Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158
Articolo
8, comma 6
”Art. 8. Appalti
esclusi.
6. Agli appalti di
lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei
soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo
funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e
tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie
dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti
regolati dal presente decreto, le norme vigenti.
Le ipotesi e le
fattispecie di lavori sottratte all’applicazione del presente decreto
legislativo e soggette alla normativa sui lavori pubblici sono individuate nel
d.p.c.m. 5 agosto 1998, n. 517 (G.U. 17 marzo 1998, n. 63).”.