Rif.1  Riferimenti normativi (CIG) 

·         Il CIG, Codice Identificativo Gara, va richiesto tramite il Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture: https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/

·         Allo scopo può essere utilizzata la guida creata dall’Autorità    

·         Con deliberazione Deliberazione del 5 marzo 2014 , l'Autorità (ANAC) ha confermato l'ammontare delle contribuzioni e deliberato le nuove modalità di versamento dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici in relazione all’importo posto a base di gara come di seguito evidenziato

·         Articolo2 Del ANAC 5/03/2014 (Entità della contribuzione)

·         1. I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a base di gara:

·          

Importo posto a base di gara

Quota stazioni appaltanti

Quota operatori economici

Inferiore a € 40.000

Esente

Esente

Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000

€ 30,00

Esente

Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000

€ 225,00

€ 20,00

Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000

€ 35,00

Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000

€ 375,00

€ 70,00

Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000

€ 80,00

Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a 
€ 5.000.000

€ 600,00

€ 140,00

Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a 
€ 20.000.000

€ 800,00

€ 200,00

Uguale o maggiore a € 20.000.000

€ 500,00

 

 

·         2. I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.

·         Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di servizi e forniture debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedano a registrarsi al Sistema Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi del sito dell'Autorità all'indirizzo   http://www.avcp.it/

·         Il SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal RSSA un numero identificativo univoco, denominato “Numero gara”, e determina l’importo della eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all’importo complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare suddivise in lotti, l’importo complessivo posto a base di gara è da considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara, ivi compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall’obbligo di richiesta del CIG. Successivamente il RSSA dovrà provvedere all’inserimento dei lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina l’importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che intendono partecipare alla procedura.

·          

Rif.2  Riferimenti  normativi (CUP)

·         Il CUP, Codice Unico di Progetto, è costituito da una stringa alfanumerica di 15 caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire dalla fase formale di assegnazione delle risorse.

·         Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale" del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso, secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità. Per ottenere il CUP occorre collegarsi al sito del CIPE 

 

Rif.  normativo  (Autorità per la vigilanza)

6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art. 4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)

Come disposto dall’articolo 19 (7) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 , dal 25 giugno è soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture con la decadenza dei relativi organi. I compiti e le funzioni svolte dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC).

 1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento (1).

3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante ai membri dell'Autorità (2).

4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio e di valutazione e da autonomia organizzativa.

5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
(comma modificato dal decreto legge 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98)

6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità amministrative indipendenti.

7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre norme, l'Autorità:

a) vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente, verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di affidamento;

b) vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;

c) vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;

d) accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il pubblico erario;

e) segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa sui contratti pubblici;

f) formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;

g) formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del regolamento (3);

h) predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici con particolare riferimento:

h.1) alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;

h.2) alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;

h.3) allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;

h.4) alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso di esecuzione;

h.5) al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari e degli appaltatori;

h.6) allo sviluppo anomalo del contenzioso;

i) sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;

l) esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;

m) vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità può annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;

n) su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti, esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (4);

o) svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n. 266.

8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.

9. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può:

a) richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori, servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti (5);

b) disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;

c) disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;

d) avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità.

10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.

11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti aggiudicatori a agli organismi di attestazione.

12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione competente su segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato all’Autorità medesima.

13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti (6).

 


(1) Comma così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113. Con Det. 3 marzo 2007 (Gazz. Uff. 5 marzo 2007, n. 53) sono stati nominati due componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Con Det. 26 giugno 2008 (Gazz. Uff. 1° luglio 2008, n. 152) e con Det. 24 settembre 2009 (Gazz. Uff. 26 settembre 2009, n. 224) è stato nominato un componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.  

(2) Comma così modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).  

(3) Nel presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.  

(4) Con Reg. 10 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2006, n. 248), modificato dalla Del. 12 giugno 2007 (Gazz. Uff. 27 luglio 2007, n. 173) entrata in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, e con Provv. 10 gennaio 2008 (Gazz. Uff. 28 gennaio 2008, n. 23) è stato emanato il Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie.  

(5) Lettera così modificata dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).  

(6) Vedi, anche, l'art. 47-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge di conversione.  

(7) Testo art. 19

1.  L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2.  I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
3.  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31 dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
a)  il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2, specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC, appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente comma; 
b)  la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c)  la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per cento.
4.  Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del Consiglio dei ministri. 
5.  In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale anticorruzione:
a)  riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a-bis)  riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice di procedura penale; 
b)  salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento.
5-bis.  Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma 5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica. 
5-ter.  Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici vulnerabile a fenomeni di corruzione. 
6.  Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di accantonamento o di mancata utilizzazione. 
7.  Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per la realizzazione dell'evento. Il presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio di cui al medesimo articolo. 
8.  Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5, il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al comma 4.
9.  Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale anticorruzione. 
10.  Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma 9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle seguenti norme generali regolatrici della materia: 
a)  revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
b)  progressiva integrazione del ciclo della performance con la programmazione finanziaria;
c)  raccordo con il sistema dei controlli interni;
d)  valutazione indipendente dei sistemi e risultati; 
e)  conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di valutazione.
11.  Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e valutazione della performance.
12.  Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 è abrogato.
13.  All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)  il comma 2 è abrogato;
b)  al comma 5, secondo periodo, le parole: “sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2,” sono soppresse.
14.  Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.
14-bis.  Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
15.  Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione. 
16.  Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
di

66. Modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44 direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; art. 11, D.Lgs. n. 158/1995; art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)

1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3.

2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).

3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.

4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.

5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali.

6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte della Commissione sono a carico della Comunità.

7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, ed entro i successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio, con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
(Comma sostituito dall’art. 26, comma 1, lettera b), d.l.  24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89).

7-bis Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A sono  rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione».
(Comma  introdotto dall’art. 26, comma 1, lettera b), d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89).

8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione alla Commissione.

10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul profilo di committente.

11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione devono citare la data di tale trasmissione.

12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.

13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.

14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma dell’informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale conferma vale come prova della pubblicazione.

15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo (3).

 


(3) Comma così modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.  

70. Termini di ricezione delle domande

70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.

5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito.

6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.

7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) (1).

12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1 (2).

 


(1) Lettera così modificata prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater, e, successivamente, dal comma 4-bis dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge di conversione.  

(2) Comma così modificato dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).  

 

Pubblicare sui quotidiani

 

Ritorna l'obbligo di pubblicare sui quotidiani i bandi di gara per gli appalti pubblici, almeno fino al 31 dicembre 2015. Lo prevede la legge di conversione del 66/2014 approvata definitivamente dalla Camera il 18 giugno 2014.

 

 

Il Dl 66/2014 modificava il Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006) prevedendo lo stop alla pubblicazione dei bandi di gara sui quotidiani e stabilendo solo l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale, sul "profilo committente" della stazione appaltante e sul sito web del Ministero delle infrastrutture. La legge di conversione approvata il 18 giugno 2014 fa slittare la norma al 1° gennaio 2016.

Più respiro per gli obblighi web delle Amministrazioni appaltanti, solo dal 2016 partono le pubblicazioni telematiche. Per l'impresa che vince l'appalto niente cambia: tornando in vita l'obbligo di pubblicazione sui quotidiani resta l'onere di rimborsare all'Amministrazione appaltante le spese di pubblicazione (articolo 34, comma 35, Dl 179/2012).

documenti di riferimento

Area Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente

Dl 24 aprile 2014, n. 66

Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Stralcio - Società partecipate dalla P.a. - Modifiche al Codice appalti - Pubblicazione dei bandi di gara - Tassazione reddito da bioenergie

Area Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente

Dl 18 ottobre 2012, n. 179 

Dl "Crescita-bis" - Stralcio - Disposizioni in materia di appalti, servizi pubblici locali, imballaggi, elettrosmog e Via per idroelettrico

Area Normativa / Appalti e acquisti verdi / Normativa Vigente

Dlgs 12 aprile 2006, n. 163

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce

 

Art. 110      DPR 207/10  Regolamento

Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi

1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale, che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato, l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali quotidiani. 

 

 

Allegato X

Caratteristiche relative alla pubblicazione

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144,150, 206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatoli all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva 2004/17/Ce[1] e 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce [2]. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 223, pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dalle amministrazioni aggiudicatoci o dagli enti aggiudicatosi qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63 e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all' ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66.

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di cui all'articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».

 


[1] G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004 direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servìzi di trasporto e servizi postali. 

[2] G.U.C.E. L. 134/114 del 30.4.2004 direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi. 

 

Art. 28  Importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria

1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti (1):
a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 207.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

 

AVVISO: modifica delle soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi 

Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore le nuove soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14 dicembre 2013 - L 335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.

Le nuove soglie risultano:

Per i settori ordinari (art. 28 d.lgs n. 163/06):

a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato IV;

b) 207.000 euro,

b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV al Codice dei contratti;

b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;

c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.

Per i settori speciali (art. 215 d.lgs n. 163/06):

a) 414.000 euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;

b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

A seguito della modifica dell'art. 8 della direttiva 2009/81/CE, le soglie relative agli appalti difesa di cui all'art.10 del d.lgs n. 208/2011 risultano:

1) alla lettera a), l'importo "400 000 EUR" è sostituito da "414.000 EUR";

2) alla lettera b), l'importo "5.000 000 EUR" è sostituito da "5.186.000 EUR"

IN SINTESI:

 

Tipologia

Soglie precedenti (Regolamento UE n. 1251/2011)

Soglie applicate dal 1° Gennaio 2014

Lavori [settori ordinari, speciali e appalti difesa (d.lgs n. 208/2011)]

5.000.000,00

5.186.000,00

Servizi e forniture (settori ordinari)

200.000,00

207.000,00

Servizi e forniture (settori ordinari-amm.ni statali)

130.000,00

134.000,00

Servizi e forniture (settori speciali)

400.000,00

414.000,00

Servizi e forniture - appalti difesa (d.lgs n. 208/2011)

400.000,00

414.000,00

 

 

 

Rif normativo

Art. 123

Procedura ristretta semplificata per gli appalti di lavori
(art. 23, legge n. 109/1994)

1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro, le stazioni appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che seguono. (1)

2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di ogni anno.

3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda, entro il quindici dicembre successivo.

4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a centottanta.

5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.

6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che di un consorzio.

7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.

8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.

9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata dell'autocertificazione di cui al comma 8.

10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di cui al comma 2.

11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.

12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in possesso dei necessari requisiti di qualificazione.

13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le modalità ivi previste.

14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.

15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono, entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono comunicate all'Osservatorio.

16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.


 

 

Rif normativo

Sezione III

Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte e loro contenuto

70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

(art. 38, direttiva 2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt. 79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999)

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte.

5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell’invito.

6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.

7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 53, comma 2, lettera c) (1).

12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1 (2).

 


(1) Lettera così modificata prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L. 1 luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater, e, successivamente, dal comma 4-bis dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla relativa legge di conversione.  

(2) Comma così modificato dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).  

Art. 6-bis. Banca dati nazionale dei contratti pubblici

(articolo introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)

 

1. Dal 1° luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del presente codice.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013; termine differito al 1° luglio 2014 dall'art. 9, comma 15-ter, legge n. 15 del 2014)

2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.

3. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti.

 

4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

 

5. Fino alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

 

6. Per i dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.

 

Rif.  normativo

 

Art. 84. Commissione giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

(i commi 2, 3, 8 e 9, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte Cost. son sentenza n. 401 del 2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono il loro carattere suppletivo e cedevole)

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

Art. 64. Bando di gara

 

1. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta, procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.

 

2. Le stazioni appaltanti che intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione mediante un bando di gara.

 

3. Le stazioni appaltanti che intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.

 

4. Il bando di gara contiene gli elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX A, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

4-bis. I bandi sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle deroghe al bando-tipo.

(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera h), legge n. 106 del 2011)

 

Allegato IX A

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di appalti pubblici

AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice

2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice

3. Indirizzo Internet del «profilo di committente» (URL)

4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura CPV

AVVISO DI PREINFORMAZIONE

1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché - per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il pertinente sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei lavoratori e condizioni di lavoro.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di forniture: natura e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

Per gli appalti pubblici di servizi: importo complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

4. Date provvisoriamente previste per l'avvio delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli appalti pubblici di servizi per categoria.

5. Se del caso, indicazione che si tratta di un accordo quadro.

6. Se del caso, altre informazioni.

7. Data di spedizione dell'avviso oppure di spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di committente.

8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

BANDO DI GARA

Procedure aperte, ristrette, dialogo competitivo, procedure negoziate.

1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Indicare, se del caso, se si tratta di un appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata nell'ambito di programmi di occupazione protetti.

3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.

b) Eventualmente, motivazione del ricorso alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).

c) Eventualmente, indicazione se si tratta di un accordo quadro.

d) Eventualmente, indicare se si tratta di un sistema dinamico di acquisizione.

e) Eventualmente, ricorso a un'asta elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto all'articolo 56.

4. Forma dell'appalto.

5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.

6. a) Appalti pubblici di lavori:

- natura ed entità dei lavori da effettuare e caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,

- indicazioni relative alla finalità dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di progetti,

- nel caso di accordi quadro, indicare anche la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

b) Appalti pubblici di forniture:

- Natura dei prodotti da fornire, specificando in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.

- Nel caso di appalti regolari o di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.

- Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.

c) Appalti pubblici di servizi:

- categoria del servizio e sua descrizione. Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare. Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi appalti pubblici di servizi previsti.

Nel caso di accordi quadro indicare anche la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,

- indicazione se, in forza di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia riservata a una particolare professione.

Riferimenti alle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in questione,

- menzione di un eventuale obbligo per le persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle persone incaricate della prestazione del servizio.

7. Se l'appalto è suddiviso in lotti, indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.

8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori, per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione dei servizi.

9. Ammissione o divieto di varianti.

10. Eventuali condizioni particolari cui è soggetta la realizzazione dell'appalto.

11. Nel caso delle procedure aperte:

a) nome, indirizzo, numero di telefono e di fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;

b) eventualmente, termine ultimo per la presentazione di tale domanda;

c) eventualmente, importo e modalità di pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.

12. a) Termine ultimo per la ricezione delle offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);

b) termine ultimo per la ricezione delle domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);

c) indirizzo cui devono essere trasmesse;

d) lingua o lingue in cui devono essere redatte.

13. Nel caso delle procedure aperte:

a) persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte;

b) data, ora e luogo di tale apertura.

14. Se del caso, cauzione e garanzie richieste.

15. Modalità essenziali di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.

16. Se del caso, forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.

17. Criteri di selezione riguardanti la situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente richiesti.

18. Per gli accordi quadro: numero ed eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.

19. Per il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.

20. Per le procedure ristrette, il dialogo competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare: numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.

21. Periodo di tempo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).

22. Se del caso, nome e indirizzo degli operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice (procedure negoziate).

23. Criteri di cui all'articolo 83 che verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o «offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del dialogo competitivo, nel documento descrittivo.

24. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

25. Data o date di pubblicazione dell'avviso di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.

26. Data di spedizione del bando di gara.

27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel campo di applicazione dell'Accordo.

AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE

1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Nome e indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.

3. Riferimento della pubblicazione del bando di gara sul sistema dinamico di acquisizione.

4. Indirizzo elettronico in cui sono disponibili il capitolato d'oneri e i documento complementari relativi al sistema dinamico di acquisizione.

5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità dell'appalto da aggiudicare.

6. Termine per la presentazione delle offerte indicative.

AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI

1. Nome e indirizzo dell'amministrazione aggiudicatrice.

2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara, motivazione del ricorso a tale procedura.

3. Appalti pubblici di lavori: natura ed entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.

Appalti pubblici di forniture: natura e quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di riferimento della nomenclatura.

Appalti pubblici di servizi: categoria del servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità di servizi oggetto della commessa.

4. Data di aggiudicazione dell'appalto.

5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.

6. Numero di offerte ricevute.

7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o degli aggiudicatari.

8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo) pagati.

9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in considerazione ai fini di tale aggiudicazione.

10. Se del caso, valore e parte del contratto che può essere subappaltato a terzi.

11. Data di pubblicazione del bando di gara in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato X.

12. Data d'invio del presente avviso.

13. Nome ed indirizzo dell'organo competente per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo, numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono richiedere tali informazioni.

 

Decreto” o “determina” a contrarre di cui all’art. 11 del decreto  legislativo n. 163/06 e s.m. (Aggiornato al 26 gennaio 2011)

 D1. Che cosa si intende per determina o decreto a contrarre?
La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.

D2. Quali sono i riferimenti normativi a base della determina a contrarre?
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 stabilisce, al secondo comma, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti …”.
Per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata dall’articolo 192  del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale (la determina a contrarre era stata già disciplinata dalla legge n. 142/1990 dove si usava il termine di “deliberazione” a contrattare).
Inoltre la determina a contrarre deve essere richiamata nel bando di gara (l’articolo 55, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dispone che se ne “fa menzione”).

D3. Quale è la natura giuridica della determina a contrarre?
È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del committente pubblico.

D4. La determina a contrarre produce effetti verso terzi?
La determina a contrarre ha come unico destinatario l’organo rappresentativo, legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente.

D5. Quali differenze sussistono tra la determina a contrattare ed il bando di gara?
Mentre la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna, il bando di gara è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di addivenire alla conclusione del contratto.
                                                                                                                                                            
 
D6. Quale è l’oggetto (contenuti) della determina a contrarre?
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006 stabilisce che con la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte”. 
In sostanza, con tale atto devono essere individuati la prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il criterio di aggiudicazione.

D7. Quali sono gli elementi essenziali della determina a contrarre?
Dal combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/2006 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.

D8. Quali sono i criteri di selezione degli operatori economici?
Sono le procedure di gara disciplinate dal Codice dei contratti pubblici ed indicate principalmente dagli articoli 54 e seguenti: le procedure aperte, ristrette, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), le acquisizioni in economia (in particolare, il cottimo fiduciario), il dialogo competitivo, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, l’adesione alle convenzioni Consip e il mercato elettronico della PA (MEPA).

D9. Quali sono i criteri di selezione delle offerte?
Sono i criteri individuati e regolati dagli articoli 81 e seguenti del Codice dei contratti pubblici: i criteri di aggiudicazione sono, unicamente, il criterio del prezzo più basso oppure il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Non vi sono altri criteri di scelta del contraente e questi non vanno confusi con le gare di appalto.

D10. Per i lavori pubblici il Codice dei contratti pubblici prescrive ulteriori obblighi di contenuto?
Sì, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, la determinazione a contrarre in materia di lavori pubblici deve inoltre stabilire o indicare:
a) se il contratto ha ad oggetto:

1) la sola esecuzione di lavori (articolo 53, comma 2);
2) oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo Amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2);
3) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2);

b) sulla base dell’esigenze dell’Amministrazione aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure, parte a corpo e parte a misura (articolo 53, comma 4, del Codice);
c) le ragioni del ricorso alla procedura negoziata o al dialogo competitivo, qualora si opti per tali modalità di scelta del contraente (articoli 55, comma 1 e articoli 57, comma 1, del Codice dei contratti).


D11. Quali sono le conseguenze della mancata adozione della determina a contrarre o i vizi di cui può essere affetta quest’ultima?
La mancata adozione della determina contrarre, in quanto atto amministrativo, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la renda annullabile, determinando un vizio dell’iter procedimentale che riguarda la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si riflette su tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio derivato (secondo alcuni, di annullabilità, secondo altri, di nullità o di inesistenza). 

D12. Quali sono gli altri riferimenti normativi sulla determina a contrarre.
La determina a contrarre è un atto amministrativo e in quanto tale è assoggettata alla disciplina della legge generale sul procedimento n. 241/1990, più volte modificata od integrata. Lo stesso Codice dei contratti, all’articolo 2 comma 3, rinvia a tale legge n. 241, per tutto ciò che non trova disciplina all’interno del Codice stesso. 
La legge n. 241 contiene, al Capo IV-bis (articoli 21 bis e seguenti), una puntuale disciplina sull’efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo (nullità, annullabilità, annullamento di ufficio), nonché sulla revoca (art. 21 quinquies della legge n. 241).

Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento

 

1. Le procedure di affidamento dei contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme vigenti.

 

2. Prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

 

3. La selezione dei partecipanti avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per l'individuazione dei soggetti offerenti.

 

4. Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta, mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior offerente.

 

5. La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1, provvede all'aggiudicazione definitiva.

 

6. Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.

 

7. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito nel comma 9.

 

8. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

 

9. Divenuta efficace l'aggiudicazione definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12, comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010)

 

10. Il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'articolo 79.

(comma così sostituito dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010)

(ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, il presente comma non si applica agli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale)

 

10-bis. Il termine dilatorio di cui al comma 10 non si applica nei seguenti casi:

(comma introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010)

 

a) se, a seguito di pubblicazione di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva;

b) nel caso di un appalto basato su un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e nel caso di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento.

(lettera così modificata dall'art. 11, comma 1, legge n. 94 del 2012)

 

10-ter. Se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.

(comma introdotto dall'art. 1 del d.lgs. n. 53 del 2010, poi così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 19, lettera a), d.lgs. n. 104 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 3, d.lgs. n. 195 del 2011)

(ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, il presente comma non si applica agli appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla tutela ambientale e del patrimonio culturale)

 

11. Il contratto è sottoposto alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli enti aggiudicatori.

 

12. L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.

 

13. Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

(comma così sostituito dall'art. 6, comma 3, legge n. 221 del 2012)

 

Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di affidamento

 

1. L'aggiudicazione provvisoria è soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.

 

2. Il contratto stipulato è soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.

 

3. L'approvazione del contratto di cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto diventa efficace.

 

4. Restano ferme le norme vigenti che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di illeciti penali.

 

 

 

 

 

Rif.  normativo

Art. 192. Determinazioni a contrattare e relative procedure (T. U.  Enti locali  Dlgs  267/2000)

 

1. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:

a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base.

2. Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

 

 

Rif.  normativo

 

CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042

COMMISSIONE DI GARA


APPALTI - Riapertura del procedimento di gara - Potere di autotutela - Procedimento unico - Comunicazione della riapertura - Necessità - Esclusione.
 La riapertura del procedimento di gara ai fini dell'esercizio del potere di autotutela volto ad eliminare illegittimità precedentemente verificatesi non costituisce un nuovo procedimento amministrativo, essendo unico il procedimento di gara per la scelta del contraente nei pubblici appalti che ha inizio con il bando di gara e si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è necessaria la comunicazione della riapertura del procedimento di gara e delle successive attività della commissione ma solo la comunicazione della data in cui la commissione procede al riesame (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre 2005, n. 5360). Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042

APPALTI - Commissione di gara - Organo straordinario e temporaneo - Attività - Rilevanza esterna - Approvazione da parte degli organi competenti dell’amministrazione aggiudicatrice - Aggiudicazione definitiva - Potere di autotutela. 

La commissione di gara è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice (C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa (C.d.S., sez. V, 14 aprile 1997, n. 358), la cui attività acquisisce rilevanza esterna solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta amministrazione appaltante. Infatti, essa svolge compiti di natura essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concreta nella c.d. aggiudicazione provvisoria. La funzione di detta commissione si esaurisce soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti non può fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di riesaminare nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato, anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente. Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12/11/2009, n.7042

 

 

Massime classificate per il nodo "Termini di ricezione delle domande e delle offerte "

 

Parere di Precontenzioso n. 4 del 29/07/2014 - rif. PREC 70/13/F d.lgs 163/06 Articoli 46, 70 - Codici 46.1.1, 70.2

Tardiva presentazione dell’offerta. È onere del concorrente provvedere a risolvere per tempo eventuali problemi tecnici e presentare tempestivamente l’offerta come richiesto nel disciplinare di gara, a pena di esclusione. Nel caso di specie, il malfunzionamento del sito, sebbene possa essere considerata causa non imputabile al concorrente, non può comunque esonerarlo dalla responsabilità di non avere – al pari degli altri concorrenti – provveduto per tempo alla predisposizione degli adempimenti richiesti dalla disciplina di gara. Il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale, anche in caso di assenza di espressa comminatoria, a garanzia della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa.

Parere di Precontenzioso n. 25 del 13/02/2014 - rif. PREC 140/13/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 70, 75 - Codici 46.1, 46.1.1, 70.2, 75.1

Artt. 75 e 46 D. Lgs. n.163/2006 – Modalità di prestazione della garanzia a corredo dell’offerta e tassatività delle cause di esclusione- E’ illegittima l’esclusione di un’ impresa che, a seguito della proroga del termine per la presentazione delle offerte, al posto di una nuova polizza, abbia presentato un’appendice in aggiunta alla originaria polizza integrante la cauzione provvisoria (che ha esteso la garanzia al nuovo termine di efficacia dell’offerta), in tal modo salvaguardando sia il soddisfacimento dell’interesse della S.A., sia il rispetto della ratio della norma di cui all’art. 75 D. Lgs. n. 163/2006, sia, infine, il principio del favor partecipationis (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27.03.2009, n.1840).

Parere di Precontenzioso n. 7 del 16/01/2014 - rif. PREC 226/13/L d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.1, 70.2

Rettifica del bando di gara e riapertura del termini per la presentazione delle offerte- Una stazione appaltante che riservi la riapertura del termine di presentazione delle offerte, dopo che il bando è stato emendato su una o più clausole escludenti, in favore delle sole concorrenti già escluse, e delle imprese che non avevano precedentemente presentato domanda di partecipazione, senza invece consentire alle concorrenti qualificate ed ammesse di ritirare l’offerta per ripresentarla entro il nuovo termine, agisce in modo illegittimo, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento, specialmente se tra l’iniziale ed il nuovo termine di scadenza per la presentazione delle offerte sia trascorso un cospicuo intervallo di tempo idoneo a produrre notevoli cambiamenti connessi al possesso dei requisiti soggettivi di ammissione e qualificazione. Ne deriva che il provvedimento di rettifica del bando di gara e di fissazione del nuovo termine risulta illegittimo nella parte in cui non consente alle concorrenti già qualificate di ritirare e ripresentare la propria offerta.

Parere di Precontenzioso n. 199 del 20/11/2013 - rif. PREC 92/13/L d.lgs 163/06 Articoli 6, 70, 73 - Codici 6.2, 70.1, 70.2, 73.1

Proroga del termine per la presentazione delle offerte e termine per il pagamento del contributo all'AVCP.--- In caso di proroga del termine per la presentazione delle offerte disposta dalla stazione appaltante a seguito di chiarimenti resi, è illegittimo non differire anche il termine per l'adempimento contributivo nei confronti dell’Autorità, essendo quest'ultimo al primo direttamente collegato (cfr. AVCP Deliberazione del 21.12.2011) e per il principio di unitarietà dell’offerta non può legittimamente ammettersi una graduazione temporale della documentazione da produrre, a pena di esclusione.

Parere di Precontenzioso n. 122 del 17/07/2013 - rif. PREC 20/13/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 70, 71 - Codici 122.1, 70.1, 70.2, 71.1

Art. 122, comma 6, lettera. e) D.Lgs. 163/2006 e art. 70, commi 1 e 10, D.Lgs. 163/2006: termine presentazione offerte – Offerta economicamente più vantaggiosa: pesi ponderali da attribuire ai diversi fattori - Il richiamo all’art. 70, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, operato dall’art. 122 del medesimo decreto legislativo, impone alle stazioni appaltanti, nel fissare il termine di ricezione delle offerte, di considerare il tempo ordinariamente necessario per prepararle e la complessità della prestazione oggetto del contratto; l’art. 70, comma 10, D. Lgs. 163/2006 prevede la proroga del predetto termine qualora le offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, non indicando il predetto articolo un termine minimo da rispettare, bensì semplicemente che lo stesso risulti idoneo, seppur breve, a consentire a tutti gli operatori economici interessati di prendere conoscenza delle informazioni necessarie alla preparazione delle offerte, e formulare in tal modo un’offerta ponderata ed adeguata.

Deliberazione n. 92 del 07/11/2012 - rif. Fascicolo VICO n. 230/2012 d.lgs 163/06 Articoli 64, 70 - Codici 64.1, 70.2

70.2, 64.1 Non è conforme ai principi di trasparenza e tutela della parità di trattamento la mancata riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti (deliberazione AVCP n. 16 del 24/01/2007) da parte della stazione appaltante, qualora quest’ultima abbia apportato modifiche al bando di gara riguardanti elementi essenziali dello stesso, quali l’importo complessivo dell’importo a base d’asta ed i requisiti di partecipazione

Parere di Precontenzioso n. 179 del 24/10/2012 - rif. PREC 188/12/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 64, 70 - Codici 46.1, 64.1, 70.2

Termine di presentazione delle offerte: ambiguità della lex specialis- In un contesto di incertezza circa l'interpretazione della portata precettiva di una clausola ambigua della legge di gara, deve accordarsi prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti in vista della selezione della migliore offerta proposta (cfr. AVCP, pareri n.208 del 31.7.2008; n.66 del 10.10.2007; TAR Piemonte, Sez. I, n. 252 del 24.2.2012) Pertanto vanno riammessi alla gara i concorrenti esclusi se c’è discrepanza tra il bando e il disciplinare sul termine ultimo di presentazione dei documenti di gara, a motivazione della condotta colposa della Stazione appaltante (cfr. ex multis Autorità parere n. 125/2012).

Deliberazione n. 77 del 01/08/2012 - rif. Fascicolo n. 924/2012 d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.2

Nei contratti che hanno per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte, a norma del co.6 dell’art. 70 D.lgs. n. 163/2006, non può essere inferiore a 80 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara, fermo restando che anche in caso di deroga motivata dall’urgenza, la riduzione dei termini non può superare il limite dei 45 giorni previsto dal comma 11, per le procedure che abbiano ad oggetto anche la progettazione definitiva, dovendosi in ogni caso considerare che tempi ridotti per la presentazione delle offerte, cui è correlata una compressione dei tempi per la redazione degli elaborati progettuali, possono determinare progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi, con conseguenti difficoltà in fase di esecuzione.

Parere di Precontenzioso n. 53 del 04/04/2012 - rif. PREC 12/12/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 70 - Codici 46.1, 70.2

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Impresa Edile Schiavi Luigi & Giuseppe S.r.l. – “Procedura aperta per l’appalto dei lavori di ristrutturazione di Palazzo Boria e Circolo Ricreativo” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 63.542,11 – S.A.: Comune di San Paolo di Jesi (AN)- E’ conforme alla normativa di settore l’esclusione del concorrente dalla gara per recapito dell’offerta oltre il termine per causa imputabile allo stesso. Infatti, “il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale, anche in assenza di espressa comminatoria, a garanzia della par condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa” tant’è che anche un ritardo di pochi minuti comporta l’esclusione del concorrente dalla gara “in quanto con il superamento dell’ora prefissata si consolida l’interesse dei concorrenti a evitare l’ammissione di ulteriori offerte” (TAR Toscana, Sez. I, 2 ottobre 2000, n. 2045; TAR Lombardia, 1° luglio 2008, n. 747).

Parere di Precontenzioso n. 3 del 08/02/2012 - rif. Prec.224/11/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 2, 64, 70 - Codici 122.1, 2.1, 64.1, 70.2

Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ditta COGESIL S.r.l. – “Procedura aperta per l’affidamento di lavori, escluso gli impianti tecnologici, per la manutenzione e l’assistenza degli immobili dell’Istituto Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale ” – Criterio di aggiudicazione: prezzo più basso – Importo complessivo lordo € 486.000,00 – S.A.: Istituto Nazionale Tumori IRCCS – Fond. Pascale- In una procedura aperta, la rettifica del bando di gara che comporti modifiche sostanziali alla procedura, impone la riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.

Deliberazione n. 84 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo 1455/2010 d.lgs 163/06 Articoli 70, 90 - Codici 70.2, 90.1

Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere adeguato alla complessità dell’appalto. Nel caso di procedure di affidamento di servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.

Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n. 1147/10/VILA, prot. 64103/10/VILA/VL4 d.lgs 163/06 Articoli 155, 70 - Codici 155.1, 70.2

La Determina n. 1/2009, in ordine alla procedura ex art. 153 commi 1-14 del codice, ha chiarito che “la disciplina non indica più il termine di presentazione delle offerte; la fissazione dello stesso rientra, quindi, nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei limiti minimi previsti dall'articolo 70 e dall'articolo 145 del Codice, fermo restando il principio generale di cui al comma 1 del medesimo articolo 70, che prescrive alle amministrazioni di tenere conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario o per preparare le offerte”. Il richiamato articolo 145, comma 1, del Dlgs 163/2006 statuisce inoltre che “ai termini per la presentazione delle candidature e delle offerte si applica l’art. 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11. Nell’affidamento di tali tipologie contrattuali è, dunque, inapplicabile la riduzione dei termini di cui all’art. 70, comma 9. Nelle concessioni di lavori pubblici rilevano in modo particolare anche l’art. 70 commi 6, 7 e 10 del Codice . Ratio delle norme citate, infatti, è quella di consentire alle imprese interessate di conoscere con congruo anticipo l’indizione della gara e le modalità di partecipazione, nonché di formulare offerte sufficientemente ponderate ed idonee a conseguire l’aggiudicazione. Pertanto, nel fissare tali termini, le stazioni appaltanti devono tenere conto del tempo ordinariamente necessario per predisporre le offerte, soprattutto nel caso in cui gli offerenti siano chiamati a redigere elaborati progettuali. Lo studio di fattibilità, come chiarito nelle linee guida dell’Autorità sul project financing, ha una duplice valenza: “esso è atto propedeutico all’inserimento delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di gara nelle nuove procedure ex articolo 153 del Codice”. Appare evidente, quindi, il ruolo sostanziale che viene ad “assumere lo studio di fattibilità e la necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili, in relazione alla duplice funzione ad esso assegnata”; “la corretta redazione degli studi di fattibilità da porre a base di gara, contenenti aspetti tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi (compresi quelli urbanistici) ed economico-finanziari ha anche lo scopo di consentire la redazione di progetti preliminari, minimizzando il rischio di modifiche in fase di approvazione”.

Deliberazione n. 31 del 08/04/2009 - rif. GE/366-08 d.lgs 163/06 Articoli 123, 2, 64, 70, 84 - Codici 123.1, 2.1, 64.1, 70.2, 84.1

Il ricorso a termini ridotti per la presentazione delle offerte non può ritenersi giustificato dalla "necessità di procedere tempestivamente all'affidamento dei lavori", che è criterio inidoneo a qualificare l'urgenza. Nè si può considerare evento imprevedibile l'imminente scadenza, e conseguente perenzione, del finanziamento regionale. In tali casi il ricorso a termini ristretti contrasta con l'esigenza di garantire la massima partecipazione alle gare. E' in contrasto con i principi di trasparenza e imparzialità l'invito alla procedura di cui all'art. 123 di un numero di ditte inferiore a venti benchè ne sussistano in elenco. Il responsabile del procedimento non può rivestire anche l'incarico di componente della commissione di gara, ai sensi dell'art. 84, comma 4, D. Lgs. 163/2006. Contrasta con i principi di trasparenza e imparzialità la previsione del bando di gara che ha disposto l'inserimento in un'unica busta dell'offerta economica e dell'offerta tecnica. La valutazione dell'offerta tecnica deve precedere la valutazione dell'offerta economica, al fine di evitare che la prima, a carattere anche discrezionale, possa essere influenzata dalla seconda, di carattere automatico. E' legittima una procedura diversa solo se la valutazione tecnica sia completamente priva di discrezionalità.

Parere di Precontenzioso n. 199 del 17/07/2008 - rif. PREC167/08/F d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.2

Il termine di presentazione delle offerte ha natura perentoria e inderogabile in quanto destinato a garantire la par condicio dei concorrenti tra i partecipanti, mediante la fissazione di uno stesso termine per tutti gli offerenti. Eventuali offerte pervenute oltre il termine fissato dalla stazione appaltante non sono ammissibili e l’amministrazione è tenuta ad escluderle in quanto, autovincolata a tali clausole della lex specialis, deve salvaguardare le offerte tempestive.

Parere di Precontenzioso n. 193 del 10/07/2008 - rif. PREC171/08/S d.lgs 163/06 Articoli 64, 70 - Codici 64.1, 70.2

Qualora la S.A., anche in seguito a richieste di chiarimenti dei partecipanti pervenute nei termini previsti dal bando, ravvisi errori materiali o profili di poca chiarezza nei documenti di gara, può decidere di rettificare la documentazione di gara e disporre una proroga per la presentazione delle offerte, senza incorrere in una violazione della par condicio.

Parere di Precontenzioso n. 168 del 21/05/2008 - rif. PREC131/08/S d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.2

Se, nel corso di una procedura avviata, a seguito delle integrazioni fornite dalla S.A., venga modificata sostanzialmente la documentazione di gara, deve essere disposta a favore dei partecipanti una congrua proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Parere di Precontenzioso n. 68 del 06/03/2008 - rif. PREC22/08/L d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.2

Per quanto attiene alla richiesta di proroga dei termini per la presentazione delle offerte, motivata sul presupposto del ricorrere di una circostanza di forza maggiore che ha impedito il regolare recapito della corrispondenza, si fa presente che affinché possa essere riconosciuta la ricorrenza della fattispecie della forza maggiore, per concorde orientamento della giurisprudenza amministrativa, è necessario che si siano verificati casi eccezionali che soli sarebbero idonei a giustificare il ritardo, essendo inderogabile, nel rispetto della par condicio, il termine di presentazione delle offerte.

Parere di Precontenzioso n. 159 del 20/12/2007 - rif. PREC463/07 d.lgs 163/06 Articoli 55, 70 - Codici 55.1, 70.2

La vigente normativa di settore in materia di appalti di lavori pubblici, non prevede, nelle procedure aperte, la possibilità di ridurre i termini di ricezione delle offerte per motivi di urgenza, in particolare se la stessa è dettata dalla motivazione della perdita di un finanziamento. Al riguardo, come rilevato dall’Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa, poiché le ragioni di urgenza devono sostanziarsi in sopraggiunte circostanze impreviste, di carattere cogente ed oggettivo, non può rappresentare un motivo di urgenza l’esigenza di impegnare tempestivamente i fondi di bilancio.

Parere di Precontenzioso n. 149 del 13/12/2007 - rif. PREC545/07 d.lgs 163/06 Articoli 53, 70 - Codici 53.1.2, 70.2

In base al diritto comunitario, nel fissare i termini per la ricezione delle offerte, le stazioni appaltanti tengono conto del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte. In materia vige, pertanto, il principio generale di adeguatezza dei termini, in relazione alla complessità dell’appalto. Quanto detto assume una particolare rilevanza nell’ipotesi di aggiudicazione mediante appalto concorso, nella quale i concorrenti sono tenuti ad effettuare specifica attività progettuale, da valutarsi in sede di offerta.

