Art. 7 Divieto di conferimento di incarichi e incompatibilità |
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1.
E' istituito l'Ufficio regionale per i pubblici appalti.
2.
L'Ufficio si articola in sezioni provinciali, aventi sede nei capoluoghi delle
province regionali.
3.
L'Ufficio, costituito con decreto dal Presidente della Regione, fa parte degli
Uffici della Presidenza. Esso, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, opera
con piena autonomia funzionale. (1)
1.
Ciascuna sezione è composta da cinque membri, dei quali uno con funzioni di
presidente cui spetta dirigere la sezione e coordinare l'attività dei suoi
componenti.
2.
Presso ogni sezione è istituito un ufficio di segreteria tecnico -
amministrativa, al quale è preposto un funzionario regionale con qualifica non
inferiore a dirigente superiore.
3.
All'assegnazione del personale necessario per la segreteria tecnico -
amministrativa di ciascuna sezione si provvede con personale regionale, mediante
decreto del Presidente della Regione.
Art. 3 Nomina
1.
I Presidenti e gli altri componenti di ciascuna sezione sono nominati tra gli
iscritti in un apposito albo istituito presso la Presidenza della Regione.
2.
All'albo sono iscritti a domanda i funzionari della Regione Siciliana, in
attività di servizio o in quiescenza, con qualifica non inferiore a dirigente,
che abbiano maturato presso la pubblica amministrazione, nella qualifica
dirigenziale, un'anzianità effettiva di servizio non inferiore a dieci anni.
3.
Sono altresì iscritti a domanda, purchè in quiescenza:
a)
i professori universitari di materie giuridiche;
b)
i magistrati e gli avvocati dello Stato.
4.
L'albo si rinnova ogni due anni ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana. 5. Il Presidente
di ciascuna sezione è nominato dalla Giunta regionale mediante scelta non
comparativa tra gli iscritti all'albo di cui al comma 1, che siano in possesso
di diploma di laurea in materie giuridiche o economiche; i dipendenti regionali
in servizio o in quiescenza devono essere altresì in possesso almeno della
qualifica di dirigente superiore. Alla scelta dei Presidenti si procede prima
della individuazione degli altri componenti.
6.
Gli altri membri di ciascuna sezione sono scelti mediante sorteggio tra gli
iscritti all'albo di cui comma 1, con modalità tali da assicurare la presenza
di due membri con professionalità amministrativa e di due membri con
professionalità tecnica.
7.
Con decreto del Presidente della Regione, da emanarsi entro 30 giorni dalla
entrata in vigore della presente legge, è istituito l'albo di cui al comma 1 e
sono regolate le condizioni e le procedure per l'iscrizione allo stesso e per
l'effettuazione dei sorteggi di cui al comma 6.
1.
Non possono far parte dell'Ufficio coloro che si trovano nelle condizioni di cui
all'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
2.
La domanda di iscrizione all'albo di cui al comma 2 dell'art. 3 deve essere
corredata da dichiarazione resa ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 con la
quale gli interessati attestano di non trovarsi in alcuna delle condizioni
previste dalla legge 18 gennaio 1992, n. 16.
3.
Trovano altresì applicazione gli articoli 91 e 92 del T.U. approvato con D.P.R.
10 gennaio 1957, n. 3 e successive modifiche e integrazioni.
1.
I componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti ed i funzionari
preposti alle segreterie delle sezioni durano in carica tre anni. Durante tale
periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso l'Ufficio
regionale per i pubblici appalti.
2.
Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio regionale per i
pubblici appalti è dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione ai
sensi dell'art. 3.
3.
Nella prima applicazione della presente legge i presidenti e uno dei membri di
ciascuna sezione durano in carica per quattro anni. Il membro che allo scadere
del primo triennio permane nella carica è individuato mediante sorteggio
pubblico. Le modalità del sorteggio sono quelle previste dall'articolo 3.
4.
Con le modalità di cui all'art. 3 si provvede alla nomina dei componenti e dei
presidenti che via via devono sostituire quelli cessanti.
5.
Alla nomina dei nuovi presidenti , dei componenti delle sezioni e dei funzionari
preposti alle segreterie si provvede almeno sei mesi prima della data in cui
cessano i precedenti. Le nuove nomine decorrono dal giorno successivo a quello
della cessazione dei precedenti membri.
6.
Sono nulli gli atti posti in essere dalle sezioni di cui il Presidente o alcuno
dei componenti è cessato dalla carica senza che il successore sia stato
nominato.
