Con il carattere corsivo sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 |
Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R.19/05/2003 n. 7 |
1.
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo,
su proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della sanità
e dei lavori pubblici, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali
maggiormente rappresentative, emana un regolamento in materia di piani di sicurezza
nei cantieri edili in conformità alle direttive 89/391/CEE del Consiglio, del
12 giugno 1989, 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, e alla relativa
normativa nazionale di recepimento.
1-bis.
Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei
lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di
cui all'articolo 2, comma 2:
a)
eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento e del
piano generale di sicurezza quando questi ultimi siano previsti ai sensi del
decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni;
b)
un piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento
e del piano generale di sicurezza, quando questi ultimi non siano previsti ai
sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni;
c)
un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome
e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di
sicurezza e di coordinamento e dell'eventuale piano generale di sicurezza, quando
questi ultimi siano previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996,
n. 494, e successive modifiche ed integrazioni,
ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).
2.
Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza,
quando previsti ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni, ovvero il piano di sicurezza sostitutivo
di cui alla lettera b) del comma 1-bis, nonché il piano operativo di sicurezza
di cui alla lettera c) del comma 1-bis formano parte integrante del contratto
di appalto o di concessione; i relativi oneri vanno evidenziati nei bandi di
gara e non sono soggetti a ribasso d'asta. Le gravi o ripetute violazioni dei
piani stessi da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale
costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del
contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della
sicurezza determinano la risoluzione del contratto da parte del committente.
Il direttore di cantiere e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione,
ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei
piani di sicurezza.
2-bis.
Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera,
possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e
successive modifiche ed integrazioni, proposte di modificazioni o integrazioni
al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante,
sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per
garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela
della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.
3.
I contratti di appalto o di concessione stipulati dopo la data di entrata in
vigore del regolamento di cui al comma 1, se privi dei piani di sicurezza di
cui al comma 1-bis, sono nulli. I contratti in corso alla medesima data, se
privi del piano operativo di sicurezza di cui alla lettera c) del comma 1-bis,
sono annullabili qualora non integrati con i piani medesimi entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
4.
Ai fini dell'applicazione degli articoli 9,
11 e 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300, la dimensione numerica prevista
per la costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali nei cantieri di
opere e lavori pubblici è determinata dal complessivo numero dei lavoratori
mediamente occupati trimestralmente nel cantiere e dipendenti dalle imprese
concessionarie, appaltatrici e subappaltatrici, per queste ultime nell'ambito
della o delle categorie prevalenti, secondo criteri stabiliti dai contratti
collettivi nazionali di lavoro nel quadro delle disposizioni generali sulle
rappresentanze sindacali.
4-bis.
Ai fini del presente articolo il concessionario che esegue i lavori con la propria
organizzazione di impresa è equiparato all'appaltatore.
(1) Il Regolamento è stato emanato con D.P.R. n.222 del 3 luglio 2003.
1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera
possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al 10 per cento
dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente
la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo
di collaudo e, sentito l'affidatario, formula all'amministrazione, entro novanta
giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata
di accordo bonario. L'amministrazione, entro sessanta giorni dalla proposta
di cui sopra, delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo
bonario è sottoscritto dall'affidatario.
2.
I ricorsi relativi ad esclusione da procedure di affidamenti di lavori pubblici,
per la quale sia stata pronunciata ordinanza di sospensione ai sensi dell'articolo
21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, devono essere discussi
nel merito entro novanta giorni dalla data dell'ordinanza di sospensione.
3.
Nei giudizi amministrativi aventi ad oggetto controversie in materia di lavori
pubblici in relazione ai quali sia stata presentata domanda di provvedimento
d'urgenza, i controinteressati e l'amministrazione resistente possono chiedere
che la questione venga decisa nel merito. A tal fine il presidente fissa l'udienza
per la discussione della causa che deve avere luogo entro novanta giorni dal
deposito dell'istanza. Qualora l'istanza sia proposta all'udienza già fissata
per la discussione del provvedimento d'urgenza, il presidente del collegio fissa
per la decisione nel merito una nuova udienza che deve aver luogo entro sessanta
giorni e autorizza le parti al deposito di memorie e documenti fino a quindici
giorni prima dell'udienza stessa.
4.
Ai fini della tutela giurisdizionale le concessioni in materia di lavori pubblici
sono equiparate agli appalti.
5.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle controversie relative
ai lavori appaltati o concessi anteriormente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
Nota
all’art. 31-bis
●Il
testo dell'articolo 21, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 -
Istituzione dei tribunali amministrativi regionali - è il seguente: “Art. 21.
Ultimo comma. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei giudizi
avanti al Consiglio di Stato”.
1.
Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle
conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto dal comma
1 dell'articolo 31-bis, possono essere deferite ad arbitri.
2.
Per i soggetti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, qualora sussista la competenza
arbitrale, il giudizio è demandato ad un collegio arbitrale costituito presso
la camera arbitrale per i lavori pubblici, istituita presso l'Autorità di cui
all'articolo 4 della presente legge. Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro di grazia
e giustizia, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento,
sono fissate le norme di procedura del giudizio arbitrale nel rispetto dei princìpi
del codice di procedura civile, e sono fissate le tariffe per la determinazione
del corrispettivo dovuto dalle parti per la decisione della controversia.