Deliberazione n. 260 del 25/07/2007 - rif. PREC329/07 d.lgs 163/06 Articoli 64, 70 - Codici 64.1, 70.2

La modifica delle carattistiche tecniche di metà degli articoli presenti nel capitolato integra un sostanziale cambiamento dello stesso e obbliga la s.a. a disporre una proroga dei termini per la presentazione dell’offerta, al fine di evitare un disagio ai concorrenti e le conseguenti contestazioni.

Deliberazione n. 69 del 06/03/2007 - rif. PREC50/07 d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.2

Nel caso in cui il bando imponga l’obbligo del sopralluogo, il termine minimo previsto dalla legge per la ricezione delle offerte deve essere aumentato in misura adeguata in relazione alla necessità ed alle modalità del sopralluogo preventivo. Infatti, il termine teoricamente a disposizione delle imprese per la presentazione delle offerte (ossia, per assumere la decisione di partecipare alla gara, predisporre la documentazione amministrativa, effettuare il sopralluogo e redigere l’offerta economica) viene ad essere drasticamente ridotto nel caso in cui il bando preveda un termine tassativo per il compimento del sopralluogo, con l’effetto di pregiudicare l’interesse pubblico alla serietà dell’offerta ed al favor partecipationis.

 

Art. 70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di ricezione delle offerte

 

1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.

 

2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

 

3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.

 

4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.

 

5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio dell'invito.

 

6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.

 

7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.

 

8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.

 

9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.

 

10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.

 

11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell'urgenza, possono stabilire:

(alinea così modificato dall'art. 34, comma 4, legge n. 164 del 2014)

 

a) un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;

b) e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c).

(lettera così modificata dall'art. 4-quater, comma 1, lettera a), legge n. 102 del 2009)

 

12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del comma 1.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

 

Art. 74. Forma e contenuto delle offerte

1. Le offerte hanno forma di documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.

2. Le offerte contengono gli elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e, in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di partecipazione.

2-bis. Le stazioni appaltanti richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.

(comma aggiunto dall'art. 4, comma 2, lettera i), legge n. 106 del 2011)

3. Salvo che l'offerta del prezzo sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non costituisce causa di esclusione.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera o), d.lgs. n. 152 del 2008)

4. Le offerte sono corredate dei documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.

5. Le stazioni appaltanti richiedono gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.

6. Le stazioni appaltanti non richiedono documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.

7. Si applicano l'articolo 18, comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.

modificato dall'art. 1, comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

Allegato X

 

Caratteristiche relative alla pubblicazione

 

1. Pubblicazione di bandi e avvisi

 

a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144,150, 206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatoli all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva 2004/17/Ce [1] e 77, paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce [2]. Anche gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 223, pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.

 

b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dalle amministrazioni aggiudicatoci o dagli enti aggiudicatosi qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63 e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2, lettera b).

 

c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all' ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66.

 

2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive

 

a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.

 

b) Il profilo di committente può contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di cui all'articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi postali ed elettronici (e-mail).

 

3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica

 

La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».

 

 

 

[1] G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004 direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servìzi di trasporto e servizi postali.

 

[2] G.U.C.E. L. 134/114 del 30.4.2004 direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di

servizi.

 

 

Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni

 

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

 

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

 

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

 

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

 

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)

 

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

 

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

 

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

 

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termini

 

 

Art. 82. Criterio del prezzo più basso

 

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.

 

2. Il bando di gara stabilisce:

 

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

 

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

 

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riferimenti Normativi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni

 

1. Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o, ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.

 

2. Il mezzo di comunicazione scelto deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione.

 

3. Le comunicazioni, gli scambi e l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine previsto per la loro presentazione.

 

4. Nel rispetto del comma 3, le stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.

 

5. Quando le stazioni appaltanti chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(comma così modificato dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)

 

6. Ai dispositivi di trasmissione e ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:

 

a) le informazioni concernenti le specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII, nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;

b) le offerte presentate per via elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

c) per la prestazione dei servizi di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

d) gli offerenti e i candidati si impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.

 

7. Salvo il comma 4, alla trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:

 

a) le domande di partecipazione possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

b) le domande di partecipazione presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;

c) le domande di partecipazione possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;

d) le stazioni appaltanti possono esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse indicano nel bando di gara tale esigenza e il termi

 

 

TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA ILLUSTRATE DAL CONSIGLIO DI STATO

 

Procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell´offerta economicamente

Consiglio di Stato, Sez. III

Il Direttore segnala la presente sentenza in quanto in modo semplice e chiaro il Consiglio di Stato procede a illustrare come si svolge nelle sue diverse le fasi la procedura di gara da aggiudicare secondo il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa (artt. 83 e segg. del Codice dei contratti pubblici). Il procedimento di gara si svolge, normalmente, in tre fasi:  in due fasi sono necessarie prevalenti competenze amministrative ed in una fase sono necessarie prevalenti competenze tecniche. 3.1.- Dopo aver ricevuto le offerte, nel termine indicato dal bando, l’amministrazione in una prima fase svolge diverse operazioni preliminari alla valutazione delle offerte: verifica la regolarità dell’invio dell’offerta e il rispetto delle disposizioni generali e di quelle speciali contenute nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (e l’osservanza delle regole sulla produzione dei documenti). La stazione appaltante provvede quindi, in seduta pubblica, all’apertura dei plichi delle diverse offerte che (di norma) contengono tre buste: la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione tecnica) e la busta C (offerta economica). 3.2.- La stazione appaltante, disposta l’idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte economiche, procede quindi all’apertura delle buste (A) contenenti la documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli appalti pubblici (artt. 38 e 39 del codice degli appalti) e dei requisiti speciali, dettati dagli atti di gara (artt. 41 e 42 del codice), nonché di tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara. 4.- L’amministrazione procede poi, sempre in seduta pubblica (Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13 e poi art. 12 del d.l. 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) all’apertura delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del relativo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei documenti richiesti nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara (schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche etc.). Anche tale documentazione è poi conservata in plico sigillato. 5.- Tali attività, preliminari alla valutazione delle offerte, sono eseguite dal seggio di gara o direttamente dal responsabile del procedimento unico (RUP), di norma il dirigente preposto alla competente struttura organizzativa della stazione appaltante (che si avvale anche dei funzionari del suo ufficio), che, ai sensi dell’art. 10, comma 2 del Codice, «svolge tutti i compiti relativi alle procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti» e, ai sensi del comma 3, lettera c) «cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure». 6.- Dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti dell’offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche. A tale seconda fase provvede l’apposita Commissione tecnica che è nominata ai sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti e dell’art. 283, comma 2 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010. In una o più sedute riservate, la Commissione verifica quindi la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse, assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal disciplinare di gara (e delle altre regole che la stessa Commissione si è data). 7.- Completato l’esame dell’offerta tecnica, l’amministrazione procede, nuovamente in seduta pubblica, ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi. Quindi, verificata l’integrità del plico contenenti le buste con le offerte economiche (e l’integrità delle singole buste), l’amministrazione procede all’apertura delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l’indicazione dei ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti e la determinazione (matematica) dei punteggi connessi ai prezzi. 8.- Il seggio di gara formula quindi la graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’offerta tecnica e per l’offerta economica e procede all’aggiudicazione provvisoria in favore dell’offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo. 9.- Come si è esposto, nella prima fase della procedura, ai relativi atti (apertura dei plichi, verifica della documentazione amministrativa e presa d’atto della documentazione tecnica) provvede, in seduta pubblica, il seggio di gara. 9.1.- Le operazioni di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte tecniche, come si è ricordato, vengono espletate, in uno o più sedute riservate, dalla commissione giudicatrice. 9.2.- Le operazioni della (terza) fase conclusiva dell’iter di gara (comunicazione dell’esito della valutazioni tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale ed aggiudicazione provvisoria) sono infine espletate, in seduta pubblica, dal seggio di gara. 9.3.- In proposito ogni questione che era stata prima sollevata circa l’esatta individuazione dell’organo tenuto agli adempimenti di tale fase deve ritenersi risolta a seguito dell’approvazione del regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010) che, all’art. 283, comma 3, ha previsto che «in seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall’articolo 284» alla verifica di anomalia di cui all’art. 86 del codice, avvalendosi anche di apposita Commissione (o della stessa Commissione tecnica) e dichiarando l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua. 9.4.- Per quanto riguarda, in particolare, il procedimento per la verifica dell’anomalia, l’art. 284 del D.P.R. n. 207 del 2010, nel dare attuazione all’art. 88 del Codice in relazione agli appalti di servizi, rinvia all’art. 121 del D.P.R. n. 207 che, al comma 10, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, prevede espressamente che, qualora vi siano offerte da sottoporre alla verifica di congruità, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Codice «… qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall´articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai concorrenti ai sensi dell´articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione di gara, ove costituita». Da tali disposizioni si evince che è il responsabile del procedimento ad essere investito anche della funzione di svolgere la verifica dell’anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, della

apposita Commissione (o della stessa Commissione tecnica).

 

La pubblicità delle operazioni della commissione di gara negli appalti pubblici

12 gennaio 2012

Il principio di pubblicità delle operazioni di gara costituisce regola generale che discende direttamente dagli obblighi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, deve caratterizzare le vasi di svolgimento della gara di appalto, escluse solamente le ipotesi espressamente previste dalla legge.

 

È principio generale dell’ordinamento quello per il quale le sedute della commissione di gara preordinate all’aggiudicazione di appalti pubblici, devono essere caratterizzate dalla pubblicità delle relative operazioni. Il principio di pubblicità di cui all’art. 2 del Codice dei contratti è infatti preordinato a tutelare le esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare l’azione amministrativa.

La portata generale ed obbligatoria del principio comporta che lo stesso opera, indipendentemente dalla sua previsione nei documenti di gara, in tutte le ipotesi in cui all’aggiudicazione si pervenga con un’attività di tipo procedimentale, ancorché semplificata (TAR Sardegna, n. 212/2011). Pertanto il principio della pubblicità deve essere presente anche in relazione ai cottimi fiduciari (sentenza citata), ed anche nei casi di gara informale l’amministrazione è tenuta all’osservanza dei principi generali in materia di procedimenti ad evidenza pubblica e quindi del principio di par condicio, pubblicità, trasparenza, imparzialità (AVCP, delib. n. 309/2007). Ancora, il principio di pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice si applica anche alle procedure negoziate senza bando preventivo, in quanto si tratta di principio generale ed immanente negli ordinamenti nazionale e comunitario e riguardano quindi tutti i tipi di contratti pubblici (C.d.S., III, 3.3.2011, n. 1369).

La rilevanza e la necessità del rispetto di detto principio è ribadita dal Consiglio di Stato (sez. VI, sent. 3019/2011), con riguardo ad una gara informale per la concessione di un servizio ex art. 30 del Codice, per il cui svolgimento è imposta l’osservanza dei principi generali stabiliti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ed in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento.

Sono del pari soggetti ai principi del Codice anche gli affidamenti dei contratti aventi per oggetto servizi e forniture esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice medesimo, anch’essi tenuti all’osservanza dell’art. 2, e quindi delle disposizioni di legge sul procedimento amministrativo (C.d.S., VI, 3.2.2011, n. 775).

Il mancato rispetto del principio di pubblicità delle sedute di gara rileva come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa (AVCP, precontenzioso n. 30/2008).

La pubblicità delle sedute di gara nell’aggiudicazione dei contratti pubblici, è espressamente prevista, in termini generali, dal Regolamento, all’art. 117 a termini del quale negli atti di gara “sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara”[1], nonché con riguardo ad entrambe le procedure di aggiudicazione.

Nell’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, art. 119, comma 6 “L’autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’art. 121”.

Nel caso di offerta economicamente più vantaggiosa, art. 120, comma 2, “in una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’art. 121”.

In caso di anomalia “il soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta risultata congrua”.

Come precisa il TAR Molise (sent. 110/2011), l’iter di verifica dell’anomalia dell’offerta è un sub- procedimento non soggetto all’obbligo della pubblicità delle sedute; ciò consegue peraltro, alla caratteristica del procedimento che interviene in contraddittorio tra s.a. ed offerente, senza l’osservanza di particolari formalismi.

Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza è stata chiamata a valutare il rispetto degli obblighi generali di trasparenza che gravano sull’amministrazione in relazione alla fase di apertura delle buste contenenti l’offerta tecnica.

In proposito si sono formati due diversi indirizzi in materia, di cui un primo orientamento più radicale in virtù del quale l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara riguarderebbe esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la documentazione e l’offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di apertura e valutazione delle offerte tecniche; si contrappone un secondo orientamento minoritario a tenore del quale l’obbligo di pubblicità deve intendersi esteso anche agli adempimenti relativi alla verifica dell’integrità dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione amministrativa sia che si tratti di documentazione in materia di offerta tecnica.

La divergenza è stata risolta dal Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (decisione n. 13/2011), nel senso che la verifica dell’integrità dei plichi in seduta pubblica, non esaurisce la sua funzione nell’accertamento che non hanno subito manomissioni, ma è preordinata a garantire che il materiale documentale in esso contenuto non subisca alterazioni con conseguenze non facilmente apprezzabili una volta rotti i sigilli ed aperti i plichi. Pertanto i principi di trasparenza in materia di apertura della busta contenente l’offerta tecnica, devono essere garantiti mediante un riscontro degli atti prodotti dal concorrente, esclusa ogni facoltà degli interessati di prendere visione del contenuto.

A ciò non osta quanto dispone l’art. 13 del Codice in materia di accesso agli atti, in quanto la verifica dei documenti consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati che non può eccedere la funzione di ufficializzare l’acquisizione dei documenti di cui si compone l’offerta tecnica. L’operazione non deve andare, quindi, oltre il mero riscontro degli atti prodotti senza facoltà degli interessati di prendere visione del loro contenuto.

La garanzia di trasparenza, secondo l’Adunanza “si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta”.

Luigi Cosco

 


[1]    Precisa l'Autorità (delib. n. 46/2007) che l'affissione un'ora prima di quella prevista per la seduta di gara, di un avviso di rinvio della stessa, non è sufficiente ad adempiere agli oneri di pubblicità. La s.a. deve notificare a tutti i concorrenti la nuova data per la seduta pubblica.

 

 

Massime classificate per il nodo "Comunicazioni e verbali in genere"

 

Parere di Precontenzioso n. 100 del 21/05/2014 - rif. PREC 06/14/S d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D. Lgs. n. 261/1999. Art. 254, d. P. R. n. 207/2010 Di regola, la consegna a mano dei plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara è consentita alla stregua dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, a meno che non sia esclusa espressamente, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.

Parere di Precontenzioso n. 100 del 21/05/2014 - rif. PREC 06/14/S d.lgs 163/06 Articoli 2, 77 - Codici 2.1, 77.1

Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D. Lgs. n. 261/1999. Art. 254, d. P. R. n. 207/2010 E’ legittima l’opzione della stazione appaltante che, nel bando di gara, stabilisca di escludere la possibilità di autoprestazione dei plichi, in quanto il divieto della consegna diretta dei medesimi presso gli uffici della stazione appaltante assicura la massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando il rischio di una dispersione di notizie riservate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. 25.01.2013, n. 485; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2006, nr. 4666; id., 18 marzo 2004, nr. 1411; id., 30 aprile 2002, n. 2291).

Parere di Precontenzioso n. 100 del 21/05/2014 - rif. PREC 06/14/S d.lgs 163/06 Articoli 46, 77 - Codici 46.1.1, 77.1

Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D. Lgs. n. 261/1999. Art. 254, d. P. R. n. 207/2010 Qualora la disciplina di gara, fra le modalità di recapito dei plichi-offerta, non preveda la possibilità di effettuare la mera “consegna a mano”, svincolata da una specifica forma, la Commissione di gara, in attuazione di quanto prescritto dal disciplinare, procede legittimamente all’esclusione del concorrente che abbia utilizzato una modalità di recapito diversa da quelle consentite (cfr. in tal senso, cfr. parere Autorità n. 99 dell’8 novembre 2007; prec. n. 63 del 7 aprile 2011).

Parere di Precontenzioso n. 217 del 18/12/2013 - rif. PREC 206/13/ L d.lgs 163/06 Articoli 2, 73, 77, 84 - Codici 2.1, 73.1, 77.1, 84.1

Sebbene un’incompleta verbalizzazione non renda automaticamente illegittime le operazioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio 2013, n. 978, id., 22 febbraio 2011, n. 1094), tuttavia, eventuali lacune del verbale determinano ex se l'invalidità dell'atto non verbalizzato dalla Commissione di gara, qualora riguardino aspetti dell'azione amministrativa necessari a poterne verificare la correttezza procedimentale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, sentenza n. 1575 del 14.04.2008). In tal caso, a fronte della mancata verbalizzazione di aspetti critici evidenziati in corso di gara, il procedimento risulterà idoneo ad inficiare i risultati stessi di gara.

Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/11/2013 - rif. PREC 58/13/S d.lgs 163/06 Articoli 77, 90, 91 - Codici 77.1, 90.1.3, 91.1.2

Artt. 261, 263, comma 1, lett. b) e d) del D.P.R. n. 207/2010 – Mancata dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare – Esclusione del R.T.P. e idonea motivazione- Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, è necessario il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria in capo al mandatario capogruppo e per la loro verifica non si può richiedere da parte della Commissione una complessa ed incerta operazione di raffronto tra la precisa natura della commessa e gli specifici interventi dedotti nelle categorie legali previste nella tabella di cui alla Legge n. 143 del 2 marzo 1949, che darebbe la stura a valutazioni soggettive poco consone ad una fase della gara tanto delicata quale quella dell’accertamento dei requisiti di qualificazione dei concorrenti. Nel caso di provvedimento di esclusione plurimotivato, ovverosia caratterizzato da plurimi profili motivazionali, “l'eventuale riconoscimento della fondatezza della censura formulata contro uno solo di essi non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause giustificatrici dell'atto” (cfr. Tar Lecce, Sez. Unica, n. 933 del 25 febbraio 2005).

Parere di Precontenzioso n. 76 del 09/05/2013 - rif. PREC 53/13/S d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

La comunicazione della convocazione alla seconda seduta pubblica effettuata nel sito internet della stazione appaltante, risulta rispettosa dei principi di par condicio e di trasparenza, oltre che coerente con la prassi seguita dalle amministrazioni committenti e il più delle volte codificata anche nei bandi di gara. In assenza di specifiche disposizioni di lex specialis, il dato normativo di riferimento va rinvenuto nell’art. 32, della L. 69/2009 secondo cui “(…) A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4 (…)”.

Parere di Precontenzioso n. 181 del 07/11/2012 - rif. PREC 140/12/S d.lgs 163/06 Articoli 46, 77 - Codici 46.1, 77.1

Art. 46 e art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006: legittimità dell’esclusione e conseguenze dell’omessa comunicazione all’interessato dell’esclusione - L’inosservanza dell’obbligo della stazione appaltante di comunicare d’ufficio, ai sensi dell’art. 79 co. 5, D. Lgs. n. 163/2006, a ciascun candidato il provvedimento di esclusione entro un termine non superiore a cinque giorni dall’esclusione medesima -stante la mancanza di un’espressa sanzione- non ha effetti sostanziali sul provvedimento , ma soltanto effetti processuali. La mancanza di tale comunicazione, infatti, rilevando in termini di prova della conoscenza dell’esclusione ai fini della decorrenza dei termini per impugnare, agisce favorevolmente nei confronti dell’impresa esclusa, rendendo tempestivo il ricorso anche successivamente proposto (cfr. C.. St., Sez. IV, n. 5491/2011), con onere di chi eccepisce la tardività di quest’ ultimo di dimostrare l’avvenuta piena conoscenza dell’atto lesivo con forme diverse da quella tipica prescritta dalla predetta norma.

Parere di Precontenzioso n. 158 del 27/09/2012 - rif. PREC 147/12/S d.lgs 163/06 Articoli 77, 84 - Codici 77.1, 84.1

Appalto di servizi di ingegneria – Questioni di diritto intertemporale circa l’applicazione del disposto dell’art. 12 del D.L. n. 52 del 7 maggio 2012, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 – Questioni relative alla presenza di un “giovane professionista” nei raggruppamenti temporanei – Irregolare composizione della Commissione giudicatrice dell’offerta economicamente più vantaggiosa- 84.1,77.1 La procedura di gara è illegittima nel caso in cui i punteggi assegnati alle offerte tecniche anziché essere resi noti esclusivamente nella seduta pubblica a ciò deputata, siano stati prima resi noti tramite pubblicazione sul sito web e sull’Albo pretorio

Parere di Precontenzioso n. 131 del 07/07/2011 - rif. PREC 86/11/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Pubblicità e verbalizzazione delle sedute di gara sono adempimenti procedurali distinti, che rispondono a finalità diverse e come tali non sono fungibili, ma complementari. La pubblicità è la principale manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par condicio, mentre la verbalizzazione opera su un piano eminentemente probatorio, derivandone l'irrilevanza di quest'ultima in tutte le ipotesi in cui sia stato violato il principio di pubblicità.

Parere sulla Normativa del 09/06/2011 - rif. AG 9/2011 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Non è consentita alle stazioni appaltanti l’individuazione di ulteriori mezzi di comunicazione- nella fattispecie la posta elettronica certificata PEC-, con gli operatori economici, rispetto a quelli ordinari (quali fax e posta elettronica), anche alla luce della normativa di settore che impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del mese di novembre 2011.

Parere di Precontenzioso n. 218 del 16/12/2010 - rif. PREC 199/09/L d.lgs 163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1

La previsione della documentazione di gara secondo la quale le offerte devono essere spedite all'amministrazione appaltatrice solo a mezzo di raccomandata a.r. è indebitamente limitativa dell’accesso alla procedura di gara, attesa la sostanziale equivalenza tra la raccomandata postale e la posta celere, tenuto conto dell'identità delle relative caratteristiche.

Parere di Precontenzioso n. 210 del 18/11/2010 - rif. PREC 212/10/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del D.P.R. n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE, non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è, per l’appunto, il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo aspetto, peraltro, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.

Parere di Precontenzioso n. 187 del 20/10/2010 - rif. PREC 153/10/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo aspetto, peraltro, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241. Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge, infatti, il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione. Ne consegue che stabilire forfettariamente un rimborso spese a carico del concorrente, svincolandolo dall’effettivo costo di riproduzione degli elaborati, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.

Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2010 - rif. PREC 62/10/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

La comunicazione d’ufficio di cui all’art. 79, co. 5 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, lungi dall’essere meramente ripetitiva della comunicazione delle medesime informazioni a domanda, si traduce in uno strumento di accelerazione del contenzioso. Tale previsione, finalizzata a garantire una celere tutela giurisdizionale del concorrente escluso, nell’interesse pubblico teso ad assicurare la più ampia partecipazione alla gara, prescinde quindi dalla richiesta della parte interessata ed impone un obbligo di tempestiva comunicazione dell’avvenuta esclusione a carico dell’amministrazione, sebbene non sia espressamente previsto che detta comunicazione debba avvenire per iscritto, né che debbano essere esplicitati i motivi dell’esclusione. L’omessa tempestiva comunicazione dei motivi di esclusione o di rigetto dell’offerta produce, quindi, non solo un danno per il richiedente, che non è messo in condizione di esperire celermente i relativi rimedi giurisdizionali, ma anche per l’interesse pubblico alla stabilizzazione degli effetti degli atti di gara ai fini della stipulazione del contratto.

Parere di Precontenzioso n. 111 del 27/05/2010 - rif. PREC 6/10/S d.lgs 163/06 Articoli 64, 77 - Codici 64.1, 77.1

A fronte di un dato generico del bando e del disciplinare di gara, i chiarimenti forniti dal responsabile del procedimento non sono affatto idonei ad integrare o modificare la lex specialis, che ha carattere imperativo, per cui siffatti chiarimenti non possono assumere alcun valore ostativo alla partecipazione alla procedura di gara.

Parere di Precontenzioso n. 104 del 27/05/2010 - rif. PREC 17/10/S d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

In una procedura di gara che, ai sensi dell’ art. 77 del d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163 si svolga con l’utilizzo di comunicazioni per via elettronica, è conforme alla normativa di settore l’operato della s.a. che abbia considerato come non prodotto un documento comprovante l’esistenza di valida polizza fideiussoria che non poteva essere aperto con nessun programma di verifica della firma digitale per una corruzione del file “all’origine”, e quindi imputabile alla concorrente.

Parere di Precontenzioso n. 64 del 25/03/2010 - rif. PREC 181/09/S d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Nel caso in cui la s.a. abbia indicato nei documenti di gara l’utilizzo di caselle email create dalla stessa amministrazione per le comunicazioni con gli offerenti, la data di trasmissione delle comunicazioni è documentalmente provata, fino a prova contraria, dal report di consegna della email generato automaticamente dal sistema di certificazione.

Parere di Precontenzioso n. 54 del 11/03/2010 - rif. PREC 179/09/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Nel caso in cui un operatore economico che non abbia rispettato un termine perentorio per l’invio di documenti alleghi un inadempimento del servizio postale, è necessario che venga specificato alla stazione appaltante la natura del lamentato disservizio postale e che sia fornita adeguata documentazione probatoria dell’oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di rispettare il termine assegnato.

Parere di Precontenzioso n. 115 del 22/10/2009 - rif. PREC 41/09/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Il principio di pubblicità delle operazioni di gara deve connotare la seduta fissata per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei partecipanti alla procedura, di talché è obbligo del seggio di gara garantire ai concorrenti l'effettiva possibilità di presenziare allo svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione appaltante. Pertanto, anche in assenza di specifiche previsioni della lex specialis, la mancata comunicazione ai concorrenti della data di svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi, inducendo la violazione del principio di pubblicità, costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, trattandosi di adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento, ma anche dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione amministrativa

Parere di Precontenzioso n. 68 del 11/06/2009 - rif. PREC 338-08-F d.lgs 163/06 Articoli 70, 77 - Codici 70.1, 77.1

Nell’ambito della fissazione del termine di ricezione della domanda di partecipazione e dell’offerta conseguente alla rettifica del bando devono essere assicurati gli interessi dell’offerente alla corretta e tempestiva formulazione dell’offerta conseguente alla modifica sostanziale della prestazione richiesta, con quelli propri dell’amministrazione e dei partecipanti alla gara. Nel quadro di siffatto bilanciamento di interessi, deve essere verificato se la rettifica che la stazione appaltante intende apportare sia o meno sostanziale . La suddetta rettifica, peraltro, deve essere divulgata mediante forme di pubblicità non diverse da quelle richieste per l’indizione della procedura concorsuale.

Parere di Precontenzioso n. 15 del 29/01/2009 - rif. PREC328/S d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

È rispettoso del principio di par condicio l’operato della commissione di gara che proceda all’esclusione del concorrente che abbia consegnato il plico contenente l’offerta direttamente presso gli uffici dell’amministrazione, in luogo di utilizzare esclusivamente il servizio postale, come prescritto chiaramente dalla lex specialis di gara.

Deliberazione n. 45 del 08/10/2008 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Delle modifiche apportate al capitolato in pendenza della pubblicazione del bando deve essere data pubblicità nelle stesse forme seguite per la pubblicazione del bando.

Parere di Precontenzioso n. 198 del 17/07/2008 - rif. PREC196/08/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Il principio di trasparenza implica che le stazioni appaltanti consentano una effettiva conoscibilità della documentazione di gara, al fine di mettere in condizione gli operatori economici di formulare un’offerta seria e consapevole. In tal senso, l’articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 12 aprile 2006, n. 163 prescrive l’accesso libero, diretto e completo al capitolato d’oneri e ad ogni altro documento complementare. L’effettiva conoscibilità ed il libero accesso a tutta la documentazione di gara, non può essere conseguita consentendo la sola presa visione senza materiale acquisizione del computo metrico estimativo definitivo: detto documento, che individua la stima dell’intervento, ha una autonoma valenza ad uso dei concorrenti, per la compiuta descrizione delle lavorazioni richieste in progetto.

Parere di Precontenzioso n. 180 del 05/07/2008 - rif. PREC185/08/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Risulta conforme alla normativa di settore il comportamento della s.a. che consenta all’operatore economico il libero accesso alla visione della documentazione di progetto presso l’ufficio tecnico, e, solo nel caso in cui l’impresa sia realmente intenzionata a partecipare alla gara, richieda la copertura dei soli costi di produzione degli elaborati progettuali, prima di rilasciare l’attestato di avvenuta presa visione del progetto.

Parere di Precontenzioso n. 67 del 06/03/2008 - rif. PREC9/08/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

La richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento di un onere di partecipazione sotto forma di pagamento per il ritiro dell’attestato di avvenuto sopralluogo, rappresenta una violazione del principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici

Parere di Precontenzioso n. 54 del 28/02/2008 - rif. PREC32/08/L d.lgs 163/06 Articoli 77, 84 - Codici 77.1, 84.1

Il potere di riesame della commissione giudicatrice costituisce concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa e può essere espletato in relazione a regole di comportamento chiare e precostituite, di modo che la rideterminazione dei risultati raggiunti sia l’effetto di una mera operazione tecnica e non discrezionale. La s.a., peraltro, deve garantire piena conoscibilità della riapertura delle operazioni di gara e degli esiti del riesame delle operazioni di verifica del possesso dei requisiti, adottando strumenti di comunicazione diretta nei confronti delle ditte concorrenti.

Parere di Precontenzioso n. 43 del 14/02/2008 - rif. PREC554/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Il verbale di gara è un atto pubblico facente piena prova, fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Il verbale, pertanto, è dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena prova, fino a querela di falso, sia della sua provenienza che delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta essere avvenuti in sua presenza.

Parere di Precontenzioso n. 43 del 14/02/2008 - rif. PREC554/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Per la presentazione di reclami ovvero richieste di riesame della procedura di gara, non sono previste particolari forme a carico del soggetto proponente.

Parere di Precontenzioso n. 30 del 31/01/2008 - rif. PREC474/07 d.lgs 163/06 Articoli 77, 84 - Codici 77.1, 84.1

La mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel caso in cui, tenuto conto che non sussiste alcun obbligo per gli operatori economici di presenziare alle sedute di gara, la s.a. si limiti a comunicare esclusivamente ai concorrenti presenti la data della successiva seduta di apertura delle offerte, pone in essere una pubblicità imperfetta rendendo la procedura di gara non conforme alla normativa di settore.

Parere di Precontenzioso n. 21 del 31/01/2008 - rif. PREC33/08/L d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Nel caso in cui il bando preveda l’obbligatorio ritiro di copia degli elaborati progettuali, lo stabilire da parte dalla s.a. un rimborso forfetario delle spese a carico del concorrente, svincolato dall’effettivo costo di produzione degli elaborati progettuali, costituisce un ostacolo alla libera partecipazione agli appalti.

Parere di Precontenzioso n. 2 del 16/01/2008 - rif. PREC467/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

È conforme alla normativa di settore il rilascio da parte della s.a. dell’attestato di sopralluogo al legale rappresentante o ad un soggetto munito di procura o al direttore tecnico dell’impresa, previa esibizione da parte dello stesso della documentazione atta alla verifica della titolarità ad effettuare il sopraluogo.

Parere di Precontenzioso n. 12 del 16/01/2008 - rif. PREC466/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Risulta conforme alla normativa di settore il comportamento della s.a. che consenta all’operatore economico il libero accesso alla visione della documentazione di progetto presso l’ufficio tecnico, e, solo nel caso in cui l’impresa sia realmente intenzionata a partecipare alla gara, richieda la copertura dei soli costi di produzione degli elaborati progettuali.

Parere di Precontenzioso n. 153 del 13/12/2007 - rif. PREC438/07 d.lgs 163/06 Articoli 64, 77 - Codici 64.1, 77.1

La mancata o contraddittoria indicazione, nel bando di gara, delle modalità per formulare richiesta di sopralluogo costituisce un comportamento idoneo a generare convincimenti non esatti e a dare indicazioni o avvertenze fuorvianti, per cui si considera generalmente non legittima l’esclusione dalla gara del concorrente in tal modo indotto in errore e, invece, necessaria la richiesta di un’integrazione documentale. La tutela dell’affidamento e la correttezza dell’azione amministrativa impediscono, infatti, che le conseguenze di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a carico del soggetto partecipante.

Parere di Precontenzioso n. 144 del 13/12/2007 - rif. PREC405/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Nel caso in cui l’incaricato della S.A. abbia rilasciato ad un operatore economico un attestato di presa visione degli elaborati progettuali difforme dalle previsioni del bando di gara, non può consentirsi che l’errore dell’Amministrazione si risolva in un danno del concorrente, in quanto un corretto rapporto tra Amministrazione e privato deve essere rispettoso dei principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità, nonché di quello specifico enunciato nell’art. 1337 del cod. civ., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede.

Parere di Precontenzioso n. 86 del 08/11/2007 - rif. PREC218/07 d.lgs 163/06 Articoli 238, 73, 77 - Codici 238.1, 73.1, 77.1

Ai fini di una corretta e congrua elaborazione dell’offerta, è necessario che il concorrente possa prendere visione del computo metrico estimativo e, quindi, dell’elenco prezzi, costituendo la loro mancanza una violazione del principio di trasparenza ed un elemento discriminatorio alla partecipazione alla gara. Quanto sopra trova applicazione anche nell’ambito degli appalti ricadenti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia comunitaria, stante comunque l’esigenza per l’ente aggiudicatore in esame a ricevere offerte formulate sulla base di una seria ed attenta ponderazione.

Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Non è conforme la stesura di verbali di sospensione, ripresa e ultimazione lavori non completi degli elementi identificativi dell’intervento e delle firme del responsabile del procedimento.

Deliberazione n. 277 del 27/07/2007 d.lgs 163/06 Articoli 64, 77 - Codici 64.1, 77.1

La previsione nei bandi di gara di clausole che impongono, ai fini della partecipazione, il pagamento di oneri non trova alcun riscontro giuridico e risulta non conforme alla normativa sugli appalti pubblici, nonché a quella sull' attività delle amministrazioni pubbliche. Tali clausole, oltre a determinare un'evidente limitazione alla partecipazione alla gara, producono oneri aggiuntivi in capo al partecipante. Non può essere imposto al concorrente, a pena di esclusione, di acquistare la documentazione inerente l'appalto e l'unico onere sostenibile è quello relativo al rimborso delle spese di riproduzione della documentazione di gara (cfr. determinazione 2/2000).

Deliberazione n. 259 del 25/07/2007 - rif. PREC328/07 d.lgs 163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1

Non è conforme alla normativa di settore, in quanto contraria al principio del favor partecipationis, l’esclusione disposta dalla Commissione di gara a fronte di una dichiarazione di un concorrente che manifestamente risulta contenere errori materiali.

Deliberazione n. 227 del 12/07/2007 - rif. PREC289/07 d.lgs 163/06 Articoli 64, 77, 84 - Codici 64.1, 77.1, 84.1

Va preclusa alla stazione appaltante qualsiasi esegesi della documentazione di gara, la quale non sia giustificata da una obiettiva certezza del significato e che non si basi su un procedimento ermeneutico che conduca all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione, se di questi non sia data pubblicità attraverso una rettifica o integrazione del bando. In particolare, in presenza di un bando equivoco non è sufficiente la comunicazione dell’orientamento interpretativo della Commissione reso alla sola associazione di categoria che ne abbia fatto istanza.

Deliberazione n. 206 del 21/06/2007 - rif. d.lgs 163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1

La clausola del bando che prescriva le modalità di effettuazione e di certificazione del sopralluogo tecnico preventivo - anche quando preveda l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo da parte del funzionario incaricato di accompagnare le imprese nel corso dello stesso – è conforme alla normativa di settore, in quanto risponde agli interessi dell’Amministrazione e del concorrente verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni dei luoghi oggetto dell’appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel contempo, mettere l’impresa in condizione di poter formulare un’offerta economica adeguata ed informata. È stata ritenuta eccessivamente restrittiva, peraltro, la prescrizione del bando che limiti la facoltà di svolgere il sopralluogo al solo titolare o al legale rappresentante o a un direttore tecnico dell’impresa partecipante, essendo sufficiente che la visita dei luoghi sia effettuata da un soggetto appartenente alla struttura dell’impresa.

Deliberazione n. 175 del 30/05/2007 - rif. PREC176/07 d.lgs 163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1

Anche laddove il bando di gara prescriva che “non sono ammesse forme di recapito diverse dal servizio postale” et similia, la consegna in autoprestazione deve essere ritenuta equivalente alla trasmissione a mezzo del servizio postale, così come previsto dall’articolo 8 del d. Lgs. 22 luglio 1999 n. 261 recante l’attuazione della Direttiva 97/67/CE sulle regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio, il quale dispone che "è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione) oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse dell'autoproduttore". Siffatta procedura, soprattutto per quanto attiene all’annullamento con “bollo a data” da parte dell’Ufficio postale, distingue tale modalità di inoltro dei plichi dalla consegna a mano e garantisce l’amministrazione in ordine alla integrità e provenienza del plico. Diversamente o restrittivamente interpretando si contravviene al disposto normativo citato e di determina una violazione del principio di massima partecipazione degli operatori del mercato alle gare pubbliche.

Deliberazione n. 170 del 30/05/2007 - rif. PREC171/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

La Stazione appaltante è tenuta ad effettuare nei confronti del concorrente escluso, ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 79 del d. Lgs. n. 163/2006, la relativa comunicazione in ordine ai motivi di esclusione, nonché la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, in ossequio al superiore principio di pubblicità e trasparenza dell’agire amministrativo che trova applicazione in tutte le procedure di appalto disciplinate dal Codice dei contratti, indipendentemente dal loro importo.

Deliberazione n. 116 del 17/04/2007 - rif. PREC94/07 d.lgs 163/06 Articoli 77, 86 - Codici 77.1, 86.1

Ai sensi del D.P.R. 445/2000 è riconosciuto un uso generalizzato del fax nei rapporti fra amministrazioni e privati, nonché nelle istruttorie effettuate dall’amministrazione. Detto sistema di trasmissione costituisce un mezzo idoneo per la comunicazione relativa alla convocazione davanti alla commissione giudicatrice nell’ambito del subprocedimento di verifica dell’offerta anormalmente bassa. Ai sensi dell’articolo 88, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, se l’offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita per il contraddittorio, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione e valutare l’offerta in base agli elementi forniti.

