Rif.1
Riferimenti normativi (CIG)
·
Il
CIG, Codice Identificativo Gara, va richiesto tramite il Sistema Informativo
Monitoraggio Gare (SIMOG) dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
di Lavori, Servizi e Forniture: https://smartcig.avcp.it/AVCP-SmartCig/
·
Allo scopo può essere utilizzata la guida creata dall’Autorità
·
Con
deliberazione Deliberazione
del 5 marzo 2014
, l'Autorità (ANAC) ha confermato
l'ammontare delle contribuzioni e deliberato le nuove modalità di versamento
dei contributi da parte delle stazioni appaltanti e degli operatori economici
in relazione all’importo posto a base di gara come di seguito evidenziato
·
Articolo2
Del ANAC 5/03/2014 (Entità della contribuzione)
·
1.
I soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b), sono tenuti a versare a
favore dell’Autorità, con le modalità e i termini di cui all’articolo 3 del
presente provvedimento, i seguenti contributi in relazione all’importo posto a
base di gara:
·
Importo posto a base di gara |
Quota stazioni appaltanti |
Quota operatori economici |
Inferiore a € 40.000 |
Esente |
Esente |
Uguale o maggiore a € 40.000 e inferiore a € 150.000 |
€ 30,00 |
Esente |
Uguale o maggiore a € 150.000 e inferiore a € 300.000 |
€ 225,00 |
€ 20,00 |
Uguale o maggiore a € 300.000 e inferiore a € 500.000 |
€ 35,00 |
|
Uguale o maggiore a € 500.000 e inferiore a € 800.000 |
€ 375,00 |
€ 70,00 |
Uguale o maggiore a € 800.000 e inferiore a € 1.000.000 |
€ 80,00 |
|
Uguale o maggiore a € 1.000.000 e inferiore a |
€ 600,00 |
€ 140,00 |
Uguale o maggiore a € 5.000.000 e inferiore a |
€ 800,00 |
€ 200,00 |
Uguale o maggiore a € 20.000.000 |
€ 500,00 |
·
2.
I soggetti di cui all’articolo 1, lettera c) sono tenuti a versare a favore
dell’Autorità un contributo pari al 2% (due per cento) dei ricavi risultanti
dal bilancio approvato relativo all’ultimo esercizio finanziario.
·
Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori, di cui
agli articoli 32 e 207 del Codice, che intendono avviare una
procedura finalizzata alla realizzazione di lavori ovvero all'acquisizione di
servizi e forniture debbono individuare uno o più dipendenti (Responsabile
SIMOG stazione appaltante – RSSA) che procedano a registrarsi al Sistema
Informativo di Monitoraggio delle Gare (SIMOG), disponibile nell’area Servizi
del sito dell'Autorità all'indirizzo
http://www.avcp.it/
·
Il
SIMOG attribuisce ad ogni nuova procedura comunicata dal RSSA un numero
identificativo univoco, denominato “Numero gara”, e determina l’importo della
eventuale contribuzione a carico della stazione appaltante, commisurato all’importo
complessivo comunicato in sede di registrazione della gara. Nel caso di gare
suddivise in lotti, l’importo complessivo posto a base di gara è da
considerarsi pari alla somma dei valori dei singoli lotti componenti la gara,
ivi compresi quelli rientranti nelle soglie di esclusione dall’obbligo di
richiesta del CIG. Successivamente il RSSA dovrà provvedere all’inserimento dei
lotti (o dell’unico lotto) che compongono la procedura. A ciascun lotto il
Sistema attribuisce un codice identificativo denominato CIG e determina
l’importo della eventuale contribuzione a carico degli operatori economici che
intendono partecipare alla procedura.
·
Rif.2 Riferimenti normativi (CUP)
·
Il
CUP, Codice Unico di Progetto, è costituito da una stringa alfanumerica di 15
caratteri, che accompagna ciascun progetto di investimento pubblico a partire
dalla fase formale di assegnazione delle risorse.
·
Il CUP è un'etichetta che caratterizza in maniera
biunivoca ogni progetto d'investimento pubblico; è una sorta di "codice fiscale"
del progetto, costruito a partire dalle caratteristiche del progetto stesso,
secondo un algoritmo che ne assicura l'univocità. Per ottenere il CUP occorre
collegarsi al
sito del CIPE
Rif.
normativo (Autorità per la vigilanza)
6. Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture
(art. 81.2, direttiva 2004/18; art. 72.2, direttiva 2004/17; art.
4, legge n. 109/1994; art. 25, co. 1, lett. c), legge n. 62/2005)
Come disposto dall’articolo 19 (7) del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90
convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n.114 , dal 25 giugno
è soppressa l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture con la decadenza dei relativi organi. I compiti e le
funzioni svolte dall’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture sono trasferiti all’Autorità nazionale anticorruzione e per
la valutazione e la trasparenza (ANAC).
1. L’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, con sede
in Roma, istituita dall’articolo 4 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, assume
la denominazione di Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture.
2. L'Autorità è organo collegiale costituito da sette membri
nominati con determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di
garantire la pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra
personalità che operano in settori tecnici, economici e giuridici con
riconosciuta professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri
componenti e stabilisce le norme sul proprio funzionamento (1).
3. I membri dell'Autorità durano in carica sette anni fino
all'approvazione della legge di riordino delle autorità indipendenti e non
possono essere confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna
attività professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o
dipendenti di enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di
qualsiasi natura o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti
politici. I dipendenti pubblici, secondo gli ordinamenti di appartenenza, sono
collocati fuori ruolo o in aspettativa per l'intera durata del mandato. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
dell’economia e delle finanze, è determinato il trattamento economico spettante
ai membri dell'Autorità (2).
4. L’Autorità è connotata da indipendenza funzionale, di giudizio
e di valutazione e da autonomia organizzativa.
5. L'Autorità vigila sui contratti pubblici, anche di interesse
regionale, di lavori, servizi e forniture nei settori ordinari e nei settori
speciali, nonché, nei limiti stabiliti dal presente codice, sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture esclusi dall'ambito di applicazione del
presente codice, al fine di garantire l'osservanza dei principi di cui
all'articolo 2 e, segnatamente, il rispetto dei principi di correttezza e
trasparenza delle procedure di scelta del contraente, di tutela delle piccole e
medie imprese attraverso adeguata suddivisione degli affidamenti in lotti
funzionali e di economica ed efficiente esecuzione dei contratti, nonché il
rispetto delle regole della concorrenza nelle singole procedure di gara.
(comma modificato dal
decreto legge 21 giugno 2013 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto
2013, n. 98)
6. Sono fatte salve le competenze delle altre Autorità
amministrative indipendenti.
7. Oltre a svolgere i compiti espressamente previsti da altre
norme, l'Autorità:
a)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare vigente,
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento;
b)
vigila sui contratti di lavori, servizi, forniture, esclusi in tutto o in parte
dall’ambito di applicazione del presente codice, verificando, con riferimento
alle concrete fattispecie contrattuali, la legittimità della sottrazione al
presente codice e il rispetto dei principi relativi ai contratti esclusi; non
sono soggetti a obblighi di comunicazione all’Osservatorio né a vigilanza
dell’Autorità i contratti di cui agli articoli 16, 17, 18;
c)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei contratti pubblici;
d)
accerta che dall'esecuzione dei contratti non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
e)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui contratti pubblici;
f)
formula al Governo proposte in ordine alle modifiche occorrenti in relazione
alla legislazione che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi,
forniture;
g)
formula al Ministro delle infrastrutture proposte per la revisione del
regolamento (3);
h)
predispone e invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale
si evidenziano le disfunzioni riscontrate nel settore dei contratti pubblici
con particolare riferimento:
h.1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
h.2)
alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
h.3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui all’articolo 7;
h.4)
alla frequenza del ricorso a sospensioni dell’esecuzione o a varianti in corso
di esecuzione;
h.5)
al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
h.6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
i)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio di cui all’articolo 7;
l)
esercita i poteri sanzionatori ad essa attribuiti;
m)
vigila sul sistema di qualificazione, con le modalità stabilite dal regolamento
di cui all’articolo 5; nell’esercizio di tale vigilanza l’Autorità può
annullare, in caso di constatata inerzia degli organismi di attestazione, le
attestazioni rilasciate in difetto dei presupposti stabiliti dalle norme
vigenti, nonché sospendere, in via cautelare, dette attestazioni;
n)
su iniziativa della stazione appaltante e di una o più delle altre parti,
esprime parere non vincolante relativamente a questioni insorte durante lo
svolgimento delle procedure di gara, eventualmente formulando una ipotesi di
soluzione; si applica l’articolo 1, comma 67, terzo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266 (4);
o)
svolge i compiti previsti dall’articolo 1, comma 67, legge 23 dicembre 2005, n.
266.
8. Quando all’Autorità è attribuita la competenza ad irrogare
sanzioni pecuniarie, le stesse, nei limiti edittali, sono commisurate al valore
del contratto pubblico cui le violazioni si riferiscono. Sono fatte salve le
diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti dell'Autorità
devono prevedere il termine di pagamento della sanzione. La riscossione della
sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo.
9. Nell'àmbito della propria attività l'Autorità può:
a)
richiedere alle stazioni appaltanti, agli operatori economici esecutori dei
contratti, alle SOA nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e ad ogni
ente, anche regionale, operatore economico o persona fisica che ne sia in
possesso, documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori,
servizi e forniture pubblici, in corso o da iniziare, al conferimento di
incarichi di progettazione, agli affidamenti (5);
b)
disporre ispezioni, anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse,
avvalendosi anche della collaborazione di altri organi dello Stato;
c)
disporre perizie e analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di
esperti in ordine a qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria;
d)
avvalersi del Corpo della Guardia di Finanza, che esegue le verifiche e gli accertamenti
richiesti agendo con i poteri di indagine ad esso attribuiti ai fini degli
accertamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto e alle imposte sui
redditi. Tutte le notizie, le informazioni e i dati acquisiti dalla Guardia di
Finanza nello svolgimento di tali attività sono comunicati all’Autorità.
10. Tutte le notizie, le informazioni o i dati riguardanti gli
operatori economici oggetto di istruttoria da parte dell'Autorità sono
tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima, dal segreto di
ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I funzionari
dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici ufficiali.
Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
11. Con provvedimento dell'Autorità, i soggetti ai quali è
richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 9 sono sottoposti alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 25.822 se rifiutano od omettono,
senza giustificato motivo, di fornire le informazioni o di esibire i documenti,
ovvero alla sanzione amministrativa pecuniaria fino a euro 51.545 se forniscono
informazioni od esibiscono documenti non veritieri. Le stesse sanzioni si
applicano agli operatori economici che non ottemperano alla richiesta della
stazione appaltante o dell’ente aggiudicatore di comprovare il possesso dei
requisiti di partecipazione alla procedura di affidamento, nonché agli
operatori economici che forniscono dati o documenti non veritieri, circa il
possesso dei requisiti di qualificazione, alle stazioni appaltanti o agli enti
aggiudicatori a agli organismi di attestazione.
12. Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli
elementi di cui al comma 9 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si
applicano le sanzioni disciplinari previste dai rispettivi ordinamenti. Il
procedimento disciplinare è instaurato dall’amministrazione competente su
segnalazione dell’Autorità e il relativo esito va comunicato all’Autorità
medesima.
13. Qualora accerti l'esistenza di irregolarità, l'Autorità
trasmette gli atti e i propri rilievi agli organi di controllo e, se le
irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi giurisdizionali competenti.
Qualora l'Autorità accerti che dalla esecuzione dei contratti pubblici derivi
pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i rilievi sono trasmessi anche
ai soggetti interessati e alla procura generale della Corte dei conti (6).
(1) Comma così
modificato dalla lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 31 luglio 2007, n.
113. Con Det. 3 marzo 2007 (Gazz. Uff. 5 marzo 2007, n. 53) sono stati nominati
due componenti dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture. Con Det. 26 giugno 2008 (Gazz. Uff. 1° luglio 2008, n.
152) e con Det. 24 settembre 2009 (Gazz. Uff. 26 settembre 2009, n. 224) è
stato nominato un componente dell'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture.
(2) Comma così
modificato dal n. 1) della lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11
settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
(3) Nel
presente decreto, la denominazione: «Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla seguente: «Ministero
delle infrastrutture» e, conseguentemente, la denominazione: «Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti», ovunque presente, è stata sostituita dalla
seguente: «Ministro delle infrastrutture», ai sensi di quanto disposto dalla
lettera bb) del comma 1 dell’art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n. 6.
(4) Con Reg.
10 ottobre 2006 (Gazz. Uff. 24 ottobre 2006, n. 248), modificato dalla Del. 12
giugno 2007 (Gazz. Uff. 27 luglio 2007, n. 173) entrata in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione, e con Provv. 10 gennaio 2008
(Gazz. Uff. 28 gennaio 2008, n. 23) è stato emanato il Regolamento sul
procedimento per la soluzione delle controversie.
(5) Lettera
così modificata dal n. 2) della lettera c) del comma 1 dell’art. 2, D.Lgs. 11
settembre 2008, n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
(6) Vedi, anche,
l'art. 47-quater, D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, aggiunto dalla relativa legge
di conversione.
1. L'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni, è soppressa ed i relativi organi
decadono a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture sono trasferiti all'Autorità
nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza (ANAC), di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, che è
ridenominata Autorità nazionale anticorruzione.
3. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, entro il 31
dicembre 2014, presenta al Presidente del Consiglio dei ministri un piano per
il riordino dell'Autorità stessa, che contempla:
a) il trasferimento definitivo delle risorse umane, finanziarie e
strumentali, necessarie per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2,
specificando che il personale attualmente in servizio presso l'ANAC,
appartenente ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, confluisce in un unico ruolo insieme con il personale della
soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture individuato nel piano di riordino di cui all'alinea del presente
comma;
b) la riduzione non inferiore al venti per cento del trattamento
economico accessorio del personale dipendente, inclusi i dirigenti;
c) la riduzione delle spese di funzionamento non inferiore al venti per
cento.
4. Il piano di cui al comma 3 acquista efficacia a seguito
dell'approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
emanare, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro
sessanta giorni dalla presentazione del medesimo piano al Presidente del
Consiglio dei ministri.
5. In aggiunta ai compiti di cui al comma 2, l'Autorità nazionale
anticorruzione:
a) riceve notizie e segnalazioni di illeciti, anche nelle forme di cui
all'art. 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
a-bis) riceve notizie e segnalazioni da ciascun avvocato dello Stato il
quale, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 del testo unico di
cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, venga a conoscenza di violazioni
di disposizioni di legge o di regolamento o di altre anomalie o irregolarità
relative ai contratti che rientrano nella disciplina del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Per gli avvocati dello Stato
segnalanti resta fermo l'obbligo di denuncia di cui all'articolo 331 del codice
di procedura penale;
b) salvo che il fatto costituisca reato, applica, nel rispetto delle norme
previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa non
inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000,
nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di
prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei
codici di comportamento.
5-bis. Per le controversie aventi ad oggetto le sanzioni di cui al comma
5, lettera b), è competente il tribunale in composizione monocratica.
5-ter. Nella relazione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), della
legge 6 novembre 2012, n. 190, l'Autorità nazionale anticorruzione dà altresì
conto dell'attività svolta ai sensi dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente
articolo, indicando le possibili criticità del quadro amministrativo e
normativo che rendono il sistema dell'affidamento dei lavori pubblici
vulnerabile a fenomeni di corruzione.
6. Le somme versate a titolo di pagamento delle sanzioni amministrative
di cui al comma 5 lett. b), restano nella disponibilità dell'Autorità nazionale
anticorruzione e sono utilizzabili per le proprie attività istituzionali. Le
stesse somme vengono rendicontate ogni sei mesi e pubblicate nel sito internet
istituzionale dell'Autorità nazionale anticorruzione specificando la sanzione
applicata e le modalità di impiego delle suddette somme, anche in caso di
accantonamento o di mancata utilizzazione.
7. Il Presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione formula proposte
al Commissario unico delegato del Governo per l'Expo Milano 2015 ed alla
Società Expo 2015 p.a. per la corretta gestione delle procedure d'appalto per
la realizzazione dell'evento. Il presidente dell'Autorità nazionale
anticorruzione segnala all'autorità amministrativa di cui all'articolo 47,
comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, le violazioni in materia
di comunicazione delle informazioni e dei dati e di obblighi di pubblicazione
previste nel citato articolo 47, ai fini dell'esercizio del potere
sanzionatorio di cui al medesimo articolo.
8. Allo svolgimento dei compiti di cui ai commi 2 e 5,
il Presidente dell'ANAC provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie della soppressa Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di
lavori, servizi e forniture, nelle more dell'approvazione del piano di cui al
comma 4.
9. Al fine di concentrare l'attività dell'Autorità nazionale
anticorruzione sui compiti di trasparenza e di prevenzione della corruzione
nelle pubbliche amministrazioni, le funzioni della predetta Autorità in materia
di misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9,
10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono
trasferite al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto. Con riguardo al solo trasferimento delle
funzioni di cui all'articolo 13, comma 6, lettere m) e p), del decreto
legislativo n. 150 del 2009, relativamente ai progetti sperimentali e al
Portale della trasparenza, detto trasferimento di funzioni deve avvenire previo
accordo tra il Dipartimento della funzione pubblica e l'Autorità nazionale
anticorruzione, anche al fine di individuare i progetti che possono più
opportunamente rimanere nell'ambito della medesima Autorità nazionale
anticorruzione.
10. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del
presente decreto, il Governo provvede a riordinare le funzioni di cui al comma
9 in materia di misurazione e valutazione della performance, sulla base delle
seguenti norme generali regolatrici della materia:
a) revisione e semplificazione degli adempimenti a carico delle
amministrazioni pubbliche, al fine di valorizzare le premialità nella
valutazione della performance, organizzativa e individuale, anche utilizzando
le risorse disponibili ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 5, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111;
b) progressiva integrazione del ciclo della performance con la
programmazione finanziaria;
c) raccordo con il sistema dei controlli interni;
d) valutazione indipendente dei sistemi e risultati;
e) conseguente revisione della disciplina degli organismi indipendenti di
valutazione.
11. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri può avvalersi ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della
legge 15 maggio 1997, n. 127, di personale in posizione di fuori ruolo o di
comando per lo svolgimento delle funzioni relative alla misurazione e
valutazione della performance.
12. Il comma 7, dell'articolo 13, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150 è abrogato.
13. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è abrogato;
b) al comma 5, secondo periodo, le parole: “sino a diversa disposizione
adottata ai sensi del comma 2,” sono soppresse.
14. Il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 1 del decreto del
Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315 è soppresso.
14-bis. Le funzioni di supporto dell'autorità politica delegata per il
coordinamento in materia di controllo strategico nelle amministrazioni dello
Stato sono attribuite all'Ufficio per il programma di Governo della Presidenza
del Consiglio dei ministri. L'Ufficio provvede alle funzioni trasferite con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
15. Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza
del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della
corruzione di cui all'articolo 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012
n. 190, e le funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 14 marzo
2013, n. 33, sono trasferite all'Autorità nazionale anticorruzione.
16. Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica. di
66. Modalità di pubblicazione
degli avvisi e dei bandi
(artt. 36 e 37, direttiva 2004/18; art. 44
direttiva 2004/17; art. 8, D.Lgs. n. 157/1995; art. 11, D.Lgs. n. 158/1995;
art. 80, co. 2, D.P.R. n. 554/1999)
1. Le stazioni appaltanti trasmettono gli avvisi e i bandi alla
Commissione per via elettronica secondo il formato e le modalità di
trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, o con altri mezzi di
trasmissione. Nel caso della procedura urgente di cui all’articolo 70, comma
11, gli avvisi e i bandi devono essere trasmessi mediante fax o per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X,
punto 3.
2. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati secondo le caratteristiche
tecniche di pubblicazione indicate nell’allegato X, punto 1, lettere a) e b).
3. Gli avvisi e i bandi redatti e trasmessi per via elettronica
secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X,
punto 3, sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione.
4. Gli avvisi e i bandi non trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisate nell’allegato X, punto 3, sono
pubblicati entro dodici giorni dal loro invio, o, nel caso di procedura urgente
di cui all’articolo 70, comma 11, entro cinque giorni dal loro invio.
5. I bandi e gli avvisi sono pubblicati per esteso in una delle
lingue ufficiali della Comunità scelta dalle stazioni appaltanti; il testo
pubblicato in tale lingua originale è l’unico facente fede. Le stazioni
appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti
nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi
degli elementi importanti di ciascun bando, indicati dalle stazioni appaltanti
nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata
nelle altre lingue ufficiali.
6. Le spese per la pubblicazione degli avvisi e dei bandi da parte
della Commissione sono a carico della Comunità.
7. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti
pubblici, sul “profilo di committente” della stazione appaltante, ed entro i
successivi due giorni lavorativi, sul sito informatico del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l’Osservatorio,
con l’indicazione degli estremi di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana è effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del
ricevimento della documentazione da parte dell’Ufficio inserzioni dell’Istituto
poligrafico e zecca dello Stato. La pubblicazione di informazioni ulteriori,
complementari o aggiuntive rispetto a quelle indicate nel presente decreto, e
nell’allegato IX A, avviene esclusivamente in via telematica e non può
comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti.
(Comma sostituito dall’art.
26, comma 1, lettera b), d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla
legge 23 giugno 2014 n. 89).
7-bis Le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici, degli
avvisi, dei bandi di gara e delle informazioni di cui all’allegato IX A
sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il
termine di sessanta giorni dall’aggiudicazione».
(Comma introdotto
dall’art. 26, comma 1, lettera b), d.l. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla
legge 23 giugno 2014 n. 89).
8. Gli effetti giuridici che l’ordinamento connette alla
pubblicità in ambito nazionale decorrono dalla pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.
9. Gli avvisi e i bandi, nonché il loro contenuto, non possono
essere pubblicati in ambito nazionale prima della data della loro trasmissione
alla Commissione.
10. Gli avvisi e i bandi pubblicati in ambito nazionale non devono
contenere informazioni diverse da quelle contenute nei bandi e negli avvisi
trasmessi alla Commissione, o pubblicate su un profilo di committente
conformemente all’articolo 63, comma 1, devono menzionare la data della
trasmissione dell’avviso o del bando alla Commissione o della pubblicazione sul
profilo di committente.
11. Gli avvisi di preinformazione non possono essere pubblicati su
un profilo di committente prima che sia stato inviato alla Commissione l’avviso
che ne annuncia la pubblicazione sotto tale forma; gli avvisi in questione
devono citare la data di tale trasmissione.
12. Il contenuto degli avvisi e dei bandi non trasmessi per via
elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione precisate
nell’allegato X, punto 3, è limitato a seicentocinquanta parole circa.
13. Le stazioni appaltanti devono essere in grado di comprovare la
data di trasmissione degli avvisi e dei bandi.
14. La Commissione rilascia alle stazioni appaltanti una conferma
dell’informazione trasmessa, in cui è citata la data della pubblicazione: tale
conferma vale come prova della pubblicazione.
15. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di
pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo, e possono altresì
pubblicare in conformità ai commi che precedono avvisi o bandi concernenti
appalti pubblici non soggetti agli obblighi di pubblicazione previsti dal
presente articolo. Tuttavia gli effetti giuridici che il presente codice o le
norme processuali vigenti annettono alla data di pubblicazione al fine della
decorrenza di termini, derivano solo dalle forme di pubblicità obbligatoria e
dalle relative date in cui la pubblicità obbligatoria ha luogo (3).
(3) Comma così
modificato dalla lettera g) del comma 1 dell'art. 3, D.Lgs. 26 gennaio 2007, n.
6.
70.
Termini di ricezione delle domande
70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione e di
ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva
2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt.
79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente
necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la
ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a
trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio
dell’invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle
stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche
ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio
dell’invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte
nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei
giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni
se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva.
Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle
procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di
preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni
richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni
fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale
avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni
e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo il
formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, i
termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle
procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero,
diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti e
le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte degli
operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli
articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati
al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati
in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni appaltanti,
purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono stabilire:
a)
un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando
alla Commissione;
b)
e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto
ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni
se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla
medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 53,
comma 2, lettera c) (1).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende
impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo,
l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del
comma 1 (2).
(1) Lettera
così modificata prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L. 1
luglio 2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti
di applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater, e,
successivamente, dal comma 4-bis dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma così
modificato dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008,
n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
Ritorna l'obbligo di pubblicare sui quotidiani i bandi di gara
per gli appalti pubblici, almeno fino al 31 dicembre 2015. Lo prevede la legge di conversione del 66/2014 approvata definitivamente dalla Camera
il 18 giugno 2014.
Il Dl 66/2014 modificava il Codice dei contratti pubblici (Dlgs
163/2006) prevedendo lo stop alla pubblicazione dei bandi di gara sui
quotidiani e stabilendo solo l'obbligo di pubblicazione sulla Gazzetta
ufficiale, sul "profilo committente" della stazione appaltante e sul
sito web del Ministero delle infrastrutture. La legge di conversione approvata
il 18 giugno 2014 fa slittare
la norma al 1° gennaio 2016.
Più respiro per gli obblighi web delle Amministrazioni
appaltanti, solo dal 2016 partono le pubblicazioni telematiche. Per l'impresa
che vince l'appalto niente cambia: tornando in vita l'obbligo di pubblicazione
sui quotidiani resta l'onere
di rimborsare all'Amministrazione
appaltante le spese di pubblicazione (articolo 34, comma 35, Dl 179/2012).
documenti di riferimento
Area
Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente
Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale -
Stralcio - Società partecipate dalla P.a. - Modifiche al Codice appalti -
Pubblicazione dei bandi di gara - Tassazione reddito da bioenergie
Area
Normativa / Disposizioni trasversali / Normativa Vigente
Dl "Crescita-bis" - Stralcio - Disposizioni in materia
di appalti, servizi pubblici locali, imballaggi, elettrosmog e Via per
idroelettrico
Area
Normativa / Appalti e acquisti verdi / Normativa Vigente
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/Ce e 2004/18/Ce
Art.
110 DPR 207/10 Regolamento
Disposizioni in materia di pubblicazione degli avvisi e dei bandi
1. Per quotidiani a diffusione nazionale si intendono quelli
aventi una significativa diffusione, in termini di vendita, in tutte le regioni
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale; per quotidiani a diffusione locale si intendono quelli aventi una
significativa diffusione, in termini di vendita, nel territorio di riferimento
e destinati prevalentemente a fornire contenuti informativi di interesse
generale concernenti anche, in misura significativa, la cronaca locale; sono
equiparati ai quotidiani a diffusione locale i periodici, a diffusione locale,
che abbiano almeno due uscite settimanali e che abbiano il formato,
l'impostazione grafica e i contenuti redazionali tipici dei giornali
quotidiani.
Allegato X
Caratteristiche
relative alla pubblicazione
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144,150,
206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli
enti aggiudicatoli all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità
europee nella forma prescritta dalle misure di esecuzione che la Commissione
adotta con la procedura di cui agli articoli 68, paragrafo 2 della direttiva
2004/17/Ce[1] e 77,
paragrafo 2 della direttiva 2004/18/Ce [2]. Anche
gli avvisi di preinformazione previsti all'articolo 63 e gli avvisi indicativi
periodici di cui all'articolo 223, pubblicati sul profilo di committente
rispettano questa forma, come l'avviso che annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi di cui agli articoli 63, 64, 102, 144,
150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee, dalle amministrazioni aggiudicatoci o dagli
enti aggiudicatosi qualora si tratti di avvisi di preinformazione pubblicati
sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63 e 223. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali informazioni tramite Internet,
pubblicando il loro «profilo di committente» come specificato al punto 2,
lettera b).
c) L'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee
conferma all'amministrazione aggiudicatrice o all' ente aggiudicatore la
pubblicazione di cui all'articolo 66.
2. Pubblicazione di informazioni complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono
incoraggiati a pubblicare integralmente il capitolato d'oneri e i documenti
complementari su Internet.
b) Il profilo di committente può contenere avvisi di
preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di cui all'articolo
223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso, informazioni
sugli appalti in corso, sulle
3. Forma e modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via
elettronica
La forma e le modalità di trasmissione di bandi e avvisi per via
elettronica sono accessibili all'indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».
[1] G.U.C.E.
L. 134/1 del 30.4.2004 direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le
[2] G.U.C.E.
L. 134/114 del 30.4.2004 direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio
del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
Art. 28 Importi delle soglie dei
contratti pubblici di rilevanza comunitaria
1. Fatto salvo quanto previsto per gli appalti di forniture del
Ministero della difesa dall'articolo 196, per i contratti pubblici di rilevanza
comunitaria il valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto
(i.v.a.) è pari o superiore alle soglie seguenti (1):
a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da
quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati dalle amministrazioni
aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell'allegato
IV;
b) 207.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni
appaltanti diverse da quelle indicate nell'allegato IV;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione
appaltante, aventi per oggetto servizi della categoria 8 dell'allegato II A,
servizi di telecomunicazioni della categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci
nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi
elencati nell'allegato II B;
c) 5.278.000 euro per gli appalti di lavori pubblici e per le
concessioni di lavori pubblici.