3.
Il regolamento definisce altresì, ai sensi e con gli effetti di cui all'articolo
3 della presente legge, la composizione e le modalità di funzionamento della
camera arbitrale per i lavori pubblici; disciplina i criteri cui la camera arbitrale
dovrà attenersi nel fissare i requisiti soggettivi e di professionalità per
assumere l'incarico di arbitro, nonché la durata dell'incarico stesso, secondo
princìpi di trasparenza, imparzialità e correttezza.
4.
Dalla data di entrata in vigore del regolamento cessano di avere efficacia gli
articoli 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 e 51 del capitolato generale d'appalto
approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n.
1063. Dalla medesima data il richiamo ai collegi arbitrali da costituire ai
sensi della normativa abrogata, contenuto nelle clausole dei contratti di appalto
già stipulati, deve intendersi riferito ai collegi da nominare con la procedura
camerale secondo le modalità previste dai commi precedenti ed i relativi giudizi
si svolgono secondo la disciplina da essi fissata. Sono
fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali
in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti
o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento,
a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione.
4
bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti
commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella
materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.
1.
Le opere destinate ad attività delle forze armate o dei corpi di polizia per
la difesa della Nazione o per i compiti di istituto, nei casi in cui sono richieste
misure speciali di sicurezza e di segretezza in conformità a disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative vigenti o quando lo esiga la protezione degli
interessi essenziali della sicurezza dello Stato, dichiarate indifferibili ed
urgenti, possono essere eseguite in deroga alle disposizioni relative alla pubblicità
delle procedure di affidamento dei lavori pubblici, ai sensi del comma 2.
2.
Nelle ipotesi di cui al comma 1, il regolamento determina i casi nei quali debbono
svolgersi gare informali e le modalità delle stesse, i criteri di individuazione
dei concorrenti ritenuti idonei all'esecuzione dei lavori di cui al comma 1,
nonché le relative procedure.
3.
I lavori di cui al comma 1 sono sottoposti esclusivamente al controllo successivo
della Corte dei conti, la quale si pronuncia altresì sulla regolarità, sulla
correttezza e sull'efficacia della gestione. Dell'attività di cui al presente
comma è dato conto entro il 30 giugno di ciascun anno in una relazione al Parlamento.
1.
Il comma 3 dell'articolo
18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, già sostituito dall'articolo 34 del
decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, è sostituito dal seguente:
"3.
Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara
la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonché le ulteriori
categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse
con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano,
sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni
che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto.
Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento
emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata
a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per
cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni:
1)
che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di variante
in corso d'opera, all'atto dell'affidamento abbiano indicato i lavori o le parti
di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2)
che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3)
che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante
l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da
parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4)
che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero
non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale
dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori
da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti
requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle
imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente
per eseguire il lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria,
artigianato e agricoltura;
5)
che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo,
alcuno dei divieti previsti dall'articolo
10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni".
2.
(Comma abrogato).
3.
(Comma non recepito).
4.
(Comma abrogato).
Note
all’art. 34:
●Per
il testo delll’ articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, vedi
note all’art 3.
1.
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi
ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei
confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario,
ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione,
non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo
1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187,
e non abbia documentato il possesso dei requisiti previsti dagli articoli 8
e 9 della presente legge.
2.
Nei sessanta giorni successivi l'amministrazione può opporsi al subentro del
nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla
situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma
1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10
sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3.
Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione
della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che
sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti
delle amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla
legge.
4.
Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare si applicano le disposizioni
di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici 2 agosto 1985, n. 382,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 190 del 13 agosto 1985.
5.
Fino al 31 dicembre 1996, le plusvalenze derivanti da conferimenti di beni effettuati
nelle società risultanti da fusioni relative ad imprese che eseguono opere pubbliche
non sono soggette alle imposte sui redditi da conferimento.
6.
In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa
gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
7.
Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie
si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione
degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese
avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa
alla data della celebrazione della gara.
1.
Le disposizioni di cui all'articolo 35 si applicano anche nei casi di trasferimento
o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se
compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni
della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione
maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino
estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure
che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità
di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio
1991, n. 223.
Nota
all’art. 36.
●La
legge 31 gennaio 1992, n. 59 - Nuove norme in materia di società cooperative
- è stata pubblicata nella G.U. del 7 febbraio 1992, n. 31, S.O.
1.
Il Ministro dei lavori pubblici e il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale promuovono la sottoscrizione di un protocollo d'intesa tra le parti
sociali interessate per l'adeguamento della gestione delle casse edili, anche
al fine di favorire i processi di mobilità dei lavoratori. Qualora l'intesa
non venga sottoscritta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i diversi organismi paritetici istituiti attraverso la contrattazione
collettiva devono intendersi reciprocamente riconosciuti tutti i diritti, i
versamenti, le indennità e le prestazioni che i lavoratori hanno maturato presso
gli enti nei quali sono stati iscritti.
