Decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406
Attuazione
della direttiva 89/440/CEE in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti di lavori pubblici
(gli articoli abrogati dal d.P.R. n. 554 del 1999, sono riportati con questo sfondo )
art.
1. Ambito di applicazione
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Il presente decreto disciplina l'affidamento, sotto qualsiasi forma, di lavori
pubblici per importo pari o superiore a 5 milioni di E.C.U., IVA esclusa, da
parte di una amministrazione aggiudicatrice.
2.
Ai fini del presente decreto sono amministrazioni aggiudicatrici lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni, gli
altri enti locali, gli enti pubblici e le associazioni fra i soggetti anzidetti.
3.
Il controvalore in moneta nazionale dell'unità di conto europea da assumere a
base per la determinazione dell'importo indicato al comma 1 ha effettuato per
due anni a decorrere dal primo gennaio successivo alla data della sua
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; il controvalore
è, altresì, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica a cura del
Ministero del Tesoro.
4.
Le leggi emanate dalle regioni a statuto ordinario nelle materie di propria
competenza devono rispettare le disposizioni contenute nel presente decreto in
materia di pubblicità degli appalti e delle concessioni e di contenuto del
bando, di requisiti per concorrere, di divieto di prescrizioni tecniche di
effetto discriminatorio, di ammissibilità di offerte da parte di associazioni
temporanee di imprese e consorzi anche in forma di società , nonché di criteri
di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e di comunicazione degli
atti agli organi della Comunità economica europea, ai candidati ed agli
offerenti.
art.
2. Enti pubblici
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Ai fini del presente decreto si considera ente pubblico qualsiasi organismo,
dotato di personalità giuridica, istituito per soddisfare specificamente
bisogni di interesse generale non aventi carattere industriale o commerciale e
la cui attività è finanziata in misura maggioritaria dallo Stato, dalle
regioni, e dalle province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dagli
enti locali o da altri enti pubblici ovvero la cui gestione è sottoposta al
controllo dei soggetti anzidetti, oppure i cui organi di amministrazione,
direzione o vigilanza sono costituiti per più della metà da componenti
designati dai soggetti anzidetti.
2.
I Ministri titolari della vigilanza sugli enti di cui al comma 1 comunicano al
Ministro dei lavori pubblici e al Ministro per il coordinamento delle politiche
comunitarie gli elementi per l'accertamento della sussistenza dei requisiti di
cui al medesimo comma 1 ai fini della notifica alla Commissione delle comunità
europee.
art.
3. Affidamenti di lavori ad enti sovvenzionati
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano altresì agli enti e soggetti, diversi dalle amministrazioni aggiudicatrici, per gli affidamenti dei lavori di cui al comma 2, qualora tali lavori abbiano ricevuto una sovvenzione, diretta e specifica, o un contributo, in misura superiore al cinquanta per cento del relativo importo da parte delle stesse amministrazioni aggiudicatrici.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano solamente per i lavori di genio civile indicati nell’allegato A), nonché per i lavori edili relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari, edifici destinati a scopi amministrativi, sempreché l’importo non sia inferiore a quello indicato nell’articolo 1.
3. La violazione chiara e manifesta, da parte degli enti di cui al comma 1, delle disposizioni del presente decreto, determina la revoca della sovvenzione e del contributo a loro favore.
art.
4. Appalti e concessioni.
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
- 3. - (abrogati
implicitamente dal combinato disposto degli articoli
2 e 19,
legge 11 febbraio 1994, n. 109)
4.
L'amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara di cui all'articolo
12, comma 3, l'obbligo del concessionario, diverso dall'amministrazione
aggiudicatrice, di affidare a terzi appalti corrispondenti a una percentuale
minima del trenta per cento del valore globale dei lavori oggetto della
concessione, salva la facoltà del candidato di aumentare la percentuale
stabilita dall'amministrazione aggiudicatrice, con conseguente indicazione nel
contratto di concessione dei lavori. Sempreché detti lavori da appaltare a
terzi siano di valore pari o superiore a 5 milioni di ECU, ovvero non soddisfino
alle condizioni di applicazione dei casi elencati nell'articolo 9, comma 2, il
concessionario è tenuto a pubblicare il bando di gara ai sensi dell'articolo
12, comma 4, ed a rispettare le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 7.
5.
Ai fini di cui al comma 4, non si considerano terze le imprese riunite in
raggruppamento temporaneo o in consorzio per ottenere la concessione, né le
imprese ad esse collegate. Si intende per impresa collegata qualsiasi impresa su
cui il concessionario può esercitare direttamente o indirettamente influenza
dominante o qualsiasi impresa che può esercitare influenza dominante sul
concessionario o che, come il concessionario, è soggetta all'influenza
dominante di un'altra impresa per via della proprietà , della partecipazione
finanziaria o delle norme che la disciplinano. Si presume l'influenza dominate
se un'impresa detiene, direttamente o indirettamente, nei confronti di un'altra
impresa, la maggioranza del capitale sottoscritto ovvero dispone della
maggioranza dei voti connessi alle partecipazioni al capitale, o può designare
più della metà dei membri dell'organo di amministrazione, direzione o
vigilanza.
6.
L'elenco tassativo delle imprese di cui al comma 5 è unito alla candidatura per
la concessione e viene aggiornato secondo le modifiche che intervengono
successivamente nei rapporti tra le imprese.
art.
5. Suddivisione in lotti (abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Nessuna opera e nessun appalto possono essere artificiosamente suddivisi al fine
di sottrarli all'applicazione del presente decreto.
2.
Quando un'opera è ripartita in lotti le disposizioni del presente decreto si
applicano per l'affidamento di ciascuno di essi se il loro valore complessivo è
pari o superiore all'importo di cui all'articolo 1, comma 1. L'amministrazione
aggiudicatrice può derogare alle disposizioni del presente decreto per quei
lotti in cui è ripartita l'opera, di valore, stimato senza IVA, inferiore a 1
milione di ECU, purché l'importo cumulato di questi lotti non superi il venti
per cento del valore complessivo dell'opera.
3.
Per il calcolo dell'importo degli appalti di lavori regolati dal presente
decreto va preso in considerazione, oltre quello dei lavori, il valore stimato
delle forniture necessarie all'esecuzione dei lavori stessi e messe a
disposizione dell'appaltatore dall'amministrazione aggiudicatrice.
art.
