Legge regionale 3.05.2001, n. 6

Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2001

 

 

Art. 89. Norme urbanistiche

1. Ai fini dell'approvazione dei progetti relativi agli interventi cofinanziati con il POR Sicilia 2000/2006 e con i Programmi operativi nazionali e che comportino varianti agli strumenti urbanistici comunali, il sindaco del comune interessato indice una conferenza di servizi con le modalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, dandone avviso pubblico ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71. In caso di opere di interesse intercomunale, la conferenza viene indetta dal presidente della provincia.
2. Nelle more dell'approvazione della legge di riforma dei consorzi ASI e del coordinamento con la normativa concernente i piani comunali per gli insediamenti produttivi e le aree artigianali, gli insediamenti produttivi esistenti nella zona D degli strumenti urbanistici comunali già regolarmente autorizzati, possono effettuare, in deroga alle disposizioni contenute negli stessi strumenti urbanistici, gli ampliamenti degli immobili aziendali strettamente necessari e motivati da esigenze produttive in misura non superiore al 30 per cento della superficie coperta e sempre che non abbiano in precedenza usufruito di deroghe ampliative.
3. Le disposizioni previste dall'articolo 35 della legge regionale 7 agosto 1997, n. 30, relativa agli insediamenti produttivi in verde agricolo si applicano a tutti gli interventi comunque previsti e finanziati nei patti territoriali, nei contratti d'area e negli altri strumenti di programmazione negoziata, statali e regionali. Le stesse disposizioni si applicano per le iniziative imprenditoriali che abbiano ottenuto il finanziamento pubblico per la realizzazione dei relativi investimenti qualora non siano disponibili aree per insediamenti produttivi previste dagli strumenti urbanistici comunali o nelle aree attrezzate artigianali ed industriali. L'approvazione da parte dei consigli comunali costituisce variante (la parola "esecutiva" è stata omessa a seguito dell'impugnativa del Commissario dello Stato ai sensi dell'art. 28 dello Statuto) agli strumenti urbanistici.
4. I lotti di terreno ricadenti nelle aree dei piani per gli insediamenti produttivi comunali possono essere assegnati in proprietà alle imprese beneficiarie fermo restando il diritto di prelazione da parte del comune nei trasferimenti successivi all'assegnazione.
5. Alle aree gravate da usi civici sulle quali insistono tradizionali attività produttive ancora in esercizio non si applicano le norme dei Piani territoriali paesistici, se in contrasto con l'esercizio dell'uso civico nella sua originaria estensione.
6. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 31 maggio 1994, n. 17 sono soppresse le parole "alberghiero o ricettivo in genere".
7. Gli enti locali territoriali possono cambiare la destinazione d'uso di immobili che, realizzati con fondi pubblici, per le ragioni più varie, non sono stati mai utilizzati o si trovano in stato di abbandono. Il cambio di destinazione d'uso è approvato con atto motivato e corredato di relazione tecnica dall'organo deliberante. Ove la modifica di destinazione d'uso dovesse risultare difficoltosa o troppo onerosa l'ente può alienare il bene.
8. All'articolo 10 della legge regionale 6 aprile del 1996, n. 16, come sostituito dall'articolo 3 della legge regionale 19 agosto 1999, n. 13, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
"3. Nei boschi di superficie compresa tra 1 e 10 ettari la fascia di rispetto di cui ai precedenti commi è così determinata: da 1,01 a 2 ettari metri 75; da 2,01 a 5 ettari metri 100; da 5,01 a 10 ettari metri 150";
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente comma 3 bis:
"3 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 1, i piani regolatori dei comuni possono prevedere l'inserimento di nuove costruzioni nelle zone di rispetto dei boschi e delle fasce forestali per una densità edilizia territoriale di 0,03 mc/mq. Il comparto territoriale di riferimento per il calcolo di tale densità è costituito esclusivamente dalla zona di rispetto";
c) dopo il comma 11 è inserito il seguente comma 12:
"12. Il divieto di cui ai commi 1, 2 e 3 non opera nelle zone A e B degli strumenti urbanistici comunali".
9. Si applica l'articolo 10, comma 1, della legge 16 marzo 2001, n. 88.
10. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, è così sostituito:
"Sull'istanza del consiglio comunale l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente provvede con proprio decreto, entro centoventi giorni dalla richiesta, previo parere favorevole del Consiglio regionale dell'urbanistica e previa acquisizione del concerto dell'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione, che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta".
11. L'articolo 57 della legge regionale 27 dicembre 1978, n. 71, è così sostituito:
"Con l'osservanza delle procedure previste dall'articolo 16 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78, possono essere concesse deroghe a quanto previsto dalla lettera a) del primo comma dell'articolo 15 della medesima legge limitatamente a:
a) opere pubbliche o dichiarate di preminente interesse pubblico;
b) opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse ad impianti turistico-ricettivi esistenti, nonché ad ammodernamenti strettamente necessari alla funzionalità degli stessi complessi".
12. Per l'esecuzione delle opere da eseguirsi all'interno dei porti e per la realizzazione degli impianti di depurazione non sussiste l'obbligo di arretramento previsto dall'articolo 15, comma primo, lettera a), della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.

