CODICE PENALE
Art. 326 - Rivelazione ed
utilizzazione di segreti di ufficio
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio,
o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la
reclusione fino a un anno.
Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un
pubblico servizio, che, per procurare a sè o ad altri un indebito profitto
patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali
debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se
il fatto è commesso al fine di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto
non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena
della reclusione fino a due anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990,
n. 86.
1.
Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri
mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle
licitazioni private per conto di pubbliche Amministrazioni, ovvero ne allontana
gli offerenti, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da L.
200.000 a 2 milioni.
2. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o
dall’Autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno
a cinque anni e la multa da L. 1 milione a 4 milioni.
3. Le pene stabilite in questo articolo si applicano
anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un
pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla
metà.
Codice penale
Art. 354 - Astensione dagli incanti
1. Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad
altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal
concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell’articolo precedente, è
punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a L. 1 milione.
Art. 178 del Codice penale
è il seguente: Riabilitazione
1. La riabilitazione estingue le pene accessorie ed
ogni altro effetto penale della condanna, salvo che la legge disponga
altrimenti.