6. Esclusioni (abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Sono esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di lavori:
a)
attribuiti da vettori che effettuano trasporti terrestri, aerei, marittimi e
fluviali;
b) attribuiti da amministrazioni aggiudicatrici ed aventi per oggetto la
realizzazione di opere per la produzione, il trasporto e l'erogazione di acqua
potabile, nonché attribuiti dalle amministrazioni aggiudicatrici la cui
principale attività consiste nella produzione e nell'erogazione di energia;
c) dichiarati segreti o se la loro esecuzione deve essere accompagnata da
particolari misure di sicurezza, conformemente alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative vigenti o se lo esige la tutela di interessi
nazionali essenziali.
2.
I soggetti appaltanti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, ad esclusione
dell'Ente ferrovie dello Stato, sono tenuti ad applicare la legislazione dei
lavori pubblici.
3.
Sono, altresì, esclusi dalla disciplina del presente decreto gli appalti di
lavori pubblici disciplinati da norme di procedure diverse e aggiudicati in virtù:
a)
di un accordo internazionale concluso, conformemente al trattato CEE, tra
l'Italia e uno o più paesi terzi e concernente lavori destinati alla
realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati
firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione delle Comunità
europee, che potrà procedere a una consultazione in seno al comitato consultivo
per gli appalti pubblici;
b) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di
stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo;
c) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale.
art.
7. Edilizia residenziale pubblica
1.
Per gli appalti riguardanti la progettazione e la costruzione di un complesso di
alloggi nel quadro dell'edilizia residenziale pubblica, il cui piano, per entità,
complessità e durata dei lavori, deve essere stabilito fin dall'inizio di
concerto con l'imprenditore che sarà incaricato di realizzare l'opera,
quest'ultimo è prescelto secondo il criterio di cui all'articolo 29, comma 1,
lettera b).
2.
Per gli appalti di cui al comma 1 deve essere inserita nel bando di gara una
descrizione precisa dei lavori, tale da consentire ai concorrenti di valutare
correttamente il progetto; devono inoltre essere indicate le condizioni
personali, tecniche e finanziarie che i concorrenti devono rispettare, ai sensi
del presente decreto.
3.
Si applicano comunque le norme del presente decreto relative alla pubblicità
degli appalti a licitazione privata, nonché quelle relative ai criteri di
selezione qualitativa e all'associazione temporanea di imprese di cui
all'articolo 22.
8.
Procedure di aggiudicazione
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
art. 9. Trattativa privata (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1. Gli appalti di lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando di gara, contenente l’indicazione dei criteri per la selezione dei candidati:
a) in caso di offerte irregolari o inaccettabili per mancanza dei requisiti di cui ai titoli IV e V in una precedente procedura di aggiudicazione col sistema dei pubblici incanti o della licitazione privata o dell’appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate. Non è richiesta la pubblicazione del bando di gara quando alla trattativa privata vengono ammesse tutte le imprese, in possesso dei requisiti prescritti nei titoli IV e V, che hanno presentato nella precedente procedura offerte formalmente corrette;
b) per lavori realizzati unicamente a scopo di ricerca, sperimentazione o messa a punto e non per assicurare una redditività o il recupero dei costi di ricerca e di sviluppo;
c) in casi eccezionali, qualora si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare e globale dei prezzi.
2. Gli appalti di lavori pubblici di cui all’articolo 1, comma 1, possono essere affidati a trattativa privata, senza pubblicazione preliminare di un bando di gara:
a) in mancanza di offerte o di un’offerta appropriata a seguito di pubblico incanto, licitazione privata o appalto-concorso, purché le condizioni iniziali dell’appalto non siano sostanzialmente modificate, presentando una relazione alla Commissione delle comunità europee, se richiesta;
b) per lavori la cui esecuzione, motivi tecnici, artistici o inerenti alla tutela dei diritti d’esclusiva, può essere affidata solo ad un imprenditore determinato;
c) nella misura strettamente necessarie per motivi di imperiosa urgenza non compatibile con i termini imposti dalle altre procedure, in relazione ad eventi imprevedibili da parte delle amministrazioni aggiudicatrici purché le circostanze invocate a giustificazione dell’urgenza non siano in alcun modo imputabili alle amministrazioni stesse;
d) per lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente aggiudicato né nel primo contratto concluso, che siano divenuti necessari, a seguito di una circostanza imprevista, all’esecuzione dell’opera ivi descritta, purché vengano attribuiti all’imprenditore che esegue tale opera e sempreché non possano essere, tecnicamente o economicamente, distinti dall’appalto principale senza gravi inconvenienti dell’appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento. L’importo degli appalti affidati per i lavori complementari non può complessivamente superare il cinquanta per cento dell’importo dell’appalto principale;
e) per nuovi lavori consistenti nella ripetizione di opere similari affidate all’impresa titolare di un primo appalto dalla medesima amministrazione aggiudicatrice, purché tali lavori siano conformi a un progetto di base oggetto di un primo appalto attribuito secondo le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata o dell’appalto-concorso. In tal caso, il ricorso alla trattativa privata è consentito nel triennio successivo all’aggiudicazione dell’appalto iniziale e deve essere previsto nel bando di gara relativo al primo appalto; l’importo totale previsto dall’amministrazione aggiudicatrice per l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 1.
3. In tutti gli altri casi l’amministrazione aggiudicatrice attribuisce gli appalti di lavori mediante le procedure dei pubblici incanti, della licitazione privata e dell’appalto concorso.
art. 10. Prescrizioni tecniche
1. Le specificazioni tecniche di cui all'allegato B sono inserite nei capitolati speciali e nei documenti contrattuali di ciascun appalto.
2. Le specificazioni tecniche sono definite dalla amministrazione aggiudicatrice con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee, a benestare tecnici europei oppure a specificazioni tecniche comuni.
