DECRETO 2 dicembre 2000, n. 398

Regolamento  recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, ai sensi dell'articolo 32,  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni

(G.U. serie generale N. 3 del 4/1/2001)

  

INDICE

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

Art. 7. Istruttoria

Art. 2. Domanda di arbitrato

Art. 8. Udienza di discussione

Art. 3. Costituzione del collegio arbitrale

Art. 9. L o d o

Art. 4. Ricusazione

Art. 10. Spese del procedimento

Art. 5. Tentativo di conciliazione

Art. 11. Comunicazioni, produzioni e depositi

Art. 6. Svolgimento del giudizio e termini

Art. 12. Normativa applicabile

 

Allegato Tariffa  per  la  determinazione  del  corrispettivo  dovuto alla Camera  arbitrale  ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui  va  aggiunto  il  rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

di concerto con

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

  Visto l'articolo 32, comma 2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni;

  Visti  gli  articoli  150  e  151  del decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre 1999, n. 554, con il quale é stato approvato il  regolamento  generale  sui  lavori pubblici di cui all'articolo 3

della legge n. 109 del 1994; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

  Visto  il parere del Consiglio di Stato, Sezione consultiva per gli atti   normativi,   reso   nell'adunanza   del   17 aprile  2000,  le osservazioni del quale sono state in parte recepite;

  Vista  la  comunicazione  al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata  con  note n. 443/400/94 dell'8 maggio 2000, n. 704/400/94 del 13 giugno 2000 e n. 1080/400/94 del 21 luglio 2000;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1. Ambito di applicazione e definizioni

  1.  Il  presente  decreto  disciplina  la procedura da seguirsi per tutte  le  controversie demandate al giudizio arbitrale in attuazione

dell'articolo  32,  comma  2, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.

  2.  Ai  fini  del  presente decreto per "legge" si intende la legge11 febbraio  1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni (legge-quadro  in  materia  di lavori pubblici), per "regolamento" il regolamento di attuazione previsto dall'articolo 3 della legge, e per "capitolato  generale"  il  capitolato  generale  d'appalto  previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge.

                               

Art. 2. Domanda di arbitrato

  1.  Fermo  quanto  previsto  dal  comma  2  dell'articolo  150  del regolamento,  la  domanda  di  arbitrato,  da notificarsi nelle forme degli  atti  processuali  civili,  deve  contenere a pena di nullità rilevabile d'ufficio la determinazione dell'oggetto della domanda con la specificazione delle somme eventualmente richieste e l'esposizione dei  fatti  e  degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda.

  2. Entro sessanta giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, la  parte  che  intende resistervi deve nominare l'arbitro di propria competenza  e  proporre  la  propria risposta con atto di resistenza, anch'esso  da  notificarsi nelle forme degli atti processuali civili.

Nello  stesso  atto  deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande  riconvenzionali.  In tal caso l'istante, entro trenta giorni dalla   ricezione   dell'atto   di   resistenza,  può  controdedurre proponendo   a   sua   volta   domande   che   abbiano  titolo  nella riconvenzionale del resistente.

  3.  La  domanda  di  arbitrato,  l'atto  di resistenza ed eventuali controdeduzioni,  da  trasmettersi  alla Camera arbitrale, ai fini di cui al terzo comma dell'articolo 150 del decreto del Presidente della Repubblica  21 dicembre 1999,  n.  554,  delimitano  inderogabilmente l'oggetto  del  giudizio:  nuove  o  diverse  domande,  richieste  di ulteriori  corrispettivi,  aggiornamenti  o ampliamenti della domanda stessa non possono essere proposti successivamente e se proposti sono dichiarati d'ufficio inammissibili.

                              

Art. 3. Costituzione del collegio arbitrale

  1. Effettuata la nomina degli arbitri a norma dell'articolo 150 del regolamento, nonché il deposito in acconto, di cui all'articolo 150, comma  5,  di detto regolamento, il collegio arbitrale si costituisce in   prima  convocazione,  ad  iniziativa  del  presidente,  entro  i successivi quindici giorni.

  2.  Il  presidente  designa  il  segretario  del  collegio  tra  il personale  di  cui  al comma 4, dell'articolo 151 del regolamento. Al segretario  compete la tenuta del fascicolo d'ufficio, la stesura dei verbali,  l'effettuazione delle comunicazioni disposte dal collegio e la  custodia  degli atti e documenti dell'arbitrato. Di questi ultimi egli permette la visione e rilascia copie nei casi consentiti.

  3.  Della  costituzione  del  collegio  é  dato  atto  in apposito verbale, da comunicare alle parti nei modi di cui all'articolo 11.

