CODICE CIVILE
Art. 828 Condizione giuridica dei beni patrimoniali.
I beni
che costituiscono il patrimonio dello Stato, delle province e dei
comuni sono soggetti alle regole particolari che li concernono e, in quanto
non è diversamente
disposto, alle regole del presente codice.
I beni che
fanno parte del patrimonio indisponibile non possono
essere sottratti alla loro destinazione, se non nei modi stabiliti dalle leggi
che li riguardano.".
Art. 1282 Interessi nelle
obbligazioni pecuniarie.
I crediti
liquidi ed esigibili di somme di danaro producono interessi
di pieno diritto, salvo che la legge o il titolo stabiliscano diversamente.
Salvo patto contrario,
i crediti per fitti e pigioni non producono interessi se non dalla
costituzione in mora.
Se il credito
ha per oggetto rimborso di spese fatte per cose
da restituire, non decorrono interessi per il periodo di
tempo in cui chi ha fatto le spese abbia goduto della
cosa senza corrispettivo e senza essere tenuto a render conto del godimento".
Art. 1460 Eccezione
d'inadempimento
Nei contratti con
prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere
la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente
la propria, salvo che termini diversi per l'adempimento siano stati stabiliti
dalle parti o risultino dalla natura del contratto (1565).
Tuttavia non può
rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è
contrario alla buona fede (1375).
Art. 1524 Opponibilità
della riserva di proprietà nei confronti di terzi.
2. Se la vendita
ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila, la riserva
della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il patto di
riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria
del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa,
quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione
è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).
Art. 1153 Effetti dell'acquisto
del possesso.
Colui al quale
sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne acquista
la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento della
consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La proprietà si
acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano dal
titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello stesso modo
si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021, 2784).
Art. 1664 Onerosità
o difficoltà dell'esecuzione
Qualora per effetto
di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o diminuzioni nel
costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un aumento o
una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto, l'appaltatore
o il committente possono chiedere una revisione del prezzo medesimo. La revisione
può essere accordata solo per quella differenza che eccede il decimo (1467).
Se nel corso dell'opera
si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologiche, idriche
e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente più onerosa la
prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo compenso.
Art.
1666 Verifica e pagamento di singole partite
Se si tratta di
opere da eseguire per partite, ciascuno dei contraenti può chiedere che la
verifica avvenga per le singole partite. In tal caso l'appaltatore può domandare
il pagamento in proporzione dell'opera eseguita.
Il pagamento fa
presumere l'accettazione della parte di opera pagata; non produce questo effetto
il versamento di semplici acconti (att. 181).
Art. 1669 Rovina e
difetti di cose immobili
Quando si tratta
di edifici o di altre cose immobili destinate per la loro natura a lunga durata,
se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o
per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta
evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la
denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del
committente si prescrive (2934) in un anno dalla denunzia.
Art. 2215
Libro giornale e libro degli
inventari
Il
libro giornale e il libro degli inventari, prima di essere messi
in uso, devono essere numerati
progressivamente in ogni pagina e bollati
in ogni foglio
dall'ufficio del registro delle imprese o da un
notaio secondo le
disposizioni delle leggi speciali.
L'ufficio del registro
o il notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina dei
libri il numero dei fogli che li compongono.
Art.
2219 Tenuta della contabilità
Tutte le scritture
devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi
in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono
fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi
in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).
Art.
2359 Società controllate e società collegate
Sono considerate
società controllate:
1) le società in
cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea
ordinaria;
2) le società in
cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza
dominante nell'assemblea ordinaria;
3) le società che
sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari
vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione
dei nn. 1 e 2 del l° comma si computano anche i voti spettanti a società controllate,
a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti
per conto di terzi.
Sono considerate
collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato
almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate
in borsa.
Art.
2410 Limiti dell'emissione di obbligazioni.
La società può
emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021) per somma non
eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio approvato
(att. 210).
Tale somma può
essere superata:
1) quando le obbligazioni
sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale, sino a due terzi
del valore di questi;
2) quando l'eccedenza
dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato è garantita da
titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza non anteriore
a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di annualità o
sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono rimanere
depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso un
istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli
interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino all'estinzione
delle obbligazioni emesse.
Quando ricorrono
particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere
autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni,
anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza dei
limiti. delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le
disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.”.
All'autore di progetti
di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni
originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione
dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo
compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza
il suo consenso.”.
SEZIONE I Disposizioni
generali
Art.