3. L'amministrazione aggiudicatrice non può introdurre prescrizioni tecniche aventi effetti discriminatori nei confronti di cittadini di altri Stati della CEE.
art. 11. Deroghe in materia di prescrizioni tecniche
1. L'amministrazione aggiudicatrice può derogare alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, qualora:
a)
le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni non
includano nessuna disposizione in materia di accertamento della conformità dei
prodotti, o qualora non esistano mezzi tecnici che permettano di stabilire in
modo soddisfacente la conformità di un prodotto a tali norme o a tali benestare
o a tali specificazioni tecniche comuni;
b) le norme, i benestare tecnici europei o le specificazioni tecniche comuni
impongano l'uso dei prodotti o di materiali non compatibili con apparecchiature
già impiegate dall'amministrazione, o il cui costo risulti sproporzionato
rispetto al valore complessivo dell'appalto, purché venga contestualmente
definita una strategia che consenta il graduale passaggio alle indicate norme,
benestare o specificazioni;
c) il progetto costituisca un'effettiva innovazione e risulti inadeguato il
ricorso a norme o a benestare tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni
esistenti.
2. L'amministrazione aggiudicatrice che si avvale delle deroghe di cui al comma 1, ne indica i motivi, sempreché sia possibile, nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee o nel capitolato d'oneri. I motivi di deroga devono comunque risultare dagli atti interni dell'amministrazione aggiudicatrice per la loro comunicazione, ove richiesta alla Commissione delle comunità europee o ad altri Stati della CEE.
3. In mancanza di norme europee, di benestare tecnici europei o di specificazioni tecniche comuni, le specificazioni tecniche sono definite:
a)
con riferimento alle specifiche tecniche nazionali riconosciute conformi ai
requisiti essenziali fissati dalle direttive comunitarie relative
all'armonizzazione tecnica, secondo le procedure previste nelle medesime con
particolare riferimento alla direttiva del Consiglio 89/106/CEE del 21 dicembre
1988 concernente i prodotti da costruzione;
b) con riferimento alle specifiche tecniche nazionali in materia di
progettazione, calcolo e realizzazione delle opere e di messa in opera dei
prodotti;
c) con riferimento ad altri documenti, dando la preferenza alle norme di
recepimento di norme internazionali e, nell'ordine, ad altre norme e benestare
tecnici.
4. E' vietato, a meno che ciò non sia giustificato dal particolare oggetto dell'appalto, introdurre nelle clausole contrattuali prescrizioni che menzionino prodotti di una determinata fabbricazione o provenienza oppure procedimenti particolari che abbiano l'effetto di favorire determinate imprese, o di eliminarne altre o che indichino marche, brevetti o tipi o un'origine o una produzione determinata. Indicazioni del genere, accompagnate dalla menzione "o equivalente", sono ammesse allorché non sia possibile una descrizione dell'oggetto dell'appalto mediante prescrizioni sufficientemente precise e comprensibili.
art.
12. Bandi e avvisi.
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori di valore pari o superiore
all'importo di cui all'articolo 1, comma 1, la cui esecuzione sia stata
approvata dall'amministrazione aggiudicatrice, sono rese note mediante
comunicazione di preinformazione redatta secondo lo schema di cui all'allegato
C.
2.
Gli appalti di lavori pubblici che l'amministrazione aggiudicatrice intende
attribuire mediante pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso o
trattativa privata previa pubblicazione di un bando di gara, sono resi noti con
un bando di gara, redatto secondo lo schema di cui all'allegato D per gli
affidamenti mediante pubblico incanto, e secondo lo schema di cui all'allegato E
per le altre forme di affidamento. Nel richiedere informazioni di carattere
economico e tecnico, l'amministrazione aggiudicatrice non può esigere dalle
imprese condizioni diverse da quelle di cui agli articoli 20 e 21.
3.
Gli affidamenti di concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma
2, sono resi noti dall'amministrazione aggiudicatrice con un bando di gara,
redatto secondo lo schema di cui all'allegato F.
4.
I concessionari di lavori pubblici, diversi dall'amministrazione aggiudicatrice,
che intendono stipulare un appalto di lavori con un terzo, ai sensi
dell'articolo 4, comma 4, sono tenuti alla pubblicazione di un bando di gara,
redatto secondo lo schema di cui all'allegato G.
5.
L'amministrazione aggiudicatrice che ha attribuito un appalto ne rende noto il
risultato mediante avviso da pubblicarsi entro quarantotto giorni
dall'aggiudicazione. L'avviso, che deve essere redatto in conformità allo
schema di cui all'allegato H, può omettere l'indicazione di talune informazioni
relative all'aggiudicazione, qualora la loro comunicazione risulti contraria
all'interesse pubblico o sia lesiva di interessi commerciali di imprese
pubbliche o private ovvero possa pregiudicare una leale concorrenza tra imprese.
6.
Gli avvisi e i bandi di cui ai commi da 1 a 5 sono senza indugio e con i mezzi
più idonei inviati all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee. Nel caso della procedura accelerata di cui all'articolo 15, gli avvisi
e i bandi sono inviati per telescritto, telegramma o telecopia.
7.
La pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o sulla
stampa, degli avvisi e dei bandi di cui ai commi da 1 a 5 è effettuata in
conformità a quanto prescritto dall'articolo 7, commi 1 e 2 , della legge 2
febbraio 1973, n. 14 , e deve avvenire entro nove giorni dal loro invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate all'anzidetto ufficio; le
amministrazioni ed i concessionari devono essere in grado di provare la data di
spedizione.
art.
13. Termini per i pubblici incanti
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Nei pubblici incanti, il termine di ricezione delle offerte non può essere
inferiore a cinquantadue giorni dalla data di spedizione del bando di gara
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europee; il termine può
essere ridotto a trentasei giorni se l'amministrazione ha pubblicato la
comunicazione di preinformazione di cui all'articolo 12, comma 1.
2.
I capitolati d'oneri e i documenti complementari, sempreché richiesti in tempo
utile, devono essere inviati alle imprese dalle amministrazioni aggiudicatrici o
dai servizi competenti entro sei giorni dalla data di ricezione della richiesta.
3.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché richieste in
tempo utile, devono essere comunicate almeno sei giorni prima della scadenza del
termine stabilito per la ricezione delle offerte.
4.
Quando, per la loro mole, i capitolati d'oneri e i documenti o le informazioni
complementari non possono essere forniti nei termini di cui ai commi 2 e 3 o
quando le offerte possono essere fatte solo a seguito di una visita dei luoghi o
previa consultazione sul luogo dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i
termini di cui al comma 1 devono essere adeguatamente prorogati.
art.
14. Termini per la licitazione privata, l'appalto concorso e la trattativa
privata
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Nella licitazione privata o nell'appalto concorso, nonché nella trattativa
privata previa pubblicazione di un bando di gara, il termine di ricezione delle
domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni a
decorrere dalla data di spedizione del bando di gara all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità Europee.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice, ricevute le domande di partecipazione, invita
simultaneamente e per iscritto i candidati prescelti in base alle indicazioni
fornite nel bando di gara a presentare le offerte. La lettera d'invito deve
contenere:
a)
l'indirizzo dell'ufficio cui possono essere richiesti il capitolato d'oneri e i
documenti complementari, il termine per presentare la richiesta, nonché
l'importo e le modalità di pagamento della somma che deve essere eventualmente
versata per ottenere i suddetti documenti;
b) il termine di ricezione delle offerte, l'indirizzo cui queste devono essere
spedite e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
c) gli estremi del bando di gara;
d) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle
dichiarazioni verificabili, fornite dal candidato nella domanda di
partecipazione, sulla capacità economica, finanziaria e tecnica di cui agli
articoli 20 e 21;
e) i criteri di aggiudicazione dell'appalto, se non figurano nel bando di gara.
3.
Nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, il termine di
ricezione delle offerte stabilito dall'amministrazione aggiudicatrice non può
essere inferiore a quaranta giorni dalla data di spedizione della lettera
d'invito. Il termine può essere ridotto a ventisei giorni se l'amministrazione
aggiudicatrice ha pubblicato l'avviso di preinformazione di cui all'articolo 12,
comma 1.
4.
Le informazioni complementari sui capitolati d'oneri, sempreché richieste in
tempo utile, devono essere comunicate dalla amministrazione aggiudicatrice
almeno sei giorni prima della scadenza del termine stabilito per la ricezione
delle offerte.
5.
Quando le offerte possono essere fatte soltanto a seguito di una visita dei
luoghi o previa consultazione sul luogo di documenti allegati al capitolato
d'oneri, i termini di cui al comma 3 devono essere adeguatamente prorogati.
6.
Le domande di partecipazione alle procedure di licitazione privata, appalto
concorso e trattativa privata possono essere fatte mediante lettera ovvero
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono. In queste ultime quattro
ipotesi deve essere spedita lettera di conferma prima della scadenza del termine
previsto nel comma 1.
7.
Negli appalti stipulati da concessionari di lavori che non siano essi stessi una
amministrazione aggiudicatrice, il termine di ricezione delle domande di
partecipazione viene stabilito dal concessionario in modo da non essere
inferiore a trentasette giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando
alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee, e il termine di ricezione delle
offerte viene stabilito in modo da non essere inferiore a quaranta giorni dalla
data di spedizione del bando o dell'invito a presentare un'offerta.
15.
Procedure accelerate
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Qualora, per ragioni di urgenza, non sia possibile l'osservanza dei termini di
cui all'articolo 14, l'amministrazione aggiudicatrice può stabilire i termini
seguenti:
a) un termine di ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a
quindici giorni a decorrere dalla data di spedizione del bando di gara alla
Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee;
b) un termine di ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data
dell'invito.
2.
Sempreché siano state richieste in tempo utile, le informazioni complementari
sul capitolato d'oneri devono essere comunicate dall'amministrazione
aggiudicatrice almeno quattro giorni prima della scadenza del termine stabilito
per la ricezione delle offerte.
3.
Le domande di partecipazione alle gare e gli inviti a presentare un'offerta
devono essere inviati per i canali più rapidi possibili. Le domande effettuate
mediante telegramma, telescritto, telecopia o telefono, devono essere confermate
con lettera spedita prima della scadenza del termine previsto al comma 1, lett.
a).
art.
16. Termini nelle concessioni di lavori pubblici
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Nella concessione di lavori pubblici di cui all'articolo 4, comma 2, il termine
per la presentazione delle candidature non può essere inferiore a cinquantadue
giorni, a decorrere dalla data di spedizione del bando alla Gazzetta Ufficiale
delle Comunità europee.
art.
17. Computo dei termini
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Il calcolo dei termini previsti negli articoli 13, 14, 15 e 16 va effettuato
secondo le disposizioni del regolamento CEE n. 1182/71, approvato il 3 giugno
1971 dal Consiglio delle Comunità europee.
art.
18. Esclusioni
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Indipendentemente da quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della legge 10
febbraio 1962, n. 57 , e successive modificazioni, può essere escluso dalla
procedura di appalto o di concessione il concorrente:
a)
che sia in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività , di
concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la
legislazione italiana o la legislazione straniera, se trattasi di soggetto di
altro Stato;
b) nei confronti del quale sia in corso una procedura di cui alla lettera
precedente;
c) che abbia riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato
che incida gravemente sulla sua moralità professionale;
d) che nell'esercizio della propria attività professionale abbia commesso un
errore grave, accertato, con qualsiasi mezzo di prova, dall'ente appaltante;
e) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni ed i
conseguenti adempimenti in materia di contributi sociali secondo la legislazione
italiana o la legislazione dello Stato di residenza;
f) che non sia in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in
materia di imposte e tasse ed i conseguenti adempimenti, secondo la legislazione
italiana;
g) che abbia reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni
rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione.
2.
Il concorrente può provare di non trovarsi nelle condizioni previste dalle
lettere a) e c) del comma 1 con la presentazione di un certificato del
casellario giudiziale e di non trovarsi nelle condizioni di cui alla lettera b)
presentando un certificato rilasciato dalla cancelleria del tribunale
fallimentare in cui ha sede l'impresa; per il cittadino di altro Stato della CEE
non residente in Italia la prova sarà fornita con un documento equivalente in
base alla legge dello Stato di appartenenza.
3.
Per quanto riguarda le lettere e) ed f) del comma 1, il concorrente italiano o
di uno Stato della CEE iscritto all'albo nazionale dei costruttori di cui alla
legge 10 febbraio 1962, n. 57 , può provare di non trovarsi nelle condizioni
ivi previste, presentando il certificato di iscrizione all'albo stesso. Il
concorrente stabilito in uno Stato della CEE e non iscritto all'albo, può
provare di non trovarsi nelle condizioni di cui alle citate lettere e) ed f),
presentando un certificato rilasciato dall'amministrazione competente in base
alla legislazione vigente nello Stato di appartenenza.
4.
