Circolare n. 41/97 del Ministero del Lavoro del 18 marzo 1997

Decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili: prime direttive per l'applicazione.


L'articolo 25 del decreto legislativo n. 494/96 dispone l'entrata in vigore delle relative prescrizioni dopo sei mesi dalla pubblicazione in Gazzetta del decreto stesso, per tener conto dei tempi necessari alla preparazione delle nuove figure professionali introdotte dal provvedimento.

Considerata l'imminente entrata in vigore del decreto in questione (24 marzo 1997) e i quesiti sinora formulati al riguardo, si danno di seguito le direttive utili a una sua uniforme applicazione.

Applicazione iniziale

In virt del principio generale della irretroattività e tassatività della legge penale, le disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 si applicano ai cantieri per i quali l'incarico di progettazione sia stato affidato formalmente a partire dal 24 marzo 1997, data di entrata in vigore del decreto stesso.

Nell'ipotesi di affidamento della progettazione mediante procedura concorsuale, si deve fare riferimento alla data di pubblicazione del relativo bando.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione è definito dagli articoli 1 e 2, comma 1 lettera a) integrati dagli elenchi negli allegati I e II.

In particolare l'articolo 2 comma 1 lettera a) stabilisce che la nuova normativa trova applicazione nei cantieri temporanei o mobili, intesi come "luoghi in cui si effettuano lavori edili o di genio civile il cui elenco è riportato nell'allegato I".

Tale elenco è da intendersi come tassativo e non meramente esemplificativo, tenuto conto del fatto che trattasi di norme la cui violazione è penalmente sanzionata e pertanto non suscettibili di applicazione analogica o estensiva.

Va altresÏ sottolineato che gli elenchi delle lavorazioni e dei lavori comportanti rischi particolari contenuti rispettivamente negli allegati I e II non sono l'unico elemento da considerare ai fini della individuazione del campo di applicazione, il quale discende invece da una lettura integrata fra i suddetti elenchi e i contenuti degli articoli 1, commi 1 e 2, e 2, comma 1 lettera a).

Pertanto le lavorazioni individuate nell'allegato I e i lavori comportanti rischi particolari di cui all'allegato II rientrano nel campo di applicazione solo nell'ipotesi in cui si svolgano all'interno di un cantiere edile o di genio civile ovvero comportino lavori di tal genere.

A titolo esemplificativo, l'attività di manutenzione di un impianto, che di norma non rientra nella ordinaria tipologia dei lavori edili o di genio civile, è assoggettata alle disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 solo qualora venga svolta all'interno di un cantiere edile o di genio civile, cosÏ come i lavori di bonifica e sistemazione forestale o di sterro e quelli svolti negli studi televisivi e nei teatri o in tutti i luoghi di ripresa cinematografica e televisiva.

Destinatari

Il committente.

Il committente è il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione, secondo quanto dispone l'articolo 2 lettera b).

Questa definizione in primo luogo fa escludere che possano essere considerati "committenti" gli eventuali appaltatori di tutta l'opera (ad esempio raggruppamenti temporanei di imprese).

In secondo luogo, va precisato che il "committente" deve essere una persona fisica, in quanto titolare di obblighi penalmente sanzionabili.

Pertanto, nell'ambito delle persone giuridiche pubbliche o private, tale persona deve essere individuata nel soggetto legittimato alla firma dei contratti di appalto per l'esecuzione dei lavori.

Il responsabile dei lavori

Il decreto, in conformità ad analoga disposizione della direttiva Cee 92/57 ha previsto che il committente possa, a sua discrezione, designare un responsabile dei lavori a cui affidare uno o pi dei seguenti incarichi: progettazione, esecuzione, controllo dell'esecuzione dell'opera, nonché assolvimento degli altri compiti posti a carico del committente dagli articoli 3 e 11.

Si tratta, come evidente, di una facoltà e non di un obbligo, poiché  gli adempimenti di cui agli articoli 3 e 11 vengono posti indifferentemente a carico del committente o del responsabile dei lavori.

Nell'ipotesi in cui il committente designi un responsabile dei lavori per l'adempimento degli obblighi sopra richiamati, il relativo incarico può essere affidato sia a un lavoratore subordinato, sia a un lavoratore autonomo con contratto di tipo professionale.

In entrambi i casi, come si evince dall'articolo 6, comma 1, il committente rimane comunque responsabile per "culpa in eligendo o in vigilando".