Deliberazione n. 53 del 22/02/2007 - rif. Prec29/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

Sino a quando l’Amministrazione non proceda all’approvazione degli atti di gara ed effettui la verifica della legittimità delle operazioni compiute dalla Commissione esaminatrice, allo scopo di suggellare gli esiti dell’attività svolta da quest’ultima, i verbali non assumono carattere di definitività.

Deliberazione n. 46 del 20/02/2007 - rif. PREC34/07 d.lgs 163/06 Articoli 77 - Codici 77.1

L’affissione, un’ora prima di quella prevista per la seduta di gara, di un avviso di rinvio della stessa, non è sufficiente ad adempiere agli oneri di pubblicità. La S.A. deve procedere a notificare a tutti i concorrenti la nuova data per la seduta pubblica.

Deliberazione n. 120 del 19/12/2006 - rif. PREC37/06 d.lgs 163/06 Articoli 77, 90 - Codici 77.1, 90.1

L’omissione dell’indicazione nei verbali di gara delle operazioni effettuate, in ordine al confronto a coppie, per la valutazione dei punteggi delle offerte, costituisce violazione del principio di trasparenza e correttezza dell’agire amministrativo, ineludibile in tutte le procedure di gara a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte del privato interessato, al quale deve essere consentito di poter ricostruire l’iter logico seguito dalla stazione appaltante.

Deliberazione n. 90 del 28/11/2006 - rif. PREC12/06 d.lgs 163/06 Articoli 64, 73, 77 - Codici 64.1, 73.1, 77.1

La specificazione dell'ora e del luogo di ricezione delle offerte, contenuta nel bando di gara, oltre a rispondere ad esigenze di certezza, costituisce esplicazione di un potere organizzativo eminentemente discrezionale della P.A. appaltante, che deve assicurare pari opportunità per tutti i potenziali partecipanti. Le comunicazioni date alla generalità degli utenti, tramite il sito internet del Comune stesso, su aspetti dell'organizzazione e dell'attività degli uffici, come l'indicazione degli stessi e degli orari di apertura al pubblico, influiscono, per tale aspetto, anche nei confronti dei soggetti interessati a partecipare alla procedura concorsuale che hanno fatto legittimo affidamento su detti orari. Qualora l'Amministrazione disattenda le regole che si è data essa va ad incidere su situazioni giuridiche tutelate dei partecipanti alla gara in violazione delle regole dell'imparzialità e del buon andamento.

 

 

Art. 82. Criterio del prezzo più basso

 

1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.

 

2. Il bando di gara stabilisce:

 

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

 

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

 

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

(comma introdotto dall'art. 32, comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)

 

Art. 83. Criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

 

1. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:

 

a) il prezzo;

b) la qualità;

c) il pregio tecnico;

d) le caratteristiche estetiche e funzionali;

e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto;

(lettera così sostituita dall'art. 1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)

f) il costo di utilizzazione e manutenzione;

g) la redditività;

h) il servizio successivo alla vendita;

i) l'assistenza tecnica;

l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione;

m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio;

n) la sicurezza di approvvigionamento e l’origine produttiva;

(lettera così modificata dall'art. 9, comma 4-bis, legge n. 89 del 2014)

o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

 

2. Il bando di gara ovvero, in caso di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato, in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.

 

3. Le stazioni appaltanti, quando ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine decrescente di importanza dei criteri.

 

4. Il bando per ciascun criterio di valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri, i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel bando di gara.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

5. Per attuare la ponderazione o comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili con il presente codice.

 

 

(i commi 2, 3, 8 e 9, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte Cost. son sentenza n. 401 del 2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono il loro carattere suppletivo e cedevole)

 

1. Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.

 

2. La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

 

3. La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

4. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

 

5. Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.

 

6. Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

 

7. Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.

 

8. I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

a) professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;

b) professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.

 

9. Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.

 

10. La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

 

11. Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

 

12. In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.

 

Art. 38. Requisiti di ordine generale

 

1. Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

(lettera così modificata dall'art. 33, comma 2, legge n. 134 del 2012)

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

(lettera così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)

(lettera così modificata dall'art. 3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

(lettera così sostituita dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;

(lettera aggiunta dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

(lettera aggiunta dall'art. 3, comma 1, legge n. 166 del 2009)

 

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24 del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento, o finanziario

(comma introdotto dall'art. 2, comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

 

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h), fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)

 

2. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:

(comma così modificato dall'art. 1, comma 5, legge n. 44 del 2012)

 

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

 

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

(comma così sostituito dall'art. 4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)

 

2-bis. La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.

(comma introdotto dall’art. 39, comma 1, legge n. 114 del 2014)

 

3. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14 novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002.

(comma così modificato dall'art. 31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013)

 

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità competenti.

 

5. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza.

 

Art. 39. Requisiti di idoneità professionale

 

1. I concorrenti alle gare, se cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.

 

2. Se si tratta di un cittadino di altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel quale è stabilito.

 

3. I fornitori appartenenti a Stati membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.

 

4. Nelle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza all'organizzazione di cui trattasi.

 

Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e dei prestatori di servizi

 

1. Negli appalti di forniture o servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

a) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

b) bilanci o estratti dei bilanci dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;

c) dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.

 

2. Le amministrazioni precisano nel bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1, lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012)

 

3. Se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

 

4. La dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).

(comma così sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e dei prestatori di servizi

 

1. Negli appalti di servizi e forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:

 

a) presentazione dell'elenco dei principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi; se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso concorrente;

b) indicazione dei tecnici e degli organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;

c) descrizione delle attrezzature tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità, delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;

d) controllo, effettuato dalla stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta, allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;

e) indicazione dei titoli di studio e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della prestazione di servizi;

f) indicazione, per gli appalti di servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la realizzazione dell'appalto;

g) per gli appalti di servizi, indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;

h) per gli appalti di servizi, dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;

i) indicazione della quota di appalto che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;

l) nel caso di forniture, produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;

m) nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.

 

2. La stazione appaltante precisa nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e requisiti devono essere presentati o dimostrati.

 

3. Le informazioni richieste non possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque, tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.

 

3-bis. Le stazioni appaltanti provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto dall'articolo 6, comma 11.

(comma introdotto dall'art. 4, comma 2, lettera c-bis), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20, comma 1, lettera e), legge n. 35 del 2012)

 

4. I requisiti previsti nel comma 1 del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28 dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.

 

4-bis. Al fine di assicurare la massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con soggetti terzi.

(comma aggiunto dall'art. 2, comma 1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti

 

1. Le stazioni appaltanti prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11. L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento.

(comma così modificato dall'art. 4, comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 20, comma 1, lettera f), legge n. 35 del 2012)

 

1-bis. Quando le stazioni appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiedono ai soggetti invitati di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando, in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato dall'art. 34, comma 1, legge n. 164 del 2014)

 

2. La richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova aggiudicazione.

 

Controlli sul possesso  dei requisiti di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006  (aggiornato al 28 marzo 2011)

 

D1 Quali contratti pubblici sono assoggettati alla procedura di controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006?

 

 

R1 La verifica di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture di qualunque importo, sia inferiore sia pari o superiore alla soglia comunitaria, laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla gara  (vedi punto 2.1 ultimo capoverso della determinazione Avcp n. 5/2009).

La procedura di controllo sul possesso dei requisiti era originariamente prevista, per gli appalti di lavori, dall’articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109/1994 (c.d. Legge Merloni). Con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici tale procedura è stata estesa in particolare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di servizi e forniture.

 

D2 La procedura di controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006 riguarda anche i lavori pubblici?

R2 La procedura di controllo di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda anche le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo inferiore ad euro 150.000, ovvero, quelli di importo superiore a euro 20.658.276 (articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000), laddove sia previsto che ilconcorrente

, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII, (appalti di importo illimitato), abbia realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara (vedi determinazione Avcp n. 5/2009).

Per i contratti di lavori di importo superiore ad euro 150.000, vigendo il sistema di qualificazione di cui all’articolo 40 del Codice, è sufficiente il possesso dell’attestazione SOA, la quale assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, giusto articolo 1, comma 3, del DPR n. 34/2000 (vedi deliberazione n. 117/2007, conf. determinazione n. 5/2009).

 

D3 Sono previste deroghe alla procedura di controllo di cui all’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006?

R3 L’articolo 48, comma 1-bis, ammette una deroga all’obbligo della verifica a campione.

In particolare, quando si limita il numero dei candidati da invitare (c.d. forcella) ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Codice, il controllo dei requisiti deve essere espletato su ciascun concorrente e non a campione (articolo 48, comma 1-bis).

Tale possibilità è ammessa nelle procedure ristrette relative a lavori di importo pari o superiore a 40 milioni di Euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione del bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l’oggetto del contratto: i candidati invitati presentano, in sede di offerta, la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito, come specificato dall’articolo 48, comma 1-bis, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti speciali (vedi punto 4.2 della determinazione n. 5 del 2009).

In questo modo si evita il rischio di ammettere alla procedura operatori privi dei necessari requisiti, escludendo coloro che ne siano sprovvisti.

 

D4 E’ obbligatorio il procedimento di cui all’articolo 48?

R4 Sì. Non vi sono margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante. Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara, né l'attivazione della procedura di verifica, né il numero di soggetti che ne saranno interessati.

 

D5 Quale funzione svolge la procedura di controllo prevista dall’articolo 48?

R5 Lo scopo del controllo a campione è acceleratorio, consentendo alle stazioni appaltanti di non controllare tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti, ma solo un campione significativo, selezionato mediante sorteggio.

 

D6 Su quale tipologia di requisiti verte la procedura di controllo prevista dall’articolo 48?

R6 L’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare la procedura di controllo a campione è previsto per la verifica dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi (ossia, i cosidetti requisiti speciali).

 

D7 Dove sono indicati in modo dettagliato i requisiti cosidetti speciali per i lavori pubblici?

R7 Per gli appalti di lavori pubblici vige un sistema unico di qualificazione (articolo 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è ad oggi contenuta nel D.P.R. n. 34/2000 (dall’8.06.2011 si applica il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207, articoli 60 e seguenti).

In particolare, i requisiti di capacità per le imprese esecutrici di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, sono dettagliatamente descritti all’articolo 28, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 34/2000 (articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010).

Per i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ai fini dell’affidamento costituisce condizione necessaria e sufficiente il possesso dell’attestazione SOA (articolo 1, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 34/2000; articolo 60, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010).

Per i requisiti di idoneità professionale valgono le prescrizioni dell’articolo 39 del Codice.

D8 Dove sono indicati in modo dettagliato i requisiti cosidetti speciali per i servizi e le forniture?

R8 Per i contratti di servizi e forniture, i requisiti di capacità sono indicati negli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.

Per la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura, si veda la determinazione Avcp n. 5/2010 (Linee guida per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) al fine di individuare i requisiti e di valori minimi degli stessi, che debbono possedere gli operatori economici (imprese, professionisti).

Per i requisiti di idoneità professionale valgono le prescrizioni dell’articolo 39 del Codice.

              

D9 La procedura prevista dall’articolo 48 si applica alle concessioni di lavori pubblici e alle concessioni di servizi?

R9 La procedura stabilita dall'articolo 48 si applica anche all'affidamento delle concessioni di lavori pubblici, ivi comprese quelle previste dall'articolo 153 del Codice (cfr. articolo 142, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006).

In base all'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99 (articolo 95 del DPR n. 207/2010), relativo ai "Requisiti del concessionario", i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono possedere l’attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), nonché ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. f), del Codice si applica l'articolo 48 del Codice per "lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice".

Sono sottratti al controllo a campione gli appalti di lavori affidati dai concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici (articolo 142, comma 4 del Codice).

La procedura di cui all’articolo 48 non si applica alle procedure di affidamento delle concessioni di servizi in quanto l'articolo 30, comma 1, del Codice, statuisce che le disposizioni del Codice stesso non si applicano alle concessioni di servizi.

 

D10 Il controllo ex articolo 48 deve essere eseguito nelle procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture dei settori speciali?

R10 No, in quanto dalla ricognizione delle norme operata dall’articolo 206 del Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I del Codice stesso, tra cui non figura l'art. 48.

Vi sono tuttavia alcune eccezioni, tra cui, la più rilevante è quella recata dall'articolo 230, comma 2, in base alla quale "per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48".

 

D11 Verso quali soggetti la stazione appaltante deve effettuare il controllo sul possesso dei requisiti così detti speciali?

R11 La verifica viene effettuata mediante sorteggio pubblico tra i concorrenti (nella misura minima del 10%) che hanno reso le informazioni previste per la partecipazione alla gara, mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

I concorrenti che, invece, già in sede di domanda di partecipazione o di offerta, hanno presentato tutti i documenti comprovanti i requisiti sono ammessi direttamente alla gara.

 

D12 Sono sorteggiati i partecipanti alla gara che non abbiano presentato, in sede di domanda di partecipazione o di offerta, la documentazione indicata nel bando di gara o nella lettera di invito, avendo integrato la documentazione stessa, per la parte residua, con dichiarazioni sostitutive?

R12 Si, il concorrente che versi in questa situazione sarà inserito nel numero dei partecipanti da cui estrarre il campione su cui effettuare la verifica sul possesso dei requisiti indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.

 

D13 Il procedimento di controllo previsto dall’articolo 48 può estendersi alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti generali?

R13 No, la disciplina prevista dall’articolo 48 non si estende alla verifica delle dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale ex articolo 38 del Codice e il rispetto delle condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara. Essa non si estende neppure al controllo delle eventuali dichiarazioni rese su elementi quantitativi e qualitativi delle offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83 del Codice.

Per la verifica dei requisiti di carattere generale si applicane le regole fissate dal DPR n. 445/2000 (capo V dedicato ai controlli).

 

D14 La richiesta di documentazione probatoria ex articolo 48, comma 1 del Codice è rivolta anche all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria?

R14 Si, a meno che l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non siano stati già precedentemente sorteggiati (comma 2 dell’articolo 48).

Diversamente, a tali operatori economici deve essere inviata la richiesta di cui al comma 1 dell’articolo 48 entro dieci giorni dalla conclusione della gara.

Anche in questo caso, qualora gli interessati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, la stazione appaltante deve applicare le sanzioni previste dalla normativa (vedi infra faq 33).

Nel caso in cui, sia l’aggiudicatario che il concorrente secondo classificato, si rendano inadempienti agli obblighi di verifica, si procede alla riformulazione della graduatoria (vedi determinazione Avcp n. 5/2009).

La norma, in questa fase, non fissa alcun termine per la presentazione della documentazione, come avviene invece per la verifica a campione.

 

D15 Con quali modalità viene comunicata al sorteggiato la richiesta di comprovare i requisiti ex articolo 48 del Codice?

R15 Come stabilito dalla determinazione Avcp n. 5/2009, la richiesta di comprova può essere inoltrata per posta, raccomandata, telegramma o via telefax (con precisazione che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o dalla data di acquisizione della raccomandata).

 

D16 Negli appalti di servizi e forniture, quali sono i requisiti ed i valori minimi di partecipazione alla gara sui quali verte il controllo?

R16 Il Codice ha previsto la c.d. "qualificazione in gara", ad opera della stazione appaltante, e ha stabilito quali requisiti ed indici che li caratterizzano (per esempio, un indice della capacità economico - finanziaria è la cifra d'affari globale o settoriale; un indice di capacità tecnica è l'esecuzione di forniture o di servizi analoghi nel triennio) possano essere richiesti al concorrente e quali siano i possibili mezzi di prova del loro possesso (articoli 41 e 42 del Codice). Tuttavia, è lasciata ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti sui requisiti e sulla loro quantificazione e sui relativi mezzi di prova (bilanci, modelli Unico, certificati dei servizi o delle forniture prestati nel triennio, ecc.), seppur nel rispetto della proporzionalità e della ragionevolezza, avuto riguardo all’oggetto dell’appalto e al suo valore economico.

 

D17 La stazione appaltante può decidere di non indicare sul bando il valore minimo dei vari specifici requisiti?

R17 Si, la stazione appaltante può decidere, in astratto, di non indicare il valore minimo di uno specifico requisito (al riguardo, si veda la determinazione Avcp n. 5/2009 e l’allegato IX A del Codice).

La decisione della stazione appaltante di non indicare i valori minimi dei requisiti è di fatto equiparabile al caso in cui non sia prevista per la partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnico organizzativa e/o economico-finanziaria.

La clausola del bando che preveda e fissi i valori minimi dei requisiti deve essere formulata in termini non equivoci e in modo non indistinto o impreciso, anche con riferimento al periodo di attività documentabile in base alla quale è maturato il possesso dei requisiti indicati (vedi determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D18 Da quale momento decorre il termine per calcolare il periodo di attività documentabile relativa ai requisiti speciali negli appalti di servizi e forniture?

R18 Per calcolare l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legge, la data da cui procedere a ritroso è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando (art. 41, comma 1, lett. a) e c), art. 42, comma 1, lett. a) e g) e art. 48 del Codice; vedi determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D19 Con il procedimento di cui all’articolo 48, le stazioni appaltanti possono senz’altro escludere il concorrente che non abbia prodotto documenti comprovanti quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara o di prequalifica?

R19 No, in quanto si deve tenere presente che il controllo previsto dall’articolo 48 deve essere rapportato unicamente ai requisiti minimi prescritti dal bando di gara, non essendo rilevante, a tal fine, la non perfetta corrispondenza tra i requisiti, di misura superiore, contenuti nella dichiarazione dei concorrenti e quanto verificato successivamente dalla stazione appaltante. In altri termini, è inconferente il fatto che il concorrente abbia dichiarato di possedere requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli effettivamente da dimostrare (deliberazione Avcp n. 139 del 9/05/2007; determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D20 Negli appalti di servizi e forniture, gli operatori economici quali prove sono tenuti a fornire per dimostrare il possesso dei c.d. requisiti speciali?

R20 A differenza di quanto accade per i lavori pubblici, la normativa in materia di servizi e forniture non individua con precisione i mezzi di prova di cui dispongono gli operatori economici per dimostrare il possesso dei c.d. requisiti speciali. Infatti, l'Allegato IX A al Codice (decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i.) prevede, al punto 17, che debbano essere le stazioni appaltanti, laddove richiedano il possesso di requisiti minimi di carattere economico e tecnico, ad individuare nei bandi le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi (determinazione Avcp n. 5 del 21/05/2009).

 

D21 Dove viene indicata la documentazione necessaria per comprovare i requisiti di partecipazione alla gara?

R21 Per quanto concerne le procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all'individuazione dei requisiti, mentre, per quanto riguarda le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata dalla stazione appaltante nella lettera di invito (articolo 48 e articolo 55 del Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D22 Quali sono le dichiarazioni che ai sensi dell’articolo 48 del Codice sono soggette a verifica?

R22 Le dichiarazioni da verificare, in base all'articolo 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione, ovvero nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette (articolo 55, comma 6, del Codice); viceversa, le dichiarazioni da verificare, nel caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell'offerta (cfr. articolo 55, comma 5, del Codice).

 

D23 Come devono comportarsi i partecipanti alla gara, se nel bando o nella lettera di invito non viene fornita alcuna indicazione circa la documentazione da produrre?

R23 In assenza di una esplicita indicazione nel bando o nella lettera di invito dei documenti da presentare per provare il possesso dei requisiti dichiarati con l’offerta o con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammessa la possibilità che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei (determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D24 In sede di verifica dei requisiti, è valido un documento prodotto in copia informale?

R24 No, in quanto, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrtiva, un documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce la produzione in originale o in copia autentica è, semplicemente, un documento non prodotto, senza che sia possibile per la stazione appaltante indagare sulle ragioni di una tale difformità (Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31.10.2008, n. 5458).

 

D25 Il termine di dieci giorni, entro cui i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 48 del Codice, devono documentare i requisiti richiesti nel bando, è perentorio?

Quali sono le conseguenze nel caso di inutile decorso di tale termine?

R25 Sì, questo termine è perentorio ed improrogabile. Il suo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la documentazione, implica l’automatica esclusione del sorteggiato dalla gara, l’incameramento della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per i provvedimenti di sua competenza (determinazione Avcp n. 5/2009). Rileva il solo dato obiettivo e formale dell’inadempimento del termine prescritto.

Tuttavia, la commisurazione della sanzione da parte dell’Autorità dipende dal tipo di violazione; rileva infatti la circostanza che la documentazione sia pervenuta o meno, l’entità del ritardo, il fatto che la documentazione confermi o meno i requisiti oggetto di dichiarazione, che vi sia rifiuto a comprovare ovvero falsa dichiarazione.

 

D26 Le stazioni appaltanti possono fissare un termine più breve rispetto a quello stabilito all’articolo 48 del Codice per la verifica dei requisiti?

R26 No, considerando che il termine di dieci giorni è di per sé un termine acceleratorio, che soddisfa l’esigenza di tutela della tempestività del procedimento di aggiudicazione e consente, nello stesso tempo, all’operatore economico di adempiere a quanto richiestogli dalla stazione appaltante (parere Avcp n. 8 del 16/01/2008).

 

D27 Anche nella procedura di controllo prevista dall’articolo 48, comma 1-bis, è previsto un termine perentorio per produrre la documentazione probatoria?

R27 No, in tal caso non è previsto un termine perentorio di dieci giorni, ma la scadenza è quella fissata per la presentazione dell’offerta che, per le procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto dall’articolo 70, comma 4, del Codice Contratti Pubblici.

Per le procedure negoziate e il dialogo competitivo il termine per la presentazione dell’offerta è di almeno 20 giorni (articolo 70, comma 5).

 

D28 Nella procedura di controllo di cui al comma 2 dell’articolo 48 si applica il termine di dieci giorni per la presentazione dei documenti?

R28 No, la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova dei requisiti dei primi due classificati, come avviene, in base al comma 1, per i concorrenti sorteggiati.

Si tratta di un termine sollecitatorio che la stazione appaltante può legittimamente fissare nella richiesta inoltrata ai due concorrenti, il quale, una volta decorso, non preclude necessariamente eventuali integrazioni probatorie, purché avvengano in tempi molto brevi (determinazione Avcp n. 5/2009).

Peraltro, la giurisprudenza ha ammesso che questo temine possa essere definito perentorio nel bando di gara, in base a valutazioni discrezionali della stazione appaltante. Gli stessi giudici hanno, però, sottolineato che, in assenza di indicazioni in tal senso, ragioni sostanziali di buon andamento e di affidamento del privato sull’azione amministrativa fanno propendere per la natura meramente ordinatoria di tale termine (Tar Napoli, sez. VIII, 11 gennaio 2008, n. 144; Tar Valle D’Aosta, 13 novembre 2008, n. 88).

 

D29 Come viene valutata la esibizione di documentazione diversa da quella richiesta o insufficiente?

R29 La produzione di documentazione non conforme a quella indicata nel bando o nella lettera di invito ovvero la presentazione di documentazione che, pur rientrando nei tipi astratti richiesti dalla legge di gara, non sia concretamente sufficiente, causa l’irrogazione delle sanzioni di cui all’articolo 48 del Codice.

 

D30 È possibile documentare i requisiti facendo ricorso all’autocertificazione?

R30 Il ricorso all’autocertificazione è consentito nei confronti delle amministrazioni pubbliche con riferimento ai soli dati e fatti risultanti da certificati che, in alternativa, potrebbero essere rilevati da uffici pubblici.

Per ogni altro tipo di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, rimane integro l’obbligo di esibire la relativa documentazione, non sostituibile con proprie dichiarazioni.

 

D31 E’ possibile un’ammissione “con riserva” delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all'articolo 48?

R31 No, in quanto verrebbe meno l’attendibilità delle offerte necessaria ai fini del computo della soglia dell’anomalia (determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D32 La procedura di controllo di cui all’articolo 48 è successiva alla fase di accertamento della regolarità formale e della tempestività delle offerte, che, come noto, condiziona l'ammissione stessa alla gara?

R32 Si, nonostante la norma si riferisca alle offerte "presentate" e non a quelle "ammesse", non sussiste dubbio circa il fatto che la verifica a campione debba riguardare le sole offerte ammesse a concorrere perché formalmente regolari e tempestive. Infatti, l'efficacia stessa della verifica a campione sarebbe seriamente compromessa qualora si sottoponessero a verifica anche offerte destinate ad essere escluse, con evidente spreco di attività amministrativa (determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D33 Quali sono le conseguenze, in seguito alla verifica ex articolo 48, della mancanza dei requisiti cosidetti speciali?

R33 Il Codice attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di irrogare unicamente le seguenti sanzioni:

a) esclusione del concorrente dalla gara;

b) escussione della cauzione provvisoria;

c) segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6, comma 11, seconda parte e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento (articolo 48, comma 1, ultima parte; atto di regolazione Avcp n. 15 del 30 marzo 2000).

 

D34 La stazione appaltante è obbligata a procedere all'escussione della cauzione provvisoria, ai sensi del comma 1 dell’articolo 48?

Oppure, è possibile subordinare l’escussione della cauzione provvisoria all'adozione dei provvedimenti dell’Autorità, di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice?

R34 Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice la stazione appaltante è tenuta ad escutere la cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che non abbia comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e tale escussione è svincolata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6, comma 11 del Codice, la cui irrogazione è di competenza esclusiva dell’Autorità.

 

D35 Le sanzioni previste dall’articolo 48 possono essere irrogate anche quando, pur sussistendo in effetti i requisiti, del loro possesso non sia fornita la prova?

R35 Si, l’Autorità può irrogare sanzioni anche quando i partecipanti alla gara abbiano omesso, rifiutato o anche solo tardato, rispetto al termine perentorio di dieci giorni, a fornire la documentazione atta a provare il possesso dei requisiti speciali, a meno che tali inadempimenti non siano imputabili ai medesimi operatori.

 

D36 Il potere sanzionatorio dell’Autorità è limitato al solo caso di mancata conferma delle dichiarazioni?

R36 No. L’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, può irrogare sanzioni anche nei differenti casi di falsa attestazione o di omessa, ritardata o non conforme presentazione della documentazione (articolo 48 del Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D37 Le sanzioni previste dall’articolo 48 possono essere irrogate anche quando il mancato assolvimento degli oneri previsti in capo agli operatori economico dipenda dal fatto della stazione appaltante?

R37 No. In questo caso vengono meno gli estremi per l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 48 del Codice e si ritiene ammissibile, in sede amministrativa, l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione appaltante, con restituzione della cauzione eventualmente già incamerata. Potrà seguire anche l'archiviazione del procedimento sanzionatorio eventualmente attivato dall’Autorità (articolo 48, Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).

 

D38 Con quali modalità e criteri vengono irrogate le sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità?

R38 Quando all'Autorità ne è attribuita la competenza, essa irroga le sanzioni pecuniarie nella misura commisurata al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono, nel rispetto dei limiti edittali (vedi anche

 

D25).

Sono fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.

I provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo (articolo 6 comma 8 del Codice dei contratti pubblici).

 

 

 

Art. 283. Selezione delle offerte DPR 207/10

1. In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza, ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui all'articolo 2, comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice.

2. La commissione, costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, anche per le gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo quanto previsto nell'allegato P.

(comma così modificato dall'articolo 12, comma 2, legge n. 94 del 2012)

3. In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo 284.

4. Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, l'autorità che presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall'articolo 284.

5. Si applica l'articolo 117.

 

 

Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

1. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

2. Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara.

3. In ogni caso le stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006, poi così sostituito dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)

3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.

(comma introdotto dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)

4. Il comma 1 non si applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.

5. (comma abrogato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009)

 

Art. 87. Criteri di verifica delle offerte anormalmente basse

1. Quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara, nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relative agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

(comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102 del 2009)

2. Le giustificazioni possono riguardare, a titolo esemplificativo:

(comma così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102 del 2009)

a) l'economia del procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di prestazione del servizio;

b) le soluzioni tecniche adottate;

c) le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori, per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;

d) l'originalità del progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;

e) (lettera abrogata dall'art. 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)

f) l'eventualità che l'offerente ottenga un aiuto di Stato;

g) (lettera abrogata dall'art. 4, comma 2, lettera i-ter), legge n. 106 del 2011)

3. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.

4. Non sono ammesse giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo 131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12, decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del decreto legislativo n. 81 del 2008) e alla relativa stima dei costi conforme all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione dell'anomalia la stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006, poi dall'art. 3 del d.lgs. n. 6 del 2007)

4-bis. Nell’ambito dei requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 909, lettera d), legge n. 296 del 2006)

5. La stazione appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

 

Art. 88. Procedimento di verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse

1. La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto, delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni.

(comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)

1-bis. La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta, richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.

(comma introdotto dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)

2. All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare, per iscritto, le precisazioni richieste.

(comma così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)

3. La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle precisazioni fornite.

(comma così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)

4. Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.

(comma così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)

5. Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione appaltante può prescindere dalla sua audizione.

6. (comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008)

7. La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa, la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara, nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso, inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non anomala.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008 poi dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)ne appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.

 

Massime della giurisprudenza classificate per il nodo "Aggiudicazione definitiva"

 

TAR Sicilia - Sentenza 07/09/2011 n. 1603  -d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2-

Come recentemente chiarito in giurisprudenza , l’art. 12 d. lgs. 12 aprile 2006, n. 163, attenendo al controllo sugli atti delleprocedure di affidamento, determina, nel caso di inutile decorso del termine, la formazione del silenzio assenso sull’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria; ma non integra, diversamente, il perfezionamento dell’aggiudicazione definitiva. L’aggiudicazione definitiva, infatti, richiede una manifestazione di volontà espressa dell’amministrazione, mentre è il suo presupposto, vale a dire l’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, che può venire in essere per effetto del comportamento inerte dell’organo amministrativo competente, tanto che, ai sensi dell’art. 11, comma 5, del D.Lgs. 163/2006, la stazione appaltante, previa verifica dell’aggiudicazione provvisoria di cui all’art. 12, comma 1, provvede all’aggiudicazione definitiva. La stazione appaltante, a fronte dell’approvazione dell’aggiudicazione provvisoria, conserva senz’altro il potere discrezionale di procedere o meno all’aggiudicazione definitiva; di talché il relativo provvedimento, adottato (non solo da Autorità diversa rispetto a quella competente ai fini dell’aggiudicazione provvisoria; ma anche) nell’esercizio di un potere e sulla base di presupposti inassimilabili rispetto a quelli relativi alla medesima aggiudicazione provvisoria, impone una separata impugnazione, in difetto della quale il consolidamento dei relativi effetti priva parte ricorrente dell’interesse all’ulteriore coltivazione dell’impugnativa.

 

TAR Campania - Sentenza 01/09/2011 n. 4293

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

Allorquando l’annullamento dell’aggiudicazione definitiva sia disposto per riscontrata insussistenza dei requisiti partecipativi, non è da reputarsi necessaria la comunicazione di avvio del procedimento, non versandosi in ipotesi di nuovo procedimento, ma di comprovazione del possesso dei requisiti dichiarati in gara e poi da dimostrare in vista della stipula del contratto. Stante la natura doverosa e vincolata dell’annullamento dell’aggiudicazione definitiva a fronte della riscontrata carenza oggettiva dei requisiti partecipativi, le ragioni di pubblico interesse sottese al provvedimento in autotutela impugnato risiedono in re ipsa, ossia nella indefettibile necessità che i lavori affidati siano eseguiti da un operatore economico a tanto professionalmente qualificato, nonché in regola con gli obblighi contributivi.

 

TAR Toscana - Sentenza 01/09/2011 n. 1372

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

Il potere riconoscibile alle p.a. di sospendere, revocare e/o annullare le procedure di gara, soprattutto se ancora nella fase endoprocedimentale dell’aggiudicazione provvisoria, è sempre esercitabile. Infatti, nei contratti d’appalto l'Amministrazione aggiudicatrice non è obbligata a stipulare il contratto con l’impresa aggiudicataria ed essa ben può rimuovere gli effetti dell'atto di aggiudicazione provvisoria e finanche di quello di aggiudicazione definitiva, purché la conseguente azione amministrativa sia condotta coi necessari crismi della legittimità. Inoltre, l’aggiudicazione provvisoria, anche se individua un potenziale aggiudicatario definitivo della gara, è un atto ancora ad effetti instabili, del tutto interinali, e determina solo la nascita di una mera aspettativa, con la conseguenza che è sempre possibile per l’Amministrazione procedere in autotutela. In sostanza, è riconosciuto che l’aggiudicazione provvisoria dell’appalto pubblico, essendo atto endoprocedimentale, determina nell’impresa che l’ha ottenuta soltanto una mera aspettativa di fatto alla conclusione del procedimento e non già una posizione giuridica qualificata che, viceversa, può solo derivare dall’aggiudicazione definitiva; pertanto, non può ritenersi preclusa alla stazione appaltante la possibilità di procedere alla sua revoca o annullamento allorché la gara stessa non risponda più alle esigenze dell’Ente e sussista un interesse pubblico, concreto e attuale, all’eliminazione degli atti divenuti inopportuni, idoneo a giustificare il sacrificio del contrapposto interesse dell'aggiudicatario provvisorio nei confronti dell'Amministrazione; tale potere, già previsto dalla disciplina di contabilità generale dello Stato, che consente il diniego di approvazione per motivi di interesse pubblico (art. 113 R.D. 23 maggio 1924 n. 827), trova il proprio fondamento nel principio generale dell’autotutela della Pubblica amministrazione, che rappresenta una delle manifestazioni tipiche del potere amministrativo, direttamente connesso ai criteri costituzionali di imparzialità e buon andamento della funzione pubblica. Se l’aggiudicazione provvisoria della gara d'appalto è inidonea a generare nella ditta provvisoriamente vincitrice una posizione consolidata, sull'Amministrazione che intende esercitare il potere di autotutela incombe comunque un onere di motivazione, sia pure fortemente attenuato, circa le ragioni di interesse pubblico che l’hanno determinata, essendo sufficiente che sia reso palese almeno il ragionamento seguito per giungere alla determinazione negativa attraverso l’indicazione degli elementi concreti ed obiettivi in base ai quali essa ritiene di non procedere più all’aggiudicazione definitiva.

 

TAR Napoli, Sezione I - Sentenza 10/03/2011 n. 1441

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

L’omissione dell’adempimento prescritto dalla disposizione (art. 79 D.Lgs. n. 163/2006) che impone di comunicare l’avvenuta aggiudicazione definitiva al secondo classificato entro un termine non superiore a cinque giorni, non incide sulla legittimità dell’aggiudicazione ma semplicemente sulla decorrenza del termine per l’impugnazione (giurisprudenza consolidata: cfr. TAR Abruzzo l’Aquila, Sez. I, 18 ottobre 2010 n. 705; TAR Lazio Latina, Sez. I, 19 aprile 2010 n. 539; TAR Campania Napoli, Sez. I, 2 aprile 2008 n. 1800).

 

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 04/01/2011 n. 11

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

L’accertata illegittimità della procedura di affidamento di un’opera o di un servizio da parte di una pubblica amministrazione determina, in generale, oltre l’annullamento degli atti di aggiudicazione ritenuti illegittimi anche l’inefficacia del contratto eventualmente già sottoscritto. Anche se nei contratti della Pubblica Amministrazione l'aggiudicazione, quale atto conclusivo del procedimento di scelta del contraente, segna di norma il momento dell'incontro della volontà della stessa Amministrazione e del privato di concludere il contratto, manifestata con l'individuazione dell'offerta ritenuta migliore, non è tuttavia precluso all'Amministrazione di procedere, con atto successivo e con richiamo ad un preciso e concreto interesse pubblico, all'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione, fondandosi detta potestà di annullamento in autotutela sul principio costituzionale di buon andamento che impegna la pubblica Amministrazione ad adottare atti il più possibile rispondenti ai fini da conseguire, ma con l'obbligo di fornire una adeguata motivazione in ordine ai motivi che, alla luce della comparazione dell'interesse pubblico con le contrapposte posizioni consolidate dei partecipanti alla gara, giustificano il provvedimento di autotutela. E l'Amministrazione ha il potere di annullare l'aggiudicazione di un appalto pubblico anche dopo la stipulazione del contratto, in presenza ovviamente di adeguate esigenze di interesse pubblico. In tale evenienza e in virtù della stretta consequenzialità tra l'aggiudicazione della gara pubblica e la stipula del relativo contratto, l'annullamento giurisdizionale, ovvero, come nella specie, l'annullamento a seguito di autotutela degli atti della procedura amministrativa, comporta la caducazione automatica degli effetti negoziali del contratto successivamente stipulato, stante la preordinazione funzionale tra tali atti. Infatti il contratto non ha una autonomia propria ed è destinato a subire gli effetti del vizio che affligge il provvedimento cui è inscindibilmente collegato restando “caducato” a seguito dell’annullamento degli atti che ne hanno determinato la sottoscrizione (cfr. per alcuni profili Consiglio Stato, Adunanza plenaria, 30 luglio 2008 n. 9, secondo cui l'annullamento dell'aggiudicazione determina un vincolo permanente e puntuale sulla successiva attività dell'amministrazione, il cui contenuto non può prescindere dall'effetto caducatorio del contratto stipulato).

 

TAR Bari, Sezione I - Sentenza 09/07/2009 n. 432

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

Lo smarrimento dell’offerta dell’aggiudicataria (imputabile all’Amministrazione) comporta un vulnus irrimediabile alla trasparenza della procedura ed al diritto di difesa dei concorrenti, determinando la necessità di rinnovare integralmente la gara.

 

TAR Roma, Sezione I bis - Sentenza 08/07/2009 n. 6681

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

Se il provvedimento lesivo, da cui decorrono i termini per l’impugnazione, è quello di aggiudicazione definitiva, ne consegue che nelle ipotesi in cui la piena conoscenza dello stesso avvenga mediante la ricezione della comunicazione individuale di cui all’art. 79 del D.Lgs. n. 163 del 2006, è a tale comunicazione che deve farsi riferimento ai fini della proposizione dell’azione impugnatoria, posto che essa contiene gli elementi essenziali della decisione e del suo contenuto lesivo, potendo la conoscenza di ulteriori atti della procedura consentire la proposizione di eventuali motivi aggiunti.

 

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 13/11/2008 n. 5264

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

L’omessa formale comunicazione dell’ aggiudicazione definitiva ai sensi dell’ art. 79, comma quinto, del codice dei contratti pubblici approvato con d.lgs. n. 163/2006, si riflette sul termine per proporre ricorso, ma non vizia l’atto cui si riferisce, la cui validità va apprezzata in relazione al contenuto del provvedimento ed alle precedenti e diverse fasi procedimentali di istruttoria e deliberazione.

