Decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158

 

Articolo 8, comma 6

 

”Art. 8. Appalti esclusi.

6. Agli appalti di lavori che non siano strettamente correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatori di cui agli articoli da 3 a 6, o che pure essendo funzionali a detti scopi, riguardino opere il cui contenuto specialistico e tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità tecniche proprie dei settori di cui agli articoli da 3 a 6, individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con i ministri competenti, si applicano, per gli aspetti regolati dal presente decreto, le norme vigenti.

Le ipotesi e le fattispecie di lavori sottratte all’applicazione del presente decreto legislativo e soggette alla normativa sui lavori pubblici sono individuate nel d.p.c.m. 5 agosto 1998, n. 517 (G.U. 17 marzo 1998, n. 63).”.