  4.  Il collegio nel verbale di costituzione determina l'oggetto del giudizio ai sensi dell'articolo 2, comma 3.

  5.  La  costituzione  del collegio determina a tutti gli effetti la pendenza della lite.

                              

Art. 4. Ricusazione

  1.  Gli  arbitri  possono  essere ricusati dalle parti per i motivi previsti   dall'articolo   51   del  codice  di  procedura  civile  e dall'articolo 151, comma 9, del regolamento.

  2.  L'istanza di ricusazione é proposta nei termini e forme di cui all'articolo 815, secondo comma, codice di procedura civile.

(1) L’art. 51 del codice di procedura civile è il seguente: «Art. 51 – Astensione del giudice – Il giudice ha l’obbligo di astenersi:

1) se ha interesse nella causa o in altra vertente su identica questione di diritto;

2) se egli stesso o la moglie è parente fino al quarto grado o legato da vincoli di affiliazione, o è convivente o commensale abituale di una delle parti o di alcuno dei difensori;

3) se egli stesso o la moglie ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con una delle parti o alcuno dei suoi difensori;

4) se ha dato consiglio o prestato padrocinio nella causa, o ha deposto in essa come testimone, oppure ne ha conosciuto come magistrato in altro grado del processo o come arbitro o vi ha prestato assistenza come consulente tecnico;

5) se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di una delle parti; se, inoltre, è amministratore o gerente di un ente, di un’associazione anche non riconosciuta, di un comitato, di una società o stabilimento che interesse nella causa.

In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il giudice può richiedere al capo dell’ufficio l’autorizzazione ad astenersi; quando l’astensione riguarda il capo dell’ufficio, l’autorizzazione è chiesta al capo dell’ufficio superiore.

(2) L’art. 815 del Codice di procedura civile è il seguente: Art. 815  - Ricusazione degli arbitri - La parte può ricusare l’arbitro, che essa non ha nominato, per i motivi indicati nell’art. 51.

La ricusazione è proposta mediante ricorso al presidente del tribunale indicato nell’art. 810, secondo comma, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla notificazione della nomina o dalla sopravvenuta conoscenza della causa di ricusazione. Il presidente pronuncia con ordinanza non impugnabile sentito l’arbitro ricusato e assunte, quando occorre, sommarie informazioni. ».

                              

Art. 5. Tentativo di conciliazione

  1. Con il verbale di costituzione del collegio arbitrale le parti e i  loro  difensori  sono convocati per l'esperimento del tentativo di pacifico componimento della vertenza.

  2. Qualora la controversia venga in tutto o in parte conciliata, il collegio  redige  apposito  verbale, sottoscritto dalle parti e dagli arbitri,  contenente  i modi e i termini dell'intervenuto accordo. In

tal  caso,  salva  diversa  pattuizione,  le  spese  della  procedura arbitrale  sono poste a carico delle parti in quote uguali, in base a quanto dispone la tariffa allegata in caso di conciliazione.

  3.  Prima  della  discussione della causa, é sempre nella facoltà delle  parti  addivenire  alla  conciliazione nel corso del giudizio, proponendo istanza al collegio arbitrale.

                              

Art. 6. Svolgimento del giudizio e termini

  1.  Qualora  il  tentativo  di  conciliazione  non  sortisca  esito positivo, o comunque non esaurisca l'interesse alla deliberazione del lodo,  il  collegio  arbitrale  assegna  alle  parti i termini per il deposito delle memorie e degli atti e documenti.

  2. I provvedimenti del collegio sono assunti con ordinanza.

                              

Art. 7. Istruttoria

  1. Con ordinanza il collegio ammette i mezzi di prova dedotti dalle parti  e  fissa  la  data  per il relativo esperimento, eventualmente delegando uno o più arbitri.

  2.  Nel  procedimento  arbitrale regolato dal presente decreto sono ammissibili  tutti  i mezzi di prova previsti dal codice di procedura civile,  con esclusione del giuramento in tutte le sue forme. Qualora venga  disposta  consulenza  tecnica d'ufficio il collegio o, per sua delega   il   presidente,  nomina  uno  o  più  consulenti  iscritti nell'elenco  previsto dal comma 6, dell'articolo 151 del regolamento e  assegna alle parti un termine entro il quale possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal segretario del collegio, propri consulenti tecnici.

  3.  Le  parti hanno diritto ad assistere all'esperimento di tutti i mezzi  di  prova  ammessi,  nominando, se del caso, propri consulenti tecnici,  nel  rispetto  delle forme e termini fissati dall'ordinanza istruttoria.