7.
I componenti dell'Ufficio possono cessare anticipatamente dalla carica solo in
caso di morte, dimissioni o impedimento discendente da fatti da cui consegua
l'incapacità a svolgere pubbliche funzioni o ad occupare pubblici uffici. In
tale ipotesi la Giunta regionale provvede alla sostituzione secondo le modalità
di cui all'art. 3.
8.
I componenti subentranti cessano dalla carica alla scadenza prevista per i
componenti sostituiti. 9. Nel
quinquennio successivo a ciascuna scadenza i membri uscenti non possono essere
chiamati a comporre l'Ufficio.
1.
I componenti in attività di servizio, i funzionari preposti alle segreterie e
il personale delle medesime conservano, a carico dell'Amministrazione di
appartenenza, l'ordinario trattamento retributivo.
2.
I Presidenti e gli altri membri, nonchè i funzionari preposti alle segreterie,
hanno diritto ad apposite indennità determinate con decreto del Presidente
della Regione, su delibera della Giunta regionale. Tali indennità sono
determinate in misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto
per il Direttore regionale con dieci scatti per i Presidenti delle sezioni ed in
misura non superiore al trattamento economico tabellare previsto per il
Direttore regionale con cinque scatti per gli altri componenti e per i
funzionari preposti alle segreterie.
1.
Ai componenti delle sezioni ed ai funzionari preposti alle segreterie non
possono essere conferiti incarichi di progettista, ingegnere capo, direttore dei
lavori, collaudatore, collaudatore statico, componente o segretario di
commissioni di collaudo ed arbitro relativamente ad opere il cui committente o
concessionario sia uno degli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21. Il divieto vige anche nei tre anni successivi alla
cessazione della carica e dell'assegnazione all'Ufficio.
2.
I componenti delle sezioni ed i funzionari preposti alle segreterie che,
all'atto della nomina o della preposizione, siano titolari di alcuno degli
incarichi elencati al comma 1, sono tenuti, a pena di decadenza, a dimettersi o
a recederne entro quindici giorni dall'assunzione della carica.
1.
Per le procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, esclusi i casi di
cottimo fiduciario e di trattativa privata per la quale non sia richiesta la
pubblicazione preliminare di bando di gara, gli enti indicati nell'art. 1 della
legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, si avvalgono dell'Ufficio regionale per i
pubblici appalti.
2.
Ciascuna sezione dell'Ufficio è competente per le procedure di affidamento
riguardanti opere da eseguirsi nel territorio della provincia; per gli appalti
che debbano eseguirsi nel territorio di più province, la sezione competente
viene determinata, secondo il criterio della prevalenza dell'importo dei lavori,
dalla Conferenza dei presidenti di cui all'art. 14.
1.
Quando gli enti di cui all'art. 1 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21,
devono avvalersi dell'opera dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti,
spetta in ogni caso agli stessi stabilire l'oggetto del contratto e le parti
essenziali del suo contenuto, nonchè il procedimento da adottare per la scelta
del contraente.
2.
La relativa delibera dell'ente appaltante, unitamente agli atti progettuali ed
alla comunicazione di preinformazione, ove effettuata, deve essere trasmessa
alla sezione con richiesta di procedere agli atti di sua competenza.
1.
La sezione, entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e degli atti di
cui all'art. 9, predispone il bando di gara indicandovi il procedimento e
determinando il criterio di aggiudicazione.
2.
Quando la competenza a procedere sia devoluta all'Ufficio regionale per i
pubblici appalti, il capitolato speciale compreso fra gli atti progettuali deve
rinviare, per quanto concerne il criterio di aggiudicazione e gli elementi di
valutazione eventualmente da applicare, alle previsioni del bando di gara.
1.
La sezione provvede a tutti gli ulteriori adempimenti necessari per pervenire
all'affidamento dei lavori, fino all'aggiudicazione o, nel caso di appalto
concorso, alle determinazioni della commissione giudicatrice.
2.
I verbali concernenti le decisioni adottate e quelli relativi all'aggiudicazione
o alle determinazioni della commissione giudicatrice in caso di appalto concorso
vengono trasmessi, subito dopo la conclusione del procedimento, all'ente
appaltante mediante raccomandata con avviso di ricevimento o a mano.
3.
Essi si intendono approvati se, entro il termine perentorio di venti giorni dal
ricevimento, l'organo esecutivo dell'ente non provveda negativamente con
delibera motivata.