Se nessun documento o certificato del genere di quelli previsti ai commi 2 e 3
è rilasciato dallo Stato della CEE, costituisce prova sufficiente una
dichiarazione giurata rilasciata dall'interessato innanzi ad un'autorità
giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o a qualsiasi altro pubblico
ufficiale autorizzato a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso
o, negli Stati della CEE in cui non è prevista la dichiarazione giurata, una
dichiarazione solenne.
art.
19. Iscrizione a registri professionali e liste ufficiali di costruttori
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
L'imprenditore che concorre ad un appalto può essere invitato a documentare, se
cittadino straniero non stabilito in Italia, la sua iscrizione nel registro
professionale dello Stato di residenza, ovvero, se cittadino di Stato ove non
sia previsto l'obbligo di iscrizione in registri professionali, una
dichiarazione giurata resa innanzi alla competente autorità del paese di
appartenenza, attestante l'esercizio della professione di imprenditore di lavori
pubblici.
2.
L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori è obbligatoria, ai sensi
dell'articolo 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni,
per la partecipazione dei cittadini italiani agli appalti di lavori pubblici di
cui all'articolo 1, comma 1, ed agli appalti di cui all'articolo 4, comma 4
3.
L'iscrizione all'albo nazionale dei costruttori non è richiesta per i cittadini
di altri Stati della CEE non stabiliti in Italia. Nei confronti degli stessi
soggetti, l'iscrizione è in ogni caso consentita alle stesse condizioni
richieste per i cittadini italiani.
4.
Fermo quanto disposto dall'articolo 13, n. 1, della legge 10 febbraio 1962, n.
57, come modificato dall'articolo 28 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, i
concorrenti stabiliti in altri Stati della CEE possono presentare un certificato
di iscrizione negli albi e liste ufficiali del proprio Stato di residenza, con
la menzione delle referenze che hanno permesso l'iscrizione nell'albo o nella
lista e la relativa classifica, se esistente; tale certificato costituisce
presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto dall'articolo 18, comma
1, lettere a), b), c), d) e g), dall'articolo 20, comma 1, lettere b) e c), e
dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d). I dati risultanti dall'iscrizione ad
albi o liste ufficiali di costruttori non possono essere revocati in dubbio, ma
può sempre essere richiesta un'attestazione supplementare relativa al pagamento
dei contributi sociali.
5.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 13, 14 e 15 della suddetta legge 10
febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni, per la iscrizione all'albo
nazionale dei costruttori nelle classifiche superiori alla ottava deve essere
fornita la prova di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 18,
lettere a), b),c), d) e g) e di possedere la capacità economica, finanziaria e
tecnica di cui agli articoli 20 e 21.
6.
Il certificato di iscrizione all'albo nazionale dei costruttori, cui viene
riconosciuta la presunzione di idoneità in relazione a quanto previsto
dall'articolo 18, comma 1, lettere e) ed f), dall'articolo 20, comma 1, lettere
b) e c), e dall'articolo 21, comma 1, lettere b) e d), deve menzionare anche le
referenze di cui al comma 5; se privo di tale menzione, esso costituisce
presunzione di idoneità soltanto in relazione a quanto previsto dall'articolo
18, lettere e) ed f).
art.
20. Capacità economica e finanziaria
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
La capacità economica e finanziaria dell'imprenditore è provata mediante le
seguenti referenze:
a)
idonee dichiarazioni bancarie;
b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, quando la pubblicazione ne sia
obbligatoria in base alla legislazione dello Stato di residenza del concorrente;
c) dichiarazione concernente la cifra di affari, globale e in lavori,
dell'impresa negli ultimi tre esercizi.
2.
I soggetti appaltanti precisano nel bando di gara, in conformità al decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della legge 19 marzo 1990, n. 55 , quali delle anzidette referenze, in
relazione alla natura e all'importo dei lavori, debbono essere fornite, nonché
le eventuali ulteriori referenze da presentare. L'imprenditore che per
giustificate ragioni non è in grado di dare le referenze richieste, è ammesso
a provare la propria capacità economica e finanziaria mediante altra
documentazione ritenuta adeguata dal soggetto appaltante.
art.
21. Capacità tecnica
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
La capacità tecnica dell'imprenditore è provata mediante:
a)
i titoli di studio e professionali dell'imprenditore e/o dei dirigenti
dell'impresa, in particolare del responsabile della conduzione dei lavori;
b) l'elenco dei lavori eseguiti negli ultimi cinque anni, corredato di
certificati di buona esecuzione dei lavori più importanti, indicanti l'importo,
il periodo e il luogo di esecuzione dei lavori stessi e se essi furono
effettuati a regola d'arte e con buon esito; a richiesta, detti certificati
possono essere trasmessi direttamente dall'autorità competente
all'amministrazione aggiudicatrice;
c) una dichiarazione circa l'attrezzatura, i mezzi d'opera e l'equipaggiamento
tecnico di cui si disporrà per l'esecuzione dell'appalto;
d) una dichiarazione indicante l'organico medio annuo dell'impresa ed il numero
dei dirigenti con riferimento agli ultimi tre anni;
e) una dichiarazione indicante i tecnici o gli organi tecnici, che facciano o
meno parte integrante dell'impresa, di cui l'imprenditore disporrà per la
esecuzione dell'opera.
2.
Nel bando di gara sono indicate, in conformità al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
19 marzo 1990, n. 55, le referenze di cui al comma 1 che devono essere
presentate in relazione alla natura e all'importo dei lavori.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice può invitare i concorrenti a completare o a
chiarire la documentazione e le dichiarazioni presentate a riprova della
sussistenza dei requisiti previsti dal presente titolo.
art.
22. Riunione di imprese
(abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Sono ammessi a presentare offerte per gli appalti e le concessioni di cui al
presente decreto nonché per concessioni e appalti in genere di opere pubbliche
eseguite a cura delle amministrazioni e degli enti pubblici, dei loro
concessionari o da cooperative o consorzi ammessi a contributo o concorso
finanziario dello Stato o di enti pubblici, imprese riunite che, prima della
presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad una di esse, qualificata capogruppo, la quale esprime
l'offerta in nome e per conto proprio e delle mandanti, nonché consorzi di
cooperative di produzione e di lavoro regolati dalla legge 25 giugno 1909, n.
422 , e dal regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278 , e successive modificazioni
ed integrazioni e consorzi di imprese di cui all'articolo 2602 e seguenti del
codice civile.
2.