AVVISO:
modifica delle soglie comunitarie per gli appalti pubblici
di lavori, forniture e servizi
Dal 1 gennaio 2014 sono in vigore le nuove
soglie comunitarie per gli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi
stabilite con il Regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione del 13
dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 14
dicembre 2013 - L 335/17) che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Le nuove soglie risultano:
Per i settori ordinari (art. 28 d.lgs n. 163/06):
a) 134.000 euro, per gli appalti pubblici di
forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera b.2), aggiudicati
dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali
indicate nell'allegato IV;
b) 207.000 euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e
di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da quelle indicate
nell'allegato IV al Codice dei contratti;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi,
aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi per oggetto servizi
della categoria 8 dell'allegato II A, servizi di telecomunicazioni della
categoria 5 dell'allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di
riferimento CPC 7524, 7525 e 7526, servizi elencati nell'allegato II B;
c) 5.186.000 euro per gli appalti di lavori
pubblici e per le concessioni di lavori pubblici.
Per i settori speciali (art. 215 d.lgs n. 163/06):
a) 414.000 euro per quanto riguarda gli
appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 euro per quanto riguarda gli
appalti di lavori.
A seguito della modifica dell'art. 8 della
direttiva 2009/81/CE, le soglie relative agli appalti difesa di cui all'art.10
del d.lgs n. 208/2011 risultano:
1) alla lettera a), l'importo "400 000 EUR"
è sostituito da "414.000 EUR";
2) alla lettera b), l'importo "5.000 000
EUR" è sostituito da "5.186.000 EUR"
IN SINTESI:
Tipologia |
Soglie precedenti
(Regolamento UE n. 1251/2011) |
Soglie applicate dal
1° Gennaio 2014 |
Lavori [settori ordinari,
speciali e appalti difesa (d.lgs n. 208/2011)] |
5.000.000,00 |
5.186.000,00 |
Servizi e forniture
(settori ordinari) |
200.000,00 |
207.000,00 |
Servizi e forniture
(settori ordinari-amm.ni statali) |
130.000,00 |
134.000,00 |
Servizi e forniture
(settori speciali) |
400.000,00 |
414.000,00 |
Servizi e forniture
- appalti difesa (d.lgs n. 208/2011) |
400.000,00 |
414.000,00 |
Rif normativo
Procedura ristretta semplificata per gli
appalti di lavori
(art. 23, legge n.
109/1994)
1. Per gli appalti aventi ad oggetto la sola esecuzione di lavori
di importo inferiore a un milione e cinquecentomila euro, le stazioni
appaltanti hanno facoltà, senza procedere a pubblicazione di bando, di invitare
a presentare offerta almeno venti concorrenti, se sussistono in tale numero
soggetti qualificati in relazione ai lavori oggetto dell'appalto, individuati
tra gli operatori economici iscritti nell'elenco disciplinato dai commi che
seguono. (1)
2. I lavori che le stazioni appaltanti intendono affidare con la
procedura di cui al comma 1, vanno resi noti mediante avviso, pubblicato con le
modalità previste per l'avviso di preinformazione, entro il trenta novembre di
ogni anno.
3. Gli operatori economici interessati ad essere invitati alle
procedure di affidamento di cui al comma precedente, presentano apposita domanda,
entro il quindici dicembre successivo.
4. I consorzi e i raggruppamenti temporanei possono presentare
domanda per essere iscritti in un numero massimo di elenchi, per ciascun anno,
pari a centottanta.
5. Gli altri operatori economici possono essere iscritti in un
numero massimo di elenchi, per ciascun anno, pari a trenta.
6. E' fatto divieto di chiedere l'iscrizione in un dato elenco sia
in forma individuale che in forma di componente di un raggruppamento o
consorzio, ovvero come componente di più di un raggruppamento temporaneo o più
di un consorzio, ovvero come componente sia di un raggruppamento temporaneo che
di un consorzio.
7. Nel caso di stazioni appaltanti di dimensione nazionale la cui
struttura organizzativa è articolata in sedi locali, le domande e i relativi
elenchi si riferiscono alle singole articolazioni territoriali.
8. Ogni domanda di iscrizione deve essere corredata da
un'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente, con cui il richiedente
afferma di essere in possesso dei requisiti di qualificazione necessari e di
non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previsti per l'esecuzione di
lavori di pari importo con procedure aperte o ristrette.
9. Le stazioni appaltanti formano l'elenco entro il trenta
dicembre, iscrivendovi tutti i soggetti la cui domanda sia regolare e corredata
dell'autocertificazione di cui al comma 8.
10. L'ordine di iscrizione, tra i soggetti aventi titolo, è
stabilito mediante sorteggio pubblico, la cui data è indicata nell'avviso di
cui al comma 2.
11. Le stazioni appaltanti applicano l'articolo 48.
12. Gli operatori inseriti nell'elenco sono invitati secondo
l'ordine di iscrizione, sempre che in possesso dei requisiti di qualificazione
necessari in relazione all'oggetto dell'appalto, e possono ricevere ulteriori
inviti dopo che sono stati invitati tutti i soggetti inseriti nell'elenco, in
possesso dei necessari requisiti di qualificazione.
13. Gli elenchi annuali sono trasmessi all'Osservatorio, che ne dà
pubblicità sul proprio sito informatico di cui all'articolo 66, comma 7, con le
modalità ivi previste.
14. L'Osservatorio verifica, mediante adeguato programma
informatico, il rispetto del numero massimo di iscrizioni e comunica il
superamento del numero massimo alle stazioni appaltanti che hanno proceduto
alle iscrizioni che, secondo un ordine cronologico, eccedono il numero massimo.
15. Nell'ipotesi di cui al comma 14, le stazioni appaltanti sono
tenute a cancellare dall'elenco gli iscritti nei cui confronti si è verificato
il superamento del numero massimo di iscrizioni, entro venti giorni dalla
comunicazione dell'Osservatorio, e previo avviso agli iscritti che possono,
entro cinque giorni, rinunciare ad una o più diverse iscrizioni, per rientrare
nel numero massimo di iscrizioni. Tutte le modifiche agli elenchi sono
comunicate all'Osservatorio.
16. Le stazioni appaltanti possono sempre chiedere notizie
all'Osservatorio sul numero massimo di iscrizioni.
Sezione III
Termini di presentazione delle richieste di invito e delle offerte
e loro contenuto
70. Termini di ricezione delle domande di partecipazione
e di ricezione delle offerte
(art. 38, direttiva
2004/18; art. 3, D.P.C.M. n. 55/1991; artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 358/1992; artt. 9 e 10, D.Lgs. n. 157/1995; artt.
79, co. 1, primo periodo; 79, commi 3, 4, 7, 8; 81, co. 1, D.P.R. n. 554/1999)
1. Nel fissare i termini per la ricezione delle offerte e delle
domande di partecipazione, le stazioni appaltanti tengono conto della
complessità della prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente
necessario per preparare le offerte, e in ogni caso rispettano i termini minimi
stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il termine per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a cinquantadue giorni decorrenti dalla data di
trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo competitivo, il termine per la
ricezione delle domande di partecipazione non può essere inferiore a
trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il termine per la ricezione delle
offerte non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di invio
dell’invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o senza bando, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle offerte viene stabilito dalle
stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non vi siano specifiche
ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni dalla data di invio
dell’invito.
6. In tutte le procedure, quando il contratto ha per oggetto anche
la progettazione esecutiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a sessanta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara
o di invio dell’invito; quando il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva, il termine per la ricezione delle offerte non può
essere inferiore a ottanta giorni con le medesime decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni appaltanti abbiano pubblicato un
avviso di preinformazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte
nelle procedure aperte e ristrette può essere ridotto, di norma, a trentasei
giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni, né a meno di cinquanta giorni
se il contratto ha per oggetto anche la progettazione definitiva ed esecutiva.
Tali termini ridotti decorrono dalla data di trasmissione del bando nelle
procedure aperte, e dalla data di invio dell’invito a presentare le offerte
nelle procedure ristrette, e sono ammessi a condizione che l’avviso di
preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte le informazioni
richieste per il bando dall’allegato IX A, sempre che dette informazioni
fossero disponibili al momento della pubblicazione dell’avviso e che tale
avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di cinquantadue giorni
e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando di gara.
8. Se i bandi sono redatti e trasmessi per via elettronica secondo
il formato e le modalità di trasmissione precisati nell’allegato X, punto 3, i
termini minimi per la ricezione delle offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle
procedure aperte, e il termine minimo per la ricezione delle domande di
partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure ristrette, nelle procedure
negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti offrono, per via elettronica e a
decorrere dalla pubblicazione del bando secondo l’allegato X, l’accesso libero,
diretto e completo al capitolato d’oneri e a ogni documento complementare,
precisando nel testo del bando l’indirizzo Internet presso il quale tale
documentazione è accessibile, il termine minimo di ricezione delle offerte di
cui al comma 2, nelle procedure aperte, e il termine minimo di ricezione delle
offerte di cui al comma 4, nelle procedure ristrette, possono essere ridotti di
cinque giorni. Tale riduzione è cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il capitolato d’oneri o i documenti
e le informazioni complementari, sebbene richiesti in tempo utile da parte
degli operatori economici, non sono stati forniti entro i termini di cui agli
articoli 71 e 72, o se le offerte possono essere formulate solo a seguito di
una visita dei luoghi o previa consultazione sul posto dei documenti allegati
al capitolato d’oneri, i termini per la ricezione delle offerte sono prorogati
in modo adeguato a consentire che tutti gli operatori economici interessati
possano prendere conoscenza di tutte le informazioni necessarie alla
preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e nelle procedure negoziate con
pubblicazione di un bando di gara, quando l’urgenza rende impossibile
rispettare i termini minimi previsti dal presente articolo, le stazioni
appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni dell’urgenza, possono
stabilire:
a)
un termine per la ricezione delle domande di partecipazione, non inferiore a
quindici giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, successiva alla trasmissione del bando
alla Commissione;
b)
e, nelle procedure ristrette, un termine per la ricezione delle offerte non
inferiore a dieci giorni, ovvero non inferiore a trenta giorni se il contratto
ha per oggetto anche il progetto esecutivo, decorrente dalla data di invio
dell’invito a presentare offerte, ovvero non inferiore a quarantacinque giorni
se il contratto ha per oggetto anche il progetto definitivo, decorrente dalla
medesima data. Tale previsione non si applica nel caso di cui all’articolo 53,
comma 2, lettera c) (1).
12. Nelle procedure negoziate senza bando, quando l’urgenza rende
impossibile osservare i termini minimi previsti dal presente articolo,
l’amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per quanto possibile, del
comma 1 (2).
(1) Lettera
così modificata prima dalla lettera a) del comma 1 dell’art. 4-quater, D.L. 1 luglio
2009, n. 78, aggiunto dalla relativa legge di conversione, con i limiti di
applicabilità previsti dal comma 2 dello stesso articolo 4-quater, e,
successivamente, dal comma 4-bis dell’art. 3, D.L. 25 settembre 2009, n. 135,
aggiunto dalla relativa legge di conversione.
(2) Comma così
modificato dalla lettera s) del comma 1 dell’art. 1, D.Lgs. 11 settembre 2008,
n. 152 (Gazz. Uff. 2 ottobre 2008, n. 231, S.O.).
Art. 6-bis. Banca
dati nazionale dei contratti pubblici
(articolo
introdotto dall'art. 20, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012)
1. Dal 1°
luglio 2014, la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la
partecipazione alle procedure disciplinate dal presente Codice è acquisita
esclusivamente attraverso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici,
istituita presso l'Autorità dall'articolo 62-bis del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, della quale fanno parte i dati previsti dall'articolo 7 del
presente codice.
(comma
così modificato dall'art. 2, comma 13-sexies, legge n. 125 del 2013; termine
differito al 1° luglio 2014 dall'art. 9, comma 15-ter, legge n. 15 del 2014)
2. Per le
finalità di cui al comma 1, l'Autorità stabilisce con propria deliberazione, i
dati concernenti la partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in
relazione ai quali è obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca
dati, nonché i termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento
e la consultazione dei predetti dati contenuti nella Banca dati.
3. Le
stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori verificano il possesso dei
requisiti di cui al comma 1 esclusivamente tramite la Banca dati nazionale dei
contratti pubblici. Ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti
economico finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è
prevista l'inclusione nella Banca dati ai sensi del comma 2, il possesso di
tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti mediante l'applicazione
delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento di cui all'articolo 5 in materia di verifica
del possesso dei requisiti.
4. A tal fine, i soggetti pubblici e privati che detengono i dati
e la documentazione relativi ai
requisiti di cui al comma 1 sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità
entro i termini e secondo le modalità previste dalla stessa Autorità. Con le
medesime modalità, gli operatori economici sono tenuti altresì ad integrare i
dati di cui al comma 1, contenuti nella Banca dati nazionale dei contratti
pubblici.
5. Fino
alla data di cui al comma 1, le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori
verificano il possesso dei requisiti secondo le modalità previste dalla
normativa vigente.
6. Per i
dati scambiati a fini istituzionali con la banca dati unitaria delle
amministrazioni pubbliche istituita dall'articolo 13 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, non si applica l'articolo 6, comma 10, del presente decreto.
Rif. normativo
Art. 84. Commissione
giudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
(i
commi 2, 3, 8 e 9, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte
Cost. son sentenza n. 401 del 2007, nella parte in cui, per i contratti
inerenti a settori di competenza regionale, non prevedono il loro carattere
suppletivo e cedevole)
1.
Quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, la valutazione è demandata ad una commissione
giudicatrice, che opera secondo le norme stabilite dal regolamento.
2.
La commissione, nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad
effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, è composta da un
numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello
specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.
3.
La commissione è presieduta di norma da un dirigente della stazione appaltante
e, in caso di mancanza in organico, da un funzionario della stazione appaltante
incaricato di funzioni apicali, nominato dall'organo competente.
(comma
così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)
4.
I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere
alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al
contratto del cui affidamento si tratta.
5.
Coloro che nel biennio precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore
non possono essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6.
Sono esclusi da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di
membri delle commissioni giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave
accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di
atti dichiarati illegittimi.
7.
Si applicano ai commissari le cause di astensione previste dall'articolo 51
codice di procedura civile.
8.
I commissari diversi dal presidente sono selezionati tra i funzionari della
stazione appaltante. In caso di accertata carenza in organico di adeguate
professionalità, nonché negli altri casi previsti dal regolamento in cui
ricorrono esigenze oggettive e comprovate, i commissari diversi dal presidente
sono scelti tra funzionari di amministrazioni aggiudicatrici di cui
all'articolo 3, comma 25, ovvero con un criterio di rotazione tra gli
appartenenti alle seguenti categorie:
(comma
così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
a)
professionisti, con almeno dieci anni di iscrizione nei rispettivi albi
professionali, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di
candidati fornite dagli ordini professionali;
b)
professori universitari di ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base
di rose di candidati fornite dalle facoltà di appartenenza.
9.
Gli elenchi di cui al comma 8 sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10.
La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire
dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
11.
Le spese relative alla commissione sono inserite nel quadro economico del
progetto tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
12.
In caso di rinnovo del procedimento di gara a seguito di annullamento
dell'aggiudicazione o di annullamento dell'esclusione di taluno dei
concorrenti, è riconvocata la medesima commissione.
Art. 64. Bando di gara
1. Le stazioni appaltanti che intendono
aggiudicare un appalto pubblico o un accordo quadro mediante procedura aperta,
procedura ristretta, procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara,
dialogo competitivo, rendono nota tale intenzione con un bando di gara.
2. Le stazioni appaltanti che
intendono istituire un sistema dinamico di acquisizione rendono nota tale
intenzione mediante un bando di gara.
3. Le stazioni appaltanti che
intendono aggiudicare un appalto pubblico basato su un sistema dinamico di
acquisizione rendono nota tale intenzione con un bando di gara semplificato.
4. Il bando di gara contiene gli
elementi indicati nel presente codice, le informazioni di cui all'allegato IX
A, e ogni altra informazione ritenuta utile dalla stazione appaltante, secondo
il formato dei modelli di formulari adottati dalla Commissione in conformità
alla procedura di cui all'articolo 77, paragrafo 2, direttiva 2004/18.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera q), d.lgs. n. 152 del 2008)
4-bis. I bandi sono predisposti
dalle stazioni appaltanti sulla base di modelli (bandi-tipo) approvati
dall'Autorità, previo parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e sentite le categorie professionali interessate, con l'indicazione delle cause
tassative di esclusione di cui all'articolo 46, comma 1-bis. Le stazioni
appaltanti nella delibera a contrarre motivano espressamente in ordine alle
deroghe al bando-tipo.
(comma aggiunto dall'art. 4, comma
2, lettera h), legge n. 106 del 2011)
Informazioni che devono figurare nei
bandi e negli avvisi di appalti pubblici
AVVISO DI PUBBLICAZIONE DI UN AVVISO DI
PREINFORMAZIONE SUL PROFILO DI COMMITTENTE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice
2. Nome dell'amministrazione aggiudicatrice
3. Indirizzo Internet del «profilo di
committente» (URL)
4. Numero(i) di riferimento alla nomenclatura
CPV
AVVISO DI PREINFORMAZIONE
1. Nome, indirizzo, numero di fax e indirizzo
elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice e, se diversi, del servizio
presso il quale possono essere richieste informazioni complementari, nonché -
per gli appalti di servizi e di lavori - dei servizi, ad esempio il pertinente
sito internet governativo, presso i quali possono essere richieste informazioni
sul quadro normativo generale vigente nel luogo in cui l'appalto deve essere
eseguito in materia di fiscalità, protezione dell'ambiente, tutela dei
lavoratori e condizioni di lavoro.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un
appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. Per gli appalti pubblici di lavori: natura
ed entità dei lavori, luogo di esecuzione; nel caso in cui l'opera sia
ripartita in più lotti, caratteristiche essenziali dei lotti in riferimento
all'opera; se disponibile, stima dell'importo minimo e massimo dei lavori
previsti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di forniture: natura
e quantità o valore dei prodotti da fornire, numero di riferimento della
nomenclatura, numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
Per gli appalti pubblici di servizi: importo
complessivo previsto delle commesse per ciascuna delle categorie di servizi di
cui all'allegato II A; numero(i) di riferimento alla nomenclatura.
4. Date provvisoriamente previste per l'avvio
delle procedure d'aggiudicazione dell'appalto o degli appalti, nel caso degli
appalti pubblici di servizi per categoria.
5. Se del caso, indicazione che si tratta di
un accordo quadro.
6. Se del caso, altre informazioni.
7. Data di spedizione dell'avviso oppure di
spedizione dell'avviso di pubblicazione del presente avviso sul profilo di
committente.
8. Indicare se l'appalto rientra o meno nel
campo di applicazione dell'Accordo.
BANDO DI GARA
Procedure aperte, ristrette, dialogo
competitivo, procedure negoziate.
1. Nome, indirizzo, numero di telefono e di
fax, nonché indirizzo elettronico dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Indicare, se del caso, se si tratta di un
appalto pubblico riservato a categorie protette o la cui esenzione è riservata
nell'ambito di programmi di occupazione protetti.
3. a) Procedura di aggiudicazione prescelta.
b) Eventualmente, motivazione del ricorso
alla procedura accelerata (in caso di procedure ristrette e negoziate).
c) Eventualmente, indicazione se si tratta di
un accordo quadro.
d) Eventualmente, indicare se si tratta di un
sistema dinamico di acquisizione.
e) Eventualmente, ricorso a un'asta
elettronica (in caso di procedure aperte, ristrette o negoziate, come previsto
all'articolo 56.
4. Forma dell'appalto.
5. Luogo di esecuzione/realizzazione dei
lavori, luogo di consegna dei prodotti o luogo di prestazione dei servizi.
6. a) Appalti pubblici di lavori:
- natura ed entità dei lavori da effettuare e
caratteristiche generali dell'opera. Specificare, in particolare, le opzioni
per lavori complementari e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio
di tali opzioni, così come il numero di eventuali rinnovi del contratto. Se
l'opera o l'appalto sono suddivisi in lotti, ordine di grandezza dei diversi
lotti; numero(i) di riferimento alla nomenclatura,
- indicazioni relative alla finalità
dell'opera o dell'appalto quando quest'ultimo comporti anche l'elaborazione di
progetti,
- nel caso di accordi quadro, indicare anche
la durata prevista dell'accordo, il valore complessivo stimato dei lavori per
l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile, il valore e
la frequenza degli appalti da aggiudicare.
b) Appalti pubblici di forniture:
- Natura dei prodotti da fornire, specificando
in particolare gli scopi per i quali le offerte sono richieste, se per
l'acquisto, il leasing, la locazione o l'acquisto a riscatto, oppure per una
combinazione di tali scopi; numero di riferimento alla nomenclatura. Quantità
dei prodotti da fornire, specificando eventuali opzioni per ulteriori commesse
e, se noto, il calendario provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il
numero di eventuali rinnovi del contratto, numero(i) di riferimento alla
nomenclatura.
- Nel caso di appalti regolari o di appalti
rinnovabili nel corso di un determinato periodo, fornire altresì, se noto, il
calendario dei successivi appalti pubblici di forniture previsti.
- Nel caso di accordi quadro indicare anche
la durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle
forniture per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto possibile,
il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare.
c) Appalti pubblici di servizi:
- categoria del servizio e sua descrizione.
Numero(i) di riferimento della nomenclatura. Quantità dei servizi da prestare.
Specificare eventuali opzioni per ulteriori commesse e, se noto, il calendario
provvisorio dell'esercizio di tali opzioni e il numero di eventuali rinnovi del
contratto. Nel caso di appalti rinnovabili nel corso di un determinato periodo,
fornire una indicazione di massima del calendario, se noto, dei successivi
appalti pubblici di servizi previsti.
Nel caso di accordi quadro indicare anche la
durata prevista dell'accordo quadro, il valore complessivo stimato delle
prestazioni per l'intera durata dell'accordo quadro nonché, per quanto
possibile, il valore e la frequenza degli appalti da aggiudicare,
- indicazione se, in forza di disposizioni
legislative, regolamentari o amministrative, la prestazione del servizio sia
riservata a una particolare professione.
Riferimenti alle disposizioni legislative,
regolamentari o amministrative in questione,
- menzione di un eventuale obbligo per le
persone giuridiche di indicare il nome e le qualifiche professionali delle
persone incaricate della prestazione del servizio.
7. Se l'appalto è suddiviso in lotti,
indicazione della possibilità per gli operatori economici di presentare offerte
per uno, per più e/o per l'insieme dei lotti.
8. Termine ultimo per la realizzazione dei lavori,
per il completamento delle forniture o per la prestazione dei servizi o durata
dell'appalto di lavori/forniture/servizi; per quanto possibile, termine ultimo
per l'avvio dei lavori, per la consegna delle forniture o per la prestazione
dei servizi.
9. Ammissione o divieto di varianti.
10. Eventuali condizioni particolari cui è
soggetta la realizzazione dell'appalto.
11. Nel caso delle procedure aperte:
a) nome, indirizzo, numero di telefono e di
fax nonché indirizzo elettronico del servizio presso il quale si possono
richiedere il capitolato d'oneri e i documenti complementari;
b) eventualmente, termine ultimo per la
presentazione di tale domanda;
c) eventualmente, importo e modalità di
pagamento della somma da versare per ottenere detti documenti.
12. a) Termine ultimo per la ricezione delle
offerte o delle offerte indicative quando si tratta dell'istituzione di un
sistema dinamico di acquisizione (procedure aperte);
b) termine ultimo per la ricezione delle
domande di partecipazione (procedure ristrette e negoziate);
c) indirizzo cui devono essere trasmesse;
d) lingua o lingue in cui devono essere
redatte.
13. Nel caso delle procedure aperte:
a) persone ammesse ad assistere all'apertura
delle offerte;
b) data, ora e luogo di tale apertura.
14. Se del caso, cauzione e garanzie
richieste.
15. Modalità essenziali di finanziamento e di
pagamento e/o riferimenti alle disposizioni in materia.
16. Se del caso, forma giuridica che dovrà
assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario dell'appalto.
17. Criteri di selezione riguardanti la
situazione personale degli operatori che possono comportarne l'esclusione e
informazioni necessarie a dimostrare che non rientrano in casi che giustificano
l'esclusione. Criteri di selezione e informazioni riguardanti la situazione
personale dell'operatore economico, nonché informazioni e formalità necessarie
per la valutazione dei requisiti minimi di carattere economico e tecnico che
questi deve possedere. Livello o livelli minimi specifici di capacità eventualmente
richiesti.
18. Per gli accordi quadro: numero ed
eventualmente numero massimo previsto di operatori economici che ne faranno
parte, durata dell'accordo quadro previsto precisando, se del caso, i motivi
che giustificano una durata dell'accordo quadro superiore a quattro anni.
19. Per il dialogo competitivo e le procedure
negoziate con pubblicazione di bando di gara indicare, se del caso, il ricorso
a una procedura che si svolge in più fasi successive, al fine di ridurre
gradualmente il numero di soluzioni da discutere o di offerte da negoziare.
20. Per le procedure ristrette, il dialogo
competitivo e le procedure negoziate con pubblicazione di bando di gara, quando
ci si avvale della facoltà di ridurre il numero di candidati che saranno
invitati a presentare un'offerta, a partecipare al dialogo o a negoziare:
numero minimo e, se del caso, numero massimo previsto di candidati e criteri
oggettivi da applicare per la scelta di tale numero di candidati.
21. Periodo di tempo durante il quale
l'offerente è vincolato alla propria offerta (procedure aperte).
22. Se del caso, nome e indirizzo degli
operatori economici già selezionati dall'amministrazione aggiudicatrice
(procedure negoziate).
23. Criteri di cui all'articolo 83 che
verranno utilizzati per l'aggiudicazione dell'appalto: «prezzo più basso» o
«offerta economicamente più vantaggiosa». I criteri di aggiudicazione
all'offerta economicamente più vantaggiosa e la loro ponderazione vanno
menzionati qualora non figurino nel capitolato d'oneri ovvero, nel caso del
dialogo competitivo, nel documento descrittivo.
24. Nome ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto
al termine per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo,
numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni.
25. Data o date di pubblicazione dell'avviso
di preinformazione conformemente alle specifiche tecniche di pubblicazione
indicate nell'allegato X o menzione della sua mancata pubblicazione.
26. Data di spedizione del bando di gara.
27. Indicare se l'appalto rientra o meno nel
campo di applicazione dell'Accordo.
AVVISO DI GARA SEMPLIFICATO NELL'AMBITO DI UN
SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE
1. Paese dell'amministrazione aggiudicatrice.
2. Nome e indirizzo elettronico
dell'amministrazione aggiudicatrice.
3. Riferimento della pubblicazione del bando
di gara sul sistema dinamico di acquisizione.
4. Indirizzo elettronico in cui sono
disponibili il capitolato d'oneri e i documento complementari relativi al
sistema dinamico di acquisizione.
5. Oggetto dell'appalto: descrizione mediante
il(i) numero(i) di riferimento alla nomenclatura «CPV» e quantità o entità
dell'appalto da aggiudicare.
6. Termine per la presentazione delle offerte
indicative.
AVVISO RELATIVO AGLI APPALTI AGGIUDICATI
1. Nome e indirizzo dell'amministrazione
aggiudicatrice.
2. Procedura di aggiudicazione prescelta; nel
caso di procedura negoziata non preceduta da pubblicazione di un bando di gara,
motivazione del ricorso a tale procedura.
3. Appalti pubblici di lavori: natura ed
entità delle prestazioni, caratteristiche generali dell'opera.
Appalti pubblici di forniture: natura e
quantità dei prodotti forniti, eventualmente, per fornitore; numero di
riferimento della nomenclatura.
Appalti pubblici di servizi: categoria del
servizio e sua descrizione; numero di riferimento della nomenclatura; quantità
di servizi oggetto della commessa.
4. Data di aggiudicazione dell'appalto.
5. Criteri di aggiudicazione dell'appalto.
6. Numero di offerte ricevute.
7. Nome e indirizzo dell'aggiudicatario o
degli aggiudicatari.
8. Prezzo o gamma di prezzi (minimo/massimo)
pagati.
9. Valore dell'offerta (o delle offerte) cui
è stato aggiudicato l'appalto o offerta massima e offerta minima prese in
considerazione ai fini di tale aggiudicazione.
10. Se del caso, valore e parte del contratto
che può essere subappaltato a terzi.
11. Data di pubblicazione del bando di gara
in conformità alle specifiche tecniche di pubblicazione indicate nell'allegato
X.
12. Data d'invio del presente avviso.
13. Nome ed indirizzo dell'organo competente
per le procedure di ricorso e, se del caso, di mediazione. Precisazioni quanto
ai termini per l'introduzione di ricorsi o, se del caso, nome, indirizzo,
numero di telefono e di fax, nonché indirizzo elettronico del servizio presso
il quale si possono richiedere tali informazioni.