4.
L'approvazione può essere rifiutata solo in caso di violazione di legge da cui
sia conseguita alterazione dell'effettiva parità di condizioni fra gli
aspiranti all'appalto, o elusione della segretezza delle offerte, ovvero
alterazione manifesta del risultato della gara.
5.
Nel caso di approvazione tacita, ai sensi del comma 3 del presente articolo,
l'organo esecutivo dell'ente è tenuto a prenderne formalmente atto entro i
successivi dieci giorni. I provvedimenti di presa d'atto, di approvazione o di
diniego di approvazione devono essere inoltrati, entro dieci giorni
dall'adozione, all'organo di controllo o di vigilanza per quanto di loro
competenza.
6.
Gli atti successivi all'aggiudicazione od alle determinazioni della commissione
giudicatrice, ivi compresi gli avvisi e le comunicazioni previste dalla legge,
vengono posti in essere dall'ente appaltante.
1.
Il Presidente della sezione dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti
assegna ciascun procedimento a se stesso o ad altro componente, ai fini
dell'esame e dell'attività preparatoria e per riferire alla sezione, secondo un
criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2.
La sezione viene convocata dal Presidente con avviso contenente l'ordine del
giorno da comunicarsi ai componenti almeno ventiquattro ore prima dell'adunanza.
3.
La sezione funziona con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera
a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. In
caso di assenza del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal componente più
anziano di età.
4.
Alle sedute assiste, con compiti di segretario, il funzionario che dirige la
segreteria della sezione o, in caso di assenza o di impedimento, il funzionario
che lo segue nell'ordine del ruolo fra quelli in servizio.
5.
I provvedimenti sono sottoscritti da tutti i presenti e dal segretario.
1.
Presidente delle gare che si svolgono presso l'Ufficio regionale per i pubblici
appalti è il Presidente della sezione o altro componente da lui designato,
secondo un criterio generale di rotazione fra i componenti della sezione.
2.
Nel caso di appalto - concorso e nei procedimenti di concessione di costruzione
e gestione per i quali il criterio di scelta richieda l'acquisizione del parere
di un organo collegiale, la Presidenza della commissione spetta, in deroga a
qualsiasi diversa previsione di legge, al Presidente della sezione o ad altro
componente da lui designato.
3.
In nessun caso potrà esservi coincidenza fra il presidente di gara e il
presidente di commissione chiamata ad esprimere parere sulle offerte.
4.
Al Presidente della sezione compete altresì, nei casi indicati nel comma 2, la
nomina degli altri componenti della commissione, da effettuare nel rispetto
della composizione e del procedimento previsti dalla legge. Il segretario della
commissione è nominato fra i componenti dell'Ufficio di segreteria.
5.
In deroga a qualsiasi altra disposizione di legge nessun compenso può essere
attribuito ai componenti dell'Ufficio regionale per i pubblici appalti per
l'attività svolta quali presidenti di gara o componenti di commissioni chiamate
a giudicare o ad esprimere parere sulle offerte.
1.
L'uniformità di indirizzo ed il coordinamento operativo delle sezioni sono
assicurati dalla Conferenza dei presidenti, convocata dal Presidente della
Regione o, per sua delega, dall'Assessore regionale per i lavori pubblici, ogni
tre mesi e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, con preavviso di
almeno quarantotto ore.
2.
Compongono la Conferenza il Presidente della Regione, l'Assessore regionale per
i lavori pubblici, il Direttore regionale dell'Assessorato dei lavori pubblici,
l'Ispettore regionale tecnico ed i Presidenti delle sezioni dell'Ufficio
regionale per i pubblici appalti.
3.
La Conferenza è presieduta dal Presidente della Regione o, in sua assenza,
dall'Assessore regionale per i lavori pubblici. Se anch'egli sia assente la
presidenza è assunta dal Direttore dell'Assessorato regionale dei lavori
pubblici.
4.
La validità delle adunanze richiede la presenza della maggioranza dei
componenti, e le eventuali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei
votanti; in caso di parità prevale il voto del presidente.
5.
Le funzioni di segretario sono svolte dal funzionario preposto alla segreteria
della sezione di Palermo o da altro funzionario della medesima da lui delegato.
6.
I verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario.
7.
Le deliberazioni della Conferenza, quando riguardino atti di indirizzo o
istruzioni amministrative di carattere generale, sono pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana.