DECRETO
2 dicembre 2000, n. 398
Regolamento recante le norme di procedura del giudizio
arbitrale, ai
sensi dell'articolo 32, della
legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni
(G.U.
serie generale N. 3 del 4/1/2001)
INDICE |
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Allegato
Tariffa per la determinazione del
corrispettivo dovuto alla
Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri,
cui va
aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute
dal collegio arbitrale
IL
MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
di
concerto con
IL
MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;
Visti
gli articoli 150
e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, con il quale é
stato approvato il regolamento generale
sui lavori pubblici di cui
all'articolo 3
della legge n. 109 del
1994; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto
il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti normativi, reso nell'adunanza del 17 aprile 2000,
le osservazioni del quale sono state in parte recepite;
Vista
la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri,
effettuata con note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n.
704/400/94 del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;
A
d o t t a
il
seguente regolamento:
Art. 1. Ambito di
applicazione e definizioni
1.
Il presente decreto
disciplina la procedura da
seguirsi per tutte le controversie demandate al giudizio arbitrale
in attuazione
dell'articolo 32,
comma 2, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.
2.
Ai fini del
presente decreto per "legge" si intende la legge11
febbraio 1994, n. 109, e successive
modificazioni ed integrazioni (legge-quadro
in materia di lavori pubblici), per
"regolamento" il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3
della legge, e per "capitolato
generale" il capitolato
generale d'appalto previsto dall'articolo 3, comma 5, della
legge.
Art. 2. Domanda di
arbitrato
1.
Fermo quanto previsto
dal comma 2
dell'articolo 150 del regolamento, la domanda di
arbitrato, da notificarsi nelle
forme degli atti processuali
civili, deve contenere a pena di nullità rilevabile d'ufficio
la determinazione dell'oggetto della domanda con la specificazione delle somme
eventualmente richieste e l'esposizione dei fatti
e degli elementi di diritto costituenti le
ragioni della domanda.
2. Entro sessanta giorni dalla notifica
della domanda di arbitrato, la parte
che intende resistervi deve nominare l'arbitro
di propria competenza e proporre la
propria risposta con atto di
resistenza, anch'esso da notificarsi nelle forme degli atti
processuali civili.
Nello stesso atto
deve proporre, a pena di
decadenza, le eventuali domande riconvenzionali.
In tal caso
l'istante, entro trenta giorni dalla ricezione
dell'atto di resistenza,
può controdedurre proponendo a sua
volta domande
che abbiano titolo nella riconvenzionale del resistente.
3. La
domanda di arbitrato,
l'atto di resistenza ed eventuali controdeduzioni,
da trasmettersi alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma
dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, delimitano
inderogabilmente l'oggetto del
giudizio: nuove o
diverse domande, richieste
di ulteriori corrispettivi, aggiornamenti o
ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e
se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.
Art. 3. Costituzione del
collegio arbitrale
1. Effettuata la nomina degli arbitri a
norma dell'articolo 150 del regolamento, nonché il deposito in acconto, di cui
all'articolo 150, comma 5, di detto regolamento, il collegio arbitrale
si costituisce in prima convocazione, ad iniziativa del presidente,
entro i successivi quindici giorni.
2.
Il presidente designa
il segretario del
collegio tra il personale di cui al comma 4, dell'articolo 151 del
regolamento. Al segretario compete la
tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali, l'effettuazione delle comunicazioni disposte
dal collegio e la custodia degli atti e documenti dell'arbitrato. Di
questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti.
3.
Della costituzione del
collegio é dato
atto in apposito verbale, da
comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11.
4.
Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio
ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
5.
La costituzione del collegio determina a tutti gli effetti
la pendenza della lite.
Art. 4. Ricusazione
1. Gli arbitri possono essere ricusati dalle parti per i motivi previsti
dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento.
2. L'istanza di ricusazione é proposta nei termini e forme di cui
all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.
(1)
L’art. 51 del codice di procedura civile è il seguente: «Art. 51 – Astensione
del giudice – Il giudice ha l’obbligo di astenersi:
1)
se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di
diritto;
2)
se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli
di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di
alcuno dei difensori;
3)
se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di
credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;
4)
se ha dato consiglio o prestato padrocinio nella causa, o ha deposto in essa
come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del
processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;
5)
se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle
parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione
anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che interesse
nella causa.
In
ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può
richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando
l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo
dell’ufficio superiore.
(2)
L’art. 815 del Codice di procedura civile è il seguente: Art. 815 - Ricusazione degli arbitri - La parte può ricusare l’arbitro,
che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell’art. 51.