Decreto”
o “determina” a contrarre di cui
all’art. 11 del decreto legislativo n.
163/06 e s.m. (Aggiornato al 26 gennaio 2011)
D1.
Che cosa si intende per determina o decreto a contrarre?
La determina a contrarre è l’atto, di spettanza dirigenziale, con
il quale la stazione appaltante, pubblica amministrazione, manifesta la propria
volontà di stipulare un contratto.
D2. Quali sono i
riferimenti normativi a base della determina a contrarre?
L’articolo 11 del decreto legislativo n. 163/06 stabilisce, al
secondo comma, che “prima dell’avvio delle procedure di affidamento dei contratti
pubblici, le amministrazioni pubbliche decretano o determinano di contrarre, in
conformità ai propri ordinamenti …”.
Per gli enti locali, la determinazione a contrarre è disciplinata
dall’articolo 192 del Testo Unico degli Enti locali di cui al decreto
legislativo n. 267/2000 che stabilisce il contenuto minimo essenziale (la
determina a contrarre era stata già disciplinata dalla legge n. 142/1990 dove
si usava il termine di “deliberazione” a contrattare).
Inoltre la determina a contrarre deve essere richiamata nel bando di gara
(l’articolo 55, comma 3, del Codice dei contratti pubblici dispone che se ne
“fa menzione”).
D3. Quale è la natura
giuridica della determina a contrarre?
È un atto amministrativo di tipo programmatico con efficacia
interna, rilevante solo ai fini del procedimento formativo della volontà del
committente pubblico.
D4. La determina a
contrarre produce effetti verso terzi?
La determina a contrarre ha come unico destinatario l’organo
rappresentativo, legittimato ad esprimere all’esterno la volontà dell’Ente.
D5. Quali differenze
sussistono tra la determina a contrattare ed il bando di gara?
Mentre la determina a contrarre ha rilevanza meramente interna, il
bando di gara è atto amministrativo di natura generale a rilevanza esterna, con
il quale la stazione appaltante rende conoscibile la propria determinazione di
addivenire alla conclusione del contratto.
D6. Quale è l’oggetto (contenuti) della
determina a contrarre?
L’articolo 11, comma 2, del decreto legislativo n. 163/2006
stabilisce che con la determina a contrarre devono essere individuati “gli elementi
essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e
delle offerte”.
In sostanza, con tale atto devono essere individuati la
prestazione contrattuale, il suo valore economico, il sistema di gara, il
criterio di aggiudicazione.
D7. Quali sono gli
elementi essenziali della determina a contrarre?
Dal combinato disposto dell’articolo 11 del decreto legislativo n.
163/2006 e dell’articolo 192 del T.U.E.L. n. 267/2000, deriva che la
determinazione a contrarre deve obbligatoriamente indicare:
a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende
perseguire;
b) l’oggetto del contratto;
c) il valore economico;
d) la forma del contratto;
e) le clausole ritenute essenziali;
f) le modalità di scelta del contraente e le ragioni di tale scelta.
D8. Quali sono i criteri
di selezione degli operatori economici?
Sono le procedure di gara disciplinate dal Codice dei contratti
pubblici ed indicate principalmente dagli articoli 54 e seguenti: le procedure
aperte, ristrette, negoziate (con o senza previa pubblicazione del bando), le
acquisizioni in economia (in particolare, il cottimo fiduciario), il dialogo
competitivo, l’accordo quadro, il sistema dinamico di acquisizione, l’adesione
alle convenzioni Consip e il mercato elettronico della PA (MEPA).
D9. Quali sono i criteri
di selezione delle offerte?
Sono i criteri individuati e regolati dagli articoli 81 e seguenti
del Codice dei contratti pubblici: i criteri di aggiudicazione sono,
unicamente, il criterio del prezzo più basso oppure il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa. Non vi sono altri criteri di scelta del
contraente e questi non vanno confusi con le gare di appalto.
D10. Per i lavori
pubblici il Codice dei contratti pubblici prescrive ulteriori obblighi di contenuto?
Sì, ai sensi delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici,
la determinazione a contrarre in materia di lavori pubblici deve inoltre
stabilire o indicare:
a) se il contratto ha ad oggetto:
1) la sola esecuzione di lavori (articolo 53,
comma 2);
2) oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del
progetto definitivo Amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2);
3) previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la
progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori sulla base del progetto
preliminare dell’amministrazione aggiudicatrice (articolo 53, comma 2);
b) sulla base dell’esigenze dell’Amministrazione
aggiudicatrice, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, oppure,
parte a corpo e parte a misura (articolo 53, comma 4, del Codice);
c) le ragioni del ricorso alla procedura negoziata o al dialogo
competitivo, qualora si opti per tali modalità di scelta del contraente
(articoli 55, comma 1 e articoli 57, comma 1, del Codice dei contratti).
D11. Quali sono le conseguenze della mancata
adozione della determina a contrarre o i vizi di cui può essere affetta
quest’ultima?
La mancata adozione della determina contrarre, in quanto atto
amministrativo, la sua nullità o la presenza di un vizio di legittimità che la
renda annullabile, determinando un vizio dell’iter procedimentale che riguarda
la formazione della volontà contrattuale del soggetto pubblico, si riflette su
tutti gli atti del procedimento di gara compreso il provvedimento di aggiudicazione
ed il successivo contratto, invalido per effetto di un vizio derivato (secondo
alcuni, di annullabilità, secondo altri, di nullità o di inesistenza).
D12. Quali sono gli
altri riferimenti normativi sulla determina a contrarre.
La determina a contrarre è un atto amministrativo e in quanto tale
è assoggettata alla disciplina della legge generale sul procedimento n.
241/1990, più volte modificata od integrata. Lo stesso Codice dei contratti,
all’articolo 2 comma 3, rinvia a tale legge n. 241, per tutto ciò che non trova
disciplina all’interno del Codice stesso.
La legge n. 241 contiene, al Capo IV-bis (articoli 21 bis e
seguenti), una puntuale disciplina sull’efficacia ed invalidità del
provvedimento amministrativo (nullità, annullabilità, annullamento di ufficio),
nonché sulla revoca (art. 21 quinquies della legge n. 241).
Art. 11. Fasi delle procedure di affidamento
1. Le procedure di affidamento dei
contratti pubblici hanno luogo nel rispetto degli atti di programmazione delle
amministrazioni aggiudicatrici, se previsti dal presente codice o dalle norme
vigenti.
2. Prima dell'avvio delle procedure
di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici
decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti,
individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione
degli operatori economici e delle offerte.
3. La selezione dei partecipanti
avviene mediante uno dei sistemi previsti dal presente codice per
l'individuazione dei soggetti offerenti.
4.
Le procedure di affidamento selezionano la migliore offerta,
mediante uno dei criteri previsti dal presente codice. Al termine della
procedura è dichiarata l'aggiudicazione provvisoria a favore del miglior
offerente.
5. La stazione appaltante, previa
verifica dell'aggiudicazione provvisoria ai sensi dell'articolo 12, comma 1,
provvede all'aggiudicazione definitiva.
6. Ciascun concorrente non può
presentare più di un'offerta. L'offerta è vincolante per il periodo indicato nel
bando o nell'invito e, in caso di mancata indicazione, per centottanta giorni
dalla scadenza del termine per la sua presentazione. La stazione appaltante può
chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
7. L'aggiudicazione definitiva non equivale
ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino
al termine stabilito nel comma 9.
8. L'aggiudicazione definitiva
diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.
9. Divenuta efficace l'aggiudicazione
definitiva, e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi
consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto o di
concessione ha luogo entro il termine di sessanta giorni, salvo diverso termine
previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento
espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto
non avviene nel termine fissato, ovvero il controllo di cui all'articolo 12,
comma 3, non avviene nel termine ivi previsto, l'aggiudicatario può, mediante
atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o
recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo
il rimborso delle spese contrattuali documentate. Nel caso di lavori, se è
intervenuta la consegna dei lavori in via di urgenza e nel caso di servizi e
forniture, se si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza,
l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione
dei lavori ordinati dal direttore dei lavori, ivi comprese quelle per opere
provvisionali. Nel caso di servizi e forniture, se si è dato avvio
all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, l'aggiudicatario ha diritto al
rimborso delle spese sostenute per le prestazioni espletate su ordine del
direttore dell'esecuzione. L'esecuzione di urgenza di cui al presente comma non
è consentita durante il termine dilatorio di cui al comma 10 e durante il
periodo di sospensione obbligatoria del termine per la stipulazione del contratto
previsto dal comma 10-ter, salvo che nelle procedure in cui la normativa
vigente non prevede la pubblicazione del bando di gara, ovvero nei casi in cui
la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara
determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a
soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.
(comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 1 del d.lgs. n. 53
del 2010)
10. Il contratto non può comunque
essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi
dell'articolo 79.
(comma così sostituito dall'art. 1
del d.lgs. n. 53 del 2010)
(ai sensi dell'articolo 9, commi 1
e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, il presente comma non si applica agli
appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni
ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non
rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della
popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e
geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla
tutela ambientale e del patrimonio culturale)
10-bis. Il termine dilatorio di cui
al comma 10 non si applica nei seguenti casi:
(comma introdotto dall'art. 1 del
d.lgs. n. 53 del 2010)
a) se, a seguito di pubblicazione
di bando o avviso con cui si indice una gara o inoltro degli inviti nel
rispetto del presente codice, è stata presentata o è stata ammessa una sola
offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o
della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con
decisione definitiva;
b) nel caso di un appalto basato su
un accordo quadro di cui all'articolo 59 e in caso di appalti specifici basati
su un sistema dinamico di acquisizione di cui all'articolo 60 e nel caso di
acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico della pubblica
amministrazione di cui all'articolo 328 del regolamento.
(lettera così modificata dall'art.
11, comma 1, legge n. 94 del 2012)
10-ter. Se è proposto ricorso
avverso l'aggiudicazione definitiva con contestuale domanda cautelare, il
contratto non può essere stipulato, dal momento della notificazione
dell'istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti
giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento
cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di
primo grado in caso di decisione del merito all'udienza cautelare ovvero fino
alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva. L'effetto sospensivo sulla
stipula del contratto cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare,
il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'articolo 14, comma 3, del
codice del processo amministrativo, o fissa con ordinanza la data di
discussione del merito senza concedere misure cautelari o rinvia al giudizio di
merito l'esame della domanda cautelare, con il consenso delle parti, da
intendersi quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda
cautelare.
(comma introdotto dall'art. 1 del
d.lgs. n. 53 del 2010, poi così modificato dall'Allegato 4, art. 3, comma 19,
lettera a), d.lgs. n. 104 del 2010, come modificato dall'art. 1, comma 3,
d.lgs. n. 195 del 2011)
(ai sensi dell'articolo 9, commi 1
e 2, lettera a), legge n. 164 del 2014, il presente comma non si applica agli
appalti relativi alla messa in sicurezza degli edifici scolastici di ogni
ordine e grado, comprensivi di nuove edificazioni sostitutive di manufatti non
rispondenti ai requisiti di salvaguardia della incolumità e della salute della
popolazione studentesca e docente; alla mitigazione dei rischi idraulici e
geomorfologici del territorio; all'adeguamento alla normativa antisismica; alla
tutela ambientale e del patrimonio culturale)
11. Il contratto è sottoposto alla
condizione sospensiva dell'esito positivo dell'eventuale approvazione e degli
altri controlli previsti dalle norme proprie delle stazioni appaltanti o degli
enti aggiudicatori.
12. L'esecuzione del contratto può
avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di
urgenza, la stazione appaltante o l'ente aggiudicatore ne chieda l'esecuzione
anticipata, nei modi e alle condizioni previste dal regolamento.
13. Il contratto è stipulato, a
pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica
secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica
amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione
aggiudicatrice o mediante scrittura privata.
(comma così sostituito dall'art. 6,
comma 3, legge n. 221 del 2012)
Art. 12. Controlli sugli atti delle procedure di
affidamento
1. L'aggiudicazione provvisoria è
soggetta ad approvazione dell'organo competente secondo l'ordinamento delle
amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori, ovvero degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento dell'aggiudicazione provvisoria da
parte dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni.
Il termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti o,
in mancanza, quello di trenta giorni, l'aggiudicazione si intende approvata.
2. Il contratto stipulato è
soggetto all'eventuale approvazione dell'organo competente secondo
l'ordinamento delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori,
ovvero degli altri soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti
dai singoli ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto da parte
dell'organo competente. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il
termine è interrotto dalla richiesta di chiarimenti o documenti, e inizia
nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti o documenti pervengono
all'organo richiedente. Decorsi i termini previsti dai singoli ordinamenti
o, in mancanza, quello di trenta giorni, il contratto si intende approvato.
3. L'approvazione del contratto di
cui al comma 2 è sottoposta agli eventuali controlli previsti dagli ordinamenti
delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti aggiudicatori, o degli altri
soggetti aggiudicatori, nel rispetto dei termini previsti dai singoli
ordinamenti, decorrenti dal ricevimento del contratto approvato da parte
dell'organo di controllo. In mancanza, il termine è pari a trenta giorni. Il
termine può essere interrotto, per non più di due volte, dalla richiesta di
chiarimenti o documenti, e inizia nuovamente a decorrere da quando i chiarimenti
o documenti pervengono all'organo richiedente. L'organo di controllo si
pronuncia entro trenta giorni dal ricevimento dei chiarimenti. Decorsi i
termini previsti dai singoli ordinamenti o, in mancanza, quello di trenta
giorni, il contratto diventa efficace.
4. Restano ferme le norme vigenti
che contemplano controlli sui contratti pubblici al fine di prevenzione di
illeciti penali.
Rif. normativo
Art. 192.
Determinazioni a
contrattare e relative procedure (T. U. Enti
locali Dlgs 267/2000)
1. La stipulazione dei contratti
deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del
procedimento di spesa indicante:
a) il fine che con il contratto si
intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in
materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono
alla base.
2. Si applicano, in ogni caso, le
procedure previste dalla normativa della Unione europea recepita o comunque
vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
Rif. normativo
CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre
2009, n.7042
APPALTI - Riapertura del procedimento di gara - Potere di autotutela - Procedimento
unico - Comunicazione della riapertura - Necessità - Esclusione. La riapertura
del procedimento di gara ai fini dell'esercizio del potere di autotutela volto
ad eliminare illegittimità precedentemente verificatesi non costituisce un
nuovo procedimento amministrativo, essendo unico il procedimento di gara per la
scelta del contraente nei pubblici appalti che ha inizio con il bando di gara e
si conclude solo con l'aggiudicazione definitiva, con la conseguenza che non è
necessaria la comunicazione della riapertura del procedimento di gara e delle
successive attività della commissione ma solo la comunicazione della data in
cui la commissione procede al riesame (Consiglio Stato, sez. IV, 05 ottobre
2005, n. 5360). Pres. Iannotta, Est. Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c.
C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro (n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n.
3908/2007). CONSIGLIO DI STATO, Sez.V - 12 novembre 2009, n.7042
APPALTI - Commissione di gara - Organo straordinario e
temporaneo - Attività - Rilevanza esterna - Approvazione da parte degli organi
competenti dell’amministrazione aggiudicatrice - Aggiudicazione definitiva -
Potere di autotutela.
La commissione di
gara è un organo straordinario e temporaneo dell'amministrazione aggiudicatrice
(C.d.S., sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 560; C.G.A., 6 settembre 2000, n. 413) e
non già una figura organizzativa autonoma e distinta rispetto ad essa (C.d.S.,
sez. V, 14 aprile 1997, n. 358), la cui attività acquisisce rilevanza esterna
solo in quanto recepita e approvata dagli organi competenti della predetta
amministrazione appaltante. Infatti, essa svolge compiti di natura
essenzialmente tecnica, con funzione preparatoria e servente, rispetto
all'amministrazione appaltante, essendo investita della specifica funzione di
esame e valutazione delle offerte formulate dai concorrenti, finalizzata alla
individuazione del miglior contraente possibile, attività che si concreta nella
c.d. aggiudicazione provvisoria. La funzione di detta commissione si esaurisce
soltanto con l'approvazione del proprio operato da parte degli organi
competenti dell'amministrazione appaltante e, cioè, con il provvedimento di
c.d. aggiudicazione definitiva: nel periodo intercorrente tra tali atti non può
fondatamente negarsi il potere della stessa commissione di riesaminare
nell'esercizio del potere di autotutela il procedimento di gara già espletato,
anche riaprendo il procedimento di gara per emendarlo da errori commessi e da
illegittimità verificatesi, anche in relazione all'eventuale illegittima ammissione
o esclusione dalla gara di un'impresa concorrente. Pres. Iannotta, Est.
Montedoro - E.D.L. (avv. Baldassarre) c. C. s.r.l. (avv. Caiulo) e altro
(n.c.)- (Riforma TAR Pugli, Lecce n. 3908/2007). CONSIGLIO DI STATO,
Sez.V - 12/11/2009, n.7042
Massime classificate
per il nodo "Termini di ricezione
delle domande e delle offerte "
Parere di Precontenzioso n. 4 del
29/07/2014 - rif. PREC 70/13/F d.lgs 163/06
Articoli 46, 70 - Codici 46.1.1, 70.2
Tardiva presentazione dell’offerta. È onere del concorrente
provvedere a risolvere per tempo eventuali problemi tecnici e presentare
tempestivamente l’offerta come richiesto nel disciplinare di gara, a pena di esclusione.
Nel caso di specie, il malfunzionamento del sito, sebbene possa essere
considerata causa non imputabile al concorrente, non può comunque esonerarlo
dalla responsabilità di non avere – al pari degli altri concorrenti –
provveduto per tempo alla predisposizione degli adempimenti richiesti dalla
disciplina di gara. Il termine fissato per la presentazione delle domande di
partecipazione a una gara pubblica ha natura decadenziale, anche in caso di
assenza di espressa comminatoria, a garanzia della par condicio e della
trasparenza dell’azione amministrativa.
Parere di Precontenzioso n. 25 del
13/02/2014 - rif. PREC 140/13/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 70, 75 - Codici 46.1, 46.1.1, 70.2,
75.1
Artt. 75 e 46 D. Lgs. n.163/2006 – Modalità di prestazione della
garanzia a corredo dell’offerta e tassatività delle cause di esclusione- E’
illegittima l’esclusione di un’ impresa che, a seguito della proroga del termine
per la presentazione delle offerte, al posto di una nuova polizza, abbia
presentato un’appendice in aggiunta alla originaria polizza integrante la
cauzione provvisoria (che ha esteso la garanzia al nuovo termine di efficacia
dell’offerta), in tal modo salvaguardando sia il soddisfacimento dell’interesse
della S.A., sia il rispetto della ratio della norma di cui all’art. 75 D. Lgs.
n. 163/2006, sia, infine, il principio del favor partecipationis (cfr.
Consiglio di Stato, Sez. V, sent. 27.03.2009, n.1840).
Parere
di Precontenzioso n. 7 del 16/01/2014 - rif. PREC 226/13/L d.lgs 163/06 Articoli 70 - Codici 70.1, 70.2
Rettifica del bando di gara e riapertura del termini per la
presentazione delle offerte- Una stazione appaltante che riservi la riapertura del
termine di presentazione delle offerte, dopo che il bando è stato emendato su
una o più clausole escludenti, in favore delle sole concorrenti già escluse, e
delle imprese che non avevano precedentemente presentato domanda di
partecipazione, senza invece consentire alle concorrenti qualificate ed ammesse
di ritirare l’offerta per ripresentarla entro il nuovo termine, agisce in modo
illegittimo, determinando un’ingiustificata disparità di trattamento,
specialmente se tra l’iniziale ed il nuovo termine di scadenza per la
presentazione delle offerte sia trascorso un cospicuo intervallo di tempo
idoneo a produrre notevoli cambiamenti connessi al possesso dei requisiti
soggettivi di ammissione e qualificazione. Ne deriva che il provvedimento di
rettifica del bando di gara e di fissazione del nuovo termine risulta
illegittimo nella parte in cui non consente alle concorrenti già qualificate di
ritirare e ripresentare la propria offerta.
Parere di Precontenzioso n. 199 del
20/11/2013 - rif. PREC 92/13/L d.lgs
163/06 Articoli 6, 70, 73 - Codici 6.2, 70.1, 70.2, 73.1
Proroga del termine per la presentazione delle offerte e termine
per il pagamento del contributo all'AVCP.--- In caso di proroga del termine per
la presentazione delle offerte disposta dalla stazione appaltante a seguito di
chiarimenti resi, è illegittimo non differire anche il termine per
l'adempimento contributivo nei confronti dell’Autorità, essendo quest'ultimo al
primo direttamente collegato (cfr. AVCP Deliberazione del 21.12.2011) e per il
principio di unitarietà dell’offerta non può legittimamente ammettersi una
graduazione temporale della documentazione da produrre, a pena di esclusione.
Parere di Precontenzioso n. 122 del
17/07/2013 - rif. PREC 20/13/L d.lgs
163/06 Articoli 122, 70, 71 - Codici 122.1, 70.1, 70.2, 71.1
Art. 122, comma 6, lettera. e) D.Lgs. 163/2006 e art. 70, commi
1 e 10, D.Lgs. 163/2006: termine presentazione offerte – Offerta economicamente
più vantaggiosa: pesi ponderali da attribuire ai diversi fattori - Il richiamo
all’art. 70, comma 1, del D. Lgs. 163/2006, operato dall’art. 122 del medesimo
decreto legislativo, impone alle stazioni appaltanti, nel fissare il termine di
ricezione delle offerte, di considerare il tempo ordinariamente necessario per
prepararle e la complessità della prestazione oggetto del contratto; l’art. 70,
comma 10, D. Lgs. 163/2006 prevede la proroga del predetto termine qualora le
offerte possano essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi, non
indicando il predetto articolo un termine minimo da rispettare, bensì
semplicemente che lo stesso risulti idoneo, seppur breve, a consentire a tutti
gli operatori economici interessati di prendere conoscenza delle informazioni
necessarie alla preparazione delle offerte, e formulare in tal modo un’offerta
ponderata ed adeguata.
Deliberazione n. 92 del 07/11/2012 - rif. Fascicolo VICO n.
230/2012 d.lgs
163/06 Articoli 64, 70 - Codici 64.1, 70.2
70.2, 64.1 Non è conforme ai principi di trasparenza e tutela
della parità di trattamento la mancata riapertura dei termini per la ricezione
delle offerte nei confronti di tutti i potenziali concorrenti (deliberazione
AVCP n. 16 del 24/01/2007) da parte della stazione appaltante, qualora
quest’ultima abbia apportato modifiche al bando di gara riguardanti elementi
essenziali dello stesso, quali l’importo complessivo dell’importo a base d’asta
ed i requisiti di partecipazione
Parere di Precontenzioso n. 179 del
24/10/2012 - rif. PREC 188/12/L d.lgs 163/06 Articoli 46, 64, 70 - Codici 46.1, 64.1, 70.2
Termine di presentazione delle offerte: ambiguità della lex
specialis- In un contesto di incertezza circa l'interpretazione della portata
precettiva di una clausola ambigua della legge di gara, deve accordarsi
prevalenza all'interesse pubblico alla più ampia partecipazione dei concorrenti
in vista della selezione della migliore offerta proposta (cfr. AVCP, pareri n.208
del 31.7.2008; n.66 del 10.10.2007; TAR Piemonte, Sez. I, n. 252 del 24.2.2012)
Pertanto vanno riammessi alla gara i concorrenti esclusi se c’è discrepanza tra
il bando e il disciplinare sul termine ultimo di presentazione dei documenti di
gara, a motivazione della condotta colposa della Stazione appaltante (cfr. ex
multis Autorità parere n. 125/2012).
Deliberazione n. 77 del 01/08/2012 - rif. Fascicolo n. 924/2012 d.lgs
163/06 Articoli 70 - Codici 70.2
Nei contratti che hanno per oggetto anche la progettazione
definitiva, il termine per la ricezione delle offerte, a norma del co.6
dell’art. 70 D.lgs. n. 163/2006, non può essere inferiore a 80 giorni dalla
data di trasmissione del bando di gara, fermo restando che anche in caso di
deroga motivata dall’urgenza, la riduzione dei termini non può superare il
limite dei 45 giorni previsto dal comma 11, per le procedure che abbiano ad
oggetto anche la progettazione definitiva, dovendosi in ogni caso considerare
che tempi ridotti per la presentazione delle offerte, cui è correlata una
compressione dei tempi per la redazione degli elaborati progettuali, possono determinare
progetti di qualità carente, soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi
preventivi, con conseguenti difficoltà in fase di esecuzione.
Parere di Precontenzioso n. 53 del
04/04/2012 - rif. PREC 12/12/L d.lgs
163/06 Articoli 46, 70 - Codici 46.1, 70.2
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex
articolo 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dall’Impresa
Edile Schiavi Luigi & Giuseppe S.r.l. – “Procedura aperta per l’appalto dei
lavori di ristrutturazione di Palazzo Boria e Circolo Ricreativo” – Criterio di
aggiudicazione: prezzo più basso – Importo a base d’asta: euro 63.542,11 –
S.A.: Comune di San Paolo di Jesi (AN)- E’ conforme alla normativa di settore
l’esclusione del concorrente dalla gara per recapito dell’offerta oltre il
termine per causa imputabile allo stesso. Infatti, “il termine fissato per la
presentazione delle domande di partecipazione a una gara pubblica ha natura
decadenziale, anche in assenza di espressa comminatoria, a garanzia della par
condicio e della trasparenza dell’azione amministrativa” tant’è che anche un
ritardo di pochi minuti comporta l’esclusione del concorrente dalla gara “in quanto
con il superamento dell’ora prefissata si consolida l’interesse dei concorrenti
a evitare l’ammissione di ulteriori offerte” (TAR Toscana, Sez. I, 2 ottobre
2000, n. 2045; TAR Lombardia, 1° luglio 2008, n. 747).
Parere di Precontenzioso n. 3 del
08/02/2012 - rif. Prec.224/11/L d.lgs 163/06 Articoli 122, 2, 64, 70 - Codici 122.1, 2.1, 64.1,
70.2
Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex articolo
6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dalla Ditta COGESIL
S.r.l. – “Procedura aperta per l’affidamento di lavori, escluso gli impianti
tecnologici, per la manutenzione e l’assistenza degli immobili dell’Istituto
Nazionale dei Tumori Fondazione G. Pascale ” – Criterio di aggiudicazione:
prezzo più basso – Importo complessivo lordo € 486.000,00 – S.A.: Istituto
Nazionale Tumori IRCCS – Fond. Pascale- In una procedura aperta, la rettifica
del bando di gara che comporti modifiche sostanziali alla procedura, impone la
riapertura dei termini per la ricezione delle offerte nel rispetto delle
disposizioni di cui al D.Lgs. n. 163/2006.
Deliberazione n. 84 del 06/10/2011 - rif. Fascicolo 1455/2010 d.lgs
163/06 Articoli 70, 90 - Codici 70.2, 90.1
Il termine fissato per la ricezione delle offerte deve essere
adeguato alla complessità dell’appalto. Nel caso di procedure di affidamento di
servizi di progettazione, termini esigui assegnati per la compilazione della
progettazione determinano la redazione di progetti di qualità carente,
soprattutto privi di adeguate indagini e rilievi preventivi e che possono
pertanto presentare difficoltà in fase di esecuzione.
Deliberazione n. 56 del 07/06/2011 - rif. Fascicolo n.
1147/10/VILA, prot. 64103/10/VILA/VL4 d.lgs 163/06 Articoli 155, 70 - Codici 155.1, 70.2
La Determina n. 1/2009, in ordine alla procedura ex art. 153
commi 1-14 del codice, ha chiarito che “la disciplina non indica più il termine
di presentazione delle offerte; la fissazione dello stesso rientra, quindi,
nella discrezionalità dell'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto dei
limiti minimi previsti dall'articolo 70 e dall'articolo 145 del Codice, fermo
restando il principio generale di cui al comma 1 del medesimo articolo 70, che
prescrive alle amministrazioni di tenere conto della complessità della
prestazione oggetto del contratto e del tempo ordinariamente necessario o per
preparare le offerte”. Il richiamato articolo 145, comma 1, del Dlgs 163/2006
statuisce inoltre che “ai termini per la presentazione delle candidature e delle
offerte si applica l’art. 70, con esclusione del comma 9 e del comma 11.