 

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 25/08/2008 n. 4053

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

L’aggiudicazione definitiva che non và considerata atto meramente confermativo o esecutivo ma provvedimento che, anche quando recepisca i risultati dell’aggiudicazione provvisoria, comporta comunque una nuova ed autonoma valutazione degli interessi pubblici sottostanti

 

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 25/01/2008 n. 213

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

Costituisce principio pacifico quello secondo cui la conoscenza del provvedimento di aggiudicazione definitiva non può essere ricondotta alla data di pubblicazione dello stesso, sussistendo un onere per le stazioni appaltanti di portare gli esiti delle procedure di gara a conoscenza dei concorrenti per mezzo di apposite comunicazioni (cfr., fra tutte, Cons. Stato, VI, n. 2445/2006; principio poi codificato dall’art. 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006).

 

Consiglio di Stato, Sezione V - Sentenza 30/11/2007 n. 6137

d.lgs 163/06 Articoli 11 - Codici 11.2.1, 11.2.2

Il potere di revoca, in sede di autotutela, di un provvedimento di approvazione dell’aggiudicazione, con rescissione del relativo contratto d’appalto, deve trovare fondamento in ragioni di pubblico interesse. Un’idonea e compiuta motivazione deve supportare anche il provvedimento di diniego d’approvazione definitiva degli atti di gara, intervenuto a conclusione dell’attività della commissione giudicatrice.

 

 

 (ANAC) -   Determinazione n. 1 del 15 gennaio 2014

(pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 34 del 11/02/2014 a pag. 46)

Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

 

Sommario

Premessa

1. Ambito di applicazione della procedura.

1.1. Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti.

1.2. Concessioni di servizi e Concessioni di lavori.

1.3. Settori speciali.

2. Requisiti oggetto a verifica.

2.1. Livelli minimi specifici di capacità tecnico-economica e relativa comprova.

2.2. Determinazione del periodo di attività documentabile.

2.3. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti.

3. Applicazione dell'articolo 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione.

4. Applicazione dell'articolo 48 in caso di avvalimento.

5. Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma.

5.1. Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati.

5.2. Modalità di applicazione dell'art. 48, comma 1 bis.

5.3. Verifica sull'aggiudicatario provvisorio e sul secondo graduato.

6. Momento della verifica.

7. Verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

8. Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie.

8.1. Sanzioni irrogate dalla stazione appaltante.

8.2. Sanzioni irrogate dall’Autorità.

8.2.1. Sanzione pecuniaria.

8.2.2. 

Premessa 

L’Autorità, con la determinazione n. 5/2009 recante “Linee guida per l'applicazione dell'art. 48 del D. LGS. 12 aprile 2006, n. 163”, ha fornito indicazioni interpretative in merito al procedimento di verifica dei requisiti speciali per la partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'Autorità, alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, ritiene opportuno riesaminare la materia con una nuova determinazione al fine di fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti ed agli operatori economici.

1. Ambito di applicazione della procedura 

Il procedimento di verifica di cui all'art.48 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (nel seguito Codice) è obbligatorio, così come si evince dalla lettera della norma, senza alcun margine di discrezionalità da parte della stazione appaltante, per tutti i contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, nei settori ordinari, sia sopra che sotto soglia comunitaria (il Titolo II del Codice non ne esclude, infatti, l'applicazione ai contratti sotto soglia), aggiudicati con procedura aperta, ristretta, negoziata, con o senza pubblicazione di un bando di gara o con dialogo competitivo, con le specificazioni di seguito riportate.

Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara né l'attivazione della procedura di verifica né il numero di soggetti sottoposti a verifica; le sole indicazioni destinate ad essere espresse nel bando o nella lettera di invito, come di seguito sarà precisato, riguardano i mezzi di prova che gli operatori economici sono tenuti a produrre per dimostrare la veridicità di quanto dichiarato nonché i requisiti minimi di partecipazione previsti nel bando di gara ed i criteri per la valutazione degli stessi.

1.1 Appalti di lavori pubblici e requisiti richiesti

Riguardo all'ambito di applicazione della procedura, per appalti di lavori pubblici, poiché vige un sistema unico di qualificazione (art. 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è contenuta nel D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (nel seguito Regolamento) e poiché l'attestazione di qualificazione, rilasciata dalle Società Organismo di Attestazione (S.O.A ) "è obbligatoria per chiunque esegua i lavori pubblici ... di importo superiore a 150.000 Euro" e "costituisce condizione necessaria e sufficiente per la dimostrazione dell'esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell'affidamento di lavori pubblici" (art. 60, rispettivamente, commi 2 e 3, del Regolamento), non è applicabile la verifica ex art. 48 per appalti di importo superiore a 150.000 Euro. In tal caso, infatti, l'attestato SOA costituisce la prova del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria; le stazioni appaltanti ne verificano, dunque, il possesso e la validità temporale in capo a tutti i concorrenti, mediante accesso alla Banca dati Nazione dei Contratti Pubblici (BDNCP) di cui all’art. 6-bis del Codice.

Un’eccezione alla regola prima enunciata è recata dall'art. 61, comma 5, del Regolamento, laddove prevede che, per gli appalti di importo superiore ad Euro 20.658.000, il concorrente, oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica VIII (appalti di importo illimitato) deve aver realizzato, nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre volte l'importo a base di gara; tale ultimo requisito è soggetto, in gara, alla verifica ex art. 48.

 

I requisiti speciali necessari per la partecipazione alle gare d'appalto di lavori di importo pari o inferiore a € 150.000, che residuano quale oggetto della verifica, nonché le modalità di documentazione degli stessi, sono individuati nell'art. 90 del Regolamento. Riguardo alla capacità tecnica, i lavori eseguiti dall'impresa, che concorre per appalti di importo pari o inferiore a tale soglia, non sono esprimibili in termini di categorie secondo il sistema unico di qualificazione, incentrato sulle attestazioni SOA, dal momento che quest'ultimo si applica per appalti di importo superiore. Il corrispondente requisito, per appalti di importo pari o sotto tale soglia, è stato individuato, dall'articolo 90, comma 1, lettera a), del Regolamento, nell'importo dei lavori eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando non inferiore all'importo del contratto da stipulare. Nel caso il partecipante sia in possesso di valida attestazione SOA relativa ad almeno una categoria attinente alla natura dei lavori da appaltare, questi sarà direttamente ammesso alle operazioni di gara successive al sorteggio, mentre il campione su cui effettuare la verifica di che trattasi sarà pari, al minimo, al 10% del numero di partecipanti, depurato di quelli in possesso di qualificazione SOA, come prima specificato. La documentazione a comprova della capacità tecnica da richiedere alle imprese sorteggiate è costituita dai certificati dei lavori eseguiti nel quinquennio antecedente la data del bando o della cui condotta è stato responsabile uno dei propri direttori tecnici, indipendentemente dal quinquennio ed abbattuti ad un decimo dell'importo certificato.

1.2 Concessioni di servizi e Concessioni di lavori 

La procedura ex art. 48 non si applica alle concessioni di servizi di cui all'art. 30, comma 1, del Codice, in quanto sottratte all’applicazione dello stesso (cfr. Consiglio di Stato sez. V 6/3/2013 n. 1370).

In base all'art. 32, comma 1, lett. f), del Codice l'art. 48 trova, invece, applicazione per lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi, quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice.

Per quanto riguarda le concessioni di lavori pubblici, in virtù del rinvio operato dall'articolo 142, comma 3, alle stesse si applica l’art. 48.

Al riguardo si rammenta che, in base all'art. 95 del Regolamento, relativo ai requisiti del concessionario, i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria organizzazione di impresa, devono essere in possesso oltre che di attestazione SOA (se intendono eseguire con la propria organizzazione di impresa), anche di ulteriori requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi.

Di conseguenza, su questi ultimi requisiti, l'amministrazione concedente dovrà effettuare il controllo a campione nonché la verifica ex art. 48 sui primi due classificati.

Agli appalti di lavori pubblici affidati dai concessionari che non sono amministrazioni aggiudicatrici non si applica l'art. 48 (stante il disposto dell'art.142, comma 4 del Codice); se i concessionari sono amministrazioni aggiudicatrici, si seguono le regole generali dell'art.142, comma 3, vale a dire trovano applicazione le disposizioni del Codice (salvo quelle espressamente derogate dalla parte II, titolo III, capo II).

1.3 Settori speciali. 

L’articolo 206 del Codice, nell’individuare le norme, proprie dei settori ordinari, sopra soglia comunitaria, che si applicano anche ai settori speciali, non richiama espressamente anche l’art. 48.

Di conseguenza, quest’ultimo non si applica ai settori speciali, fatto salvo quanto previsto dall'art. 230 del Codice. In particolare, il comma 2 del citato art. 230 stabilisce che "per l'accertamento dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, applicano gli articoli da 39 a 48". L’art. 48 si applica, pertanto, agli appalti di lavori di importo inferiore o uguale a 150.000 euro ed a quelli di importo superiore a 20.658.000 nonché a tutti gli appalti di servizi e forniture, a prescindere dall'importo. Altra eccezione è contenuta nell'art. 230, comma 3 che dà tre opzioni agli enti aggiudicatori che non sono amministrazioni aggiudicatrici; essi possono, infatti, alternativamente, istituire propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232, ovvero applicare gli articoli da 39 a 48, ovvero accertare i requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria ai sensi dell'articolo 233.

Di conseguenza, se l’ente aggiudicatore, che non è, al contempo, amministrazione aggiudicatrice, istituisce propri sistemi di qualificazione, non procede alla verifica ex art. 48; se non istituisce propri sistemi di qualificazione, applica gli articoli da 39 a 48; infine, se non istituisce propri sistemi di qualificazione, o non applica gli articoli da 39 a 48, individua propri criteri di selezione qualitativa, seppure nel rispetto dei principi desumibili dagli articoli da 39 a 50, senza ricorrere alla procedura prevista dall'art. 48 ed utilizza una procedura specifica stabilita alla luce delle proprie esigenze.

2. Requisiti oggetto a verifica 

Trattandosi di norma sanzionatoria e, quindi, di stretta interpretazione, l’art. 48 concerne esclusivamente i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi dallo stesso menzionati (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza n. 2064 del 10 aprile 2012; Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 8 settembre 2010 n. 6519).

La relativa disciplina, dunque, non si estende alle ulteriori condizioni rilevanti per la partecipazione alle procedure di gara e, in particolare, alla verifica del possesso dei requisiti di carattere generale. Del pari la suddetta verifica non concerne gli elementi quantitativi e qualitativi delle offerte, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del Codice. Occorre puntualizzare, con riferimento alla carenza dei requisiti generali, in capo all' aggiudicatario, che la stazione appaltante oltre alla revoca dell'aggiudicazione, procede all'incameramento della cauzione, ma ciò non in applicazione dell’art. 48 bensì dell'art. 75, comma 6, del Codice, in conseguenza della mancata stipula del contratto per fatto dell'affidatario (cfr., per tutte, Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8/2012).

2.1. Livelli minimi specifici di capacità tecnico-economica e relativa comprova 

Per la partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici e per i servizi di ingegneria, l'individuazione dei requisiti ed i valori minimi degli stessi, che debbono possedere gli operatori economici/i progettisti sono stabiliti con precisione dal Codice e dal Regolamento. Invece, con riferimento alle procedure di affidamento di forniture e di servizi, tale individuazione è effettuata dalla stazione appaltante, in seno alla singola gara, mediante indicazione nel bando e/o nel relativo disciplinare. Il Codice, ha, dunque, optato per il sistema della c.d. "qualificazione in gara" fissandone indici e mezzi di prova del loro possesso (cfr. artt. 41 e 42 del Codice), ma ha lasciato ampia discrezionalità alle stazioni appaltanti, seppure senza eccedere l'oggetto dell'appalto, circa la precisa determinazione dei requisiti e la loro quantificazione.

Tuttavia, per costante ed ormai consolidato orientamento giurisprudenziale e dell’Autorità, non è consentito alle stazioni appaltanti di richiedere ai concorrenti requisiti sproporzionati o discriminanti, quali, ad esempio, quelli che pongono limitazioni territoriali ai fini della partecipazione alla gara o quelli di valore minimo esorbitante l'importo dell'appalto.

Inoltre, nel settore dei servizi e delle forniture, in astratto, le stazioni appaltanti potrebbero non prevedere nel contempo sia requisiti di capacità tecnico - organizzativa che di capacità economico-finanziaria per la partecipazione degli operatori economici alle relative gare, oppure non fissarne i livelli minimi (si veda l'allegato IX A al Codice). La decisione della stazione appaltante di non indicare detti valori minimi è di fatto equiparabile al caso in cui la stessa non preveda per la partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnico-organizzativa e/o economico-finanziaria.

La mancata fissazione di livelli minimi di requisiti appare, quindi, illogica poiché un requisito di partecipazione, per essere definito tale, deve essere caratterizzato da un valore minimo che il concorrente deve dimostrare per partecipare all'appalto.

Sono, in ogni caso, illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso connessi al fatturato aziendale (art. 41, comma 2, ultimo periodo, così come modificato dall'art. 1, comma 2-bis, lett. b), d.l. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2012, n. 135)

È di tutta evidenza, pertanto, che pur essendo la procedura di controllo prevista dall'art. 48 obbligatoria, la stessa è applicabile, qualunque sia l'importo dell'appalto di servizi o forniture, solo laddove siano stati richiesti nel bando di gara i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa e ne siano stati fissati i relativi livelli minimi, così come lascia chiaramente intendere anche l’inciso contenuto nell’art. 48 che riferisce la verifica ai "requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara".

Infine, nel caso in cui siano dichiarati requisiti sovrabbondanti rispetto a quelli minimi prescritti dal disciplinare di gara, si deve tenere presente che la verifica di cui all'art. 48 deve, comunque, essere effettuata con esclusivo riguardo ai requisiti minimi prescritti, il cui possesso è necessario e sufficiente per la partecipazione alla gara; non può dunque essere escluso il concorrente che, avendo dichiarato requisiti superiori rispetto a quelli richiesti dalla s.a., si limiti, poi, a comprovarne il possesso minimo.

2.2. Determinazione del periodo di attività documentabile. 

La clausola del bando che prevede un livello minimo di uno specifico requisito non deve essere formulata in termini equivoci o indistinti neanche con riferimento al periodo di attività documentabile, in relazione al quale si richiede debba essere maturato lo specifico requisito.

In particolare, riguardo agli ultimi tre esercizi indicati sia dall'articolo 41, comma 1, lett. c), che dall’articolo 42, comma l, lett. a) e g), per perimetrare l'ambito temporale entro cui considerare maturati i relativi requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per servizi e forniture, la data da cui procedere a ritroso per l'individuazione del suddetto triennio è quella individuata dalla data di pubblicazione del bando.

Al riguardo, i documenti (bilanci, dichiarazioni IVA, modelli di dichiarazione dei redditi, modelli unici, certificati dei servizi e forniture eseguiti, ecc.) da prendere a base per la verifica del possesso dei requisiti sono relativi a periodi diversi e precisamente:

a) i documenti tributari e fiscali sono quelli relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati presso l'Agenzia delle Entrate o la Camera di Commercio, territorialmente competenti, come si ricava dal comma 4 dell'art. 41;

b) i certificati dei servizi e delle forniture eseguiti sono quelli relativi al periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi (articolo 42, comma l, lett. a), immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, come si ricava dal comma 4 dell'art. 42. Di conseguenza, per quanto riguarda il requisito di capacità economico-finanziaria previsto all'art. 41, comma l, lett. c), del Codice, riguardante "il fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi", ove il primo è da interpretarsi quale fatturato globale realizzato dall'operatore economico nelle eventuali molteplici attività costituenti l'oggetto sociale dello stesso, e il secondo é da intendersi quale fatturato in servizi e/o forniture analoghi a quelli oggetto di appalto, nel bando occorre sempre individuare il triennio di riferimento, eventualmente prevedendo, a discrezione del concorrente, la scelta dell'ultimo anno del triennio oggetto di dichiarazione, in relazione al periodo in cui cade la pubblicazione del bando di gara. Infatti, tenuto conto che i mezzi di prova per dimostrare il possesso di detto requisito sono i bilanci o i documenti tributari e fiscali relativi ai tre esercizi annuali, antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, che, alla stessa data, risultano depositati, se la data di pubblicazione del bando di gara cade in un periodo in cui non è ancora scaduto il termine per la presentazione degli stessi (ad esempio, nel caso di bando pubblicato nel periodo 1° giugno / 31 ottobre 2013, laddove l'operatore economico faccia ricorso alla modalità telematica per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi), è assolutamente corretto che lo stesso concorrente possa dichiarare e poi documentare il possesso del requisito in argomento mediante presentazione, con riferimento all'esempio prima indicato, delle dichiarazioni I.V.A. riferite al fatturato conseguito nel triennio 2009-2011, ovvero nel caso che abbia già presentato le dichiarazioni dei redditi, al fatturato conseguito nel triennio 2010-2012. Analogo ragionamento può farsi per le società di capitale, i consorzi, le società cooperative e i G.E.I.E. che dimostrano il requisito in argomento tramite esibizione dei bilanci di esercizio approvati e depositati presso il Registro delle Imprese competente entro 30 giorni dalla data di approvazione dei bilanci stessi.

Per contro, in merito al requisito di capacità tecnica previsto all'art 42, comma 1, lett. a), del Codice, riguardante i "principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni ... ", occorrerà precisare nel bando che in tal caso il triennio è effettivamente quello antecedente alla data di pubblicazione dello stesso e non necessariamente coincidente con quello prima adottato per il requisito di capacità economico-finanziaria.

2.3. Mezzi di prova per dimostrare il possesso dei requisiti 

Quanto alle modalità di dimostrazione del possesso dei requisiti speciali, per i lavori, il titolo III, capo III del Regolamento individua con precisione i mezzi di prova; per servizi e forniture, invece l'Allegato IX A al Codice, prevede, al punto 17, che nei bandi le stazioni appaltanti siano tenute, laddove richiedano requisiti minimi di carattere economico e tecnico che i concorrenti devono possedere, ad individuare le informazioni e le formalità necessarie per la valutazione degli stessi: devono, dunque, stabilire, preventivamente, quali siano i mezzi di prova.

Occorre al riguardo effettuare ulteriori puntualizzazioni in base alla tipologia di procedura prescelta. Sia nel caso di procedure ristrette che nel caso di procedure aperte i requisiti di capacità tecnico-organizzativa ed economico-finanziaria sono individuati univocamente, e una volta per tutte, nel bando di gara o nel relativo disciplinare, e costituiscono, per le procedure ristrette, oggetto di "prequalifica", seppure in forma di auto-dichiarazione.

Secondo la lettera della norma, nel caso di procedura ristretta, la S.A., solo dopo aver proceduto all’individuazione dei candidati in possesso dei requisiti prescritti dal bando ed avere ricevuto le offerte dai soggetti invitati, procede al sorteggio in seduta pubblica, alla richiesta di comprova e al conseguente controllo.

Infatti, nelle procedure aperte, la documentazione da verificare viene specificata nel bando, contestualmente all'individuazione dei requisiti, invece, per le procedure ristrette, la documentazione utile per comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata dalla S.A nella lettera di invito. Inoltre, le dichiarazioni da verificare, in base all'art. 48, sono quelle contenute nella domanda di partecipazione e, cioè, nella richiesta di invito formulata dal concorrente, in caso di procedure ristrette (cfr. art. 55, comma 6, del Codice); viceversa, le dichiarazioni da verificare, in caso di procedure aperte, sono quelle contenute nell'offerta (cfr. art. 55, comma 5, del Codice).

La normativa di riferimento (art. 48 del Codice), non fornisce alcuna indicazione in ordine alla documentazione da presentare, ma si limita solo a prescrivere l'onere per i concorrenti di presentare "la documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito".

In assenza di una esplicita indicazione, nella lex specialis circa i documenti da presentare a comprova dei requisiti dichiarati con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammissibile che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i documenti probatori da lui ritenuti più idonei.

3. Applicazione dell'articolo 48 agli appalti di progettazione ed esecuzione

In relazione alla procedura di verifica prevista dall'art. 48 del Codice sono emerse alcune questioni interpretative riguardanti la possibilità, nell'ambito di un appalto avente ad oggetto la progettazione esecutiva e la esecuzione dei lavori (articolo 53, comma 2, lettere b) e c) del Codice) di sottoporre alle sanzioni previste dall'art. 48 del Codice (art. 6. comma 11, e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento) il progettista indicato da un'impresa concorrente o partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento, nel caso in cui non riesca a comprovare la dichiarazione del possesso dei requisiti prescritti dal bando. Al riguardo, si sottolinea in via preliminare che nell'appalto di progettazione ed esecuzione assume la qualità di concorrente l'appaltatore che individualmente o in forma associata partecipa alla gara; egli deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo e ciò anche mediante l'eventuale indicazione di professionisti esterni; con la conseguenza che a differenza delle gare per incarichi di progettazione, i progettisti, fatta salva l'ipotesi di partecipazione al raggruppamento concorrente, non assumono la qualità di concorrenti né quella di titolari del rapporto contrattuale con l'Amministrazione in caso di eventuale aggiudicazione, trattandosi di semplici collaboratori esterni delle imprese partecipanti alla gara (cfr. TAR Lazio n. 3305/2008). Così, mentre nel caso di raggruppamento costituendo l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese dell'associazione, nell'appalto di progettazione ed esecuzione il progettista, qualora sia soltanto indicato, non sottoscrive l'offerta e non assume quindi nessuna responsabilità rispetto ad essa, ma il relativo ambito funzionale e di responsabilità è circoscritto nei limiti dell'incarico di progettazione conferito al medesimo dall'appaltatore. Ciò è comprovato dall'art. 169 del Regolamento che al comma 6 dispone che il contratto sia risolto per inadempimento dell'appaltatore, e quindi anche del progettista nel caso sia uno dei mandanti del raggruppamento, qualora il progetto esecutivo redatto dall'impresa non sia meritevole di approvazione. Pertanto, le sanzioni previste dall'art. 48 (esclusione del concorrente dalla gara ed escussione della cauzione provvisoria) in caso di mancata dimostrazione dei prescritti requisiti in esito alla procedura ivi prevista agiranno, nel caso di appalto di progettazione esecutiva ed esecuzione, nei confronti dell'appaltatore a prescindere dalla forma di partecipazione del progettista.

Riguardo invece all'ulteriore procedimento innanzi all'Autorità ai fini dell'applicazione delle sanzioni di competenza (art. 6. comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento), assume rilievo la condotta soggettiva del "dichiarante". Come già evidenziato, infatti, le sanzioni comminate dall'Autorità colpiscono il comportamento scorretto della singola impresa o del singolo professionista in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti agiscano soggetti idonei. Pertanto, anche se l'art. 48 fa espresso riferimento al "concorrente" - circostanza che sembrerebbe escludere il progettista indicato in caso di progettazione esecutiva ed esecuzione - in virtù di un'interpretazione logico sistematica del quadro normativo di settore con il D.P.R. 445/2000, che all'art. 76 prevede conseguenze di carattere penale in virtù di una responsabilità personale delle dichiarazioni rese, nonché della ratio sottesa all'art. 48, volta ad escludere dalle procedure selettive soggetti non idonei, si deve concludere per l'applicazione delle sanzioni (compresa quella interdittiva) ivi previste sia nei confronti del progettista partecipante come mandante all'interno di un raggruppamento (e quindi concorrente), sia del progettista indicato dall'impresa, qualora abbiano reso dichiarazioni circa il possesso di requisiti successivamente non dimostrate. Si deve tenere conto, poi, del fatto che, il progettista indicato dall'impresa, benché non assuma la qualità di concorrente, né quella di titolare del rapporto contrattuale con l'Amministrazione (una volta intervenuta l’aggiudicazione), in quanto è un semplice collaboratore esterno dell'impresa partecipante alla gara, rilascia, in ogni caso, una auto-dichiarazione in merito al possesso dei requisiti di partecipazione, sia generali che speciali. Infatti, per il caso di impresa che si avvalga (art. 53, comma 3, del codice) " ... di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, ...", questa stessa norma va interpretata nel senso che la stazione appaltante è tenuta a richiedere nel bando, per siffatta eventualità, la dichiarazione sostitutiva di detti progettisti sia in merito ai requisiti generali che a quelli tecnico-organizzativi ed economico-finanziari relativi alla progettazione, in quanto l'espressione "progettisti qualificati" può interpretarsi solo in tal senso. Conseguentemente, essendo stata rilasciata una dichiarazione sostitutiva sui requisiti speciali, laddove il progettista esterno all'impresa, e non partecipante quale mandante, non riesca a comprovare l'auto-dichiarazione resa sui requisiti, sussistono i presupposti per l'applicazione delle sanzioni ex art. 48, da parte della Autorità (sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 6, comma 11, del Codice e sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento).

4. Applicazione dell'articolo 48 in caso di avvalimento 

Nel caso in cui il concorrente abbia dichiarato di fare ricorso all’istituto dell’avvalimento al fine di soddisfare uno o più requisiti speciali richiesti dal bando, il controllo previsto dall’art. 48 implica la verifica del possesso dei requisiti oggetto di avvalimento in capo all’impresa ausiliaria. Il concorrente deve dunque fornire la prova, oltre che dei requisiti posseduti in proprio, di quelli posseduti per il tramite dell’impresa ausiliaria.

I requisiti oggetto di avvalimento devono essere  integralmente ed autonomamente posseduti da parte dell’impresa ausiliaria (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 13/06/2011 n. 3565 e sez. IV, 16/02/2012 n. 810) e quindi, come evidenziato nella Determinazione n. 2 del 2012, deve escludersi che l’impresa ausiliaria possa a sua volta avvalersi dei requisiti di un’impresa terza (cd “avvalimento a cascata”), sia pure ad essa collegata sulla base di rapporti c.d. infragruppo (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 24 maggio 2013 n. 2832).

L’esito negativo della verifica dei requisiti dell’impresa ausiliaria comporta il difetto dei requisiti di partecipazione in capo al concorrente determinandone l’esclusione dalla gara e l’escussione della relativa cauzione provvisoria.

Per quanto concerne le ulteriori sanzioni previste dall’art. 48, comma 1 – sanzioni pecuniarie e sospensione dalla partecipazione alle gare – comminate a seguito di specifico procedimento condotto dall’Autorità, si ritiene, in analogia con quanto previsto nel caso di mancata comprova del requisito in capo al progettista indicato negli appalti di progettazione ed esecuzione, che esse possano essere disposte anche nei confronti dell’impresa ausiliaria. Benché, infatti, l’art. 48 indichi il “concorrente” come destinatario anche delle sanzioni di cui all’art. 6, comma 11, del Codice e l’impresa ausiliaria non sia qualificabile come tale, in ragione del generale principio di responsabilità per le dichiarazioni sostitutive su cui si basa l’intero impianto del d.P.R. n. 445/2000, si ritiene che l’impresa ausiliaria non possa non essere chiamata a rispondere della dichiarazione resa ai sensi dell’art. 49, comma 2, lett. c), prodotta in gara e non comprovata in sede di verifica ex art. 48. Occorre inoltre considerare che la dichiarazione resa dall’impresa ausiliaria in ordine al possesso dei requisiti oggetto di avvalimento concorre, unitamente alle dichiarazioni rese dal concorrente, a comporre il quadro dei requisiti ritenuti necessari dalla stazione appaltante per garantire la scelta di un operatore economico capace di eseguire il contratto secondo gli standard stabiliti e che per rafforzare l’impegno assunto dall’impresa ausiliaria il Codice ne prevede la responsabilità solidale con il concorrente, nei confronti della stazione appaltante, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto (art. 49, comma 4); l’impresa ausiliaria concorre dunque a pieno titolo al corretto adempimento dell’appalto e merita di essere sanzionata anche con la sospensione dalla partecipazione alle gare qualora, in sede di verifica ex art. 48, si riveli non idonea alla partecipazione.

In una simile ipotesi occorre dunque che l’Autorità valuti caso per caso sia la dichiarazione resa dal concorrente che quella resa dall’impresa ausiliaria accertando le responsabilità di ciascuno, potendo infine pervenire all’irrogazione di sanzioni diverse (pecuniaria e/o interdittiva) nei confronti del concorrente e dell’impresa ausiliaria in ragione del diverso grado di imputabilità soggettiva della mancata comprova dei requisiti all’una e all’altra.

5. Natura dei termini per gli adempimenti previsti dalla norma

5.1. Natura del termine posto ai concorrenti sorteggiati

Come già affermato da questa Autorità e da costante  giurisprudenza (cfr. TAR Lazio Roma sez. II ter 28/5/2013 n. 5356; . Cons. Stato, sez. V, ord.za 31 marzo 2012 n. 1886; Cons. Stato, sez. VI, 8 marzo 2012 n. 1321 e sez. IV, 16 febbraio 2012 n. 810), si ritiene che il termine di dieci giorni entro cui i concorrenti sorteggiati devono documentare i requisiti richiesti nel bando ed oggetto di autodichiarazione abbia natura perentoria eccezion fatta per l’eventuale richiesta di chiarimenti ai sensi dell’art. 46, comma 1 del Codice, di cui si dirà in seguito. Il termine di dieci giorni è perentorio e improrogabile, nel senso che il suo obiettivo decorso, senza che il sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la necessaria documentazione implica l'automatico effetto dell'esclusione dalla gara, dell'incameramento della cauzione provvisoria e della segnalazione alla stessa Autorità per i provvedimenti di competenza. Né assume rilievo l'effettivo possesso dei requisiti da parte dell'operatore economico ovvero la documentazione degli stessi successivamente al decorso dei dieci giorni assegnati, dal momento che, per come è formulata la norma, rileva, al fine della produzione degli effetti sanzionatori, il solo dato obiettivo e formale dell'inadempimento nel termine prescritto.

La richiesta di comprova può essere inoltrata per posta, per raccomandata o per telegramma, o via telefax nonché per PEC. Nel caso di invio sia per posta che per fax o via PEC, nella nota va precisato che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via fax o via PEC o dalla data di acquisizione della raccomandata.

Inoltre, per il computo dei termini previsti dall'art. 48 è legittimo fare riferimento alle disposizioni previste dal codice di procedura civile per gli atti processuali. Al riguardo, l'art. 155 c.p.c. stabilisce, al comma 1, che "Nel computo dei termini a giorni o ad ore, si escludono il giorno o l'ora iniziali". Inoltre, l'art. 153 del c.p.c. afferma l'inderogabilità dei termini perentori: "I termini perentori non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull'accordo delle parti". Se la scadenza cade in un giorno festivo, viene automaticamente prorogata al primo giorno feriale utile.

In merito all’interpretazione da dare all'art. 46, comma 1, del Codice, in relazione alla perentorietà del termine previsto dall'art. 48, l'espressione "chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati" va interpretata nel senso che, sia in fase di ammissibilità delle domande o delle offerte, con riferimento anche alle dichiarazioni sostitutive relative al possesso dei requisiti ex artt. 41 e 42, che in fase di comprova ex art. 48, sui certificati e sui documenti presentati in sede di verifica a campione, la stazione appaltante – prima di decidere l'applicazione delle sanzioni ex art. 48 – può richiedere gli opportuni completamenti o chiarimenti. In altri termini, l'accertamento della conferma di quanto dichiarato, esclusivamente in forza della disposizione di cui all’art. 46, comma 1, del Codice, può comportare la concessione di una proroga al termine. È, quindi, onere della stazione appaltante valutare e contemperare gli interessi della P.A. alla perfetta e regolare esecuzione dell'appalto, con quelli del privato relativi alla partecipazione dei concorrenti alle gare, in condizioni di parità, ed alla corretta verifica della documentazione rilevante per la dimostrazione del possesso dei requisiti prescritti.

5.2. Modalità di applicazione dell'art. 48, comma 1 bis 

Il d.lgs. n. 152/2008 ha introdotto l'ulteriore comma l-bis, escludendo per le fattispecie ivi previste l'applicazione del comma l, primo periodo, e quindi eliminando il sorteggio previsto per la verifica a campione dalla procedura in argomento, in caso di applicazione della c.d. forcella alla procedura ristretta (art. 62, comma 1), vale a dire quando la stazione appaltante prevede di limitare il numero di candidati da invitare. Si rammenta che tale possibilità è attualmente ammessa, dall'articolo 62 del Codice, solo nelle procedure ristrette, relative a servizi e forniture e a lavori di importo pari o superiore a quaranta milioni di euro, nonché nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia l'oggetto del contratto.

In concreto, la stazione appaltante chiede nella lettera di invito a tutti i candidati la presentazione, in sede di offerta, della documentazione di comprova indicata nel bando o nella stessa lettera di invito.

In tal caso, non è previsto un termine perentorio di dieci giorni ma la scadenza è quella fissata per la presentazione dell'offerta, che, per le procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto dall'art. 70, comma 4, del Codice.

Si ritiene, poi, che il candidato che, invitato, decida di non presentare offerta e, contestualmente, ritenga di non dovere documentare il possesso dei requisiti non vada sanzionato. Altra eventualità che può prevedersi è allorquando il candidato presenti l'offerta ma non la documentazione di comprova o questa sia inviata in un secondo tempo, in ritardo. In tal caso l'operatore economico va sanzionato con l'esclusione dalla gara, l'escussione della cauzione e la segnalazione all’Autorità, per il mancato adempimento.

5.3. Verifica sull'aggiudicatario provvisorio e sul secondo graduato

Il comma 2 dell'articolo 48 prevede che la richiesta della documentazione probatoria venga rivolta anche all'aggiudicatario ed al secondo graduato, nel caso in cui gli stessi non siano stati già in precedenza sorteggiati. L'inadempimento comporta anche in questo caso l'escussione della cauzione provvisoria e la segnalazione alla Autorità oltre che la revoca dell'aggiudicazione o l'esclusione. Qui la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della documentazione di comprova dei primi due classificati, come avviene, in base al comma l, per i concorrenti sorteggiati. Infatti, per come è formulata la parte iniziale del comma 2, la richiesta di cui al comma 1 è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, il riferimento al termine di dieci giorni riguarda, pertanto, la richiesta che deve inoltrare la stazione appaltante ai suddetti concorrenti e, in quanto riferito all'attività di pubblici poteri, al suddetto termine non può riconoscersi che natura sollecitatoria. Sul punto, tuttavia si è formato un orientamento giurisprudenziale contrastante, tra chi sostiene l’ordinatorietà del termine di cui al comma 2 dell’art. 48 e chi, invece, ne afferma la natura perentoria (da ultimo cfr. Ordinanza Consiglio di Stato sez. IV 13/3/2013 n. 848; Consiglio di Stato sez. VI 8/3/2012 n. 1321), per tale motivo la questione è stata recentemente rimessa all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, SEZ. VI - ordinanza 30 luglio 2013 n. 4023)

Va, inoltre, osservato che la collocazione, successivamente alla conclusione delle operazioni di gara, della richiesta di comprova della stazione appaltante all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria, potrebbe far sorgere qualche incertezza interpretativa se la verifica vada condotta subito dopo l'aggiudicazione provvisoria ovvero dopo quella definitiva. In base alle previsioni dell'art. 11, comma 8, del Codice, secondo cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace solo "dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti", sembrerebbe prevalere la seconda ipotesi. Tuttavia, non vi sono motivi ostativi a procedere alla verifica dei requisiti speciali sull'aggiudicatario provvisorio, e ciò sia perché tale soluzione consente, nel momento in cui ancora opera la commissione di gara, una più rapida procedura, sia perché la verifica prevista dall'art. 48, comma 2 appare logicamente propedeutica alla formulazione della graduatoria finale, soggetta alla approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, in base alle previsioni dell'art. 12, comma 1, del Codice.

Relativamente alla rideterminazione della soglia d'anomalia dell'offerta e alla conseguente nuova aggiudicazione, nel caso i primi due classificati non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni, come statuito dallo stesso comma 2 dell'art. 48, si ritiene che ad essa si debba procedere, ivi compreso alla riformulazione della graduatoria, solo nel caso in cui sia il primo che il secondo classificato si rendano inadempienti (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV -sentenza 17 settembre 2007 n. 4840).

Mentre l’art. 48, comma 1, esplica i propri effetti nei confronti di tutti i partecipanti, ivi incluse le micro, piccole e medie imprese (MPMI), riguardo a queste ultime, invece, l’operatività del comma 2 del medesimo articolo è stata limitata. Deve ritenersi, infatti, che il comma 4 dell’art. 13 della l. 11 novembre 2011, n. 180 (secondo cui «la pubblica amministrazione e le autorità competenti, nel caso di micro, piccole e medie imprese, chiedono solo all’impresa aggiudicataria la documentazione probatoria dei requisiti di idoneità previsti dal codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nel caso in cui l’impresa non sia in grado di comprovare il possesso dei requisiti si applicano le sanzioni previste dalla legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché la sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento per un periodo di un anno» ) non abbia inteso modificare l’ambito soggettivo di operatività della verifica a campione, di cui al comma 1, né sottrarre a tale verifica le MPMI. La norma, nel fare riferimento alla “impresa aggiudicataria”, riguarda, invece, i controlli esercitati ai sensi del comma 2 dell’art. 48 e, cioè, quelli che regolarmente la stazione appaltante effettua nei confronti del primo e del secondo graduato. In sintesi, la deroga di cui all’art. 13, comma 4, incide soltanto sull’operatività del comma 2 dell’art. 48 con l’effetto di esentare il secondo classificato, qualora non sorteggiato in sede di verifica a campione ed appartenente alla categoria delle MPMI, dal produrre la documentazione probatoria (adempimento che dovrebbe effettuare soltanto in caso di effettiva aggiudicazione a seguito di mancata comprova dei requisiti da parte del primo aggiudicatario).

6. Momento della verifica 

Riguardo alla collocazione del controllo nell'ambito della procedura di gara, si pone il dubbio che la verifica debba precedere nel tempo ogni altra operazione di gara, ivi compresa quella dell'accertamento della regolarità formale e della tempestività delle offerte, che come è noto condiziona l'ammissione stessa alla gara. Se è vero che la norma si riferisce alle offerte presentate e non a quelle ammesse, l'incertezza interpretativa deve risolversi nel senso che la verifica a campione non può che riguardare le sole offerte ammesse a concorrere: da un lato, infatti, la stessa norma impone che il controllo avvenga prima dell'apertura delle buste delle offerte presentate, e quindi la collocazione a ridosso della apertura delle offerte sembra presupporre esaurita la fase dei riscontri formali, dall'altro lato l'effettività stessa della verifica a campione sarebbe seriamente attenuata qualora si sottoponessero a verifica anche offerte destinate ad essere escluse comunque, ed inoltre con evidente spreco di attività amministrativa. Peraltro, non può trascurarsi che la procedura di verifica prevista dalla norma in esame non costituisce un quid distinto dalla fase di ammissione delle offerte, attenendovi invece essa stessa, in quanto ha ad oggetto il controllo della veridicità di quanto l'impresa dichiara per essere ammessa a concorrere; quello che la distingue è solo la sua collocazione cronologica tra le operazioni di gara, logicamente successiva a quelle preposte ai controlli formali circa la regolarità delle offerte. Non si ritiene, invece, possibile l'ammissione con riserva delle offerte da sottoporre successivamente alla verifica di cui all'art. 48.

