CODICE CIVILE

 

 

Art. 828 Condizione  giuridica  dei beni patrimoniali.

I beni  che  costituiscono  il  patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni sono soggetti alle regole particolari che li  concernono  e,  in  quanto  non  è  diversamente disposto, alle regole del presente codice.

I  beni  che  fanno  parte del patrimonio indisponibile non possono essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi che li riguardano.".

 

 

 

Art. 1282 Interessi  nelle  obbligazioni  pecuniarie. 

I crediti  liquidi  ed esigibili di somme di danaro producono interessi  di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.

Salvo  patto  contrario,  i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla costituzione in mora.

Se  il  credito  ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose  da restituire, non decorrono interessi per il periodo di  tempo  in  cui chi ha fatto le spese abbia goduto della cosa  senza  corrispettivo  e  senza essere tenuto a render conto del godimento".

 

 

Art. 1460 Eccezione d'inadempimento

 

Nei contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).

 

Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).

 

 

 

Art. 1524 Opponibilità della riserva di proprietà nei confronti di terzi.

2. Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).

 

 

Art. 1153 Effetti dell'acquisto del possesso.

Colui al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.

La proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.

Nello stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).

 

 

 

 

Art. 1664 Onerosità o difficoltà dell'esecuzione

 

Qualora per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).

 

Se nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.

 

 

Art. 1666 Verifica e pagamento di singole partite

 

Se si tratta di opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.

 

Il pagamento fa presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto il versamento di semplici acconti (att. 181).

 

 

 

 

Art. 1669 Rovina e difetti di cose immobili

 

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata, se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.

 

Il diritto del committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.

 

 

Art. 2215  Libro  giornale  e  libro  degli inventari

 

Il libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi  in  uso, devono essere numerati progressivamente in ogni  pagina  e  bollati  in  ogni  foglio dall'ufficio del registro delle imprese o  da  un  notaio  secondo  le disposizioni delle leggi speciali.

L'ufficio del registro o  il  notaio  deve  dichiarare nell'ultima  pagina  dei  libri  il numero dei fogli che li compongono.

 

Art. 2219 Tenuta della contabilità

 

Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).

 

 

Art. 2359 Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in borsa.

 

 

 

Art. 2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni.

La società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021) per somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato (att. 210).

Tale somma può essere superata:

1) quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi del valore di questi;

2) quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino all'estinzione delle obbligazioni emesse.

Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti. delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.”.

 

 

Art. 2578. Progetti di lavori

All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.”.

 

 

SEZIONE I Disposizioni generali

 

 

 

Art. 2602 Nozione e norme applicabili

 

Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese (att. 223).

 

Il contratto di cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse disposizioni delle leggi speciali.

 

Art. 2603 Forma e contenuto del contratto

 

Il contratto deve essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti, 2643, 2725).

 

Esso deve indicare:

 

l) l'oggetto e la durata del consorzio;

 

2) la sede dell'ufficio eventualmente costituito;

 

3) gli obblighi assunti e i contributi dovuti dai consorziati;

 

4) le attribuzioni e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in giudizio;

 

5) le condizioni di ammissione di nuovi consorziati;

 

6) i casi di recesso e di esclusione;

 

7) le sanzioni per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.

 

Se il consorzio ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la determinazione di esse.

 

Se l'atto costitutivo deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti).

 

Art. 2604 Durata del consorzio

 

In mancanza di determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.

 

Art. 2605 Controllo sull'attività dei singoli consorziati

 

I consorziati devono consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto, al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.

 

Art. 2606 Deliberazioni consortili

 

Se il contratto non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.

 

Le deliberazioni che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria entro trenta giorni (2964 e seguenti). Per i consorziati assenti il termine decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione, dalla data di questa.

 

Art. 2607 Modificazioni del contratto

 

Il contratto, se non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso di tutti i consorziati.

 

Le modificazioni devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti 2725).

 

Art. 2608 Organi preposti al consorzio

 

La responsabilità verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle norme sul mandato (1710 e seguente).

 

Art. 2609 Recesso ed esclusione

 

Nei casi di recesso e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.

 

Il mandato conferito dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso (1726).

 

Art. 2610 Trasferimento dell'azienda

 

Salvo patto contrario, in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra nel contratto di consorzio.

 

Tuttavia, se sussiste una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi, gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal

 

consorzio.

 

Art. 2611 Cause di scioglimento

 

Il contratto di consorzio si scioglie:

 

1) per il decorso del tempo stabilito per la sua durata;

 

2) per il conseguimento dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;

 

3) per volontà unanime dei consorziati;

 

4) per deliberazione dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;

 

5) per provvedimento dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;

 

6) per le altre cause previste nel contratto.

 

 

 

SEZIONE II Dei consorzi con attività esterna

 

 

 

Art. 2612 Iscrizione nel registro delle imprese

 

Se il contratto prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove l'ufficio ha sede:

 

L'estratto deve indicare:

 

1) la denominazione e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;

 

2) il cognome e il nome dei consorziati;

 

3) la durata del consorzio;

 

4) le persone a cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del consorzio ed i rispettivi poteri;

 

5) il modo di formazione del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.

 

Del pari devono essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto concernenti gli elementi sopra indicati.

 

Art. 2613 Rappresentanza in giudizio

 

I consorzi possono essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre persone.

 

Art. 2614 Fondo consortile

 

I contributi dei consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono far valere i loro diritti sul fondo medesimo.

 

Art. 2615 Responsabilità verso i terzi

 

Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

 

Per le obbligazioni assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote.

 

Art. 2615 bis Situazione patrimoniale

 

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 e seguenti) e la depositano presso l'ufficio del registro delle imprese.

 

Alle persone che hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt. 2621, n. 1), e 2626.

 

Negli atti e nella corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di iscrizione.

 

 

SEZIONE II BIS

 

 

 

Art. 2615 ter Società consortili

 

Le società previste nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati nell'art. 2602.

 

In tal caso l'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.

Art. 2745 Fondamento del privilegio

Il privilegio (disp.di att. al c.c. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.

Art. 2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.

Art. 2747 Efficacia del privilegio
Il privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (c.c.1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.

Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato (c.c.2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.

Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (c.c.2784 e seguenti; disp.di att. al c.c. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.

Art. 2749 Estensione del privilegio
Il privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l`intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l`anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell`anno precedente.

Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale (c.c.1284) fino alla data della vendita.

Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull`aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.