Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art. 120. Societą di trasformazione urbana.
1.
Le cittą metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia
e della regione, possono costituire societą per azioni per progettare e
realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti
urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso
prevedere che gli azionisti privati delle societą per azioni siano scelti
tramite procedura di evidenza pubblica.
2.
Le societą di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla
commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire
consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del
comune.
3.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera
del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilitą, anche per le aree non interessate da opere
pubbliche. Le aree di proprietą degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla societą a titolo di concessione.
4.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societą per azioni di
trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena
di nullitą, gli obblighi e i diritti delle parti.