Con il carattere corsivo sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 |
Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R.19/05/2003 n. 7 |
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Con questo carattere sono riportati gli articoli coordinati ed aggiornati alla L.R. 21/08/2007 n. 20 |
Con questa evidenziazione sono riportati le parti sostituite o soppresse dalla L.R. 21/08/2005 n.20 |
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto
è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a
base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che
a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso,
1. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata di norma con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara o con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara è determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 4 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara. Non si tiene conto delle cifre decimali successive alla quarta.
(parte eliminata LR 20/07) (parte introdotta LR 20/07)
1-bis. Nei casi di aggiudicazione di lavori di importo
pari o superiore al controvalore in euro di 5 milioni di DSP [5
milioni di ECU] con
il criterio del prezzo più basso di cui al comma 1, l'amministrazione interessata
deve valutare l'anomalia delle offerte di cui all'articolo
30 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,
relativamente
a tutte le offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica
dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci
per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di
maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media. Le offerte
debbono essere corredate, fin dalla loro presentazione, da giustificazioni relativamente
alle voci di prezzo più significative, indicate nel bando di gara o nella lettera
d'invito, che concorrono a formare un importo non inferiore al 75 per cento
di quello posto a base d'asta. Il bando o la lettera di invito possono precisare
le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni
richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta,
il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione
può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di importo inferiore alla soglia
comunitaria, l'amministrazione interessata procede alla esclusione automatica
dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore
a quanto stabilito ai sensi del primo periodo del presente comma. La procedura
di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte
valide risulti inferiore a cinque
(parte eliminata LR 20/07) (parte introdotta LR 20/07)
Relativamente ai soli appalti di lavori pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione interessata aggiudica l'appalto all'offerta che più si avvicina per difetto alla media aritmetica delle offerte rimaste dopo l'esclusione automatica delle offerte di maggiore o minor ribasso, nella percentuale determinata come segue. Per la determinazione di tale percentuale, la commissione aggiudicatrice, dopo la fase di ammissione delle offerte, in pubblica seduta, sorteggia un numero intero da 11 a 40. Il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di minor ribasso da escludere; la differenza tra 50 e il numero sorteggiato costituisce la percentuale delle offerte di maggior ribasso da escludere. I numeri delle offerte da escludere corrispondenti a tali percentuali sono determinati senza tener conto di eventuali cifre decimali. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali, si procede immediatamente al sorteggio .
Relativamente ai soli appalti di lavori
pubblici di valore inferiore alla soglia comunitaria, l'amministrazione
interessata aggiudica l'appalto all'offerta, espressa in cifre percentuali di
ribasso, che risulta pari, o in mancanza, che più si avvicina per difetto alla
media aritmetica dei ribassi individuata con le modalità di cui ai commi 1 bis 1
e 1 bis 2. Le medie sono calcolate sino alla quarta cifra decimale, arrotondata
alla unità superiore qualora la quinta cifra decimale sia pari o superiore a
cinque.
1 bis 1. La commissione aggiudicatrice dopo la fase di ammissione delle
offerte, in pubblica seduta, ai soli fini della determinazione della media di
riferimento, procede ad escludere fittiziamente il 50 per cento delle offerte
ammesse. A tal fine sorteggia un numero intero da 11 a 40; il numero sorteggiato
costituisce la percentuale relativa al numero delle offerte di minor ribasso; la
differenza tra 50 ed il numero sorteggiato costituisce la percentuale relativa
al numero delle offerte di maggior ribasso. I numeri delle offerte da eliminare
fittiziamente, corrispondenti a tali percentuali, sono determinati senza tenere
conto di eventuali cifre decimali. La procedura di cui al presente comma non è
esercitabile qualora il numero di offerte valide risulti inferiore a cinque.
1 bis 2. La commissione aggiudicatrice calcola la media aritmetica delle
offerte che restano dopo l'operazione di esclusione fittizia di cui al comma 1
bis 1: se il numero sorteggiato è compreso tra 11 e 24, l'aggiudicazione viene
fatta all'offerta che risulta pari o che più si avvicina per difetto alla media
dei ribassi delle offerte rimaste in gara dopo la procedura di esclusione delle
offerte di maggiore e minore ribasso incrementata dello scarto aritmetico di cui
al comma 1 bis. Se il numero sorteggiato risulta compreso tra 26 e 40,
l'anzidetta media viene decrementata dello scarto medio aritmetico. Se il numero
sorteggiato risulta pari a 25 non si procede alla determinazione dello scarto
medio aritmetico e la media di aggiudicazione è quella risultante dalla media
delle offerte rimaste in gara.
1 bis 3. Ove si sia in presenza di più aggiudicatari con offerte uguali,
si procede esclusivamente al sorteggio del primo e del secondo aggiudicatario,
escludendo qualsiasi altro sistema di scelta. Il sorteggio deve essere
effettuato nella stessa seduta pubblica in cui sono stati individuati più
aggiudicatari con offerte uguali.