1.
I soggetti di cui al comma 2, di seguito denominati "promotori",
possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla
realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, inseriti nella
programmazione triennale di cui all'articolo
14, comma 2, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati
dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, tramite
contratti di concessione, di cui all'articolo
19, comma 2, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori
stessi. Le proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure,
nel caso in cui entro tale scadenza non siano state presentate proposte per
il medesimo intervento, entro il 31 dicembre. Le proposte devono contenere
uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità,
un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario
asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto
di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari,
ai sensi dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una
società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939,
n. 1966, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione
nonché l'indicazione degli elementi di cui all'articolo 21, comma 2, lettera
b), e delle garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;
il regolamento detta indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione.
Le proposte devono inoltre indicare l'importo delle spese sostenute per la loro
predisposizione comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo
2578 del codice civile.
Tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice,
non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile
dal piano economico-finanziario. I soggetti pubblici e privati possono presentare
alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di programmazione
di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte d'intervento relative
alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità e studi di fattibilità.
Tale presentazione non determina, in capo alle amministrazioni, alcun obbligo
di esame e valutazione. Le amministrazioni possono adottare, nell'ambito dei
propri programmi, le proposte di intervento e gli studi ritenuti di pubblico
interesse; l'adozione non determina alcun diritto del proponente al compenso
per le prestazioni compiute o alla realizzazione degli interventi proposti.
2. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 i soggetti dotati
di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati
dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 10 e 17, comma 1, lettera
f), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori
di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra
tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello
sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità
o proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.
2-bis. Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di
cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza
negli stessi programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalità di cui all'articolo
80 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554, mediante affissione presso la propria sede per almeno sessanta
giorni consecutivi, nonché pubblicando lo stesso avviso, a decorrere dalla sua
istituzione, sul sito informatico individuato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000,
n. 340, e, ove istituito, sul proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso
all'Osservatorio dei lavori pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi
di pubblicazione, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare
lo stesso avviso facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei principi
di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter. Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatici provvedono:
a) alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b) alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.
3. Per
gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza
a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo
esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini
di cui al presente articolo.
1.
Le amministrazioni aggiudicatrici valutano la fattibilità delle proposte
presentate sotto il profilo costruttivo, urbanistico ed ambientale, nonché
della qualità progettuale, della funzionalità, della fruibilità
dell'opera, dell'accessibilità al pubblico, del rendimento, del costo
di gestione e di manutenzione, della durata della concessione, dei tempi di
ultimazione dei lavori della concessione, delle tariffe da applicare, della
metodologia di aggiornamento delle stesse, del valore economico e finanziario
del piano e del contenuto della bozza di convenzione, verificano l'assenza di
elementi ostativi alla loro realizzazione e, esaminate le proposte stesse anche
comparativamente, sentiti i promotori che ne facciano richiesta, provvedono
ad individuare quelle che ritengono di pubblico interesse.
La pronuncia delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro
quattro mesi dalla ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il
responsabile del procedimento concorda per iscritto con il promotore un più
lungo programma di esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo
37-quater il promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione.
1.
Entro tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter di ogni anno
le amministrazioni aggiudicatrici, qualora fra le proposte presentate ne abbiano
individuate alcune di pubblico interesse, applicano, ove necessario, le disposizioni
di cui all'articolo 14, comma 8,
ultimo periodo, e, al fine di aggiudicare mediante procedura negoziata la
relativa concessione di cui all'articolo 19, comma 2, procedono, per ogni proposta
individuata:
a) ad indire una gara da svolgere con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa di cui all'articolo 21, comma 2, lettera b), ponendo
a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente
modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché
i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente
più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario
presentato dal promotore; è altresì consentita la procedura
di appalto-concorso;
b) ad aggiudicare la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere
fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella
gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un
unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico
soggetto.
1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo.(1)
2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo
stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita dalla
cauzione di cui all'articolo 30, comma 1, e da una ulteriore cauzione pari all'importo
di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo, da versare, su richiesta
dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.
3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione di cui all'articolo 30, comma
1, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo.
4. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b),
il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione
nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento,
a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma
1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice
prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai
sensi del comma 3.
5. Nel caso in cui la gara sia esperita mediante appalto-concorso e nella
successiva procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti
aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero
agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, il rimborso
delle spese sostenute e documentate nei limiti dell'importo di cui all'articolo
37-bis, comma 1, quinto periodo. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione
aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario
ai sensi del comma 3.
6. (abrogato).
1.
Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e/o
gestione di una infrastruttura o di un nuovo servizio di pubblica utilità
deve prevedere che l'aggiudicatario ha la facoltà, dopo l'aggiudicazione,
di costituire una società di progetto in forma di società per
azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara
indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso
di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata
la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. Le predette
disposizioni si applicano anche alla gara di cui all'articolo 37-quater. La
società così costituita diventa la concessionaria subentrando
nel rapporto di concessione all'aggiudicatario senza necessità di approvazione
o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando
di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società
sia un obbligo dell'aggiudicatario.