La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente
del tribunale indicato nell’art. 810, secondo comma, entro il termine
perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla
sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con
ordinanza non impugnabile sentito l’arbitro ricusato e assunte, quando occorre,
sommarie informazioni. ».
Art. 5. Tentativo di
conciliazione
1. Con il verbale di costituzione del
collegio arbitrale le parti e i
loro difensori sono convocati per l'esperimento del
tentativo di pacifico componimento della vertenza.
2. Qualora la controversia venga in tutto o
in parte conciliata, il collegio
redige apposito verbale, sottoscritto dalle parti e dagli
arbitri, contenente i modi e i termini dell'intervenuto accordo.
In
tal caso,
salva diversa pattuizione, le spese della
procedura arbitrale sono poste a
carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa
allegata in caso di conciliazione.
3.
Prima della discussione della causa, é sempre nella
facoltà delle parti addivenire
alla conciliazione nel corso del
giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.
Art. 6. Svolgimento del
giudizio e termini
1.
Qualora il tentativo
di conciliazione non
sortisca esito positivo, o
comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo, il
collegio arbitrale assegna
alle parti i termini per il
deposito delle memorie e degli atti e documenti.
2. I provvedimenti del collegio sono assunti
con ordinanza.
Art. 7. Istruttoria
1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi
di prova dedotti dalle parti e fissa
la data per il relativo esperimento, eventualmente
delegando uno o più arbitri.
2.
Nel procedimento arbitrale regolato dal presente decreto sono
ammissibili tutti i mezzi di prova previsti dal codice di
procedura civile, con esclusione del
giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga disposta consulenza tecnica d'ufficio il collegio o, per sua
delega il presidente, nomina uno
o più consulenti iscritti
nell'elenco previsto dal comma 6,
dell'articolo 151 del regolamento e
assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con
dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici.
3.
Le parti hanno diritto ad
assistere all'esperimento di tutti i mezzi
di prova ammessi,
nominando, se del caso, propri consulenti tecnici, nel
rispetto delle forme e termini
fissati dall'ordinanza istruttoria.
Art. 8. Udienza di
discussione
1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso
di non ammissione delle prove
dedotte dalle parti,
il collegio dispone,
con ordinanza comunicata alle
parti, la fissazione dell'udienza di discussione.
2.
All'udienza così fissata
il presidente dichiara aperta la discussione, nel corso della quale, dopo la relazione del
presidente o di altro
arbitro da lui
designato, i difensori
delle parti illustrano oralmente le rispettive difese.
3.
Esaurita la discussione, e qualora non si debba procedere ad ulteriori attività
istruttorie, il collegio
si riserva la deliberazione del lodo.
Art. 9.
Lodo
1. Il lodo
deve essere pronunciato dal
collegio arbitrale entro centottanta
giorni dalla data
di costituzione. Il lodo si ha
per pronunziato con il
suo deposito presso la Camera arbitrale per i lavori
pubblici.
2.
Il termine é sospeso in caso di istanza di ricusazione
degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa.
3.
Il termine per la pronuncia del
lodo può essere prorogato nei casi e con
le modalità di
cui all'articolo 820 del codice di procedura civile.
4.
Il deposito del lodo presso la
Camera arbitrale é effettuato, entro
dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del
segretario del collegio
in tanti originali quante sono le parti, oltre ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta
fermo, ai fini della esecutività,
il disposto dell'articolo 825
del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.
5.
Il segretario dà comunicazione alle parti dell'avvenuto deposito del lodo.
(1)
L’art. 820 del Codice di procedura civile è il seguente: «Art. 820 - Termini per la decisione
- Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono
pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina.
Se gli arbitri sono più e l’accettazione non è avvenuta contemporaneamente da
parte di tutti, il termine decorre dall’ultima accettazione. Il termine è
sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di
essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.
Quando
debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non
definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per
non più di 180 giorni.
Nel caso di morte di una delle parti il termine è
prorogato di 30 giorni.
Le parti, d’accordo, possono consentire con atto scritto
la proroga del termine.».
(2)
L’art. 825 del Codice di procedura civile è il seguente: «Art.
825 - Deposito del lodo - Gli
arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno
comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con
spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima
sottoscrizione.
La
parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta
a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di
compromesso o con l’atto contenente la clausola compromissoria o con documento
equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della del
tribunale del luogo nella cui
circoscrizione è la sede dell’arbitrato.
Il
tribunale, accertata la regolarità formale del
lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e soggetto a
trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la
sentenza avente il medesimo contenuto.
Del deposito e del provvedimento del
tribunale è
data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell’art. 133,
secondo comma.