7. Verifica ex art. 48 e d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

I requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per le imprese esecutrici di lavori pubblici, per i fornitori e per i prestatori di servizi, previsti, rispettivamente, dagli artt. 90, comma l, lettere a), b) e c), del Regolamento, dall'art. 41, comma l, lett. b) e c) e dall'art. 42, comma 1 del Codice, possono essere provati dai concorrenti in sede di gara mediante dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. La loro sussistenza è, poi, accertata dalla stazione appaltante in base all'art. 48, richiedendo ai concorrenti sorteggiati e ai primi due classificati la documentazione probatoria che gli stessi sono tenuti ad esibire a conferma delle dichiarazioni rilasciate.

Secondo il recentissimo pronunciamento del Supremo Consesso amministrativo (Consiglio di Stato sez. III 26/9/2013 n. 4785) gli accertamenti d'ufficio disciplinati dall'art. 43, comma 1, D.P.R. 445/2000, come novellato dall' art. 15 della L.n. 183/2011, riguardano tutte le ipotesi di informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 dello stesso D.P.R; dichiarazioni sostitutive che gli artt. 41 e 42 del codice dei contratti pubblici consentono ai concorrenti di utilizzare per comprovare i requisiti tecnico-organizzativi ed economico-professionale, salvo verifica successiva da parte della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 48 commi 1 e 2, senza che possa in alcun modo rilevare la "specialità" della disciplina dei contratti pubblici. Al riguardo, è stato altresì precisato come la norma contenga una disciplina transitoria secondo cui, fino alla data di avvio della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla normativa vigente (art. 6-bis, comma 5, del Codice).

Il riferimento alla normativa vigente include anche la novella disciplina di cui agli artt. 43 e 47 del D.P.R. 445/2000, in vigore dal 1° gennaio 2012.

Come è noto, tuttavia – e come è stato rilevato anche dal Consiglio di Stato, nella citata pronuncia – la Banca dati è uno strumento di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti di accertamento, che costituisce un ausilio informatico per l'esercizio dei poteri-doveri di accertamento d'ufficio, ne consegue che, con l’entrata a pieno regime della medesima, a partire dal 1° gennaio 2014, la documentazione a comprova dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari dovrà essere acquisita esclusivamente attraverso la Banca dati, secondo le modalità previste nella Deliberazione dell’Autorità n. 111/2012 e successive modificazioni ed integrazioni, e la stessa dovrà essere messa a disposizione del sistema esclusivamente secondo quanto prescritto dall’art. 6 della citata Deliberazione.

Infine, il bando di gara non può escludere l'utilizzabilità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai fini della conformità all'originale dei documenti, rilasciati da amministrazioni o enti pubblici, esibiti in sede di verifica a campione per l'attestazione dei requisiti di partecipazione ai sensi dell'art. 48 del codice dei contratti.

8. Presupposti al cui verificarsi si ricollegano le previste misure sanzionatorie. 

8.1 Sanzioni irrogate dalla stazione appaltante

Al fine di esaminare il segmento procedimentale, ex art. 48 del Codice, riguardante le ulteriori sanzioni (pecuniaria e di temporanea inibizione della partecipazione a procedure di affidamento) che l'Autorità può applicare a seguito della comunicazione da parte della stazione appaltante dell'avvenuta esclusione di un operatore economico da una gara d'appalto, occorre analizzare la norma in parola nelle varie fasi in cui essa si articola e considerare distintamente i soggetti legittimati ad irrogare sanzioni.

Anzitutto, il potere sanzionatorio della stazione appaltante si esplica attraverso l'esclusione dalla gara e l'escussione della cauzione, ed è esercitato non solo in caso di mancata conferma delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta ma anche "quando tale prova non sia fornita", e cioè sia in caso di omissione o di rifiuto, come anche in caso di ritardo rispetto al termine perentorio di dieci giorni. Si tratta di sanzioni che la stazione appaltante applica in modo automatico, indipendentemente dall’effettivo possesso o meno dei requisiti dichiarati dall'operatore economico, essendo l'esclusione e l'incameramento della cauzione volti a sanzionare il comportamento inadempiente dell'operatore economico nel partecipare a quella specifica gara. Diversamente avviene per le sanzioni di competenza dell’Autorità, esaminate nei paragrafi che seguono.

8.2 Sanzioni irrogate dall’Autorità. 

Come si evince dal testo della norma, la segnalazione può comportare, da parte dell'Autorità l'adozione del provvedimento di cui all'articolo 6, comma 11, di tipo pecuniario, oltre che una sanzione di tipo interdittivo riguardo alla partecipazione alle procedure di affidamento. Al riguardo, la norma non precisa che la segnalazione all’Autorità deve essere limitata al solo caso di mancata conferma delle dichiarazioni. Di conseguenza vengono rimessi alla prudente valutazione della stessa Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, i differenti casi di falsa attestazione e di omessa o non conforme presentazione della documentazione. Nel momento della concreta irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 6, comma 11, del Codice da parte dell'Autorità (come pure della sanzione interdittiva), assumono rilevanza, in ogni caso, la gravità dell'infrazione commessa e la presenza di “giustificati motivi” nonché il sussistere della “buona fede" o dell’“errore scusabile” nella condotta tenuta dall'operatore economico. Occorre considerare, infatti, che le sanzioni comminate dall'Autorità colpiscono il comportamento scorretto del singolo operatore in ragione dell'interesse di portata generale a che nel settore degli appalti pubblici agiscano soggetti non solo idonei ma anche rispettosi delle regole previste dalle stazioni appaltanti per l'aggiudicazione delle procedure di appalto, a prescindere dalla singola procedura selettiva nel cui ambito si sono verificate le irregolarità in concreto rilevate.

Va, tuttavia, considerato che, laddove, su istanza dell'operatore economico, sia comprovata la non imputabilità allo stesso della omissione o della presentazione di documentazione non conforme, viene meno il riferimento allo stesso operatore del comportamento materiale che è a presupposto della sanzione medesima.

8.2.1 Sanzione pecuniaria

In merito alla prima delle due sanzioni che l'Autorità può irrogare, vale a dire la sanzione pecuniaria, dalla lettura combinata delle due norme, l'art. 48 e l'art. 6, comma 11, secondo periodo, del Codice, si desume che essa va distinta in base al comportamento dell'operatore economico che ha determinato l'inadempimento e, quindi, alla gravità dello stesso. I casi distinti trattati dall'art. 6, comma 11, secondo periodo, sono di due tipi: a) mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante; b) produzione di falsa dichiarazione o di documenti contraffatti, con riferimento alla documentazione di comprova esibita alla stazione appaltante. Quindi, entrambi i casi possono essere sanzionati dall'Autorià anche se in misura diversa.

Inoltre, nell'ambito dello stesso tipo di inadempimento previsto dall'art.6, comma 11, riguardante la "non ottemperanza alla richiesta della stazione appaltante ", la sanzione pecuniaria dovrà essere logicamente graduata, in coerenza con il principio di proporzionalità: a) in ragione della gravità dell'inadempimento; b) in relazione alla presenza di attenuanti che determinano l'affievolimento della entità della stessa sanzione, se non addirittura l'archiviazione del caso; c) in proporzione all'importo dell'appalto alla cui procedura di affidamento partecipa l’operatore inadempiente, tenuto conto che, in base all'art. 6, comma 8, del Codice, "quando all'Autorità è attribuita la competenza ad irrogare sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono".

8.2.2 Sospensione dalle gare 

Per quanto riguarda la sanzione della sospensione da uno a dodici mesi dalla partecipazione alle procedure di affidamento, poiché la norma in argomento è destinata ad applicarsi a tutti i settori degli appalti, la suddetta sospensione opera indifferentemente nei settori di lavori, di servizi e di forniture, nel senso che l'operatore economico, resosi responsabile di inadempimento ex art. 48, ad esempio in una procedura per l'affidamento di un servizio, laddove il proprio oggetto sociale gli consenta anche di eseguire lavori o di fornire beni, sarà escluso parimenti dalla partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di lavori e di forniture, per tutto il periodo dell'interdizione disposta dall’Autorità.

La decorrenza della disposta sospensione, graduata da uno a dodici mesi, viene precisata dal Consiglio della Autorità nel provvedimento sanzionatorio e, di norma, coincide con la data di inserimento della relativa annotazione nel casellario informatico; la data che la stazione appaltante deve confrontare con quella di pubblicazione nel casellario, per verificare se la sospensione ex art. 48 è ancora in vigore, coincide con la data di pubblicazione del bando di gara. Per le procedure negoziate per le quali non sia prevista la pubblicazione del bando di gara, rileva la data della lettera d'invito. Con specifico riferimento alla graduazione della sanzione, si rileva come oltre alla gravità della violazione commessa – essenzialmente connessa alle due fattispecie della prova non fornita e della mancata conferma delle dichiarazioni rese –, oltre alla presenza di eventuali “giustificati motivi” nonché della “buona fede” o dell’“errore scusabile” nella condotta tenuta dall'operatore economico, risulta di tutta evidenza come ai fini della citata graduazione, assuma, altresì, autonoma rilevanza l’elemento psicologico dell’operatore economico tenuto alla comprova. Sia nel caso di prova non fornita che nel caso di prova che non confermi quanto dichiarato, non possono essere valutati, infatti, alla stessa stregua i comportamenti dolosi e quelli colposi, ed all’interno di questi ultimi non può non riservarsi diverso trattamento alla colpa grave rispetto alla colpa lieve, non potendosi irrogare la sanzione iterdittiva in quest’ultimo caso. Ciò, si ritiene, anche in ossequio ad un’applicazione analogica di quanto previsto dall’art. 38, comma 1-ter del Codice, per la falsa dichiarazione e la falsa documentazione. Infatti, pur trattandosi di norma sanzionatoria, la previsione in essa contenuta, relativa ai presupposti del dolo e della colpa grave per l’irrogazione della sanzione interdittiva,  può trovare applicazione alla fattispecie descritta dall’art. 48, attraverso l’analogia in bonam partem (e come tale a vantaggio del soggetto destinatario della sanzione), che l’ordinamento in questi casi consente di operare.

Infine, occorre precisare che l'art. 48, essendo norma a carattere sanzionatorio è di stretta interpretazione (Consiglio di Stato, sez. V - sentenza 8 settembre 2010 n. 6519), e, come tale, opera – in conformità alla sua stessa previsione letterale –  solo ai fini della sospensione dalla partecipazione alle procedure di affidamento e non anche per l'inibizione alla stipula di eventuali, diversi contratti.

Sulla base di quanto sopra considerato

IL CONSIGLIO

Adotta la presente determinazione.

Il Presidente : Sergio Santoro

Depositato presso la segreteria del Consiglio il 5 febbraio 2014

Il Segretario: Maria Esposito

 

 

SOCCORSO ISTRUTTORIO

 

Riferimento alla   Bozza di Determinazione Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38, comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163” Dell’ANAC  (Autorità Nazionale Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI)  (Crit Int. ANAC ).

 

1)     PREMESSA

2)     CARENZE ED IRREGOLARITÀ NON SANABILI (rif  par. 2.2 Crit Int. ANAC )

3)     CARENZE ED IRREGOLARITÀ SANABILI (RIF  PAR. 2.2 CRIT INT. ANAC )

 

 

1)     PREMESSA  

 

Come noto, l’art. 46 del Codice prevede che «nei limiti previsti dagli articoli da 38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati» (comma 1).

 

Conseguentemente al fine di garantire la  massima partecipazione, evitando   esclusioni fondate su elementi meramente formali, contrari all’interesse pubblico, e  nello stesso tempo di delimitare il perimetro dell’istituto del soccorso istruttorio, il legislatore ha previsto, con il c.1-bis dell’art 46, le cause tassative di esclusione, limitando le fattispecie escludenti:

1.      al mancato adempimento alle prescrizioni previste dal Codice e dal suo Regolamento (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 )  o da altre disposizioni di legge vigenti;

2.     l’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta, (difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali)

3.     la non integrità del plico o altre irregolarità nella  chiusura dei plichi, (violazione del  principio di segretezza delle offerte

Il legislatore,  con l’introduzione dei c 2-bis nell’ art 38 e c. 1-ter nel  codice dei contratti, estendendo il limiti di applicabilità del soccorso istruttorio -che originariamente veniva applicato al fine di consentire  il completamento di  dichiarazioni o integrare documenti già presentati- ha determinato  un superamento di quanto già sancito, attuando un’inversione radicale degli stessi, ritenendo  generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o irregolarità,  ad eccezione

·          dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta,

·          della certezza in ordine alla provenienza della stessa,

·          del principio di segretezza che presiede alla presentazione della medesima

e

·          di inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara.

 

Tuttavia (come sostenuto dall’AVCP oggi ANAC) l’istituto in parola non può, in ogni caso, essere strumentalmente utilizzato per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione dell’offerta.

 

….Resta fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza  del termine fissato nel bando per la presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità di acquisirli successivamente……

 

Si ritiene che è   consentito, ora,  (rif  par. 2.1 Crit Int. ANAC ) che siano resi, integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche gli elementi e le dichiarazioni (anche di terzi) prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara, la cui assenza o irregolarità sotto la previgente disciplina determinavano l’esclusione dalla gara.

 

Fermo restando che l’assenza del requisito e la violazione delle disposizioni che attengono a status  e condizioni in cui devono trovarsi i concorrenti alla scadenza del termine, occorre stabilire, quali sono gli elementi  non sanabili in questo ambito,

 

2)       CARENZE ED IRREGOLARITÀ NON SANABILI (rif  par. 2.2 Crit Int. ANAC ) 

Costituiscono irregolarità non sanabili:

·          la mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione da parte del titolare o del legale rappresentante dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, non potendosi appurare  la manifestazione di volontà contenuta nell’offerta/domanda di partecipazione. Ciò chiaramente attiene ai  R.T.I. in cui è  necessaria la sottoscrizione di tutti i partecipanti al raggruppamento temporaneo.

 

·          la mancata presentazione della cauzione provvisoria, che  assolve, peraltro, anche allo scopo di garantire la stazione appaltante per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti, nell’eventualità che si verifichi in gara una omissione o una irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli stessi, nei termini in precedenza indicati. Però è  opportuno evidenziare che la giurisprudenza amministrativa a tenore della quale i vizi che attengono alla cauzione provvisoria, ai sensi del comma 1-bis dell’art. 46 del Codice, non determinano l'esclusione dalla gara dell’impresa concorrente, ma allo stesso è consentito procedere a regolarizzazione o integrazione della stessa (ex multis Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781).  Sulla questione incide il nuovo comma 1-ter dell’art. 46, che sembra ammettere la sanatoria di omissioni o irregolarità anche in relazione alla presentazione della garanzia in parola, laddove la norma consente la sanabilità di ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi.

·          il  mancato  sopralluogo -si tratta, infatti, di un adempimento che deve essere necessariamente eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, perché volto ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di esecuzione dei lavori. Diversamente, la mancata o irregolare allegazione della dichiarazione ove il concorrente abbia effettivamente provveduto al sopralluogo – può essere sanata.

·          la violazione del  principio di segretezza delle offerte. (incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta la integrità del plico , chiusura dei plichi, che possano far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

·          la  mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta e lapposizione sul plico esterno generale di un’indicazione totalmente errata o generica,

·          la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano l’apertura senza lasciare manomissioni;

·          la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse (busta contenente l’offerta o simili diciture);

·          la  mancata  separazione delle buste  contenenti l’offerta economica e di quella tecnica

 

 

3)     CARENZE ED IRREGOLARITÀ SANABILI (RIF  PAR. 2.2 CRIT INT. ANAC ) 

Al contrario, non possono costituire cause legittime di esclusione, :

·          la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;

·           la mancata indicazione del riferimento della gara nei documenti componenti l’offerta;

·          la mancata apposizione sul plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento della gara.

·          la mancata indicazione  degli elementi quali il numero di fax e dell’indirizzo di posta elettronica, (necessari  esclusivamente ai fini delle comunicazioni) che, qualora risulterebbe possibile rilevare il domicilio ( quale elemento utile per identificare il concorrente e, quindi, per accertare la provenienza dell’offerta) pur riconoscendoli  come un elementi  essenziali, se omessi  o non corretti possano  essere rese, integrate o regolarizzate;

 

Per effetto della novella recata dal citato art. 39 del d.l. 90/2014, è necessario specificare  quali ulteriori elementi e dichiarazioni prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara sono suscettibili di essere resi, integrati o regolarizzati  in questa procedura in riferimento al par. 2.3 del suddetto Criterio  Interpretativo dell’ ANAC ; questi riguardano:

 

·          gli elementi connessi all’avvalimento che,  alla luce della nuova  normativa, si ritengono sanabili, in particolare  in riferimento all’omessa, incompleta o irregolare documentazione (ivi compreso il contratto di avvalimento). Tutto ciò chiaramente subordinato all’accertamento della manifestazione  della volontà,  del concorrente,  di ricorre a tale istituto.  

·          Il principio della corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un raggruppamento e le quote di esecuzione, (alla luce anche del ….comma 13 del citato articolo 37, ad opera del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 – che aveva limitato ai soli lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di esecuzione – ma soprattutto dell’intervenuta abrogazione dell’intero comma, ad opera del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23 maggio 2014, n. 80,) … le indicazioni sopra richiamate non hanno più ragion d’essere. Infatti, l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di partecipazione al RTI non sussiste più né per i lavori né per i servizi e le forniture. Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque, essere indicate…..

·          Con riferimento all’istituto del subappalto (art. 118 del Codice)  quando la quota della prestazione che il candidato intende subappaltare sia necessaria per documentare il possesso dei requisiti richiesti la carenza inerente la  dichiarazione connessa alla volontà di subappaltare si ritiene che non possa essere sanata[1].

·          Costituisce causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato). Tuttavia,nel caso in cui, appurati idonei  elementi che potrebbero far supporre l’effettuazione di tale adempimento da parte del concorrente, si ritiene possibile ricorrere al soccorso istruttorio.

 

Articolo 1 commi 41 Legge 6 novembre 2012, n. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

41. Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il seguente:

«Art. 6-bis. (Conflitto di interessi)

1. Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».

 

Articolo 1 comma 46 Legge 6 novembre 2012, n. 190

 

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione

46. Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il seguente:

«Art. 35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: (….)

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, (….).

2. La disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».

 

Dichiara di insussistenza di situazioni di conflitto

Ai sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, ciascun membro della commissione dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto anche potenziale nel procedimento di gara. Ai sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, ciascun membro della commissione dichiara, inoltre, l'insussistenza a proprio carico di condanne, ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.

 

 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (13G00104)

 

Art. 6

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

1. Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i rapporti,  diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

a) se in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;

b) se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

2. Il dipendente si astiene dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare

pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

Art. 7

Obbligo di astensione

1. Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza.

Art. 8

Prevenzione della corruzione

1. Il dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione. In particolare, il dipendente rispetta le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui sia venuto a conoscenza.

Art. 9

Trasparenza e tracciabilità

1. Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

2. La tracciabilità  dei processi decisionali adottati dai  dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.

 

Comunicato  del Presidente dell’Autorità

Indicazioni  agli operatori economici per l’utilizzo del sistema AVCPASS di cui  alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012

 

Il prossimo 1 gennaio 2013 (1 luglio 2014  rif. com. ANAC 22ott2014) è previsto l’avvio, in  regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste dalladeliberazione del  Consiglio dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.

Per i CIG acquisiti a decorrere da tale data,  relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o uguale a  € 40.000, le stazioni appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti  esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, ai sensi  dell’art. 6 bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il  sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema da parte delle  stazioni appaltanti è necessario che ciascun partecipante presenti in fase di  gara un nuovo documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento è necessario  che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla verifica dei  requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario,  ai sensi del Codice dei contratti, abbia un proprio amministratore iscritto ed  abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di “Amministratore  dell’operatore economico”.

Di norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48  ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso di  soggetti non autorizzabili in via automatica (es. gli amministratori e legali  rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul registro  delle imprese ovvero procuratori generali e speciali di operatori economici  che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro imprese, non compaiono sullo  stesso).

E’ pertanto onere dell’operatore economico  attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle procedure di  gara ai fini dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli  operatori economici, è indispensabile per consentire alla stazione appaltante  di eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis  del Codice dei contratti, onde evitare possibili esclusioni dalle procedure di  gara.

Roma, 16 dicembre 2013

 

Comunicato del Presidente del 22 ottobre 2014

Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass

Testo comunicato

L’art. 9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio 2014.

Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22 ottobre 2014

Il Segretario Maria Esposito

 

 

 

 

AVCPASS

 

 

Termine/Acronimo

Descrizione

AUSA

istituita ai sensi dell’art.33 ter del D.Lgs n.179/12.

AVCP

Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici :Organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.

BDNCP

Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici:  istituita ai sensi dell’art. 62‐bis del D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione  Digitale.

CIG

 

Codice Identificativo Gara:Viene generato ed assegnato dal SIMOG (Sistema Informativo Monitoraggio Gare) ed è relativo a un lotto di una gara.

SA

 

Stazione Appaltante: Ente pubblico che indice una gara d’appalto. Con tale termine si indicano le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32 del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163.

SPC

 

Sistema Pubblico di Connettività: L’insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione,l’integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione.

IAM

 

Identity Access Management: Infrastruttura tecnologica che sovraintende alle operazioni di gestione utenti, profili e controllo degli accessi.

OE

Operatore Economico :Soggetto Economico a cui possono essere affidati contratti pubblici

SOA

 

Società Organismo Attestazione: Organismi di diritto privato con forma giuridica di SPA, autorizzati dall’AVCP, che accertano  l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori pubblici, riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione, DPR 25 gennaio 2000, n. 34 .

RUP

Responsabile Unico del Procedimento

PDC

Presidente Commissione Gara

CDG

Commissario Di Gara

OSSR

Osservatorio Sezione Regionale

AM

Alert Management Platform : Piattaforma software basata sullo standard QUARTZ che consente di gestire in maniera centralizzata gli alert applicativi e le loro schedulazioni.

GUID

Global Unique Identifier

UP

User Provisioning Application

RASA

 

Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti :L’Utente responsabile per la propria stazione appaltante, della gestione dei dati anagrafici presenti nell’AUSA

 

 

 

 

 

 

Deliberazione n. 111 del 20 dicembre 2012 con le modificazioni assunte nelle adunanze dell’8 maggio e del 5 giugno 2013


Oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.

Relazione – formato .pdf 500 kb

IL CONSIGLIO

VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito “Codice”), il quale dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”), istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in seguito denominata “Autorità”;
VISTO l’articolo 6-bis, comma 3, primo periodo del Codice che prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente tramite la BDNCP;
VISTO l’articolo 6 bis, comma 3, secondo periodo, del Codice che stabilisce che ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal Codice e dal DPR n. 207/2010 (in seguito “Regolamento”);
VISTO l’art. 6-bis, comma 2, del predetto Codice, in base al quale l’Autorità stabilisce i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei predetti dati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i soggetti pubblici e privati e gli operatori economici che detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di partecipazione sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità nella predetta delibera;
CONSIDERATO che il citato articolo 6-bis prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura di verifica della documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondata sulla produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio previste dal DPR 445/2000;
CONSIDERATO che è opportuno favorire una progressiva entrata in funzione ed evoluzione del sistema in modo da consentire agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti;
SENTITI i principali soggetti interessati operanti nel settore e le Stazioni Appaltanti nel corso delle audizioni tenutesi il 17 dicembre 2012;
ACQUISITI in data 19 dicembre 2012 e 1 agosto 2013 i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali;

DELIBERA

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini della presente delibera si intende per:

Articolo 2
Oggetto ed ambito di applicazione

1. La presente delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice:

a.     individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;

b.     istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso la BDNCP, denominato AVCPASS, dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni appaltanti/enti aggiudicatori;

c.     stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione, l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.

2. Il sistema AVCPASS consente:

a.     alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici;

b.     agli operatori economici, tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore medesimo.

3. Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:

a.     la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG, tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti;

b.     l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS, indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare. Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori.

4. In attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara che:

a.     la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo 6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis;

b.     tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

5. Il sistema AVCPASS si applica a tutte le tipologie di contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso il sistema SIMOG.

 

Articolo 3
Termini e regole tecniche di accesso al servizio

1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.

2. Coerentemente con quanto previsto dall’art. 77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto, è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:

a.     stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);

b.     Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);

c.     almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica casella PEC personale;

d.     eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale del delegato e casella PEC dell’operatore economico);

e.     Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).

2bis I soggetti di cui alle lettere b) ed e) del precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2. 

3. Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005 recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.

 

Articolo 4 Modalità operative

1.     Per operare sul sistema AVCPASS, occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).

2.     Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli stessi da parte dell’operatore economico.

3.     Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla verifica dei requisiti.

4.     L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.

5.     Il Responsabile del Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei requisiti al sistema AVCPASS a partire dal giorno successivo alla data di conferma della procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC, all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite funzionalità previste da AVCPASS.

6.     Al fine di garantire che le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma, utilizzando l’apposita funzionalità di AVCPASS, l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.

7.     Ai fini delle verifiche, il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti definiti nel comma 1 del successivo art. 5.

8.     L’Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.

9.     Entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.

10.   Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione dei documenti, ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a quanto previsto dal comma 9, l’Autorità procede ad inviare la documentazione via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce consegna ufficiale della documentazione di gara. A partire da questa data la stazione appaltante/ente aggiudicatore acquisisce la piena titolarità dei dati.

11.   La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione appaltante/ente aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.

 

 

Articolo 5 Documentazione a comprova dei requisiti generali
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:

a.     Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;

b.     Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal Ministero della Giustizia;

c.     Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39 d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;

d.     Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);

e.     Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata alla presente delibera;

f.      Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);

g.     Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.

2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS. A tal fine, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico alertla presenza o meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite attraverso l’apposito servizio accessibile dal portale AVCP. 

3. Per quanto non espressamente ricompreso nell’ambito del precedente comma 1, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono al recupero della documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1, del DPR 445 del 2000.

 

Articolo 6
Documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario

1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:

a.     Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;

b.     Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;

c.     Documenti forniti dagli Operatori Economici.

2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. a)includono:

a.     Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da parte di Unioncamere;

b.     Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da Accredia;

c.     Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;

d.     Dati relativi alla consistenza e al costo del  personale dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (INPS).

3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b) include:

a.     le Attestazioni SOA;

b.     i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente dell’Autorità del 5 ottobre 2010;

c.     certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;

d.     le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità da parte dei soggetti partecipanti.

4.     La documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.

 

Articolo 7

Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti

1.     Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.

2.     I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti dall’Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.

3.     Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi  dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione Digitale- o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.

4.     In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti di cui all’art. 6, comma 1, punto a).

Articolo 8
Protezione dei dati personali e misure di sicurezza

1.     L’Autorità tratta i dati acquisiti nell’ambito del sistema AVCPASS  per le finalità di cui all’art. 6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. L’Autorità agisce in qualità di Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai relativi obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.

2.     La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell’accedere al sistema AVCPASS, tratta i dati per le finalità cui all’art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei trattamenti e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.

3.     L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico assume la piena responsabilità della natura e della qualità della documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.

4.     Il sistema AVCPASS è stato progettato nel rispetto delle vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del D. Lgs. 196/03. Sono state disposte, in particolare, le seguenti misure:

a.     il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e l'autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati.

b.     Il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema.

c.     L’accesso ai servizi AVCPASS avviene solo a seguito del superamento di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali di autenticazione composte dall’identificativo utente e dalla relativa parola chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della password.

d.     Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata delle credenziali.

e.     Il sistema AVCPASS espone i dati ai soggetti autorizzati per il tempo strettamente necessario al trattamento degli stessi nell’ambito delle procedure di cui al comma 1; al termine di dette procedure i dati non sono più residenti sul sistema.

f.      Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell’integrità della riservatezza e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal punto di vista della sicurezza informatica.

g.     AVCPASS adotta modalità sicure per l’interazione con gli Enti Certificanti; dispone di un sistema di autenticazione degli accessi a fini di sicurezza ed è in grado di fornire su richiesta agli Enti Certificanti evidenza dell’utenza che attraverso il sistema ha generato la singola richiesta di documentazione.

h.     È fatto obbligo agli Operatori Economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché di eventuali utilizzi impropri ed irregolari del sistema.

i.      L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul sistema AVCpass, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).

j.      L’Autorità informa l’utenza del corretto utilizzo del sistema.

k.     AVCPASS è implementata con protocolli di sicurezza provvedendo ad asseverare l’identità digitale dei server erogatori dei servizi tramite l’utilizzo di certificati digitali emessi da una Certification Authority ufficiale.

l.      Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione prevedono, in ogni caso, la loro attribuzione univoca a una persona fisica.

m.    L’autenticazione deve essere basata su dispositivi o credenziali; queste ultime sono composte dall’identificativo dell’utente e dalla relativa componente riservata (parola d’ordine o password) per la cui costruzione sono adottati idonei criteri di robustezza. Laddove vengano utilizzati dispositivi di autenticazione, deve esserne assicurata la diligente custodia.

n.     La password, comunicata direttamente al singolo incaricato separatamente rispetto al codice per l’identificazione, deve essere modificata dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 90 giorni e le ultime tre password non possono essere riutilizzate.

o.     Le password devono rispondere a idonei requisiti di complessità (almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e minuscole, caratteri estesi).

p.     Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti di autenticazione.

q.     Nella prima schermata successiva al collegamento con la banca dati, sono visualizzabili le informazioni relative all’ultima sessione effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e indirizzo di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione).

r.      Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di sei mesi.

Articolo 9
Norme transitorie

1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso l’utilizzo del sistema AVCPASSdecorre secondo le seguenti scadenze temporali:

a.     Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

b.     Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti modalità.

c.     A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in regime di obbligatorietà.

1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali,  il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione dell’Autorità.

2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera, sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte dagli operatori economici.

3. In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art. 6, comma 2, in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti; tali Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del Codice.

4. In relazione a quanto previsto all’art. 3, comma 2, qualora a causa di esigenze organizzative le Stazioni Appaltanti siano temporaneamente impossibilitate a dotare di caselle PEC personali i soggetti di cui alle lettere b) ed e) del medesimo comma, ferma restando l’opportunità dell’uso di tali strumenti e vista la data di entrata in vigore del regime di obbligatorietà di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è possibile, in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, il ricorso a caselle di posta elettronica ordinaria. In questo caso, con le modalità che saranno rese note sul portale istituzionale dell’Autorità, la Stazione Appaltante è tenuta a:

a.     garantire che le caselle di mail ordinaria utilizzate in via transitoria siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto intestatario;

b.     fornire al personale operante in qualità di incaricato del trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della presente Deliberazione nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie previste dal D.Lgs. n. 196/2003.

La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla presente delibera ne costituiscono parte integrante.
La documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente delibera e della relativa tabella allegata può essere oggetto di modifica mediante nuova deliberazione. Le parti modificate della delibera sono sottoposte, per i profili di competenza, al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali.

Il Consigliere Relatore: Luciano Berarducci

Il Presidente: Sergio Santoro

 

 

 

 

·  L’Utente Esterno,  inserisce i dati richiesti 

·  Il sistema effettua una verifica della correttezza del relativo  Codice Fiscale (CF)

·  In caso di esito negativo del controllo effettuato, il Sistema richiede all’Utente Esterno di inserire il Codice Fiscale corretto

·  .In caso di esito positivo del controllo effettuato, il Sistema invia all’e-mail dell’Utente Esterno una comunicazione contenente

·  USERID, Codice di Attivazione e link per attivare l’utenza

·  L’Utente Esterno, entro 48 ore dalla fase di registrazione, accede al link ricevuto via e-mail per attivare l’utenza ed inserisce i dati necessari per completare l’attivazione dell’Account

(Istruzioni  Autorità )

 

 

La Profilazione del RP, attivabile direttamente dall’Utente dalla pagina del sito AVCP per la fruizione dei servizi ad accesso riservato, seguendo i passaggi seguenti:

1.     Il RUP accede al Sistema e indica il Ruolo per il quale vuole profilarsi

2.      Il RUP inserisce a Sistema i dati richiesti necessari per la profilazione

3.      Il Sistema effettua una verifica della correttezza della PEC tramite Indice PA (relativa all’area organizzativa omogenea).

4.      Se la PEC della Stazione Appaltante esiste su IndicePA il sistema verifica se è valorizzato l’attributo Codice Fiscale Amministrazione.

5-6.   Se è valorizzato l’attributo Codice Fiscale Amministrazione su IndicePA, il Sistema verifica se corrisponde al Codice Fiscale Amministrazione indicato dall’Utente. In caso contrario il profilo viene rifiutato (comunicazione via PEC all’Utente).

7.      Se la PEC della Stazione Appaltante non esiste su IndicePA, il Sistema effettua la verifica sulla Camera di Commercio tramite Codice Fiscale Amministrazione. Se esiste l’Amministrazione ma non corrisponde l’indirizzo PEC indicato dall’Utente il profilo viene rifiutato  (comunicazione via PEC all’utente).

8-9-10-11 Se le verifiche sono andate a buon fine il Sistema abilita il profilo richiesto e contestualmente invia una comunicazione alla PEC del RUP (con l’indicazione dell’abilitazione del profilo) e alla PEC della Stazione Appaltante richiedendo la convalida del profilo attraverso un apposito link.

12.->15 . Nel caso in cui la Stazione Appaltante attraverso il link presente nella e-mail accetta il profilo richiesto dall’Utente, il Sistema  mantiene attivo il profilo ed invia comunicazione tramite PEC alla Stazione Appaltante ed all’Utente RUP

16->19 Nel caso in cui la Stazione Appaltante attraverso il link presente nella e-mail rifiuta il profilo richiesto dall’Utente, il Sistema disabilita il profilo ed invia comunicazione tramite PEC all’Utente RP e alla Stazione Appaltante

 

 

 

Registrazione

Unità didattica approntata per gli utenti dall’Autorità

Registrazione, Attivazione e Modifica dati

1. Gli obiettivi di questa unità

Benvenuto, nelle prossime pagine vedremo i passi da compiere per registrarsi, autenticarsi e modificare i dati personali censiti nel Sistema. 
2. Introduzione

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.
Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dalle normative di riferimento, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.
3. Registrazione a Sistema (1/3)

Alcuni dei servizi erogati dal portale Avcp sono ad accesso libero, altri invece ad accesso riservato. I servizi ad accesso riservato possono essere utilizzati solo previa registrazione e autenticazione. Per accedere alla procedura di registrazione è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato”e successivamente fare clic sul link “Registrati” in corrispondenza del servizio di interesse. La maschera visualizzata richiederà l’inserimento dei dati anagrafici, facendo particolare attenzione a quelli obbligatori contrassegnati dal simbolo asterisco.
4. Registrazione a Sistema (2/3)

In seguito, inseriti tutti i dati anagrafici ed eventualmente quelli facoltativi, andrà inserito il codice di sicurezza. Il codice da inserire è riportato nell’apposito campo e può essere rigenerato facendo clic sull’icona dedicata. Digitato il codice di sicurezza non resta che esprimere il proprio consenso al trattamento dei dati personali e terminare la procedura di registrazione con un clic sul pulsante “Invia”.
5. Registrazione a Sistema (3/3)

Al clic sul pulsante “Invia” viene visualizzato il riepilogo delle informazioni inserite. Il sistema invia, all’indirizzo specificato in fase di registrazione, l’email con l’user ID, il codice di attivazione e il link di attivazione necessario al completamento della Registrazione. L’attivazione dell’account deve avvenire entro e non oltre 48 ore dal completamento della fase di registrazione.
6. Attivazione dell’account

L’attivazione dell’account avviene tramite il link ricevuto alla casella email indicata in fase di registrazione. Attivato il link, il sistema richiederà l’inserimento dell’User ID e del Codice di attivazione. Questi dati sono contenuti anch’essi nell’email ricevuta per la conferma della registrazione. Inseriti i dati, per proseguire, fare clic sul pulsante “Avanti”. 
7. Attivazione dell’account - Gestione Anagrafica

Ora è necessario inserire i dati anagrafici richiesti dal sistema. Si ricorda che i campi contrassegnati da asterisco sono sempre obbligatori. Al clic sul pulsante “Avanti”, il sistema verifica la congruenza tra i dati inseriti e il codice fiscale immesso in fase di registrazione. Se l’esisto del controllo è positivo, le informazioni verranno memorizzate nel sistema e non potranno più essere modificate.
8. Attivazione dell’account — Gestione Contatti

Inseriti con successo i dati anagrafici, la nova maschera richiederà l’indicazione dei recapiti telefonici. In questo caso tutti i dati sono opzionali e il loro mancato inserimento non inficia il prosieguo della procedura. Per proseguire, compilati o meno i campi, fare clic sul pulsante “Avanti”.
9. Attivazione dell’Account — Gestione Dati di Recapito

Successivamente ai recapiti telefonici, il sistema richiede l’inserimento dei dati di recapito. Anche in questo caso il simbolo asterisco contrassegna i dati obbligatori. Con un clic sul pulsante “Avanti” si passa passare allo step successivo.
10. Attivazione dell’account — Inizializzazione della password

Terminato l’inserimento dei dati necessari per completare la registrazione dovrà essere scelta la password personale di accesso al sistema. Inizialmente andrà inserito il codice di attivazione. Per proseguire digitare la password scelta e successivamente confermarla ridigitandola nell’apposito campo. Attenzione! Nell’impostare la password seguire le regole indicate a video. Fare clic sul pulsante “Invia”per terminare l’attivazione dell’account.
11. Modifica dati

Effettuata l’autenticazione a sistema, è possibile modificare i propri dati accedendo alla sezione “Dati Personali”. La nuova maschera, suddivisa in più aree, presenta il riepilogo dei dati inseriti in fase di registrazione. In particolare possono essere modificati i dati di contatto e quelli di residenza.
12. Modifica dati — Email/PEC

Tramite il pulsante “Modifica contatti” si accede alla maschera che consente di modificare/integrare le informazioni di contatto. Con un clic sul pulsante “Modifica E-mail” può essere modificato l’indirizzo e-mail inserito in fase di registrazione. Per proseguire, inserire il nuovo indirizzo E-mail e in seguito Fare clic sul pulsante “Certifica E-mail”. A questo punto digitare il codice di 10 cifre ricevuto via E-mail per autorizzare e salvare la modifica. Per concludere l’operazione fare clic sul pulsante “Certifica.”
13. Modifica dati — Recapiti

Vediamo ora come modificare i dati di recapito. L’operazione è molto semplice. Selezionare il link del contatto da modificare (Telefono, Cellulare o Fax) e digitare il nuovo contatto nell’apposito campo. Successivamente salvare il nuovo dato inserito.
14. Modifica dati — Dati di Residenza

All’interno della schermata di riepilogo, fare clic sul pulsante “Modifica dati di residenza” per modificare i dati di residenza inseriti in fase di registrazione. Per proseguire è sufficiente modificare i dati desiderati e fare clic sul pulsante “Modifica” per terminare l’operazione.
15. Riepilogo

Nella pagine precedenti abbiamo visto i passi da compiere per registrarsi, autenticarsi e modificare i dati personali del Sistema AVCpass. 

