Legge 17 agosto
1942, n. 1150, e successive modificazioni
Art. 28. Lottizzazione
di aree.
Prima
dell'approvazione del piano regolatore generale o del programma di
fabbricazione di cui all'articolo 34 della presente legge è vietato procedere
alla lottizzazione dei terreni a scopo edilizio.
Nei
Comuni forniti di programma di fabbricazione ed in quelli dotati di piano
regolatore generale fino a quando non sia stato approvato il piano
particolareggiato di esecuzione, la lottizzazione di terreno a scopo edilizio
può essere autorizzata dal Comune previo nulla osta del provveditore regionale
alle opere pubbliche, sentita la Sezione urbanistica regionale, nonché la
competente Soprintendenza.
L'autorizzazione
di cui al comma precedente può essere rilasciata anche dai Comuni che hanno
adottato il programma di fabbricazione o il piano regolatore generale, se entro
dodici mesi dalla presentazione al Ministero dei lavori pubblici la competente
autorità non ha adottato alcuna determinazione, sempre che si tratti di piani
di lottizzazione conformi al piano regolatore generale ovvero al programma di
fabbricazione adottato.
Con
decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con i Ministri per
l'interno e per la pubblica istruzione può disporsi che il nullaosta
all'autorizzazione di cui ai precedenti commi venga rilasciato per determinati
Comuni con decreto del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il
Ministro per la pubblica istruzione, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici.
L'autorizzazione
comunale è subordinata alla stipula di una convenzione, da trascriversi a cura
del proprietario, che preveda:
1)
la cessione gratuita entro termini prestabiliti delle aree necessarie per le
opere di urbanizzazione primaria, precisate dall'articolo 4 della legge 29
settembre 1964, n. 847, nonché la cessione gratuita delle aree necessarie per
le opere di urbanizzazione secondaria nei limiti di cui al successivo n. 2;
2)
l'assunzione, a carico del proprietario, degli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione
secondaria relative alla lottizzazione o di quelle opere che siano necessarie
per allacciare la zona ai pubblici servizi; la quota è determinata in
proporzione all'entità e alle caratteristiche degli insediamenti delle
lottizzazioni;
3)
i termini non superiori ai dieci anni entro i quali deve essere ultimata la
esecuzione delle opere di cui al precedente paragrafo;
4)
congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla
convenzione.
La
convenzione deve essere approvata con deliberazione consiliare nei modi e forme
di legge.
Il
rilascio delle licenze edilizie nell'ambito dei singoli lotti è subordinato
all'impegno della contemporanea esecuzione delle opere di urbanizzazione
primaria relative ai lotti stessi .
Sono
fatte salve soltanto ai fini del quinto comma le autorizzazioni rilasciate
sulla base di deliberazioni del Consiglio comunale, approvate nei modi e forme
di legge, aventi data anteriore al 2 dicembre 1966.
Il
termine per l'esecuzione di opere di urbanizzazione poste a carico del
proprietario è stabilito in dieci anni a decorrere dall'entrata in vigore della
presente legge, salvo che non sia stato previsto un termine diverso.
Le
autorizzazioni rilasciate dopo il 2 dicembre 1966 e prima dell'entrata in
vigore della presente legge e relative a lottizzazioni per le quali non siano
stati stipulati atti di convenzione contenenti gli oneri e i vincoli precisati
al quinto comma del presente articolo, restano sospese fino alla stipula di
dette convenzioni .
Nei
Comuni forniti di programma di fabbricazione e in quelli dotati di piano
regolatore generale anche se non si è provveduto alla formazione del piano
particolareggiato di esecuzione, il sindaco ha facoltà di invitare i
proprietari delle aree fabbricabili esistenti nelle singole zone a presentare
entro congruo termine un progetto di lottizzazione delle aree stesse. Se essi
non aderiscono, provvede alla compilazione d'ufficio.
Il
progetto di lottizzazione approvato con le modificazioni che l'Autorità
comunale abbia ritenuto di apportare è notificato per mezzo del messo comunale
ai proprietari delle aree fabbricabili con invito a dichiarare, entro 30 giorni
dalla notifica, se l'accettino. Ove manchi tale accettazione, il podestà (Ora,
il Consiglio comunale) ha facoltà di variare il progetto di lottizzazione in
conformità alle richieste degli interessati o di procedere alla espropriazione
delle aree.”.