In caso di licitazione privata, di appalto concorso o di trattativa privata,
l'impresa invitata individualmente ha la facoltà di presentare offerta o di
trattare per sé e quale capogruppo di imprese riunite, ai sensi del comma 1.
3.
Possono altresì essere invitate alle gare o alla trattativa privata di cui al
comma 2, imprese riunite o che abbiano dichiarato di volersi riunire ai sensi
del comma 1, le quali ne facciano richiesta al soggetto appaltante, sempre che
sussistano i requisiti previsti dal presente decreto.
4.
Non è consentita l'associazione anche in partecipazione o il raggruppamento
temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.
5.
La violazione della disposizione di cui al comma 4 comporta l'annullamento
dell'aggiudicazione o la nullità del contratto, nonché l'esclusione delle
imprese riunite in associazione concomitante o successiva dalle nuove gare
relative ai medesimi lavori.
art.
23. Requisiti dell'impresa singola e di quelle riunite
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Quando nell'appalto sussistono opere rientranti in più categorie fra quelle
previste dalla tabella annessa alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive
modificazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice richiede nel bando, nell'avviso
di gara, o quando si ricorre alla trattativa privata nel capitolato speciale,
fermo quanto previsto dagli articoli 18, 19, 20 e 21, la iscrizione all'albo
nazionale costruttori alla sola categoria prevalente, salvo che per comprovati
motivi tecnici evidenziati in sede progettuale, non risulti indispensabile
richiedere anche l'iscrizione con la corrispondente classifica in altre
categorie sempreché l'importo dei lavori delle categorie stesse singolarmente
considerate sia almeno pari al venti per cento dell'importo dell'appalto. In tal
caso ciascuna impresa riunita deve essere iscritta nelle categorie richieste per
classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori di ogni singola
categoria; l'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale costruttori
nelle categorie richieste per classifica corrispondente all'importo dei lavori
di ogni singola categoria.
2.
Nel caso sia richiesta per l'appalto l'iscrizione all'albo nazionale costruttori
alla sola categoria dei lavori prevalente, ciascuna impresa riunita deve essere
iscritta per classifica corrispondente ad un quinto dell'importo dei lavori
oggetto dell'appalto. L'impresa singola deve essere iscritta all'albo nazionale
costruttori nella categoria prevalente per classifica corrispondente all'importo
dei lavori.
3.
Salvo quanto disposto dall'articolo 5, qualora nell'appalto siano previste,
oltre ai lavori della categoria prevalente, anche parti dell'opera scorporabili,
l'amministrazione aggiudicatrice deve indicare nel bando la relativa categoria e
classifica. Queste ultime possono essere assunte in proprio da imprese mandanti,
individuate prima della presentazione dell'offerta, che siano iscritte nell'albo
nazionale costruttori per categoria e classifica corrispondenti alle parti
stesse. L'amministrazione aggiudicatrice deve indicare, altresì, nel bando
l'importo della categoria prevalente ai fini della ammissibilità di imprese che
intendono presentarsi singolarmente o riunite in associazione ai sensi del comma
2 del presente articolo.
4.
In ogni caso la somma degli importi per i quali le imprese riunite sono iscritte
deve essere almeno pari all'importo dei lavori da appaltare.
5.
Il disposto dell'articolo 5, comma 1, seconda parte, della legge 10 febbraio
1962, n. 57 , come modificato dall'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 203,
si applica anche nel caso di imprese riunite, nei riguardi di ciascuna delle
imprese partecipanti.
6.
Qualora l'impresa singola o le imprese che intendano riunirsi in associazione
temporanea abbiano i requisiti di cui al presente articolo, possono associare
altre imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, anche per categorie
ed importi diversi da quelli richiesti nel bando, a condizione che i lavori
eseguiti da queste ultime non superino il venti per cento dell'importo
complessivo dei lavori oggetto dell'appalto e che l'ammontare complessivo delle
iscrizioni possedute da ciascuna di tali imprese sia almeno pari all'importo dei
lavori che saranno ad essa affidati.
7.
L'offerta delle imprese riunite determina la loro responsabilità solidale nei
confronti dell'amministrazione. Tuttavia per le imprese assuntrici delle opere
indicate nel terzo comma la responsabilità è limitata a quella derivante
dall'esecuzione delle opere di rispettiva competenza, ferma restando la
responsabilità solidale dell'impresa capogruppo.
8.
Il mandato conferito all'impresa capogruppo dalle altre imprese riunite deve
risultare da scrittura privata autenticata. La procura relativa è conferita a
chi legalmente rappresenta l'impresa capogruppo. Il mandato è gratuito ed
irrevocabile; la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei
confronti del soggetto appaltante.
9.
Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle
imprese mandanti nei confronti del soggetto appaltante per tutte le operazioni e
gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo dei
lavori, fino alla estinzione di ogni rapporto. Il soggetto appaltante, tuttavia,
può far valere direttamente le responsabilità facenti capo alle imprese
mandanti.
10.
Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione
fra le imprese riunite, ognuna delle quali conserva la propria autonomia ai fini
della gestione e degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.
art.
24. Piani di sicurezza
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
L'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a precisare nel capitolato speciale
l'autorità o le autorità da cui gli offerenti possono ottenere le informazioni
pertinenti sugli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di
condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nello Stato, nella
regione o nella località in cui devono essere eseguiti i lavori ed applicabili
ai lavori effettuati nel cantiere durante l'esecuzione dell'appalto.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice chiede agli offerenti oppure ai partecipanti ad
una procedura di appalto di indicare che hanno tenuto conto, nella preparazione
della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di
sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel
luogo dove devono essere eseguiti i lavori. Ciò non osta all'applicazione delle
disposizioni dell'articolo 29, commi 5 e 6, relative alla verifica delle offerte
anormalmente basse.
3.
Resta ferma l'applicazione dell'articolo 18, comma 8, della legge 19 marzo 1990,
n. 55.
art.
25. Fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
In caso di fallimento dell'impresa mandataria ovvero, qualora si tratti di
impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo
titolare, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di proseguire il rapporto
di appalto con altra impresa che sia costituita mandataria nei modi previsti
dall'articolo 23 e che sia di gradimento dell'amministrazione medesima, ovvero
di recedere dall'appalto.
2.
In caso di fallimento di una delle imprese mandanti ovvero, qualora si tratti di
un'impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del suo
titolare, l'impresa capogruppo, ove non indichi altra impresa subentrante, in
possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione,
direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
art.