 

In mancanza di un UserID ed una password validi per accedere ai servizi AVCP, occorre effettuare una nuova registrazione. Per accedere ai servizi del AVCP  (oggi ANAC) bisogna operare la  registrazione al sistema nel modo seguente:

Dalla Home page, cliccando sul Link ‘Registrati’, l’utente viene reindirizzato su una pagina, in cui vengono richiesti i dati anagrafici e di contatto, necessari all’inserimento di una nuova utenza

·       I campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo (*).

·       Tra i diversi campi obbligatori, viene richiesto l'indirizzo email, che deve essere attivo e funzionante per consentire l'invio del codice di attivazione dell'utenza. Inoltre si richiede:

·       l’immissione di un codice captcha

·       l’accettazione del Trattamento dei Dati Personali

·       Cliccando sul pulsante ‘Invia’, compare un messaggio di operazione effettuata con successo. L’utente a questo punto deve attendere l’arrivo della mail per poter procedere all’attivazione dell’utenza. La mail conterrà un codice di attivazione e un link che porterà l’utente ad una pagina, in cui seguendo una serie di step, verrà attivata l’utenza.

·       Il primo step consiste nell’inserire il proprio UserId e il Codice di Attivazione presente nella mail.

·          In caso di UserId e Codice di Attivazione corretti, l’utente accede alla procedura guidata di attivazione, in cui vengono richiesti i dati anagrafici dell’utente. Il sistema controlla che i dati anagrafici siano coerenti con il codice fiscale indicato in fase di richiesta registrazione.

·          Al passo successivo vengono richiesti i recapiti telefonici Vengono chiesti i dati inerenti l’indirizzo di recapito Viene chiesto di impostare una password, al termine della procedura comparirà un avviso di attivazione avvenuta con successo e verrà generata una mail di notifica. Nella pagina di inserimento della password saranno presenti anche le informazioni relative allo standard previsto dal sistema.

·          A questo punto l’attivazione è completa ed è possibile loggarsi con il proprio UserId e la password appena scelta.

·          Qualora l’utente accedesse alla procedura di attivazione dopo le 48 ore successive alla ricezione della mail, verrà rimandato al form per la richiesta di registrazione.

In caso di UserId e Codice di Attivazione corretti, l’utente accede alla procedura guidata di attivazione, in cui vengono richiesti i dati anagrafici dell’utente. Il sistema controlla che i dati anagrafici siano coerenti con il codice fiscale indicato in fase di richiesta registrazione.

Al passo successivo vengono richiesti i recapiti telefonici Vengono chiesti i dati inerenti l’indirizzo di recapito Viene chiesto di impostare una password, al termine della procedura comparirà un avviso di attivazione avvenuta con successo e verrà generata una mail di notifica. Nella pagina di inserimento della password saranno presenti anche le informazioni relative allo standard previsto dal sistema.

A questo punto l’attivazione è completa ed è possibile loggarsi con il proprio UserId e la password appena scelta.

Qualora l’utente accedesse alla procedura di attivazione dopo le 48 ore successive alla ricezione della mail, verrà rimandato al form per la richiesta di registrazione

 

Al passo successivo vengono richiesti i recapiti telefonici

Vengono chiesti i dati inerenti l’indirizzo di recapito

 

Viene chiesto di impostare una password, al termine della procedura comparirà un avviso di attivazione avvenuta con successo e verrà generata una mail di notifica.

 

Nella pagina di inserimento della password saranno presenti anche le informazioni relative allo standard previsto dal sistema.

 

A questo punto l’attivazione è completa ed è possibile loggarsi con il proprio UserId e la password appena scelta.

Qualora l’utente accedesse alla procedura di attivazione dopo le 48 ore successive alla ricezione della mail, verrà rimandato al form per la richiesta di registrazione.

 

3.2. ACCESSO AL SERVIZIO/SISTEMA

Il sistema User Provisioning è accessibile in maniera diretta dal portale appalti pubblici di AVCP.

 

3.2.1. PERCORSO DI ACCESSO ATTRAVERSO IL PORTALE AVCP

Il sistema è accessibile dal portale AVCP e viene attivato ogni volta che un utente tenta di accedere ad un servizio ad accesso riservato, per cui sia necessario autenticarsi.

In alternativa, è possibile accedere direttamente alle funzioni di User Provisioning, attraverso il box di login presente e sempre raggiungibile all’interno del portale AVCP.

 

4. METAFORA D’INTERAZIONE

Il sistema richiede l’autenticazione, dopo di che è possibile gestire a pieno qualsiasi operazione inerente la gestione delle login di AVCP.

4.1. FASE DI AUTENTICAZIONE

Cliccando sul link Entra, (come illustrato in figura 1) si viene reindirizzati su una pagina in cui vengono richiesti i dati necessari alla fase di autenticazione necessaria per l’accesso al sistema.

L’Utente sottopone al sistema le proprie credenziali tramite apposito box per la login.

Il Sistema autentica l’Utente e mostra la home page del portale.

 

4.1.1. LOGIN

Le credenziali di accesso sono: la UserID e la password.

Qualora i valori inseriti risultino presenti nel sistema e ritenuti validi, l’utente viene abilitato ad usufruire dei servizi messi a disposizione da User Provisioning.

Da questo form di accesso ai servizi è possibile anche procedere al recupero password o alla registrazione di un nuovo utente.

 

4.1.2. HOME PAGE

In seguito al completamento della funzione di Login si accede all’ home page del sistema di User Provisioning.

L’Home Page è il punto di accesso principale per la gestione dei profili.

In essa è possibile eseguire le seguenti operazioni:

Creare un nuovo profilo;

Visionare la lista dei profili attivi;

Visionare la lista dei profili in attesa di approvazione o in attesa di revoca.

 

4.2. FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA

4.2.1. CREAZIONE PROFILO

La creazione di un nuovo profilo è attivabile direttamente dall’Utente dalla pagina del sito AVCP per la fruizione dei servizi ad accesso riservato. L’utente può creare nuovi profili, da associare alla propria utenza, seguendo la procedura guidata selezionando il pulsante “Crea Nuovo Profilo”.

Questa procedura prevede una serie di attività che devono essere eseguite dall’utente

a partire dalla selezione della tipologia del soggetto rappresentato, tra le seguenti opzioni:

STAZIONE APPALTANTE

OPERATORE ECONOMICO

SOCIETA’ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO

AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE

 

 

Di seguito e in diretta correlazione con la scelta della tipologia di soggetto rappresentato selezionato, il sistema propone un elenco di possibili ruoli per cui è possibile profilarsi.

4.2.1.1. CREAZIONE PROFILO DI TIPO OPERATORE ECONOMICO

Contestualmente alla creazione di un singolo profilo è possibile selezionare anche più ruoli e quindi creare più profili nella stessa operazione di inserimento.

 

All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la ricerca del soggetto tramite codice fiscale.

 

 

Nel caso in cui la ricerca vada a buon fine, il sistema mostrerà una maschera con i dati del soggetto.

In caso contrario, di ricerca con esito negativo (soggetto non trovato), la maschera permetterà all’utente l’inserimento delle informazioni anagrafiche di un nuovo Operatore.

 

 

Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche del nuovo operatore l’utente deve premere il pulsante Avanti, e di conseguenza sarà possibile selezionare una delle Sedi da associare all’Operatore scelto.

Alternativamente l’utente può inserire le informazioni anagrafiche relative alla nuova Sede associata all’Operatore Economico selezionato, utilizzando la funzione “Nuova Sede”.

Completato l’inserimento dell’informazione relativa alla sede, il sistema visualizza tutte le informazioni, inserite negli step precedenti, in una maschera riepilogativa della creazione profilo con le seguenti sezioni:

Soggetto Rappresentato

Dati Soggetto

Dati Iscrizione Camera di Commercio

Dati Sede del soggetto rappresentato

L’utente seleziona il pulsante “Invia” per confermare la richiesta.

A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.

Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa confermare l’autorizzazione al Profilo.

Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre viene inviata una email di Notifica all’utente con eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un Operatore.

Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.

 

4.2.1.2. CREAZIONE PROFILO DI TIPO STAZIONE APPALTANTE

All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la ricerca del soggetto tramite codice fiscale dell’Amministrazione relativa al profilo che si desidera inserire. In alternativa sarà possibile indicare il Codice AUSA dell’Amministrazione.

 

Nel caso in cui la ricerca vada a buon fine, il sistema mostrerà una maschera con i dati del soggetto.

 

Premendo il pulsante Avanti sarà possibile selezionare uno dei Centri di Costo associati all’Amministrazione scelta. Sarà sufficiente scegliere uno dei Centri di Costo presentati e premere il pulsante Avanti.

 

 

Prima di procedere all’invio della richiesta, il sistema visualizza tutte le informazioni, inserite negli step precedenti, in una maschera riepilogativa della creazione profilo con le seguenti sezioni:

Soggetto Rappresentato

Dati Soggetto

Dati Iscrizione Camera di Commercio

Dati Centro di Costo del soggetto rappresentato

 

L’utente seleziona il pulsante “Invia” per confermare la richiesta.

A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.

Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa confermare l’autorizzazione al Profilo.

Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre viene inviata una email di Notifica all’utente con eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un Operatore.

Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.

 

4.2.1.3. CREAZIONE PROFILO DI TIPO SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la scelta della Società Organismo di Attestazione per la quale richiedere il Profilo.

E’ necessario selezionare una delle SOA presenti a sistema e selezionare il pulsante “Invia”. Dopo una pagina di riepilogo dei dati relativi al profilo, alla conferma dall’Utente la creazione del Profilo sarà terminata.

A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.

Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa confermare l’autorizzazione al Profilo.

Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre viene inviata una email di Notifica all’utente con eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un Operatore.

Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.

 

4.2.1.4. CREAZIONE PROFILO DI TIPO SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO

All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la scelta della Sezione Regionale per la quale richiedere il Profilo.

 

Sarà necessario selezionare una delle Sezioni Regionali presenti a sistema e poi selezionare il pulsante “Invia”. Dopo una pagina di riepilogo dei dati relativi al profilo, confermati dall’Utente la creazione del Profilo sarà terminata.

A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.

Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa confermare l’autorizzazione al Profilo.

Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre viene inviata una email di Notifica all’utente con eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un Operatore.

Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.

 

4.2.1.5. CREAZIONE PROFILO DI TIPO RASA

La prenotazione di un Profilo di tipo RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante) avviene eseguendo la funzione di Creazione di un Profilo. Si evidenzia che al termine di questo processo il profilo creato non sarà immediatamente operativo; l’attivazione del profilo avverrà successivamente all’approvazione da parte del soggetto rappresentato.

Per accedere alla funzionalità di Prenotazione del Profilo è necessaria la selezione “Crea Nuovo Profilo” dalla Home del sistema User Provisioning. Tra le tipologie di Soggetto Rappresentato disponibili selezionare la tipologia “AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE” ed il Ruolo “RASA –

Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante”.

Selezionando “Avanti” si potrà accedere alla maschera per effettuare la ricerca dell’Amministrazione relativa al profilo RASA che si intende prenotare

E’ possibile effettuare la ricerca del soggetto rappresentato sia tramite Codice Fiscale che tramite Codice AUSA.

E’ possibile anche associarsi ad Associazioni, Unioni o Consorzi privi di Personalità giuridica effettuando una ricerca per Denominazione.

La selezione del pulsante “Cerca” avvierà la ricerca del soggetto rappresentato conducendo alla pagina di riepilogo dati dello stesso:

L’Utente ha anche la possibilità di inserire una nuova Amministrazione nel caso quella ricercata non fosse presente a sistema.

La selezione del pulsante “Avanti” confermerà l’inserimento del profilo.

Tornando alla Home del sistema UserProvisioning sarà possibile vedere il nuovo Profilo RASA – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante nella lista dei profili “In Attivazione”.

 

4.2.2. DETTAGLI PROFILO

Dalle Home page, contenente il riepilogo dei dati dei profili attivi e in attivazione associati all’utente, cliccando sul bottone ‘dettagli’ inerente ad un singolo profilo, è possibile prendere visione di tutti i dati di dettaglio del profilo selezionato, ed eventualmente effettuare alcune modifiche.

Sempre dalla Home dei Profili è possibile accedere alle funzioni di chiusura di un Profilo (‘Rimuovi’) o di validazione di un profilo che richiede l’intervento dell’Utente (‘Valida’).

4.2.2.1. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO OPERATORE ECONOMICO

Un Profilo appartenente alla tipologia di Soggetto Rappresentato Operatore Economico, può essere modificato. La modifica può riguardare i dati relativi alla Sede o l’associazione del profilo con la stessa.

Inoltre è possibile entrare in un ulteriore livello di dettaglio e modificare i dati della sede associata al profilo o creare una nuova sede .

Il campo ‘Sedi precedentemente registrate per il soggetto rappresentato’ è un elenco tramite cui l’utente può cambiare la sede associata al profilo. Tutti i campi sono editabili.

Per inserire una nuova sede, occorre cliccare sul bottone ‘Crea sede dell’impresa’ 

E’ possibile scegliere la tipologia di sede, tra quelli mostrati nel menu a tendina relativo 

4.2.2.2. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO STAZIONE APPALTANTE

4.2.2.3. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO SOCIETÀ ORGANISMO DI ATTESTAZIONE

 

4.2.2.4. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO

 

4.2.2.5. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO COMMISSIONE DI GARA

 

4.2.2.6. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO RASA

 

4.2.3. CHIUSURA PROFILO PRENOTABILE

Dalla griglia dei profili attivi (di tipo Operatore Economico o Stazione Appaltante) presenti sulla home page, è possibile rimuovere un profilo, cliccando sul pulsante ‘Rimuovi’.

Viene mostrata una schermata riepilogativa dei dati del profilo che si sta chiudendo, in sola lettura .

Cliccando sul pulsante ‘Cancella Profilo’ , il profilo viene chiuso e compare una maschera di avviso riportante anche le eventuali procedure aggiuntive di cancellazione previste per particolari tipologie di profili.

Il Profilo viene chiuso e non compare più tra quelli associati all’utente.

 

4.2.4. MODIFICA DATI PERSONALI UTENTE

 

Dalla home page, cliccando sul link ‘Dati Personali’ si accede ad una maschera che mostra i dati dell’utente e da cui, selezionando i pulsanti associati, si potrà accedere alle funzioni di modifica Dati di Residenza e Contatti.

 

4.2.4.1. MODIFICA DATI RESIDENZA

Selezionando “Modifica Dati di Residenza” si accede alla maschera che permette l’inserimento dei nuovi dati. Cliccando sul pulsante ‘Modifica’, vengono confermate le modifiche apportate

 

FIGURA 45 –MODIFICA DATI RESIDENZA

4.2.4.2. MODIFICA DATI CONTATTO UTENTE

Selezionando il pulsante ‘Modifica Contatti’, l’utente viene reindirizzato verso una nuova schermata che mostra quali sono i contatti che possono essere modificati, visualizzando i relativi bottoni che sono i seguenti:

Modifica email

Modifica telefono

Modifica PEC

 

Per quanto riguarda la mail e la PEC, oltre la modifica è possibile effettuare la certificazione.

Il Sistema invia all’utente una comunicazione Email/PEC contenente un PIN per la certificazione.

L’utente visualizza la maschera di inserimento PIN e inserisce il PIN ricevuto via Email/PEC.

 

 

4.2.5. CHIUSURA UTENZA

Accedendo alla sezione riguardante i dati personali dell’utente, un’utente ha la possibilità di cancellare la propria utenza, cliccando sulla radice ‘Dati utente’ e poi sul ramo ‘Elimina Account’.

Viene mostrata una maschera in cui c’è un pulsante ‘Prosegui’.

In caso di selezione, viene eliminata l’utenza e contestualmente vengono disattivati gli eventuali profili attivi per l’utenza.

 

4.2.6. MODIFICA PASSWORD

Accedendo alla sezione riguardante i dati personali l’utente ha la possibilità di modificare la propria password di accesso, cliccando sulla radice ‘Dati Utente’ e poi sul ramo ‘Modifica Password’.

Viene mostrata la seguente finestra:

Inserendo i nuovi dati richiesti la password dell’Utenza verrà aggiornata.

4.2.7. RECUPERA PASSWORD

Questa funzione permette all’utente non autenticato a sistema di recuperare la sua utenza tramite l’invio di una mail e l’aggiornamento della password utente.

La funzionalità è accessibile sia dalla pagina di Login al sistema AVCP che dal box in alto a destra del Portale

 

Una volta selezionato il link, il sistema presenta la maschera per richiedere il recupero della password utente

 

Inserendo il codice fiscale (e verificando il codice di sicurezza) e selezionando il pulsante “Recupera Password”, l’utente attiverà il processo automatico che genererà una mail inviandola all’indirizzo relativo all’utenza identificata dal Codice Fiscale.

La mail conterrà il link per terminare il processo ed un relativo codice. Seguendo il link ricevuto via mail, l’utente accederà alla maschera di chiusura della procedura di recupero password

 

Tramite l’inserimento del Codice Fiscale, del codice di Recupero ricevuto via mail e della nuova password, l’Utente potrà aggiornare la password e quindi accedere nuovamente a sistema.

 

4.2.8. PROCESSI DI VALIDAZIONE AUTOMATICA DEI PROFILI

 

4.2.8.1. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE AMMINISTRATORE OE

 

Se l’utente richiede un profilo di tipo Amministratore OE tramite la procedura di Creazione Profilo, nella lista dei profili inattivi comparirà un profilo in stato ‘In Attivazione’.

L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’ nella griglia del profilo Amministratore OE in stato ‘In Attesa di Validazione’ per avviare il processo di validazione e di attivazione del profilo.

Il processo di validazione automatica inizia con la prima verifica della presenza della PEC del soggetto.

Nel caso in cui la PEC dell’utente non è presente a Sistema, l’utente viene invitato ad inserire la propria PEC tramite la funzione di Modifica Contatti.

In caso contrario (PEC utente correttamente presente a sistema), il processo di validazione automatico

prosegue con la compilazione del modulo di Autocertificazione.

Viene mostrata una maschera di riepilogo dei dati necessari al completamento dell’autodichiarazione.

Viene generato un pdf ed è possibile effettuare il download del modulo di autocertificazione.

Il sistema invita l’utente a scegliere il file da caricare. L’utente seleziona il file da caricare nell’apposita schermata di upload e seleziona il pulsante carica. Il sistema effettua l’upload del file.

Il flusso prosegue con la verifica automatica del ruolo amministratore OE.

In caso positivo, il profilo viene attivato e viene inviata comunicazione di conferma esito verifiche all’OE e all’Amministratore dell’OE tramite PEC.

In caso negativo, l’utente viene reindirizzato su una nuova pagina in cui si potrà procedere con il caricamento dell’atto notarile.

 

L’utente seleziona il file da caricare nell’apposita schermata di upload e seleziona il pulsante carica.

 

Dopo aver caricato l’atto notarile, viene attivato il profilo temporaneamente. Il sistema

automaticamente verificherà l’iscrizione presso la Camera di Commercio dell’Amministratore dell’Operatore Economico. Se allo scadere dei 30 giorni la verifica dovesse dare ancora esito negativo, il profilo verrà disattivato con una comunicazione all’utente.

Ad esito positivo della verifica, il profilo viene attivato definitivamente e l’attivazione comunicata all’utente.

4.2.8.2. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE COLLABORATORE AMMINISTRATORE OE

 

Se l’utente richiede un profilo di tipo Collaboratore dell’ Amministratore OE tramite la procedura di creazione profilo, nella lista dei profili inattivi, comparirà un profilo in stato ‘In Attivazione’.

L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’.

Il processo di validazione automatica inizia con la prima verifica della presenza della PEC del soggetto.

Se la PEC dell’utente non fosse presente a Sistema, l’utente verrebbe invitato ad inserire la propria PEC tramite la funzione di Modifica Contatti.

Il sistema mostrerà una maschera per permettere al Collaboratore di inserire il codice fiscale dell’Amministratore di riferimento. Il sistema verificherà che tale codice fiscale faccia riferimento ad un Utente in possesso di un profilo Attivo di tipo Amministratore OE, associato al medesimo Operatore Economico del Collaboratore. In caso positivo il sistema invierà una PEC all’Amministratore, contenente la richiesta di convalida del profilo del collaboratore dell’amministratore OE.

Nel caso l’Amministratore non possieda una PEC registrata a Sistema, sarà possibile per il Collaboratore specificarne una a cui inviare la richiesta di Validazione.

La PEC contiene un link, attraverso il quale, si accede ad una pagina per la convalida della richiesta di Collaboratore, dove l’Amministratore OE può accettare la richiesta presentata dal Collaboratore attivandone il profilo, cliccando sul pulsante ’Conferma’. Il sistema verifica come l’ Utente che sta tentando di validare il profilo, sia a sua volta in possesso di un profilo di tipo Amministratore OE attivo relativo al medesimo Operatore Economico del Profilo da Validare.

 

Il profilo del collaboratore viene attivato e viene generata una PEC con la comunicazione per il collaboratore dell’ Amministratore OE, per l’ Amministratore OE e l’OE.

L’Amministratore OE può anche rifiutare la richiesta presentata dal Collaboratore non attivando il profilo, selezionando il pulsante ’Rifiuta’.

 

Il profilo del Collaboratore non viene attivato e viene generata una PEC con la comunicazione per il collaboratore dell’ Amministratore OE, per l’ Amministratore OE e l’OE di richiesta profilo rifiutata.

 

4.2.8.3. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE PROFILO RUP

Se l’utente richiede un profilo di tipo di RUP di SA tramite la procedura di creazione profilo, nella lista dei profili inattivi, comparirà un profilo in stato ‘In Attivazione’.

L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’.

Il Sistema, dopo aver verificato la presenza della PEC dell’Utente, effettuerà una verifica sui sistemi interni dei dati forniti, in caso di esito negativo della verifica, la validazione verrà rifiutata. In questo caso, viene generata una PEC per il RUP con la comunicazione della impossibilità a concedere il profilo richiesto con l’indicazione di rivolgersi al Contact Center tramite l’invio di un modulo di autodichiarazione generato automaticamente.

 

Se la verifica sui sistemi ha invece esito positivo il profilo viene Attivato. Il Sistema genera una PEC per la Stazione Appaltante associata al profilo, contenente la richiesta di convalida del RUP. La PEC conterrà il link per convalidare il Profilo o per revocarlo, ed un codice PIN necessario per lo stesso.

 

Il codice inviato ha una validità di 30 giorni, allo scadere dei quali il profilo verrà attivato definitivamente e la Stazione Appaltante non avrà più potere di revocarlo se non inviando richiesta al Contact Center.

La Stazione Appaltante può utilizzare il link per accedere alla pagina di conferma del profilo RUP.

 

All’inserimento del PIN ricevuto, viene mostrata all’Utente una maschera con la richiesta effettuata dal RUP, dove sono presenti i pulsanti ‘Conferma’ e ‘Rifiuta’.

Cliccando su ‘Conferma’, viene confermata l’attivazione del Profilo del RUP e di conseguenza generata una PEC con la comunicazione per la SA e per il RUP.

Allo stesso modo, selezionando ‘Rifiuta’, viene rifiutato il profilo del RUP, quindi il sistema disattiva il profilo e viene generata una PEC con tale comunicazione per la SA e per il RUP.

Se la selezione del link dovesse avvenire dopo 30 giorni dall’invio della PEC , viene mostrato un avviso di link scaduto e non viene consentito alla SA di accedere alla pagina. In tal caso il profilo resta attivo per silenzio assenso.

 

4.2.8.4. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE PROFILO RASA

Se l’utente richiede un profilo di tipo di RASA di una Amministrazione tramite la procedura di creazione profilo, nella lista dei profili inattivi, comparirà un profilo in stato ‘In Attivazione’.

L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’.

Il Sistema, dopo aver verificato la presenza della PEC dell’Utente, verificherà la PEC

dell’Amministrazione presente a sistema che verrà mostrata all’utente, in modo da permetterne l’aggiornamento nel caso risulti obsoleta.

A conferma della PEC, il sistema effettuerà una verifica sui sistemi interni dei dati forniti. In caso di esito negativo il sistema permetterà all’utente di ripetere la verifica con una differente PEC dell’Amministrazione o di richiedere l’approvazione tramite intervento manuale del Contact Center. Sel’utente seleziona questa seconda opzione, riceverà una mail contenente un modulo di autodichiarazione generato automaticamente da inviare al Contact Center per richiedere l’approvazione del Profilo.

Se la verifica sui sistemi ha invece esito negativo, il Sistema invia una richiesta di conferma, via PEC, all’Amministrazione. La PEC conterrà il link per convalidare il profilo o per revocarlo, ed un codice PIN necessario per lo stesso.

 

L’Amministrazione può utilizzare il link per accedere alla pagina di conferma del profilo RUP.

 

All’inserimento del PIN ricevuto, viene mostrata all’Utente Amministrazione una maschera con la richiesta effettuata dal RASA, dove sono presenti i pulsanti ‘Conferma’ e ‘Rifiuta’. Nel caso fosse già presente un Profilo di tipo RASA Attivo per l’Amministrazione, un messaggio avvertirà l’utente come la procedura porterà alla sostituzione del RASA, disabilitando il precedente Profilo.

Cliccando su ‘Conferma’, viene confermata l’attivazione del Profilo del RASA e di conseguenza generata una PEC con la comunicazione per l’Amministrazione e per il RASA.

Allo stesso modo, selezionando ‘Rifiuta’, viene rifiutato il profilo del RASA, quindi il sistema disattiva il profilo e viene generata una PEC con tale comunicazione per l’Amministrazione e per il RASA.

 

5. MESSAGGISTICA

Ogni utente eseguendo un operazione su User Provisioning visualizzerà un esito di successo o errore.

5.1. OPERAZIONE EFFETTUATA CON SUCCESSO

 

5.2. PRESENZA DI ERRORI

 

 

Richiesta CIG

Il responsabile del procedimento (RUP)   

·  accede ai  "Servizi  ad  accesso  riservato"  del  portale  AVCP  A  e  procede  (se  non  è   registrato)   alla  "Registrazione"  attraverso   l’apposito   link  abilitandosi   come  RUP  nel   portale  

http://servizi.avcp.it

(Se   già   abilitato   può   accedere   al   sistema   AVCpass   utilizzando   le Credenziali di accesso agli altri servizi AVCP)

·  inserisce   i   dati  richiesti   dal   sistema   SIMOG   per  il  rilascio  del  CIG  integrandoli  con  i  requisiti   di  partecipazione  OE e le modalità  comprova  requisiti 

·  accede  al  servizio  AVCpass  -  seleziona  il  profilo  (RP)  -  Individua  il  CIG  d’interesse  -  Crea  Commissione  (se  composta  da  due  o  più  componenti  di  cui  uno  con  profilo  di  presidente)  o  individua  un  responsabile  unico  (che   può   coincidere   con   se   stesso)   -   a   partire   dal   giorno   successivo   alla   data   di   perfezionamento pubblicazione  della  procedura  di  affidamento,  secondo  quanto  previsto  dal  sistema  SIMOG.

·  procede  alla  creazione  della  Commissione  ricerca  in Anagrafica il Codice Fiscale dei soggetti  individuati. Se CF non è presente procede all’inserimento dei dati  del  soggetto  con  relativa  PEC  selezionandone  il  ruolo.    Se  è  presente:  seleziona  il  ruolo  (e  introduce la relativa PEC se non in archivio).

·  Collega  la  Commissione  o  il  soggetto  verificatore  a  più  Lotti  se  presenti.  E’  possibile  anche  creare  più  commissioni per più lotti

·  AVCpass- invia una PEC di conferma ai soggetti interessati

·   Può  inserire  il  proprio  nominativo  tra  i  soggetti  preposti  alle  attività  di  verifica,  ricoprendo  il  ruolo  di  Presidente della Commissione e sostituire  il componenti con la «Gestione Commissione di Gara»

Solo il Presidente dell’eventuale commissione utilizza il sistema AVCPASS,  tutti gli altri  componenti  hanno accesso in sola lettura ai dati  presenti a sistema ai fini della verifica.

 L’accesso  alla  procedura  è  consentito  (oltre  al  RUP  ai  soggetti  incaricati  della  verifica  dei  requisiti)  a  partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte specificato in SIMOG

 

Acquisizione dei soggetti partecipante alla procedura di affidamento

·  Iniziata la seduta di gara per il soggetto o i soggetti  verificatori (Gestione seduta in AVCpass) è attiva la   possibilità di dichiarare la gara deserta. Si procede all’acquisizione partecipanti  selezionando il codice AVCpass dall’elenco dei pass da acquisire, visualizzati  a sistema;

·  In sostanza si procede all’integrazione o alla conferma, attraverso il passOE dell’elenco degli OE partecipanti alla selezione (nel caso in cui vi siano OE non registrati La SA li invita ad operare in tale senso entro un congruo termine);

·  Si procede all’acquisizione del codice AVCpass tramite apposito lettore barcode

·   Si inserisce il codice AVCpass nel campo “Seleziona o inserisci il codice AVCpass” (il sistema effettua un controllo  sulla  conformità  dello  stesso)  e  si  accede  a  “Recupera  Pass”.  Il  sistema  visualizza  i  dati  di  riepilogo del pass. Nel caso di RT è possibile sia la modifica dell’assetto del partecipante modificando

·  la percentuale di partecipazione al RT degli OE che ne fanno parte. E’ possibile inoltre deselezionare i CIG per i quali l’OE non intende più concorrere.

il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti procede:

·  ad integrare o confermare l'elenco degli OE partecipanti alla procedura di affidamento (funzionalità di AVCPASS), 

·  ad effettuare la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli operatori economici interessati tramite AVCPASS (ex art.71 DPR 445/2000 per i requisiti generali) o previo sorteggio ex art.48, comma 1 Codice o senza sorteggio nei casi ex art.48 comma 1bis Codice per i requisiti di capacità economico-finanziaria  e  tecnico-organizzativa  eventualmente  richiesti  dagli  atti  di  gara.  TALE  PROCEDURA  NON  TROVA APPLICAZIONE NEI CASI PREVISTI DALL’ART.13 DELLA LEGGE 180/2011.

 

Comprova  dei requisiti

·   Il soggetto incaricato della verifica (Presidente monocratico o Presidente di Commissione) inserisce i partecipanti sorteggiati e richiede i documenti  per la comprova (ex art. 48 del Codice) 

·   l'OE/AVCP caricano i documenti 

·  Il  soggetto  incaricato  della  verifica  (Presidente monocratico  o  Presidente  di  Commissione  e  relativi  componenti) visualizza la documentazione nel Sistema ed effettua le verifiche 

·   Il soggetto incaricato della verifica (Presidente monocratico o Presidente di Commissione)  inserisce gli esiti delle verifiche e la graduatoria provvisoria, assegnando i fascicoli al RP

 

Aggiudicazione Provvisoria

Il Sistema consente all’Utente di inserire le informazioni necessarie, per ogni partecipante non  escluso,  ai fini della produzione della graduatoria e della successiva aggiudicazione provvisoria.

 

Il     Sistema   consente   l’accesso   alla     funzionalità   solo   dopo   aver   effettuato   le     verifiche   di  competenza.  Al completamento delle verifiche il Sistema permette, attraverso un’apposita maschera,

l’inserimento delle seguenti  informazioni per ciascun partecipante in merito al CIG selezionato:

·  posizione in graduatoria

·   punteggio

·   prezzo offerto

 

Il Responsabile delle verifiche ha a disposizione la lista dei partecipanti al lotto con l’indicazione dello stato  e,  in  corrispondenza,  i  campi  predisposti  per  l’inserimento  della  posizione  assegnata  e  del punteggio.

 

Dall’elenco è possibile visualizzare la presenza di Annotazioni nel Casellario Informatico e la regolarità  del contributo all’AVCP.

La posizione deve essere indicata per tutti i partecipanti  non esclusi presenti in elenco. Non è possibile indicare la posizione e il punteggio per i partecipanti  esclusi (inattivi), visualizzati in calce all’elenco.

 

Al salvataggio, il Sistema verifica che il campo “Posizione” sia stato valorizzato per tutti i partecipanti attivi in elenco, altrimenti viene visualizzato un messaggio che ne indica l’obbligatorietà.

 

Completata  la  graduatoria,  Il  responsabile  delle  verifiche  può  salvare  le  informazioni  inserite.  Il Sistema visualizza la maschera contenente la graduatoria provvisoria, in ordine crescente.

 

Per  i  Partecipanti  esclusi,  la  lista  visualizza  solo  l’informazione  dell’esclusione  e  non  è  possibile  effettuare operazioni. Questi partecipanti sono visualizzati in calce alla graduatoria.

 

E’ possibile, nel caso di gare multi lotto, estendere la graduatoria anche ad altri CIG relativi alla stessa seduta  di  Gara.  Per  estendere  la  graduatoria  ad  altri  CIG  i  Partecipanti  devono  avere  il medesimo  assetto per tutti CIG selezionati.

 

 La conferma della graduatoria può avvenire solamente nel caso in cui tutti i partecipanti non esclusi  abbiano il Pass conforme. Non vengono effettuati controlli relativamente alla duplicazione di un valore  di posizione, per permettere all’Utente di gestire situazioni di ex–aequo.

 

 Il Sistema consente all’Utente PdC (o Utente con pari privilegi) di confermare la graduatoria prodotta  ai fini dell’aggiudicazione provvisoria.

 

L’aggiudicazione provvisoria rappresenta l’ultima fase del processo di gestione della seduta. Dopo aver  confermato l’aggiudicazione il Sistema trasferisce il fascicolo di gara al RP, per la comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva.

 

 Se  il  CIG  è  l’unico  per  la  seduta  di  appartenenza,  il  Sistema  chiude  la  seduta  e mostra  la maschera iniziale  contenete  l’elenco  delle  sedute.  La  chiusura  della  seduta  è  automatica  ed  avviene  nel  momento  immediatamente  successivo  alla  conferma  dell’aggiudicazione  provvisoria.  La  data  di  chiusura  è  valorizzata  dal  Sistema  con  la  data  e  ora  in  cui  è  stata  confermata  l’aggiudicazione  provvisoria.

 

 Nel  caso  di  gare  multi  lotto,  l’aggiudicazione  provvisoria  di  un  singolo  CIG  non  comporta automaticamente  la  chiusura  della  seduta.  Ciò  può  avvenire  solo  quando  tutti  i  CIG  associati  alla seduta dispongono di un’aggiudicazione provvisoria, sia attraverso l’estensione, sia tramite procedure singole (in quel caso si perverrà ad una condizione analoga a quella di un unico CIG presente per la seduta).

 

 La  conferma  dell’operazione  può  avvenire  solamente  nel  caso  in  cui  tutti  i  partecipanti  non  esclusi  abbiano il Pass conforme.

 

 Il  trasferimento  del  fascicolo  al  RP  è  un  processo  automatizzato  che  consiste  nell’inibire   l’accesso  al  PdC (o pari ruolo) e ai Membri di Commissione alla lavorazione della gara consentendo ai soli membri  RP l’accesso al CIG di competenza della gara.

 

Il  Sistema  consente  al  PdC  di  associare  una  Graduatoria  provvisoria  ad  altri  CIG  appartenenti  alla medesima seduta e che abbiano gli stessi Partecipanti  non esclusi e il cui stato di lavorazione sia pari a  quello del CIG sul quale è stata fatta l’Aggiudicazione provvisoria.

 

Il  Presidente  della  Commissione  di  Gara  (in  fase  di  Gestione  della  Seduta)  e  il  RP  (in  fase  di Aggiudicazione)  devono  poter  effettuare  le  verifiche  della  documentazione  (presente/inserita  nel Fascicolo Virtuale dalle differenti  fonti),  sui  requisiti di  gara e di  lotto,  sugli Operatori Economici dei Partecipanti,  ove  previsto.  I  requisiti  che  riguardano  più  lotti  vengono  trattati  singolarmente  raggruppando i lotti  nella richiesta di documenti al proxy.

 In comprova l’Utente abilitato alla richiesta dei documenti  di comprova deve:

 selezionare il partecipante (non escluso)

 selezionare l’Operatore Economico

 selezionare il Requisito

 selezionare il documento (eventuale)

 inserire i dati mancanti per compilare la richiesta (eventuale)

 avviare la richiesta

  I Membri della Commissione possono visualizzare esclusivamente la documentazione già pervenuta.

(

 

Verifiche Aggiudicaz. Provvisoria

 Al momento dell’aggiudicazione ai fini della verifica dei requisiti dichiarati (dal I e II classificato), il RP di Gara effettua la “Richiesta comprova dei requisiti”

 L’Operatore  Economico,  in  seguito  alla  visualizzazione  a  Sistema  dei  documenti richiesti  per  la comprova  dei  requisiti,  procede  al  caricamento  degli  stessi,  all’associazione  al  requisito  e  all’inoltro alla Stazione Appaltante

 

 Il  Sistema  prevede  già  il  pre-caricamento,  nell’area  dedicata  a  ciascun  Operatore  Economico  delle Attestazioni e dei CEL. Il Sistema verifica se i documenti  caricati sono validi:

·  In caso di documenti  validi, il RP li visualizza a sistema e in caso di richiesta di un aggiornamento effettua la richiesta tramite sistema all’Ente Certificatore

·  In caso di documenti non validi, o documenti validi per i quali il RP richiede un aggiornamento, il Sistema, richiede alle Amministrazione certificanti  i documenti/flusso dati.

 Le Amministrazioni Certificanti, in seguito alla richiesta ricevuta, provvedono all’invio dei documenti/flusso dati, che verranno resi disponibili sul Sistema.