                              

Art. 8. Udienza di discussione

  1. Esaurita la fase istruttoria, o nel caso di non ammissione delle prove  dedotte  dalle  parti,  il  collegio  dispone,  con  ordinanza comunicata alle parti, la fissazione dell'udienza di discussione.

  2.  All'udienza  così  fissata  il  presidente  dichiara aperta la discussione,  nel corso della quale, dopo la relazione del presidente o  di  altro  arbitro  da  lui  designato,  i  difensori  delle parti illustrano oralmente le rispettive difese.

  3.  Esaurita  la  discussione,  e qualora non si debba procedere ad ulteriori   attività   istruttorie,   il   collegio  si  riserva  la deliberazione del lodo.

                              

Art. 9. Lodo

  1.  Il  lodo  deve  essere pronunciato dal collegio arbitrale entro centottanta  giorni  dalla  data  di  costituzione. Il lodo si ha per pronunziato  con  il  suo  deposito  presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici.

  2.  Il  termine  é sospeso in caso di istanza di ricusazione degli arbitri e fino alla decisione in merito alla stessa.

  3.  Il  termine per la pronuncia del lodo può essere prorogato nei casi  e  con  le  modalità  di  cui  all'articolo  820 del codice di procedura civile.

  4.  Il  deposito del lodo presso la Camera arbitrale é effettuato, entro  dieci giorni dalla data dell'ultima sottoscrizione, a cura del segretario  del  collegio  in  tanti  originali quante sono le parti, oltre  ad uno per il fascicolo di ufficio. Resta fermo, ai fini della esecutività,  il  disposto dell'articolo 825 del codice di procedura civile, limitatamente ai commi 2, 3, 4 e 5.

5.   Il  segretario  dà  comunicazione  alle  parti  dell'avvenuto deposito del lodo.

(1) L’art. 820 del Codice di procedura civile è il seguente: «Art. 820 - Termini per la decisione  - Se le parti non hanno disposto altrimenti, gli arbitri debbono pronunciare il lodo nel termine di 180 giorni dall’accettazione della nomina. Se gli arbitri sono più e l’accettazione non è avvenuta contemporaneamente da parte di tutti, il termine decorre dall’ultima accettazione. Il termine è sospeso quando è proposta istanza di ricusazione e fino alla pronuncia su di essa, ed è interrotto quando occorre procedere alla sostituzione degli arbitri.

Quando debbono essere assunti mezzi di prova o sia stato pronunciato lodo non definitivo, gli arbitri possono prorogare per una sola volta il termine e per non più di 180 giorni.

Nel caso di morte di una delle parti il termine è prorogato di 30 giorni.

Le parti, d’accordo, possono consentire con atto scritto la proroga del termine.».

(2) L’art. 825 del Codice di procedura civile è il seguente: «Art. 825  - Deposito del lodo - Gli arbitri redigono il lodo in tanti originali quante sono le parti e ne danno comunicazione a ciascuna parte mediante consegna di un originale, anche con spedizione in plico raccomandato, entro dieci giorni dalla data dell’ultima sottoscrizione.

La parte che intende far eseguire il lodo nel territorio della Repubblica è tenuta a depositarlo in originale o in copia conforme, insieme con l’atto di compromesso o con l’atto contenente la clausola compromissoria o con documento equipollente, in originale o in copia conforme, nella cancelleria della del tribunale  del luogo nella cui circoscrizione è la sede dell’arbitrato.

Il tribunale, accertata la regolarità formale del lodo, lo dichiara esecutivo con decreto. Il lodo reso esecutivo e soggetto a trascrizione, in tutti i casi nei quali sarebbe soggetta a trascrizione la sentenza avente il medesimo contenuto.

Del deposito e del provvedimento del tribunale è data notizia dalla cancelleria alle parti nei modi stabiliti nell’art. 133, secondo comma.

Contro il decreto che nega l’esecutorietà del lodo è ammesso reclamo, entro trenta giorni dalla comunicazione mediante ricorso al tribunale  in composizione collegiale, del quale non può far parte il giudice che ha emesso il provvedimento reclamato; il collegio, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con ordinanza impugnabile.».

 

 

Art. 10. Spese del procedimento

  1.  Il collegio, tenendo conto dell'esito della lite sulla base del numero  delle  domande  accolte  e  degli  importi  riconosciuti  con riguardo  alle  iniziali  richieste,  stabilisce nel lodo a carico di quale delle parti, ed eventualmente in che misura, debbano gravare le spese  del  giudizio  arbitrale. Il collegio provvede contestualmente alla  liquidazione  delle  spese  di  difesa sulla base della tariffa professionale degli avvocati.