1 bis 4. Nel caso di presentazione alla gara di più offerte aventi
identico ribasso, l'esclusione fittizia delle offerte, ai sensi del comma 1 bis
1, non può essere superiore in termini numerici al 50 per cento delle offerte
presentate, non rilevando a tal fine l'ipotesi in cui le offerte presentino un
identico ribasso e si collochino a cavallo delle due soglie di esclusione.
Stante la natura fittizia dell'esclusione del 50 per cento delle offerte ammesse
per la formazione della media, tutte le offerte ammesse concorrono alle
successive fasi di aggiudicazione della gara.
1bis 5. Per le procedure di gara di competenza dell'ufficio regionale per
l'espletamento di gare d'appalto, di cui all'articolo 7 ter, la sub commissione
per la verifica delle offerte anomale, di cui all'articolo 9 del regolamento
approvato con decreto del Presidente della Regione 14 gennaio 2005, n. 1, è
integrata con un dirigente dei servizi dell'ispettorato tecnico dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici, designato dall'ispettore generale dello stesso
ispettorato. Per la predetta attività, con decreto dell'Assessore regionale per
i lavori pubblici, su proposta dell'ispettore generale dell'ispettorato tecnico,
sono determinati i compensi da corrispondere ai dirigenti dell'ispettorato
tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, da inserire nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
1bis 6. Il responsabile unico del procedimento, di cui all'articolo 7,
comma l, può essere audito dalla sub commissione per la verifica delle offerte
anomale, prevista dall'articolo 9 del regolamento, approvato con decreto del
Presidente della Regione n. 1/2005.
(parte eliminata LR 20/07) (parte introdotta LR 20/07)
1-ter. L'aggiudicazione degli appalti
mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di
costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera
a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui,
per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza
tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.
1-quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti
dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal
partecipante a norma di legge.
2. L'aggiudicazione degli appalti mediante appalto-concorso nonché l'affidamento
di concessioni mediante licitazione privata avvengono con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, prendendo in considerazione i seguenti elementi
variabili in relazione all'opera da realizzare:
a) nei casi di appalto-concorso:
1) il prezzo;
2) il valore tecnico ed estetico delle opere progettate;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il costo di utilizzazione e di manutenzione;
5) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare;
b) in caso di licitazione privata relativamente alle concessioni:
1) il prezzo di cui all'articolo 19, comma 2;
2) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
3) il tempo di esecuzione dei lavori;
4) il rendimento;
5) la durata della concessione;
6) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe
da praticare all'utenza;
7) ulteriori elementi individuati in base al tipo di lavoro da realizzare.
3. Nei casi di cui al comma 2 il capitolato speciale d'appalto o il bando di
gara devono indicare l'ordine di importanza degli elementi di cui al comma medesimo,
attraverso metodologie definite dal regolamento e tali da consentire di individuare
con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa.
4. Qualora l'aggiudicazione o l'affidamento dei lavori avvenga ai sensi del
comma 2, la valutazione è affidata ad una commissione giudicatrice secondo le
norme stabilite dal regolamento.
5. La commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente ad effettuare
la scelta dell'aggiudicatario od affidatario dei lavori oggetto della procedura,
è composta da un numero dispari di componenti non superiore a cinque, esperti
nella specifica materia cui si riferiscono i lavori. La commissione è presieduta
da un dirigente dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore.
I commissari non debbono aver svolto né possono svolgere alcuna altra funzione
od incarico tecnico od amministrativo relativamente ai lavori oggetto della
procedura, e non possono far parte di organismi che abbiano funzioni di vigilanza
o di controllo rispetto ai lavori medesimi. Coloro che nel quadriennio precedente
hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati
commissari relativamente ad appalti o concessioni aggiudicati dalle amministrazioni
presso le quali hanno prestato servizio. Non possono essere nominati commissari
coloro i quali abbiano già ricoperto tale incarico relativamente ad appalti
o concessioni affidati nel medesimo territorio provinciale ove è affidato l'appalto
o la concessione cui l'incarico fa riferimento, se non decorsi tre anni dalla
data della precedente nomina. Sono esclusi da successivi incarichi coloro che,
in qualità di membri delle commissioni aggiudicatrici, abbiano concorso, con
dolo o colpa grave accertata in sede giurisdizionale, all'approvazione di atti
dichiarati conseguentemente illegittimi.(1)
6. I commissari sono scelti mediante sorteggio tra gli appartenenti alle seguenti
categorie:
a) professionisti con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi
albi professionali, scelti nell'ambito di rose di candidati proposte dagli ordini
professionali;
b) professori universitari di ruolo, scelti nell'ambito di rose di candidati
proposte dalle facoltà di appartenenza;
c) funzionari tecnici delle amministrazioni appaltanti, scelti nell'ambito
di rose di candidati proposte dalle amministrazioni medesime.
7. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle
offerte.
8. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione.