26. Società tra imprese riunite
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Le imprese riunite possono costituire tra loro una società , anche consortile,
ai sensi del libro V, titolo V, capi III e seguenti del codice civile, per la
esecuzione unitaria, totale o parziale, dei lavori.
2.
La società subentra, senza che ciò costituisca ad alcun effetto subappalto o
cessione di contratto e senza necessità di autorizzazione o di approvazione,
nell'esecuzione totale o parziale del contratto, ferme restando le responsabilità
delle imprese riunite di cui al comma 7 dell'articolo 23.
3.
Il subentro ha effetto dalla data di notificazione dell'atto costitutivo
all'amministrazione aggiudicatrice.
4.
Tutte le imprese riunite devono far parte della società di cui al comma 1, la
quale non è iscrivibile all'albo nazionale dei costruttori previsto dalla legge
10 febbraio 1962, n. 57. Nel caso di esecuzione parziale dei lavori ai sensi del
comma 1, la società può essere costituita anche dalle sole imprese, tra quelle
riunite o consorziate, interessate alla esecuzione parziale.
5.
L'inizio dell'attività esecutiva della società è subordinato, ove necessario,
esclusivamente agli accertamenti di cui all'articolo 2 della legge 23 dicembre
1982, n. 936.
6.
Ai soli fini degli articoli 20 e 21 del presente decreto e dell'articolo 14
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, i lavori eseguiti dalla società sono
riferiti alle singole imprese riunite, secondo le rispettive quote di
partecipazione alla società stessa.
art.
27. Scelta dei soggetti da invitare alle procedure di appalto (abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
art.
28. Varianti al progetto
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Allorché l'aggiudicazione avviene in base al criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 29, comma 1, lettera b),
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione le varianti
presentate dagli offerenti qualora esse siano conformi ai requisiti minimi
prescritti dalla stessa amministrazione.
2.
L'amministrazione aggiudicatrice menziona nel capitolato d'oneri le condizioni
minime che tali varianti devono rispettare, nonché le modalità per la loro
presentazione e nel bando di gara precisa se le varianti non sono autorizzate.
3.
L'amministrazione aggiudicatrice non può respingere la presentazione di una
variante soltanto perché è stata stabilita con specifiche tecniche definite
con riferimento a norme nazionali che traspongono norme europee o a benestare
tecnici europei o a specificazioni tecniche comuni di cui all'articolo 10,
oppure con riferimento a specifiche tecniche di cui all'articolo 11, comma 3,
lettere a) e b).
art.
29 Criteri di aggiudicazione
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
Fermo restando, per i lavori di importo inferiore a 5 milioni di Ecu, quanto
disposto dall'art. 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 14, i lavori di cui
all'art. 1 del presente decreto sono aggiudicati in base ad uno dei seguenti
criteri:
a)
quello del prezzo più basso;
b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa determinata in base ad
una pluralità di elementi variabili secondo l'appalto, attinenti al prezzo, al
termine di esecuzione, al costo di utilizzazione, al rendimento e al valore
tecnico dell'opera che i concorrenti si impegnano a fornire; in tal caso, nel
capitolato d'oneri e nel bando di gara sono menzionati tutti gli elementi di
valutazione che saranno applicati separatamente o congiuntamente nell'ordine
decrescente di importanza loro attribuita; detti elementi di valutazione
potranno essere formulati in termini di coefficienti numerici; in ogni caso
all'elemento prezzo dovrà essere attribuita importanza prevalente secondo
criteri predeterminati.
2.
Quando l'amministrazione aggiudicatrice abbia prescelto il criterio del prezzo
più basso, tale prezzo potrà essere determinato:
1)
mediante il sistema di cui all'art. 5 della legge 2 febbraio 1973, n. 14;
2) oppure mediante offerta di ribasso, senza prefissione di alcun limite di
aumento o di ribasso sul prezzo fissato dall'amministrazione aggiuducatrice
secondo quanto previsto dall'art. 1, primo comma, lettera a), della legge 2
febbraio 1973, n. 14.
3.
Nei casi in cui la gara è bandita sulla base di un progetto esecutivo fornito
dall'amministrazione aggiudicatrice, è utilizzato il sistema di cui all'art. 5
della legge 2 febbraio 1973, n. 14.
4.
L'ammissibilità di offerte in aumento deve essere dichiarata nel bando di gara
e non è consentita la scheda segreta prevista dall'art. 1 della legge 3 luglio
1970, n. 504.
(abrogato
implicitamente dall'articolo 21 della legge n. 109 del 1994)
5.
Se per un determinato lavoro talune offerte risultano basse in modo anomalo
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice richiede per
iscritto all'offerente le necessarie giustificazioni, verifica la composizione
delle offerte e può escluderle se non le considera valide; in tal caso, se
l'appalto è bandito col criterio dell'aggiudicazione al prezzo più basso,
l'amministrazione aggiudicatrice è tenuta a comunicare il rigetto delle
offerte, con la relativa motivazione, al Ministero dei lavori pubblici, il quale
ne curerà la trasmissione alla Commissione della Comunità economica europea.
l'amministrazione aggiudicatrice può prendere in considerazione esclusivamente
giustificazioni fondate sull'economicità del procedimento di costruzione o
delle soluzioni tecniche adottate, sulle condizioni particolarmente favorevoli
di cui gode l'offerente o sull'originalità del progetto da lui elaborato.
6
- 7. (norme
decadute, le offerte anomale sono ora regolate dall'articolo
21 della legge n. 109 del 1994)
art.
30. Verifica dei requisiti
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
L'amministrazione aggiudicatrice, entro dieci giorni dalla gara, ne comunica
l'esito all'aggiudicatario e al concorrente che segue nella graduatoria.
2.
L'aggiudicatario, entro dieci giorni dalla comunicazione, è tenuto a provare il
possesso dei requisiti di cui agli articoli 20 e 21, lettere b), c), d) ed e),
presentando la documentazione indicata nel bando di gara o richiesta ai sensi
degli allegati D, E ed F.
3.
Quando tale prova non sia fornita ovvero non sia ritenuta conforme alle
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, l'amministrazione
aggiudicatrice annulla con atto motivato l'aggiudicazione e aggiudica i lavori
al concorrente che segue nella graduatoria.
art.