Nell’affidamento di tali tipologie contrattuali è, dunque, inapplicabile la
riduzione dei termini di cui all’art. 70, comma 9. Nelle concessioni di lavori
pubblici rilevano in modo particolare anche l’art. 70 commi 6, 7 e 10 del
Codice . Ratio delle norme citate, infatti, è quella di consentire alle imprese
interessate di conoscere con congruo anticipo l’indizione della gara e le
modalità di partecipazione, nonché di formulare offerte sufficientemente
ponderate ed idonee a conseguire l’aggiudicazione. Pertanto, nel fissare tali
termini, le stazioni appaltanti devono tenere conto del tempo ordinariamente
necessario per predisporre le offerte, soprattutto nel caso in cui gli
offerenti siano chiamati a redigere elaborati progettuali. Lo studio di
fattibilità, come chiarito nelle linee guida dell’Autorità sul project
financing, ha una duplice valenza: “esso è atto propedeutico all’inserimento
delle iniziative negli strumenti di programmazione, nonché documento a base di
gara nelle nuove procedure ex articolo 153 del Codice”. Appare evidente,
quindi, il ruolo sostanziale che viene ad “assumere lo studio di fattibilità e
la necessità di individuarne chiaramente i contenuti minimi indefettibili, in
relazione alla duplice funzione ad esso assegnata”; “la corretta redazione
degli studi di fattibilità da porre a base di gara, contenenti aspetti
tecnico-progettuali, giuridico-amministrativi (compresi quelli urbanistici) ed
economico-finanziari ha anche lo scopo di consentire la redazione di progetti
preliminari, minimizzando il rischio di modifiche in fase di approvazione”.
Deliberazione n. 31 del 08/04/2009 - rif. GE/366-08 d.lgs
163/06 Articoli 123, 2, 64, 70, 84 - Codici 123.1, 2.1, 64.1, 70.2, 84.1
Il ricorso a termini ridotti per la presentazione delle offerte
non può ritenersi giustificato dalla "necessità di procedere
tempestivamente all'affidamento dei lavori", che è criterio inidoneo a
qualificare l'urgenza. Nè si può considerare evento imprevedibile l'imminente
scadenza, e conseguente perenzione, del finanziamento regionale. In tali casi
il ricorso a termini ristretti contrasta con l'esigenza di garantire la massima
partecipazione alle gare. E' in contrasto con i principi di trasparenza e
imparzialità l'invito alla procedura di cui all'art. 123 di un numero di ditte
inferiore a venti benchè ne sussistano in elenco. Il responsabile del procedimento
non può rivestire anche l'incarico di componente della commissione di gara, ai
sensi dell'art. 84, comma 4, D. Lgs. 163/2006. Contrasta con i principi di
trasparenza e imparzialità la previsione del bando di gara che ha disposto
l'inserimento in un'unica busta dell'offerta economica e dell'offerta tecnica.
La valutazione dell'offerta tecnica deve precedere la valutazione dell'offerta
economica, al fine di evitare che la prima, a carattere anche discrezionale,
possa essere influenzata dalla seconda, di carattere automatico. E' legittima
una procedura diversa solo se la valutazione tecnica sia completamente priva di
discrezionalità.
Parere di Precontenzioso n. 199 del
17/07/2008 - rif. PREC167/08/F d.lgs
163/06 Articoli 70 - Codici 70.2
Il termine di presentazione delle offerte ha natura perentoria e
inderogabile in quanto destinato a garantire la par condicio dei concorrenti
tra i partecipanti, mediante la fissazione di uno stesso termine per tutti gli
offerenti. Eventuali offerte pervenute oltre il termine fissato dalla stazione
appaltante non sono ammissibili e l’amministrazione è tenuta ad escluderle in
quanto, autovincolata a tali clausole della lex specialis, deve salvaguardare
le offerte tempestive.
Parere di Precontenzioso n. 193 del
10/07/2008 - rif. PREC171/08/S d.lgs
163/06 Articoli 64, 70 - Codici 64.1, 70.2
Qualora la S.A., anche in seguito a richieste di chiarimenti dei
partecipanti pervenute nei termini previsti dal bando, ravvisi errori materiali
o profili di poca chiarezza nei documenti di gara, può decidere di rettificare
la documentazione di gara e disporre una proroga per la presentazione delle
offerte, senza incorrere in una violazione della par condicio.
Parere di Precontenzioso n. 168 del
21/05/2008 - rif. PREC131/08/S d.lgs
163/06 Articoli 70 - Codici 70.2
Se, nel corso di una procedura avviata, a seguito delle
integrazioni fornite dalla S.A., venga modificata sostanzialmente la
documentazione di gara, deve essere disposta a favore dei partecipanti una
congrua proroga del termine per la presentazione delle offerte.
Parere di Precontenzioso n. 68 del 06/03/2008
- rif. PREC22/08/L d.lgs
163/06 Articoli 70 - Codici 70.2
Per quanto attiene alla richiesta di proroga dei termini per la
presentazione delle offerte, motivata sul presupposto del ricorrere di una
circostanza di forza maggiore che ha impedito il regolare recapito della
corrispondenza, si fa presente che affinché possa essere riconosciuta la
ricorrenza della fattispecie della forza maggiore, per concorde orientamento
della giurisprudenza amministrativa, è necessario che si siano verificati casi eccezionali
che soli sarebbero idonei a giustificare il ritardo, essendo inderogabile, nel
rispetto della par condicio, il termine di presentazione delle offerte.
Parere di Precontenzioso n. 159 del
20/12/2007 - rif. PREC463/07 d.lgs
163/06 Articoli 55, 70 - Codici 55.1, 70.2
La vigente normativa di settore in materia di appalti di lavori
pubblici, non prevede, nelle procedure aperte, la possibilità di ridurre i
termini di ricezione delle offerte per motivi di urgenza, in particolare se la
stessa è dettata dalla motivazione della perdita di un finanziamento. Al
riguardo, come rilevato dall’Autorità e dalla giurisprudenza amministrativa,
poiché le ragioni di urgenza devono sostanziarsi in sopraggiunte circostanze
impreviste, di carattere cogente ed oggettivo, non può rappresentare un motivo
di urgenza l’esigenza di impegnare tempestivamente i fondi di bilancio.
Parere di Precontenzioso n. 149 del
13/12/2007 - rif. PREC545/07 d.lgs
163/06 Articoli 53, 70 - Codici 53.1.2, 70.2
In base al diritto comunitario, nel fissare i termini per la
ricezione delle offerte, le stazioni appaltanti tengono conto del tempo
ordinariamente necessario per preparare le offerte. In materia vige, pertanto,
il principio generale di adeguatezza dei termini, in relazione alla complessità
dell’appalto. Quanto detto assume una particolare rilevanza nell’ipotesi di
aggiudicazione mediante appalto concorso, nella quale i concorrenti sono tenuti
ad effettuare specifica attività progettuale, da valutarsi in sede di offerta.
Deliberazione n. 260 del 25/07/2007 - rif. PREC329/07 d.lgs
163/06 Articoli 64, 70 - Codici 64.1, 70.2
La modifica delle carattistiche tecniche di metà degli articoli
presenti nel capitolato integra un sostanziale cambiamento dello stesso e
obbliga la s.a. a disporre una proroga dei termini per la presentazione
dell’offerta, al fine di evitare un disagio ai concorrenti e le conseguenti
contestazioni.
Deliberazione n. 69 del 06/03/2007 - rif. PREC50/07 d.lgs
163/06 Articoli 70 - Codici 70.2
Nel caso in cui il bando imponga l’obbligo del sopralluogo, il
termine minimo previsto dalla legge per la ricezione delle offerte deve essere
aumentato in misura adeguata in relazione alla necessità ed alle modalità del
sopralluogo preventivo. Infatti, il termine teoricamente a disposizione delle
imprese per la presentazione delle offerte (ossia, per assumere la decisione di
partecipare alla gara, predisporre la documentazione amministrativa, effettuare
il sopralluogo e redigere l’offerta economica) viene ad essere drasticamente
ridotto nel caso in cui il bando preveda un termine tassativo per il compimento
del sopralluogo, con l’effetto di pregiudicare l’interesse pubblico alla
serietà dell’offerta ed al favor partecipationis.
Art. 70. Termini di ricezione delle domande di
partecipazione e di ricezione delle offerte
1. Nel fissare i termini per la
ricezione delle offerte e delle domande di partecipazione, le stazioni
appaltanti tengono conto della complessità della prestazione oggetto del
contratto e del tempo ordinariamente necessario per preparare le offerte, e in
ogni caso rispettano i termini minimi stabiliti dal presente articolo.
2. Nelle procedure aperte, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a cinquantadue
giorni decorrenti dalla data di trasmissione del bando di gara.
3. Nelle procedure ristrette, nelle
procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, e nel dialogo
competitivo, il termine per la ricezione delle domande di partecipazione non
può essere inferiore a trentasette giorni decorrenti dalla data di trasmissione
del bando di gara.
4. Nelle procedure ristrette, il
termine per la ricezione delle offerte non può essere inferiore a quaranta
giorni dalla data di invio dell'invito a presentare le offerte.
5. Nelle procedure negoziate, con o
senza bando, e nel dialogo competitivo, il termine per la ricezione delle offerte
viene stabilito dalle stazioni appaltanti nel rispetto del comma 1 e, ove non
vi siano specifiche ragioni di urgenza, non può essere inferiore a venti giorni
dalla data di invio dell'invito.
6. In tutte le procedure, quando il
contratto ha per oggetto anche la progettazione esecutiva, il termine per la
ricezione delle offerte non può essere inferiore a sessanta giorni dalla data
di trasmissione del bando di gara o di invio dell'invito; quando il contratto
ha per oggetto anche la progettazione definitiva, il termine per la ricezione
delle offerte non può essere inferiore a ottanta giorni con le medesime
decorrenze.
7. Nei casi in cui le stazioni
appaltanti abbiano pubblicato un avviso di preinformazione, il termine minimo
per la ricezione delle offerte nelle procedure aperte e ristrette può essere
ridotto, di norma, a trentasei giorni e comunque mai a meno di ventidue giorni,
né a meno di cinquanta giorni se il contratto ha per oggetto anche la
progettazione definitiva ed esecutiva. Tali termini ridotti decorrono dalla
data di trasmissione del bando nelle procedure aperte, e dalla data di invio
dell'invito a presentare le offerte nelle procedure ristrette, e sono ammessi a
condizione che l'avviso di preinformazione a suo tempo pubblicato contenesse tutte
le informazioni richieste per il bando dall'allegato IX A, sempre che dette
informazioni fossero disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso e
che tale avviso fosse stato inviato per la pubblicazione non meno di
cinquantadue giorni e non oltre dodici mesi prima della trasmissione del bando
di gara.
8. Se i bandi sono redatti e
trasmessi per via elettronica secondo il formato e le modalità di trasmissione
precisati nell'allegato X, punto 3, i termini minimi per la ricezione delle
offerte, di cui ai commi 2 e 7, nelle procedure aperte, e il termine minimo per
la ricezione delle domande di partecipazione di cui al comma 3, nelle procedure
ristrette, nelle procedure negoziate e nel dialogo competitivo, possono essere
ridotti di sette giorni.
9. Se le stazioni appaltanti
offrono, per via elettronica e a decorrere dalla pubblicazione del bando
secondo l'allegato X, l'accesso libero, diretto e completo al capitolato
d'oneri e a ogni documento complementare, precisando nel testo del bando
l'indirizzo Internet presso il quale tale documentazione è accessibile, il
termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 2, nelle procedure
aperte, e il termine minimo di ricezione delle offerte di cui al comma 4, nelle
procedure ristrette, possono essere ridotti di cinque giorni. Tale riduzione è
cumulabile con quella di cui al comma 8.
10. Se, per qualunque motivo, il
capitolato d'oneri o i documenti e le informazioni complementari, sebbene
richiesti in tempo utile da parte degli operatori economici, non sono stati
forniti entro i termini di cui agli articoli 71 e 72, o se le offerte possono
essere formulate solo a seguito di una visita dei luoghi o previa consultazione
sul posto dei documenti allegati al capitolato d'oneri, i termini per la
ricezione delle offerte sono prorogati in modo adeguato a consentire che tutti
gli operatori economici interessati possano prendere conoscenza di tutte le
informazioni necessarie alla preparazione delle offerte.
11. Nelle procedure ristrette e
nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, quando
l'urgenza rende impossibile rispettare i termini minimi previsti dal presente
articolo, nonché nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati
ai sensi della Parte quarta, Titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, le stazioni appaltanti, purché indichino nel bando di gara le ragioni
dell'urgenza, possono stabilire:
(alinea così modificato dall'art.
34, comma 4, legge n. 164 del 2014)
a) un termine per la ricezione
delle domande di partecipazione, non inferiore a quindici giorni dalla data di
pubblicazione del bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, successiva alla trasmissione del bando alla Commissione;
b) e, nelle procedure ristrette, un
termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni, ovvero non
inferiore a trenta giorni se l'offerta ha per oggetto anche il progetto
esecutivo, decorrente dalla data di invio dell'invito a presentare offerte,
ovvero non inferiore a quarantacinque giorni se l'offerta ha per oggetto anche
il progetto definitivo, decorrente dalla medesima data. Tale previsione non si
applica nel caso di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c).
(lettera così modificata dall'art.
4-quater, comma 1, lettera a), legge n. 102 del 2009)
12. Nelle procedure negoziate senza
bando, quando l'urgenza rende impossibile osservare i termini minimi previsti
dal presente articolo, l'amministrazione stabilisce i termini nel rispetto, per
quanto possibile, del comma 1.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 74. Forma e contenuto delle offerte
1. Le offerte hanno forma di
documento cartaceo o elettronico e sono sottoscritte con firma manuale o
digitale, secondo le norme di cui all'articolo 77.
2. Le offerte contengono gli
elementi prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri, e,
in ogni caso, gli elementi essenziali per identificare l'offerente e il suo
indirizzo e la procedura cui si riferiscono, le caratteristiche e il prezzo
della prestazione offerta, le dichiarazioni relative ai requisiti soggettivi di
partecipazione.
2-bis. Le stazioni appaltanti
richiedono, di norma, l'utilizzo di moduli di dichiarazione sostitutiva dei
requisiti di partecipazione di ordine generale e, per i contratti relativi a
servizi e forniture o per i contratti relativi a lavori di importo pari o
inferiore a 150.000 euro, dei requisiti di partecipazione economico-finanziari
e tecnico-organizzativi. I moduli sono predisposti dalle stazioni appaltanti
sulla base dei modelli standard definiti con decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, acquisito l'avviso dell'Autorità.
(comma aggiunto dall'art. 4, comma
2, lettera i), legge n. 106 del 2011)
3. Salvo che l'offerta del prezzo
sia determinata mediante prezzi unitari il mancato utilizzo di moduli
predisposti dalle stazioni appaltanti per la presentazione delle offerte non
costituisce causa di esclusione.
(comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera q), d.lgs. n. 113 del 2007, poi dall'art. 2, comma 1, lettera
o), d.lgs. n. 152 del 2008)
4. Le offerte sono corredate dei
documenti prescritti dal bando o dall'invito ovvero dal capitolato d'oneri.
5. Le stazioni appaltanti richiedono
gli elementi essenziali di cui al comma 2, nonché gli altri elementi e
documenti necessari o utili, nel rispetto del principio di proporzionalità in
relazione all'oggetto del contratto e alle finalità dell'offerta.
6. Le stazioni appaltanti non richiedono
documenti e certificati per i quali le norme vigenti consentano la
presentazione di dichiarazioni sostitutive, salvi i controlli successivi in
corso di gara sulla veridicità di dette dichiarazioni.
7. Si applicano l'articolo 18,
comma 2, legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché gli articoli 43 e 46, del d.P.R.
28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni e integrazioni.
modificato dall'art. 1, comma 1,
lettera s), d.lgs. n. 152 del 2008)
Caratteristiche relative alla
pubblicazione
1. Pubblicazione di bandi e avvisi
a) I bandi e gli avvisi di cui agli
articoli 63, 64, 102, 144,150, 206, 224, 225, 236 sono trasmessi dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatoli all'Ufficio delle
pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee nella forma prescritta dalle
misure di esecuzione che la Commissione adotta con la procedura di cui agli
articoli 68, paragrafo 2 della direttiva 2004/17/Ce [1] e 77, paragrafo 2 della
direttiva 2004/18/Ce [2]. Anche gli avvisi di preinformazione previsti
all'articolo 63 e gli avvisi indicativi periodici di cui all'articolo 223,
pubblicati sul profilo di committente rispettano questa forma, come l'avviso
che annuncia tale pubblicazione.
b) I bandi e gli avvisi di cui agli
articoli 63, 64, 102, 144, 150, 206, 224, 225, 236 sono pubblicati dall'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, dalle amministrazioni
aggiudicatoci o dagli enti aggiudicatosi qualora si tratti di avvisi di
preinformazione pubblicati sul profilo di committente ai sensi dell'articolo 63
e 223. Le amministrazioni aggiudicatrici possono inoltre divulgare tali
informazioni tramite Internet, pubblicando il loro «profilo di committente»
come specificato al punto 2, lettera b).
c) L'Ufficio delle pubblicazioni
ufficiali delle Comunità europee conferma all'amministrazione aggiudicatrice o
all' ente aggiudicatore la pubblicazione di cui all'articolo 66.
2. Pubblicazione di informazioni
complementari o aggiuntive
a) Le amministrazioni
aggiudicatrici e gli enti aggiudicatori sono incoraggiati a pubblicare
integralmente il capitolato d'oneri e i documenti complementari su Internet.
b) Il profilo di committente può
contenere avvisi di preinformazione, di cui all'articolo 63 e avvisi periodici di
cui all'articolo 223, informazioni sugli inviti a presentare offerte in corso,
informazioni sugli appalti in corso, sulle commesse programmate, sui contratti
conclusi, sulle procedure annullate, nonché ogni altra informazione generale
utile come persone da contattare, numeri di telefono e di fax, indirizzi
postali ed elettronici (e-mail).
3. Forma e modalità di trasmissione
di bandi e avvisi per via elettronica
La forma e le modalità di
trasmissione di bandi e avvisi per via elettronica sono accessibili
all'indirizzo Internet: «http://simap.eu.int».
[1] G.U.C.E. L. 134/1 del 30.4.2004
direttiva 2004/17/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004
che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servìzi di trasporto e servizi postali.
[2] G.U.C.E. L. 134/114 del
30.4.2004 direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo del Consiglio del 31
marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli
appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi.
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti
gli scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici
possono avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante
fax, per via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il
mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o,
ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto
deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare
l'integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di
partecipazione e di non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione
del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione prima della
scadenza del termine previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le
stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla
presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti
chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti
da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche
tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio, comunemente
disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della tecnologia
dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le stazioni
appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano nel rispetto
delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle
relative norme di attuazione ed esecuzione. In particolare, gli scambi di
comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e operatori economici deve
avvenire tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'articolo 48, del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 e
del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma così modificato dall'art. 3
del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai dispositivi di trasmissione e
ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica delle
domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le
specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione
per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli
interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e
delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII,
nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le
stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via
elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica
digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) per la prestazione dei servizi
di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in
relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si
impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano
presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la
presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla
trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione
possono essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono,
ovvero per iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione
presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del
termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera,
telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione
possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal
presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono
esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante
fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termini
Art. 82. Criterio del prezzo più basso
1. Il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare
parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo più basso è
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni
dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo
livello e delle misure di adempimento alle disposizioni in materia di salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
(comma introdotto dall'art. 32,
comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)
Riferimenti
Normativi
Art. 77. Regole applicabili alle comunicazioni
1. Tutte le comunicazioni e tutti gli
scambi di informazioni tra stazioni appaltanti e operatori economici possono
avvenire, a scelta delle stazioni appaltanti, mediante posta, mediante fax, per
via elettronica ai sensi dei commi 5 e 6, per telefono nei casi e alle
condizioni di cui al comma 7, o mediante una combinazione di tali mezzi. Il
mezzo o i mezzi di comunicazione prescelti devono essere indicati nel bando o,
ove manchi il bando, nell'invito alla procedura.
2. Il mezzo di comunicazione scelto
deve essere comunemente disponibile, in modo da non limitare l'accesso degli
operatori economici alla procedura di aggiudicazione.
3. Le comunicazioni, gli scambi e
l'archiviazione di informazioni sono realizzati in modo da salvaguardare l'integrità
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione e di
non consentire alle stazioni appaltanti di prendere visione del contenuto delle
offerte e delle domande di partecipazione prima della scadenza del termine
previsto per la loro presentazione.
4. Nel rispetto del comma 3, le
stazioni appaltanti possono acconsentire, come mezzo non esclusivo, anche alla
presentazione diretta delle offerte e delle domande di partecipazione, presso
l'ufficio indicato nel bando o nell'invito.
5. Quando le stazioni appaltanti
chiedano o acconsentano alle comunicazioni per via elettronica, gli strumenti
da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative
caratteristiche tecniche, devono essere di carattere non discriminatorio,
comunemente disponibili al pubblico e compatibili con i prodotti della
tecnologia dell'informazione e della comunicazione generalmente in uso. Le
stazioni appaltanti che siano soggetti tenuti all'osservanza del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (codice dell'amministrazione digitale), operano
nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. In
particolare, gli scambi di comunicazioni tra amministrazioni aggiudicatrici e
operatori economici deve avvenire tramite posta elettronica certificata, ai
sensi dell'articolo 48, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, del d.P.R.
11 febbraio 2005, n. 68 e del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.
(comma così modificato dall'art. 3
del d.lgs. n. 6 del 2007)
6. Ai dispositivi di trasmissione e
ricezione elettronica delle offerte e ai dispositivi di ricezione elettronica
delle domande di partecipazione si applicano le seguenti regole:
a) le informazioni concernenti le
specifiche necessarie alla presentazione di offerte e domande di partecipazione
per via elettronica, ivi compresa la cifratura, sono messe a disposizione degli
interessati. Inoltre i dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e
delle domande di partecipazione sono conformi ai requisiti dell'allegato XII,
nel rispetto, altresì, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per le
stazioni appaltanti tenute alla sua osservanza;
b) le offerte presentate per via
elettronica possono essere effettuate solo utilizzando la firma elettronica
digitale come definita e disciplinata dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n.
82;
c) per la prestazione dei servizi
di certificazione in relazione ai dispositivi elettronici della lettera a) e in
relazione alla firma digitale di cui alla lettera b), si applicano le norme sui
certificatori qualificati e sul sistema di accreditamento facoltativo, dettate
dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
d) gli offerenti e i candidati si
impegnano a che i documenti, i certificati e le dichiarazioni relativi ai
requisiti di partecipazione di cui agli articoli da 38 a 46 e di cui agli
articoli 231, 232, 233, se non sono disponibili in formato elettronico, siano
presentati in forma cartacea prima della scadenza del termine previsto per la presentazione
delle offerte o delle domande di partecipazione.
7. Salvo il comma 4, alla
trasmissione delle domande di partecipazione alle procedure di aggiudicazione
di contratti pubblici si applicano le regole seguenti:
a) le domande di partecipazione possono
essere presentate, a scelta dell'operatore economico, per telefono, ovvero per
iscritto mediante lettera, telegramma, telex, fax;
b) le domande di partecipazione
presentate per telefono devono essere confermate, prima della scadenza del
termine previsto per la loro ricezione, per iscritto mediante lettera,
telegramma, telex, fax;
c) le domande di partecipazione
possono essere presentate per via elettronica, con le modalità stabilite dal
presente articolo, solo se consentito dalle stazioni appaltanti;
d) le stazioni appaltanti possono
esigere che le domande di partecipazione presentate mediante telex o mediante
fax siano confermate per posta o per via elettronica. In tal caso, esse
indicano nel bando di gara tale esigenza e il termi
TUTTE LE FASI DELLA PROCEDURA DI GARA ILLUSTRATE DAL CONSIGLIO DI STATO
Procedura
di gara
da aggiudicare secondo il criterio dell´offerta economicamente
Consiglio di Stato, Sez. III
Il Direttore segnala la presente
sentenza in quanto in modo semplice e chiaro il Consiglio di Stato procede a
illustrare come si svolge nelle sue diverse le fasi la procedura di gara da
aggiudicare secondo il criterio dell´offerta economicamente più vantaggiosa
(artt. 83 e segg. del Codice dei contratti pubblici). Il procedimento di gara
si svolge, normalmente, in tre fasi: in
due fasi sono necessarie prevalenti competenze amministrative ed in una fase
sono necessarie prevalenti competenze tecniche. 3.1.- Dopo aver ricevuto le
offerte, nel termine indicato dal bando, l’amministrazione in una prima fase
svolge diverse operazioni preliminari alla valutazione delle offerte: verifica
la regolarità dell’invio dell’offerta e il rispetto delle disposizioni generali
e di quelle speciali contenute nel bando (o nella lettera di invito) e nel
disciplinare di gara (e l’osservanza delle regole sulla produzione dei
documenti). La stazione appaltante provvede quindi, in seduta pubblica,
all’apertura dei plichi delle diverse offerte che (di norma) contengono tre
buste: la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione
tecnica) e la busta C (offerta economica). 3.2.- La stazione appaltante,
disposta l’idonea conservazione delle buste (C) contenenti le offerte
economiche, procede quindi all’apertura delle buste (A) contenenti la
documentazione amministrativa per verificarne il contenuto e per consentire la
successiva verifica dei requisiti generali previsti dalla normativa sugli
appalti pubblici (artt. 38 e 39 del codice degli appalti) e dei requisiti
speciali, dettati dagli atti di gara (artt. 41 e 42 del codice), nonché di
tutte le altre condizioni dettate per la partecipazione alla gara. 4.-
L’amministrazione procede poi, sempre in seduta pubblica (Consiglio di Stato,
Adunanza Plenaria, 28 luglio 2011, n. 13 e poi art. 12 del d.l. 7 maggio 2012,
n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94) all’apertura
delle buste (B), contenenti la documentazione tecnica, per prendere atto del
relativo contenuto e per verificare l’effettiva presenza dei documenti
richiesti nel bando (o nella lettera di invito) e nel disciplinare di gara
(schede tecniche, relazioni tecniche illustrative, certificazioni tecniche
etc.). Anche tale documentazione è poi conservata in plico sigillato. 5.- Tali
attività, preliminari alla valutazione delle offerte, sono eseguite dal seggio
di gara o direttamente dal responsabile del procedimento unico (RUP), di norma
il dirigente preposto alla competente struttura organizzativa della stazione
appaltante (che si avvale anche dei funzionari del suo ufficio), che, ai sensi
dell’art. 10, comma 2 del Codice, «svolge tutti i compiti relativi alle
procedure di affidamento previste dal presente codice, ivi compresi gli
affidamenti in economia, e alla vigilanza sulla corretta esecuzione dei
contratti, che non siano specificamente attribuiti ad altri organi o soggetti»
e, ai sensi del comma 3, lettera c) «cura il corretto e razionale svolgimento
delle procedure». 6.- Dopo la preliminare fase di verifica dei contenuti
dell’offerta, si passa alla seconda fase di valutazione delle offerte tecniche.
A tale seconda fase provvede l’apposita Commissione tecnica che è nominata ai
sensi dell’art. 84 del Codice dei contratti e dell’art. 283, comma 2 del
Regolamento di cui al D.P.R. n. 207 del 2010. In una o più sedute riservate, la
Commissione verifica quindi la conformità tecnica delle offerte e valuta le stesse,
assegnando i relativi punteggi sulla base di quanto previsto dal disciplinare
di gara (e delle altre regole che la stessa Commissione si è data). 7.-
Completato l’esame dell’offerta tecnica, l’amministrazione procede, nuovamente
in seduta pubblica, ad informare i partecipanti delle valutazioni compiute, a
dare notizia di eventuali esclusioni e a dare lettura dei punteggi assegnati
dalla Commissione sulle offerte tecniche dei concorrenti non esclusi. Quindi,
verificata l’integrità del plico contenenti le buste con le offerte economiche
(e l’integrità delle singole buste), l’amministrazione procede all’apertura
delle stesse con la lettura delle singole offerte, con l’indicazione dei
ribassi offerti e dei conseguenti prezzi netti e la determinazione (matematica)
dei punteggi connessi ai prezzi. 8.- Il seggio di gara formula quindi la
graduatoria finale sulla base della somma dei punteggi assegnati per l’offerta
tecnica e per l’offerta economica e procede all’aggiudicazione provvisoria in
favore dell’offerta che ha raggiunto il maggiore punteggio complessivo. 9.-
Come si è esposto, nella prima fase della procedura, ai relativi atti (apertura
dei plichi, verifica della documentazione amministrativa e presa d’atto della
documentazione tecnica) provvede, in seduta pubblica, il seggio di gara. 9.1.-
Le operazioni di valutazione e di graduazione nel merito delle offerte
tecniche, come si è ricordato, vengono espletate, in uno o più sedute
riservate, dalla commissione giudicatrice. 9.2.- Le operazioni della (terza)
fase conclusiva dell’iter di gara (comunicazione dell’esito della valutazioni
tecniche, lettura dei prezzi offerti, formulazione della graduatoria finale ed
aggiudicazione provvisoria) sono infine espletate, in seduta pubblica, dal
seggio di gara. 9.3.- In proposito ogni questione che era stata prima sollevata
circa l’esatta individuazione dell’organo tenuto agli adempimenti di tale fase
deve ritenersi risolta a seguito dell’approvazione del regolamento di
esecuzione del Codice dei Contratti pubblici (D.P.R. n. 207 del 2010) che,
all’art. 283, comma 3, ha previsto che «in seduta pubblica, il soggetto che
presiede la gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche,
procede all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dà lettura dei
ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di ciascuna di esse e procede
secondo quanto previsto dall’articolo 284» alla verifica di anomalia di cui
all’art. 86 del codice, avvalendosi anche di apposita Commissione (o della
stessa Commissione tecnica) e dichiarando l’aggiudicazione provvisoria in
favore della migliore offerta risultata congrua. 9.4.- Per quanto riguarda, in
particolare, il procedimento per la verifica dell’anomalia, l’art. 284 del
D.P.R. n. 207 del 2010, nel dare attuazione all’art. 88 del Codice in relazione
agli appalti di servizi, rinvia all’art. 121 del D.P.R. n. 207 che, al comma
10, per le gare da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, prevede espressamente che, qualora vi siano offerte da sottoporre
alla verifica di congruità, ai sensi dell’art. 86, comma 2, del Codice «…
qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli
altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai
limiti indicati dall´articolo 86, comma 2, del codice, il soggetto che presiede
la gara chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione al responsabile del
procedimento, che procede alla verifica delle giustificazioni presentate dai
concorrenti ai sensi dell´articolo 87, comma 1, del codice avvalendosi degli
uffici o organismi tecnici della stazione appaltante ovvero della commissione
di gara, ove costituita». Da tali disposizioni si evince che è il responsabile
del procedimento ad essere investito anche della funzione di svolgere la
verifica dell’anomalia, potendosi avvalere, ove costituita, della
apposita Commissione (o della
stessa Commissione tecnica).
