Modifiche
alla legge 11 febbraio 1994, n. 109. Ulteriori disposizioni concernenti gli
1.
Nelle more della revisione della legge quadro sui lavori pubblici, anche allo
scopo di adeguare la stessa alle modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione, alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
l'articolo 2 è sostituito dal seguente:
“Art.
2. - (Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge). - 1. Ai sensi
e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3,
comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai soggetti di cui al
comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione, demolizione,
recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti, anche
di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. Nei contratti
misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture o di servizi
quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della presente legge
qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per cento.
2.
Le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
si applicano:
a)
alle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, agli enti
pubblici, compresi quelli economici, agli enti ed alle amministrazioni locali,
alle loro associazioni e consorzi nonché agli altri organismi di diritto
pubblico;
b)
ai concessionari di lavori e di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, alle aziende
speciali ed ai consorzi di cui agli articoli 114, 2 e 31 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, alle società di cui agli articoli 113, 113-bis, 115 e 116
del citato testo unico, alle società con capitale pubblico, in misura anche non
prevalente, che abbiano ad oggetto della propria attività la produzione di beni
o servizi non destinati ad essere collocati sul mercato in regime di libera
concorrenza; ai predetti soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 18, 19,
commi 2 e 2-bis, 27 e 33 della presente legge;
c)
ai soggetti privati, relativamente a lavori di cui all'allegato A del decreto
legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili relativi ad
ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifici
scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori; ai predetti
soggetti non si applicano gli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32 e 33
della presente legge.
3.
Ai concessionari di lavori pubblici si applicano le sole disposizioni della
presente legge in materia di pubblicità dei bandi di gara e termini per
concorrere, secondo quanto previsto per gli appalti a terzi dalla direttiva
93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, nonché in materia di
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici; per i lavori eseguiti
direttamente o tramite imprese collegate o controllate, individuate ai sensi
della citata direttiva 93/37/CEE, si applicano le sole norme relative alla
qualificazione degli esecutori di lavori pubblici. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre ai concessionari di lavori pubblici, con espressa
previsione del contratto di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione oppure possono invitare i candidati
concessionari a dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del
valore globale dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare
a terzi. Per la realizzazione delle opere previste nelle convenzioni già
assentite alla data del 30 giugno 2002, ovvero rinnovate e prorogate ai sensi
della legislazione vigente, i concessionari sono tenuti ad appaltare a terzi una
percentuale minima del 40 per cento dei lavori, applicando le disposizioni della
presente legge ad esclusione degli articoli 7, 14, 19, commi 2 e 2-bis, 27, 32,
33. E' fatto divieto ai soggetti di cui al comma 2, lettera a), di procedere ad
estensioni di lavori affidati in concessione al di fuori delle ipotesi previste
dalla citata direttiva 93/37/CEE previo aggiornamento degli atti convenzionali
sulla base di uno schema predisposto dal Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti. Di tale aggiornamento deve essere data comunicazione al Parlamento.
4.
I soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, applicano le
disposizioni della presente legge per i lavori di cui all'articolo 8, comma 6,
del medesimo decreto legislativo e comunque per i lavori riguardanti i rilevati
aeroportuali e ferroviari. Agli stessi soggetti non si applicano le disposizioni
del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, relative all'esecuzione dei
lavori, alla contabilità dei lavori e al collaudo dei lavori. Resta ferma
l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai
collaudi di natura tecnica. Gli appalti di forniture e servizi restano comunque
regolati dal solo decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158.
5.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma
dell'articolo 28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive
modificazioni, o di quanto agli interventi assimilabile; per le singole opere
d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti privati sono tenuti ad
affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara previste dalla citata
direttiva 93/37/CEE.
6.
Le disposizioni della presente legge, ad esclusione dell'articolo 8, non si
applicano ai contratti di sponsorizzazione di cui all'articolo 119 del citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, ed all'articolo 43
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero ai contratti a questi ultimi
assimilabili, aventi ad oggetto interventi di cui al comma 1, ivi compresi gli
interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate
di beni architettonici sottoposti alle disposizioni di tutela di cui al Titolo I
del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.
