CIRCOLARE 6 giugno 2003.
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Disposizioni in materia di acque sotterranee
(pubblicata sulla G.U.R.S. 27.6.2003, n. 29)
AI COMUNI DELL'ISOLA
e, p.c. AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA
L'art.
33 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 21 maggio 2003, modifica l'art.
93 (pozzi per gli usi domestici) del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, con le
seguenti integrazioni:
a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere
preventivamente comunicate al competente ufficio del Genio civile;
b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa
prevista dall'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato
dall'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Il richiamato art. 14 della legge regionale n. 4/2003 contempla, alla comminata
sanzione prevista dall'art. 219, un'addizionale regionale di E 2.000,00.
Pertanto, visto il carattere innovativo della norma e la notevole incidenza
dell'applicazione del succitato art. 14 anche a carico di utenti che eseguono
ricerche idriche per usi domestici senza la preventiva comunicazione al competente
ufficio del Genio civile, si ravvisa la necessità di dare la massima
divulgazione del contenuto della stessa.
In particolare, si invitano gli enti in indirizzo a richiamare l'obbligatorietà
della semplice comunicazione al Genio civile, di cui alla legge regionale
19 maggio 2003, art. 33, lett. a), nel corpo dei provvedimenti autorizzativi
per la realizzazione di pozzi, rilasciati dai comuni ai sensi dell'art. 5
della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione siciliana.
Il dirigente generale ad interium del dipartimento regionale lavori pubblici:
GALIOTO