12 gennaio 2012
Il principio di pubblicità delle
operazioni di gara costituisce regola generale che discende direttamente dagli
obblighi di trasparenza ed imparzialità dell’azione amministrativa, deve
caratterizzare le vasi di svolgimento della gara di appalto, escluse solamente
le ipotesi espressamente previste dalla legge.
È principio generale
dell’ordinamento quello per il quale le sedute della commissione di gara
preordinate all’aggiudicazione di appalti pubblici, devono essere
caratterizzate dalla pubblicità delle relative operazioni. Il principio di
pubblicità di cui all’art. 2 del Codice dei contratti è infatti preordinato a
tutelare le esigenze di trasparenza ed imparzialità che devono guidare l’azione
amministrativa.
La portata generale ed obbligatoria
del principio comporta che lo stesso opera, indipendentemente dalla sua
previsione nei documenti di gara, in tutte le ipotesi in cui all’aggiudicazione
si pervenga con un’attività di tipo procedimentale, ancorché semplificata (TAR
Sardegna, n. 212/2011). Pertanto il principio della pubblicità deve essere
presente anche in relazione ai cottimi fiduciari (sentenza citata), ed anche
nei casi di gara informale l’amministrazione è tenuta all’osservanza dei
principi generali in materia di procedimenti ad evidenza pubblica e quindi del
principio di par condicio, pubblicità, trasparenza, imparzialità (AVCP, delib.
n. 309/2007). Ancora, il principio di pubblicità delle sedute della commissione
giudicatrice si applica anche alle procedure negoziate senza bando preventivo,
in quanto si tratta di principio generale ed immanente negli ordinamenti
nazionale e comunitario e riguardano quindi tutti i tipi di contratti pubblici
(C.d.S., III, 3.3.2011, n. 1369).
La rilevanza e la necessità del
rispetto di detto principio è ribadita dal Consiglio di Stato (sez. VI, sent.
3019/2011), con riguardo ad una gara informale per la concessione di un
servizio ex art. 30 del Codice, per il cui svolgimento è imposta l’osservanza
dei principi generali stabiliti per l’aggiudicazione dei contratti pubblici, ed
in particolare dei principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento.
Sono del pari soggetti ai principi
del Codice anche gli affidamenti dei contratti aventi per oggetto servizi e
forniture esclusi in tutto o in parte dall’applicazione del Codice medesimo,
anch’essi tenuti all’osservanza dell’art. 2, e quindi delle disposizioni di
legge sul procedimento amministrativo (C.d.S., VI, 3.2.2011, n. 775).
Il mancato rispetto del principio
di pubblicità delle sedute di gara rileva come vizio della procedura, senza che
occorra dimostrare una effettiva lesione della trasparenza della gara e della
par condicio tra i concorrenti, trattandosi di un aspetto della selezione posto
a tutela non solo della parità di trattamento dei partecipanti alla competizione,
ma ancor prima dell’interesse pubblico all’imparzialità dell’azione
amministrativa (AVCP, precontenzioso n. 30/2008).
La pubblicità delle sedute di gara
nell’aggiudicazione dei contratti pubblici, è espressamente prevista, in
termini generali, dal Regolamento, all’art. 117 a termini del quale negli atti
di gara “sono stabiliti il giorno e l’ora della prima seduta pubblica di gara”[1], nonché con riguardo ad entrambe le procedure di
aggiudicazione.
Nell’aggiudicazione con il criterio
del prezzo più basso, art. 119, comma 6 “L’autorità che presiede la
gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed autentica i
documenti e le offerte in ciascun foglio e le eventuali correzioni apportate
nel modo indicato nel comma 5, legge ad alta voce il prezzo complessivo offerto
da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso percentuale e procede, sulla
base dei ribassi espressi in lettere, secondo quanto previsto dall’art. 121”.
Nel caso di offerta economicamente
più vantaggiosa, art. 120, comma 2, “in una o più sedute riservate, la
commissione valuta le offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi
punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera
di invito secondo quanto previsto nell’allegato G. Successivamente, in seduta
pubblica, la commissione dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole
offerte tecniche, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte
economiche e, data lettura dei ribassi espressi in lettere e delle riduzioni di
ciascuna di esse, procede secondo quanto previsto dall’art. 121”.
In caso di anomalia “il
soggetto che presiede la gara, in seduta pubblica, dichiara l’anomalia delle offerte
che, all’esito del procedimento di verifica, sono risultate non congrue e
dichiara l’aggiudicazione provvisoria in favore della migliore offerta
risultata congrua”.
Come precisa il TAR Molise (sent.
110/2011), l’iter di verifica dell’anomalia dell’offerta è un sub- procedimento
non soggetto all’obbligo della pubblicità delle sedute; ciò consegue peraltro,
alla caratteristica del procedimento che interviene in contraddittorio tra s.a.
ed offerente, senza l’osservanza di particolari formalismi.
Nel caso di aggiudicazione con il
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la giurisprudenza è stata
chiamata a valutare il rispetto degli obblighi generali di trasparenza che
gravano sull’amministrazione in relazione alla fase di apertura delle buste
contenenti l’offerta tecnica.
In proposito si sono formati due
diversi indirizzi in materia, di cui un primo orientamento più radicale in
virtù del quale l’obbligo di pubblicità delle sedute delle commissioni di gara
riguarderebbe esclusivamente la fase dell’apertura dei plichi contenenti la
documentazione e l’offerta economica dei partecipanti e non anche la fase di
apertura e valutazione delle offerte tecniche; si contrappone un secondo
orientamento minoritario a tenore del quale l’obbligo di pubblicità deve
intendersi esteso anche agli adempimenti relativi alla verifica dell’integrità
dei plichi contenenti l’offerta, sia che si tratti di documentazione
amministrativa sia che si tratti di documentazione in materia di offerta
tecnica.
La divergenza è stata risolta dal
Consiglio di Stato in Adunanza plenaria (decisione n. 13/2011), nel senso che
la verifica dell’integrità dei plichi in seduta pubblica, non esaurisce la sua
funzione nell’accertamento che non hanno subito manomissioni, ma è preordinata
a garantire che il materiale documentale in esso contenuto non subisca
alterazioni con conseguenze non facilmente apprezzabili una volta rotti i
sigilli ed aperti i plichi. Pertanto i principi di trasparenza in materia di
apertura della busta contenente l’offerta tecnica, devono essere garantiti
mediante un riscontro degli atti prodotti dal concorrente, esclusa ogni facoltà
degli interessati di prendere visione del contenuto.
A ciò non osta quanto dispone
l’art. 13 del Codice in materia di accesso agli atti, in quanto la verifica dei
documenti consiste in un semplice controllo preliminare degli atti inviati che
non può eccedere la funzione di ufficializzare l’acquisizione dei documenti di
cui si compone l’offerta tecnica. L’operazione non deve andare, quindi, oltre
il mero riscontro degli atti prodotti senza facoltà degli interessati di
prendere visione del loro contenuto.
La garanzia di trasparenza, secondo
l’Adunanza “si considera assicurata quando la commissione, aperta la busta del
singolo concorrente, abbia proceduto ad un esame della documentazione leggendo
il solo titolo degli atti rinvenuti e dandone atto nel verbale della seduta”.
Luigi Cosco
[1] Precisa l'Autorità (delib. n. 46/2007) che l'affissione un'ora prima di quella
prevista per la seduta di gara, di un avviso di rinvio della stessa, non è
sufficiente ad adempiere agli oneri di pubblicità. La s.a. deve notificare a
tutti i concorrenti la nuova data per la seduta pubblica.
Parere di Precontenzioso n. 100 del 21/05/2014 - rif. PREC 06/14/S d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D. Lgs.
n. 261/1999. Art. 254, d. P. R. n. 207/2010 Di regola, la consegna a mano dei
plichi contenenti le offerte e la documentazione di gara è consentita alla
stregua dell’art. 77 del D. Lgs. n. 163/2006, a meno che non sia esclusa
espressamente, a pena di esclusione, dal disciplinare di gara.
Parere di Precontenzioso n. 100 del 21/05/2014 - rif. PREC 06/14/S d.lgs
163/06 Articoli 2, 77 - Codici 2.1, 77.1
Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D. Lgs.
n. 261/1999. Art. 254, d. P. R. n. 207/2010 E’ legittima l’opzione della
stazione appaltante che, nel bando di gara, stabilisca di escludere la
possibilità di autoprestazione dei plichi, in quanto il divieto della consegna
diretta dei medesimi presso gli uffici della stazione appaltante assicura la
massima imparzialità dell’operato amministrativo, la par condicio tra i
partecipanti e la segretezza delle offerte, scongiurando il rischio di una
dispersione di notizie riservate (cfr. Consiglio di Stato, Sez. IV, sent.
25.01.2013, n. 485; Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2006, nr. 4666; id., 18
marzo 2004, nr. 1411; id., 30 aprile 2002, n. 2291).
Parere di Precontenzioso n. 100 del 21/05/2014 - rif. PREC 06/14/S d.lgs
163/06 Articoli 46, 77 - Codici 46.1.1, 77.1
Consegna a mano dei plichi. Autoprestazione ex art. 8, D. Lgs.
n. 261/1999. Art. 254, d. P. R. n. 207/2010 Qualora la disciplina di gara, fra
le modalità di recapito dei plichi-offerta, non preveda la possibilità di
effettuare la mera “consegna a mano”, svincolata da una specifica forma, la
Commissione di gara, in attuazione di quanto prescritto dal disciplinare,
procede legittimamente all’esclusione del concorrente che abbia utilizzato una
modalità di recapito diversa da quelle consentite (cfr. in tal senso, cfr.
parere Autorità n. 99 dell’8 novembre 2007; prec. n. 63 del 7 aprile 2011).
Parere di Precontenzioso n. 217 del 18/12/2013 - rif. PREC 206/13/ L d.lgs
163/06 Articoli 2, 73, 77, 84 - Codici 2.1, 73.1, 77.1, 84.1
Sebbene un’incompleta verbalizzazione non renda automaticamente
illegittime le operazioni di gara (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 18 febbraio
2013, n. 978, id., 22 febbraio 2011, n. 1094), tuttavia, eventuali lacune del
verbale determinano ex se l'invalidità dell'atto non verbalizzato dalla
Commissione di gara, qualora riguardino aspetti dell'azione amministrativa
necessari a poterne verificare la correttezza procedimentale (cfr. Cons. Stato,
sez. VI, sentenza n. 1575 del 14.04.2008). In tal caso, a fronte della mancata
verbalizzazione di aspetti critici evidenziati in corso di gara, il
procedimento risulterà idoneo ad inficiare i risultati stessi di gara.
Parere di Precontenzioso n. 179 del 06/11/2013 - rif. PREC 58/13/S d.lgs
163/06 Articoli 77, 90, 91 - Codici 77.1, 90.1.3, 91.1.2
Artt. 261, 263, comma 1, lett. b) e d) del D.P.R. n. 207/2010 –
Mancata dimostrazione del possesso dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare – Esclusione del R.T.P. e
idonea motivazione- Ai sensi dell’art. 261, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010, è
necessario il possesso dei requisiti di partecipazione in misura maggioritaria
in capo al mandatario capogruppo e per la loro verifica non si può richiedere
da parte della Commissione una complessa ed incerta operazione di raffronto tra
la precisa natura della commessa e gli specifici interventi dedotti nelle
categorie legali previste nella tabella di cui alla Legge n. 143 del 2 marzo
1949, che darebbe la stura a valutazioni soggettive poco consone ad una fase
della gara tanto delicata quale quella dell’accertamento dei requisiti di
qualificazione dei concorrenti. Nel caso di provvedimento di esclusione
plurimotivato, ovverosia caratterizzato da plurimi profili motivazionali,
“l'eventuale riconoscimento della fondatezza della censura formulata contro uno
solo di essi non esclude l'esistenza e la validità delle restanti cause
giustificatrici dell'atto” (cfr. Tar Lecce, Sez. Unica, n. 933 del 25 febbraio
2005).
Parere di Precontenzioso n. 76 del 09/05/2013 - rif. PREC 53/13/S d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
La comunicazione della convocazione alla seconda seduta pubblica
effettuata nel sito internet della stazione appaltante, risulta rispettosa dei
principi di par condicio e di trasparenza, oltre che coerente con la prassi
seguita dalle amministrazioni committenti e il più delle volte codificata anche
nei bandi di gara. In assenza di specifiche disposizioni di lex specialis, il
dato normativo di riferimento va rinvenuto nell’art. 32, della L. 69/2009
secondo cui “(…) A far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione
di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si
intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte
delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati. La pubblicazione è
effettuata nel rispetto dei princìpi di eguaglianza e di non discriminazione,
applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della
legge 9 gennaio 2004, n. 4 (…)”.
Parere di Precontenzioso n. 181 del 07/11/2012 - rif. PREC 140/12/S d.lgs
163/06 Articoli 46, 77 - Codici 46.1, 77.1
Art. 46 e art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006: legittimità
dell’esclusione e conseguenze dell’omessa comunicazione all’interessato
dell’esclusione - L’inosservanza dell’obbligo della stazione appaltante di
comunicare d’ufficio, ai sensi dell’art. 79 co. 5, D. Lgs. n. 163/2006, a
ciascun candidato il provvedimento di esclusione entro un termine non superiore
a cinque giorni dall’esclusione medesima -stante la mancanza di un’espressa
sanzione- non ha effetti sostanziali sul provvedimento , ma soltanto effetti
processuali. La mancanza di tale comunicazione, infatti, rilevando in termini
di prova della conoscenza dell’esclusione ai fini della decorrenza dei termini
per impugnare, agisce favorevolmente nei confronti dell’impresa esclusa,
rendendo tempestivo il ricorso anche successivamente proposto (cfr. C.. St., Sez.
IV, n. 5491/2011), con onere di chi eccepisce la tardività di quest’ ultimo di
dimostrare l’avvenuta piena conoscenza dell’atto lesivo con forme diverse da
quella tipica prescritta dalla predetta norma.
Parere di Precontenzioso n. 158 del 27/09/2012 - rif. PREC 147/12/S d.lgs
163/06 Articoli 77, 84 - Codici 77.1, 84.1
Appalto di servizi di ingegneria – Questioni di diritto intertemporale
circa l’applicazione del disposto dell’art. 12 del D.L. n. 52 del 7 maggio
2012, convertito, con modificazioni, in legge 6 luglio 2012, n. 94 – Questioni
relative alla presenza di un “giovane professionista” nei raggruppamenti
temporanei – Irregolare composizione della Commissione giudicatrice
dell’offerta economicamente più vantaggiosa- 84.1,77.1 La procedura di gara è
illegittima nel caso in cui i punteggi assegnati alle offerte tecniche anziché
essere resi noti esclusivamente nella seduta pubblica a ciò deputata, siano
stati prima resi noti tramite pubblicazione sul sito web e sull’Albo pretorio
Parere di Precontenzioso n. 131 del 07/07/2011 - rif. PREC 86/11/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Pubblicità e verbalizzazione delle sedute di gara sono
adempimenti procedurali distinti, che rispondono a finalità diverse e come tali
non sono fungibili, ma complementari. La pubblicità è la principale
manifestazione della trasparenza amministrativa e costituisce un’essenziale
garanzia partecipativa dei concorrenti, la quale contribuisce a qualificare un
procedimento di evidenza pubblica come “giusto” e rispettoso della par
condicio, mentre la verbalizzazione opera su un piano eminentemente probatorio,
derivandone l'irrilevanza di quest'ultima in tutte le ipotesi in cui sia stato
violato il principio di pubblicità.
Parere sulla Normativa
del 09/06/2011 - rif. AG 9/2011 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Non è consentita alle stazioni appaltanti l’individuazione di
ulteriori mezzi di comunicazione- nella fattispecie la posta elettronica
certificata PEC-, con gli operatori economici, rispetto a quelli ordinari
(quali fax e posta elettronica), anche alla luce della normativa di settore che
impone alle società già operanti di munirsi di un indirizzo PEC non prima del
mese di novembre 2011.
Parere di Precontenzioso n. 218 del 16/12/2010 - rif. PREC 199/09/L d.lgs
163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1
La previsione della documentazione di gara secondo la quale le
offerte devono essere spedite all'amministrazione appaltatrice solo a mezzo di
raccomandata a.r. è indebitamente limitativa dell’accesso alla procedura di
gara, attesa la sostanziale equivalenza tra la raccomandata postale e la posta
celere, tenuto conto dell'identità delle relative caratteristiche.
Parere di Precontenzioso n. 210 del 18/11/2010 - rif. PREC 212/10/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Sulla base degli articoli 71, comma 2 e 90, comma 5 del D.P.R.
n. 554/1999 e secondo quanto previsto dalla direttiva comunitaria 93/37/CEE,
non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a pena di
esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica forma di
partecipazione consentita è, per l’appunto, il rimborso delle spese di
riproduzione della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo
aspetto, peraltro, la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica
amministrazione per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla
normativa generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di
cui alla legge 7 agosto 1991, n. 241.
Parere di Precontenzioso n. 187 del 20/10/2010 - rif. PREC 153/10/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Non può essere imposto al concorrente l'obbligo di acquistare, a
pena di esclusione dalla gara, la documentazione inerente l'appalto. L'unica
forma di partecipazione consentita è il rimborso delle spese di riproduzione
della documentazione di gara. Relativamente a quest’ultimo aspetto, peraltro,
la richiesta del rimborso dei costi sostenuti dalla pubblica amministrazione
per il rilascio delle suddette copie, deve essere conforme alla normativa
generale in materia di accesso alla documentazione amministrativa di cui alla legge
7 agosto 1991, n. 241. Ai sensi dell’articolo 25 della sopra citata legge,
infatti, il rilascio delle copie dei documenti è subordinato soltanto al
rimborso del costo di riproduzione. Ne consegue che stabilire forfettariamente
un rimborso spese a carico del concorrente, svincolandolo dall’effettivo costo
di riproduzione degli elaborati, costituisce un ostacolo alla libera
partecipazione agli appalti da parte degli operatori economici.
Parere di Precontenzioso n. 183 del 20/10/2010 - rif. PREC 62/10/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
La comunicazione d’ufficio di cui all’art. 79, co. 5 del d. lgs.
12 aprile 2006, n. 163, lungi dall’essere meramente ripetitiva della
comunicazione delle medesime informazioni a domanda, si traduce in uno
strumento di accelerazione del contenzioso. Tale previsione, finalizzata a
garantire una celere tutela giurisdizionale del concorrente escluso,
nell’interesse pubblico teso ad assicurare la più ampia partecipazione alla
gara, prescinde quindi dalla richiesta della parte interessata ed impone un
obbligo di tempestiva comunicazione dell’avvenuta esclusione a carico
dell’amministrazione, sebbene non sia espressamente previsto che detta
comunicazione debba avvenire per iscritto, né che debbano essere esplicitati i
motivi dell’esclusione. L’omessa tempestiva comunicazione dei motivi di
esclusione o di rigetto dell’offerta produce, quindi, non solo un danno per il
richiedente, che non è messo in condizione di esperire celermente i relativi
rimedi giurisdizionali, ma anche per l’interesse pubblico alla stabilizzazione
degli effetti degli atti di gara ai fini della stipulazione del contratto.
Parere di Precontenzioso n. 111 del 27/05/2010 - rif. PREC 6/10/S d.lgs
163/06 Articoli 64, 77 - Codici 64.1, 77.1
A fronte di un dato generico del bando e del disciplinare di
gara, i chiarimenti forniti dal responsabile del procedimento non sono affatto
idonei ad integrare o modificare la lex specialis, che ha carattere imperativo,
per cui siffatti chiarimenti non possono assumere alcun valore ostativo alla
partecipazione alla procedura di gara.
Parere di Precontenzioso n. 104 del 27/05/2010 - rif. PREC 17/10/S d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
In una procedura di gara che, ai sensi dell’ art. 77 del d. lgs.
12 aprile 2006, n. 163 si svolga con l’utilizzo di comunicazioni per via
elettronica, è conforme alla normativa di settore l’operato della s.a. che
abbia considerato come non prodotto un documento comprovante l’esistenza di valida
polizza fideiussoria che non poteva essere aperto con nessun programma di
verifica della firma digitale per una corruzione del file “all’origine”, e
quindi imputabile alla concorrente.
Parere di Precontenzioso n. 64 del 25/03/2010 - rif. PREC 181/09/S d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Nel caso in cui la s.a. abbia indicato nei documenti di gara
l’utilizzo di caselle email create dalla stessa amministrazione per le
comunicazioni con gli offerenti, la data di trasmissione delle comunicazioni è
documentalmente provata, fino a prova contraria, dal report di consegna della
email generato automaticamente dal sistema di certificazione.
Parere di Precontenzioso n. 54 del 11/03/2010 - rif. PREC 179/09/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Nel caso in cui un operatore economico che non abbia rispettato
un termine perentorio per l’invio di documenti alleghi un inadempimento del
servizio postale, è necessario che venga specificato alla stazione appaltante
la natura del lamentato disservizio postale e che sia fornita adeguata
documentazione probatoria dell’oggettiva impossibilità o estrema difficoltà di
rispettare il termine assegnato.
Parere di Precontenzioso n. 115 del 22/10/2009 - rif. PREC 41/09/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Il principio di pubblicità delle operazioni di gara deve
connotare la seduta fissata per l'apertura delle buste contenenti le offerte
economiche dei partecipanti alla procedura, di talché è obbligo del seggio di
gara garantire ai concorrenti l'effettiva possibilità di presenziare allo
svolgimento delle operazioni di apertura dei plichi pervenuti alla stazione
appaltante. Pertanto, anche in assenza di specifiche previsioni della lex
specialis, la mancata comunicazione ai concorrenti della data di svolgimento
delle operazioni di apertura dei plichi, inducendo la violazione del principio
di pubblicità, costituisce vizio insanabile della procedura che si ripercuote
sul provvedimento finale di aggiudicazione, invalidandolo, trattandosi di
adempimento posto a tutela non solo della parità di trattamento, ma anche
dell'interesse pubblico alla trasparenza ed all'imparzialità dell'azione
amministrativa
Parere di Precontenzioso n. 68 del 11/06/2009 - rif. PREC 338-08-F d.lgs
163/06 Articoli 70, 77 - Codici 70.1, 77.1
Nell’ambito della fissazione del termine di ricezione della
domanda di partecipazione e dell’offerta conseguente alla rettifica del bando
devono essere assicurati gli interessi dell’offerente alla corretta e
tempestiva formulazione dell’offerta conseguente alla modifica sostanziale
della prestazione richiesta, con quelli propri dell’amministrazione e dei
partecipanti alla gara. Nel quadro di siffatto bilanciamento di interessi, deve
essere verificato se la rettifica che la stazione appaltante intende apportare
sia o meno sostanziale . La suddetta rettifica, peraltro, deve essere divulgata
mediante forme di pubblicità non diverse da quelle richieste per l’indizione
della procedura concorsuale.
Parere di Precontenzioso n. 15 del 29/01/2009 - rif. PREC328/S d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
È rispettoso del principio di par condicio l’operato della
commissione di gara che proceda all’esclusione del concorrente che abbia
consegnato il plico contenente l’offerta direttamente presso gli uffici
dell’amministrazione, in luogo di utilizzare esclusivamente il servizio
postale, come prescritto chiaramente dalla lex specialis di gara.
Deliberazione n. 45 del 08/10/2008 d.lgs 163/06 Articoli 77 -
Codici 77.1
Delle modifiche apportate al capitolato in pendenza della
pubblicazione del bando deve essere data pubblicità nelle stesse forme seguite
per la pubblicazione del bando.
Parere di Precontenzioso n. 198 del 17/07/2008 - rif. PREC196/08/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Il principio di trasparenza implica che le stazioni appaltanti
consentano una effettiva conoscibilità della documentazione di gara, al fine di
mettere in condizione gli operatori economici di formulare un’offerta seria e
consapevole. In tal senso, l’articolo 71, comma 1, del d. Lgs. n. 12 aprile
2006, n. 163 prescrive l’accesso libero, diretto e completo al capitolato
d’oneri e ad ogni altro documento complementare. L’effettiva conoscibilità ed
il libero accesso a tutta la documentazione di gara, non può essere conseguita
consentendo la sola presa visione senza materiale acquisizione del computo
metrico estimativo definitivo: detto documento, che individua la stima
dell’intervento, ha una autonoma valenza ad uso dei concorrenti, per la
compiuta descrizione delle lavorazioni richieste in progetto.
Parere di Precontenzioso n. 180 del 05/07/2008 - rif. PREC185/08/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Risulta conforme alla normativa di settore il comportamento
della s.a. che consenta all’operatore economico il libero accesso alla visione
della documentazione di progetto presso l’ufficio tecnico, e, solo nel caso in
cui l’impresa sia realmente intenzionata a partecipare alla gara, richieda la
copertura dei soli costi di produzione degli elaborati progettuali, prima di
rilasciare l’attestato di avvenuta presa visione del progetto.
Parere di Precontenzioso n. 67 del 06/03/2008 - rif. PREC9/08/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
La richiesta ai concorrenti alle gare di appalto del pagamento
di un onere di partecipazione sotto forma di pagamento per il ritiro
dell’attestato di avvenuto sopralluogo, rappresenta una violazione del
principio della libera partecipazione agli appalti da parte degli operatori
economici
Parere di Precontenzioso n. 54 del 28/02/2008 - rif. PREC32/08/L d.lgs
163/06 Articoli 77, 84 - Codici 77.1, 84.1
Il potere di riesame della commissione giudicatrice costituisce
concreta attuazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e
buon andamento dell’azione amministrativa e può essere espletato in relazione a
regole di comportamento chiare e precostituite, di modo che la rideterminazione
dei risultati raggiunti sia l’effetto di una mera operazione tecnica e non
discrezionale. La s.a., peraltro, deve garantire piena conoscibilità della
riapertura delle operazioni di gara e degli esiti del riesame delle operazioni
di verifica del possesso dei requisiti, adottando strumenti di comunicazione
diretta nei confronti delle ditte concorrenti.
Parere di Precontenzioso n. 43 del 14/02/2008 - rif. PREC554/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Il verbale di gara è un atto pubblico facente piena prova, fino
a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale, sotto la propria
responsabilità, attesta essere avvenuti in sua presenza. Il verbale, pertanto, è
dotato, sul piano probatorio, di una forza privilegiata tale che esso fa piena
prova, fino a querela di falso, sia della sua provenienza che delle
dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta
essere avvenuti in sua presenza.
Parere di Precontenzioso n. 43 del 14/02/2008 - rif. PREC554/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Per la presentazione di reclami ovvero richieste di riesame
della procedura di gara, non sono previste particolari forme a carico del
soggetto proponente.
Parere di Precontenzioso n. 30 del 31/01/2008 - rif. PREC474/07 d.lgs
163/06 Articoli 77, 84 - Codici 77.1, 84.1
La mancata pubblicità delle sedute di gara rileva sempre come
vizio della procedura, senza che occorra dimostrare una effettiva lesione della
trasparenza della gara e della par condicio tra i concorrenti, trattandosi di
un aspetto della selezione posto a tutela non solo della parità di trattamento
dei partecipanti alla competizione, ma ancor prima dell’interesse pubblico
all’imparzialità dell’azione amministrativa. Nel caso in cui, tenuto conto che
non sussiste alcun obbligo per gli operatori economici di presenziare alle
sedute di gara, la s.a. si limiti a comunicare esclusivamente ai concorrenti
presenti la data della successiva seduta di apertura delle offerte, pone in
essere una pubblicità imperfetta rendendo la procedura di gara non conforme
alla normativa di settore.
