Legge  3 gennaio 1978, n. 1

Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni industriali(G.U.R.I. 14 gennaio 1978, n. 14)  (Non sono riportati gli articoli abrogati dalle norme successive all'entrata in vigore della presente legge)

Legge  3 gennaio 1978, n. 1

Art. 25. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali

Art. 1. Dichiarazione d'urgenza

Art. 26. Competenza contrattuale dei dirigenti

Art. 3. Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Art. 28. Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori

Art. 4. Attraversamenti e spostamenti

Art. 29. Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584

Art. 6. Deliberazioni degli enti locali territoriali

Art. 30. Lavori di variante e nuovi prezzi

Art. 7. Pareri

Art. 31. Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS

Art. 8. Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno

Art. 32.  Lavori e forniture in economia

Art. 10. Adempimenti degli uffici periferici e decentrati

Art. 33.  Parere degli organi consultivi

Art. 19. Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo

Art. 34. Procedure in corso

Art. 20. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

Art. 35. Leggi regionali

Art. 23. Pagamento delle indennità

Art. 36.  Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14

Art. 24. Controlli della Corte dei Conti  

 

Capo I

Disposizioni generali

 

Art. 1. Dichiarazione d'urgenza

1. L'approvazione dei progetti di opere pubbliche da parte dei competenti organi statali, regionali, delle province autonome di Trento e Bolzano e degli altri enti territoriali equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

Rimangono ferme le disposizioni contenute in leggi speciali regolanti la stessa materia.

2. Gli effetti della dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza ed indifferibilità cessano se le opere non hanno avuto inizio nel triennio successivo all'approvazione del progetto.

3. Nei casi in cui lo strumento urbanistico vigente contenga destinazioni specifiche di aree per la realizzazione di servizi pubblici, l'approvazione dei progetti preliminari di lavori pubblici da parte del consiglio comunale, e dei conseguenti progetti definitivi ed esecutivi di lavori pubblici da parte della Giunta comunale, anche se non conformi alle specifiche destinazioni di piano, non comporta necessità di varianti allo strumento urbanistico medesimo sempre che ciò non determini modifiche al dimensionamento o alla localizzazione delle aree per specifiche tipologie di servizi alla popolazione, regolamentate con standard urbanistici minimi da norme nazionali o regionali (1).

4. Nel caso in cui le opere ricadano su aree che negli strumenti urbanistici approvati non sono destinate a pubblici servizi oppure sono destinate a tipologie di servizi diverse da quelle cui si riferiscono le opere medesime e che sono regolamentate con standard minimi da norme nazionali o regionali, la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del progetto preliminare e la deliberazione della giunta comunale di approvazione del progetto definitivo ed esecutivo costituiscono adozione di variante degli strumenti stessi, non necessitano di autorizzazione regionale preventiva e vengono approvate con le modalità previste dagli articoli 6 e seguenti della Legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni (1).

5. La regione emana il decreto di approvazione entro sessanta giorni dal ricevimento degli atti.

Abrogato  (2).

 

(1) Comma così sostituito dall'art. 4, Legge 18 novembre 1998, n. 415.

(2) Comma abrogato dall'art. 8, Legge 10 febbraio 1989, n. 48.

 

Art. 3. Stato di consistenza ai fini dell'occupazione temporanea

Le operazioni di cui agli articoli 7 e 16 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, preordinate all'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 della presente legge, nonché quelle connesse alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi, sono autorizzate, nell'ambito della rispettiva competenza, dai soggetti indicati dall'art. 106 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili, lo stato di consistenza del fondo prescritto dagli articoli 71, primo comma, e 76 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, va compilato, dopo che sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, a cura dell'ente espropriante o dei suoi concessionari che vi provvedono in concomitanza con la redazione del verbale di immissione nel possesso.

Detto verbale deve essere redatto in contraddittorio con il proprietario o, in sua assenza, con l'intervento di due testimoni che non siano dipendenti dell'espropriante o del concessionario; al contraddittorio sono ammessi il fittavolo, il mezzadro, il colono o il compartecipante.

Il relativo avviso, contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora, è notificato almeno venti giorni prima al proprietario del fondo secondo le risultanze catastali, ed entro lo stesso termine è affisso per almeno venti giorni, all'albo del comune o dei comuni in cui sono siti gli immobili.