7.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a)
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalle regioni, dalle province
autonome di Trento e di Bolzano, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da
altri organismi di diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al
controllo di tali soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di
direzione o di vigilanza siano costituiti in misura non inferiore alla metà da
componenti designati dai medesimi soggetti;
b)
per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c)
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d)
per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).”;
b)
all'articolo 3, comma 6, lettera l):
1)
le parole: “ai sensi della legge 1º giugno 1939, n. 1089, e successive
modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “ai sensi del Titolo I del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490”;
2)
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento ai beni mobili ed alle superfici
decorate di beni architettonici”;
c)
all'articolo 4, comma 17, primo periodo, le parole: “150.000 Ecu” sono
sostituite dalle seguenti: “150.000 euro”; le parole: “quindici giorni”
sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”; le parole: “trenta
giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”; al medesimo
comma 17 dell'articolo 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Per
gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la
comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento”;
1)
al comma 2, le parole: “150.000 Ecu” sono sostituite dalle seguenti:
“150.000 euro”;
2)
al comma 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b)
le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti
degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi,
finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere”;
3)
al comma 4, la lettera g) è sostituita dalla seguente:
“g)
le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto
specificatamente previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla
categoria dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del
citato testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e
ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
11-sexies ovvero nelle more dell'efficacia dello stesso, la durata
dell'efficacia della qualificazione è di cinque anni, con verifica entro il
terzo anno del mantenimento dei requisiti di ordine generale nonché dei
requisiti di capacità strutturale da indicare nel regolamento. La verifica di
mantenimento sarà tariffata proporzionalmente alla tariffa di attestazione in
misura non superiore ai 3/5 della stessa. La durata dell'efficacia della
qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro e manutenzione di
beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle
disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell'efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta salva la verifica
in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine
speciale individuati dal suddetto regolamento”;
4)
al comma 11-sexies sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “E' facoltà
dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, individuare, quale ulteriore
requisito dei soggetti esecutori dei lavori di cui al presente comma, l'avvenuta
esecuzione di lavori nello specifico settore cui si riferisce l'intervento. Ai
fini della comprova del requisito relativo all'esecuzione di lavori nello
specifico settore cui si riferisce l'intervento, potranno essere utilizzati
unicamente i lavori direttamente ed effettivamente realizzati dal soggetto
esecutore, anche per effetto di cottimi e subaffidamenti.”;
5)
dopo il comma 11-sexies è aggiunto il seguente:
“11-septies.
Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori e di rilievo
economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti esclusivamente da
soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.”;
e)
all'articolo 12:
1)
al comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “E' vietata la
partecipazione a più di un consorzio stabile”;
2)
dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:
“8-bis.
Ai fini della partecipazione del consorzio stabile alle gare per l'affidamento
di lavori, la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna
impresa consorziata, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
bando di gara, è incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale
percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo
anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio.
8-ter.
Il consorzio stabile si qualifica sulla base delle qualificazioni possedute
dalle singole imprese consorziate. La qualificazione è acquisita con
riferimento ad una determinata categoria di opera generale o specializzata per
la classifica corrispondente alla somma di quelle possedute dalle imprese
consorziate. Per la qualificazione alla classifica di importo illimitato, è in
ogni caso necessario che almeno una tra le imprese consorziate già possieda
tale qualificazione ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno una
con qualificazione per classifica VII e almeno due con classifica V o superiore,
ovvero che tra le imprese consorziate ve ne siano almeno tre con qualificazione
per classifica VI. Per la qualificazione per prestazioni di progettazione e
costruzione, nonché per la fruizione dei meccanismi premiali di cui
all'articolo 8, comma 4, lettera e), è in ogni caso sufficiente che i
corrispondenti requisiti siano posseduti da almeno una delle imprese
consorziate. Qualora la somma delle classifiche delle imprese consorziate non
coincida con una delle classifiche di cui all'articolo 3 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, la
qualificazione è acquisita nella classifica immediatamente inferiore o in
quella immediatamente superiore alla somma delle classifiche possedute dalle
imprese consorziate, a seconda che tale somma si collochi rispettivamente al di
sotto, ovvero al di sopra o alla pari della metà dell'intervallo tra le due
classifiche”;
1)
al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I lavori riconducibili
alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere
assunti anche da imprese riunite in associazione ai sensi del comma 1.”;
2)
al comma 7, la parola: “ciascuna” è sostituita dalle seguenti: “una o più”
ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per le medesime speciali
categorie di lavori, che siano indicate nel bando di gara, il subappalto, ove
consentito, non può essere artificiosamente suddiviso in più contratti.”;
1)
al comma 1, dopo le parole: “L'attività di realizzazione dei lavori di cui
alla presente legge” sono inserite le seguenti: “di singolo importo
superiore a 100.000 euro”;
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3.
Il programma triennale deve prevedere un ordine di priorità. Nell'ambito di
tale ordine sono da ritenere comunque prioritari i lavori di manutenzione, di
recupero del patrimonio esistente, di completamento dei lavori già iniziati, i
progetti esecutivi approvati, nonché gli interventi per i quali ricorra la
possibilità di finanziamento con capitale privato maggioritario”;
3)
al comma 6, dopo le parole: “è subordinata” sono inserite le seguenti: “,
per i lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione
di uno studio di fattibilità e, per i lavori di importo pari o superiore a
1.000.000 di euro,”;
4)
al comma 7, le parole: “o un tronco di lavoro a rete” sono soppresse;
h)
all'articolo 16:
1)
dopo il comma 3, è inserito il seguente:
“3-bis.
Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
di cui al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
il progetto preliminare dell'intervento deve ricomprendere una scheda tecnica
redatta e sottoscritta da un soggetto con qualifica di restauratore di beni
culturali ai sensi della vigente normativa e finalizzata alla puntuale
individuazione delle caratteristiche del bene vincolato e dell'intervento da
realizzare.”;
2)
al comma 6, dopo le parole: “e momenti di verifica” è inserita la seguente:
“tecnica”;
1)
al comma 1, lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, ivi
compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla
manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i
soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente
normativa”; al medesimo comma 1, dopo la lettera g) è aggiunta la seguente:
“g-bis)
da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a),
e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista,
formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato nel settore dei
servizi di ingegneria e architettura, per un periodo di tempo non inferiore a
cinque anni, e che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le
previsioni del comma 1 dell'articolo 12. E' vietata la partecipazione a più di
un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento
di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa
connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura
realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio
precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 12, comma
8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e
di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi
4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12”;
2)
al comma 4, il secondo periodo è soppresso;
3)
al comma 6, alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “di
categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della
iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà
essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari
e i regolamenti vigenti;” e alla lettera b), secondo periodo, le parole: “di
ciascun professionista firmatario del progetto” sono sostituite dalle
seguenti: “di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in
forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto
contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli
ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti”;
4)
al comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “All'atto
dell'affidamento dell'incarico deve essere dimostrata la regolarità
contributiva del soggetto affidatario”;
5)
i commi 10, 11 e 12 sono sostituiti dai seguenti:
“10.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione di importo pari o superiore alla
soglia di applicazione della disciplina comunitaria in materia di appalti
pubblici di servizi, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, ovvero, per i soggetti tenuti
all'applicazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive
modificazioni, le disposizioni ivi previste.
11.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione il cui importo stimato sia
compreso tra 100.000 euro e la soglia di applicazione della disciplina
comunitaria in materia di appalti pubblici di servizi, il regolamento disciplina
le modalità di aggiudicazione che le stazioni appaltanti devono rispettare, in
alternativa alla procedura del pubblico incanto, in modo che sia assicurata
adeguata pubblicità agli stessi e siano contemperati i princìpi generali della
trasparenza e del buon andamento con l'esigenza di garantire la proporzionalità
tra le modalità procedurali e il corrispettivo dell'incarico.
12.
Per l'affidamento di incarichi di progettazione ovvero della direzione dei
lavori il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro le stazioni
appaltanti per il tramite del responsabile del procedimento possono procedere
all'affidamento ai soggetti di cui al comma 1, lettere d), e), f) e g), di loro
fiducia, previa verifica dell'esperienza e della capacità professionale degli
stessi e con motivazione della scelta in relazione al progetto da affidare”;
6)
dopo il comma 12-bis è inserito il seguente:
“12-ter.
Il Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, determina, con proprio decreto, le tabelle dei corrispettivi
delle attività che possono essere espletate dai soggetti di cui al comma 1 del
presente articolo, tenendo conto delle tariffe previste per le categorie
professionali interessate. I corrispettivi sono minimi inderogabili ai sensi
dell'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143,
introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto
contrario è nullo. Fino all'emanazione del decreto continua ad applicarsi
quanto previsto nel decreto del Ministro della giustizia del 4 aprile 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26 aprile 2001.”;
l)
all'articolo 19:
1)
al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
“b)
la progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 5, e l'esecuzione dei
lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, qualora:
1)
riguardino lavori di importo inferiore a 200.000 euro;
2)
riguardino lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più
del 60 per cento del valore dell'opera;
3)
riguardino lavori di manutenzione, restauro e scavi archeologici;
4)
riguardino lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di euro”;
2)
dopo il comma 1-bis, sono inseriti i seguenti:
“1-ter.
L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 1, lettera
b), deve possedere i requisiti progettuali previsti dal bando o deve avvalersi
di un progettista qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo
individuato in sede di offerta o eventualmente associato; il bando indica
l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base
di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto
richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle
spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde
dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in
corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo. Ai sensi e per gli
effetti dell'articolo 47, comma 1, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, nel caso di opere di
particolare pregio architettonico, il responsabile del procedimento procede in
contraddittorio con il progettista qualificato alla realizzazione del progetto
esecutivo a verificare la conformità con il progetto definitivo, al fine di
accertare l'unità progettuale. Al contraddittorio partecipa anche il
progettista titolare dell'affidamento del progetto definitivo, che si esprime in
ordine a tale conformità.
1-quater.
I lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di
beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela previste dal testo
unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, non sono
suscettibili di affidamento congiuntamente ad altre lavorazioni afferenti ad
altre categorie di opere generali e speciali individuate dal regolamento di cui
all'articolo 3, commi 2 e 3, e dal regolamento di cui all'articolo 8, comma 2.
L'affidamento dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici comprende, di regola, l'affidamento
dell'attività di progettazione successiva a livello preliminare.
1-quinquies.
