Norme sul rapporto
tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato
penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
(in G.U. parte I, n. 80 del 5 aprile 2001)
Art. 1.(Efficacia della
sentenza penale nel giudizio disciplinare).
1. All'articolo 653 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) nella rubrica, le parole: "di assoluzione" sono soppresse;
b) nel comma 1, le parole: "pronunciata in seguito a dibattimento"
sono soppresse e, dopo le parole: "il fatto non sussiste o", sono
inserite le seguenti: "non costituisce illecito penale ovvero";
c) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"1-bis. La sentenza penale irrevocabile di condanna ha efficacia di giudicato
nel giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche
autorità quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della
sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso".
Art. 2. (Modifica all'articolo
445 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 445, comma 1, secondo periodo, del codice di procedura penale
la parola: "Anche" è sostituita dalle seguenti: "Salvo
quanto previsto dall'articolo 653, anche".
Art. 3. (Trasferimento
a seguito di rinvio a giudizio).
1. Salva l'applicazione della sospensione dal servizio in conformità
a quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, quando nei confronti di un dipendente
di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione
pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli
articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale
e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, l'amministrazione
di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava
servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti,
per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in
precedenza. L'amministrazione di appartenenza, in relazione alla propria organizzazione,
può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico
differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti
motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio
in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere
da tale permanenza.
2. Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi
organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente
è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con
diritto al trattamento economico in godimento salvo che per gli emolumenti
strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni
dell'ordinamento dell'amministrazione di appartenenza.
3. Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di
continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai commi
1 e 2 perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento
o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni
dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva.
In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, l'amministrazione,
sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni
successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato.
4. Nei casi previsti nel comma 3, in presenza di obiettive e motivate ragioni
per le quali la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di
pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, l'amministrazione di
appartenenza può non dare corso al rientro.
5. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 delle norme di attuazione, di coordinamento
e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo
28 luglio 1989, n. 271, è aggiunto il seguente:
"1-bis. Il decreto è altresí comunicato alle amministrazioni
o enti di appartenenza quando è emesso nei confronti di dipendenti
di amministrazioni pubbliche o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente
partecipazione pubblica, per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 314,
primo comma, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale e dall'articolo
3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383".
Art. 4. (Sospensione
a seguito di condanna non definitiva).
1. Nel caso di condanna anche non definitiva, ancorché sia concessa
la sospensione condizionale della pena, per alcuno dei delitti previsti dall'articolo
3, comma 1, i dipendenti indicati nello stesso articolo sono sospesi dal servizio.
2. La sospensione perde efficacia se per il fatto è successivamente
pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva
e, in ogni caso, decorso un periodo di tempo pari a quello di prescrizione
del reato.
Art. 5. (Pena accessoria
dell'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro.
Procedimento disciplinare a seguito di condanna definitiva).
1. All'articolo 19, primo comma, del codice penale, dopo il numero 5) è
inserito il seguente:
"5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;".
2. Dopo l'articolo 32-quater del codice penale è inserito il seguente:
"Art. 32-quinquies. - (Casi nei quali alla condanna consegue l'estinzione
del rapporto di lavoro o di impiego). - Salvo quanto previsto dagli articoli
29 e 31, la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni
per i delitti di cui agli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter
e 320 importa altresí l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
nei confronti del dipendente di amministrazioni od enti pubblici ovvero di
enti a prevalente partecipazione pubblica".
3. All'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383, è aggiunto
il seguente comma:
"Nel caso di condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre
anni si applica il disposto dell'articolo 32-quinquies del codice penale".
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 32-quinquies del codice penale, nel
caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna nei confronti
dei dipendenti indicati nel comma 1 dell'articolo 3, ancorché a pena
condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego
può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare. Il procedimento
disciplinare deve avere inizio o, in caso di intervenuta sospensione, proseguire
entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione
o all'ente competente per il procedimento disciplinare. Il procedimento disciplinare
deve concludersi, salvi termini diversi previsti dai contratti collettivi
nazionali di lavoro, entro centottanta giorni decorrenti dal termine di inizio
o di proseguimento, fermo quanto disposto dall'articolo 653 del codice di
procedura penale.
Art. 6. (Disposizioni
patrimoniali).
1. Dopo l'articolo 335 del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 335-bis. - (Disposizioni patrimoniali). - Salvo quanto previsto
dall'articolo 322-ter, nel caso di condanna per delitti previsti dal presente
capo è comunque ordinata la confisca anche nelle ipotesi previste dall'articolo
240, primo comma".
2. Nel caso di condanna per delitti di cui al capo I del titolo II del libro
secondo del codice penale commessi a fini patrimoniali, la sentenza è
trasmessa al procuratore generale presso la Corte dei conti, che procede ad
accertamenti patrimoniali a carico del condannato.
3. All'articolo 321 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è
inserito il seguente:
"2-bis. Nel corso del procedimento penale relativo a delitti previsti
dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone
il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca".
4. I beni immobili confiscati ai sensi degli articoli 322-ter e 335-bis del
codice penale sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio disponibile
del comune nel cui territorio si trovano. La sentenza che dispone la confisca
costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari.
Art. 7. (Responsabilità
per danno erariale).
1. La sentenza irrevocabile di condanna pronunciata nei confronti dei dipendenti
indicati nell'articolo 3 per i delitti contro la pubblica amministrazione
previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale è
comunicata al competente procuratore regionale della Corte dei conti affinché
promuova entro trenta giorni l'eventuale procedimento di responsabilità
per danno erariale nei confronti del condannato. Resta salvo quanto disposto
dall'articolo 129 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie
del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271.
Art. 8. (Prevalenza
della legge sulle disposizioni contrattuali).
1. Le disposizioni della presente legge prevalgono sulle disposizioni di natura
contrattuale regolanti la materia.
2. I contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dopo la data di entrata
in vigore della presente legge non possono, in alcun caso, derogare alle disposizioni
della presente legge.
Art. 9. (Estensione
dell'articolo 652 del codice di procedura penale al giudizio promosso nell'interesse
del danneggiato).
1. Al comma 1 dell'articolo 652 del codice di procedura penale, le parole
da: "promosso dal danneggiato" fino alla fine, sono sostituite dalle
seguenti: "promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre
che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi
parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione
in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2".
Art. 10. (Disposizioni
transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano ai procedimenti penali,
ai giudizi civili e amministrativi e ai procedimenti disciplinari in corso
alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. Ai procedimenti di cui al comma 1 non si applicano le pene accessorie e
le sanzioni patrimoniali previste dalla presente legge, ferma restando l'applicazione
delle sanzioni previgenti.
3. I procedimenti disciplinari per fatti commessi anteriormente alla data
di entrata in vigore della presente legge devono essere instaurati entro centoventi
giorni dalla conclusione del procedimento penale con sentenza irrevocabile.
Art. 11. (Entrata in
vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.