Parere di Precontenzioso n. 21 del 31/01/2008 - rif. PREC33/08/L d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Nel caso in cui il bando preveda l’obbligatorio ritiro di copia
degli elaborati progettuali, lo stabilire da parte dalla s.a. un rimborso
forfetario delle spese a carico del concorrente, svincolato dall’effettivo
costo di produzione degli elaborati progettuali, costituisce un ostacolo alla
libera partecipazione agli appalti.
Parere di Precontenzioso n. 2 del 16/01/2008 - rif. PREC467/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
È conforme alla normativa di settore il rilascio da parte della
s.a. dell’attestato di sopralluogo al legale rappresentante o ad un soggetto
munito di procura o al direttore tecnico dell’impresa, previa esibizione da
parte dello stesso della documentazione atta alla verifica della titolarità ad
effettuare il sopraluogo.
Parere di Precontenzioso n. 12 del 16/01/2008 - rif. PREC466/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Risulta conforme alla normativa di settore il comportamento
della s.a. che consenta all’operatore economico il libero accesso alla visione
della documentazione di progetto presso l’ufficio tecnico, e, solo nel caso in
cui l’impresa sia realmente intenzionata a partecipare alla gara, richieda la
copertura dei soli costi di produzione degli elaborati progettuali.
Parere di Precontenzioso n. 153 del 13/12/2007 - rif. PREC438/07 d.lgs
163/06 Articoli 64, 77 - Codici 64.1, 77.1
La mancata o contraddittoria indicazione, nel bando di gara, delle
modalità per formulare richiesta di sopralluogo costituisce un comportamento
idoneo a generare convincimenti non esatti e a dare indicazioni o avvertenze
fuorvianti, per cui si considera generalmente non legittima l’esclusione dalla
gara del concorrente in tal modo indotto in errore e, invece, necessaria la
richiesta di un’integrazione documentale. La tutela dell’affidamento e la
correttezza dell’azione amministrativa impediscono, infatti, che le conseguenze
di una condotta colposa della stazione appaltante possano essere traslate a
carico del soggetto partecipante.
Parere di Precontenzioso n. 144 del 13/12/2007 - rif. PREC405/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Nel caso in cui l’incaricato della S.A. abbia rilasciato ad un
operatore economico un attestato di presa visione degli elaborati progettuali
difforme dalle previsioni del bando di gara, non può consentirsi che l’errore
dell’Amministrazione si risolva in un danno del concorrente, in quanto un
corretto rapporto tra Amministrazione e privato deve essere rispettoso dei
principi generali del buon andamento dell’azione amministrativa e di
imparzialità, nonché di quello specifico enunciato nell’art. 1337 del cod.
civ., secondo il quale nello svolgimento delle trattative e nella formazione
del contratto le parti devono comportarsi secondo buona fede.
Parere di Precontenzioso n. 86 del 08/11/2007 - rif. PREC218/07 d.lgs
163/06 Articoli 238, 73, 77 - Codici 238.1, 73.1, 77.1
Ai fini di una corretta e congrua elaborazione dell’offerta, è
necessario che il concorrente possa prendere visione del computo metrico
estimativo e, quindi, dell’elenco prezzi, costituendo la loro mancanza una
violazione del principio di trasparenza ed un elemento discriminatorio alla
partecipazione alla gara. Quanto sopra trova applicazione anche nell’ambito
degli appalti ricadenti nei settori speciali di importo inferiore alla soglia
comunitaria, stante comunque l’esigenza per l’ente aggiudicatore in esame a
ricevere offerte formulate sulla base di una seria ed attenta ponderazione.
Deliberazione n. 298 del 08/11/2007 d.lgs 163/06 Articoli 77 -
Codici 77.1
Non è conforme la stesura di verbali di sospensione, ripresa e
ultimazione lavori non completi degli elementi identificativi dell’intervento e
delle firme del responsabile del procedimento.
Deliberazione n. 277 del 27/07/2007 d.lgs 163/06 Articoli 64, 77
- Codici 64.1, 77.1
La previsione nei bandi di gara di clausole che impongono, ai
fini della partecipazione, il pagamento di oneri non trova alcun riscontro giuridico
e risulta non conforme alla normativa sugli appalti pubblici, nonché a quella
sull' attività delle amministrazioni pubbliche. Tali clausole, oltre a
determinare un'evidente limitazione alla partecipazione alla gara, producono
oneri aggiuntivi in capo al partecipante. Non può essere imposto al
concorrente, a pena di esclusione, di acquistare la documentazione inerente
l'appalto e l'unico onere sostenibile è quello relativo al rimborso delle spese
di riproduzione della documentazione di gara (cfr. determinazione 2/2000).
Deliberazione n. 259
del 25/07/2007 - rif. PREC328/07 d.lgs
163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1
Non è conforme alla normativa di settore, in quanto contraria al
principio del favor partecipationis, l’esclusione disposta dalla Commissione di
gara a fronte di una dichiarazione di un concorrente che manifestamente risulta
contenere errori materiali.
Deliberazione n. 227
del 12/07/2007 - rif. PREC289/07 d.lgs
163/06 Articoli 64, 77, 84 - Codici 64.1, 77.1, 84.1
Va preclusa alla stazione appaltante qualsiasi esegesi della
documentazione di gara, la quale non sia giustificata da una obiettiva certezza
del significato e che non si basi su un procedimento ermeneutico che conduca
all’integrazione delle regole di gara, palesando significati del bando non
chiaramente desumibili dalla lettura della sua originaria formulazione, se di
questi non sia data pubblicità attraverso una rettifica o integrazione del
bando. In particolare, in presenza di un bando equivoco non è sufficiente la
comunicazione dell’orientamento interpretativo della Commissione reso alla sola
associazione di categoria che ne abbia fatto istanza.
Deliberazione n. 206
del 21/06/2007 - rif. d.lgs
163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1
La clausola del bando che prescriva le modalità di effettuazione
e di certificazione del sopralluogo tecnico preventivo - anche quando preveda
l’attestazione dell’avvenuto sopralluogo da parte del funzionario incaricato di
accompagnare le imprese nel corso dello stesso – è conforme alla normativa di
settore, in quanto risponde agli interessi dell’Amministrazione e del
concorrente verificare per tempo ed in contraddittorio le condizioni dei luoghi
oggetto dell’appalto, onde prevenire possibili future contestazioni e, nel
contempo, mettere l’impresa in condizione di poter formulare un’offerta
economica adeguata ed informata. È stata ritenuta eccessivamente restrittiva,
peraltro, la prescrizione del bando che limiti la facoltà di svolgere il
sopralluogo al solo titolare o al legale rappresentante o a un direttore
tecnico dell’impresa partecipante, essendo sufficiente che la visita dei luoghi
sia effettuata da un soggetto appartenente alla struttura dell’impresa.
Deliberazione n. 175
del 30/05/2007 - rif. PREC176/07 d.lgs
163/06 Articoli 73, 77 - Codici 73.1, 77.1
Anche laddove il bando di gara prescriva che “non sono ammesse
forme di recapito diverse dal servizio postale” et similia, la consegna in
autoprestazione deve essere ritenuta equivalente alla trasmissione a mezzo del
servizio postale, così come previsto dall’articolo 8 del d. Lgs. 22 luglio 1999
n. 261 recante l’attuazione della Direttiva 97/67/CE sulle regole comuni per lo
sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il
miglioramento della qualità del servizio, il quale dispone che "è
consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona
fisica o giuridica che è all'origine della corrispondenza (autoprestazione)
oppure da parte di un terzo che agisce esclusivamente in nome e nell'interesse
dell'autoproduttore". Siffatta procedura, soprattutto per quanto attiene
all’annullamento con “bollo a data” da parte dell’Ufficio postale, distingue
tale modalità di inoltro dei plichi dalla consegna a mano e garantisce
l’amministrazione in ordine alla integrità e provenienza del plico.
Diversamente o restrittivamente interpretando si contravviene al disposto
normativo citato e di determina una violazione del principio di massima
partecipazione degli operatori del mercato alle gare pubbliche.
Deliberazione n. 170
del 30/05/2007 - rif. PREC171/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
La Stazione appaltante è tenuta ad effettuare nei confronti del
concorrente escluso, ai sensi e nei termini previsti dall’articolo 79 del d.
Lgs. n. 163/2006, la relativa comunicazione in ordine ai motivi di esclusione,
nonché la comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione, in ossequio al superiore
principio di pubblicità e trasparenza dell’agire amministrativo che trova
applicazione in tutte le procedure di appalto disciplinate dal Codice dei
contratti, indipendentemente dal loro importo.
Deliberazione n. 116
del 17/04/2007 - rif. PREC94/07 d.lgs
163/06 Articoli 77, 86 - Codici 77.1, 86.1
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 è riconosciuto un uso generalizzato
del fax nei rapporti fra amministrazioni e privati, nonché nelle istruttorie
effettuate dall’amministrazione. Detto sistema di trasmissione costituisce un
mezzo idoneo per la comunicazione relativa alla convocazione davanti alla
commissione giudicatrice nell’ambito del subprocedimento di verifica
dell’offerta anormalmente bassa. Ai sensi dell’articolo 88, comma 5 del D.Lgs.
12 aprile 2006, n. 163, se l’offerente non si presenta alla data di
convocazione stabilita per il contraddittorio, la stazione appaltante può
prescindere dalla sua audizione e valutare l’offerta in base agli elementi
forniti.
Deliberazione n. 53 del
22/02/2007 - rif. Prec29/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
Sino a quando l’Amministrazione non proceda all’approvazione
degli atti di gara ed effettui la verifica della legittimità delle operazioni
compiute dalla Commissione esaminatrice, allo scopo di suggellare gli esiti
dell’attività svolta da quest’ultima, i verbali non assumono carattere di
definitività.
Deliberazione n. 46 del
20/02/2007 - rif. PREC34/07 d.lgs
163/06 Articoli 77 - Codici 77.1
L’affissione, un’ora prima di quella prevista per la seduta di
gara, di un avviso di rinvio della stessa, non è sufficiente ad adempiere agli
oneri di pubblicità. La S.A. deve procedere a notificare a tutti i concorrenti
la nuova data per la seduta pubblica.
Deliberazione n. 120 del
19/12/2006 - rif. PREC37/06 d.lgs
163/06 Articoli 77, 90 - Codici 77.1, 90.1
L’omissione dell’indicazione nei verbali di gara delle
operazioni effettuate, in ordine al confronto a coppie, per la valutazione dei
punteggi delle offerte, costituisce violazione del principio di trasparenza e
correttezza dell’agire amministrativo, ineludibile in tutte le procedure di
gara a garanzia dell’imparziale svolgimento di tali procedimenti, al fine di
consentire la verifica dell’operato dell’Amministrazione da parte del privato
interessato, al quale deve essere consentito di poter ricostruire l’iter logico
seguito dalla stazione appaltante.
Deliberazione n. 90 del
28/11/2006 - rif. PREC12/06 d.lgs
163/06 Articoli 64, 73, 77 - Codici 64.1, 73.1, 77.1
La specificazione dell'ora e del luogo di ricezione delle
offerte, contenuta nel bando di gara, oltre a rispondere ad esigenze di
certezza, costituisce esplicazione di un potere organizzativo eminentemente
discrezionale della P.A. appaltante, che deve assicurare pari opportunità per
tutti i potenziali partecipanti. Le comunicazioni date alla generalità degli
utenti, tramite il sito internet del Comune stesso, su aspetti dell'organizzazione
e dell'attività degli uffici, come l'indicazione degli stessi e degli orari di
apertura al pubblico, influiscono, per tale aspetto, anche nei confronti dei
soggetti interessati a partecipare alla procedura concorsuale che hanno fatto legittimo
affidamento su detti orari. Qualora l'Amministrazione disattenda le regole che
si è data essa va ad incidere su situazioni giuridiche tutelate dei
partecipanti alla gara in violazione delle regole dell'imparzialità e del buon
andamento.
Art. 82. Criterio del prezzo più basso
1. Il prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara, è determinato come segue.
2. Il bando di gara stabilisce:
a) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco
prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) se il prezzo più basso, per i
contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei
lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
3. Per i contratti da stipulare
parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante
offerta a prezzi unitari.
3-bis. Il prezzo più basso è
determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato
sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva
nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le
organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale, delle voci retributive previste dalla contrattazione
integrativa di secondo livello e delle misure di adempimento alle disposizioni
in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
(comma introdotto dall'art. 32,
comma 7-bis, legge n. 98 del 2013)
Art. 83. Criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa
1. Quando il contratto è affidato
con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara
stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all'oggetto
e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo:
a) il prezzo;
b) la qualità;
c) il pregio tecnico;
d) le caratteristiche estetiche e
funzionali;
e) le caratteristiche ambientali e
il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o
del prodotto;
(lettera così sostituita dall'art.
1, comma 1, lettera i), d.lgs. n. 113 del 2007)
f) il costo di utilizzazione e
manutenzione;
g) la redditività;
h) il servizio successivo alla
vendita;
i) l'assistenza tecnica;
l) la data di consegna ovvero il
termine di consegna o di esecuzione;
m) l'impegno in materia di pezzi di
ricambio;
n) la sicurezza di
approvvigionamento e l’origine produttiva;
(lettera così modificata dall'art.
9, comma 4-bis, legge n. 89 del 2014)
o) in caso di concessioni, altresì
la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di
aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.
2. Il bando di gara ovvero, in caso
di dialogo competitivo, il bando o il documento descrittivo, elencano i criteri
di valutazione e precisano la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di
essi, anche mediante una soglia, espressa con un valore numerico determinato,
in cui lo scarto tra il punteggio della soglia e quello massimo relativo
all'elemento cui si riferisce la soglia deve essere appropriato.
3. Le stazioni appaltanti, quando
ritengono la ponderazione di cui al comma 2 impossibile per ragioni
dimostrabili, indicano nel bando di gara e nel capitolato d'oneri, o, in caso
di dialogo competitivo, nel bando o nel documento descrittivo, l'ordine
decrescente di importanza dei criteri.
4. Il bando per ciascun criterio di
valutazione prescelto prevede, ove necessario, i sub-criteri e i sub-pesi o i
sub-punteggi. Ove la stazione appaltante non sia in grado di stabilirli tramite
la propria organizzazione, provvede a nominare uno o più esperti con il decreto
o la determina a contrarre, affidando ad essi l'incarico di redigere i criteri,
i pesi, i punteggi e le relative specificazioni, che verranno indicati nel
bando di gara.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera u), d.lgs. n. 152 del 2008)
5. Per attuare la ponderazione o
comunque attribuire il punteggio a ciascun elemento dell'offerta, le stazioni
appaltanti utilizzano metodologie tali da consentire di individuare con un
unico parametro numerico finale l'offerta più vantaggiosa. Dette metodologie
sono stabilite dal regolamento, distintamente per lavori, servizi e forniture
e, ove occorra, con modalità semplificate per servizi e forniture. Il
regolamento, per i servizi, tiene conto di quanto stabilito dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 13 marzo 1999, n. 117 e dal decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 18 novembre 2005, in quanto compatibili
con il presente codice.
(i commi 2, 3, 8 e 9, sono stati
dichiarati costituzionalmente illegittimi da Corte Cost. son sentenza n. 401
del 2007, nella parte in cui, per i contratti inerenti a settori di competenza regionale,
non prevedono il loro carattere suppletivo e cedevole)
1. Quando la scelta della migliore
offerta avviene con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la
valutazione è demandata ad una commissione giudicatrice, che opera secondo le
norme stabilite dal regolamento.
2. La commissione, nominata
dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del
soggetto affidatario del contratto, è composta da un numero dispari di
componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si
riferisce l'oggetto del contratto.
3. La commissione è presieduta di
norma da un dirigente della stazione appaltante e, in caso di mancanza in
organico, da un funzionario della stazione appaltante incaricato di funzioni
apicali, nominato dall'organo competente.
(comma così modificato dall'art. 2,
comma 1, lettera r), d.lgs. n. 113 del 2007)
4. I commissari diversi dal
Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o
incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui
affidamento si tratta.
5. Coloro che nel biennio
precedente hanno rivestito cariche di pubblico amministratore non possono
essere nominati commissari relativamente a contratti affidati dalle
amministrazioni presso le quali hanno prestato servizio.
6. Sono esclusi da successivi
incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni
giudicatrici, abbiano concorso, con dolo o colpa grave accertati in sede
giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati
illegittimi.
7. Si applicano ai commissari le
cause di astensione previste dall'articolo 51 codice di procedura civile.
8. I commissari diversi dal
presidente sono selezionati tra i funzionari della stazione appaltante. In caso
di accertata carenza in organico di adeguate professionalità, nonché negli
altri casi previsti dal regolamento in cui ricorrono esigenze oggettive e
comprovate, i commissari diversi dal presidente sono scelti tra funzionari di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, ovvero con un
criterio di rotazione tra gli appartenenti alle seguenti categorie:
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 1, lettera l), d.lgs. n. 113 del 2007)
a) professionisti, con almeno dieci
anni di iscrizione nei rispettivi albi professionali, nell'ambito di un elenco,
formato sulla base di rose di candidati fornite dagli ordini professionali;
b) professori universitari di
ruolo, nell'ambito di un elenco, formato sulla base di rose di candidati fornite
dalle facoltà di appartenenza.
9. Gli elenchi di cui al comma 8
sono soggetti ad aggiornamento almeno biennale.
10. La nomina dei commissari e la
costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine
fissato per la presentazione delle offerte.
11. Le spese relative alla
commissione sono inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a
disposizione della stazione appaltante.
12. In caso di rinnovo del procedimento
di gara a seguito di annullamento dell'aggiudicazione o di annullamento
dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima
commissione.
Art. 38. Requisiti di ordine generale
1. Sono esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti
di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e
non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:
a) che si trovano in stato di
fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui
riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali
situazioni;
(lettera così modificata dall'art.
33, comma 2, legge n. 134 del 2012)
b) nei cui confronti è pendente
procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui
all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (ora art. 6 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.) o di una delle cause ostative previste
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.); l'esclusione e il divieto operano se la
pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta
di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società
in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di
società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di
rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero
il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si
tratta di altro tipo di società;
(lettera così modificata dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
c) nei cui confronti è stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati
gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione
criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari
citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il
divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:
del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei
soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in
accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o
del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro
tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano
anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi
sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente
sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato
è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero
quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di
revoca della condanna medesima;
(lettera così modificata dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
d) che hanno violato il divieto di
intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55;
l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della
violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
(lettera così modificata dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
e) che hanno commesso gravi
infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni
altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso
dell'Osservatorio;
f) che, secondo motivata
valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o
malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante
che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della
loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte
della stazione appaltante;
g) che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento
delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in
cui sono stabiliti;
(lettera così modificata dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
h) nei cui confronti, ai sensi del
comma 1-ter, risulta l’iscrizione nel casellario informatico di cui
all’articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa
documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
(lettera così sostituita dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
i) che hanno commesso violazioni
gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato
in cui sono stabiliti;
l) che non presentino la
certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo
il disposto del comma 2;
m) nei cui confronti è stata
applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta
il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i
provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248; (disposizione abrogata, ora il riferimento è all'art. 14 del
d.lgs. n. 81 del 2008 - n.d.r.)
(lettera così modificata dall'art.
3, comma 1, lettera e), d.lgs. n. 113 del 2007)
m-bis) nei cui confronti, ai sensi
dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario
informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa
dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione
SOA;
(lettera così sostituita dall'art.
4, comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-ter) di cui alla precedente
lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli
317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del
decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla
legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti
all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4,
primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al
primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a
giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell'anno antecedente alla
pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità
del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della
Repubblica procedente all’Autorità di cui all’articolo 6, la quale cura la
pubblicazione della comunicazione sul sito dell’Osservatorio;
(lettera aggiunta dall'art. 2,
comma 19, legge n. 94 del 2009, poi così modificata dall'art. 4, comma 2,
lettera b), legge n. 106 del 2011)
m-quater) che si trovino, rispetto
ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una
situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una
qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la
relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
(lettera aggiunta dall'art. 3,
comma 1, legge n. 166 del 2009)
1-bis. Le cause di esclusione
previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società
sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell’articolo 12-sexies del
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575 (ora artt. 20 e 24
del decreto legislativo n. 159 del 2011 - n.d.r.), ed affidate ad un custode o
amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo
precedente al predetto affidamento, o finanziario
(comma introdotto dall'art. 2,
comma 19, legge n. 94 del 2009 poi così modificato dall'art. 4, comma 2,
lettera b), legge n. 106 del 2011)
1-ter. In caso di presentazione di
falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli
affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione
all’Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in
considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa
dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone
l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure
di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera h),
fino ad un anno, decorso il quale l’iscrizione è cancellata e perde comunque
efficacia.
(comma introdotto dall'art. 4,
comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20,
comma 1, lettera d), legge n. 35 del 2012)
2. Il candidato o il concorrente
attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in
conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al d.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi
comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Ai fini del
comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella
dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti
dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è
intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono
gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per
un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis,
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; costituiscono violazioni definitivamente
accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per imposte e
tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si
intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di
regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25
settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre
2002, n. 266; i soggetti di cui all'articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi
dell' articolo 47, comma 2, il possesso degli stessi requisiti prescritti per
il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma
1, lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 5, legge n. 44 del 2012)
a) la dichiarazione di non trovarsi
in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile
rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
b) la dichiarazione di non essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente;
c) la dichiarazione di essere a
conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si
trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui
all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta
autonomamente.
Nelle ipotesi di cui alle lettere
a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta
che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla
base di univoci elementi. La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte
dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.
(comma così sostituito dall'art. 4,
comma 2, lettera b), legge n. 106 del 2011)
2-bis. La mancanza, l'incompletezza
e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni
sostitutive di cui al comma 2 obbliga il concorrente che vi ha dato causa al
pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria
stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non
superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a
50.000 euro, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria. In tal
caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a
dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni
necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Nei
casi di irregolarità non essenziali ovvero di mancanza o incompletezza di
dichiarazioni non indispensabili, la stazione appaltante non ne richiede la
regolarizzazione, né applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del
termine di cui al secondo periodo il concorrente è escluso dalla gara. Ogni
variazione che intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia
giurisdizionale, successivamente alla fase di ammissione, regolarizzazione o
esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo di medie nella
procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte.
(comma introdotto dall’art. 39,
comma 1, legge n. 114 del 2014)
3. Ai fini degli accertamenti
relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica
l'articolo 43 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni
appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il
documento unico di regolarità contributiva. In sede di verifica delle
dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al competente
ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti,
i certificati del casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del d.P.R. 14
novembre 2002, n. 313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del
medesimo decreto n. 313 del 2002.
(comma così modificato dall'art.
31, comma 2, lettera a), legge n. 98 del 2013)
4. Ai fini degli accertamenti
relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di
candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti
chiedono se del caso ai candidati o ai concorrenti di fornire i necessari
documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle autorità
competenti.
5. Se nessun documento o
certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova
sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non
esiste siffatta dichiarazione, una dichiarazione resa dall'interessato innanzi
a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio o a un
organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di
provenienza.
Art. 39. Requisiti di idoneità professionale
1. I concorrenti alle gare, se
cittadini italiani o di altro Stato membro residenti in Italia, possono essere
invitati a provare la loro iscrizione nel registro della camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni
provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali. Si
applica la disposizione dell'articolo 38, comma 3.
2. Se si tratta di un cittadino di
altro Stato membro non residente in Italia, può essergli richiesto di provare
la sua iscrizione, secondo le modalità vigenti nello Stato di residenza, in uno
dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato XI A per gli
appalti pubblici di lavori, all'allegato XI B per gli appalti pubblici di
forniture e all'allegato XI C per gli appalti pubblici di servizi, mediante
dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato membro nel
quale è stabilito.
3. I fornitori appartenenti a Stati
membri che non figurano nei citati allegati attestano, sotto la propria
responsabilità, che il certificato prodotto è stato rilasciato da uno dei registri
professionali o commerciali istituiti nel Paese in cui sono residenti.
4. Nelle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, se i candidati o gli
offerenti devono essere in possesso di una particolare autorizzazione ovvero
appartenere a una particolare organizzazione per poter prestare nel proprio
paese d'origine il servizio in questione, la stazione appaltante può chiedere
loro di provare il possesso di tale autorizzazione ovvero l'appartenenza
all'organizzazione di cui trattasi.
Art. 41. Capacità economica e finanziaria dei fornitori e
dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di forniture o
servizi, la dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese
concorrenti può essere fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:
(comma così sostituito dall'art. 2,
comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)
a) dichiarazione di almeno due
istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385;
b) bilanci o estratti dei bilanci
dell'impresa, ovvero dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizioni
del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
c) dichiarazione, sottoscritta in
conformità alle disposizioni del d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, concernente il
fatturato globale d'impresa e l'importo relativo ai servizi o forniture nel
settore oggetto della gara, realizzati negli ultimi tre esercizi.
2. Le amministrazioni precisano nel
bando di gara i requisiti che devono essere posseduti dal concorrente, nonché
gli altri eventuali che ritengono di richiedere. I documenti di cui al comma 1,
lettera b), non possono essere richiesti a prestatori di servizi o di forniture
stabiliti in Stati membri che non prevedono la pubblicazione del bilancio. Sono
illegittimi i criteri che fissano, senza congrua motivazione, limiti di accesso
connessi al fatturato aziendale.
(comma così modificato dall'art. 1,
comma 2-bis, lettera b), legge n. 135 del 2012)
3. Se il concorrente non è in grado,
per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o
l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze
richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante
qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.
4. La dichiarazione di cui al comma
1, lettera a), è presentata già in sede di offerta. Il concorrente
aggiudicatario è tenuto ad esibire la documentazione probatoria a conferma
delle dichiarazioni di cui al comma 1, lettere b) e c).
(comma così sostituito dall'art. 2,
comma 1, lett. l), d.lgs. n. 152 del 2008)
Art. 42. Capacità tecnica e professionale dei fornitori e
dei prestatori di servizi
1. Negli appalti di servizi e
forniture la dimostrazione delle capacità tecniche dei concorrenti può essere
fornita in uno o più dei seguenti modi, a seconda della natura, della quantità
o dell'importanza e dell'uso delle forniture o dei servizi:
a) presentazione dell'elenco dei
principali servizi o delle principali forniture prestati negli ultimi tre anni
con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o
privati, dei servizi o forniture stessi; se trattasi di servizi e forniture
prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse sono provate da
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi;
se trattasi di servizi e forniture prestati a privati, l'effettuazione
effettiva della prestazione è dichiarata da questi o, in mancanza, dallo stesso
concorrente;
b) indicazione dei tecnici e degli
organi tecnici, facenti direttamente capo, o meno, al concorrente e, in
particolare, di quelli incaricati dei controlli di qualità;
c) descrizione delle attrezzature
tecniche tale da consentire una loro precisa individuazione e rintracciabilità,
delle misure adottate dal fornitore o dal prestatore del servizio per garantire
la qualità, nonché degli strumenti di studio o di ricerca di cui dispone;
d) controllo, effettuato dalla
stazione appaltante o, nel caso di concorrente non stabilito in Italia, per
incarico della stazione appaltante, da un organismo ufficiale competente del
Paese in cui è stabilito il concorrente, purché tale organismo acconsenta,
allorché i prodotti da fornire o il servizio da prestare siano complessi o debbano
rispondere, eccezionalmente, a uno scopo determinato; il controllo verte sulla
capacità di produzione e, se necessario, di studio e di ricerca del concorrente
e sulle misure utilizzate da quest'ultimo per il controllo della qualità;
e) indicazione dei titoli di studio
e professionali dei prestatori di servizi o dei dirigenti dell'impresa
concorrente e, in particolare, dei soggetti concretamente responsabili della
prestazione di servizi;
f) indicazione, per gli appalti di
servizi e unicamente nei casi appropriati, stabiliti dal regolamento, delle
misure di gestione ambientale che l'operatore potrà applicare durante la
realizzazione dell'appalto;
g) per gli appalti di servizi,
indicazione del numero medio annuo di dipendenti del concorrente e il numero di
dirigenti impiegati negli ultimi tre anni;
h) per gli appalti di servizi,
dichiarazione indicante l'attrezzatura, il materiale e l'equipaggiamento
tecnico di cui il prestatore di servizi disporrà per eseguire l'appalto;
i) indicazione della quota di appalto
che il concorrente intenda, eventualmente, subappaltare;
l) nel caso di forniture,
produzione di campioni, descrizioni o fotografie dei beni da fornire, la cui
autenticità sia certificata a richiesta della stazione appaltante;
m) nel caso di forniture,
produzione di certificato rilasciato dagli istituti o servizi ufficiali
incaricati del controllo qualità, di riconosciuta competenza, i quali attestino
la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
2. La stazione appaltante precisa
nel bando di gara o nella lettera d'invito, quali dei suindicati documenti e
requisiti devono essere presentati o dimostrati.