Contro
il decreto che nega l’esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta
giorni dalla comunicazione mediante ricorso al tribunale in composizione collegiale, del quale non
può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio,
sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza impugnabile.».
Art. 10. Spese del
procedimento
1. Il
collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero
delle domande accolte e degli
importi riconosciuti con riguardo alle iniziali richieste,
stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente
in che misura, debbano gravare le spese del giudizio arbitrale. Il collegio
provvede contestualmente alla liquidazione
delle spese di
difesa sulla base della tariffa
2. Il
corrispettivo dovuto dalle
parti é determinato ai sensi dell'articolo
32 della legge
dalla Camera arbitrale, su proposta formulata dal collegio in base alla tariffa allegata,
avuto riguardo al valore della controversia
e al numero
ed importanza
delle questioni trattate. La Camera
arbitrale provvede inoltre
alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta,
secondo
3.
L'ordinanza non impugnabile di liquidazione co-stituisce titolo
esecutivo.
4.
Ai fini dei commi 1 e 2, il
valore della controversia deferita in
arbitrato é dato
dalla somma aritmetica
delle richieste economiche in conto capitale contenute nelle domande
comunque decise dal collegio, con
l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione monetaria
calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.
5. Nelle
controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e la rescissione
del contratto,
ovvero la revoca la decadenza
e l'annullamento d'ufficio della concessione,
il valore della controversia é determinato con riferimento alla parte del
rapporto ancora da eseguire, tenendo conto degli atti aggiuntivi e delle
varianti eventualmente intervenuti; nelle controversie aventi ad
6. Ai fini della determinazione del
valore della controversia, le domande riconvenzionali si sommano alle domande principali; non si
sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.
7. Le parti sono tenute solidalmente al pagamento delle
somme di cui al comma 2, salvo rivalsa fra loro.
(1)
Legge 8 luglio 1980, n. 319. Compensi spettanti ai periti, ai consulenti
tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta
dell'autorità giudiziaria. (G.U.R.I. 15 luglio 1980, n. 192)
Art.
11. Comunicazioni, produzioni e depositi
1. Salvo che il collegio non disponga diversamente tutte le
comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo
di plico raccomandato con avviso di ricevimento.
2. Le produzioni ed i depositi di
parte sono fatti presso la sede del collegio a mani del segretario, che
ne rilascia apposita attestazione.
Art. 12. Normativa
applicabile
1. Per quanto non disciplinato dal presente
decreto si applicano le norme contenute
nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.
Il presente decreto, munito del sigillo
dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi
della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e
di farlo osservare.
(1) Il Titolo VIII, libro V del codice di procedura civile reca: «
Dell’arbitrato».
Dato a Roma, 2 dicembre
2000
Il Ministro dei lavori
pubblici Nesi
Il Ministro della
giustizia Fassino
Visto, il Guardasigilli:
Fassino
Registrato alla Corte
dei conti il 20 dicembre 2000
Registro n. 3 Lavori
pubblici, foglio n. 100
Allegato
Tariffa per la determinazione del
corrispettivo dovuto alla
Camera arbitrale ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio
1994, n. 109, e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri,
cui va
aggiunto il rimborso delle spese documentate sostenute
dal collegio arbitrale.
In caso di conciliazione prevista dall'articolo
5 del regolamento arbitrale sono dovuti i soli corrispettivi minimi, ridotti della metà.
La Camera arbitrale, con espressa motivazione in merito, alla particolare
complessità delle questioni trattate, alle
specifiche competenze utilizzate e all'effettivo lavoro svolto,
può
incrementare fino al
doppio i compensi massimi sotto riportati.
La presente tariffa può essere modificata con decreto del Ministro
dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della giustizia.
|
Valore della controversia ex art. 10 del regolamento
arbitrale |
Minimo
lire
|
Massimo lire |
1) |
fino a L. 200.000.000 |
10.000.000 |
25.000.000 |
2) |
da
L. 200.000.001 a L. 500.000.000 |
20.000.000 |
40.000.000,
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo
del valore dello scaglione |
3) |
da
L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000 |
35.000.000 |
70.000.000,
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo
del valore dello scaglione |
4) |
da
L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000 |
60.000.000 |
100.000.000,
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo
del valore dello scaglione |
5) |
da
L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000 |
90.000.000 |
150.000.000,
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo
del valore dello scaglione |
6) |
da
L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000 |
120.000.000 |
200.000.000,
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo
del valore dello scaglione |
7) |
da
L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000 |
180.000.000 |
300.000.000,
oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo
del valore dello scaglione |
8) |
oltre
L. 100.000.000.000 |
300.000.000 |
500.000.000,
oltre l'1 per mille sull'eccedenza |