Nota all'art.21:
La disposizione in parola, che si inserisce armonicamente in un ordinamento che
tende a ridurre i controlli formali da parte di soggetti interni ed esterni
all’Ente introducendo, all’opposto, forme di verifica dell’attività in cui sia
solo il risultato della gestione ad essere valutato in termini di efficienza,
rendimento e regolarità amministrativa e contabile in relazione al conseguimento
degli obiettivi di gestione assegnati ai dirigenti dagli organi di governo
dell’ente nell’esercizio della loro funzione di indirizzo, impone, anziché
escludere, che i dirigenti dei singoli settori siano responsabili del buon esito
dell’azione amministrativa ad essi demandata e, quindi, siano titolari dei
poteri amministrativi che nel corso dei vari procedimenti devono essere
esplicati.
Il regime giuridico della loro responsabilità è ordinato sulla valutazione del
risultato conseguito e non sulla correttezza o meno dei singoli atti compiuti e,
quindi, coerentemente con tale impostazione, essi sono dotati di tutti i poteri
che possono direttamente incidere sulla efficienza della loro azione
amministrativa. Per queste ragioni, con riguardo alle procedure di affidamento
di competenza degli enti locali, la disposizione specifica di settore prevale
sulla norma di carattere generale prevista nella legge 109/94."
1.
Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente,
sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno
tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara.
Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione
immediata da parte del responsabile del procedimento.
2.
In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette
giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara
diviene definitivo.
3.
In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile
del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci
giorni dalla loro trasmissione.
4.
Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i
rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene
definitivo.
5.
Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede
amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di
provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori
all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi
2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.
6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi.
1.
Nell'ambito delle procedure di affidamento degli appalti o delle concessioni di
cui alla presente legge è fatto tassativo divieto all'amministrazione
aggiudicatrice o ad altro ente aggiudicatore o realizzatore, in deroga alla
normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, di comunicare a
terzi o di rendere in qualsiasi altro modo noto:
a)
l'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte nel caso di pubblici incanti,
prima della scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
b)
l'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno segnalato
il loro interesse nei casi di licitazione privata, di appalto-concorso o di gara
informale che precede la trattativa privata, prima della comunicazione ufficiale
da parte del soggetto appaltante o concedente dei candidati da invitare ovvero
del soggetto individuato per l'affidamento a trattativa privata.
2.
L'inosservanza del divieto di cui al presente articolo comporta per i pubblici
ufficiali o per gli incaricati di pubblici servizi l'applicazione dell'articolo
326 del codice penale.
1.
L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori
pubblici esclusivamente nei seguenti casi:
a)
lavori di importo complessivo non
superiore a 150.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità
generale dello Stato e, in particolare, dell'articolo
41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;
b)
lavori di importo complessivo superiore a
150.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti,
danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa,
qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario
responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle
altre procedure di affidamento degli appalti;
c)
appalti di importo complessivo non
superiore a 150.000 euro, per lavori di restauro e manutenzione di beni
mobili e superfici architettoniche decorate di cui alla legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni.
2.
Gli affidamenti di appalti mediante trattativa privata sono motivati e
comunicati all'Osservatorio dal responsabile del procedimento e i relativi atti
sono posti in libera visione di chiunque lo richieda.
3.
I soggetti ai quali sono affidati gli appalti a trattativa privata devono
possedere i requisiti per l'aggiudicazione di appalti di uguale importo mediante
pubblico incanto o licitazione privata.
4.
Nessun lavoro può essere diviso in più affidamenti al fine dell'applicazione
del presente articolo.
5.
L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla
quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con
popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni
con popolazione superiore a 10.000 abitanti.
6.
I lavori in economia sono ammessi fino all'importo di 200 mila ECU, fatti
salvi i lavori del Ministero della difesa che vengono eseguiti in economia a
mezzo delle truppe e dei reparti del Genio militare, disciplinati dal regolamento
per l'attività del Genio militare di cui all'articolo 3, comma 7-bis.
7.
Qualora un lotto funzionale appartenente ad un'opera sia stato affidato a
trattativa privata, non può essere assegnato con tale procedura altro lotto da
appaltare in tempi successivi e appartenente alla medesima opera.
8.
Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel
corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per
importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.
9.
Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante
dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici
competenti.
10.
Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine
di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o
consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo dell'ente.
7.
All'articolo 24, comma 11, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come
introdotto dalla legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed
integrazioni, le parole "un ribasso superiore di oltre il 20 per cento" sono
sostituite con le parole ribasso superiore di oltre il 10 per cento".
11.
Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale,
si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma,
lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione
le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento
ribasso superiore di
oltre il 10 per cento.rispetto
alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione
automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti
inferiore a cinque.
Note
all’art. 24.
Per la legge 1° giugno 1939, n. 1089 vedi
L’articolo
1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14 è stato abrogato
dall'art. 231 del D.P.R. n. 554 del 1999.
1.
Il cottimo-appalto
è
consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.
2.
Il ricorso al cottimo-appalto
è
di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni
di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli
uffici competenti.
3.
Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), non possono,
nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per
importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.
4.
Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto
si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.
5.
Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori
con la procedura del cottimo-appalto,
sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale,
si osservano le disposizioni di cui al decreto
del Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo
sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.
6. [Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] Entro il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in conformità al Regolamento tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati.
7.
Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun
cottimo-appalto
da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma
5.
8. Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre [centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] il 31 dicembre 2003, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.
Note
all’art. 24-bis
Il
decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 è stato pubblicato nella
G.U.R.S. 13 dicembre 1993, n. 60.
1.
Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con
riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati
nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.
[2.
Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto intervento e a lavori
di manutenzione, di cui deve essere comunque dimostrata l'imprevedibilità e
l'urgenza, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale,
il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per
le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare
l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo
posto a base di gara e comunque non superiore a 150.000 euro.]
1.
Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentiti il progettista ed
il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:
a)
per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
b)
per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal
regolamento di cui all'articolo 3, o per l'intervenuta possibilità di
utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della
progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi
miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino
l'impostazione progettuale;
b-bis)
per la presenza di eventi inerenti la natura e specificità dei beni sui quali
si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non
prevedibili nella fase progettuale;
c)
nei casi previsti dall'articolo
1664, secondo comma, del codice civile;
d)
per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua
utilizzazione; in tal caso il responsabile del procedimento ne dà
immediatamente comunicazione all'Osservatorio e al progettista.
2.
I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subìti
dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della
progettazione di cui al comma 1, lettera d).
3. Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione [alla voce imprevisti.]
4.
Ove le varianti di cui al comma 1, lettera d), eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto, il soggetto aggiudicatore procede alla risoluzione del
contratto e indìce una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario
iniziale.
5.
La risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, dà luogo al
pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori
non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.
5-bis.
Ai fini del presente articolo si considerano errore o omissione di progettazione
l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea
identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il
mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti
da prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione
degli elaborati progettuali.
1.
In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di
spesa relativi agli acconti, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal
capitolato speciale, che non devono comunque superare quelli fissati dal
capitolato generale, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e
moratori, questi ultimi nella misura accertata annualmente con decreto del
Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, ferma restando la sua facoltà,
trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di
acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il
titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire
ai sensi dell'articolo
1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora
dell'Amministrazione e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione
stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione
del contratto.
2.
L'articolo 33 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è abrogato.
3.
Per i lavori pubblici affidati dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
altri enti aggiudicatori o realizzatori non è ammesso procedere alla revisione
dei prezzi e non si applica il primo comma dell'articolo
1664 del codice civile.
4.
Per i lavori di cui al comma 3 si applica il prezzo chiuso, consistente nel
prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale da
applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2 per
cento, all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto
per l'ultimazione dei lavori stessi. Tale percentuale è fissata, con decreto
del Ministro dei lavori pubblici da emanare entro il 30 giugno di ogni anno,
nella misura eccedente la predetta percentuale del 2 per cento. In sede di prima
applicazione della presente legge, il decreto è emanato entro quindici giorni
dalla data di entrata in vigore della legge stessa.
4ter. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che
eccede del 10 per cento il prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati
nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto di cui
al comma 4 quater nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.
4quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 4bis, 4ter e 4 quater si applicano
ai lavori eseguiti e contabilizzati a partire dall'1 gennaio 2005. A tal fine il
primo decreto emanato ai sensi del comma 4 quater rileva anche i prezzi dei
materiali da costruzione più significativi rilevati dall'Assessore per l'anno
2003. Per i lavori aggiudicati sulla base di offerte anteriori all'1 gennaio
2003 si fa riferimento ai prezzi rilevati dal Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per l'anno 2003.
5.
Le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, sono estese ai
crediti verso le pubbliche amministrazioni derivanti da contratti di appalto di
lavori pubblici, di concessione di lavori pubblici e da contratti di
progettazione nell'ambito della realizzazione di lavori pubblici.
6.
I progettisti e gli esecutori di lavori pubblici sono soggetti a penali per il
ritardato adempimento dei loro obblighi contrattuali. L'entità delle penali e
le modalità di versamento sono disciplinate dal regolamento.
Nota
all’art. 26
La
legge 21 febbraio 1991, n. 52 - Disciplina della cessione dei crediti di impresa
- è stata pubblicata nella G.U. del 25 febbraio 1991, n. 52
1.
Per l'esecuzione di lavori pubblici oggetto della presente legge affidati in
appalto, le amministrazioni aggiudicatrici sono obbligate ad istituire un
ufficio di direzione dei lavori costituito da un direttore dei lavori ed
eventualmente da assistenti.
2.
(Comma non recepito).
1.
Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di
collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo
ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione
del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato
ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla
scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000
euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione;
per i lavori di importo superiore, ma
non eccedente [il
milione di euro]
i 500.000
euro,
è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2.
E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)
in caso di opere di particolare complessità;
b)
in caso di affidamento dei lavori in concessione;
c)
in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4.
La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente
della Regione o dell'Assessore regionale competente per le opere direttamente
finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione
della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto
ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata deve
ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato
nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo;
[la stessa] nei
casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l’Amministrazione regionale
interessata, non
oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del
contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina
è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo
statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore
tecnico-amministrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di
competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima.
