dell'ente appaltante alla data di entrata in vigore della presente legge. 

4. Per l'aggiudicazione dei cottimi fiduciari e per l'affidamento di lavori mediante trattativa privata, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a), della legge 2 febbraio 1973, n. 14. 

4 bis. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni dei commi precedenti, gli appalti a contratto aperto, di cui all'articolo 38 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modificazioni, sono considerati come contratti a corpo.  5. Gli articoli 41 e 43 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, sostituiti rispettivamente dagli articoli 37 e 38 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, sono abrogati. (E', altresì, abrogato il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10.) (3) 

 

Art. 15 Modalità per la concessione dei servizi socio-assistenziali

(modificato ed integrato dall'art. 21 della L.R. 22/96)

(abrogato dall'art. 42 comma1 L.R. 7/2002 e ripristinato con l'art. 63 L.R. 23/2002)

  1. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge regionale 3 novembre 1993, n. 30 è abrogato. 

2. Per la concessione dei servizi socio-assistenziali, i comuni provvedono previa deliberazione della giunta comunale o provinciale, mediante ricorso all'aggiudicazione a trattativa privata entro il limite di 400.000 Ecu in favore di istituzioni socio-assistenziali iscritte ai relativi albi regionali previsti dall'articolo 26 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 o autorizzati ai sensi dell'articolo 28 della stessa legge. 

3. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, il Comune potrà preferire l'istituzione socio - assistenziale avente sede legale in ambito comunale ovvero, in assenza, in ambito provinciale e, quindi in ambito regionale. In caso di concorrenza di più istituzioni, nello stesso ambito territoriale, limitatamente al servizio di assistenza domiciliare, l'affidamento sarà effettuato con delibera motivata e previa comparazione fra le istituzioni stesse basata sull'aspetto progettuale e su quello economico. 

4. Nell'ipotesi che, per l'espletamento dei servizi socio - assistenziali, le strutture vengano messe a disposizione direttamente dal Comune, potrà prescindersi dall'obbligo dell'iscrizione di cui al comma 2 del presente articolo. Sarà sufficiente, in questi casi, la dimostrazione del rispetto dei soli «standards» organizzativi di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22. 

5. Limitatamente ai servizi socio-assistenziali rivolti a soggetti portatori di disagio psichico, con priorità ai dimessi degli ex ospedali psichiatrici, i comuni, in carenza di istituzioni socio-assistenziali con il previsto requisito di iscrizione all'albo sono autorizzati a stipulare convenzioni, di durata semestrale, anche con enti non iscritti, tenuto conto della loro effettiva data di costituzione. 

6. Nelle fattispecie in cui, entro tale limite semestrale, l'Assessorato degli enti locali non proceda all'iscrizione, i comuni sono autorizzati alla stipula di nuova convenzione, con altro soggetto, in conformità al disposto di cui al precedente comma 5. 

7. Qualora debba essere affidato un servizio non previsto dalla legge regionale 9 maggio 1986, n. 22 per il quale non vi sia sezione o tipologia dell'albo regionale, si procede con le stesse modalità di cui al precedente comma 5. 

8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano alle province regionali ove gestiscano servizi socio-assistenziali d'interesse sovracomunale, nonchè alle unità sanitarie locali per i servizi a carattere socio-sanitario per le tipologie di cui all'articolo 17 della legge regionale 9 maggio 1986, n. 22.

 

Art. 16 Incarichi di collaudo

  1. Il primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dai seguenti:  «Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici pubblici funzionari in servizio o in quiescenza, con almeno dieci anni di anzianità presso la pubblica amministrazione con la specifica qualifica professionale, o a tecnici liberi professionisti con specifica competenza purchè iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di Ecu. Per opere di importo inferiore le suddette anzianità sono ridotte a cinque anni.  Ai fini dell'affidamento dei suddetti incarichi, l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella di iscrizione negli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, semprechè non siano contestuali». 

2. Il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è sostituito dal seguente:  «Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a tecnici iscritti in albi di appaltatori o comunque appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge». 

3. Dopo il quinto comma dell'articolo 8 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, come modificato dall'articolo 61 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, è aggiunto il seguente: «Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari, tenuto conto della capacità ed esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonchè quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera».

 

Art. 17 Approvazione amministrativa del progetto

  1. Fermo restando il requisito dell'approvazione in linea tecnica del progetto, l'inserimento in piani o programmi regionali di finanziamento, o in finanziamenti extraregionali assistiti da relativo impegno di spesa, costituisce titolo per l'approvazione amministrativa del progetto stesso e per l'avvio delle procedure di affidamento dei relativi lavori, nelle more del perfezionamento del decreto di finanziamento. 

