Legge 23 dicembre 1992, n. 498
Interventi urgenti in materia di finanza
pubblica,
(G.U.R.I. del 29 dicembre 1992, n. 304)
Art. 12. 1. [Le province e i comuni possono, per
l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie
al corretto svolgimento del servizio nonché per la realizzazione di
infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai
sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze
istituzionali di altri enti, costituire apposite società per azioni, anche
mediante gli accordi di programma di cui al comma 9, senza il vincolo della
proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della
legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo
9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita
dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362. Gli enti interessati
provvedono alla scelta dei soci privati e all'eventuale collocazione dei titoli
azionari sul mercato con procedure di evidenza pubblica. L'atto costitutivo
delle società deve prevedere l'obbligo dell'ente pubblico di nominare uno o più
amministratori e sindaci. Nel caso di servizi pubblici locali una quota delle
azioni può essere destinata all'azionariato diffuso e resta comunque sul
mercato].
2.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un decreto legislativo con l'osservanza dei
seguenti principi e criteri direttivi:
a)
disciplinare l'entità del capitale sociale delle costituende società per azioni
e la misura minima della partecipazione dell'ente locale al capitale sociale,
anche per assicurare il diritto di chiedere la convocazione dell'assemblea;
b)
disciplinare i criteri di scelta dei possibili soci mediante procedimento di
confronto concorrenziale, che tenga conto dei princìpi della normativa
comunitaria con particolare riguardo alle capacità tecniche e finanziarie dei
soggetti stessi;
c)
disciplinare la natura del rapporto intercorrente tra l'ente locale e il
privato;
d)
disciplinare forme adeguate di controllo dell'efficienza e dell'economicità dei
servizi.
3.
[Per la realizzazione delle opere di qualunque importo di cui al comma 1 si
applicano le norme del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, e della
direttiva 90/531/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1990, e successive norme
di recepimento].
4.
[Per gli interventi di cui al presente articolo gli enti interessati approvano
le tariffe dei servizi pubblici in misura tale da assicurare l'equilibrio
economico-finanziario dell'investimento e della connessa gestione. I criteri
per il calcolo della tariffa relativa ai servizi stessi sono i seguenti:
a)
la corrispondenza tra costi e ricavi in modo da assicurare la integrale
copertura dei costi, ivi compresi gli oneri di ammortamento
tecnico-finanziario;
b)
l'equilibrato rapporto tra i finanziamenti raccolti ed il capitale investito;
c)
l'entità dei costi di gestione delle opere, tenendo conto anche degli
investimenti e della qualità del servizio;
d)
l'adeguatezza della remunerazione del capitale investito, coerente con le
prevalenti condizioni di mercato].
5.
[La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è
determinata e adeguata ogni anno dai soggetti proprietari, attraverso contratti
di programma di durata poliennale, nel rispetto del disciplinare e dello
statuto conseguenti ai modelli organizzativi prescelti. Qualora i servizi siano
gestiti da soggetti diversi dall'ente pubblico per effetto di particolari
convenzioni e concessioni dell'ente o per effetto del modello organizzativo di
società mista di cui al comma 1, la tariffa è riscossa dal soggetto che
gestisce i servizi pubblici].
6.
Ove gli introiti siano connessi a tariffe o prezzi amministrati, il Comitato
interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi, entro il termine
perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione del piano finanziario
dell'investimento, verifica l'eventuale presenza di fattori inflattivi che
contrastino con gli indirizzi di politica economica generale. Eventuali
successivi aumenti tariffari vengono determinati ai sensi del comma 4; il
Comitato interministeriale prezzi o il comitato provinciale prezzi verifica
tuttavia, entro lo stesso termine perentorio decorrente dalla comunicazione
della delibera di approvazione della tariffa o del prezzo, la sussistenza delle
condizioni di cui ai commi 4 e 5, alle quali l'aumento deliberato resta
subordinato.
6-bis.
Per la realizzazione di opere immediatamente cantierabili nell'ambito degli
interventi di cui al comma 1, che risultino già aggiudicate ad imprese o
consorzi di imprese a seguito di regolari gare di appalto e non attuate per
carenza di stanziamenti pubblici, gli enti locali interessati possono disporre
l'avvio dei lavori previa conclusione di un contratto di programma con
organismi finanziari e/o bancari che si impegnino ad anticipare le somme
occorrenti. Al rimborso delle anticipazioni si provvede attraverso i proventi
della gestione sulla base di tariffe da stabilire in conformità ai criteri di
cui al presente articolo. Il comitato di cui al comma 9 predispone per lo scopo
uno schema di contratto tipo.
7.
[Fino al secondo esercizio successivo a quello dell'entrata in funzione
dell'opera, l'ente locale partecipante potrà rilasciare garanzia fidejussoria
agli istituti mutuanti in misura non superiore alla propria quota di
partecipazione alla società di cui al comma 1].
8.
[Per i conferimenti di aziende, di complessi aziendali o di rami di essi e di
ogni altro bene effettuati dai soggetti di cui al comma 1, anche per la
costituzione con atto unilaterale delle società di cui al medesimo comma, si
applicano le disposizioni dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 30 luglio
1990, n. 218, e successive modificazioni. L'importo massimo delle imposte di
registro, ipotecarie e catastali di cui al comma 1 dell'articolo 7 della citata
legge n. 218 del 1990 è fissato in lire 10 milioni, se l'operazione viene
perfezionata entro il 31 dicembre 1994].
9.
Per le finalità di cui al presente articolo il Ministro per i problemi delle
aree urbane, d'intesa con i Ministri competenti per settore, può promuovere gli
opportuni accordi od intese con le amministrazioni regionali e locali
interessate. Gli accordi e le intese dovranno essere corredati, tra l'altro,
dalla progettazione di massima, dallo studio di impatto ambientale ove previsto
dal D.P.C.M. 10 agosto 1988, n. 377, da un progetto economico-finanziario con
l'indicazione degli investimenti privati e degli eventuali finanziamenti pubblici
derivanti da leggi statali, regionali e da impegni di bilancio comunale, nonché
dalla specificazione delle misure organizzative di coordinamento e di intesa
tra i soggetti interessati ai fini della tempestiva attuazione degli interventi
nei tempi previsti e della loro gestione. A tali fini, il Ministro per i
problemi delle aree urbane nomina un comitato nazionale cui devono essere
sottoposti i progetti economico-finanziari, presieduto dallo stesso Ministro e
composto da dieci membri, di cui quattro nominati in rappresentanza,
rispettivamente, del Ministero del tesoro, del Ministero dei lavori pubblici,
del Ministro per i problemi delle aree urbane, della Cassa depositi e prestiti
e sei in rappresentanza degli istituti di credito a diffusa presenza nazionale.