3. Le informazioni richieste non
possono eccedere l'oggetto dell'appalto; l'amministrazione deve, comunque,
tener conto dell'esigenza di protezione dei segreti tecnici e commerciali.
3-bis. Le stazioni appaltanti
provvedono a inserire nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui
all'articolo 6-bis del presente Codice, secondo il modello predisposto e
pubblicato dall'Autorità sul sito informatico presso l'Osservatorio, previo
parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la certificazione
attestante le prestazioni di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo
rese dai fornitori e dai prestatori di servizi, entro trenta giorni
dall'avvenuto rilascio; in caso di inadempimento si applica quanto previsto
dall'articolo 6, comma 11.
(comma introdotto dall'art. 4,
comma 2, lettera c-bis), legge n. 106 del 2011, poi così modificato dall'art. 20,
comma 1, lettera e), legge n. 35 del 2012)
4. I requisiti previsti nel comma 1
del presente articolo possono essere provati in sede di gara mediante
dichiarazione sottoscritta in conformità alle disposizione del d.P.R. del 28
dicembre 2000 n. 445; al concorrente aggiudicatario è richiesta la
documentazione probatoria, a conferma di quanto dichiarato in sede di gara.
4-bis. Al fine di assicurare la
massima estensione dei principi comunitari e delle regole di concorrenza negli
appalti di servizi o di servizi pubblici locali, la stazione appaltante
considera, in ogni caso, rispettati i requisiti tecnici prescritti anche ove la
disponibilità dei mezzi tecnici necessari ed idonei all'espletamento del
servizio sia assicurata mediante contratti di locazione finanziaria con
soggetti terzi.
(comma aggiunto dall'art. 2, comma
1, lettera m), d.lgs. n. 113 del 2007)
Art. 48. Controlli sul possesso dei requisiti
1. Le stazioni appaltanti prima di
procedere all'apertura delle buste delle offerte presentate, richiedono ad un
numero di offerenti non inferiore al 10 per cento delle offerte presentate,
arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare,
entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima, il possesso dei
requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa,
eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la documentazione
indicata in detto bando o nella lettera di invito. Le stazioni appaltanti, in
sede di controllo, verificano il possesso del requisito di qualificazione per
eseguire lavori attraverso il casellario informatico di cui all'articolo 7,
comma 10, ovvero attraverso il sito del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti per i contratti affidati al contraente generale; per i fornitori e per
i prestatori di servizi la verifica del possesso del requisito di cui
all'articolo 42, comma 1, lettera a), del presente codice è effettuata tramite
la Banca dati nazionale dei contratti pubblici di cui all'articolo 6-bis del
presente Codice. Quando tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le
dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell'offerta, le
stazioni appaltanti procedono all'esclusione del concorrente dalla gara,
all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del
fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'articolo 6 comma 11.
L'Autorità dispone altresì la sospensione da uno a dodici mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento.
(comma così modificato dall'art. 4,
comma 2, lettera e), legge n. 106 del 2011, poi dall'art. 20, comma 1, lettera
f), legge n. 35 del 2012)
1-bis. Quando le stazioni
appaltanti si avvalgono della facoltà di limitare il numero di candidati da
invitare, ai sensi dell'articolo 62, comma 1, nonché nei casi di bonifica e
messa in sicurezza di siti contaminati ai sensi della Parte quarta, Titolo V,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, richiedono ai soggetti invitati
di comprovare il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando,
in sede di offerta, la documentazione indicata in detto bando o nella lettera
di invito in originale o copia conforme ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445. Non si applica il comma 1, primo periodo.
(comma introdotto dall'art. 1,
comma 1, lettera m, d.lgs. n. 152 del 2008, poi così modificato dall'art. 34,
comma 1, legge n. 164 del 2014)
2. La richiesta di cui al comma 1
è, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta e alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
D1 Quali contratti
pubblici sono assoggettati alla procedura di controllo prevista dall’articolo
48 del decreto legislativo n. 163/2006?
R1
La verifica di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006 riguarda
le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di importo pari o
inferiore a 150.000 euro e i contratti pubblici di servizi e forniture di
qualunque importo, sia inferiore sia pari o superiore alla soglia comunitaria,
laddove nel bando siano stabiliti requisiti minimi di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa per la partecipazione alla
gara (vedi punto 2.1 ultimo capoverso
della determinazione Avcp n. 5/2009).
La
procedura di controllo sul possesso dei requisiti era originariamente prevista,
per gli appalti di lavori, dall’articolo 10, comma 1-quater, legge n. 109/1994
(c.d. Legge Merloni). Con l’entrata in vigore del Codice dei Contratti pubblici
tale procedura è stata estesa in particolare alle procedure di affidamento dei
contratti pubblici di servizi e forniture.
D2 La procedura di
controllo prevista dall’articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006
riguarda anche i lavori pubblici?
R2
La procedura di controllo di cui all’articolo 48 del Decreto legislativo n. 163/2006
riguarda anche le procedure di affidamento di contratti pubblici di Lavori di
importo inferiore ad euro 150.000, ovvero, quelli di importo superiore a euro
20.658.276 (articolo 3, comma 6, del Decreto del Presidente della Repubblica n.
34/2000), laddove sia previsto che ilconcorrente
,
oltre a possedere l'attestazione SOA nella categoria richiesta con classifica
VIII, (appalti di importo illimitato), abbia realizzato, nel quinquennio
antecedente la data di pubblicazione del bando, una cifra d'affari, ottenuta
con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a tre
volte l'importo a base di gara (vedi determinazione Avcp n. 5/2009).
Per
i contratti di lavori di importo superiore ad euro 150.000, vigendo il sistema
di qualificazione di cui all’articolo 40 del Codice, è sufficiente il possesso
dell’attestazione SOA, la quale assolve ad ogni onere documentale circa la
dimostrazione della sussistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria
ai fini dell’affidamento dei lavori pubblici, giusto articolo 1, comma 3, del
DPR n. 34/2000 (vedi deliberazione n. 117/2007, conf. determinazione n.
5/2009).
D3 Sono previste
deroghe alla procedura di controllo di cui all’articolo 48 del decreto
legislativo n. 163/2006?
R3
L’articolo 48, comma 1-bis, ammette una deroga all’obbligo della verifica a
campione.
In
particolare, quando si limita il numero dei candidati da invitare (c.d.
forcella) ai sensi dell’articolo 62, comma 1 del Codice, il controllo dei
requisiti deve essere espletato su ciascun concorrente e non a campione
(articolo 48, comma 1-bis).
Tale
possibilità è ammessa nelle procedure ristrette relative a lavori di importo
pari o superiore a 40 milioni di Euro, nonché nelle procedure negoziate con
pubblicazione del bando di gara e nel dialogo competitivo quale che sia
l’oggetto del contratto: i candidati invitati presentano, in sede di offerta,
la documentazione indicata nel bando o nella lettera di invito, come
specificato dall’articolo 48, comma 1-bis, ai fini della dimostrazione del
possesso dei requisiti speciali (vedi punto 4.2 della determinazione n. 5 del
2009).
In
questo modo si evita il rischio di ammettere alla procedura operatori privi dei
necessari requisiti, escludendo coloro che ne siano sprovvisti.
D4 E’ obbligatorio il
procedimento di cui all’articolo 48?
R4
Sì. Non vi sono margini di discrezionalità da parte della stazione appaltante.
Ne consegue che non occorre preventivamente indicare negli atti di gara, né
l'attivazione della procedura di verifica, né il numero di soggetti che ne
saranno interessati.
D5 Quale funzione
svolge la procedura di controllo prevista dall’articolo 48?
R5
Lo scopo del controllo a campione è acceleratorio, consentendo alle stazioni
appaltanti di non controllare tutte le dichiarazioni sul possesso dei requisiti
richiesti, ma solo un campione significativo, selezionato mediante sorteggio.
D6 Su quale tipologia
di requisiti verte la procedura di controllo prevista dall’articolo 48?
R6
L’obbligo per le stazioni appaltanti di rispettare la procedura di controllo a
campione è previsto per la verifica dei requisiti economico-finanziari e
tecnico-organizzativi (ossia, i cosidetti requisiti speciali).
D7 Dove sono indicati
in modo dettagliato i requisiti cosidetti speciali per i lavori pubblici?
R7
Per gli appalti di lavori pubblici vige un sistema unico di qualificazione
(articolo 40 del Codice), la cui disciplina attuativa è ad oggi contenuta nel
D.P.R. n. 34/2000 (dall’8.06.2011 si applica il DPR del 5 ottobre 2010, n. 207,
articoli 60 e seguenti).
In
particolare, i requisiti di capacità per le imprese esecutrici di lavori
pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 euro, sono dettagliatamente
descritti all’articolo 28, comma 1, lett. a), b) e c), del D.P.R. n. 34/2000
(articolo 90 del d.P.R. n. 207/2010).
Per
i lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, ai fini dell’affidamento
costituisce condizione necessaria e sufficiente il possesso dell’attestazione
SOA (articolo 1, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 34/2000; articolo 60, commi 2 e 3
del D.P.R. n. 207/2010).
Per
i requisiti di idoneità professionale valgono le prescrizioni dell’articolo 39
del Codice.
D8 Dove sono indicati
in modo dettagliato i requisiti cosidetti speciali per i servizi e le
forniture?
R8
Per i contratti di servizi e forniture, i requisiti di capacità sono indicati
negli articoli 41, comma 1, e 42, comma 1, del decreto legislativo n. 163/2006.
Per
la partecipazione alle procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed
architettura, si veda la determinazione Avcp n. 5/2010 (Linee guida per
l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria) al fine
di individuare i requisiti e di valori minimi degli stessi, che debbono
possedere gli operatori economici (imprese, professionisti).
Per
i requisiti di idoneità professionale valgono le prescrizioni dell’articolo 39
del Codice.
D9 La procedura
prevista dall’articolo 48 si applica alle concessioni di lavori pubblici e alle
concessioni di servizi?
R9
La procedura stabilita dall'articolo 48 si applica anche all'affidamento delle
concessioni di lavori pubblici, ivi comprese quelle previste dall'articolo 153
del Codice (cfr. articolo 142, comma 3, del Decreto legislativo n. 163/2006).
In
base all'articolo 98 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 554/99
(articolo 95 del DPR n. 207/2010), relativo ai "Requisiti del
concessionario", i soggetti partecipanti alle gare per l'affidamento di
concessione di lavori pubblici, se eseguono lavori con la propria
organizzazione di impresa, devono possedere l’attestazione SOA (se intendono
eseguire con la propria organizzazione di impresa), nonché ulteriori requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi.
Inoltre,
ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lett. f), del Codice si applica l'articolo
48 del Codice per "lavori pubblici affidati dai concessionari di servizi,
quando essi sono strettamente strumentali alla gestione del servizio e le opere
pubbliche diventano di proprietà dell'amministrazione aggiudicatrice".
Sono
sottratti al controllo a campione gli appalti di lavori affidati dai
concessionari di lavori pubblici che non sono amministrazioni aggiudicatrici
(articolo 142, comma 4 del Codice).
La
procedura di cui all’articolo 48 non si applica alle procedure di affidamento
delle concessioni di servizi in quanto l'articolo 30, comma 1, del Codice,
statuisce che le disposizioni del Codice stesso non si applicano alle
concessioni di servizi.
D10 Il controllo ex
articolo 48 deve essere eseguito nelle procedure di affidamento di contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture dei settori speciali?
R10
No, in quanto dalla ricognizione delle norme operata dall’articolo 206 del
Codice, si applicano le disposizioni della parte II, titolo I del Codice
stesso, tra cui non figura l'art. 48.
Vi
sono tuttavia alcune eccezioni, tra cui, la più rilevante è quella recata
dall'articolo 230, comma 2, in base alla quale "per l'accertamento dei
requisiti di capacità tecnico professionale ed economico finanziaria gli enti
aggiudicatori che sono amministrazioni aggiudicatrici, ove non abbiano
istituito propri sistemi di qualificazione ai sensi dell'articolo 232,
applicano gli articoli da 39 a 48".
D11 Verso quali
soggetti la stazione appaltante deve effettuare il controllo sul possesso dei
requisiti così detti speciali?
R11
La verifica viene effettuata mediante sorteggio pubblico tra i concorrenti
(nella misura minima del 10%) che hanno reso le informazioni previste per la
partecipazione alla gara, mediante autocertificazione ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000.
I
concorrenti che, invece, già in sede di domanda di partecipazione o di offerta,
hanno presentato tutti i documenti comprovanti i requisiti sono ammessi
direttamente alla gara.
D12 Sono sorteggiati i
partecipanti alla gara che non abbiano presentato, in sede di domanda di
partecipazione o di offerta, la documentazione indicata nel bando di gara o
nella lettera di invito, avendo integrato la documentazione stessa, per la
parte residua, con dichiarazioni sostitutive?
R12
Si, il concorrente che versi in questa situazione sarà inserito nel numero dei
partecipanti da cui estrarre il campione su cui effettuare la verifica sul
possesso dei requisiti indicati nel bando di gara o nella lettera di invito.
D13 Il procedimento di
controllo previsto dall’articolo 48 può estendersi alla verifica delle
dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti generali?
R13
No, la disciplina prevista dall’articolo 48 non si estende alla verifica delle
dichiarazioni sostitutive circa il possesso dei requisiti di carattere generale
ex articolo 38 del Codice e il rispetto delle condizioni rilevanti per la
partecipazione alle procedure di gara. Essa non si estende neppure al controllo
delle eventuali dichiarazioni rese su elementi quantitativi e qualitativi delle
offerte valutate secondo il criterio dell'offerta economicamente più
vantaggiosa di cui all'articolo 83 del Codice.
Per
la verifica dei requisiti di carattere generale si applicane le regole fissate
dal DPR n. 445/2000 (capo V dedicato ai controlli).
D14 La richiesta di
documentazione probatoria ex articolo 48, comma 1 del Codice è rivolta anche
all’aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria?
R14
Si, a meno che l’aggiudicatario e il concorrente che segue in graduatoria non
siano stati già precedentemente sorteggiati (comma 2 dell’articolo 48).
Diversamente,
a tali operatori economici deve essere inviata la richiesta di cui al comma 1
dell’articolo 48 entro dieci giorni dalla conclusione della gara.
Anche
in questo caso, qualora gli interessati non forniscano la prova o non
confermino le loro dichiarazioni, la stazione appaltante deve applicare le
sanzioni previste dalla normativa (vedi infra faq 33).
Nel
caso in cui, sia l’aggiudicatario che il concorrente secondo classificato, si
rendano inadempienti agli obblighi di verifica, si procede alla riformulazione
della graduatoria (vedi determinazione Avcp n. 5/2009).
La
norma, in questa fase, non fissa alcun termine per la presentazione della documentazione,
come avviene invece per la verifica a campione.
D15 Con quali modalità
viene comunicata al sorteggiato la richiesta di comprovare i requisiti ex
articolo 48 del Codice?
R15
Come stabilito dalla determinazione Avcp n. 5/2009, la richiesta di comprova
può essere inoltrata per posta, raccomandata, telegramma o via telefax (con
precisazione che il termine di dieci giorni decorre dalla data di inoltro via
fax o dalla data di acquisizione della raccomandata).
D16 Negli appalti di
servizi e forniture, quali sono i requisiti ed i valori minimi di
partecipazione alla gara sui quali verte il controllo?
R16
Il Codice ha previsto la c.d. "qualificazione in gara", ad opera
della stazione appaltante, e ha stabilito quali requisiti ed indici che li
caratterizzano (per esempio, un indice della capacità economico - finanziaria è
la cifra d'affari globale o settoriale; un indice di capacità tecnica è
l'esecuzione di forniture o di servizi analoghi nel triennio) possano essere
richiesti al concorrente e quali siano i possibili mezzi di prova del loro
possesso (articoli 41 e 42 del Codice). Tuttavia, è lasciata ampia
discrezionalità alle stazioni appaltanti sui requisiti e sulla loro
quantificazione e sui relativi mezzi di prova (bilanci, modelli Unico, certificati
dei servizi o delle forniture prestati nel triennio, ecc.), seppur nel rispetto
della proporzionalità e della ragionevolezza, avuto riguardo all’oggetto
dell’appalto e al suo valore economico.
D17 La stazione
appaltante può decidere di non indicare sul bando il valore minimo dei vari
specifici requisiti?
R17
Si, la stazione appaltante può decidere, in astratto, di non indicare il valore
minimo di uno specifico requisito (al riguardo, si veda la determinazione Avcp
n. 5/2009 e l’allegato IX A del Codice).
La
decisione della stazione appaltante di non indicare i valori minimi dei
requisiti è di fatto equiparabile al caso in cui non sia prevista per la
partecipazione alla gara alcun requisito di capacità tecnico organizzativa e/o
economico-finanziaria.
La
clausola del bando che preveda e fissi i valori minimi dei requisiti deve
essere formulata in termini non equivoci e in modo non indistinto o impreciso,
anche con riferimento al periodo di attività documentabile in base alla quale è
maturato il possesso dei requisiti indicati (vedi determinazione Avcp n.
5/2009).
D18 Da quale momento
decorre il termine per calcolare il periodo di attività documentabile relativa
ai requisiti speciali negli appalti di servizi e forniture?
R18
Per calcolare l’ambito temporale entro cui considerare maturati i requisiti
economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla legge, la data da
cui procedere a ritroso è quella individuata dalla data di pubblicazione del
bando (art. 41, comma 1, lett. a) e c), art. 42, comma 1, lett. a) e g) e art.
48 del Codice; vedi determinazione Avcp n. 5/2009).
D19 Con il
procedimento di cui all’articolo 48, le stazioni appaltanti possono senz’altro
escludere il concorrente che non abbia prodotto documenti comprovanti quanto
dichiarato in sede di partecipazione alla gara o di prequalifica?
R19
No, in quanto si deve tenere presente che il controllo previsto dall’articolo
48 deve essere rapportato unicamente ai requisiti minimi prescritti dal bando
di gara, non essendo rilevante, a tal fine, la non perfetta corrispondenza tra
i requisiti, di misura superiore, contenuti nella dichiarazione dei concorrenti
e quanto verificato successivamente dalla stazione appaltante. In altri
termini, è inconferente il fatto che il concorrente abbia dichiarato di
possedere requisiti in misura maggioritaria rispetto a quelli effettivamente da
dimostrare (deliberazione Avcp n. 139 del 9/05/2007; determinazione Avcp n.
5/2009).
D20 Negli appalti di
servizi e forniture, gli operatori economici quali prove sono tenuti a fornire
per dimostrare il possesso dei c.d. requisiti speciali?
R20
A differenza di quanto accade per i lavori pubblici, la normativa in materia di
servizi e forniture non individua con precisione i mezzi di prova di cui
dispongono gli operatori economici per dimostrare il possesso dei c.d.
requisiti speciali. Infatti, l'Allegato IX A al Codice (decreto legislativo n.
163/2006 e s.m.i.) prevede, al punto 17, che debbano essere le stazioni
appaltanti, laddove richiedano il possesso di requisiti minimi di carattere
economico e tecnico, ad individuare nei bandi le informazioni e le formalità
necessarie per la valutazione degli stessi (determinazione Avcp n. 5 del
21/05/2009).
D21 Dove viene
indicata la documentazione necessaria per comprovare i requisiti di
partecipazione alla gara?
R21
Per quanto concerne le procedure aperte, la documentazione da verificare viene
specificata nel bando, contestualmente all'individuazione dei requisiti,
mentre, per quanto riguarda le procedure ristrette, la documentazione utile per
comprovare i requisiti di partecipazione auto-dichiarati, viene specificata
dalla stazione appaltante nella lettera di invito (articolo 48 e articolo 55
del Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).
D22 Quali sono le
dichiarazioni che ai sensi dell’articolo 48 del Codice sono soggette a
verifica?
R22
Le dichiarazioni da verificare, in base all'articolo 48, sono quelle contenute
nella domanda di partecipazione, ovvero nella richiesta di invito formulata dal
concorrente, in caso di procedure ristrette (articolo 55, comma 6, del Codice);
viceversa, le dichiarazioni da verificare, nel caso di procedure aperte, sono
quelle contenute nell'offerta (cfr. articolo 55, comma 5, del Codice).
D23 Come devono comportarsi
i partecipanti alla gara, se nel bando o nella lettera di invito non viene
fornita alcuna indicazione circa la documentazione da produrre?
R23
In assenza di una esplicita indicazione nel bando o nella lettera di invito dei
documenti da presentare per provare il possesso dei requisiti dichiarati con
l’offerta o con la domanda di partecipazione ad una gara, è ammessa la
possibilità che il concorrente dimostri il possesso degli stessi con i
documenti probatori da lui ritenuti più idonei (determinazione Avcp n. 5/2009).
D24 In sede di
verifica dei requisiti, è valido un documento prodotto in copia informale?
R24
No, in quanto, come confermato anche dalla giurisprudenza amministrtiva, un
documento prodotto in copia informale in un procedimento che stabilisce la
produzione in originale o in copia autentica è, semplicemente, un documento non
prodotto, senza che sia possibile per la stazione appaltante indagare sulle
ragioni di una tale difformità (Cfr. Cons. di Stato, sez. V, 31.10.2008, n.
5458).
D25 Il termine di
dieci giorni, entro cui i concorrenti sorteggiati, ai sensi dell’articolo 48
del Codice, devono documentare i requisiti richiesti nel bando, è perentorio?
Quali
sono le conseguenze nel caso di inutile decorso di tale termine?
R25
Sì, questo termine è perentorio ed improrogabile. Il suo decorso, senza che il
sorteggiato abbia fatto pervenire alla stazione appaltante la documentazione,
implica l’automatica esclusione del sorteggiato dalla gara, l’incameramento
della cauzione provvisoria e la segnalazione all’Autorità per i provvedimenti
di sua competenza (determinazione Avcp n. 5/2009). Rileva il solo dato
obiettivo e formale dell’inadempimento del termine prescritto.
Tuttavia,
la commisurazione della sanzione da parte dell’Autorità dipende dal tipo di
violazione; rileva infatti la circostanza che la documentazione sia pervenuta o
meno, l’entità del ritardo, il fatto che la documentazione confermi o meno i
requisiti oggetto di dichiarazione, che vi sia rifiuto a comprovare ovvero
falsa dichiarazione.
D26 Le stazioni
appaltanti possono fissare un termine più breve rispetto a quello stabilito
all’articolo 48 del Codice per la verifica dei requisiti?
R26
No, considerando che il termine di dieci giorni è di per sé un termine
acceleratorio, che soddisfa l’esigenza di tutela della tempestività del
procedimento di aggiudicazione e consente, nello stesso tempo, all’operatore
economico di adempiere a quanto richiestogli dalla stazione appaltante (parere
Avcp n. 8 del 16/01/2008).
D27 Anche nella
procedura di controllo prevista dall’articolo 48, comma 1-bis, è previsto un
termine perentorio per produrre la documentazione probatoria?
R27
No, in tal caso non è previsto un termine perentorio di dieci giorni, ma la
scadenza è quella fissata per la presentazione dell’offerta che, per le
procedure ristrette, non può essere inferiore a quaranta giorni dalla data di
invio dell’invito a presentare le offerte, secondo quanto previsto
dall’articolo 70, comma 4, del Codice Contratti Pubblici.
Per
le procedure negoziate e il dialogo competitivo il termine per la presentazione
dell’offerta è di almeno 20 giorni (articolo 70, comma 5).
D28 Nella procedura di
controllo di cui al comma 2 dell’articolo 48 si applica il termine di dieci
giorni per la presentazione dei documenti?
R28
No, la norma non pone il termine di dieci giorni per la presentazione della
documentazione di comprova dei requisiti dei primi due classificati, come
avviene, in base al comma 1, per i concorrenti sorteggiati.
Si
tratta di un termine sollecitatorio che la stazione appaltante può
legittimamente fissare nella richiesta inoltrata ai due concorrenti, il quale,
una volta decorso, non preclude necessariamente eventuali integrazioni
probatorie, purché avvengano in tempi molto brevi (determinazione Avcp n.
5/2009).
Peraltro,
la giurisprudenza ha ammesso che questo temine possa essere definito perentorio
nel bando di gara, in base a valutazioni discrezionali della stazione
appaltante. Gli stessi giudici hanno, però, sottolineato che, in assenza di
indicazioni in tal senso, ragioni sostanziali di buon andamento e di
affidamento del privato sull’azione amministrativa fanno propendere per la
natura meramente ordinatoria di tale termine (Tar Napoli, sez. VIII, 11 gennaio
2008, n. 144; Tar Valle D’Aosta, 13 novembre 2008, n. 88).
D29 Come viene
valutata la esibizione di documentazione diversa da quella richiesta o
insufficiente?
R29
La produzione di documentazione non conforme a quella indicata nel bando o
nella lettera di invito ovvero la presentazione di documentazione che, pur
rientrando nei tipi astratti richiesti dalla legge di gara, non sia
concretamente sufficiente, causa l’irrogazione delle sanzioni di cui
all’articolo 48 del Codice.
D30 È possibile
documentare i requisiti facendo ricorso all’autocertificazione?
R30
Il ricorso all’autocertificazione è consentito nei confronti delle
amministrazioni pubbliche con riferimento ai soli dati e fatti risultanti da
certificati che, in alternativa, potrebbero essere rilevati da uffici pubblici.
Per
ogni altro tipo di dimostrazione del possesso dei requisiti richiesti, rimane
integro l’obbligo di esibire la relativa documentazione, non sostituibile con
proprie dichiarazioni.
D31 E’ possibile
un’ammissione “con riserva” delle offerte da sottoporre successivamente alla
verifica di cui all'articolo 48?
R31
No, in quanto verrebbe meno l’attendibilità delle offerte necessaria ai fini
del computo della soglia dell’anomalia (determinazione Avcp n. 5/2009).
D32 La procedura di
controllo di cui all’articolo 48 è successiva alla fase di accertamento della
regolarità formale e della tempestività delle offerte, che, come noto,
condiziona l'ammissione stessa alla gara?
R32
Si, nonostante la norma si riferisca alle offerte "presentate" e non
a quelle "ammesse", non sussiste dubbio circa il fatto che la
verifica a campione debba riguardare le sole offerte ammesse a concorrere
perché formalmente regolari e tempestive. Infatti, l'efficacia stessa della
verifica a campione sarebbe seriamente compromessa qualora si sottoponessero a
verifica anche offerte destinate ad essere escluse, con evidente spreco di
attività amministrativa (determinazione Avcp n. 5/2009).
D33 Quali sono le
conseguenze, in seguito alla verifica ex articolo 48, della mancanza dei
requisiti cosidetti speciali?
R33
Il Codice attribuisce alle stazioni appaltanti il potere di irrogare unicamente
le seguenti sanzioni:
a)
esclusione del concorrente dalla gara;
b)
escussione della cauzione provvisoria;
c)
segnalazione del fatto all’Autorità per i provvedimenti di cui all’articolo 6,
comma 11, seconda parte e per la sospensione da uno a dodici mesi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento (articolo 48, comma 1, ultima
parte; atto di regolazione Avcp n. 15 del 30 marzo 2000).
D34 La stazione
appaltante è obbligata a procedere all'escussione della cauzione provvisoria,
ai sensi del comma 1 dell’articolo 48?
Oppure,
è possibile subordinare l’escussione della cauzione provvisoria all'adozione
dei provvedimenti dell’Autorità, di cui all'articolo 6, comma 11, del Codice?
R34
Ai sensi dell’articolo 48, comma 1, del Codice la stazione appaltante è tenuta
ad escutere la cauzione provvisoria nei confronti del concorrente che non abbia
comprovato il possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e tale escussione
è svincolata dalla sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 6,
comma 11 del Codice, la cui irrogazione è di competenza esclusiva
dell’Autorità.
D35 Le sanzioni
previste dall’articolo 48 possono essere irrogate anche quando, pur sussistendo
in effetti i requisiti, del loro possesso non sia fornita la prova?
R35
Si, l’Autorità può irrogare sanzioni anche quando i partecipanti alla gara
abbiano omesso, rifiutato o anche solo tardato, rispetto al termine perentorio
di dieci giorni, a fornire la documentazione atta a provare il possesso dei
requisiti speciali, a meno che tali inadempimenti non siano imputabili ai
medesimi operatori.
D36 Il potere
sanzionatorio dell’Autorità è limitato al solo caso di mancata conferma delle
dichiarazioni?
R36
No. L’Autorità, nel rispetto del principio di proporzionalità, può irrogare
sanzioni anche nei differenti casi di falsa attestazione o di omessa, ritardata
o non conforme presentazione della documentazione (articolo 48 del Codice;
determinazione Avcp n. 5/2009).
D37 Le sanzioni
previste dall’articolo 48 possono essere irrogate anche quando il mancato
assolvimento degli oneri previsti in capo agli operatori economico dipenda dal
fatto della stazione appaltante?