2. Per i progetti di opere pubbliche approvati tecnicamente ai sensi della disciplina vigente prima dell'entrata in vigore della legge 12 gennaio 1993, n. 10 e finanziati dall'Amministrazione regionale con fondi statali o comunitari gestiti dalla stessa Amministrazione regionale, non si applicano le norme di cui al comma 3 dell'articolo 152 della legge regionale 1° settembre 1993, n. 25. 

3. Per gli interventi di cui al comma 2 le somme corrispondenti ai ribassi d'asta possono essere utilizzate, entro il limite di cui al comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 come modificato dall'articolo 54 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, per eventuali perizie di variante e suppletive relative agli stessi interventi, fatte salve le eventuali autorizzazioni previste dalle norme statali o comunitarie che regolino il finanziamento. 

 

Art. 18 Modifiche al Comitato tecnico amministrativo regionale

(modificato dall'art. 13, comma 1, della L.R. 22/96)

  1. Nel primo comma dell'articolo 1 della legge regionale 31 marzo 1972, n. 19, come sostituito dall'articolo 29 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10, le lettere c), d), e), f), g), h) ed m) sono sostituite dalle seguenti:  «c) dall'ispettore tecnico dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore tecnico dell'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici designato dall'Assessore per i lavori pubblici a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;  d) dall'ispettore regionale sanitario o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore del ruolo sanitario dell'Assessorato regionale della sanità, designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto ispettore;  e) dal direttore regionale dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici o, in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare, da un dirigente superiore amministrativo dello stesso Assessorato designato dal relativo Assessore a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;  f) dal direttore dell'Ufficio legislativo e legale della Presidenza della Regione o da un funzionario dello stesso ufficio da lui delegato; in caso di vacanza della carica o di impedimento giuridico all'esercizio delle relative funzioni da parte del titolare e sempre che non sia stato già delegato altro funzionario, da un consigliere superiore dello stesso ufficio designato dal Presidente della Regione a comporre il Comitato in sostituzione del predetto direttore;  g) dall'avvocato distrettuale dello Stato di Palermo o da un suo delegato;  h) da due funzionari tecnici statali aventi qualifica non inferiore ad ingegnere capo, designati dal provveditore alle opere pubbliche della Sicilia, nonchè dell'ingegnere capo dell'Ufficio del Genio civile delle opere marittime per la Sicilia, o da un suo delegato;  m) da cinque dirigenti tecnici con almeno cinque anni di anzianità in servizio presso l'Ispettorato tecnico dei lavori pubblici o l'Ispettorato regionale tecnico, da tre dirigenti tecnici dell'urbanistica e da un geologo dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente».

 

Art. 19 Appalti di servizi

 1. In materia di appalti pubblici di servizi si applicano nella Regione Siciliana, per quanto non diversamente disposto con legge regionale, le disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e del decreto legislativo 17 marzo 1995,         n. 158. (4) 

2. Gli appalti di servizi di importo inferiore ai limiti indicati nelle disposizioni richiamate al comma 1 possono essere affidati dagli enti committenti a trattativa privata, nel rispetto delle condizioni stabilite dai regolamenti interni degli enti medesimi.  3. E' abrogato l'articolo 69 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10. 

 

Art. 20 Concessione di costruzione e gestione

 1. ------------------- (5)

 2. ------------------- (5)

 3. Dopo l'articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, e successive modifiche ed integrazioni, è inserito il seguente:   «Articolo 42 bis  Contributo finanziario pubblico  nella concessione di costruzione e gestione   1. I bandi di gara per concessione di costruzione e gestione possono prevedere un contributo finanziario dell'ente concedente, sul costo di realizzazione dell'opera, in una o più delle seguenti forme:  a) contributo in conto capitale, in misura non superiore al 15 per cento del costo;  b) contributo sugli interessi dovuti su mutui, prestiti, obbligazioni o altre operazioni finanziarie, appositamente compiute allo scopo di realizzare l'opera, per una quota non superiore al 30 per cento del costo dell'opera. Per il calcolo di tale quota si applicano i criteri di determinazione dell'equivalente sovvenzione netto in vigore nell'ordinamento della Comunità europea, con riferimento agli aiuti pubblici alle imprese.  2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 può essere dato in unica soluzione dopo il collaudo finale dell'opera o rateizzato in relazione allo stato di avanzamento dei lavori.  3. In ogni caso, il contributo finanziario pubblico, qualora siano previste cumulativamente forme diverse, non può superare la quota del 30 per cento di equivalente sovvenzione netto.  4. Se il bando di gara prevede la concessione di un'opera sulla base di un progetto preliminare, il contributo è determinato sulla base del calcolo sommario della spesa e deve essere corrispondentemente diminuito qualora il costo dell'opera, in base al progetto esecutivo, risulti inferiore, mentre rimane fissato nella misura stabilita nel bando in ogni altro caso». 