 

Art. 4. Attraversamenti e spostamenti

 Per le opere dichiarate urgenti ed indifferibili e per le quali sia stata disposta l'occupazione temporanea o d'urgenza, tutti gli enti pubblici o società private che gestiscono servizi pubblici, e siano titolari del potere di autorizzazione o di concessione di attraversamento, sono tenuti a pronunciarsi entro sessanta giorni dalla richiesta indipendentemente dal perfezionamento delle pratiche amministrative e dal versamento delle somme dovute, sulle quali, in caso di ritardo, saranno corrisposti gli interessi legali.

Entro lo stesso termine e alle stesse condizioni i soggetti di cui al comma precedente debbono pronunciarsi sugli spostamenti loro richiesti e devono provvedervi nei tempi tecnici minimi, necessari alla realizzazione della specifica opera pubblica.

 

Art. 6. Deliberazioni degli enti locali territoriali

Gli atti deliberativi degli enti locali territoriali, dei loro consorzi e delle comunità montane, concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1, possono essere delegati, per periodi di tempo prestabiliti e per importi determinati, alle giunte o comitati direttivi degli enti predetti. Tali atti deliberativi sono immediatamente esecutivi.

 

Art. 7. Pareri

Gli organi i quali, in base alle vigenti disposizioni devono esprimersi in sede consultiva sui progetti e sui contratti concernenti l'esecuzione delle opere di cui all'art. I, sono tenuti ad emettere il parere entro sessanta giorni dalla richiesta. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, alle conclusioni della richiesta, il dispositivo è comunicato telegraficamente.

In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, le procedure amministrative riprendono il loro corso prescindendo dall'eventuale parere tardivamente pronunciato. In ogni caso la istruttoria ed il parere vanno definiti entro sessanta giorni dalla data di ricezione, da parte dell'organo adito, della notizia o degli atti richiesti.

I presidenti dei predetti organi consultivi riferiranno annualmente alla Presidenza del Consigli dei Ministri in ordine all'applicazione della suddetta norma, indicando le ragioni delle eventuali inosservanze.

 

Art. 8. Pareri sui progetti e perizie della Cassa per il Mezzogiorno

I limiti di importo, stabiliti dall'art. 31, primo e secondo comma, del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, sostituito dall'art. unico della Legge 22 luglio 1975, n. 321, sono elevati rispettivamente a due miliardi e a un miliardo.

 

Art. 10. Adempimenti degli uffici periferici e decentrati

 Gli uffici periferici e decentrati delle amministrazioni dello Stato, ivi comprese quelle autonome, devono pronunciarsi in via definitiva sugli atti autorizzativi, comunque siano essi denominati, o sui pareri, loro richiesti, ancorché per obbligo di legge, sia in fase di progettazione di massima che esecutiva, concernenti la realizzazione delle opere di cui all'art. 1 nel termine di trenta giorni dalla domanda, salvo diverse disposizioni delle leggi vigenti.

Se il provvedimento non è stato emesso nel termine suindicato, l'amministrazione o l'ente preposto alla realizzazione dell'opera pubblica richiede al prefetto territorialmente competente in relazione all'ubicazione dell'opera, di pronunciarsi sulle domande di cui al primo comma.

Il prefetto si pronuncia sulle richieste di cui al primo comma nel termine di venti giorni con provvedimento sostitutivo e definitivo, dopo aver sentito anche oralmente gli uffici interessati e, se del caso, funzionari tecnici delle amministrazioni dello Stato.

Lo stesso prefetto dà comunicazione del provvedimento all'ufficio periferico cui si è sostituito, al Ministero, da cui dipende l'ufficio periferico, e all'amministrazione o all'ente richiedente.

Qualora ravvisi nell'inosservanza del termine previsto dal primo comma elementi di inadempienza dei doveri di comportamento previsti dall'art. 13 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, dell'impiegato preposto all'ufficio, il prefetto ne fa relazione alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la trasmissione degli atti alla procura generale per l'accertamento delle eventuali responsabilità patrimoniali, salvo in ogni caso, se ne ricorrano gli estremi, l'obbligo di denuncia di cui all'art. 361 del codice penale.