  2.  Il  corrispettivo  dovuto  dalle  parti é determinato ai sensi dell'articolo  32  della  legge  dalla  Camera arbitrale, su proposta formulata  dal collegio in base alla tariffa allegata, avuto riguardo al  valore  della  controversia  e  al  numero  ed  importanza  delle questioni   trattate.  La  Camera  arbitrale  provvede  inoltre  alla liquidazione delle spese di consulenza tecnica, ove disposta, secondo i criteri di cui alla legge dell'8 luglio 1980, n. 319.

  3.  L'ordinanza non impugnabile di liquidazione co-stituisce titolo esecutivo.

  4.  Ai  fini dei commi 1 e 2, il valore della controversia deferita in   arbitrato   é  dato  dalla  somma  aritmetica  delle  richieste economiche  in conto capitale contenute nelle domande comunque decise dal  collegio, con l'aggiunta, ove richiesti, degli interessi e della rivalutazione  monetaria  calcolati sino al giorno della proposizione della domanda.

  5.  Nelle controversie aventi ad oggetto la risoluzione, il recesso e  la  rescissione  del  contratto,  ovvero  la revoca la decadenza e l'annullamento   d'ufficio   della   concessione,   il  valore  della controversia  é determinato con riferimento alla parte del rapporto ancora  da  eseguire,  tenendo  conto  degli  atti aggiuntivi e delle varianti  eventualmente  intervenuti;  nelle  controversie  aventi ad oggetto  la  domanda  di nullità o di annullamento del contratto, il valore coincide con l'importo originario del contratto.

  6.  Ai  fini della determinazione del valore della controversia, le domande  riconvenzionali  si  sommano alle domande principali; non si sommano le domande proposte in via subordinata o alternativa.

  7.  Le  parti  sono tenute solidalmente al pagamento delle somme di cui al comma 2, salvo rivalsa fra loro.

(1) Legge 8 luglio 1980, n. 319. Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria. (G.U.R.I. 15 luglio 1980, n. 192)

                             

Art. 11. Comunicazioni, produzioni e depositi

  1.  Salvo  che  il  collegio  non  disponga  diversamente  tutte le comunicazioni previste dal presente decreto sono fatte dal segretario a mezzo di plico raccomandato con avviso di ricevimento.

  2.  Le  produzioni ed i depositi di parte sono fatti presso la sede del  collegio  a  mani  del  segretario,  che  ne  rilascia  apposita attestazione.

                             

Art. 12. Normativa applicabile

  1. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si applicano le norme  contenute nel titolo VIII del libro IV del codice di procedura civile.

  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

(1) Il Titolo VIII, libro V del codice di procedura civile reca: « Dell’arbitrato».

 

 

Dato a Roma, 2 dicembre 2000

Il Ministro dei lavori pubblici Nesi

Il Ministro della giustizia Fassino

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2000

Registro n. 3 Lavori pubblici, foglio n. 100

                                                            

 

Allegato Tariffa  per  la  determinazione  del  corrispettivo  dovuto alla Camera  arbitrale  ex art. 32, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n.  109,  e successive modificazioni, quale compenso per gli arbitri, cui  va  aggiunto  il  rimborso delle spese documentate sostenute dal collegio arbitrale.

 

   

    In caso di conciliazione prevista dall'articolo 5 del regolamento arbitrale  sono  dovuti  i  soli  corrispettivi minimi, ridotti della metà.

    La  Camera  arbitrale,  con  espressa motivazione in merito, alla particolare  complessità  delle  questioni trattate, alle specifiche competenze   utilizzate   e   all'effettivo   lavoro   svolto,   può

incrementare fino al doppio i compensi massimi sotto riportati.

    La  presente  tariffa  può  essere  modificata  con  decreto del Ministro  dei  lavori  pubblici  di  concerto  con  il Ministro della giustizia.

 

COMPUTO DELLA TARIFFA

 

 

Valore della controversia ex art. 10 del regolamento arbitrale

Minimo lire

Massimo lire

1)

fino a L. 200.000.000

10.000.000

25.000.000

2)

da L. 200.000.001 a L. 500.000.000

20.000.000

40.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

3)

da L. 500.000.001 a L. 1.000.000.000

35.000.000

70.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

4)

da L. 1.000.000.001 a L. 5.000.000.000

60.000.000

100.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

5)

da L. 5.000.000.001 a L. 10.000.000.000

90.000.000

150.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

6)

da L. 10.000.000.001 a L. 50.000.000.000

120.000.000

200.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

7)

da L. 50.000.000.001 a L. 100.000.000.000

180.000.000

300.000.000, oltre lo 0,50 sull'eccedenza del valore della causa rispetto al minimo del valore dello scaglione

8)

oltre L. 100.000.000.000

300.000.000

500.000.000, oltre l'1 per mille sull'eccedenza