4. In sede di prima applicazione dell'articolo 42 bis, introdotto dal comma 3, del presente articolo, qualora l'ente concedente, alla data di entrata in vigore della presente legge, disponga di finanziamenti regionali, per la realizzazione di uno o più lotti funzionali dell'opera, le relative somme possono essere offerte come contributo, ancorchè superino la misura di cui al comma 2 del citato articolo 42 bis, purchè la concessione riguardi la realizzazione dell'intero progetto e l'ammontare del contributo non superi comunque il 50 per cento del costo dell'opera. 

5. La disposizione di cui al comma 1 è estesa ai casi di disponibilità di finanziamenti statali o comunitari, nel rispetto delle condizioni poste dalle rispettive discipline di riferimento.

 

Art. 21 Ulteriori disposizioni in materia di concessione di costruzione e gestione

  1. Dopo l'articolo 42 bis della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:   «Articolo 42 ter  Promozione privata di concessione di opere pubbliche   1. La concessione di costruzione e gestione di un'opera pubblica può essere promossa da un soggetto privato, avente i requisiti per accedere alla concessione medesima, il quale si impegni a realizzare l'opera interamente a proprie spese.  2. L'offerta può riguardare la realizzazione di un progetto, di massima od esecutivo, già nella disponibilità dell'ente concedente, ovvero di un progetto di massima proposto dal soggetto promotore. In tal caso la proposta deve indicare l'importo delle spese sostenute per la redazione del progetto e degli studi tecnico-economici. Detto importo è comprensivo anche dei diritti di cui agli articoli 2578 e seguenti del codice civile.  3. L'offerta è inammissibile qualora proponga la realizzazione di progetti in variante rispetto agli strumenti urbanistici.  4. Il soggetto promotore è tenuto alla pubblicazione dell'offerta, per estratto, secondo le modalità previste dall'articolo 34 per i bandi di gara di opere di importo corrispondente.  5. Il testo integrale dell'offerta ed il progetto allegato sono posti a disposizione del pubblico presso la sede dell'ente gestore.  6. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'ultimo degli avvisi di cui al comma 4, chiunque può presentare osservazioni sull'offerta e sul progetto.  7. L'organo esecutivo dell'ente, valutate le osservazioni di cui al comma 6, può deliberare la concessione della costruzione e gestione dell'opera a trattativa privata al soggetto promotore, determinando eventuali prescrizioni o condizioni riguardanti i progetti o le modalità di realizzazione e di gestione dell'opera.  8. Se, nel termine di cui al comma 6, altre imprese, aventi i requisiti per accedere alla concessione, offrano di eseguire il progetto a condizioni migliori di quelle proposte dal soggetto promotore, o propongono progetti alternativi, la concessione può essere data solo a seguito di licitazione privata fra tutti i soggetti proponenti, ferma restando l'esclusione di ogni contributo finanziario a carico dell'ente concedente.  9. I partecipanti alla gara, ad eccezione del promotore, devono versare, in aggiunta ad ogni altra prescrizione, una cauzione, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, in misura pari all'importo delle spese di cui al comma 2.  10. Nel caso di cui al comma 8, il soggetto promotore ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione, nel rispetto delle condizioni dell'offerta risultata vincente; le modalità e i tempi per l'eventuale esercizio della prelazione sono predeterminati nel bando di gara.  11. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 10, il soggetto promotore della proposta di gara ha diritto al pagamento, da parte della amministrazione aggiudicatrice, dell'importo di cui al comma 2.  12. In caso di esercizio della prelazione di cui al comma 10 il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari al 50 per cento dell'importo di cui al comma 2, a titolo di rimborso forfettario delle spese da questo sostenute per la partecipazione alla gara». 

 

Art. 22 Ammissibilità del ricorso all'istituto della concessione

 (abrogato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96)

 

Art. 22 bis Ambito di applicabilità

(introdotto dall'art. 20 della L.R. 22/96)

  1. Le norme del presente titolo si applicano nel territorio della Regione Siciliana per l'esecuzione delle opere di competenza degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 qualunque sia la fonte dei finanziamenti. 

 

Titolo II

Disposizioni varie

 

Art. 23 Interventi in materia di edilizia residenziale pubblica

(integrato dall'art. 23 della L.R. 22/96)

 1. Il termine di cui all'articolo 9 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, è prorogato al 31 dicembre 1996. 

2. I soggetti attuatori dei programmi di edilizia convenzionata-agevolata, che non pervengano alla fase di inizio dei lavori entro il termine di cui al precedente comma per motivi non imputabili agli stessi, sono utilmente reinseriti a domanda, per la realizzazione dei medesimi interventi, nei successivi programmi di edilizia convenzionata agevolata che saranno predisposti sulla base di nuove attribuzioni finanziarie. 

3. Il termine previsto dal comma 8 dell'articolo 3 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 e successive modifiche ed integrazioni, per l'inizio dei lavori degli interventi di edilizia sovvenzionata, è prorogato al 30 giugno 1997. 

 

Art. 24 Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 

1. Il termine previsto dall'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43 per usufruire della riduzione del prezzo di acquisto degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, prorogato con il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è prorogato al 30 settembre 1996. 

 

Art. 25 Proroga del termine di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43

  1. Il termine previsto dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1994, n. 43, relativo all'utilizzazione da parte degli Istituti autonomi per le case popolari dei finanziamenti disposti ai sensi del titolo II della legge regionale 25 marzo 1986, n. 15, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

Art. 26 Disposizioni in materia di alloggi realizzati da cooperative

  1. L'Assessore regionale per i lavori pubblici è autorizzato a concedere l'assenso di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, relativo alla cessione in proprietà degli alloggi realizzati da cooperative a proprietà indivisa fruenti di contributi regionali ad integrazione di quelli concessi dallo Stato. 

2. L'importo dei maggiori benefici concessi con i contributi integrativi regionali rispetto a quelli spettanti alle cooperative a proprietà divisa è rimborsato alla Regione con le modalità previste dalla legge regionale 30 aprile 1991, n. 9, o, su richiesta degli aventi diritto, con le modalità e nella misura stabilite dal Ministero dei lavori pubblici - CER - per il rimborso dei maggiori benefici concessi dallo Stato. 

 

Art. 27 Integrazione dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37

  1. Dopo il comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 21 aprile 1995, n. 37, è aggiunto il seguente:  «2. Sono, altresì, delegate ai comuni di cui al comma 1 le funzioni relative a tutte le operazioni e le procedure necessarie di frazionamento e accatastamento con presentazione all'Ufficio tecnico erariale delle domande di voltura catastale degli immobili e beni espropriati per i lavori di urbanizzazione primaria e secondaria e per i lotti assegnati ai privati, nonchè degli edifici pubblici».

 

Art. 28 Liquidazione dei certificati di pagamento

(modificato dall'art. 24 della L.R. 22/96)

  1. Nelle more della concessione della proroga di cui all'articolo 1, della legge regionale 18 maggio 1995, n. 42, il Presidente della Regione dispone la liquidazione dei certificati di pagamento già emessi fino alla concorrenza dell'importo afferente alla convenzione. 

 

Art. 29  Proroga del termine di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44

  1. La disposizione di cui all'articolo 5 della legge regionale 3 novembre 1994, n. 44, è estesa all'anno 1996. 

 

Art. 30 Modifiche agli articoli 9 e 4della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67

  1. Nel comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67, le parole: «Le provvidenze di cui all'articolo 4, comma 2», sono sostituite dalle seguenti: «Le provvidenze di cui all'articolo 1 ed all'articolo 4, commi 1 e 2».  2. Il contributo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 27 settembre 1995, n. 67 è corrisposto altresì sino al 50 per cento dell'ammontare del danno subìto, ai proprietari di beni mobili registrati danneggiati o resi inutilizzabili dall'alluvione. 

 

Art. 31 Semplificazione delle procedure per la realizzazione di talune opere pubbliche nei litorali marini

 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche relative a reti idriche, collettori fognari, opere di presa e sollevamento per acque bianche e nere, condotte sottomarine per lo smaltimento di acque reflue comunali, condotte per il trasporto di gas naturale, non sussiste l'obbligo dell'arretramento dalla battigia previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a) e lettera d), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.  2. Qualora le opere di cui al comma 1 non risultino previste dagli strumenti urbanistici, ai fini dell'approvazione della necessaria variante urbanistica, il parere della competente Capitaneria di Porto va rilasciato entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta. 