5.
Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi
professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni
negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un
milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la
suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.
6.
Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici
funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella
rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto
dell'articolo 13
della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7.
Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di
servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione
agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili,
sempreché non siano contestuali.
8.
L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o
dalle tabelle delle amministrazioni.
9.
Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o
interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali
rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili
di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto
affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli
interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con
firma autenticata a norma di legge.
10.
Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a
propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità
e delle esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione
degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in
relazione all'entità finanziaria dell'opera.
11.
Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico
o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di
componente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di
commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di
commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di
componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei
due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti
incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi
iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12.
Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico,
di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali
incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa
impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto
vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese
riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che
comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la
realizzazione dell'opera.
13.
Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso
soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14.
I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende
conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o
dirigenti dell'ente appaltante.
15.
Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli
incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di
istituto.
16.
I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare
autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o
l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di
studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico
relativamente a tali opere.
17.
L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da
apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione
dell'incarico.
18.
I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano
reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità
di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca
è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.
19.
Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A., si
procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per
le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il
numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso
almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20.
Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più
professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si
intendono affidati a componenti non riuniti in collegio, ad eccezione di quelli
riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie
specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, nel disciplinare
d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono
chiamati ad effettuare le attività di collaudo.(parte
eliminata dalla L.R. n.16/05)
21.
Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato,
nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore,
appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di
segreteria.
22.
Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo
collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di
rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti
della commissione di collaudo.
23.
Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati
nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è
corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24.
Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di
collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima
dell'affidamento dei lavori.
25.
Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo
l'entrata in vigore della presente legge.
1.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note
mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali dell'Unione europea.
2.
Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed
i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione
europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei
principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su
almeno tre quotidiani regionali.
3.
Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla
soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali
quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre
quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su
un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione
"Federico II".
4.
Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed
i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana
e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali
aventi maggiore
diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico
a diffusione regionale.
5.
Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso
l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo
pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6.
E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità
anche telematica.(parte eliminata dalla L.
6. Qualunque sia l'importo dei
lavori, i bandi e gli avvisi di gara sono pubblicati sul sito informatico
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
7.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana reca menzione
della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a
quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la
data di spedizione.
8.
La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare, i
bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della
richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara
deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici
giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del
predetto ordine di pubblicità lo stesso giornale non può essere utilizzato
contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana dei bandi va
fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole.
Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui
gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione
per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere
effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana.
10.
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo
dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite
il responsabile del procedimento di cui all'articolo
80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n.
554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.
1.
L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici
è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da
prestare anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo
107 del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, che svolgono in via
esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dall'impegno
[del]
di un fidejussore
a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario
ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto
medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni
dall'aggiudicazione.
1
bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e
superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per
cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a
base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta.
2.
L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. [In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria
è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per
cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto
percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.]
In
caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria
è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento
e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per
cento, al precedente si aggiunge l’aumento di due punti percentuali, per ogni
punto superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva è progressivamente svincolata
a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato
mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento
dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti
di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare
garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.
La mancata costituzione della garanzia determina la
revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto
appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente
che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto
adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato
di collaudo provvisorio.
2-bis.
La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2 dovrà
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fidejussione bancaria o polizza
assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
3.
L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4.
Per i lavori il cui importo superi
[500.000 euro]
gli
ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti,
l'esecutore è inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione
del certificato di collaudo provvisorio, una polizza indennitaria decennale,
nonché una polizza per responsabilità civile verso terzi, della medesima durata,
a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi
derivanti da gravi difetti costruttivi.
5.
Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva devono
essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di
responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino
alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione deve sopportare per
le varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in
corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al
10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di
ECU, per lavori di importo inferiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa, e
per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione
lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori
progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila ECU, per lavori di importo
superiore a 5 milioni di ECU, IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei
progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal
pagamento della parcella professionale. La
garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti
incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità
conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 45000.
6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Tale
verifica può essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle
predette stazioni appaltanti.
7.
Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla normativa
vigente.
7-bis.
Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema,
è istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema
di garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il
sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo
19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.
2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria
del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con
ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il
ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per
ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2bis. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui ai commi 1 e 2
prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o la
polizza assicurativa relative alla cauzione provvisoria hanno validità per
almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
2ter. La garanzia fideiussoria di cui al comma 2 è progressivamente svincolata a
misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento
dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o
di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta
esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo
garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali
pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla
consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce
inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è
prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo
determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte
del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione
al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il
mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.
3. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza
assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi
causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione,
insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che
preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi
nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio.