Nelle province autonome di Trento e Bolzano il potere conferito dai precedenti commi al prefetto è esercitato dai commissari del Governo.

Gli enti e le società che gestiscono servizi pubblici sono tenuti ad osservare il termine di cui al primo comma.

In caso di inosservanza, il potere sostitutivo di cui ai precedenti commi è esercitato dal Ministero cui è devoluta la vigilanza sull'ente o sulla società entro il termine di cui al terzo comma. Tale potere può essere delegato anche per singoli casi al prefetto territorialmente competente.

 

Art. 19. Adempimenti per l'erogazione della rata di mutuo

A modifica delle leggi vigenti, le rate dei mutui, concessi per l'esecuzione di opere pubbliche o di opere finanziate dallo Stato o da enti pubblici, sono erogate sulla base degli stati di avanzamento vistati dal capo dell'ufficio tecnico o, se questi manchi, dal direttore dei lavori.

 

Art. 20. Modalità di pagamento di opere finanziate con mutui

I mutui concessi per l'esecuzione delle opere di cui all'art. 1 possono essere somministrati mediante mandati di pagamento, emessi a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario o all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

Il rappresentante dell'ente mutuatario è responsabile della destinazione delle somme riscosse allo scopo per il quale è stato concesso il mutuo ed è stata inoltrata la domanda di somministrazione.

 

Art. 23. Pagamento delle indennità

 Il pagamento delle indennità di espropriazione e di occupazione di urgenza può essere autorizzato mediante aperture di credito a favore di funzionari delegati.

Un acconto pari all'80 per cento delle indennità di espropriazione e di occupazione d'urgenza, previste dalla normativa in vigore, anche se determinate a titolo provvisorio deve essere corrisposto, entro 60 giorni dalla immissione nel possesso del suolo oggetto del procedimento espropriativo, in attesa del provvedimento autorizzativo al pagamento diretto o della stipulazione dell'atto di cessione volontaria, dagli enti, aziende e amministrazioni, in favore degli aventi diritto che dichiarino, nei modi o nelle forme di cui all'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, che l'immobile, oggetto del procedimento espropriativo, è nella loro piena e libera proprietà (1).

Il destinatario del pagamento provvederà a dichiarare, quando ne ricorrano le condizioni, anche la propria qualità di diretto coltivatore del suolo, oggetto del procedimento espropriativo (1).

Il pagamento, anche a titolo provvisorio, delle indennità aggiuntive, previste in favore del fittavolo, del mezzadro, del colono e del compartecipante, costretto ad abbandonare il suolo oggetto del procedimento espropriativo, avviene con le modalità indicate nel secondo comma (1).

Il pagamento delle indennità aggiuntive è subordinato ad apposita dichiarazione scritta, resa nei modi e nelle forme previste dall'art. 4 della Legge 4 gennaio 1968, n. 15, dalla quale risulti la qualità di fittavolo, di mezzadro, di colono o di compartecipante relativo al suolo oggetto del procedimento espropriativo (1).

Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti rese nei modi previsti dalle vigenti leggi esonerano da ogni responsabilità i funzionari, gli incaricati o comunque i titolari degli uffici all'uopo delegati, che dispongano il pagamento degli acconti di cui ai precedenti commi (1).

 

(1) Gli attuali commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto così sostituiscono l'originario comma secondo per effetto dell'art. 7, L. 29 luglio 1980, n. 385. Successivamente l'art. 5, D.L. 23 gennaio 1982, n. 9, ha così sostituito il secondo comma.

 

Art. 24. Controlli della Corte dei Conti

I decreti di cui all'art. 18 del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni ed integrazioni, comunque concernenti le opere di cui all'art. 1, acquistano efficacia qualora non siano restituiti con rilievo istruttorio entro trenta giorni dalla data in cui siano pervenuti alla Corte dei conti e sono assoggettati al controllo successivo.

Gli atti che dispongano l'assunzione di impiego, assoggettati a solo controllo successivo, non possono essere trasmessi alla Corte dei conti dall'amministrazione oltre trenta giorni dalla data della loro adozione.