31. Comunicazioni alle imprese escluse
(abrogato
dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
1.
L'amministrazione aggiudicatrice comunica, nei quindici giorni successivi al
ricevimento della domanda, ad ogni candidato o offerente respinto che ne faccia
richiesta, i motivi del rigetto della sua candidatura o della sua offerta e il
nome dell'aggiudicatario.
2. L'amministrazione aggiudicatrice comunica ai candidati od offerenti, che lo richiedono, i motivi per cui ha deciso di rinunciare all'aggiudicazione di un appalto oggetto di una gara o di avviare una nuova procedura. Essa comunica tale decisione anche all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali della Comunità europea.
art. 32. Verbale di gara
1. Per ciascun appalto aggiudicato, l'amministrazione aggiudicatrice compila un verbale in cui devono comunque figurare:
a)
il nome e l'indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore
dell'appalto;
b) i nomi dei candidati o offerenti presi in considerazione e la giustificazione
della loro scelta;
c) i nomi dei candidati o offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione;
d) il nome dell'aggiudicatario e la giustificazione della scelta della sua
offerta nonché la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare
a terzi;
e) ove trattasi di trattativa privata, le circostanze di cui all'articolo
9 che giustificano il ricorso a tale procedura.
2. Il verbale di cui al comma 1 o i principali punti del medesimo sono comunicati alla Commissione delle Comunità europee, su sua richiesta.
art.
33. Deroghe
(abrogato
dall'art. 231 del rd.P.R. n. 554 del 1999)
art. 34. Subappalto e cottimo (abrogato dall'art. 231 del d.P.R. n. 554 del 1999)
art. 35. Comunicazioni alla Commissione delle Comunità europee
1. Il Ministro dei lavori pubblici acquisisce presso le amministrazioni aggiudicatrici le informazioni e i dati relativi agli appalti da esse conclusi, ai fini della formazione del prospetto statistico da inviare alla Commissione delle Comunità europee ai sensi dell'articolo 30-bis della direttiva del Consiglio (71/305/CEE) del 26 luglio 1971, inserito dal numero 22 della direttiva del Consiglio (59/440/CEE) del 18 luglio 1989.
art. 36. Disposizioni abrogate
1. La legge 8 agosto 1977, n. 584, cessa di avere applicazione a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, salvo che per le procedure per le quali il bando di gara è stato pubblicato o l'offerta è stata presentata anteriormente alla suddetta data.
2. E' confermata la modifica all'articolo 15, secondo comma, della legge 10 febbraio 1962, n. 57, introdotta dall'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 584.
3. Sono abrogate le norme vigenti incompatibili con le disposizioni del presente decreto.
Allegato A - Elenco delle attività professionali corrispondenti alla nomenclatura generale delle attività economiche nella Comunità europea
(non più in vigore per effetto dell'abrogazione dell'art. 3, operata con l'art. 231, comma 1, lett. v),del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554)
Classe |
Gruppo |
Sotto |
Denominazione |
50 |
|
|
EDILIZIA E GENIO CIVILE |
|
502 |
|
Genio civile: costruzione di strade, ponti, ferrovie, ecc. |
|
502 |
1 |
Imprese generali di genio civile |
|
502 |
2 |
Lavori di sterro e miglioramento del terreno |
|
502 |
3 |
Costruzione di opere d’arte in superficie e nel sottosuolo (ponti, gallerie e pozzi) |
|
502 |
4 |
Costruzione di opere d’arte fluviali marittime (canali, ponti, chiuse, argini, ecc.) |
|
502 |
5 |
Costruzione di strade (compresa la costruzione specializzata di aeroporti) |
|
502 |
6 |
Imprese specializzate in opere di idraulica |
|
502 |
7 |
Imprese specializzate in altre attività di genio civile |
Allegato B - Definizione di alcune specifiche tecniche
Ai
fini del presente decreto si intende per:
1) "specifiche tecniche", l'insieme delle prescrizioni tecniche
menzionate in particolari nei capitolati d'oneri, che definiscono le
caratteristiche richieste di un'opera, un materiale, un prodotto o una fornitura
e che permettono di caratterizzare oggettivamente un'opera, un materiale, un
prodotto o una fornitura in modo che essi rispondano all'uso a cui sono
destinati dall'amministrazione aggiudicatrice. Tali caratteristiche comprendono
i livelli di qualità o di proprietà d'uso, la sicurezza, le dimensioni,
comprese le prescrizioni applicabili al materiale, al prodotto o alla fornitura
per quanto riguarda il sistema di garanzia della qualità , la terminologia, i
simboli, le prove e metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e
l'etichettatura. Esse comprendono anche le istruzioni relative alla
progettazione e al calcolo delle opere, le condizioni di carattere tecnico che
l'autorità aggiudicatrice può prescrivere, mediante regolamentazione generale
o particolare, per quanto riguarda le opere terminate e relativamente ai
materiali o elementi costituenti tali opere;
2) "norma", la specifica tecnica approvata da un organismo
riconosciuto avente funzioni normative per applicazione ripetuta o continua, la
cui osservanza non è, in linea di principio, obbligatoria;
3) "norma europea", le norme approvate dal comitato europeo di
normalizzazione (CEN) o dal comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC)
in quanto "norme europee" (EN) o "documenti di
armonizzazione" (HD), conformemente alle regole comuni di tali organismi;
4) "benestare tecnico europeo", la valutazione tecnica favorevole alla
idoneità all'impiego di un prodotto, fondata sulla corrispondenza ai requisiti
essenziali per la costruzione, per quanto concerne le caratteristiche
intrinseche del prodotto e le condizioni fissate per la sua messa in opera e la
sua utilizzazione. Il benestare tecnico europeo è rilasciato dall'organismo
riconosciuto a tale scopo dallo Stato membro;
5) "specifica tecnica comune", la specifica tecnica elaborata secondo
una procedura riconosciuta dagli Stati membri per assicurare l'applicazione
uniforme in tutti gli Stati membri è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Comunità europee;
6) "requisiti essenziali", requisiti relativi alla sicurezza, la
salute e alcuni altri aspetti d'interesse collettivo, che le opere in questione
possono soddisfare.
Allegati C, D, E, F, G e H (omissis) (i contenuti dei bandi e delle lettere di invito sono stati ridefiniti con gli allegati I, L, M, N e O al d.P.R. n. 554 del 1999)