 

Aggiudicazione  Definitiva

·          Il RP visualizza l’avvenuto caricamento dei documenti a comprova dei requisiti e realizza le verifiche di competenza sui documenti e in base all’esito:

In caso di esito negativo richiede una integrazione della documentazione

In  caso  di  esito  positivo  chiude  il  procedimento di  gara  “flaggando” il  soggetto  aggiudicatario e  indicando eventuali esclusi

·           Il  RP,  in  seguito  alla  chiusura della  procedura di  gara,  scarica, entro  60  gg.  I  fascicoli  di  gara  e procede  alla conservazione sostitutiva

·          Decorsi  60  gg,  il  Sistema  invia  in  conservazione  sostitutiva  le  impronte  del  fascicolo  e  relativi documenti. Nel caso in cui i documenti non siano stati scaricati dal RP, il Sistema invia gli stessi tramite PEC al RP entro 4 gg. succ.. Nel caso in cui i documenti siano stati scaricati dal RP il processo termina

·           Il Sistema consente all’Utente RP di accedere alla graduatoria ai fini dell’aggiudicazione definitiva.

·           Il RP può visualizzare la graduatoria confermata in base alle informazioni inserite precedentemente dal PdC (o Utente con pari diriZ) e confermare a Sistema l’aggiudicazione definitiva della gara indicando  l’Aggiudicatario del Lotto (è possibile l’aggiudicazione a più partecipanti).

·          Successivamente  all’aggiudicazione  provvisoria  operata  nella  fase  precedente,  il  RP  può  decidere  di  escludere dall’aggiudicazione definitiva uno dei partecipanti attivi nella lista. Per far ciò deve accedere  alla  funzione  “Gestione Partecipante  ”.  In  conseguenza di  ciò,  la Graduatoria Provvisoria disponibile  per il RP viene aggiornata.

·          Dall’elenco  dei  partecipanti  è  possibile  visualizzare  la  presenza  di  Annotazioni  e  la  regolarità  con  la Riscossione.

·          Le informazioni presentate in maschera di aggiudicazione sono le seguenti:

Denominazione Partecipante

Stato Partecipante

Posizione assegnata

Punteggio

Motivo di non aggiudicazione (per partecipanti attivi, ma non aggiudicatari)

·          In fase di aggiudicazione definitiva, il RP, qualora stia operando su un CIG appartenente ad una gara  multi–lotto, ha la possibilità di dichiarare l’aggiudicatario (o gli aggiudicatari) di quel CIG aggiudicatario  (o gli aggiudicatari) anche di altri CIG facenti capo alla medesima seduta di gara.

·          Perché  ciò  possa  avvenire,  la  condizione  è  che  vi  sia  omogeneità  di  stato  di  lavorazione  e  di  partecipanti per i CIG su cui si vuole operare.

·          Fatta  l’aggiudicazione per un CIG,  il  Sistema, presenta  la  lista degli  altri CIG  associati  alla medesima  seduta  e  per  i  quali  vi  è  compatibilità  sia  a  livello  di  stato  di  lavorazione  che  di  partecipanti  (sia  ammessi che esclusi).

·          Anche  per  i  CIG  della  lista  deve  valere  la  condizione  di  conformità  dei  Pass  relativamente  a  tuZ  i partecipanti non esclusi.

·           Il RP può selezionare uno o più CIG e, alla conferma, viene attribuito lo stato di aggiudicazione su quei  CIG per il medesimo aggiudicatario (o aggiudicatari) del CIG sul quale stava originariamente operando  nella funzione.

·          L’Utente RP seleziona un CIG aggiudicato e ne richiede il Fascicolo . Il Sistema esegue le operazioni per la creazione del file compresso e cifrato

·          Il  Sistema  mette  a  disposizione  dell’Utente  RP  il  Fascicolo  di  Gara  del  CIG  aggiudicato  in  un  file compresso e la relativa chiave di cifratura.

·          Il  fascicolo  può  essere  scaricato  direttamente  dal  RP,  appena  il  Sistema  lo ha  creato,  viene  inviato tramite PEC, oppure è accessibile attraverso un link inviato al RP via mail.

·          Il Sistema rileva la presenza di un file compresso e cifrato per il CIG aggiudicato creato 60 giorni prima e  attiva  l’invio  di  una  PEC  all’indirizzo  indicato  nell’anagrafica  del  RP,  allegando  il  file  compresso  e aggiungendo la chiave di cifratura.

·          Il Sistema, a fronte di un messaggio che indica l’impossibilità ad inviare la PEC con allegato il fascicolo cifrato al RP, invia una mail dove vengono indicaQ: il link al file cifrato, la chiave di cifratura, il termine ultimo utile per il download del file.

 

Articolo 7  Codice contratti

Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti

1. Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice, i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.

2. I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono acquisiti dall’Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.

3. Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 821 -Codice dell’Amministrazione Digitale- o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.

4. In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti di cui all’art. 6, comma 1, punto a).

 

 

FASE

TIPO UTENTE

REQUISITI NECESSARI     

Registrazione

Amministratore OE

E-Mail personale dell’Utente

Codice fiscale dell’Utente

RUP

Collaboratore OE

Profilazione

Amministratore OE

PEC personale almeno un Amministratore/Rappr. Legale - PEC dell’OE - Firma digitale

RUP

PEC (Anche CEC/PAC) personale del RuP

PEC della Staz. App./Ente Aggiudicatario

Collaboratore OE

PEC personale del Collaboratore

Codice fiscale OE

Codice fiscale Amministratore OE

Gestione della Seduta Gara

Commissione

PEC (Anche CEC/PAC) personale  del Presidente di Gara dei

Commissari di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica dei requisiti con AVCPASS

 

Art. 7. Codice contratti -Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture

 

1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

 

2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.

 

3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni, dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.

(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da altre norme:

(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le disfunzioni;

b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP, ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;

d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei contratti pubblici affidati;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)

e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui contratti pubblici;

f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;

g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;

h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione dei soggetti interessati;

i) gestisce il proprio sito informatico;

l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo 251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori, forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).

 

5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30 giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

 

5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 87, comma 2, lettera g).

(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007)

 

6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle amministrazioni inadempienti.

 

7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.

 

8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:

(importo ridotto da 150.000 a 50.000 euro dall'art. 8, comma 2-bis, legge n. 94 del 2012)

 

a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi dell’articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;

(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 26-bis, comma 3, legge n. 98 del 2013)

b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono forniti dati non veritieri.

 

9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.

 

10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio, prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e lodi arbitrali.

(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 152 del 2008)

 

Cronologia AVCPASS

(Rif. R. Abr)

Creazione gara di appalto

Creazione soggetti abilitati alla verifica

Estensione Commissione ad altri CIG

Sostituzione soggetto della Commissione

Cancellazione soggetto Commissione

Seduta di gara - Acquisizione partecipante

Visualizzazione Documenti a Comprova dei Requisiti

Comprova dei Requisiti

Visualizzazione Richieste

Reinoltro della Richiesta

Integrazione della Richiesta

Inserimento Graduatoria

Visualizzazione Graduatoria

Inserimento Aggiudicazione provvisoria

Aggiudicazione definitiva

 

Creazione della Gara  

 

Il RP, preventivamente registrato e profilato sul Sistema IAM (Identity Access Management), ai fini della richiesta del Codice Identificativo Gara – CIG (necessario agli Operatori Economici per il versamento del contributo a favore dell’Autorità, dovuto per la partecipazione alle gare di appalti pubblici) accede tramite il Portale AVCP al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), inserisce i requisiti richiesti per la Gara e procede al perfezionamento del CIG.

Il RP, successivamente può inserire eventuali integrazioni/ variazioni dei requisiti precedentemente  indicati per il CIG richiesto (contattando il Contact Center). Il RP, in seguito alla richiesta e al perfezionamento del CIG  (pubblicazione),  può creare la Commissione attraverso la nomina del soggetto/soggetti inserendo i dati richiesti e associandoli al CIG di interesse.

Il Sistema AVCPASS crea i profili richiesti dal RP e invia una comunicazione tramite PEC alla Commissione relativamente alla nomina ricevuta.

Il soggetto/soggetti della Commissione, preventivamente registrato/i, in seguito alla ricezione della comunicazione, accede/ono al Sistema AVCPASS e si profila/ano per il ruolo di competenza.

L’Utente, preventivamente registrato e profilato, per poter accedere alle funzioni relative alla Gestione della Gara, accede al Sistema IAM e all’interno della schermata riportante l’”Elenco dei Profili Attivi” seleziona quello relativo al Responsabile del Procedimento di interesse.

Il Sistema AVCPASS  mostra al Responsabile del Procedimento la schermata di “Ricerca”, attraverso la quale è possibile ricercare la Gara di interesse.

La ricerca può essere effettuate secondo i seguenti parametri:

·          Identificativo: inserendo l’identificativo della Gara o del CIG (tale modalità di ricerca è alternativa a quella di “Altri Parametri”)

·          Altri Parametri: inserendo uno dei seguenti parametri di ricerca:

·          Oggetto gara

·          Stato CIG

·          Data pubblicazione Bando da

·          Data pubblicazione Bando a

·          Data scadenza Offerta da

·          Data scadenza Offerta a

·          Commissione

Il Sistema AVCPASS mostra al Responsabile del Procedimento i risultati della ricerca in relazione ai parametri inseriti.

 

Il Responsabile del Procedimento, per il CIG di interesse può visualizzarne il relativo dettaglio (facendo click su “Dettaglio”)

Il Responsabile del Procedimento può visualizzare ed accedere alle funzionalità disponibili per:

Lotto

Gara

Commissione

Il Responsabile del Procedimento entrando alla sezione relativa al Lotto può accedere alle seguenti  funzionalità:

·          Comprova dei Requisiti: possibilità di richiedere documenti per la comprova dei Requisiti

·          Aggiudicazione: possibilità di inserimento della graduatoria

·          Fascicolo Post Aggiudicazione: possibilità di effettuare il download del Fascicolo da parte della SA

·          Trasferimento: possibilità di trasferire competenze tra RP e Commissione

·          Annulla Gara: possibilità di annullare una gara

 

Il Responsabile del Procedimento entrando alla sezione relativa alla Gara può effettuare la richiesta di Comprova dei Requisiti.

Il Responsabile del Procedimento accedendo alla sezione relativa alla Commissione può accedere alle seguenti funzionalità:

·          Crea Commissione: possibilità di creare la Commissione attraverso la nomina del/i soggetto/i della Commissione

·          Gestione Commissione: possibilità di Sostituire/Cancellare un soggetto della Commissione

·          Comprova dei Requisiti: possibilità di richiedere documenti per la comprova dei Requisiti

 

 

RP-Creazione Commissione

 

Attenzione!

Per commissione di gara è inteso ,  ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass , come il soggetto/i che si occupa/no  delle verifiche dei requisiti Non inteso in relazione a quanto disposto dall’Art. 84 D.lgs 163/2006. La commissione può coincidere con un unico soggetto   o da più soggetti , nel primo caso si avrà un Responsabile Unico nel secondo caso un “Presidente della Commissione” . La commissione svolge le operazioni messe a disposizione dal sistema AVCpass   attraverso il “ Presidente”  tutti gli altri componenti  (se presenti) potranno  visualizzare la documentazione a sistema ai fini della verifica.

 

Il Responsabile del Procedimento accedendo alla funzione “Crea Commissione” può creare la Commissione inserendo la “Denominazione” (è fondamentale rendere significativa tale Denominazione poiché utile per la successiva ricerca da parte della Commissione) e selezionando il

tasto “Aggiungi Componente”.

Il Sistema AVCPASS chiede al Responsabile del Procedimento di inserire il Codice Fiscale del Soggetto che si vuole nominare.

In caso di nominativo non presente il Responsabile del Procedimento deve inserire il soggetto in Anagrafica compilando i campi richiesti:

·          Nome (obbligatorio); Cognome (obbligatorio); Stato; Regione; Provincia; Comune; Sesso; Data di Nascita (obbligatorio); E-mail (obbligatorio); PEC (obbligatorio); Ruolo (obbligatorio)

Non è possibile intervenire successivamente sui dati anagrafici dei soggetti già inseriti. In caso di nominativo presente in anagrafica il Sistema AVCPASS mostra il Dettaglio della Persona Fisica e chiede di selezionare il Ruolo, tra quelli presenti e di inserire la PEC.

Il Sistema AVCPASS mostra la schermata di sintesi riportante i componenti della Commissione nominati. Il Responsabile del procedimento può:

• Rimuovere i Componenti della Commissione (“Rimuovi”)

• Aggiungere un Componente alla Commissione di Gara (“Aggiungi Componente”)

• Estendere l’associazione della Commissione ad altri CIG della medesima gara, per i quali

non vi siano associate già altre Commissioni (“Aggiungi Lotto”)

• Confermare la Commissione Creata (“Conferma Commissione”)

Video conferenza Autorità

 

 

Estensione Commissione ad altri CIG

 

Il Sistema AVCPASS consente di associare una Commissione per altri CIG appartenenti alla stessa Gara.

L’estensione deve essere possibile a partire da una prima Commissione (caso di nuova commissione per CIG non ancora lavorato) e quindi estesa ad altri CIG nel medesimo stato, oppure per una  Commissione generata a seguito di modifica o cancellazione di un suo elemento.

L’estensione può avvenire per una selezione o per tutti i CIG appartenenti alla gara alle seguenti condizioni:

• Se è una prima Commissione, può essere estesa solo ad altri CIG non già associati ad altra Commissione

• Se è una modifica ad una Commissione a preesistente, può essere estesa solo ai CIG (anche ad una sola parte) che erano precedentemente associati alla precedente configurazione.

 

Nel caso in cui sia stata effettuata una modifica (sostituzione o cancellazione di un soggetto) alla Commissione su cui si sta operando, il Sistema AVCPASS consente al Responsabile del Procedimento di confermare le associazioni esistenti (tutti i CIG della Commissione sono selezionati di default) oppure può scorporare i CIG associati alla Commissione (deselezione dei singoli CIG). In questo caso il Sistema AVCPASS genera una nuova Commissione a cui saranno associati i CIG scorporati.

 

Sostituzione soggetto della Commissione

 

Il Sistema AVCPASS consente la sostituzione di un soggetto associato ad una Commissione con unaltro non presente in essa.

Il Responsabile del Procedimento autenticato accede per uno specifico CIG ed il Sistema AVCPASS verifica l’esistenza di una Commissione attiva per il CIG indicato e prospetta l’elenco dei membri associati alla stessa.

Il Responsabile del Procedimento seleziona il soggetto da sostituire e procede con la ricerca anagrafica del sostituto (tramite CF), che deve avere il medesimo ruolo.

Una volta confermata al Sistema AVCPASS la sostituzione (effettuati tutti i controlli sui vincoli), il Sistema AVCPASS aggiorna la Commissione su cui sta operando prospettando la maschera per l’estensione della Commissione modificata agli altri CIG della Gara. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento decida di scorporare alcuni CIG associati alla Commissione, il Sistema AVCPASS genera una nuova Commissione a cui sono associati i CIG scorporati.

 

Cancellazione soggetto Commissione

 

Il Sistema AVCPASS permette al Responsabile del Procedimento di rimuovere un soggetto da una Commissione, rispettando i vincoli di conformità della stessa:

• una Commissione non può essere composta da meno di un soggetto

• una Commissione non può non avere un Presidente (o Presidente monocratico)

• una Commissione con un Presidente (non monocratico) deve essere costituita da almeno un altro soggetto

Il Responsabile del Procedimento visualizza la Commissione di interesse e seleziona l’elemento da

eliminare. All’atto della conferma, il Sistema AVCPASS aggiorna la Commissione su cui sta

operando prospettando la maschera per l’estensione della Commissione modificata agli altri CIG

della Gara. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento decida di scorporare alcuni CIG

associati alla Commissione, il Sistema AVCPASS genera una nuova Commissione a cui sono associati i CIG scorporati.

 

Commissione- Acquisizione partecipante

 

La Commissione nel corso della Prima Seduta Pubblica , apre la Seduta, procede all’apertura delle buste ricevute, inserisce l’AVCPASS a Sistema ed effettua la verifica dello stesso.

La Commissione visualizza sul sistema AVCPASS l’eventuale annotazione di ciascuna impresa partecipante sul Casellario Informatico, consentendo eventualmente di approfondirne i contenuti e l’avvenuto versamento del CIG e conferma a Sistema i partecipanti alla gara e il relativo ruolo.

La Commissione ha la facoltà (art. 71 del DPR 445/00) di verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati (artt. 46 e 47).

In caso di verifica dei requisiti dichiarati, la Commissione effettua la comprova dei requisiti mediante la visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti precedentemente associati dall’OE omessi a disposizione dalle Amministrazioni Certificanti.

In caso di necessità di documenti la Commissione effettua una richiesta all’OE o all’Amministrazione Certificante tramite sistema, i quali rendono disponibili a sistema i documenti richiesti.

La Commissione, in seguito alle verifiche effettuate, inserisce sul sistema AVCPASS lo stato delPartecipante.

Il Sistema AVCPASS mette a disposizione della Commissione la possibilità di aprire una nuovaseduta per uno o più CIG da selezionare in una lista di CIG che hanno lo stesso stato di lavorazione solo se:

• non esiste una seduta già aperta per i CIG selezionati

• i CIG siano di competenza della Commissione

• siano rispettate le seguenti corrispondenze tra tipologia di seduta da aprire e stato di

lavorazione dei CIG selezionati:

Prima dell’apertura, la Commissione deve scegliere la tipologia di seduta da aprire, secondo i seguenti tipi:

• Acquisizione Partecipante (Apertura Buste)

• Sorteggio

• Comprova requisiti

• Graduatoria

• Altro (in tal caso richiede specifica)

Aperta la seduta il Sistema AVCPASS prospetta con la lista dei CIG della seduta anche le funzionalità disponibili.

Il Sistema AVCPASS permette alla Commissione, attraverso la funzionalità di “Acquisizione Partecipante” di inserire i PASSOE presenti nella busta per procedere alla loro verifica di congruità.

La Commissione deve inserire il PASSOE del partecipante (operatore mandatario/operatore singolo) e selezionare il tasto “Invia”. Il Sistema AVCPASS verifica la presenza del PASSOE e

 in caso di esito positivo visualizza due funzioni disponibili:

·          Acquisizione e Verifica AVCPASS

·          Aggiunta Manuale dell’OE

·           in caso negativo, restituisce la maschera con il codice AVCPASS precedentemente impostato ed il messaggio che notifica l’assenza del PASSOE sul Sistema AVCPASS.

La procedura si ripeterà per ogni partecipante per il quale sia pervenuto un plico cartaceo.

La Commissione, dopo aver aperto la Seduta di Gara accede alle funzioni di Gestione della Gara/Apertura della Busta/Acquisizione Partecipante/Verifica AVCPASS.

La funzionalità, permette alla Commissione di verificare la congruità dei PASSOE presenti a Sistema con quelli ricevuti in forma cartacea, di selezionare i CIG da associare al PASSOE del partecipante e di impostare lo stato del PASSOE.

In particolare il Sistema AVCPASS presenta una pagina con tre step eseguibili in sequenza:

 

1- Elenco CIG del partecipante: visualizzazione della lista dei CIG relativi al PASSOE presentato dall’Operatore Economico di interesse. La Commissione seleziona i CIG che costituiscono il PASSOE (quelli non selezionati in questa fase vengono esclusi dal PASSOE del partecipante al Sistema AVCPASS). Se nella lista dei CIG prospettati dal Sistema AVCPASS sono presenti CIG non di competenza della Commissione, questi compariranno non selezionabili e, quindi, verranno automaticamente scartati.

Assetto del partecipante: visualizzazione delle informazioni relative a tutti gli OE associati al partecipante per il confronto con il PASSOE cartaceo. Per ogni operatore il Sistema AVCPASS visualizza:

• Conferma dell’appartenenza all’assetto del partecipante

• Denominazione OE

• Ruolo, il quale potrà essere modificato nel caso di OE subordinati e di pari livello e che non

sia “Ausiliaria”. Il valore di default sarà quello dichiarato in fase di creazione del PASSOE.

3- Stato PASSOE del partecipante: possibilità di impostare lo stato del PASSOE per il partecipante

che può assumere i seguenti valori:

• Conforme

• Non Conforme

• Non Presentato

Terminati gli Step precedentemente descritti il Sistema AVCPASS mette a disposizione della Commissione la funzionalità di “Conferma Partecipante”, attraverso la quale viene presentata una maschera con lo stato del PASSOE e l’assetto del partecipante dove per ogni OE è presente l’esito delle verifiche sulle Annotazioni e sul Sistema di Riscossioni.

Per ogni operatore il Sistema AVCPASS visualizza i seguenti campi:

• Denominazione OE

• Ruolo

• Esito della verifica delle Annotazioni

• Esito della verifica dal Sistema di Riscossioni

Lo stato del partecipante può assumere i seguenti valori:

• Ammesso

• Ammesso con riserva

• Escluso

• Sospeso

• Nella fase di “Acquisizione Partecipante” non è possibile impostare lo stato “Escluso” che sarà, quindi, non selezionabile. Confermato lo stato del partecipante, il Sistema AVCPASS riporta la Commissione alla funzionalità di “Acquisizione AVCPASS” per l’inserimento di un nuovo PASSOE.

Il Sistema AVCPASS consente inoltre alla Commissione di gestire lo stato del Partecipante.

I cambiamenti di stato possono essere i seguenti:

Da Ammesso con Riserva ad Ammesso

Da Ammesso con Riserva ad Escluso

Da Ammesso ad Escluso

Nel caso in cui venga assegnato al Partecipante lo stato Escluso, il Sistema AVCPASS consente di indicare la motivazione dell’esclusione del Partecipante.

Dopo aver selezionato un Partecipante il Sistema AVCPASS permette l’accesso alla funzionalità attraverso la selezione del tasto “Modifica stato Partecipante”. Viene presentata la maschera di modifica con l’elenco a cascata contenente gli stati disponibili. Il sistema AVCPASS imposta come

default lo stato attuale del Partecipante.

In caso di nuovo partecipante, lo stato di default è “Ammesso”.

La Commissione può modificare lo stato selezionandolo dall’elenco a cascata e confermare la modifica attraverso la selezione del tasto “Salva”.

A fronte della modifica dello stato di un Partecipante il Sistema AVCPASS deve verificare la presenza di una graduatoria provvisoria confermata (quindi di competenza del RP) e, se presente, deve effettuare l’aggiornamento automatico della stessa. L’aggiornamento della graduatoria  provvisoria consiste nell’escludere dalla stessa eventuali Partecipanti con stato “Escluso”. Le posizioni in graduatoria sono riassegnate dal Sistema AVCPASS automaticamente a secondo delle esclusioni apportate.

Il Sistema AVCPASS mette a disposizione della Commissione la funzionalità di inserimento di un nuovo Partecipante.

La Commissione accede alla funzionalità, presente nella maschera contenente l’elenco dei Partecipanti alla gara, attraverso la selezione del tasto “Nuovo”. Il Sistema AVCPASS visualizza la maschera d’inserimento del Partecipante dove la Commissione deve inserire la denominazione del Partecipante ed aggiungere l’Operatore Economico che avrà funzione di Capogruppo/Mandataria del Partecipante stesso (Vedi funzionalità “Aggiunta OE).

Una volta aggiunto il Partecipante il Sistema AVCPASS visualizza le informazioni dell’OE. La Commissione può registrare a Sistema AVCPASS il nuovo Partecipante ed eventualmente associarlo agli altri CIG della Commissione su cui si sta operando.

La funzionalità di associazione ad altri CIG della Commissione è raggiungibile dalla maschera dopo la creazione del Partecipante. Inserito un nuovo Partecipante il Sistema AVCPASS visualizza l’elenco aggiornato dei Partecipanti.

N.B. Un nuovo partecipante privo di PASSOE ha come stato PASSOE non presentato, tale condizione impedisce la Comprova dei Requisiti.

La Commissione può ricercare un OE al fine di aggiungerlo all’elenco degli OE che compongono il Partecipante. Se l’OE ricercato non è presente sul Sistema AVCPASS è possibile inserirlo manualmente e contestualmente aggiungerlo al Partecipante.

Il Sistema AVCPASS presenta la funzionalità di ricerca attraverso la selezione del tasto “Aggiungi OE”. Alla selezione del tasto il Sistema AVCPASS visualizza la maschera di ricerca dove è possibile valorizzare il CF dell’Operatore Economico di interesse. Il Sistema AVCPASS verifica la presenza dell’OE e nel caso sia presente, mostra l’OE ricercato.

La funzionalità permette inoltre di definire il ruolo in gara dell’Operatore Economico che si sta inserendo. I ruoli in gara messi a disposizione dipendono dal tipo di richiesta che è stata effettuata.

Nel caso in cui la funzionalità venga richiamata dalla funzionalità di inserimento del nuovo Partecipante, i ruoli disponibili sono i seguenti:

• Impresa Singola

• Mandataria

• Capogruppo

• Consorzio

Nel caso in cui la funzionalità viene richiamata dalla funzionalità di inserimento del nuovo Operatore Economico i ruoli disponibili sono i seguenti:

• Mandate

• Consorziata

• Ausiliaria

Qualora l’OE sia un’Ausiliaria, deve essere indicata anche l’Ausiliata (attraverso ricerca tra gli OE già associati al Partecipante, operazione che, pertanto, deve essere fatta precedentemente e per la quale non è prevista la specifica di ausiliata, ma solamente uno degli altri stati, ad eccezione di

Impresa Singola). In caso di Ausiliaria, inoltre, deve essere specificato rispetto a quale dei requisiti del Bando di Gara viene prestato ausilio, selezionandolo da un elenco.

La Commissione può quindi, attraverso il tasto “Aggiungi”, aggiungere l’OE al Partecipante. Selezionando il tasto il Sistema AVCPASS torna alla pagina precedente visualizzando nell’elenco degli OE del Partecipante e l’OE aggiunto. Nel caso in cui la funzionalità è richiamata attraverso l’inserimento di un nuovo OE, il Sistema AVCPASS, in base alle associazioni precedentemente definite tra i CIG della commissione e il Partecipante, estende tali associazione per l’OE aggiunto.

Nel caso in cui il Partecipante risulti come Impresa Singola non è possibile inserire nuovi OE al Partecipante.

Nel caso in cui la ricerca dell’OE non ha prodotto alcun risultato il Sistema AVCPASS consente alla Commissione di inserire manualmente l’OE al Sistema AVCPASS ed aggiungerlo al Partecipante (Vedi Funzionalità “Aggiunta OE”).

Terminato l’inserimento dei PASSOE di tutti i partecipanti, la Commissione, dalla sezione “Acquisizione Partecipante”, chiude la fase di “Acquisizione selezionando l’apposito link (“Chiusura della fase di Acquisizione Partecipante”).

Questa operazione, se confermata, imposta un nuovo stato di lavorazione del/dei lotto/i ed inibisce la possibilità di inserimento di un partecipante anche dalla funzionalità di “Gestione del Partecipante”.

Al termine dell’operazione il Sistema AVCPASS riconduce la Commissione alla maschera di “Gestione delle Sedute”.

 

 

Visualizzazione Documenti a Comprova dei Requisiti

 

La Commissione (in fase di Gestione della Seduta) e il RP (in fase di Aggiudicazione) devono poter effettuare le verifiche della documentazione (presente/inserita nel Fascicolo Virtuale dalle differenti fonti), sui requisiti di gara e di lotto, sugli Operatori Economici dei Partecipanti, ove previsto. I requisiti che riguardano più lotti vengono trattati singolarmente raggruppando i lotti nella richiesta di documenti al proxy.

In comprova la Commissione deve:

• selezionare il partecipante (non escluso)

• selezionare l’Operatore Economico

• selezionare il Requisito

• selezionare il documento (eventuale)

• inserire i dati mancanti per compilare la richiesta (eventuale)

• avviare la richiesta

I Membri della Commissione possono visualizzare esclusivamente la documentazione già pervenuta.

Il Sistema AVCPASS mette a disposizione della Commissione la funzionalità, per le richieste in stato EVASA, di reperire il documento richiesto. Il documento viene reperito dal Sistema AVCPASS e prospettato alla Commissione.

 

 

Comprova dei Requisiti

 

In caso di verifica dei requisiti dichiarati, la Commissione effettua la Richiesta di comprova dei requisiti mediante la funzionalità presente sul sistema AVCPASS, nell’ambito della quale è prevista la possibilità di selezione, tra i partecipanti, degli OE (singolo/raggruppamento) soggetti a controllo.

La Commissione valuta la possibilità di richiedere i documenti all’Operatore Economico.

In caso di esito positivo l’OE, in seguito alla visualizzazione sul “Sistema AVCPASS OE” dei documenti richiesti per la comprova dei requisiti, procede al caricamento degli stessi, all’associazione al requisito e all’inoltro alla Stazione Appaltante.

La Commissione visualizza sul sistema AVCPASS i documenti a comprova dei requisiti caricati da parte dell’OE e realizza le verifiche di competenza sui documenti e in base all’esito:

• In caso di esito negativo richiede una integrazione della documentazione

• In caso di esito positivo inserisce sul sistema AVCPASS gli esiti della verifica ed eventuali

esclusioni dalla Gara. Procede inoltre all’inserimento della graduatoria, dell’aggiudicazione provvisoria e all’assegnazione dei fascicoli al RP per la comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione.

In caso di esito negativo, il Sistema AVCPASS prevede già il pre-caricamento, nell’area dedicata a ciascun Operatore Economico delle Attestazioni e dei CEL. La Commissione verifica se i documenti caricati sono validi:

• In caso di documenti non validi, la Commissione effettua la richiesta tramite sistema AVCPASS all’Ente Certificatore

• In caso di documenti validi, la Commissione li visualizza, effettua le verifiche dicompetenza e inserisce sul sistema AVCPASS gli esiti della verifica ed eventuali esclusioni dalla Gara. Procede inoltre all’inserimento della graduatoria, dell’aggiudicazione provvisoria e all’assegnazione dei fascicoli al RP per la comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione

Nuova Richiesta

Il Sistema AVCPASS mette a disposizione della Commissione la funzione di richiesta documenti per la comprova requisiti, selezionando nella sezione di “Elenco Richieste” il tasto “Nuova Richiesta”.

Il Responsabile del Procedimento o la Commissione, per raggiungere l’attivazione della richiesta, deve effettuare i seguenti passi :

• Selezionare un requisito di gara o di lotto su cui richiedere la comprova

• Selezionare il documento del requisito da richiedere

• Selezionare, là dove il requisito lo consente, un componente dell’OE.

Il Sistema AVCPASS mostra la pagina con l’elenco dei documenti da richiedere all’OE, con possibilità di selezione multipla. E’ presente anche un documento di tipo “Altro”, la cui selezione obbliga all’inserimento di una nota di chiarimento della richiesta.

Il Responsabile del Procedimento o della Commissione seleziona il documento o i documenti, chiede l’invio della richiesta e il Sistema AVCPASS attiva la presa in carico della richiesta.

In base al documento selezionato si possono verificare le seguenti condizioni:

• il documento è codificato: il Sistema AVCPASS estrae i dati della richiesta ed invia in automatico la richiesta all’ente codificato;

• il documento è codificato ma i dati estratti non sono sufficienti a inviare la richiesta: il Sistema AVCPASS visualizza la pagina di richiesta relativa allo specifico documento codificato con i dati in parte compilati e in parte da completare manualmente • il documento non è codificato: il Sistema AVCPASS visualizza la pagina di richiesta da popolare manualmente .I requisiti visualizzati sono solo quelli per cui l’OE non si è avvalso di ausiliarie. Se l’OE è

un’impresa ausiliaria, i requisiti visualizzati sono quelli per cui presta ausilio, se svolge anche un altro ruolo oltre a quello di ausiliaria, vedrà tutti i suoi requisiti.

Per ogni requisito di lotto viene riportato il CIG e i seguenti campi:

• tipologia requisito (es: tecnico/organizzativi o, economico/finanziario)

• descrizione

• obbligatorietà del requisito (Si/No)

• Gara /Lotto (requisito generico di gara o specifico del lotto, nel caso viene indicato il CIG)

In seguito all’invio della richiesta il Sistema AVCPASS restituisce la pagina con l’Elenco Requisiti ed il messaggio indicante che la richiesta è stata presa in carico dal Sistema stesso.

 

 

Visualizzazione Richieste

 

Il Sistema AVCPASS deve consentire di visualizzare il dettaglio della richiesta selezionata dall’elenco delle richieste.

Nel dettaglio vengono presentati i seguenti dati della richiesta:

• La data della richiesta

• Il requisito per cui si è effettuata la richiesta di verifica

• Il documento a comprova del requisito

• Il soggetto per cui si è richiesta la verifica

• La tipologia della richiesta (Nuova richiesta, re–inoltro o integrazione)

• I dati identificativi della richiesta, per riconoscere le richieste relative alla stessa tipologia di documento

• Lo stato in cui si trova la richiesta

• La data di ultimo cambiamento di stato

• L’eventuale errore (presente in caso di stato della richiesta RISPOSTA CON ERRORE)

E’ inoltre possibile accedere alle seguenti funzionalità:

• Nuova Richiesta (per il Presidente della Commissione e per il RP)

• Download del documento, presente nel caso la richiesta sia stata evasa con esito positivo

• Integrazione della richiesta

• Re–invio richiesta, nel caso la precedente richiesta non sia andata a buon fine (per il

Presidente della Commissione e per il RP)

• Visualizza dettaglio

Gli stati possibili per la richiesta sono i seguenti:

• PRESA IN CARICO

• EVASA

• RISPOSTA CON ERRORE

• NON A BUON FINE

 

Reinoltro della Richiesta

 

Il Sistema AVCPASS mette a disposizione la funzione di reinoltro di una richiesta precedentemente inviata.

Il Sistema AVCPASS, dopo aver chiesto, effettua una nuova richiesta con tutti i dati della precedente.

 

Integrazione della Richiesta

 

Il Sistema AVCPASS mette a disposizione la funzionalità di integrazione di una richiesta evasa. La Commissione a fronte di un documento pervenuto in risposta ad una richiesta di comprova può richiedere l’Integrazione della Richiesta.

Il Sistema AVCPASS presenta alla della Commissione la pagina per inserire la motivazione dell’integrazione, successivamente vengono riproposti i passi relativi ad una nuova richiesta.

 

Inserimento Graduatoria

Manuale uso gestione graduatoria

Il Sistema AVCPASS deve consentire alla Commissione di inserire le informazioni necessarie, per ogni partecipante non escluso, ai fini della produzione della graduatoria e della successiva aggiudicazione provvisoria.

Il Sistema AVCPASS consente l’accesso alla funzionalità solo dopo aver effettuato le verifiche di competenza. Al completamento delle verifiche il Sistema AVCPASS permette, attraverso un’apposita maschera, l’inserimento delle seguenti informazioni per ciascun partecipante in merito al CIG selezionato:

• posizione in graduatoria

• punteggio

• prezzo offerto

La Commissione ha a disposizione la lista dei partecipanti al lotto con l’indicazione dello stato e, in corrispondenza, i campi predisposti per l’inserimento della posizione assegnata e del punteggio.

Dall’elenco è possibile visualizzare la presenza di Annotazioni nel Casellario Informatico e laregolarità del contributo all’AVCP.

La posizione deve essere indicata per tutti i partecipanti non esclusi presenti in elenco. Non è possibile indicare la posizione e il punteggio per i partecipanti esclusi (inattivi), che sono comunque visualizzati in calce all’elenco.

Al salvataggio, il Sistema AVCPASS verifica che il campo “Posizione” sia stato valorizzato per tutti i partecipanti attivi in elenco, altrimenti viene visualizzato un messaggio che ne indica l’obbligatorietà.

Dopo aver completato la valorizzazione delle informazioni, la Commissione può salvare le informazioni inserite. Il Sistema AVCPASS visualizza la maschera contenente la graduatoria provvisoria, in ordine crescente, con le rispettive funzionalità.

Per i Partecipanti esclusi, la lista visualizza solo l’informazione dell’esclusione e non è possibile effettuare operazioni. Questi partecipanti sono visualizzati in calce alla graduatoria.

E’ possibile, nel caso di gare multi lotto, estendere la graduatoria anche ad altri CIG relativi alla stessa seduta di Gara. Per estendere la graduatoria ad altri CIG i Partecipanti devono avere il medesimo assetto per tutti i CIG selezionati.

La conferma della graduatoria può avvenire solamente nel caso in cui tutti i partecipanti non esclusi hanno il Pass conforme.

Non vengono effettuati controlli relativamente alla duplicazione di un valore di posizione, per permettere alla Commissione di gestire situazioni di ex–aequo.

 

Visualizzazione Graduatoria

 

Il Sistema AVCPASS consente alla Commissione di visualizzare la graduatoria in base alle informazioni inserite a Sistema .

Il Sistema AVCPASS visualizza la maschera contenente la graduatoria memorizzata con le rispettive funzionalità. La graduatoria visualizzata è ordinata in base alla posizione inserita e alla denominazione del partecipante.

Di seguito le informazioni presenti in maschera:

• posizione assegnata

• denominazione partecipante

• punteggio ottenuto

• prezzo offerto

Nella maschera sono presenti due tasti, uno per la conferma ed uno per la modifica, mediante i quali la Commissione può confermare la graduatoria provvisoria oppure modificare la graduatoria memorizzata. Nel caso di modifica della graduatoria, il Sistema AVCPASS presenta la maschera di compilazione della graduatoria dove la Commissione può apportare eventuali modifiche alle informazioni inserite ed elaborare nuovamente la graduatoria in base alle modifiche apportate.

 

Inserimento Aggiudicazione provvisoria

 

Il Sistema AVCPASS consente alla Commissione di confermare la graduatoria prodotta ai fini dell’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione provvisoria rappresenta l’ultima fase del processo di gestione della seduta. Dopo aver confermato l’aggiudicazione il Sistema AVCPASS trasferisce il fascicolo di gara al RP, per la comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva.

Se il CIG è l’unico per la seduta di appartenenza, il Sistema AVCPASS chiude la seduta e mostra la maschera iniziale contenete l’elenco delle sedute. La chiusura della seduta è automatica ed avviene nel momento immediatamente successivo alla conferma dell’aggiudicazione provvisoria. La data di chiusura è valorizzata dal Sistema AVCPASS con la data e ora in cui è stata confermata l’aggiudicazione provvisoria.