1-bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare
da parte delle società disciplinate dal comma 1, e dalle società
di trasformazione urbana di cui all'articolo
120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,si intendono realizzati
e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente dalle suddette
società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti
stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le
disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi
di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.
1-ter. Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione
del contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo
originario e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente responsabili
con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per l'eventuale
rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di progetto
può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed assicurative
per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso d'opera,
liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di emissione
del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione stabilisce
le modalità per la eventuale cessione delle quote della società
di progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti
per la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire,
nei limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario
sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso
nel capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle
partecipazioni da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non
abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia
avvenire in qualsiasi momento.
1.
Le società costituite al fine di realizzare e gestire una singola infrastruttura
o un nuovo servizio di pubblica utilità possono emettere, previa autorizzazione
degli organi di vigilanza, obbligazioni, anche in deroga ai limiti di cui all'articolo
2410 del codice civile, purché garantite pro-quota mediante ipoteca; dette
obbligazioni sono nominative o al portatore.
2.
I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente
ed evidenziare distintamente un avvertimento dell'elevato grado di rischio del
debito, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze, di
concerto con il Ministro dei lavori pubblici.
1.
Qualora il rapporto di concessione sia risolto per inadempimento del soggetto
concedente ovvero quest'ultimo revochi la concessione per motivi di pubblico
interesse, sono rimborsati al concessionario:
a)
il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti,
ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo,
i costi effettivamente sostenuti dal concessionario;
b)
le penali e gli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza della risoluzione;
c)
un indennizzo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10 per
cento del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio
ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
2.
Le somme di cui al comma 1 sono destinate prioritariamente al soddisfacimento
dei crediti dei finanziatori del concessionario e sono indisponibili da parte
di quest'ultimo fino al completo soddisfacimento di detti crediti.
3.
L'efficacia della revoca della concessione è sottoposta alla condizione del
pagamento da parte del concedente di tutte le somme previste dai commi precedenti.
1.
In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili
al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto potranno impedire
la risoluzione designando, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
scritta da parte del concedente dell'intenzione di risolvere il rapporto, una
società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà
accettata dal concedente a condizione che:
a)
la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie
sostanzialmente equivalenti a quelle possedute dal concessionario all'epoca
dell'affidamento della concessione;
b)
l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi
entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'alinea
del presente comma ovvero in un termine più ampio che potrà essere eventualmente
concordato tra il concedente e i finanziatori.
2.
Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sono fissati i criteri e le modalità
di attuazione delle previsioni di cui al comma 1.
1.
I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di
opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi hanno privilegio
generale sui beni mobili del concessionario ai sensi degli articoli
2745 e seguenti del codice civile.
2.
Il privilegio, a pena di nullità, deve risultare da atto scritto. Nell'atto
devono essere esattamente descritti i finanziatori originari dei crediti, il
debitore, l'ammontare in linea capitale del finanziamento o della linea di credito,
nonché gli elementi che costituiscono il finanziamento.
3.
L'opponibilità ai terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione,
nel registro indicato dall'articolo 1524, secondo comma,
del codice civile, dell'atto dal quale il privilegio risulta. Della costituzione
del privilegio è dato avviso mediante pubblicazione nel foglio annunzi legali;
dall'avviso devono risultare gli estremi della avvenuta trascrizione. La trascrizione
e la pubblicazione devono essere effettuate presso i competenti uffici del luogo
ove ha sede l'impresa finanziata.
4.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1153 del
codice civile, il privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei
terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto dello stesso
dopo la trascrizione prevista dal comma 3. Nellin cui non sia possibile far
valere il privilegio nei confronti del terzo acquirente, il privilegio si trasferisce
sul corrispettivo.
1.
I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati
mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e
delle previsioni della presente legge.
2.
In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure
di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione
ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la procedura
negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei
casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non
consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.
1.
E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza
della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività
istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo
ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi
di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare
ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto
con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma
quadro.
2. Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione,
la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni
all'Amministrazione regionale.
3. Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato
tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei
lavori pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.
4. Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità
tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai
sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio
1999, n. 144.
5. Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza
e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.
6. All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte
delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento
1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100
migliaia di euro cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Normativa accessibile con i collegamenti ipertestuali
Legge
20 maggio 1970, n. 300 - Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività
sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento -
sono i seguenti:
Art. 9. Tutela della salute e dell'integrità fisica.
I
lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali
e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure
idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
Art. 11. Attività culturali, ricreative e assistenziali e controlli sul servizio di mensa
Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori. Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'art. 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva.
Art. 35. Campo di applicazione.
Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni del titolo III, ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di quindici dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di cinque dipendenti. Le norme suddette si applicano, altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso comune occupano più di quindici dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di cinque dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti. Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.”.
Art.
10
1.