Restano ferme le speciali disposizioni vigenti in materia per le aziende autonome.

 

Art. 25. Efficacia dei piani regolatori delle aree e nuclei di sviluppo industriali

Agli effetti del primo ed ultimo comma dell'art. 147 del testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1967, n. 1523, i vincoli di destinazione previsti dai piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale hanno efficacia per la durata di dieci anni a decorrere dalla data del decreto di approvazione.

I piani la cui data di approvazione risalga ad oltre un decennio hanno efficacia fino ad un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge; quelli approvati da meno di un decennio conservano efficacia per un decennio e comunque per un periodo non inferiore al triennio dalla predetta data (1).

 

(1) Per la proroga dei termini al 31 dicembre 1990, vedi l'art. 11, Legge 31 maggio 1990, n. 128.

 

Art. 26. Competenza contrattuale dei dirigenti

 L'art. 1 del D.Lg. 17 aprile 1948, n. 777, ratificato con la Legge 3 febbraio 1951, n. 165, nel testo sostituito con l'art. 5 della Legge 23 marzo 1964, n. 134, si applica a tutte le amministrazioni dello Stato per gli atti e contratti in esso indicati anche quando la loro approvazione sia di competenza dei dirigenti ai sensi degli artt. 7, 8 e 9 del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748.

 

 

Art. 28.Requisiti per l'iscrizione nell'albo dei costruttori.

(Abrogato)

 

Art. 29. Modifica dell'articolo 21 della legge 8 agosto 1977, n. 584.

(Abrogato)

 

 

Capo II

Disposizioni concernenti l'ANAS

 

Art. 30. Lavori di variante e nuovi prezzi

 La competenza ad approvare le variazioni di cui all'art. 20, primo comma, del regolamento approvato con R.D.  25 maggio 1895, n. 350, spetta al dirigente del compartimento della viabilità dell'ANAS, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione, generale, sempre che non venga superato l'importo contrattuale aumentato dell'importo degli atti di sottomissione per lavori suppletivi, escluso il compenso revisionale; le variazioni di cui al secondo comma del citato art. 20 sono approvate dallo stesso dirigente, purché la spesa di esse non superi la somma impegnata per gli imprevisti, che non può in ogni caso eccedere il quinto del prezzo dell'appalto, e purché le variazioni siano contenute entro un quinto di ciascuna categoria di lavoro, fatta eccezione per le opere di fondazione.

La competenza ad approvare i nuovi prezzi di cui all'art. 22 del regolamento approvato con R.D. 25 maggio 1895, numero 350, è attribuita al dirigente del compartimento della viabilità, sentito il dirigente superiore tecnico della direzione generale, purché i nuovi prezzi non comportino aumento del costo dell'opera.

 

(1)  Il comma sostituisce il primo comma dell'art. 16, D.L. 15 marzo 1965, n. 124.

 

  Art. 31. Assegnazione delle attribuzioni di ingegnere capo ai dirigenti tecnici dell'ANAS.

Ai funzionari della carriera direttiva tecnica presso i compartimenti della viabilità dell'ANAS con qualifica non inferiore ad ingegnere capo aggiunto o ad esaurimento possono essere assegnate, nella direzione dei lavori che si svolgono nell'ambito del compartimento le attribuzioni di ingegnere capo previste dal regolamento approvato con regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, fatta eccezione per la stipula dei contratti relativi a lavori e somministrazioni da eseguirsi in economia.

Le stesse attribuzioni competono ai funzionari direttivi preposti agli uffici speciali istituiti ai sensi della legge 7 febbraio 1961, n. 59.

Al dirigente del compartimento, ferme restando le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, numero 748, vengono assegnate le attribuzioni previste per l'ispettore del compartimento nella direzione, contabilità e collaudo dei lavori di cui al regolamento approvato con il regio decreto 25 maggio 1895, n. 350.

I dirigenti tecnici degli ispettorati presso la direzione generale dell'Anas mantengono le funzioni ispettive sui compartimenti dipendenti oltre alle incombenze loro derivanti dall'attività espletata nell'ambito della direzione centrale e da quelle contemplate nei precedenti articoli.

Le funzioni di cui al primo comma vengono attribuite con decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'ANAS.

