Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

 

 

Art. 120. Societą di trasformazione urbana.

1. Le cittą metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia e della regione, possono costituire societą per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli azionisti privati delle societą per azioni siano scelti tramite procedura di evidenza pubblica.

2. Le societą di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso alle procedure di esproprio da parte del comune.

3. Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a dichiarazione di pubblica utilitą, anche per le aree non interessate da opere pubbliche. Le aree di proprietą degli enti locali interessate dall'intervento possono essere attribuite alla societą a titolo di concessione.

4. I rapporti tra gli enti locali azionisti e la societą per azioni di trasformazione urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullitą, gli obblighi e i diritti delle parti.