Le persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una misura
di prevenzione non possono ottenere:
a)
licenze o autorizzazioni di polizia e di commercio;
b)
concessioni di acque pubbliche e diritti ad esse inerenti nonché concessioni
di beni demaniali allorché siano richieste per l'esercizio di attività imprenditoriali;
c)
concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere riguardanti
la pubblica amministrazione e concessioni di servizi pubblici;
d)
iscrizioni negli albi di appaltatori o di fornitori di opere, beni e servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e nell'albo nazionale dei costruttori,
nei registri della camera di commercio per l'esercizio del commercio all'ingrosso
e nei registri di commissionari astatori presso i mercati annonari all'ingrosso;
e)
altre iscrizioni o provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio, o
abilitativo per lo svolgimento di attività imprenditoriali, comunque denominati;
f)
contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso
tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri
enti pubblici o delle Comunità europee, per lo svolgimento di attività imprenditoriali.
2.
Il provvedimento definitivo di applicazione della misura di prevenzione determina
la decadenza di diritto dalle licenze, autorizzazioni, concessioni, iscrizioni,
abilitazioni ed erogazioni di cui al comma 1, nonché il divieto di concludere
contratti di appalto, di cottimo fiduciario, di fornitura di opere, beni o servizi
riguardanti la pubblica amministrazione e relativi subcontratti, compresi i
cottimi di qualsiasi tipo, i noli a caldo e le forniture con posa in opera.
Le licenze, le autorizzazioni e le concessioni sono ritirate e le iscrizioni
sono cancellate a cura degli organi competenti.
3.
Nel corso del procedimento di prevenzione, il tribunale, se sussistono motivi
di particolare gravità, può disporre in via provvisoria i divieti di cui ai
commi 1 e 2 e sospendere l'efficacia delle iscrizioni, delle erogazioni e degli
altri provvedimenti ed atti di cui ai medesimi commi. Il provvedimento del tribunale
può essere in qualunque momento revocato dal giudice procedente e perde efficacia
se non è confermato con il decreto che applica la misura di prevenzione.
4.
Il tribunale dispone che i divieti e le decadenze previsti dai commi 1 e 2 operino
anche nei confronti di chiunque conviva con la persona sottoposta alla misura
di prevenzione nonché nei confronti di imprese, associazioni, società e consorzi
di cui la persona sottoposta a misura di prevenzione sia amministratore o determini
in qualsiasi modo scelte e indirizzi. In tal caso i divieti sono efficaci per
un periodo di cinque anni.
5.
Per le licenze ed autorizzazioni di polizia, ad eccezione di quelle relative
alle armi, munizioni ed esplosivi, e per gli altri provvedimenti di cui al comma
1 le decadenze e i divieti previsti dal presente articolo possono essere esclusi
dal giudice nel caso in cui per effetto degli stessi verrebbero a mancare i
mezzi di sostentamento all'interessato e alla famiglia.
5-bis.
Salvo che si tratti di provvedimenti di rinnovo, attuativi o comunque conseguenti
a provvedimenti già disposti, ovvero di contratti derivati da altri già stipulati
dalla pubblica amministrazione, le licenze, le autorizzazioni, le concessioni,
le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni indicate nel comma 1 non possono
essere rilasciate o consentite e la conclusione dei contratti o subcontratti
indicati nel comma 2 non può essere consentita a favore di persone nei cui confronti
è in corso il procedimento di prevenzione senza che sia data preventiva comunicazione
al giudice competente, il quale può disporre, ricorrendone i presupposti, i
divieti e le sospensioni previsti a norma del comma 3. A tal fine, i relativi
procedimenti amministrativi restano sospesi fino a quando il giudice non provvede
e, comunque, per un periodo non superiore a venti giorni dalla data in cui la
pubblica amministrazione ha proceduto alla comunicazione.
5-ter.
Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone
condannate con sentenza definitiva o, ancorché non definitiva, confermata in
grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del
codice di procedura penale.”.
Decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187
Art.
1. Le società per
azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, le società cooperative
per azioni o a responsabilità limitata, le società consortili per azioni o a
responsabilità limitata aggiudicatarie di opere pubbliche, ivi comprese le concessionarie
e le subappaltatrici, devono comunicare all'amministrazione committente o concedente
prima della stipula del contratto o della convenzione, la propria composizione
societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni
«con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle
comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché
l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato
il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque
diritto.
2.
Qualora il soggetto aggiudicatario, concessionario o subappaltatore sia un consorzio,
esso è tenuto a comunicare i dati di cui al comma 1, riferiti alle singole società
consorziate che comunque partecipino alla progettazione ed all'esecuzione dell'opera.
3.
Fermi restando gli obblighi previsti dalle norme vigenti, l'amministrazione
committente o concedente è tenuta a conservare per cinque anni dal collaudo
dell'opera i dati di cui ai commi 1 e 2, tenendoli a disposizione dell'autorità
giudiziaria o degli organi cui la legge attribuisce poteri di accesso, di accertamento
o di verifica per la prevenzione e la lotta contro la delinquenza mafiosa.
4.
Agli stessi fini di cui al comma 1, le imprese ed i consorzi sono tenuti alla
conservazione, per uguale periodo, delle copie delle note di trasmissione e
dei relativi dati.”.
Art.
10-sexies.
2.
La certificazione è rilasciata dalla prefettura nella cui circoscrizione gli
atti o i contratti devono essere perfezionati, su richiesta dell'amministrazione
o dell'ente pubblico, previa esibizione dei certificati di residenza e di stato
di famiglia di data non anteriore a tre mesi.