Nel caso di gare multi lotto, l’aggiudicazione provvisoria di un singolo CIG non comporta automaticamente la chiusura della seduta. Ciò può avvenire solo quando tutti i CIG associati alla seduta dispongono di un’aggiudicazione provvisoria, sia attraverso l’estensione, sia tramite procedure singole (in quel caso si perverrà ad una condizione analoga a quella di un unico CIG presente per la seduta).

La conferma dell’operazione può avvenire solamente nel caso in cui tutti i partecipanti non esclusi hanno il Pass conforme.

Il trasferimento del fascicolo al RP è un processo automatizzato che consiste nell’inibire l’accesso al PdC (o pari ruolo) e ai Membri di Commissione alla lavorazione della gara consentendo ai soli membri RP l’accesso al CIG di competenza della gara.

Il Sistema AVCPASS deve permettere all’operatore autenticato e con privilegi pari al PdC di associare una Graduatoria provvisoria ad altri CIG appartenenti alla medesima seduta e che abbiano gli stessi Partecipanti non esclusi e il cui stato di lavorazione sia pari a quello del CIG sul quale è stata fatta l’Aggiudicazione provvisoria.

 

Aggiudicazione definitiva

 

Al momento dell’aggiudicazione ai fini della verifica dei requisiti dichiarati (dal I e II classificato), la Commissione effettua la “Richiesta comprova dei requisiti”. L’Operatore Economico, in seguito alla visualizzazione sul “Sistema AVCPASS OE” dei documenti richiesti per la comprova dei requisiti, procede al caricamento degli stessi, all’associazione al requisito e all’inoltro alla Stazione Appaltante.

Il Sistema AVCPASS prevede già il pre-caricamento, nell’area dedicata a ciascun Operatore Economico delle Attestazioni e dei CEL. Il Sistema AVCPASS verifica se i documenti caricati sono validi:

• In caso di documenti validi, la Commissione li visualizza sul sistema AVCPASS e in caso di richiesta di un aggiornamento effettua la richiesta tramite sistema all’Ente Certificatore

• In caso di documenti non validi, o documenti validi per i quali la Commissione richiede un aggiornamento, il Sistema AVCPASS, richiede alle Amministrazione certificanti i documenti/flusso dati.

Le Amministrazioni Certificanti, in seguito alla richiesta ricevuta, provvedono all’invio dei documenti/flusso dati, che verranno resi disponibili sul Sistema AVCPASS.

Il RP visualizza l’avvenuto caricamento dei documenti a comprova dei requisiti e realizza le verifiche di competenza sui documenti e in base all’esito:

• In caso di esito negativo richiede una integrazione della documentazione

• In caso di esito positivo chiude il procedimento di gara “fleggando” il soggetto

aggiudicatario e indicando eventuali esclusi. Il RP, in seguito alla chiusura della procedura di gara, scarica, entro 60 gg. i fascicoli di gara e

procede alla conservazione sostitutiva.

Decorsi 60 gg, il Sistema AVCPASS invia in conservazione sostitutiva le impronte del fascicolo e relativi documenti.

Nel caso in cui i documenti non siano stati scaricati dal RP, il Sistema AVCPASS invia gli stessi tramite PEC al RP.

Nel caso in cui i documenti siano stati scaricati dal RP il processo termina.

Il Sistema AVCPASS consente al Responsabile del Procedimento di accedere alla graduatoria ai fini dell’aggiudicazione definitiva.

Il RP può visualizzare la graduatoria confermata in base alle informazioni inserite precedentemente dalla Commissione e confermare a Sistema AVCPASS l’aggiudicazione definitiva della gara indicando l’Aggiudicatario del Lotto (è possibile l’aggiudicazione a più partecipanti).

Successivamente all’aggiudicazione provvisoria operata nella fase precedente, il RP può decidere di escludere dall’aggiudicazione definitiva uno dei partecipanti attivi nella lista. Per far ciò deve accedere alla funzione “Gestione Partecipante ”. In conseguenza di ciò, la Graduatoria Provvisoria disponibile per il RP viene aggiornata.

Dall’elenco dei partecipanti è possibile visualizzare la presenza di Annotazioni e la regolarità con la Riscossione.

Le informazioni presentate in maschera di aggiudicazione sono le seguenti:

• Denominazione Partecipante

• Stato Partecipante

• Posizione assegnata

• Punteggio

• Motivo di non aggiudicazione (per partecipanti attivi, ma non aggiudicatari)

• In fase di aggiudicazione definitiva, l’operatore, qualora stia operando su un CIG

appartenente ad una gara multi–lotto, ha la possibilità di dichiarare l’aggiudicatario (o gli aggiudicatari) di quel CIG aggiudicatario (o gli aggiudicatari) anche di altri CIG facenti capo alla medesima seduta di gara.

• Perché ciò possa avvenire, la condizione è che vi sia omogeneità di stato di lavorazione e di partecipanti per i CIG su cui si vuole operare.

• Fatta l’aggiudicazione per un CIG, il Sistema AVCPASS, presenta la lista degli altri CIG associati alla medesima seduta e per i quali vi è compatibilità sia a livello di stato di lavorazione che di partecipanti (sia ammessi che esclusi).

• Anche per i CIG della lista deve valere la condizione di conformità dei Pass relativamente a tutti i partecipanti non esclusi.

• Il RP può selezionare uno o più CIG e, alla conferma, viene attribuito lo stato di

aggiudicazione su quei CIG per il medesimo aggiudicatario (o aggiudicatari) del CIG sul quale stava originariamente operando nella funzione.

• Il Responsabile del Procedimento seleziona un CIG aggiudicato e ne richiede il Fascicolo.

Il Sistema AVCPASS esegue le operazioni per la creazione del file compresso e cifrato

• Il Sistema AVCPASS mette a disposizione del RP il Fascicolo di Gara del CIG aggiudicato in un file compresso e la relativa chiave di cifratura.

• Il fascicolo può essere scaricato direttamente dal RP, appena il Sistema AVCPASS lo ha creato, viene inviato tramite PEC, oppure è accessibile attraverso un link inviato al RP via mail.

 

Specifica definizione della commissione in questo ambito ed in ambito del sistema AVCPass

 

Per commissione di gara è inteso ,  ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass , come il soggetto/i che si occupa/no  delle verifiche dei requisiti Non inteso in relazione a quanto disposto dall’Art. 84 D.lgs 163/2006. La commissione può coincidere con un unico soggetto   o da più soggetti , nel primo caso si avrà un Responsabile Unico nel secondo caso un “Presidente della Commissione” .

La commissione svolge le operazioni messe a disposizione dal sistema AVCpass   attraverso il “ Presidente”  tutti gli altri componenti  (se presenti) potranno  visualizzare la documentazione a sistema ai fini della verifica.

 

 

 

 

 

ANAC:  AVCPass   Link utili

 

     http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita

 

Servizi 

      http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi

 

 

Manuali    

 

 
     

                                                           

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali

 

Formazione

 

 

 

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione

 

Registrazione e Profilazione

Modulo descrittivo dei passaggi necessari per la registrazione dell’utenza e per la successiva profilazione come Amministratore Operatore Economico (OE), Collaboratore Amministratore OE e Responsabile del Procedimento.
Ai fini della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è necessario verificare le impostazioni del pc, come descritto nella sezione
 Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta fruizione – pdf 780 kb.

Il modulo è costituito da quattro unità didattiche dedicate rispettivamente a:

Registrazione, Attivazione e Modifica Dati : sui passi da compiere per registrarsi, autenticarsi e modificare i dati personali censiti nel sistema. 
Accedi all’unità didattica
.

Profilazione Amministratore OE : sui passi da compiere per profilarsi a sistema come Amministratore OE. 
Accedi all’unità didattica.

Profilazione del Collaboratore dell’Amministratore OE : sui passi da compiere per profilarsi a sistema come Collaboratore dell’Amministratore OE. 
Accedi all’unità didattica.

Profilazione del Responsabile del Procedimento : sui passi da compiere per profilarsi a sistema come Responsabile del Procedimento. 
Accedi all’unità didattica.

 

Delibera 111/2012

Modulo descrittivo dei principali contenuti della Delibera dell’Autorità n. 111/ 2012 e sui principi base del sistema AVCPASS. 
Ai fini della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è necessario verificare le impostazioni del pc, come descritto nella sezione
 Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta fruizione – pdf 780 kb.

Accedi al modulo

 

AVCPASS componente Operatore Economico

Modulo rappresentativo delle funzionalità messe a disposizione dell’Operatore Economico (OE) dal sistema AVCPASS.
Ai fini della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è necessario verificare le impostazioni del pc, come descritto nella sezione
 Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta fruizione – pdf 780 kb.

Il modulo è costituito da tre unità didattiche:Cruscotto Gestione PassOE:

sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa al “Cruscotto Gestione PassOE”. 
Accedi all’unità didattica

Creazione del PassOE:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa alla“Creazione del PassOE”. 
Accedi all’unità didattica

Libreria Virtuale:sulle funzionalità messe a disposizione all’interno della“Libreria Virtuale”. 
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AVCPASS componente Stazione Appaltante

Il modulo è costituito da sei unità didattiche:

Crea Commissione di Gara: sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa alla “Creazione della Commissione di Gara”.

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Crea Commissione di Gara

 

3. Autenticazione a Sistema

La “Creazione della Commissione” fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla sezione relativa alla creazione della Commissione di Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.

4. Selezione profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla Creazione della Commissione è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.

5. Ricerca (1/3)

La sezione “Ricerca” permette all’utente di ricercare il CIG di competenza. La ricerca può essere effettuata in base all’identificativo oppure in base ad altri parametri. La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri parametri. Si precisa che i CIG non perfezionati, quelli perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i quali non sono stati indicati requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non compariranno nella ricerca. In caso di ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il numero di Gara. In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionato lo stato “Perfezionato” per il CIG e inserito l’intervallo temporale di pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta. I dati relativi allo Stato CIG e l’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando e/o alla scadenza dell’offerta sono obbligatori per proseguire nella ricerca. Tramite il pulsante “Azzera” è possibile reimpostare i parametri di ricerca inseriti.

6. Ricerca (2/3)

Una volta inseriti i parametri, al clic sul pulsante “Ricerca” viene visualizzato l’elenco dei CIG corrispondenti alla ricerca effettuata. Utilizzando il pulsante “Raffina la Ricerca” si accede alla pagina che ripropone i parametri precedentemente inseriti e da questa possono essere modificati quelli di interesse. Per accedere ai dati di dettaglio è sufficiente un clic sul link “Dettaglio” posto in corrispondenza del CIG di interesse.

7. Ricerca (3/3)

Facendo clic sulla voce “Commissione” si accede alla funzionalità di Creazione della Commissione. Verrà visualizzato il dettaglio relativo alla Commissione e le funzionalità disponibili. Con il pulsante “Crea Commissione” è possibile nominare i soggetti che compongono la Commissione. 

8. Inserimento nuova Commissione

Come anticipato, al clic sul pulsante “Crea Commissione” possono essere inseriti i soggetti facenti parte della Commissione. E’ possibile modificare il testo della Denominazione della Commissione già compilata a sistema. Al clic sul pulsante “Aggiungi Componente” si accede a una nuova sezione per la ricerca dei diversi soggetti che fanno parte della Commissione.

9. Nomina Componenti della Commissione (1/5)

Per procedere alla nomina di un nuovo soggetto andrà dapprima digitato il relativo Codice Fiscale e successivamente selezionato il pulsante “Ricerca”. Possono presentarsi i seguenti casi: - il codice fiscale non è presente in anagrafica; - il codice fiscale è presente in anagrafica. Vediamo insieme le due casistiche.

10. Nomina Componenti della Commissione (2/5)

Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca —pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi richiesti e successivamente selezionare il ruolo. Fare sul pulsante “Conferma” per proseguire

11. Nomina Componenti della Commissione (3/5)

Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della Persona Fisica. Andrà quindi selezionato il ruolo. Nel caso in cui la PEC non sia presente in archivio verrà richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di riepilogo della nuova Commissione.

12. Nomina Componenti della Commissione (4/5)

Confermato l’inserimento del nominativo, in entrambi i casi precedentemente descritti, il nuovo membro comparirà all’interno della tabella riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Per confermare la creazione della Commissione è necessario che siano rispettate determinate regole: - In caso di Responsabile Unico non è possibile associare altri membri alla stessa Commissione; - In caso di Commissione con Presidente di Commissione non è possibile proseguire nella creazione se non sono presenti almeno un Presidente e almeno un membro.

13. Nomina Componenti della Commissione (5/5)

Ora è possibile estendere la Commissione creata a più Lotti. Facendo clic sul pulsante “Aggiungi Lotto” possono essere associati ulteriori lotti alla stessa Commissione. A questo punto andranno selezionati i Lotti di interesse e successivamente confermata l’associazione. Confermata anche la “Commissione” verrà visualizzato un messaggio che conferma l’esito positivo dell’operazione svolta. In seguito alle operazioni effettuate il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati. 

14. Riepilogo

Nelle pagine precedenti abbiamo visto le funzionalità per l’indicazione della Commissione di Gara.

 

 

Gestione Commissione di Gara: sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa alla “Gestione Commissione di Gara”.

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3. Autenticazione a Sistema

La “Gestione della Commissione”, fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla Gestione della Commissione è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.

4. Selezione profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla Gestione della Commissione è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.

5. Ricerca (1/3)

La sezione “ricerca” permette di ricercare il CIG di competenza. La ricerca può essere effettuata in base all’identificativo oppure in base ad altri parametri. La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri parametri. Si precisa che i CIG non perfezionati, quelli perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i quali non sono stati indicati requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non compariranno nella ricerca. In caso di ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il numero di Gara. In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionato uno stato del CIG (Commissione/Acquisizione Partecipante/Fine Acquisizione Partecipante/Graduatoria) e inserito l’intervallo temporale di pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta. I dati relativi allo Stato CIG e l’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando e alla scadenza dell’offerta sono obbligatori per proseguire nella ricerca. Per modificare i parametri di ricerca fare clic sul pulsante “Azzera” e inserire i nuovi parametri.

6. Ricerca (2/3)

Al clic sul pulsante “Ricerca” viene visualizzato l’elenco dei CIG corrispondenti alla ricerca effettuata. Utilizzando il pulsante “Raffina la ricerca” si accede alla pagina che ripropone i parametri precedentemente inseriti e da questa possono essere modificati quelli di interesse. Per accedere ai dati di dettaglio è sufficiente un clic sul link “Dettaglio” posto in corrispondenza del CIG di interesse.

7. Ricerca (3/3)

Per accedere alla funzionalità di Gestione della Commissione è necessario un clic sulla voce “Commissione”. Verrà così visualizzato il dettaglio relativo alla Commissione e le funzionalità disponibili. Con il pulsante “Gestisci Commissione” si accede alla sezione all’interno della quale è possibile gestire la Commissione.

8. Gestione Commissione

Al clic sul pulsante “Gestisci Commissione” viene visualizzato l’elenco delle funzionalità disponibili per la Commissione di interesse. E’ possibile scegliere una tra le operazioni disponibili facendo clic sul pulsante di riferimento: - Cambia Tipologia Commissione - Sostituzione Componente - Elimina Componente Ora vedremo le singole funzionalità.

9. Gestione Commissione - Cambia Tipologia di Commissione (1/5)

Al clic sul pulsante “Cambia Tipologia Commissione” si viene indirizzati alla sezione all’interno della quale è possibile modificare una Commissione. Possono verificarsi due casi: - Modificare una Commissione con Responsabile Unico in Commissione composta da Presidente di Commissione e Membri della Commissione - Modificare una Commissione composta da Presidente di Commissione e Membri della Commissione in Commissione con Responsabile Unico. Nel primo caso il sistema al clic su “Cambia Tipologia Commissione” modifica in automatico il ruolo da Responsabile Unico a Presidente di Commissione e abilita il pulsante per l’aggiunta degli altri componenti. Selezionando il pulsante “Aggiungi Componente” si viene indirizzati alla sezione per la nomina dei Membri della Commissione. 

10. Gestione Commissione - Cambia Tipologia di Commissione (2/5)

Come primo passo inserire il Codice Fiscale del Soggetto che si vuole nominare. Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca —pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi richiesti. Fare sul pulsante “Conferma” per proseguire.

11. Gestione Commissione - Cambia Tipologia di Commissione (3/5)

Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della Persona Fisica. Nel caso in cui la PEC non sia presente in archivio verrà richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di riepilogo della nuova Commissione. 

12. Gestione Commissione - Cambia Tipologia di Commissione (4/5)

Confermato l’inserimento del nominativo, in entrambi i casi precedentemente descritti, il nuovo membro comparirà all’interno della tabella riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Attenzione! In questo caso non è possibile scegliere il CIG su cui applicarla perché vale in automatico per tutti i CIG. Per terminare fare clic sul pulsante “Conferma”. Comparirà il messaggio di modifica commissione avvenuta con successo! In seguito alle modifiche apportate alla Commissione di Gara il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.

13. Gestione Commissione - Cambia Tipologia di Commissione (5/5)

In caso di modifica di Commissione composta da Presidente di Commissione e Membri della Commissione in Commissione con Responsabile Unico, il sistema al clic “Cambia Tipologia Commissione” modifica in automatico il ruolo da Presidente di Commissione a Responsabile Unico. In corrispondenza del Membro/i di Commissione comparirà la data di revoca. Attenzione! In questo caso non è possibile scegliere il CIG su cui applicarla perché vale in automatico per tutti i CIG (se composta da più CIG). Per terminare fare clic sul pulsante “Conferma”. Comparirà il messaggio di modifica commissione avvenuta con successo! In seguito alle modifiche apportate alla Commissione di Gara il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.

14. Gestione Commissione - Elimina Componente

Al clic sul pulsante “Elimina Componente” si viene indirizzati alla sezione all’interno della quale è possibile eliminare un Membro della Commissione di Gara. Attenzione! Tale funzionalità è disponibile solo per una Commissione composta da più membri della Commissione. Fare clic sul link Elimina in corrispondenza del membro che si vuole eliminare e selezionare il CIG per il quale si vuole eliminare il Membro della Commissione. Non è possibile eliminare un membro della commissione se non è presente almeno un altro. Attenzione! In caso di modifica di una Commissione relativa a più CIG possono avvenire due casi: - In caso di modifica estesa a tutti i CIG fare clic sul link “Seleziona Tutti” e la denominazione rimane inalterata - In caso di modifica di una selezione di CIG è necessario selezionare il CIG di interesse e inserire una nuova denominazione per la Commissione Fare clic sul pulsante “Conferma” per confermare la modifica. Al clic su conferma compare il messaggio di modifica avvenuta con successo. Per terminare fare clic sul pulsante “Tornare alla Ricerca”. In seguito alle modifiche apportate alla Commissione di Gara il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.

15. Gestione Commissione - Sostituzione Componente (1/4)

Al clic sul pulsante “Sostituzione Componente” si viene indirizzati alla sezione all’interno della quale è possibile sostituire un Presidente della Commissione, un Membro della Commissione di Gara o un Responsabile Unico con un’altro soggetto avente lo stesso ruolo. Fare clic sul link sostituisci in corrispondenza del membro che si vuole modificare. Inserire il Codice Fiscale del Soggetto che si vuole nominare e fare clic sul pulsante “Ricerca”. Il Sistema effettua un controllo della presenza dei dati del soggetto che si vuole nominare in anagrafica.

16. Gestione Commissione - Sostituzione Componente (2/4)

Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca —pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi richiesti. Fare sul pulsante “Conferma” per proseguire.

17. Gestione Commissione - Sostituzione Componente (3/4)

Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della Persona Fisica. In caso di PEC non presente verrà richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di riepilogo della nuova Commissione. 

18. Gestione Commissione - Sostituzione Componente (4/4)

In entrambi i casi precedentemente descritti il nuovo membro comparirà all’interno della tabella riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Attenzione! In caso di modifica di una Commissione relativa a più CIG possono avvenire due casi: -in caso di modifica estesa a tutti i CIG fare clic sul link “Seleziona Tutti” e la denominazione rimane inalterata - in caso di modifica di una selezione dei CIG è necessario selezionare il CIG di interesse e inserire una nuova denominazione per la Commissione. Fare clic sul pulsante “Conferma” per confermare la modifica. Al clic su conferma compare il messaggio di modifica avvenuta con successo. Per terminare fare clic sul pulsante “Tornare alla Ricerca”. In seguito alle modifiche apportate alla Commissione di Gara il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.

19. Riepilogo

Nelle pagine precedenti abbiamo visto le funzionalità per la Gestione della Commissione di Gara.

 

Gestione Seduta: sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa alla “Gestione della Seduta”.

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3. Autenticazione a Sistema

La funzionalità di “Gestione della Seduta”, fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla funzionalità di “Gestione della Seduta” è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura. 

4. Selezione Profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla “Gestione della Seduta” è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Presidente di Commissione) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla sezione relativa alla “Gestione Seduta” per la Commissione di interesse.

5. Gestione Seduta

La sezione relativa alla “Gestione Seduta” riporta i dati di riepilogo della Commissione di interesse con il dettaglio dell’elenco delle sedute di riferimento, e il relativo stato (aperta, chiusa). In caso di prima seduta la sezione relativa all’Elenco delle Seduta sarà vuota. Facendo clic sul pulsante “Nuova Seduta” viene visualizzata la pagina di apertura della Nuova Seduta. E’ possibile modificare il campo “Denominazione” che il sistema propone già compilato. Per proseguire è necessario selezionare il tipo seduta tra quelli disponibili a Sistema. Ora vedremo le singole tipologie di seduta.

6. Gestione Seduta - Acquisizione Partecipante (1/2)

Selezionando il tipo seduta “Acquisizione Partecipante” compare l’elenco dei CIG relativi alla stessa, già selezionati. Fare clic sul pulsante “Conferma” per accedere alla schermata successiva.

7. Gestione Seduta - Acquisizione Partecipante (2/2)

Al clic sul pulsante “Conferma ” si viene indirizzati alla schermata relativa alla possibilità di Dichiarare la Gara Deserta (tale funzionalità è disponibile solo in caso di prima seduta di Acquisizione partecipante per i CIG selezionati). In caso di gara Deserta fare clic su “SI”. L’utente dichiara la Gara come Deserta, per i CIG per i quali ha aperto la seduta. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “Chiusa”. In caso di gara non deserta fare clic su “No”. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “aperta”. 

8. Gestione Seduta - Sorteggio/Comprova Requisiti/Graduatoria

Selezionando il tipo seduta “Sorteggio”/ “Comprova Requisiti”/”Graduatoria” compare l’elenco dei CIG relativi alla stessa. Selezionare i CIG di interesse. Facendo clic sul pulsante “Conferma” l’utente viene indirizzato alla pagina di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “Aperta”.

9. Gestione Seduta — Altro

Selezionando il tipo seduta “Altro” è necessario inserire la “Descrizione Alternativa Tipo”. Selezionare i CIG di interesse. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “Aperta”. 

10. Azioni sulla Seduta

Nella maschera di Gestione della Seduta sono visualizzate le possibili azioni da poter svolgere per la seduta di interesse. In caso di seduta in stato “Aperta” le azioni possibili sono: - Dettaglio - Chiudi - Scelta Operazioni Ora vedremo le singole azioni.

11. Azioni sulla Seduta Dettaglio

Selezionando il link “Dettaglio” il sistema visualizza l’elenco degli eventi associati alla seduta in lavorazione. Fare clic sul pulsante “Indietro” per tornare alla maschera “Gestione Seduta”. 

12. Azioni sulla seduta — Chiudi

Selezionando il link “Chiudi” il sistema visualizza la maschera di chiusura della seduta. Il sistema propone una data di chiusura che può essere comunque modificata. La data e l’ora di chiusura non possono essere precedenti alla data e l’ora di apertura della Seduta. Fare clic sul pulsante “Chiudi” per proseguire nella “Chiusura della Seduta”. Il sistema chiederà la conferma dell’operazione richiesta. Fare clic sul pulsante “Chiudi” per confermare l’azione. Al clic sul pulsante “Chiudi” l’utente viene indirizzato alla pagina di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “Chiusa”. 

13. Azioni sulla seduta - Scelta Operazione

Selezionando il link “Scelta Operazioni” si accede alla maschera che riporta l’elenco delle operazioni disponibili per la seduta di interesse. A seconda della tipologia di seduta saranno possibili operazioni differenti. 

14. Riepilogo

Nelle pagine precedenti abbiamo visto le funzionalità di gestione della Seduta.

 

Acquisizione Partecipante:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa all’”Acquisizione del Partecipante”.

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Acquisizione Partecipante

 

3. Autenticazione a Sistema

La funzionalità di acquisizione partecipante, fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla funzionalità di acquisizione partecipante è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.

4. Selezione Profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla funzione di “Acquisizione Partecipante” è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Presidente di Commissione) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla sezione relativa alla “Gestione Seduta” per la Commissione di interesse.

5. Acquisizione Partecipante (1/5)

La sezione relativa alla “Gestione Seduta” riporta i dati di riepilogo della Commissione di interesse con il dettaglio dell’elenco delle sedute di riferimento, e il relativo stato (aperta, chiusa). Selezionando il link “ Scelta Operazioni”, in corrispondenza della seduta di interesse (il cui stato deve essere “Aperta”), si viene indirizzati alla maschera che riporta l’elenco delle operazioni disponibili. A seconda della tipologia di seduta avremo a disposizione operazioni differenti. Fare clic sul pulsante “Acquisizione Partecipante”. 

6. Acquisizione Partecipante (2/5)

Al clic sul pulsante “Acquisizione Partecipante” il sistema visualizza la maschera dedicata. E’ possibile: - Selezionare il codice AVCpass dall’elenco dei pass da acquisire, visualizzati a sistema - Acquisire tramite apposito lettore barcode il codice AVCpass - Inserire il codice AVCpass nel campo “Seleziona o inserisci il codice AVCpass” In caso di inserimento manuale il sistema effettua un controllo sulla conformità dello stesso. Fare clic sul pulsante “Recupera pass”.

7. Acquisizione Partecipante (3/5)

Al clic sul pulsante “Recupera Pass” il sistema visualizza i dati di riepilogo del pass: - elenco dei CIG; - elenco degli operatori economici. Possono avvenire due casi: - Aquisizione del pass; - Modifica Pass. Nel primo caso, selezionare lo stato pass e fare clic sul pulsante “Acquisisci pass”. Fare clic su “Conferma” per confermare le informazioni inserite.

8. Acquisizione Partecipante (4/5)

Nel secondo caso fare clic sul pulsante “Modifica pass”. Si può modificare l’assetto del partecipante modificando la percentuale di partecipazione e selezionando gli operatori economici facenti parte dell’assetto. Fare clic sul pulsante “Avanti” per proseguire. Deselezionare i CIG per i quali il partecipante non intende più concorrere e fare clic sul pulsante “Avanti”. Selezionare lo stato del pass (conforme/non conforme). Fare clic su “Acquisisci Pass”. Fare clic su “Conferma” per proseguire.

9. Acquisizione Partecipante (5/5)

In entrambi i casi precedentemente descritti, si viene indirizzati alla maschera di Conferma Partecipante. Selezionare lo stato Partecipante tra le opzioni proposte dal sistema. Fare clic su pulsante “Conferma stato Partecipante” e poi sul pulsante “Conferma”. Al clic sul pulsante “Conferma”, comparirà il messaggio di “Stato Partecipante” aggiornato correttamente.

10. Acquisizione Partecipante - Partecipante Sospeso

In caso di partecipante “Sospeso”, per procedere con la chiusura della fase di acquisizione è necessario fare clic sul link “Modifica Stato” in corrispondenza del Partecipante “Sospeso”. Viene visualizzata la pagina di Conferma Stato per il partecipante Sospeso. Selezionare lo stato Partecipante tra le opzioni proposte dal sistema e fare clic su pulsante “Conferma stato Partecipante”. Al clic sul pulsante Conferma”, comparirà il messaggio di “Stato Partecipante” aggiornato correttamente

11. Acquisizione Partecipante - Chiusura

Per terminare la fase di Acquisizione Partecipante fare clic sul pulsante “Chiudi Fase Apertura Buste”. Si viene indirizzati alla pagina di Operazioni della Seduta.

12. Riepilogo

Nelle pagine precedenti abbiamo visto la funzionalità di Acquisizione Partecipante.

 

Annulla Gara – Responsabile del Procedimento:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa all’”Annullamento della Gara – Responsabile del Procedimento”

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3. Autenticazione a Sistema

La funzionalità di annullamento Gara, fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla funzionalità di annullamento della Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.

4. Selezione profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla funzione di annullamento della Gara è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.

5. Ricerca (1/2)

La sezione “ricerca” permette all’utente di ricercare il CIG di competenza. La ricerca può essere effettuata secondo due parametri: - In caso di ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il numero di Gara - In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionata la voce “Commissione” come stato del CIG e inserito l’intervallo temporale di pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta.- I dati relativi allo Stato CIG e all’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando o alla scadenza dell’offerta sono obbligatorie per proseguire nella ricerca La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri parametri. Si precisa che i CIG non perfezionati, quelli perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i quali non sono stati indicati requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non compariranno nella ricerca. In entrambi i casi per proseguire fare clic sul pulsante “Ricerca”. Per modificare i parametri di ricerca fare clic sul pulsante “Azzera” e inserire i nuovi parametri.

6. Ricerca (2/2)

Al clic sul pulsante “Ricerca” viene visualizzato l’elenco dei CIG corrispondenti alla ricerca effettuata. Attenzione! In caso di necessità di raffinamento della ricerca facendo clic sul pulsante “Raffina la Ricerca” si viene indirizzati alla pagina di “Ricerca” con i parametri precedentemente inseriti già presenti. Facendo clic sul link “Dettaglio” è possibile visualizzare le informazioni di dettaglio in termini di Lotto. Per annullare la gara fare clic sul pulsante “Annulla Gara”. 

7. Annulla Gara

Al clic sul pulsante “Annulla Gara” si viene indirizzati alla sezione di annullamento della gara. Inserire la data di annullamento, selezionare il Motivo Annullamento e il tipo annullamento tra quelli presenti a Sistema. Andrà scelto se annullare il singolo Lotto o l’intera Gara (tutti i CIG associati alla Gara e al Responsabile del Procedimento) selezionando SI o NO in corrispondenza della richiesta di annullamento dell’intera gara. Inserite eventuali note, per terminare fare clic su “Annulla Gara”. Verrà visualizzato il messaggio di annullamento del Lotto/gara avvenuto con successo.

8. Riepilogo

Nelle pagine precedenti abbiamo visto la funzionalità a disposizione dell’utente per annullare una gara.

 

Annulla Gara PDC:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa all’“Annullamento della Gara - PDC”.
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3. Autenticazione a Sistema

L’Annullamento della Gara fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla funzionalità di all’annullamento della Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.

4. Selezione profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla funzionalità di Annullamento della Gara è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Presidente di Commissione) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Gestione Seduta”.

5. Annulla Gara

All’interno della schermata relativa alla Gestione Seduta fare clic, in corrispondenza della seduta di interesse (che deve avere lo stato “Aperta”), sul link “Scelta Operazioni” per accedere alle operazioni disponibili. Si viene indirizzati alla sezione “Operazioni sulla Seduta”. Fare clic sul pulsante “Annulla Gara” per procedere all’annullamento della Gara.

6. Annulla Gara

Al clic sul pulsante “Annulla Gara” si viene indirizzati alla sezione di annullamento della gara. Inserire la data dalla quale deve essere valido l’annullamento e selezionare il Motivo Annullamento e il Tipo Annullamento tra quelli presenti a Sistema. Selezionare i CIG per i quali si intende annullare la gara. Inserite eventuali note, per terminare fare clic su “Annulla Gara”. Verrà visualizzato il messaggio di annullamento del Lotto/gara avvenuto con successo.

7. Riepilogo

Nelle pagine precedenti abbiamo visto la funzionalità di annullamento della Gara

http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione/ComponenteStazioneAppaltante

 

Crea Commissione di Gara

Con il link di seguito riportato è possibile accede all’unità didattica approntata per gli utenti dall’Autorità  in cui sono illustrate le operazioni che bisogna operare in questo ambito.

 

 

http://www.avcp.it/wbt/UD01_LO08/UD01_LO08.htm

 

Schematicamente nelle pagine che seguono  vengo illustrate le videate proposte 

 

Per commissione di gara è inteso ,  ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass , come il soggetto/i che si occupa/no  delle verifiche dei requisiti Non inteso in relazione a quanto disposto dall’Art. 84 D.lgs 163/2006. La commissione può coincidere con un unico soggetto   o da più soggetti , nel primo caso si avrà un Responsabile Unico nel secondo caso un “Presidente della Commissione” .

La commissione svolge le operazioni messe a disposizione dal sistema AVCpass   attraverso il “ Presidente”  tutti gli altri componenti  (se presenti) potranno  visualizzare la documentazione a sistema ai fini della verifica.

 

 

 

Videata  2  

2. Introduzione

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.


Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dalle normative di riferimento, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori
l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio carico.

  

 

 

 

 

3. Autenticazione a Sistema

La “Creazione della Commissione” fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla sezione relativa alla creazione della Commissione di Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.

 

        

 

 

 

   

 

 

4. Selezione profilo

In seguito all’autenticazione, per accedere alla Creazione della Commissione è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare (Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.

5. Ricerca (1/3)

La sezione “Ricerca” permette all’utente di ricercare il CIG di competenza. La ricerca può essere effettuata in base all’identificativo oppure in base ad altri parametri. La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri parametri. Si precisa che i CIG non perfezionati, quelli perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i quali non sono stati indicati requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non compariranno nella ricerca. In caso di ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il numero di Gara. In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionato lo stato “Perfezionato” per il CIG e inserito l’intervallo temporale di pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta. I dati relativi allo Stato CIG e l’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando e/o alla scadenza dell’offerta sono obbligatori per proseguire nella ricerca. Tramite il pulsante “Azzera” è possibile reimpostare i parametri di ricerca inseriti.

 

 

 

 

 

La ricerca può essere operata con l’utilizzo alternativo o del pannello (1) o del pannello (2), nel primo caso si accede con il CIG o con il codice di gara   da  inserire nella casella “identificativo”

 

 

nel secondo caso Si accede con altri parametri

 

 

6. Ricerca (2/3)

Una volta inseriti i parametri, al clic sul pulsante “Ricerca” viene visualizzato l’elenco dei CIG corrispondenti alla ricerca effettuata. Utilizzando il pulsante “Raffina la Ricerca” si accede alla pagina che ripropone i parametri precedentemente inseriti e da questa possono essere modificati quelli di interesse. Per accedere ai dati di dettaglio è sufficiente un clic sul link “Dettaglio” posto in corrispondenza del CIG di interesse.

 

 

Dettaglio

 

 

7. Ricerca (3/3)

Facendo clic sulla voce “Commissione” si accede alla funzionalità di Creazione della Commissione. Verrà visualizzato il dettaglio relativo alla Commissione e le funzionalità disponibili. Con il pulsante “Crea Commissione” è possibile nominare i soggetti che compongono la Commissione. 

 

 

8. Inserimento nuova Commissione

Come anticipato, al clic sul pulsante “Crea Commissione” possono essere inseriti i soggetti facenti parte della Commissione. E’ possibile modificare il testo della Denominazione della Commissione già compilata a sistema. Al clic sul pulsante “Aggiungi Componente” si accede a una nuova sezione per la ricerca dei diversi soggetti che fanno parte della Commissione.

 

 

 

. Nomina Componenti della Commissione (1/5)

Per procedere alla nomina di un nuovo soggetto andrà dapprima digitato il relativo Codice Fiscale e successivamente selezionato il pulsante “Ricerca”. Possono presentarsi i seguenti casi: - il codice fiscale non è presente in anagrafica; - il codice fiscale è presente in anagrafica. Vediamo insieme le due casistiche.

10. Nomina Componenti della Commissione (2/5)

Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca —pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi richiesti e successivamente selezionare il ruolo. Fare sul pulsante “Conferma” per proseguire

 

Nessun risultato per il C.F. Indicato. Si vuole procedere con l’inserimento di una nuova persona fisica

 

 

Casella di testo:

 

 

 

11. Nomina Componenti della Commissione (3/5)

Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della Persona Fisica. Andrà quindi selezionato il ruolo. Nel caso in cui la PEC non sia presente in archivio verrà richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di riepilogo della nuova Commissione.

 

 

Opzione conferma  produrrà la visualizzazione della pagina di riepilogo della nuova commissione

 

 

12. Nomina Componenti della Commissione (4/5)

Confermato l’inserimento del nominativo, in entrambi i casi precedentemente descritti, il nuovo membro comparirà all’interno della tabella riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Per confermare la creazione della Commissione è necessario che siano rispettate determinate regole: - In caso di Responsabile Unico non è possibile associare altri membri alla stessa Commissione; - In caso di Commissione con Presidente di Commissione non è possibile proseguire nella creazione se non sono presenti almeno un Presidente e almeno un membro.

 

 

 

 

E’ possibile estendere (associare) la commissione a più lotti allo scopo si procede con l’inserimento di un nuovo lotto come da schema seguente

 

13. Nomina Componenti della Commissione (5/5)

Ora è possibile estendere la Commissione creata a più Lotti. Facendo clic sul pulsante “Aggiungi Lotto” possono essere associati ulteriori lotti alla stessa Commissione. A questo punto andranno selezionati i Lotti di interesse e successivamente confermata l’associazione. Confermata anche la “Commissione” verrà visualizzato un messaggio che conferma l’esito positivo dell’operazione svolta. In seguito alle operazioni effettuate il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati. 

 

 

 

 

 

Successivamente al la conferma dell’associazione  fra la commissione e i lotti selezionati , il sistema, dopo avere informato sulla correttezza della procedura attuata,  invia identico avviso, tramite PEC, a tutti i membri che compongono detto organismo (Commissione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



[1] Laddove, infatti, si consentisse ad un concorrente, sprovvisto della necessaria qualificazione richiesta dalla lex specialis di gara, di indicare successivamente la volontà di subappaltare una quota dei lavori, con indicazione della relativa quota, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione richiesta, si altererebbe il principio di par condicio tra i concorrenti. Tale dichiarazione, infatti, afferisce direttamente al possesso del requisito essendo espressione di un’autodeterminazione del concorrente in ordine alle modalità di acquisizione del medesimo. La normativa citata non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori in sede in offerta ma solamente l’obbligo di indicare le quote che il concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque posseduta in relazione alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte dell’impresa.

[Codice Contratti]  [Regolamento]  [Richiesta CIG]  [Mod. rich. CIG]  [L.R. 12/2011]  [Sito ANAC]  [Servizi Autorità]  [Manuali]  [Formazione]  [Registrazione]  [Del 111/2012]  [Schema sintetico operazioni di gara]