Coordinamento del decreto 494/96 con altre norme dell'ordinamento giuridico

Non si pongono problemi di incompatibilità con la legge 11 febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche, per duplice ordine di considerazioni sia perché il regolamento previsto dall'articolo 31 di detta legge non è ancora stato emanato sia in quanto il citato articolo dispone espressamente che detto regolamento dovrà comunque conformarsi alla direttiva quadro 89/391 e alla direttiva particolare 92/57 e quindi alle relative normative nazionali di recepimento.

Con riferimento, poi, all'articolo 18 punto 8 della legge n. 55/90, che stabilisce tra l'altro, l'obbligo di presentazione al committente del piano di sicurezza da parte degli appaltatori, va detto che tale articolo deve ritenersi non pi applicabile, poichÈ le disposizioni del decreto legislativo n. 494/96 regolamentano in maniera diversa la stessa materia.

Articolo 19

I quattro anni di effettivo svolgimento di attività qualificata in materia di sicurezza sul lavoro nelle costruzioni, o di direttore tecnico di cantiere, devono essere trascorsi entro la data di entrata in vigore del decreto in questione.

La trasmissione all'organo di vigilanza degli attestati comprovanti l'effettivo svolgimento della attività sopra richiamata può avvenire anche successivamente alla data di entrata in vigore ma, comunque, prima dell'accettazione di incarichi di coordinatore per la progettazione o per l'esecuzione dei lavori.

L'organo competente a ricevere dette attestazioni è quello situato nel territorio del domicilio dell'interessato.

 

 


Legge 19 marzo 1990, n. 55 Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale.

art. 18

1. Possono presentare offerte o comunque partecipare a gare per gli appalti di opere o lavori pubblici per i cui importi e categorie sono iscritte all'albo nazionale dei costruttori le imprese singole, ovvero associate o consorziate, ai sensi della normativa vigente.

2. Le imprese, le associazioni, i consorzi aggiudicatari sono tenuti a eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto. ll contratto non può essere ceduto, a pena di nullità .

3. Il soggetto appaltante è tenuto ad indicare nel progetto e nel bando di gara la categoria o le categorie prevalenti con il relativo importo, nonchè le ulteriori categorie, relative a tutte le altre lavorazioni previste in progetto, anch'esse con il relativo importo. Tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. Per quanto riguarda la categoria o le categorie prevalenti, con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è definita la quota parte subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non superiore al 30 per cento. L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni :
1) che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso d'opera, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
2) che l'appaltatore provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni;
3) che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'appaltatore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al numero 4) del presente comma;
4) che l'affidatario del subappalto o del cottimo sia iscritto, se italiano o straniero non appartenente ad uno Stato membro della Comunità europea, all'Albo nazionale dei costruttori per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero sia in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente per eseguire i lavori pubblici l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
5) che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto o del cottimo, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 575/65, e successive modificazioni .

3-bis. Nel bando di gara l'amministrazione o ente appaltante deve indicare che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti o, in alternativa, che è fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Nel caso di pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano all'amministrazione o ente appaltante la parte dei lavori eseguiti dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivazione di pagamento .

3-ter. (abrogato dalla legge n. 415 del 1998)

4. L'impresa aggiudicataria deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

5. (abrogato dalla legge n. 415 del 1998)

6. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonchè i dati di cui al comma 3, numero 3) .

7. L'appaltatore di opere pubbliche è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono all'amministrazione o ente committente prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici, nonchè copia del piano di cui al comma 8. L'appaltatore e, suo tramite, le imprese subappaltatrici trasmettono periodicamente all'amministrazione o ente committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonchè di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

8. Le stazioni committenti stabiliscono a carico delle imprese esecutrici l'obbligo di predisporre, prima dell'inizio dei lavori, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori. Tale piano è messo a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
(il comma deve essere coordinato con l'articolo 31 della legge n. 109 del 1994)

9. L'impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con l'impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

10. L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

11. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche alle associazioni temporanee di impresa e alle società anche consortili, di cui agli articoli 22 e 26 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonchè alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto .

12. Ai fini del presente articolo è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 ECU e qualora l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali da individuare con il regolamento; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui al comma 3, numero 5). » fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

13. Le disposizioni dei commi 3, 3-bis, 4, 6, 7, 8, 9 e 10 si applicano anche ai casi in cui, in base alla normativa vigente, la presentazione di una offerta o comunque l'affidamento, singolarmente ovvero con imprese iscritte all'albo nazionale dei costruttori, è consentita ad imprese la cui attività non sia riconducibile ad alcune di quelle elencate dalle tabelle di classificazione per le iscrizioni all'albo nazionale dei costruttori .