4. Per i lavori il cui importo superi l'ammontare stabilito con decreto del
Ministro delle infrastrutture e trasporti, l'esecutore è inoltre obbligato a
stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo
provvisorio, una polizza indennitaria decennale nonché una polizza per
responsabilità civile verso terzi, della medesima durata, a copertura dei rischi
di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi
difetti costruttivi.
5. Il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva
devono essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza
di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento
delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla
data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del
progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di
progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione sopporta per le
varianti di cui all'articolo 25, comma 1, lettera d), resesi necessarie in corso
di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per
cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di un milione di euro,
IVA esclusa, e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per
interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei
lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di
importo superiore a 5 milioni di euro, IVA esclusa. La mancata presentazione da
parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni
pubbliche dal pagamento della parcella professionale. La garanzia è ridotta del
50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione
esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alle norme europee
della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da
soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000,
ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di
qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI EN ISO 45000.
6. Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti verificano, nei termini e con le modalità stabiliti dal regolamento,
la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 16,
commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli oneri derivanti
dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali sono ricompresi
nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Tale verifica può
essere effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI CEI EN 45000 o dagli uffici tecnici delle predette
stazioni appaltanti. In ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del
progetto deve essere munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi
per i rischi derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
Gli incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante nel rispetto dei
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e
trasparenza.
7. Sono soppresse le altre forme di garanzia e le cauzioni previste dalla
normativa vigente.
7bis. Con apposito regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e trasporti, di concerto con il Ministro delle attività
produttive, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si
esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione del relativo schema, è
istituito, per i lavori di importo superiore a 100 milioni di ECU, un sistema di
garanzia globale di esecuzione di cui possono avvalersi i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, lettere a) e b). Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
di importo superiore a 50 milioni di euro".
(1) Nota all'art.30: Con
D.M. 12 marzo 2004,
n.123 sono stati approvati gli schemi di polizza tipo per le
garanzie fideiussorie e le coperture assicurative previste agli articoli 17e 30
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, e dal
regolamento generale di attuazione emanato con decreto del Presidente della
Repubblica 21 dicembre 1999, n.554, in materia di lavori pubblici.
1.
I criteri sui quali l'amministrazione aggiudicatrice si fonda per
l'aggiudicazione dell'appalto sono:
a) o unicamente il prezzo più basso;
b)
o, quando l'aggiudicazione si fa a favore dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, diversi criteri variabili secondo l'appalto: ad esempio il prezzo,
il termine di esecuzione, il costo di utilizzazione, la redditività, il valore
tecnico.
2.
Nel caso di cui al par. 1, lett. b), l'amministrazione aggiudicatrice menziona,
nel capitolato d'oneri e nel bando di gara, tutti i criteri di aggiudicazione di
cui prevede l'applicazione, possibilmente nell'ordine decrescente
dell'importanza che è loro attribuita.
3.
Il par. 1 non è applicabile quando uno Stato membro si fonda su altri criteri
per l'aggiudicazione degli appalti, nell'ambito di una regolamentazione in
vigore al momento dell'adozione della presente direttiva intesa a far
beneficiare taluni offerenti di una preferenza a condizione che la
regolamentazione invocata sia compatibile con il trattato.
4.
Se, per un determinato appalto, delle offerte appaiono anormalmente basse
rispetto alla prestazione, l'amministrazione aggiudicatrice prima di poterle
rifiutare richiede, per iscritto, le precisazioni che ritiene utili in merito
alla composizione dell'offerta e verifica detta composizione tenendo conto delle
giustificazioni fornite.
L'amministrazione
aggiudicatrice può prendere in considerazione giustificazioni riguardanti
l'economia del procedimento di costruzione o le soluzioni tecniche adottate o le
condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i
lavori o l'originalità del progetto dell'offerente.
Se
i documenti relativi all'appalto prevedono l'attribuzione al prezzo più basso,
l'amministrazione aggiudicatrice deve comunicare alla Commissione il rifiuto
delle offerte giudicate troppo basse.
Tuttavia,
per un periodo che si estende sino alla fine del 1992 e se la legislazione
nazionale in vigore lo permette, l'amministrazione aggiudicatrice può
eccezionalmente e fatta esclusione di qualsiasi discriminazione in base alla
nazionalità, rifiutare le offerte che presentano un carattere anormalmente
basso rispetto alla prestazione, senza dover rispettare la procedura prevista al
primo comma, nel caso in cui il numero delle offerte per un appalto determinato
sia talmente importante che l'attuazione di questa procedura condurrebbe ad un
ritardo sostanziale e comprometterebbe l'interesse pubblico per la realizzazione
dell'appalto in questione. Il ricorso a questa procedura eccezionale è
menzionato nell'avviso di cui all'art. 11, par. 5.
Codice penale
Art.
326 -
Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio
Il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che,
violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando
della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere
segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Se
l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.
Il
pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per
procurare a sè o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale
illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è
punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine
di procurare a sè o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di
cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a
due anni (1).
(1) Articolo così sostituito dalla L. 26 aprile 1990, n. 86.
Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827
1.
