ASSESSORATO DEI LAVORI PUBBLICI

CIRCOLARE 6 giugno 2003.
Legge regionale 19 maggio 2003, n. 7.
Disposizioni in materia di acque sotterranee

(pubblicata sulla G.U.R.S. 27.6.2003, n. 29)

 

AI COMUNI DELL'ISOLA
e, p.c. AGLI UFFICI DEL GENIO CIVILE DELL'ISOLA

L'art. 33 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 23 del 21 maggio 2003, modifica l'art. 93 (pozzi per gli usi domestici) del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775, con le seguenti integrazioni:
a) le ricerche idriche per gli usi di cui al presente articolo devono essere preventivamente comunicate al competente ufficio del Genio civile;
b) la mancata comunicazione comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'art. 219 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, come integrato dall'art. 14 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.
Il richiamato art. 14 della legge regionale n. 4/2003 contempla, alla comminata sanzione prevista dall'art. 219, un'addizionale regionale di E 2.000,00.
Pertanto, visto il carattere innovativo della norma e la notevole incidenza dell'applicazione del succitato art. 14 anche a carico di utenti che eseguono ricerche idriche per usi domestici senza la preventiva comunicazione al competente ufficio del Genio civile, si ravvisa la necessità di dare la massima divulgazione del contenuto della stessa.
In particolare, si invitano gli enti in indirizzo a richiamare l'obbligatorietà della semplice comunicazione al Genio civile, di cui alla legge regionale 19 maggio 2003, art. 33, lett. a), nel corpo dei provvedimenti autorizzativi per la realizzazione di pozzi, rilasciati dai comuni ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 10 agosto 1985, n. 37.
La presente circolare sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
Il dirigente generale ad interium del dipartimento regionale lavori pubblici: GALIOTO