LEGGE REGIONALE 7.03.1997, N. 6
Programmazione
delle risorse e degli impieghi, contenimento e razionalizzazione della spesa e
altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.
Bollettino ufficiale della regione sicilia
n. 12
Art. 22. Monitoraggio
opere pubbliche
1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore
della presente legge, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti
necessari per:
a) il buon funzionamento del registro regionale
delle opere pubbliche previsto dall' articolo 47 della legge regionale 29
aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;
b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso
la costituzione di un Osservatorio per l' accelerazione e la qualificazione
della spesa pubblica.
2. L'
Osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale
tecnico - amministrativa,
composta
da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere
pubbliche di cui al
comma
1 relativamente allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all'
analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonchè alla individuazione delle soluzioni
conseguenziali.
Nota all'art. 22, comma 1:
Il Registro regionale delle opere pubbliche, previsto
dall'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21, è istituito
presso la Presidenza
della Regione per la raccolta,
elaborazione ed archiviazione dei dati
concernenti tutti gli
appalti di opere
pubbliche di competenza degli
enti di cui all'art. 1 della
medesima legge regionale n. 21/85.
Il
testo dell’ all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152,
è il seguente “Art. 14. Disposizioni in materia di trasparenza e di buon
andamento dell'attività amministrativa.
1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere
pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i
rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando
i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990,
n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal
presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.”.
Il testo dell’ all'articolo 3, comma 5, del
decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è il seguente: “Art. 3. Riordino
delle competenze e dell'organizzazione del Ministero. 5. È istituito il Nucleo
tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante
accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti
pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici,
già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica,
che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative,
rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti
pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico
stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione
riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di
investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale,
sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.”.