 

Art. 91Norme sulla valutazione di impatto ambientale

1. Nell'ambito della Regione siciliana la valutazione di impatto  ambientale viene svolta nel rispetto dei principi e delle disposizioni  stabilite dal D.P.R. 12 aprile 1996 atto di indirizzo e coordinamento  per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio  1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di  impatto ambientale e dal D.P.C.M. del 3 settembre 1999, nonché dalle  disposizioni contenute nel presente articolo.

2. L'autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale è l'Assessorato regionale del  territorio e dell'ambiente.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, ai fini  della formulazione del giudizio di compatibilità ambientale, si avvale  di apposito ufficio ivi istituito, ove sono altresì depositati  permanentemente i documenti e tutti gli atti inerenti i procedimenti  conclusi ai fini della consultazione del pubblico.

4. Le procedure di verifica previste dall'articolo 10 del decreto del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 si applicano alle proposte  di modifica o ampliamento di progetti già autorizzati, o realizzati o  in fase di realizzazione, che rientrano nell'elenco delle tipologie  progettuali di cui agli allegati A e B del decreto del Presidente  della Repubblica 12 aprile 1996 e successive modifiche.

5. Il committente o l'autorità proponente, così come definiti dal  decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, provvede a  proprio carico alle misure di pubblicità stabilite dall'articolo 8,  comma 2, lettere a) e b), del sopracitato decreto del Presidente della  Repubblica 12 aprile 1996.

6. Il giudizio di compatibilità ambientale è sostitutivo di ogni  ulteriore parere, nulla osta o autorizzazione di natura ambientale di  competenza dell'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente  in forza di leggi o regolamenti regionali.

7. Le opere soggette al giudizio di compatibilità ambientale di  competenza statale non necessitano del rilascio del nulla-osta ex  articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 1981, n. 181. 8. Con regolamento, da emanarsi entro centottanta giorni dall'entrata  in vigore della presente legge, sono individuate le tipologie  progettuali per le quali i giudizi di compatibilità ambientali sono  delegate alle province regionali.

9. Con decreto l'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente  definisce per le tipologie progettuali e/o aree predeterminate, sulla  base degli elementi indicati nell'allegato D del decreto del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, l'incremento o il  decremento delle soglie di cui all'allegato B del decreto del  Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 nella misura massima del 30  per cento.

10. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 8 gennaio  1996, n. 4, il parere favorevole del Comitato tecnico amministrativo  regionale sui progetti relativi alle tipologie d'interventi di cui  all'allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  1996 deve intendersi quale pronuncia comprensiva delle procedure di  verifica previste dal comma 6 dell'articolo 1 del medesimo decreto del  Presidente della Repubblica.

 

 

 

Art. 7-bis

Il testo dell'articolo 4 della direttiva 85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, è il seguente:” Articolo 4. 1. Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, i progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato I formano oggetto di valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.

2. I progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II formano oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10 quando gli Stati membri ritengono che le loro caratteristiche lo richiedano. A tal fine, gli Stati membri possono, tra l'altro, specificare alcuni tipi di progetti da sottoporre ad una valutazione d'impatto o fissare criteri e/o soglie limite per determinare quali dei progetti appartenenti alle classi elencate nell'allegato II debbano formare oggetto di una valutazione ai sensi degli articoli da 5 a 10.”

 

 

Il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche – è stato  Pubblicato nella G.U.R.I. 23 ottobre 1997, n. 248, S.O.