Nel caso di affidamento dei lavori in assicurazione di qualità, qualora la
stazione appaltante non abbia già adottato un proprio sistema di qualità, è
fatto obbligo alla stessa di affidare, ad idonei soggetti qualificati, secondo
le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, i servizi di
supporto al responsabile del procedimento ed al direttore dei lavori, in modo da
assicurare che anche il funzionamento della stazione appaltante sia conforme ai
livelli di qualità richiesti dall'appaltatore”;
3)
al comma 2, le parole: “Qualora nella gestione siano previsti prezzi o tariffe
amministrati, controllati o predeterminati” sono sostituite dalle seguenti:
“Qualora necessario”; le parole: “, che comunque non può superare il 50
per cento dell'importo totale dei lavori. Il prezzo può essere corrisposto a
collaudo effettuato in un'unica rata o in più rate annuali, costanti o
variabili” sono soppresse; sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “A
titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o
diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo
espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da
affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni
di interesse pubblico, già indicati nel programma di cui all'articolo 14, ad
esclusione degli immobili ricompresi nel patrimonio da dismettere ai sensi del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 novembre 2001, n. 410. Qualora il soggetto concedente disponga di
progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle
prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della
progettazione e al suo completamento da parte del concessionario”;
4)
al comma 2-bis, le parole: “La durata della concessione non può essere
superiore a trenta anni” sono sostituite dalle seguenti: “L'amministrazione
aggiudicatrice, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio
economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che
la concessione abbia una durata anche superiore a trenta anni, tenendo conto del
rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui al comma 2
sull'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle
condizioni del mercato”;
5)
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
“2-ter.
Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere
destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto
funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al
concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.
2-quater.
Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37-quater,
partecipano alla conferenza di servizi finalizzata all'esame ed alla
approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno
diritto di voto”;
6)
al comma 4, le parole: “in ogni caso” sono sostituite dalle seguenti:
“salvo il caso di cui al comma 5,”; e le parole: “numero 1)” sono
sostituite dalle seguenti: “numeri 1), 2) e 4)”;
7)
al comma 5, dopo le parole: “i contratti” sono inserite le seguenti: “di
cui al comma 1, lettera a), di importo inferiore a 500.000 euro e i contratti”
e, dopo le parole: “scavi archeologici”, sono aggiunte le seguenti: “nonché
quelli relativi alle opere in sotterraneo e quelli afferenti alle opere di
consolidamento dei terreni”;
m)
all'articolo 20:
1)
al comma 2, dopo le parole: “ponendo a base di gara un progetto” sono
inserite le seguenti: “almeno di livello”;
2)
al comma 4, dopo le parole: “previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici” sono inserite le seguenti: “per i lavori di importo pari o
superiore a 25.000.000 di euro”;
1)
al comma 1-bis, primo periodo, le parole: “a 5 milioni di ECU” sono
sostituite dalle seguenti: “al controvalore in euro di 5.000.000 di DSP”; è
soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti:
“Il bando o la lettera di invito devono precisare le modalità di
presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente
necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Non sono richieste
giustificazioni per quegli elementi i cui valori minimi sono rilevabili da dati
ufficiali. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia
sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è
chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione potrà
provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio”;
2)
dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
“1-ter.
L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto o licitazione privata
può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a),
nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la
prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica
delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione
possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte
dall'appaltatore”;
3)
dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:
“8-bis.
L'aggiudicazione dei lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
il cui importo stimato sia inferiore a 5.000.000 di DSP, è disposta secondo il
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, assumendo quali elementi
obbligatori di valutazione il prezzo e l'apprezzamento dei curricula in
relazione alle caratteristiche dell'intervento individuate nella scheda tecnica
di cui all'articolo 16, comma 3-bis. In questa ipotesi, all'elemento prezzo dovrà
essere comunque attribuita una rilevanza prevalente secondo criteri
predeterminati”;
o)
all'articolo 23, comma 1-ter, il quarto periodo è sostituito dai seguenti:
“Ogni domanda deve indicare gli eventuali altri soggetti a cui sono state
inviate le domande e deve essere corredata da una autocertificazione, ai sensi
della vigente normativa in materia, con la quale il richiedente attesta il
possesso delle qualifiche e dei requisiti previsti dal regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, di non trovarsi
in nessuna delle cause di esclusione dalle gare d'appalto e di non aver
presentato domanda in numero superiore a quanto previsto al secondo periodo del
presente comma. Le stazioni appaltanti procedono a verifiche a campione sui
soggetti concorrenti e comunque sui soggetti aggiudicatari”;
p)
all'articolo 24:
1)
al comma 1, alla lettera a) è premessa la seguente:
“0a)
lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro”;
2)
al comma 1, lettera a), le parole: “non superiore a 300.000 ECU” sono
sostituite dalle seguenti: “compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro”;
alle lettere b) e c), la parola: “ECU” è sostituita dalla seguente:
“euro”;
3)
dopo il comma 5 è inserito il seguente:
“5-bis.