3.
Nel caso di contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici,
la certificazione, oltre che su richiesta dell'amministrazione o dell'ente pubblico
interessati, può essere rilasciata anche su richiesta del concessionario, previa
acquisizione dall'interessato dei certificati di residenza e di stato di famiglia
di data non anteriore a tre mesi.
4.
Quando gli atti o i contratti riguardano società, la certificazione è richiesta
nei confronti della stessa società. Essa è altresì richiesta, se trattasi di
società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice
civile, o di società cooperative, di consorzi cooperativi, ovvero di consorzi
di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II del codice civile, nei confronti
del legale rappresentante e degli eventuali altri componenti l'organo di amministrazione,
nonché di ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili
detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, e di quei soci o consorziati
per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo
nei confronti della pubblica amministrazione; per i consorzi di cui all'articolo
2602 del codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di chi ne
ha la rappresentanza, e degli imprenditori o società consorziate. Se trattasi
di società in nome collettivo, la certificazione è richiesta nei confronti di
tutti i soci; se trattasi di società in accomandita semplice, nei confronti
dei soci accomandatari. Se trattasi delle società di cui all'articolo 2506 del
codice civile, la certificazione è richiesta nei confronti di coloro che le
rappresentano stabilmente nel territorio dello Stato (2).
5.
Ai fini dell'applicazione della specifica disciplina dell'albo nazionale dei
costruttori, la certificazione è altresì richiesta nei confronti del direttore
tecnico dell'impresa.
6.
Le certificazioni possono anche essere rilasciate su richiesta del privato interessato
presentata alla prefettura competente per il luogo ove lo stesso ha la residenza
ovvero la sede, se trattasi di società, impresa o ente. La relativa domanda,
alla quale vanno allegati i certificati prescritti, deve specificare i provvedimenti,
atti o contratti per i quali la certificazione è richiesta o anche solo le amministrazioni
o enti pubblici interessati ed indicare il numero degli esemplari occorrenti
e la persona, munita di procura speciale, incaricata di ritirarli. La certificazione
deve essere acquisita dalla pubblica amministrazione o dal concessionario entro
tre mesi dalla data del rilascio prodotta anche in copia autenticata ai sensi
dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (3).
7.
Nei casi di urgenza, in attesa che pervenga alla pubblica amministrazione o
al concessionario la certificazione prefettizia, l'esecuzione dei contratti
di cui all'articolo 10 può essere effettuata sulla base di una dichiarazione
con la quale l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misura di
prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico e dei
propri conviventi di procedimenti in corso per l'applicazione della misura di
prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori
o fornitori pubblici ovvero nell'albo nazionale dei costruttori. La sottoscrizione
della dichiarazione deve essere autenticata con le modalità stabilite dall'articolo
20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Le stesse disposizioni si applicano quando
è richiesta l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti
la realizzazione delle opere e dei lavori e la prestazione di servizi riguardanti
la pubblica amministrazione (4).
8.
La certificazione non è richiesta quando beneficiario dell'atto o contraente
con l'amministrazione è un'altra amministrazione pubblica ovvero quando si tratta
di licenze e autorizzazioni rilasciate dall'autorità provinciale di pubblica
sicurezza o del loro rinnovo.
9.
La certificazione non è inoltre richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione
di cui al comma 7:
a)
per la stipulazione o approvazione di contratti con artigiani o con esercenti
professioni intellettuali;
b)
per la stipulazione o l'approvazione dei contratti di cui all'articolo 10 e
per le concessioni di costruzione, nonché di costruzione e gestione di opere
riguardanti la pubblica amministrazione o di servizi pubblici, il cui valore
complessivo non supera i cento milioni di lire;
c)
per l'autorizzazione di subcontratti, cessioni e cottimi concernenti la realizzazione
delle opere e la prestazione dei servizi di cui alla lettera b) il cui valore
complessivo non supera i cento milioni di lire;
d)
per la concessione di contributi, finanziamenti e mutui agevolati e altre erogazioni
dello stesso tipo, comunque denominate per lo svolgimento di attività imprenditoriali
il cui valore complessivo non supera i cinquanta milioni di lire.
10.
È fatta comunque salva la facoltà della pubblica amministrazione che procede
sulla base delle dichiarazioni sostitutive di richiedere successivamente ulteriore
certificazione alla prefettura territorialmente competente.
11.
L'impresa aggiudicataria è tenuta a comunicare tempestivamente all'amministrazione
appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella
struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.
12.
Le certificazioni prefettizie, le relative istanze nonché la documentazione
accessoria previste dal presente articolo sono esenti da imposta di bollo.
13.
Le certificazioni prefettizie sono rilasciate entro trenta giorni dalla richiesta.
Le prefetture sono tenute a rilasciare apposita ricevuta attestante la data
di presentazione dell'istanza di certificazione, nonché i soggetti per cui la
medesima è richiesta; trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione
dell'istanza, gli interessati possono sostituire ad ogni effetto la certificazione
con la dichiarazione di cui al comma 7, ferma restando la possibilità per l'amministrazione
di avvalersi della facoltà di cui al comma 10 (5).