2602 Nozione e norme applicabili
Con il contratto
di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la
disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese
(att. 223).
Il contratto di
cui al precedente comma è regolato dalle norme seguenti, salve le diverse
disposizioni delle leggi speciali.
Art. 2603 Forma
e contenuto del contratto
Il contratto deve
essere fatto per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti, 2643,
2725).
Esso deve indicare:
l) l'oggetto e
la durata del consorzio;
2) la sede dell'ufficio
eventualmente costituito;
3) gli obblighi
assunti e i contributi dovuti dai consorziati;
4) le attribuzioni
e i poteri degli organi consortili anche in ordine alla rappresentanza in
giudizio;
5) le condizioni
di ammissione di nuovi consorziati;
6) i casi di recesso
e di esclusione;
7) le sanzioni
per l'inadempimento degli obblighi dei consorziati.
Se il consorzio
ha per oggetto il contingentamento della produzione o degli scambi, il contratto
deve inoltre stabilire le quote dei singoli consorziati o i criteri per la
determinazione di esse.
Se l'atto costitutivo
deferisce la risoluzione di questioni relative alla determinazione delle quote
ad una o più persone, le decisioni di queste possono essere impugnate innanzi
all'autorità giudiziaria, se sono manifestamente inique od erronee, entro
trenta giorni dalla notizia (1349, 2264, 2964 e seguenti).
Art. 2604 Durata
del consorzio
In mancanza di
determinazione della durata del contratto, questo è valido per dieci anni.
Art. 2605 Controllo
sull'attività dei singoli consorziati
I consorziati devono
consentire i controlli e le ispezioni da parte degli organi previsti dal contratto,
al fine di accertare l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte.
Art. 2606 Deliberazioni
consortili
Se il contratto
non dispone diversamente, le deliberazioni relative all'attuazione dell'oggetto
del consorzio sono prese col voto favorevole della maggioranza dei consorziati.
Le deliberazioni
che non sono prese in conformità alle disposizioni di questo articolo o a
quelle del contratto possono essere impugnate davanti all'autorità giudiziaria
entro trenta giorni (2964 e seguenti). Per i consorziati assenti il termine
decorre dalla comunicazione o, se si tratta di deliberazione soggetta ad iscrizione,
dalla data di questa.
Art. 2607 Modificazioni
del contratto
Il contratto, se
non è diversamente convenuto, non può essere modificato senza il consenso
di tutti i consorziati.
Le modificazioni
devono essere fatte per iscritto sotto pena di nullità (1350, 1418 e seguenti
2725).
Art. 2608 Organi
preposti al consorzio
La responsabilità
verso i consorziati di coloro che sono preposti al consorzio è regolata dalle
norme sul mandato (1710 e seguente).
Art. 2609 Recesso
ed esclusione
Nei casi di recesso
e di esclusione previsti dal contratto, la quota di partecipazione del consorziato
receduto o escluso si accresce proporzionalmente a quelle degli altri.
Il mandato conferito
dai consorziati per l'attuazione degli scopi del consorzio, ancorché dato
con unico atto, cessa nei confronti del consorziato receduto o escluso (1726).
Art. 2610 Trasferimento
dell'azienda
Salvo patto contrario,
in caso di trasferimento a qualunque titolo dell'azienda, l'acquirente subentra
nel contratto di consorzio.
Tuttavia, se sussiste
una giusta causa, in caso di trasferimento dell'azienda per atto fra vivi,
gli altri consorziati possono deliberare, entro un mese dalla notizia dell'avvenuto
trasferimento, l'esclusione dell'acquirente dal
consorzio.
Art. 2611 Cause
di scioglimento
Il contratto di
consorzio si scioglie:
1) per il decorso
del tempo stabilito per la sua durata;
2) per il conseguimento
dell'oggetto o per l'impossibilità di conseguirlo;
3) per volontà
unanime dei consorziati;
4) per deliberazione
dei consorziati, presa a norma dell'art. 2606, se sussiste una giusta causa;
5) per provvedimento
dell'autorità governativa, nei casi ammessi dalla legge;
6) per le altre
cause previste nel contratto.
SEZIONE II Dei
consorzi con attività esterna
Art. 2612 Iscrizione
nel registro delle imprese
Se il contratto
prevede l'istituzione di un ufficio destinato a svolgere un'attività con i
terzi, un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori, entro
trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso
l'ufficio del registro delle imprese (att. 108) del luogo dove l'ufficio ha
sede:
L'estratto deve
indicare:
1) la denominazione
e l'oggetto del consorzio e la sede dell'ufficio;
2) il cognome e
il nome dei consorziati;
3) la durata del
consorzio;
4) le persone a
cui vengono attribuite la presidenza, la direzione e la rappresentanza del
consorzio ed i rispettivi poteri;
5) il modo di formazione
del fondo consortile e le norme relative alla liquidazione.