L'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato
sia superiore a 40.000 euro, avviene mediante gara informale sulla base di
quanto disposto dall'articolo 21, comma 8-bis, alla quale devono essere invitati
almeno quindici concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati
ai sensi della presente legge per i lavori oggetto dell'appalto. Per
l'affidamento di appalti di cui al comma 1, lettera c), il cui importo stimato
sia inferiore a 40.000 euro, le stazioni appaltanti possono procedere
all'affidamento a soggetti, singoli o raggruppati, di propria fiducia. In questo
caso comunque le stazioni appaltanti devono verificare la sussistenza, in capo
agli affidatari, dei requisiti di cui alla presente legge e motivarne la scelta
in relazione alle prestazioni da affidare.”;
4)
dopo il comma 7 è inserito il seguente:
“7-bis.
Con riferimento ai lavori di restauro e manutenzione di beni mobili e delle
superfici decorate di beni architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela
previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,
è ammissibile l'affidamento a trattativa privata, ad un soggetto esecutore di
un appalto, di lavori complementari, non figuranti nel progetto inizialmente
approvato o nell'affidamento precedentemente disposto, che siano diventati
necessari, a seguito di circostanza non prevedibile, all'intervento nel suo
complesso, sempreché tali lavori non possano essere tecnicamente o
economicamente separati dall'appalto principale senza grave inconveniente per il
soggetto aggiudicatario oppure, quantunque separabili dall'esecuzione
dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari al suo perfezionamento.
L'importo dei lavori complementari non può complessivamente superare il 50 per
cento dell'appalto principale.”;
q)
all'articolo 27, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2-bis.
Con riferimento agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e
delle superfici decorate di beni architettonici, sottoposte alle disposizioni di
tutela previste dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di
beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n.
490, l'ufficio di direzione dei lavori del direttore dei lavori deve comprendere
tra gli assistenti con funzioni di direttore operativo un soggetto con qualifica
di restauratore di beni culturali ai sensi della normativa vigente.”;
r)
all'articolo 28, comma 4, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Possono
fare parte delle commissioni di collaudo, limitatamente ad un solo componente, i
funzionari amministrativi che abbiano prestato servizio per almeno cinque anni
in uffici pubblici. E' abrogata ogni diversa disposizione, anche di natura
regolamentare”;
s)
all'articolo 29:
1)
al comma 1, lettera a), le parole: “superiore a 5 milioni di ECU” sono
sostituite dalle seguenti: “pari o superiore al controvalore in euro di
5.000.000 di DSP”; alla lettera b), alla parola: “superiore”, sono
premesse le parole: “pari o” e la parola: “ECU” è sostituita dalla
seguente: “euro”; alla lettera c) la parola: “ECU” è sostituita dalla
seguente: “euro”;
2)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
“2.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico
del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad
assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite
il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, dovrà
effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza
alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione”;
t)
all'articolo 30:
1)
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: “In caso di
aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli
eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento,
l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20
per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati
d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo
contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al
precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento
dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo
in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per
cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità
anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la
sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte
dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di
analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento
delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25
per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa
vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai
contratti in corso”; al terzo periodo, dopo le parole: “La mancata
costituzione della garanzia” sono inserite le seguenti: “di cui al primo
periodo”;
2)
il comma 6 è sostituito dai seguenti:
“6.
Prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori, le stazioni
appaltanti devono verificare, nei termini e con le modalità stabiliti dal
regolamento, la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui
all'articolo 16, commi 1 e 2, e la loro conformità alla normativa vigente. Gli
oneri derivanti dall'accertamento della rispondenza agli elaborati progettuali
sono ricompresi nelle risorse stanziate per la realizzazione delle opere. Con
apposito regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 3, il Governo regola le
modalità di verifica dei progetti, attenendosi ai seguenti criteri:
a)
per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro, la verifica deve essere
effettuata da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea
UNI CEI EN 45004;
b)
per i lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro, la verifica può essere
effettuata dagli uffici tecnici delle predette stazioni appaltanti ove il
progetto sia stato redatto da progettisti esterni o le stesse stazioni
appaltanti dispongano di un sistema interno di controllo di qualità, ovvero da
altri soggetti autorizzati secondo i criteri stabiliti dal regolamento;
c)
in ogni caso, il soggetto che effettua la verifica del progetto deve essere
munito di una polizza indennitaria civile per danni a terzi per i rischi
derivanti dallo svolgimento dell'attività di propria competenza.
6-bis.
Sino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 6, la
verifica può essere effettuata dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti o
dagli organismi di controllo di cui alla lettera a) del medesimo comma. Gli
incarichi di verifica di ammontare inferiore alla soglia comunitaria possono
essere affidati a soggetti di fiducia della stazione appaltante.”;
3)
al comma 7-bis è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il sistema, una
volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19,
comma 1, lettera b), di importo superiore a 75 milioni di euro”;
u)
all'articolo 31-bis, il comma 1 è sostituito dai seguenti:
“1.
Per i lavori pubblici affidati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,
lettere a) e b), in materia di appalti e di concessioni, qualora, a seguito
dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico
dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al
10 per cento dell'importo contrattuale, il responsabile del procedimento
promuove la costituzione di apposita commissione perché formuli, acquisita la
relazione del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo,
entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle predette riserve,
proposta motivata di accordo bonario. In merito alla proposta si pronunciano,
nei successivi trenta giorni, l'appaltatore ed il soggetto committente. Decorso
tale termine è in facoltà dell'appaltatore avvalersi del disposto
dell'articolo 32. La procedura per la definizione dell'accordo bonario può
essere reiterata per una sola volta. La costituzione della commissione è altresì
promossa dal responsabile del procedimento, indipendentemente dall'importo
economico delle riserve ancora da definirsi, al ricevimento da parte dello
stesso del certificato di collaudo o di regolare esecuzione di cui all'articolo
28. Nell'occasione la proposta motivata della commissione è formulata entro
novanta giorni dal predetto ricevimento.
1-bis.
La commissione di cui al comma 1 è formata da tre componenti in possesso di
specifica idoneità, designati, rispettivamente, il primo dal responsabile del
procedimento, il secondo dall'impresa appaltatrice o concessionaria ed il terzo,
di comune accordo, dai componenti già designati contestualmente
all'accettazione congiunta del relativo incarico. In caso di mancato accordo,
alla nomina del terzo componente provvede su istanza della parte più diligente,
per le opere di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici
nazionali e dei loro concessionari, il presidente del tribunale del luogo dove
è stato stipulato il contratto. Qualora l'impresa non provveda alla
designazione del componente di sua elezione nel termine di trenta giorni dalla
richiesta del responsabile del procedimento, questi provvede a formulare
direttamente la proposta motivata di accordo bonario, acquisita la relazione del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo. Gli oneri
connessi ai compensi da riconoscere ai commissari sono posti a carico dei fondi
stanziati per i singoli interventi.
1-ter.
L'accordo bonario, definito con le modalità di cui ai commi 1 e 1-bis ed
accettato dall'appaltatore, ha natura transattiva. Le parti hanno facoltà di
conferire alla commissione il potere di assumere decisioni vincolanti,
perfezionando, per conto delle stesse, l'accordo bonario risolutivo delle
riserve.
1-quater.
Le disposizioni dei commi da 1 a 1-ter non si applicano ai lavori per i quali
l'individuazione del soggetto affidatario sia già intervenuta alla data di
entrata in vigore della presente disposizione; per gli appalti di importo
inferiore a 10 milioni di euro, la costituzione della commissione è facoltativa
ed il responsabile del procedimento può essere componente della commissione
stessa.”;
v)
all'articolo 32:
1)
al comma 2, sono premesse le parole: “Per i soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, lettera a), della presente legge,”;
2)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatte salve le
disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità
alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati
d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a
condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla
data di entrata in vigore della presente disposizione”;
3)
dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
“4-bis.
Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi,
prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia
dei lavori pubblici come definita all'articolo 2”;
z)
all'articolo 33, comma 1, dopo le parole: “destinate ad attività” sono
inserite le seguenti: “della Banca d'Italia,”;
aa)
all'articolo 37-bis:
1)
al comma 1, le parole: “Entro il 30 giugno di ogni anno” sono soppresse;
dopo le parole: “promotori stessi”, è inserito il seguente periodo: “Le
proposte sono presentate entro il 30 giugno di ogni anno oppure, nel caso in cui
entro tale scadenza non siano state presentate proposte per il medesimo
intervento, entro il 31 dicembre.”; dopo le parole: “un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito” sono inserite le
seguenti: “o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso
ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi
dell'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di
revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966”;
dopo le parole: “garanzie offerte dal promotore all'amministrazione
aggiudicatrice” sono inserite le seguenti: “; il regolamento detta
indicazioni per chiarire ed agevolare le attività di asseverazione”; e sono
aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “I soggetti pubblici e privati possono
presentare alle amministrazioni aggiudicatrici, nell'ambito della fase di
programmazione di cui all'articolo 14 della presente legge, proposte
d'intervento relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità
e studi di fattibilità. Tale presentazione non determina, in capo alle
amministrazioni, alcun obbligo di esame e valutazione. Le amministrazioni
possono adottare, nell'ambito dei propri programmi, le proposte di intervento e
gli studi ritenuti di pubblico interesse; l'adozione non determina alcun diritto
del proponente al compenso per le prestazioni compiute o alla realizzazione
degli interventi proposti”;
2)
al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La realizzazione di
lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo
economico dalle stesse perseguiti, possono presentare studi di fattibilità o
proposte di intervento, ovvero aggregarsi alla presentazione di proposte di
realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro
autonomia decisionale”;
3)
dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
“2-bis.