14.
Chiunque, nelle dichiarazioni sostitutive, di cui al presente articolo, attesta
il falso è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
15.
Nel caso di opere pubbliche il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di verificare
anche in corso d'opera la permanenza dei requisiti previsti dalla presente legge
per l'affidamento dei lavori. Alla predetta verifica possono altresì procedere
le altre amministrazioni o enti pubblici committenti o concedenti.
16.
Decorso un anno dalla firma del contratto riguardante opere o lavori per la
pubblica amministrazione, l'amministrazione o ente pubblico committente o concedente
è comunque tenuto ad effettuare la verifica di cui al comma 15 (6).
(1)
Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, Il comma 1
è stato, inoltre, così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306
(2)
Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, Il comma 1
è stato, inoltre, così modificato dall'art. 22-bis, D.L. 8 giugno 1992, n. 306
(3)
Comma così sostituito dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152
(4)
Comma così modificato dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152
(5)
Periodo aggiunto dall'art. 20, D.L. 13 maggio 1991, n. 152
(6)
Aggiunto dall'art. 7, L. 19 marzo 1990, n. 55, Per l'abrogazione del presente
art. 10-sexies, vedi l'art. 3, L. 17 gennaio 1994, n. 47,
Art.
6. Lista di mobilità e compiti della Commissione regionale per l'impiego.
1.
L'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, sulla base delle
direttive impartite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, sentita
la Commissione centrale per l'impiego, dopo un'analisi tecnica da parte dell'Agenzia
per l'impiego compila una lista dei lavoratori in mobilità, sulla base di schede
che contengano tutte le informazioni utili per individuare la professionalità,
la preferenza per una mansione diversa da quella originaria, la disponibilità
al trasferimento sul territorio; in questa lista vengono iscritti anche i lavoratori
di cui agli articoli 11, comma 2, e 16, e vengono esclusi quelli che abbiano
fatto richiesta dell'anticipazione di cui all'articolo 7, comma 5.
2.
La Commissione regionale per l'impiego approva le liste di cui al comma 1 ed
inoltre:
a)
assume ogni iniziativa utile a favorire il reimpiego dei lavoratori iscritti
nella lista di mobilità, in collaborazione con l'Agenzia per l'impiego;
b)
propone l'organizzazione, da parte delle Regioni, di corsi di qualificazione
e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità
dei lavoratori in mobilità, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego; i
lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le Commissioni regionali
ne dispongano l'avviamento;
c)
promuove le iniziative di cui al comma 4;
d)
determina gli ambiti circoscrizionali ai fini dell'avviamento dei lavoratori
in mobilità;
d-bis)
realizza, d'intesa con la regione, a favore delle lavoratrici iscritte nelle
liste di mobilità, le azioni positive di cui alla legge 10 aprile 1991, n. 125.
3.
Le Regioni, nell'autorizzare i progetti per l'accesso al Fondo sociale europeo
e al Fondo di rotazione, ai sensi del secondo comma dell'art. 24, L. 21 dicembre
1978, n. 845, devono dare priorità ai progetti formativi che prevedono l'assunzione
di lavoratori iscritti nella lista di mobilità.
4.
Su richiesta delle amministrazioni pubbliche la Commissione regionale per l'impiego
può disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori iscritti nella lista di mobilità
in opere o servizi di pubblica utilità, ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 28
maggio 1981, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 luglio 1981,
n. 390, modificato dall'art. 8, L. 28 febbraio 1986, n. 41, e dal D.L. 21 marzo
1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160.
Il secondo comma del citato art. 1-bis non si applica nei casi in cui l'amministrazione
pubblica interessata utilizzi i lavoratori per un numero di ore ridotto e proporzionato
ad una somma corrispondente al trattamento di mobilità spettante al lavoratore
ridotta del venti per cento.
5. I lavoratori in mobilità sono compresi tra i soggetti di cui all'art. 14, comma 1, lettera a), della L. 27 febbraio 1985, n. 49.
Art.
2578. Progetti di
lavori
All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre il diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto di ottenere un equo compenso da coloro che eseguono il progetto tecnico a scopo di lucro senza il suo consenso.”.
Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267
Art.
120. Società di trasformazione
urbana.
1.
Le città metropolitane e i comuni, anche con la partecipazione della provincia
e della regione, possono costituire società per azioni per progettare e realizzare
interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici
vigenti. A tal fine le deliberazioni dovranno in ogni caso prevedere che gli
azionisti privati delle società per azioni siano scelti tramite procedura di
evidenza pubblica.
2.
Le società di trasformazione urbana provvedono alla preventiva acquisizione
delle aree interessate dall'intervento, alla trasformazione e alla commercializzazione
delle stesse. Le acquisizioni possono avvenire consensualmente o tramite ricorso
alle procedure di esproprio da parte del comune.
3.
Le aree interessate dall'intervento di trasformazione sono individuate con delibera
del consiglio comunale. L'individuazione delle aree di intervento equivale a
dichiarazione di pubblica utilità, anche per le aree non interessate da opere
pubbliche. Le aree di proprietà degli enti locali interessate dall'intervento
possono essere attribuite alla società a titolo di concessione.
