LEGGE REGIONALE 7.03.1997, N. 6

Programmazione delle risorse e degli impieghi, contenimento e razionalizzazione della spesa e altre disposizioni aventi riflessi finanziari sul bilancio della Regione.

Bollettino ufficiale della regione sicilia  n. 12

 

 

Art. 22.  Monitoraggio opere pubbliche

1. Entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione adotta tutti i provvedimenti necessari per:

a) il buon funzionamento del registro regionale delle opere pubbliche previsto dall' articolo 47 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21 e successive modifiche ed integrazioni;

b) il monitoraggio delle opere pubbliche attraverso la costituzione di un Osservatorio per l' accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica.

2. L' Osservatorio di cui al comma 1, costituito da una struttura interassessoriale tecnico - amministrativa,

composta da personale regionale, ha il compito di effettuare il monitoraggio delle opere pubbliche di cui al

comma 1 relativamente allo stato di attuazione delle opere medesime procedendo all' analisi degli elementi ostativi alla realizzazione nonchè  alla individuazione delle soluzioni conseguenziali.

 

 

Nota all'art. 22, comma 1:

Il  Registro  regionale delle opere pubbliche, previsto dall'art. 47 della legge regionale 29 aprile 1985,  n.  21, è   istituito  presso  la  Presidenza  della Regione per la raccolta,   elaborazione   ed   archiviazione   dei    dati concernenti   tutti  gli  appalti  di  opere  pubbliche  di competenza degli enti di  cui  all'art.  1  della  medesima legge regionale n. 21/85.

 

 

 

 

 

 

Il testo dell’ all'articolo 14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, è il seguente “Art. 14. Disposizioni in materia di trasparenza e di buon andamento dell'attività amministrativa.  1. Per l'espletamento delle procedure relative ad appalti di opere pubbliche, pubbliche forniture e pubblici servizi, le province, i comuni, i rispettivi consorzi, le unioni di comuni e le comunità montane, fermi restando i compiti e le responsabilità stabiliti in materia dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, possono avvalersi di un'apposita unità specializzata istituita dal presidente della giunta regionale presso ciascun ufficio del genio civile.”.

 

 

 

 

 

Il testo dell’ all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430 è il seguente: “Art. 3. Riordino delle competenze e dell'organizzazione del Ministero. 5. È istituito il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici, mediante accorpamento in un'unica struttura del Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e del Nucleo ispettivo per la verifica degli investimenti pubblici, già operanti presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica, che sono soppressi a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal comma 3. Il Nucleo è articolato in due unità operative, rispettivamente per la valutazione e per la verifica degli investimenti pubblici. Ai componenti del Nucleo è attribuito il trattamento economico stabilito con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento una relazione riguardante l'attività della pubblica amministrazione in materia di investimenti pubblici per lo sviluppo economico territoriale e settoriale, sulla base dell'attività svolta dal Nucleo.”.