Art. 32Lavori e forniture in economia.

Per l'esecuzione di lavori in economia, di importo fino a L. 50.000.000, può procedersi mediante lettera di impegno e pagamento su fattura, previa redazione di certificato di regolare esecuzione.

 

Art. 33  Parere degli organi consultivi.

 

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 14, lettera d), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 3.000 e 1.500 milioni di lire.

I limiti di importo previsti dal primo comma dell'articolo 17, lettera a), della legge 7 febbraio 1961, n. 59, sono elevati rispettivamente a 500 e 3.000 milioni di lire e a 500 e 1.500 milioni di lire.

Per i progetti di massima ed esecutivi di lavori e forniture fino all'importo di 500 milioni di lire si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431.

 

 

 

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

 

Art. 34. Procedure in corso

 Le norme della presente legge si applicano anche alle procedure in corso, fermo restando quanto disposto dall'ultimo comma del precedente art. 12.

 

Art. 35. Leggi regionali

 Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge le regioni adottato con legge le misure per accelerare le procedure facenti capo ad esse secondo i principi fondamentali previsti dalla presente legge in tema di dichiarazione implicita di pubblica utilità e di indifferibilità e di urgenza, di semplificazione dei procedimenti di espropriazione e di occupazione e pagamento della relativa indennità, dei procedimenti sostitutivi, dei procedimenti di aggiudicazione e gestione delle opere e relativi pagamenti.

 

Art. 36.  Modifica dell'articolo 7 della legge 2 febbraio 1973, n. 14.

(La  legge 2 febbraio 1973, n. 14 e s.m. è stata abrogata dall'art. 231, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.)

 

Legge 2 febbraio 1973, n. 14.

Art. 7

7. [1. Quando si procede all'appalto delle opere mediante licitazione privata, la stazione appaltante dà preventivo avviso della gara. L'avviso è pubblicato nel foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se l'importo dei lavori da appaltare è almeno pari ad un milione di ECU, e nel Bollettino ufficiale della regione nella quale ha sede la stazione appaltante, se d'importo inferiore, nonché in ogni caso, per estratto, sui principali quotidiani e su almeno due dei quotidiani aventi particolare diffusione nella regione ove ha sede la stazione appaltante.

2. La pubblicazione è sempre fatta nel Foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica, quando la gara sia indetta direttamente dagli organi centrali dell'Amministrazione dello Stato, dell'Azienda nazionale autonoma delle strade e dagli altri enti ed aziende autonome a carattere nazionale.

3. La pubblicazione, quando l'importo dei lavori posti in gara non raggiunge i cinquecentomila ECU, viene effettuata nell'albo pretorio del comune ove la stazione appaltante ha sede.

4. Qualora sussistano comprovati motivi di necessità e di urgenza, la pubblicazione relativa a gare il cui importo sia non superiore ad un milione di ECU e non inferiore a cinquecentomila ECU può essere effettuata in appositi albi della stazione appaltante.

5. Non si fa luogo a pubblicazione quando questa possa apparire in contrasto con le finalità per le quali i lavori si debbano eseguire.

6. L'avviso di gara di cui al comma 1 contiene:

a) l'indicazione dell'ente che intende appaltare i lavori e dell'ufficio al quale debbono essere indirizzate le domande di cui alla successiva lettera d);

b) l'indicazione sommaria delle opere da eseguirsi, nonché dell'importo a base d'appalto - anche approssimato - quando la conoscenza del medesimo sia necessaria per la presentazione dell'offerta;

c) l'indicazione della procedura adottata per l'aggiudicazione dei lavori;

d) l'indicazione di un termine, non inferiore a dieci giorni dalla pubblicazione della notizia, entro il quale gli interessati possono chiedere di essere invitati alla gara.

7. La richiesta di invito non vincola la stazione appaltante. Gli inviti debbono essere diramati entro centoventi giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Scaduto tale termine, la stazione appaltante è tenuta a rinnovare la procedura di pubblicazione (1)].

 

(1) Così sostituito prima dall'art. 7, Legge 8 ottobre 1984, n. 687, e poi dall'art. 7, Legge 17 febbraio 1987, n. 80.