4.
I rapporti tra gli enti locali azionisti e la società per azioni di trasformazione
urbana sono disciplinati da una convenzione contenente, a pena di nullità, gli
obblighi e i diritti delle parti.
Art.
2410 Limiti dell'emissione
di obbligazioni.
La
società può emettere obbligazioni al portatore (2003) o nominative (2021) per
somma non eccedente il capitale versato ed esistente secondo l'ultimo bilancio
approvato (att. 210).
Tale
somma può essere superata:
1)
quando le obbligazioni sono garantite da ipoteca su immobili di proprietà sociale,
sino a due terzi del valore di questi;
2)
quando l'eccedenza dell'importo delle obbligazioni rispetto al capitale versato
è garantita da titoli nominativi emessi o garantiti dallo Stato, aventi scadenza
non anteriore a quella delle obbligazioni, ovvero da equivalente credito di
annualità o sovvenzioni a carico dello Stato o di enti pubblici. I titoli devono
rimanere depositati e le annualità o sovvenzioni devono essere vincolate presso
un istituto di credito, per la parte necessaria a garantire il pagamento degli
interessi e l'ammortamento delle relative obbligazioni. fino all'estinzione
delle obbligazioni emesse.
Quando
ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società
può essere autorizzata, con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere
obbligazioni, anche senza le garanzie previste nel presente articolo, con l'osservanza
dei limiti. delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.
Restano salve le disposizioni di leggi speciali relative a particolari categorie di società.”.
Art.
1524. Opponibilità
della riserva di proprietà nei confronti di terzi.
2.
Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore alle lire trentamila,
la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente, purché il
patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella
cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina,
e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione
è stata eseguita (2762; att. 254 e seguente).
Art.
1153 Effetti dell'acquisto
del possesso.
Colui
al quale sono alienati beni mobili da parte di chi non ne è proprietario, ne
acquista la proprietà mediante il possesso, purché sia in buona fede al momento
della consegna e sussista un titolo idoneo al trasferimento della proprietà.
La
proprietà si acquista libera da diritti altrui sulla cosa, se questi non risultano
dal titolo e vi è la buona fede dell'acquirente.
Nello
stesso modo si acquistano diritti di usufrutto, di uso e di pegno (981, 1021,
2784).
Misure
in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi
all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni
per il riordino degli enti previdenziali, pubblicata sulla G.U.R.I. n. 118 del
22 maggio 1999 - Supplemento Ordinario n. 99
Art. 7. Istituzione dell'Unita' tecnica - Finanza di progetto.
1. E istituita, nell'ambito del CIPE, l'Unita' tecnica - Finanza di progetto. di seguito denominata " Unita' ".
2.
L'Unita' ha il compito di promuovere, all'interno delle pubbliche amministrazioni,
l'utilizzo di tecniche di finanziamento di infrastrutture con ricorso a capitali
privati anche nell'ambito dell'attivita' di verifica prevista all'articolo 14,
comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
e di fornire supporto alle commissioni costituite nell'ambito del CIPE su materie
inerenti al finanziamento delle infrastrutture.
3.
L'Unita' fornisce supporto alle amministrazioni aggiudicatrici nella attivita'
di individuazione delle necessita' suscettibili di essere soddisfatte tramite
la realizzazione di lavori finanziati con capitali privati in quanto suscettibili
di gestione economica di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 11 febbraio
1 994, n. 109, e successive modificazioni.
4.
L'unita' assiste le pubbliche amministrazioni che ne facciano richiesta nello
svolgimento delle attivita' di valutazione tecnico-economica delle proposte
presen tate dai soggetti promotori ai sensi dell'articolo 37-bis della legge
11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e nelle attivita' di indizione
della gara e della ag giudicazione delle offerte da essa risultanti secondo
le modalita' previste dall'articolo 37- quater della citata legge n. 109 del
1994.
5.
L'Unita' esercita la propria attivita' nel quadro degli interventi individuati
dalla programmazione triennale dei lavori pubblici.
6.
Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il CIPE stabilisce con propria delibera le modalita' organizzative dell'unita.
7.
L'organico dell'Unita' e' composto di 15 unita', scelte in parte tra professionalità
delle amministrazioni dello Stato in posizione di comando e in parte a seguito
di un processo ti selezione, fondato sulla concreta esperienza nel settore,
tra professionalita' esterne che operano nei settori tecnico-ingegneristico,
economico -finanziario e giuridico. Le modalita' di seleziona sono determinate
con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica.
8.
I componenti dell'Unita' sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, di concerto con i Mi. nistri dei lavori pubblici, dei trasporti e
della navigazione e dell'ambiente, durano in carica quattro anni e possono essere
confermati per una sola volta.
9.
Con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica,
di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono determinati il trattamento
economico spettante ai componenti dell'Unita' e l'ammontare delle risorse destinate
al suo funzionamento.
10.
All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, determinato in
lire 2,5 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001,
nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale"
dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al medesimo Ministero.
11.
Il CIPE presenta al Parlamento una relazione annuale sull'attività dell'unità
e sui risultati conseguiti.