Si procede alla stipulazione dei contratti a trattativa privata:
1)
quando gli incanti e le licitazioni siano andate deserte o si abbiano fondate
prove per ritenere che, ove si sperimentassero, andrebbero deserte;
2) per l’acquisto di cose la cui produzione è garantita da privativa
industriale o per la cui natura non è possibile promuovere il concorso di
pubbliche offerte;
3) quando trattasi di acquisto di macchine, strumenti o oggetti di precisione
che una sola ditta può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione
richiesti;
4) quando si debbano prendere in affitto locali destinati a servizi governativi;
5) quando
l’urgenza dei lavori, acquisti, trasporti e forniture sia tale da non
consentire l’indugio degli incanti o della licitazione;
6) e in genere in ogni altro caso in cui ricorrano speciali ed eccezionali
circostanze per le quali non possano
essere utilmente seguite le forme degli articoli 37 e 40 del presente
regolamento.
2.
Nei casi previsti nel presente articolo la ragione per la quale si ricorre alla
trattativa privata deve essere indicata nel decreto di approvazione del
contratto e dimostrata al Consiglio di Stato quando occorra il suo preventivo
avviso.
Art.
1664
Onerosità o difficoltà dell'esecuzione
Qualora
per effetto di circostanze imprevedibili si siano verificati aumenti o
diminuzioni nel costo dei materiali o della mano d'opera, tali da determinare un
aumento o una diminuzione superiori al decimo del prezzo complessivo convenuto,
l'appaltatore o il committente possono chiedere una revisione del prezzo
medesimo. La revisione può essere accordata solo per quella differenza che
eccede il decimo (1467).
Se
nel corso dell'opera si manifestano difficoltà di esecuzione derivanti da cause
geologiche, idriche e simili, non previste dalle parti, che rendano notevolmente
più onerosa la prestazione dell'appaltatore, questi ha diritto a un equo
compenso.
Art.
1460
Eccezione d'inadempimento
Nei
contratti con prestazioni corrispettive, ciascuno dei contraenti può rifiutarsi
di adempiere la sua obbligazione, se l'altro non adempie o non offre di
adempiere contemporaneamente la propria, salvo che termini diversi per
l'adempimento siano stati stabiliti dalle parti o risultino dalla natura del
contratto (1565).
Tuttavia non può rifiutarsi l'esecuzione se, avuto riguardo alle circostanze, il rifiuto è contrario alla buona fede (1375).
Legge
regionale 15 maggio 2000, n. 10
Art.
13.
Trattamento economico
1.
La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai
contratti collettivi per l'area dirigenziale, prevedendo che il trattamento
economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse
responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del
trattamento accessorio è definita per tutti i rami dell'Amministrazione
regionale con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della
Giunta regionale.
2.
Con contratto individuale sono determinati gli istituti del trattamento
economico accessorio, collegati al livello di responsabilità attribuito con
l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa
e di gestione, ed i relativi importi.
3.
Per i dirigenti generali di strutture di massima dimensione, con contratto
individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come
parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti
collettivi per le aree dirigenziali della Regione e sono determinati gli
istituti del trattamento economico accessorio, collegati al livello di
responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti
nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.
4. Il trattamento economico determinato ai sensi del presente articolo remunera le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dalla presente legge nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti da terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.
Art. 80 (Forme di pubblicità)
1.
Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o
superiore al controvalore in Euro di 5.000.000 DSP, contenuti nei programmi,
sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2.
Per i lavori di importo pari o superiore al controvalore in Euro di 5.000.000
DSP, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'ufficio delle pubblicazioni
ufficiali della Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati
sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e, dopo dodici giorni
dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell’Unione europea, per
estratto su almeno due dei principali quotidiani a diffusione nazionale e su
almeno due a maggiore diffusione nella regione dove si eseguono i lavori. La
pubblicazione reca menzione della data di spedizione e non deve contenere
informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono
essere in grado di provare la data di spedizione.
3.
Per i lavori di importo pari o superiore ad un milione ed inferiore al
controvalore in Euro di 5.000.000 di DSP, gli avvisi ed i bandi di gara sono
pubblicati sul foglio delle inserzioni della Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana e, per estratto, con le modalità previste dal comma 2.
4.
Per i lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di Euro, gli avvisi ed
i bandi di gara sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della regione nella
quale ha sede la stazione appaltante e, per estratto, su almeno due dei
principali quotidiani avente particolare diffusione nella provincia dove si
eseguono i lavori.
5.
Quando l'importo dei lavori posto in gara non raggiunge i 500.000 Euro, la
pubblicazione può essere effettuata soltanto nell'Albo Pretorio del Comune ove
si eseguono i lavori e nell'Albo della stazione appaltante.
6.
È facoltà della stazione appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità,
anche telematica.
7.
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la
tipologia delle commesse, l’importo dei lavori, la località di esecuzione, la
data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee e sulla
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l’indirizzo
dell’ufficio ove poter acquisire le informazioni necessarie.
8.