Del pari devono
essere iscritte nel registro delle imprese le modificazioni del contratto
concernenti gli elementi sopra indicati.
Art. 2613 Rappresentanza
in giudizio
I consorzi possono
essere convenuti in giudizio in persona di coloro ai quali il contratto attribuisce
la presidenza o la direzione, anche se la rappresentanza è attribuita ad altre
persone.
Art. 2614 Fondo
consortile
I contributi dei
consorziati e i beni acquistati con questi contributi costituiscono il fondo
consortile. Per la durata del consorzio i consorziati non possono chiedere
la divisione del fondo, e i creditori particolari dei consorziati non possono
far valere i loro diritti sul fondo medesimo.
Art.
2615 Responsabilità verso i terzi
Per le obbligazioni
assunte in nome del consorzio dalle persone che ne hanno la rappresentanza,
i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.
Per le obbligazioni
assunte dagli organi del consorzio per conto dei singoli consorziati rispondono
questi ultimi solidalmente (1292 e seguenti) col fondo consortile. In caso
d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce
tra tutti in proporzione delle quote.
Art. 2615 bis
Situazione patrimoniale
Entro due mesi
dalla chiusura dell'esercizio annuale le persone che hanno la direzione del
consorzio redigono la situazione patrimoniale osservando le norme relative
al bilancio di esercizio delle società per azioni (2423 e seguenti) e la depositano
presso l'ufficio del registro delle imprese.
Alle persone che
hanno la direzione del consorzio sono applicati gli artt. 2621, n. 1), e 2626.
Negli atti e nella
corrispondenza del consorzio devono essere indicati la sede di questo, l'ufficio
del registro delle imprese presso il quale esso è iscritto e il numero di
iscrizione.
SEZIONE II BIS
Art.
2615 ter Società consortili
Le società previste
nei Capi III e seguenti del Titolo V possono assumere come oggetto sociale
gli scopi indicati nell'art. 2602.
In tal caso l'atto
costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di versare contributi in denaro.
Il privilegio (disp.di att. al c.c. 234) è accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio può tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; può anche essere subordinata a particolari forme di pubblicità.
Art. 2746 Distinzione dei privilegi
Il privilegio è generale o speciale. Il primo si esercita su tutti i beni mobili del debitore, il secondo su determinati beni mobili o immobili.Art. 2747 Efficacia del privilegioIl privilegio generale non può esercitarsi in pregiudizio dei diritti spettanti ai terzi sui mobili (c.c.1153) che ne formano oggetto, salvo quanto è disposto dagli artt. 2913, 2914, 2915 e 2916.Se la legge non dispone diversamente, il privilegio speciale sui mobili, sempre che sussista la particolare situazione alla quale è subordinato (c.c.2769), può esercitarsi in pre giudizio dei diritti acquistati dai terzi posteriormente al sorgere di esso.
Art. 2748 Efficacia del privilegio speciale rispetto al pegno e alle ipoteche
Se la legge non dispone altrimenti, il privilegio speciale sui beni mobili non può esercitarsi in pregiudizio del creditore pignoratizio (c.c.2784 e seguenti; disp.di att. al c.c. 234).
I creditori che hanno privilegio sui beni immobili sono preferiti ai creditori ipotecari se la legge non dispone diversamente.Art. 2749 Estensione del privilegioIl privilegio accordato al credito si estende alle spese ordinarie per l`intervento nel processo di esecuzione (Cod. Proc. Civ. 47.4 e seguenti). Si estende anche agli interessi dovuti per l`anno in corso alla data del pignoramento (Cod. Proc. Civ. 491 e seguenti) e per quelli dell`anno precedente.Gli interessi successivamente maturati hanno privilegio nei limiti della misura legale (c.c.1284) fino alla data della vendita.
Art. 2750 Privilegi marittimi, aeronautici e privilegi stabiliti da leggi speciali
I privilegi sulla nave, sul nolo e sulle cose caricate e i privilegi sull`aeromobile, sul nolo e sulle cose caricate sono regolati dal codice della navigazione (Cod. Nav. 548 e seguenti, 1022 e seguenti).
Ai privilegi previsti da leggi speciali si applicano le norme di questo capo, se non è diversamente disposto.