Entro venti giorni dalla avvenuta redazione dei programmi di cui al comma 1, le
amministrazioni aggiudicatrici rendono pubblica la presenza negli stessi
programmi di interventi realizzabili con capitali privati, in quanto
suscettibili di gestione economica, pubblicando un avviso indicativo con le
modalità di cui all'articolo 80 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, mediante affissione presso
la propria sede per almeno sessanta giorni consecutivi, nonché pubblicando lo
stesso avviso, a decorrere dalla sua istituzione, sul sito informatico
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi
dell'articolo 24 della legge 24 novembre 2000, n. 340, e, ove istituito, sul
proprio sito informatico. L'avviso è trasmesso all'Osservatorio dei lavori
pubblici che ne dà pubblicità. Fermi tali obblighi di pubblicazione, le
amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di pubblicare lo stesso avviso
facendo ricorso a differenti modalità, nel rispetto dei princìpi di cui
all'articolo 1, comma 1, della presente legge.
2-ter.
Entro quindici giorni dalla ricezione della proposta, le amministrazioni
aggiudicatrici provvedono:
a)
alla nomina e comunicazione al promotore del responsabile del procedimento;
b)
alla verifica della completezza dei documenti presentati e ad eventuale
dettagliata richiesta di integrazione.”;
bb)
all'articolo 37-ter, comma 1, le parole: “Entro il 31 ottobre di ogni anno”
sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “La pronuncia
delle amministrazioni aggiudicatrici deve intervenire entro quattro mesi dalla
ricezione della proposta del promotore. Ove necessario, il responsabile del
procedimento concorda per iscritto con il promotore un più lungo programma di
esame e valutazione. Nella procedura negoziata di cui all'articolo 37-quater il
promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata
dall'amministrazione più conveniente. In questo caso, il promotore risulterà
aggiudicatario della concessione”;
cc)
all'articolo 37-quater:
1)
al comma 1, all'alinea, le parole: “il 31 dicembre” sono sostituite dalle
seguenti: “tre mesi dalla pronuncia di cui all'articolo 37-ter”; alla
lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: “; è altresì consentita la
procedura di appalto-concorso”;
2)
al comma 5 le parole da: “Nel caso” fino a: “secondo offerente” sono
sostituite dalle seguenti: “Nel caso in cui la gara sia esperita mediante
appalto-concorso e nella successiva procedura negoziata di cui al comma 1,
lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare
all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla
procedura, il rimborso delle spese sostenute e documentate nei limiti
dell'importo di cui all'articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo”;
3)
il comma 6 è abrogato;
4)
le parole: “articolo 37-bis, comma 1, ultimo periodo”, ovunque ricorrano,
sono sostituite dalle seguenti: “articolo 37-bis, comma 1, quinto periodo”;
dd)
all'articolo 37-quinquies, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:
“1-ter.
Per effetto del subentro di cui al comma 1, che non costituisce cessione del
contratto, la società di progetto diventa la concessionaria a titolo originario
e sostituisce l'aggiudicatario in tutti i rapporti con l'Amministrazione
concedente. Nel caso di versamento di un prezzo in corso d'opera da parte della
pubblica amministrazione, i soci della società restano solidalmente
responsabili con la società di progetto nei confronti dell'Amministrazione per
l'eventuale rimborso del contributo percepito. In alternativa, la società di
progetto può fornire alla pubblica amministrazione garanzie bancarie ed
assicurative per la restituzione delle somme versate a titolo di prezzo in corso
d'opera, liberando in tal modo i soci. Le suddette garanzie cessano alla data di
emissione del certificato di collaudo dell'opera. Il contratto di concessione
stabilisce le modalità per la eventuale cessione delle quote della società di
progetto, fermo restando che i soci che hanno concorso a formare i requisiti per
la qualificazione sono tenuti a partecipare alla società ed a garantire, nei
limiti di cui sopra, il buon adempimento degli obblighi del concessionario sino
alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. L'ingresso nel
capitale sociale della società di progetto e lo smobilizzo delle partecipazioni
da parte di banche ed altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a
formare i requisiti per la qualificazione possono tuttavia avvenire in qualsiasi
momento.”;
ee)
dopo l'articolo 38, è aggiunto il seguente:
“Art.
38-bis. - (Deroghe in situazioni di emergenza ambientale). - 1. Al fine di
accelerare la realizzazione di infrastrutture di trasporto, viabilità e
parcheggi, tese a migliorare la qualità dell'aria e dell'ambiente nelle città,
l'approvazione dei progetti definitivi da parte del consiglio comunale
costituisce variante urbanistica a tutti gli effetti”.
2.
Per i programmi già approvati alla data di entrata in vigore della presente
legge, le proposte dei promotori di cui all'articolo 37-bis della legge 11
febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente articolo,
possono essere presentate senza pubblicazione del preventivo avviso indicativo
entro la data del 30 giugno 2002. Qualora entro tale data non siano pervenute
proposte da parte del promotore, si dà luogo all'avviso indicativo. La
procedura di comparazione delle proposte, di cui all'articolo 37-ter, comma 1,
della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dal comma 1 del presente
articolo, è estesa anche alle proposte già ricevute dalle amministrazioni
aggiudicatrici e non ancora istruite. In questo caso si intende che i termini
decorrano dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3.
All'articolo 18, comma 9, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive
modificazioni, è aggiunto il seguente periodo: “Per i subappalti o cottimi di
importo inferiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo
inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte
della stazione appaltante sono ridotti della metà”.
4.
Nell'esercizio del potere regolamentare di cui all'articolo 3 della legge 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, il Governo provvede ad
adeguare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
dicembre 1999, n. 554, alle previsioni della presente legge, determinando in
particolare i requisiti di idoneità e i criteri di remunerazione dei componenti
della commissione istituita ai sensi del comma 1, lettera u), del presente
articolo, e apportando altresì allo stesso le modificazioni la cui opportunità
sia emersa nel corso del primo periodo di applicazione della medesima legge. Il
Governo provvede altresì a modificare il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, anche al fine di aggiornare
i requisiti richiesti alle imprese, secondo regole che migliorino la
qualificazione del mercato e la adeguata concorrenza. Il Governo provvede infine
a modificare il regolamento di cui al citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 34 del 2000 prevedendo la possibilità per l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici di comminare sanzioni rapportate alla gravità
delle violazioni compiute dagli organismi di attestazione (SOA).
5.
Per garantire la piena autonomia funzionale ed organizzativa del Consiglio
superiore dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 11
febbraio 1994, n. 109, è istituito un apposito centro di responsabilità
amministrativa nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per il funzionamento del predetto organo tecnico consultivo.
6.
E' abrogato l'articolo 55 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537.
7.
In apposita unità previsionale di base da istituire nell'ambito del centro di
responsabilità di cui al comma 5 è trasferita, nella misura da determinare con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, quota parte delle risorse iscritte per
l'anno 2002 nell'unità previsionale di base 3.1.1.0 - Funzionamento, dello
stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al
centro di responsabilità “Opere pubbliche ed edilizia”.
8.
Ai fini di cui al comma 5, è altresì autorizzata la spesa aggiuntiva di
1.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2002.
9.
All'unità previsionale di base di cui al comma 7 affluiscono, sulla base di
apposito regolamento, emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i proventi delle
attività del Servizio tecnico centrale del Consiglio superiore dei lavori
pubblici connesse con l'applicazione del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, e attinenti allo svolgimento
delle funzioni di organismo di certificazione ed ispezione, nonché di notifica
di altri organismi e di benestare tecnico europeo. Confluiscono, altresì, in
detta unità previsionale di base, secondo quanto disposto dall'articolo 43,
comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, i proventi dell'attività di
studio e ricerca, anche nel campo della modellistica fisica delle opere, svolte
dallo stesso Servizio tecnico centrale per l'espletamento dei compiti relativi
al rilascio delle concessioni ai laboratori di prove sui materiali, ai sensi
dell'articolo 20 della legge 5 novembre 1971, n. 1086, e di prove geotecniche
sui terreni e sulle rocce, ai sensi dell'articolo 8 del citato regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 246 del 1993, nonché
dell'attività ispettiva, relativamente agli aspetti che riguardano la sicurezza
statica delle costruzioni, presso impianti di prefabbricazione e di produzione
di prodotti di impiego strutturale nelle costruzioni civili.
10.
All'onere derivante dall'attuazione del comma 8, pari a 1.000.000 di euro a
decorrere dal 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
Sviluppo
Italia Spa
1.
Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree depresse del
Paese, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali,
regionali e locali competenti possono avvalersi, per le attività tecniche,
economiche e finanziarie occorrenti, delle convenzioni con Sviluppo Italia Spa
di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.
Delega
al Governo in materia di finanziamento delle società di progetto
a)
la società finanziata potrà cedere, alle banche che erogano i finanziamenti, i
propri crediti, ivi inclusi quelli verso il concedente o committente, senza il
consenso del contraente ceduto;
b)
la società finanziata potrà costituire, in favore della banca che eroga i
finanziamenti, privilegio generale su tutti i beni ed i crediti della società
stessa, anche a consistenza variabile;
c)
i diritti dei terzi contraenti delle società finanziate dovranno essere
salvaguardati con adeguata forma di pubblicità, attraverso lo strumento del
registro delle imprese;
d)
mantenimento del capitale sociale al fine di salvaguardare la capacità di
rimborso del finanziamento.
Canone
per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche in occasione della realizzazione di
opere destinate all'erogazione di servizi di pubblica utilità
1.
Il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'articolo 63
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, applicato alle occupazioni
permanenti e temporanee per la realizzazione di infrastrutture pubbliche e
private di preminente interesse nazionale destinate all'erogazione di servizi di
pubblica utilità, è determinato in modo da comprendere nel suo ammontare la
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto
legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché ogni altro onere imposto dalle
province e dai comuni per le occupazioni connesse con la realizzazione di dette
infrastrutture.
2.
All'articolo 63, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: “di eventuali oneri di manutenzione derivanti
dall'occupazione del suolo e del sottosuolo” sono sostituite dalle seguenti:
“di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto
derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a
qualsiasi titolo, già posti a carico delle aziende che eseguono i lavori”.