Le stesse modalità sono osservate per la pubblicazione dei dati di cui
all’articolo 29, comma 1, lettere f), f-bis) e f-ter) della Legge.
9.
Ai fini del presente articolo, per quotidiani nazionali si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani regionali o provinciali si intendono quelli più
diffusi, in termini di vendita, nel relativo territorio e destinati
prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale
concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati
ai quotidiani provinciali i periodici a diffusione locale che abbiano almeno due
uscite settimanali e che abbiano il formato, l’impostazione grafica e i
contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani.
10.
Nei bandi, negli avvisi e negli inviti di gara è indicato il nome del
responsabile del procedimento.
11.
Gli avvisi di preinformazione, i bandi di gara, gli avvisi degli appalti
aggiudicati sono redatti secondo gli schemi di cui agli allegati I, L, M, N, O.
12.
L’osservatorio dei lavori pubblici assicura la trasmissione annuale alla
Commissione Europea dei prospetti statistici relativi ai contratti di appalto di
lavori stipulati dalle amministrazioni aggiudicatrici nell’anno precedente,
contenenti il numero e il valore globale dei contratti aggiudicati al di sopra
della soglia comunitaria, le procedure di aggiudicazione seguite, le categorie
dei lavori appaltati, la nazionalità dell’impresa aggiudicataria.
Decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Art. 107. Elenco speciale
1.
Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri
oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare
esercizio.
3.
Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da
essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento
richiesto.
4.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis.
La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere
nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto.
5.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche
nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati
autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III;
in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57,
commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati
finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
7.
Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano
l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano
le disposizioni dell'articolo 47.”.
Decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385
Art.
107.
Elenco speciale
1.
Il Ministro del tesoro, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, determina criteri
oggettivi, riferibili all'attività svolta, alla dimensione e al rapporto tra
indebitamento e patrimonio, in base ai quali sono individuati gli intermediari
finanziari che si devono iscrivere in un elenco speciale tenuto dalla Banca
d'Italia.
2.
La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, detta agli
intermediari iscritti nell'elenco speciale disposizioni aventi ad oggetto
l'adeguatezza patrimoniale e il contenimento del rischio nelle sue diverse
configurazioni nonché l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli
interni. La Banca d'Italia può adottare, ove la situazione lo richieda,
provvedimenti specifici nei confronti di singoli intermediari per le materie in
precedenza indicate. Con riferimento a determinati tipi di attività la Banca
d'Italia può inoltre dettare disposizioni volte ad assicurarne il regolare
esercizio.
3.
Gli intermediari inviano alla Banca d'Italia, con le modalità e nei termini da
essa stabiliti, segnalazioni periodiche, nonché ogni altro dato e documento
richiesto.
4.
La Banca d'Italia può effettuare ispezioni con facoltà di richiedere
l'esibizione di documenti e gli atti ritenuti necessari.
4-bis.
La Banca d'Italia può imporre agli intermediari il divieto di intraprendere
nuove operazioni per violazione di norme di legge o di disposizioni emanate ai
sensi del presente decreto.
5.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale restano iscritti anche
nell'elenco generale; a essi non si applicano i commi 6 e 7 dell'art. 106.
6.
Gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, quando siano stati
autorizzati all'esercizio di servizi di investimento ovvero abbiano acquisito
fondi con obbligo di rimborso per un ammontare superiore al patrimonio, sono
assoggettati alle disposizioni previste nel titolo IV, capo I, sezione I e III;
in luogo degli articoli 86, commi 6 e 7, 87, comma 1, si applica l'articolo 57,
commi 4 e 5, del testo unico delle disposizioni in materia di mercati
finanziari, emanato ai sensi dell'articolo 21 della legge 6 febbraio 1996, n.
52.
7.
Agli intermediari iscritti nell'elenco previsto dal comma 1 che esercitano
l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma si applicano
le disposizioni dell'articolo 47.”.
Art. 17. Regolamenti
1.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi
entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per
disciplinare:
a)
l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti
comunitari (1);
b)
l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti
norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c)
le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza
di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
d)
l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le
disposizioni dettate dalla legge;
e)
[l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in
base agli accordi sindacali] (2).
2.
Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio
dei ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista
dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando
l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme
generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme
vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.
3.
Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di
competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di
competenza di pi+ ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da
parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi
debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della
loro emanazione.
4.
I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed
interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono
adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.
4-bis.
L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate,
con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro
competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il
Ministro del tesoro, nel rispetto dei princìpi posti dal decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con
l'osservanza dei criteri che seguono:
a)
riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i
Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze
di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e
l'amministrazione;
b)
individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e
periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con
funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo
criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
c)
previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei
risultati;
d)
indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
e)
previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la
definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici
dirigenziali generali (3).
(1)
Lettera così modificata dall'art. 11, L. 5 febbraio 1999, n. 25.
(2)
Lettera abrogata dall'art. 74, D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, e dall'art. 72,
D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.
(3)
Comma aggiunto dall'art. 13, L. 15 marzo 1997, n. 59.