 

Art. 32 Interpretazione dell'articolo 11, comma terzo della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26

  1. Il terzo comma dell'articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1986, n. 26, relativo alla sospensione dell'esame delle istanze di concessione o autorizzazione in sanatoria, è da riferirsi esclusivamente alle opere dei comuni da trasferire e/o da consolidare finanziate nell'esercizio 1986 con i fondi del capitolo 70315 del bilancio della Regione. 

 

Art. 33 Proroga del termine di cui all'articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9

  1. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 9, è sostituito dal seguente:  «1. Ai comuni dell'Isola è fatto obbligo di definire l'esame istruttorio delle domande di concessione od autorizzazione in sanatoria ed ogni altro connesso adempimento previsto dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37 e successive modifiche ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1996». 

 

Art. 34 Proroga dei termini di cui al comma 2,  dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4

  1. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 15 marzo 1994, n. 4, sono ulteriormente prorogati di un anno. 

 

Art. 35 Interventi per gli impianti destinati a gare di canottaggio

  1. Per la realizzazione, ristrutturazione e potenziamento degli impianti ubicati in territorio di Naro (AG), finalizzati allo svolgimento delle gare di canottaggio, si adottano le procedure di cui alla legge regionale 29 settembre 1995, n. 69. 

 

Art. 36 Interventi finalizzati all'acquisto di fabbricati  da destinare a strutture logistiche  per le forze dell'ordine  impegnate nella lotta contro la delinquenza mafiosa

 1. L'articolo 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1991, n. 26 è così modificato:   Articolo 1   1. Dopo l'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 1985, n. 54, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 22 aprile 1987, n. 10, è aggiunto il seguente articolo:   «Articolo 5 bis   1. All'atto del collocamento in quiescenza per raggiungimento massimo contributivo, secondo l'Ordinamento dell'Amministrazione di appartenenza, o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche». (6) 

 

Art. 37  Interventi per la manutenzione degli immobili  appartenenti al patrimonio storico della Sicilia

 1. Le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368 si applicano, con esclusione delle norme finanziarie, al restauro ed alla manutenzione straordinaria degli immobili appartenenti al patrimonio architettonico, archeologico, artistico e storico della Sicilia. 

 

Art. 38

 1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.  Palermo, 8 gennaio 1996.

 

Note

 (1) Vedi l'art. 5 della L.R. 22/96, in ordine alla interpretazione autentica dell'art. 5, comma 4 della L.R. 21/85, come sostituito dal comma annotato. 

 

 (2) Si riporta il testo dell'art. 64, commi 1 e 2, della L.R. 16/96:  "ART. 64 - Lavori in economia  1. I lavori di rimboschimento, rinsaldamento e opere costruttive connesse, di ricostituzione boschiva, gli interventi di prevenzione e repressione degli incendi boschivi e gli interventi colturali e manutentori ivi compresi quelli per la gestione dei demani, dei vivai forestali e delle riserve naturali, sono, di norma, realizzati in economia.  2. Per l'esecuzione dei suddetti lavori ed interventi in amministrazione diretta si prescinde dal limite di importo previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4." 

 

 (3) Disposizione superata dall'art. 1, comma 3, della L.R. 22/96, che rispristina il comma 3, dell'art. 1 della L.R. 10/93.

 

 (4) Si riporta il testo dell'art. 14 della L.R. 22/96:  "ART. 14 - Appalti di servizi  1. Per gli appalti di servizi di cui alla categoria 12 dell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 di importo inferiore ai limiti di cui al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 8 gennaio 1996, n. 4, si applicano i regolamenti di cui al comma 10 dell'articolo 5 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni." 

 

(5) Comma abrogato dall'art. 16, comma 2, della L.R. 22/96.

 

 (6) L'art. 5 bis, comma 1, della L.R. 54/85, introdotto dall'art. 1 della L.R. 26/91 e modificato dall'articolo annotato, per effetto dell'ulteriore modifica apportata dall'art. 32 della L.R. 22/96, risulta nel seguente nuovo testo:   "ART. 5 bis   1. All'atto del collocamento in quiescenza per aver raggiunto l'anzianità contributiva massima prevista dall'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza o per invalidità, l'assegnatario mantiene il diritto all'assegnazione, purchè in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035 e successive modifiche."