R37
No. In questo caso vengono meno gli estremi per l'applicazione delle sanzioni
previste dall'articolo 48 del Codice e si ritiene ammissibile, in sede
amministrativa, l'esercizio dei poteri di autotutela da parte della stazione
appaltante, con restituzione della cauzione eventualmente già incamerata. Potrà
seguire anche l'archiviazione del procedimento sanzionatorio eventualmente
attivato dall’Autorità (articolo 48, Codice; determinazione Avcp n. 5/2009).
D38 Con quali modalità
e criteri vengono irrogate le sanzioni pecuniarie da parte dell’Autorità?
R38
Quando all'Autorità ne è attribuita la competenza, essa irroga le sanzioni
pecuniarie nella misura commisurata al valore del contratto pubblico cui le
violazioni si riferiscono, nel rispetto dei limiti edittali (vedi anche
D25).
Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti.
I
provvedimenti dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della
sanzione. La riscossione della sanzione avviene mediante iscrizione a ruolo
(articolo 6 comma 8 del Codice dei contratti pubblici).
Art. 283. Selezione delle offerte DPR 207/10
1.
In caso di aggiudicazione di servizi e forniture con il criterio dell'offerta
economicamente più vantaggiosa, i pesi o punteggi da assegnare ai criteri di
valutazione, eventualmente articolati in sub-pesi o sub-punteggi, di cui
all'articolo 83, commi 1 e 4, del codice, ed indicati nel bando di gara o nella
lettera di invito, devono essere globalmente pari a cento. Al fine della
determinazione dei criteri di valutazione, le stazioni appaltanti hanno la
facoltà di concludere protocolli di intesa o protocolli di intenti con soggetti
pubblici con competenze in materia di ambiente, salute, sicurezza, previdenza,
ordine pubblico nonché con le organizzazioni sindacali e imprenditoriali, al
fine di attuare nella loro concreta attività di committenza il principio di cui
all'articolo 2, comma 2, del codice nonché dell'articolo 69 del codice.
2.
La commissione, costituita ai sensi dell’articolo 84 del codice, anche per le
gare in corso ove i plichi contenenti le offerte tecniche non siano stati
ancora aperti alla data del 9 maggio 2012, apre in seduta pubblica i plichi contenenti
le offerte tecniche al fine di procedere alla verifica della presenza dei
documenti prodotti. In una o più sedute riservate, la commissione valuta le
offerte tecniche e procede alla assegnazione dei relativi punteggi applicando i
criteri e le formule indicati nel bando o nella lettera di invito secondo
quanto previsto nell'allegato P.
(comma
così modificato dall'articolo 12, comma 2, legge n. 94 del 2012)
3.
In seduta pubblica, il soggetto che presiede la gara dà lettura dei punteggi
attribuiti alle offerte tecniche, procede all'apertura delle buste contenenti
le offerte economiche, dà lettura dei ribassi espressi in lettere e delle
riduzioni di ciascuna di esse e procede secondo quanto previsto dall'articolo
284.
4.
Nel caso di aggiudicazione dell'offerta al prezzo più basso, l'autorità che
presiede la gara, in seduta pubblica, apre i plichi ricevuti e contrassegna ed
autentica i documenti e le offerte in ciascun foglio, legge ad alta voce il
prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente ed il conseguente ribasso
percentuale e procede, sulla base dei ribassi espressi in lettere, secondo
quanto previsto dall'articolo 284.
5.
Si applica l'articolo 117.
Art. 86. Criteri di
individuazione delle offerte anormalmente basse
1. Nei contratti di
cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo
più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che
presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi
percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento,
arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior
ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio
aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.
2. Nei contratti di
cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello
dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la
congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo,
sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi
pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti
dal bando di gara.
3. In ogni caso le
stazioni appaltanti possono valutare la congruità di ogni altra offerta che, in
base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.
3-bis. Nella
predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell’anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di
servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il
valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al
costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e
risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, dei
servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è
determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla
contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei
diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza
di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello
preso in considerazione.
(comma introdotto
dall'art. 1, comma 909, lettera a), legge n. 296 del 2006, poi così sostituito
dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)
3-ter. Il costo
relativo alla sicurezza non può essere comunque soggetto a ribasso d’asta.
(comma introdotto
dall'art. 8, comma 1, legge n. 123 del 2007)
4. Il comma 1 non si
applica quando il numero delle offerte ammesse sia inferiore a cinque. In tal
caso le stazioni appaltanti procedono ai sensi del comma 3.
5. (comma abrogato
dall'art. 4-quater, comma 1, lettera b), legge n. 102 del 2009)
Art. 87. Criteri di verifica
delle offerte anormalmente basse
(comma così sostituito
dall'art. 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102 del 2009)
2. Le giustificazioni
possono riguardare, a titolo esemplificativo:
(comma così modificato
dall'art. 4-quater, comma 1, lettera c), legge n. 102 del 2009)
a) l'economia del
procedimento di costruzione, del processo di fabbricazione, del metodo di
prestazione del servizio;
b) le soluzioni
tecniche adottate;
c) le condizioni
eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per eseguire i lavori,
per fornire i prodotti, o per prestare i servizi;
d) l'originalità del
progetto, dei lavori, delle forniture, dei servizi offerti;
e) (lettera abrogata
dall'art. 1, comma 909, lettera b), legge n. 296 del 2006)
f) l'eventualità che
l'offerente ottenga un aiuto di Stato;
g) (lettera abrogata
dall'art. 4, comma 2, lettera i-ter), legge n. 106 del 2011)
3. Non sono ammesse
giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili
stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge.
4. Non sono ammesse
giustificazioni in relazione agli oneri di sicurezza in conformità all'articolo
131, nonché al piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 12,
decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora art. 100 del decreto
legislativo n. 81 del 2008) e alla relativa stima dei costi conforme
all'articolo 7, d.P.R. 3 luglio 2003, n. 222 (ora punto 4 dell'allegato XV al
decreto legislativo n. 81 del 2008). Nella valutazione dell'anomalia la
stazione appaltante tiene conto dei costi relativi alla sicurezza, che devono
essere specificamente indicati nell'offerta e risultare congrui rispetto
all'entità e alle caratteristiche dei servizi o delle forniture.
(comma così modificato
dall'art. 1, comma 909, lettera c), legge n. 296 del 2006, poi dall'art. 3 del
d.lgs. n. 6 del 2007)
4-bis. Nell’ambito dei
requisiti per la qualificazione di cui all’articolo 40 del presente decreto,
devono essere considerate anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto
interessato relativamente all’avvenuto adempimento, all’interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.
(comma introdotto
dall'art. 1, comma 909, lettera d), legge n. 296 del 2006)
5. La stazione
appaltante che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto
l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per
questo solo motivo unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in
grado di dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non
inferiore a quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso
legalmente. Quando la stazione appaltante respinge un'offerta in tali
circostanze, ne informa tempestivamente la Commissione.
Art. 88. Procedimento di
verifica e di esclusione delle offerte anormalmente basse
1.
La stazione appaltante richiede, per iscritto, la presentazione, per iscritto,
delle giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a
quindici giorni.
(comma
così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)
1-bis.
La stazione appaltante, ove lo ritenga opportuno, può istituire una commissione
secondo i criteri stabiliti dal regolamento per esaminare le giustificazioni
prodotte; ove non le ritenga sufficienti ad escludere l'incongruità dell'offerta,
richiede per iscritto all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti.
(comma
introdotto dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)
2.
All'offerente è assegnato un termine non inferiore a cinque giorni per presentare,
per iscritto, le precisazioni richieste.
(comma
così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)
3.
La stazione appaltante, ovvero la commissione di cui al comma 1-bis, ove
istituita, esamina gli elementi costitutivi dell'offerta tenendo conto delle
precisazioni fornite.
(comma
così sostituito dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)
4.
Prima di escludere l'offerta, ritenuta eccessivamente bassa, la stazione
appaltante convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni
lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile.
(comma
così modificato dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)
5.
Se l'offerente non si presenta alla data di convocazione stabilita, la stazione
appaltante può prescindere dalla sua audizione.
6.
(comma soppresso dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008)
7.
La stazione appaltante sottopone a verifica la prima migliore offerta, se la
stessa appaia anormalmente bassa, e, se la ritiene anomala, procede nella
stessa maniera progressivamente nei confronti delle successive migliori
offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In alternativa,
la stazione appaltante, purché si sia riservata tale facoltà nel bando di gara,
nell'avviso di gara o nella lettera di invito, può procedere contemporaneamente
alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo
restando quanto previsto ai commi da 1 a 5. All'esito del procedimento di verifica
la stazione appaltante dichiara le eventuali esclusioni di ciascuna offerta
che, in base all'esame degli elementi forniti, risulta, nel suo complesso,
inaffidabile, e procede, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli
11 e 12, all'aggiudicazione definitiva in favore della migliore offerta non
anomala.
(comma
così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera r), d.lgs. n. 152 del 2008 poi
dall'art. 4-quater, comma 1, lettera d), legge n. 102 del 2009)ne appaltante
che accerta che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha
ottenuto un aiuto di Stato, può respingere tale offerta per questo solo motivo
unicamente se, consultato l'offerente, quest'ultimo non è in grado di
dimostrare, entro un termine stabilito dall'amministrazione e non inferiore a
quindici giorni, che l'aiuto in questione era stato concesso legalmente. Quando
la stazione appaltante respinge un'offerta in tali circostanze, ne informa
tempestivamente la Commissione.
Riferimento alla Bozza
di Determinazione Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni dell’art. 38,
comma 2-bis e dell’art. 46, comma 1-ter del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163”
Dell’ANAC (Autorità Nazionale
Anticorruzione VIGILANZA CONTRATTI PUBBLICI)
(Crit
Int. ANAC ).
1)
PREMESSA
2)
CARENZE ED IRREGOLARITÀ NON SANABILI (rif par. 2.2 Crit Int. ANAC )
3)
CARENZE ED IRREGOLARITÀ SANABILI (RIF PAR. 2.2 CRIT INT. ANAC )
Come
noto, l’art. 46 del Codice prevede che «nei limiti previsti dagli articoli da
38 a 45, le stazioni appaltanti invitano, se necessario, i concorrenti a
completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati,
documenti e dichiarazioni presentati» (comma 1).
Conseguentemente
al fine di garantire la massima
partecipazione, evitando esclusioni
fondate su elementi meramente formali, contrari all’interesse pubblico, e nello stesso tempo di delimitare il perimetro
dell’istituto del soccorso istruttorio, il legislatore ha previsto, con il
c.1-bis dell’art 46, le cause tassative di esclusione, limitando le fattispecie
escludenti:
1.
al mancato adempimento
alle prescrizioni previste dal Codice e dal suo Regolamento (D.P.R. 5 ottobre
2010, n. 207 ) o da altre disposizioni
di legge vigenti;
2.
l’incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell’offerta,
(difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali)
3.
la non integrità del plico o altre irregolarità nella chiusura dei plichi, (violazione del principio di segretezza delle offerte
Il
legislatore, con l’introduzione dei c
2-bis nell’ art 38 e c. 1-ter nel codice
dei contratti, estendendo il limiti di applicabilità del soccorso istruttorio
-che originariamente veniva applicato al fine di consentire il completamento di dichiarazioni o integrare documenti già
presentati- ha determinato un
superamento di quanto già sancito, attuando un’inversione radicale degli
stessi, ritenendo generalmente sanabile qualsiasi carenza, omissione o
irregolarità, ad eccezione
·
dell’inalterabilità del contenuto dell’offerta,
·
della certezza in ordine alla provenienza della stessa,
·
del principio di segretezza che presiede alla presentazione della
medesima
e
·
di inalterabilità delle condizioni in cui versano i
concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla
gara.
Tuttavia
(come sostenuto dall’AVCP oggi ANAC) l’istituto in parola non può, in ogni
caso, essere strumentalmente utilizzato
per l’acquisizione, in gara, di un requisito o di una condizione di
partecipazione, mancante alla scadenza del termine di presentazione
dell’offerta.
….Resta
fermo, in sostanza, il principio per cui i requisiti di partecipazione devono
essere posseduti dal concorrente - che deve essere, altresì, in regola con
tutte le altre condizioni di partecipazioni - alla scadenza del termine fissato nel bando per la
presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione, senza possibilità
di acquisirli successivamente……
Si ritiene che è
consentito, ora, (rif par. 2.1 Crit Int. ANAC ) che siano resi,
integrati o regolarizzati (nella fase iniziale della gara) anche gli elementi e le dichiarazioni (anche di
terzi) prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara, la cui
assenza o irregolarità sotto la previgente disciplina determinavano
l’esclusione dalla gara.
Fermo restando che l’assenza del requisito e la violazione
delle disposizioni che attengono a status e condizioni in cui devono trovarsi i
concorrenti alla scadenza del termine, occorre stabilire, quali sono gli
elementi non sanabili in questo ambito,
2)
CARENZE ED IRREGOLARITÀ NON SANABILI (rif par. 2.2 Crit
Int. ANAC ) ↑
Costituiscono
irregolarità non sanabili:
·
la
mancata sottoscrizione dell’offerta e della domanda di partecipazione da parte del titolare o del legale rappresentante
dell’impresa o di altro soggetto munito di poteri di rappresentanza, non
potendosi appurare la manifestazione di
volontà contenuta nell’offerta/domanda di partecipazione. Ciò chiaramente
attiene ai R.T.I. in cui è necessaria
la sottoscrizione di tutti i
partecipanti al raggruppamento temporaneo.
·
la mancata presentazione
della cauzione provvisoria, che
assolve, peraltro, anche allo scopo di garantire la stazione appaltante
per il pagamento delle sanzioni pecuniarie comminate ai concorrenti,
nell’eventualità che si verifichi in
gara una omissione o una irregolarità nelle dichiarazioni rese dagli
stessi, nei termini in precedenza indicati. Però è opportuno evidenziare che la giurisprudenza amministrativa a
tenore della quale i vizi che attengono alla cauzione provvisoria, ai sensi del
comma 1-bis dell’art. 46 del Codice, non
determinano l'esclusione dalla gara dell’impresa concorrente, ma allo stesso è
consentito procedere a regolarizzazione o integrazione della stessa (ex
multis Cons. St., sez. III, 5 dicembre 2013, n. 5781). Sulla questione incide il nuovo comma 1-ter dell’art. 46, che sembra ammettere la sanatoria di
omissioni o irregolarità anche in relazione alla presentazione della garanzia
in parola, laddove la norma consente la sanabilità di ogni ipotesi di
mancanza, incompletezza o irregolarità degli elementi e delle
dichiarazioni, anche di soggetti terzi.
·
il mancato sopralluogo
-si tratta, infatti, di un adempimento che deve essere necessariamente
eseguito in una fase antecedente alla presentazione dell’offerta, perché volto
ad assicurare che il concorrente abbia piena contezza delle condizioni di
esecuzione dei lavori. Diversamente, la
mancata o irregolare allegazione della dichiarazione ove il concorrente
abbia effettivamente provveduto al sopralluogo – può essere sanata.
·
la violazione del
principio di segretezza delle offerte. (incertezza assoluta sulla provenienza dell’offerta la integrità del plico , chiusura dei
plichi, che possano far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia
stato violato il principio di segretezza
delle offerte.
·
la mancata indicazione
sul plico esterno generale del riferimento
della gara cui l'offerta è rivolta e lapposizione sul plico esterno
generale di un’indicazione totalmente
errata o generica,
·
la mancata sigillatura del plico e delle buste interne con
modalità di chiusura ermetica che ne assicurino l’integrità e ne impediscano
l’apertura senza lasciare manomissioni;
·
la mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il
contenuto delle stesse (busta contenente l’offerta o simili diciture);
·
la mancata
separazione delle buste contenenti
l’offerta economica e di quella tecnica
3)
CARENZE ED
IRREGOLARITÀ SANABILI (RIF PAR. 2.2 CRIT INT. ANAC ) ↑
Al
contrario, non possono
costituire cause legittime di esclusione, :
·
la mancata o errata indicazione, su una o più delle buste
interne, del riferimento alla gara cui l’offerta è rivolta, nel caso in cui detta indicazione sia comunque presente sul
plico generale esterno, debitamente chiuso e sigillato;
·
la mancata indicazione del riferimento della gara nei
documenti componenti l’offerta;
·
la mancata apposizione sul
plico dell’indicazione del giorno e dell’ora fissati per l’espletamento
della gara.
·
la mancata indicazione
degli elementi quali il numero di
fax e dell’indirizzo di posta elettronica,
(necessari esclusivamente ai fini delle
comunicazioni) che, qualora risulterebbe possibile rilevare il domicilio (
quale elemento utile per identificare il concorrente e, quindi, per accertare
la provenienza dell’offerta) pur riconoscendoli
come un elementi essenziali, se
omessi o non corretti possano
essere rese, integrate o regolarizzate;
Per
effetto della novella recata dal citato art. 39 del d.l. 90/2014, è necessario
specificare quali ulteriori elementi e
dichiarazioni prescritti dalla legge, dal bando o dal disciplinare di gara sono
suscettibili di essere resi, integrati o regolarizzati in questa procedura in riferimento al par.
2.3 del suddetto Criterio Interpretativo
dell’ ANAC ; questi riguardano:
·
gli elementi connessi all’avvalimento che, alla luce della nuova normativa, si
ritengono sanabili, in
particolare in riferimento all’omessa, incompleta o irregolare documentazione (ivi
compreso il contratto di avvalimento).
Tutto ciò chiaramente subordinato all’accertamento della manifestazione della
volontà, del concorrente, di ricorre a tale istituto.
·
Il principio della
corrispondenza tra le quote di partecipazione delle singole imprese ad un
raggruppamento e le quote di esecuzione, (alla luce anche del ….comma 13
del citato articolo 37, ad opera del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 135 – che aveva limitato ai soli
lavori la corrispondenza tra la quota di partecipazione al RTI e la quota di
esecuzione – ma soprattutto dell’intervenuta abrogazione dell’intero comma, ad
opera del D.L. 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla L. 23
maggio 2014, n. 80,) … le indicazioni sopra richiamate non hanno
più ragion d’essere. Infatti, l’obbligo dichiarativo in ordine alle quote di
partecipazione al RTI non sussiste più né per i lavori né per i servizi e le
forniture. Resta, naturalmente, confermato il principio di corrispondenza tra
la qualificazione posseduta e le quote di esecuzione, che dovranno, comunque,
essere indicate…..
·
Con riferimento all’istituto del subappalto (art. 118 del Codice)
quando la quota della prestazione
che il candidato intende subappaltare sia necessaria per documentare il
possesso dei requisiti richiesti la
carenza inerente la dichiarazione
connessa alla volontà di subappaltare si ritiene che non possa essere sanata[1].
·
Costituisce
causa di esclusione l’omesso versamento del contributo dovuto all’Autorità ai
sensi dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato). Tuttavia,nel caso in cui, appurati idonei elementi che potrebbero far supporre
l’effettuazione di tale adempimento da parte del concorrente, si ritiene
possibile ricorrere al soccorso istruttorio.
Articolo 1 commi
41 Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione
41.
Nel capo II della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo l’articolo 6 è aggiunto il
seguente:
«Art.
6-bis. (Conflitto di interessi)
1. Il
responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare
i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il
provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi,
segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale».
Articolo 1 comma
46 Legge 6 novembre 2012, n. 190
Disposizioni
per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella
pubblica amministrazione
46.
Dopo l’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è inserito il
seguente:
«Art.
35-bis. (Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di
commissioni e nelle assegnazioni agli uffici) 1. Coloro che sono stati
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti
nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: (….)
c)
non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per
l’affidamento di lavori, forniture e servizi, (….).
2. La
disposizione prevista al comma 1 integra le leggi e regolamenti che disciplinano
la formazione di commissioni e la nomina dei relativi segretari».
Dichiara di
insussistenza di situazioni di conflitto
Ai
sensi dell'art. 1 comma 41 della Legge 6/11/2012 n. 190, ciascun membro della
commissione dichiara l'insussistenza di situazioni di conflitto anche
potenziale nel procedimento di gara. ‣ Ai
sensi dell'art. 1 comma 46 della Legge 6/11/2012 n. 190, ciascun membro della
commissione dichiara, inoltre, l'insussistenza a proprio carico di condanne,
ancorché non definitive, per i reati contro la Pubblica Amministrazione.
DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16
aprile 2013, n. 62 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. (13G00104)
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti
d'interesse
1.
Fermi restando gli obblighi di trasparenza previsti da leggi o regolamenti, il dipendente, all'atto dell'assegnazione
all'ufficio, informa per iscritto il dirigente dell'ufficio di tutti i
rapporti, diretti o indiretti, di
collaborazione con soggetti privati in
qualunque modo retribuiti che lo stesso
abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:
a) se
in prima persona, o suoi parenti o affini entro il secondo grado, il coniuge o
il convivente abbiano ancora rapporti
finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di
collaborazione;
b) se tali rapporti siano intercorsi o
intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni
inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.
2. Il dipendente si astiene dal prendere
decisioni o svolgere attività inerenti alle sue mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi personali,
del coniuge, di conviventi, di parenti,
di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di
qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di
voler assecondare
pressioni politiche,
sindacali o dei superiori gerarchici.
Obbligo di astensione
1. Il dipendente si astiene dal
partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi
propri, ovvero di suoi parenti,
affini entro il secondo grado, del coniuge
o di conviventi, oppure di persone
con le quali abbia rapporti di
frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli
o il coniuge abbia causa pendente o
grave inimicizia o rapporti di
credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui
sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche
non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o
gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui
esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile
dell'ufficio di appartenenza.
Prevenzione della corruzione
1. Il
dipendente rispetta le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nell'amministrazione.
In particolare, il dipendente rispetta
le prescrizioni contenute nel piano per la prevenzione della corruzione, presta la sua collaborazione al
responsabile della prevenzione della corruzione e, fermo restando l'obbligo
di denuncia all'autorità giudiziaria, segnala
al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione
di cui sia venuto a conoscenza.
Trasparenza e tracciabilità
1. Il dipendente assicura l'adempimento degli
obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni
secondo le disposizioni normative vigenti, prestando
la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei
dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.
2. La tracciabilità dei processi decisionali adottati
dai dipendenti deve essere, in tutti i
casi, garantita attraverso un adeguato
supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.
Comunicato del Presidente dell’Autorità
Indicazioni
agli operatori economici per l’utilizzo del sistema AVCPASS di cui alla deliberazione n. 111 del 20 dicembre
2012
Il prossimo 1 gennaio 2013 (1 luglio 2014 rif. com.
ANAC 22ott2014) è previsto l’avvio, in
regime di obbligatorietà, del sistema AVCPASS nelle modalità previste
dalladeliberazione del Consiglio
dell’Autorità n. 111 del 20 dicembre 2012 e s.m.i.
Per i
CIG acquisiti a decorrere da tale data,
relativi agli affidamenti nei settori ordinari di importo superiore o
uguale a € 40.000, le stazioni
appaltanti dovranno eseguire le verifiche dei requisiti esclusivamente sulla Banca dati nazionale dei
contratti pubblici, ai sensi dell’art. 6
bis del D.Lgs. 163/2006 (Codice dei contratti), attraverso il sistema AVCPASS. Per l’utilizzo del sistema
da parte delle stazioni appaltanti è
necessario che ciascun partecipante presenti in fase di gara un nuovo documento detto PASS
dell’Operatore Economico (PassOE).
Per
la generazione di tale documento è necessario
che ciascun operatore economico partecipante, assoggettabile alla
verifica dei requisiti di carattere
generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, ai sensi del Codice dei contratti, abbia un
proprio amministratore iscritto ed
abilitato ad operare sul sistema AVCPASS OE dell’Autorità con profilo di
“Amministratore dell’operatore
economico”.
Di
norma, l’abilitazione avviene nell’arco di 48
ore dalla richiesta; tuttavia tale tempistica non è garantita nel caso
di soggetti non autorizzabili in via
automatica (es. gli amministratori e legali
rappresentanti di operatori economici non tenuti all’iscrizione sul
registro delle imprese ovvero
procuratori generali e speciali di operatori economici che, seppur tenuti all’iscrizione sul registro
imprese, non compaiono sullo stesso).
E’
pertanto onere dell’operatore economico
attivarsi tempestivamente e coerentemente con le scadenze delle
procedure di gara ai fini
dell’ottenimento del PassOE. Tale adempimento, in capo agli operatori economici, è indispensabile per
consentire alla stazione appaltante di
eseguire le verifiche dei requisiti con le modalità di cui all’art. 6 bis del Codice dei contratti, onde evitare
possibili esclusioni dalle procedure di
gara.
Roma,
16 dicembre 2013
Comunicato del
Presidente del 22 ottobre 2014
Decorrenza dell’obbligo di verifica dei requisiti
attraverso il sistema AVCPass
L’art.
9, comma 15-ter, d.l. 30 dicembre 2013 n. 150, convertito con modifiche dalla
legge 27 febbraio 2014 n. 15, ha ulteriormente prorogato al 1° luglio 2014 il
termine di cui all’art. 6-bis, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163. Ritenuto che, come descritto nell’art. 2, comma 3, della deliberazione
n. 111 del 20 dicembre 2012, la procedura per l’utilizzo del sistema AVCPass ha
inizio, dopo la registrazione al sistema SIMOG, con l’acquisizione del CIG da
parte della stazione appaltante/ente aggiudicatore e la contestuale indicazione
del soggetto abilitato alla verifica dei requisiti, si precisa che la verifica
dei requisiti attraverso il sistema AVCPass è da ritenersi obbligatoria per le
procedure di affidamento il cui CIG è stato richiesto a partire dal 1° luglio
2014.
Raffaele Cantone
Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 22
ottobre 2014
Il
Segretario Maria Esposito
AVCPASS
Termine/Acronimo |
Descrizione |
AUSA |
istituita
ai sensi dell’art.33 ter del D.Lgs n.179/12. |
AVCP |
Autorità per la Vigilanza Contratti Pubblici :Organo collegiale che vigila sul rispetto delle
regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici, dotata di
indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia
organizzativa. |
BDNCP |
Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici: istituita ai sensi dell’art. 62‐bis
del D.lgs. n.82 del 7 marzo 2005, Codice dell’Amministrazione Digitale. |
CIG |
Codice Identificativo Gara:Viene generato ed assegnato dal SIMOG (Sistema
Informativo Monitoraggio Gare) ed è relativo a un lotto di una gara. |
SA |
Stazione Appaltante: Ente pubblico che indice una gara d’appalto. Con
tale termine si indicano le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri
soggetti di cui all'art. 32 del DECRETO LEGISLATIVO 12 aprile 2006, n. 163. |
SPC |
Sistema Pubblico di Connettività: L’insieme di infrastrutture tecnologiche e di
regole tecniche per lo sviluppo, la condivisione,l’integrazione e la
diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica
amministrazione. |
IAM |
Identity Access Management: Infrastruttura tecnologica che sovraintende
alle operazioni di gestione utenti, profili e controllo degli accessi. |
OE |
Operatore Economico :Soggetto Economico a cui possono essere
affidati contratti pubblici |
SOA |
Società Organismo Attestazione: Organismi di diritto privato con forma giuridica
di SPA, autorizzati dall’AVCP, che accertano
l’esistenza nei soggetti esecutori di lavori pubblici degli elementi
di qualificazione, ovvero della conformità dei requisiti alle disposizioni
comunitarie in materia di qualificazione dei soggetti esecutori di lavori
pubblici, riassunti nel regolamento per il sistema di qualificazione, DPR 25
gennaio 2000, n. 34 . |
RUP |
Responsabile Unico del Procedimento |
PDC |
Presidente Commissione Gara |
CDG |
Commissario Di Gara |
OSSR |
Osservatorio Sezione Regionale |
AM |
Alert Management Platform : Piattaforma software basata sullo standard
QUARTZ che consente di gestire in maniera centralizzata gli alert applicativi
e le loro schedulazioni. |
GUID |
Global Unique Identifier |
UP |
User Provisioning Application |
RASA |
Responsabile Anagrafe Stazioni Appaltanti
:L’Utente
responsabile per la propria stazione appaltante, della gestione dei dati
anagrafici presenti nell’AUSA |
|
|
Oggetto: Attuazione dell’art. 6-bis del dlgs 163/2006 introdotto dall'art. 20,
comma 1, lettera a), legge n. 35 del 2012.
Relazione – formato .pdf
500 kb
IL CONSIGLIO
VISTO l’art. 6-bis, comma 1, del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (in seguito “Codice”), il quale
dispone che dal 1° gennaio 2013, la documentazione comprovante il possesso dei
requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per la partecipazione alle procedure disciplinate dal Codice sia acquisita
presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito “BDNCP”),
istituita presso l’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, in seguito
denominata “Autorità”;
VISTO l’articolo 6-bis, comma 3, primo
periodo del Codice che prevede che la verifica sia effettuata esclusivamente
tramite la BDNCP;
VISTO l’articolo 6 bis, comma 3, secondo
periodo, del Codice che stabilisce che ove la disciplina di gara richieda il
possesso di requisiti economico-finanziari o tecnico-organizzativi diversi da
quelli di cui è prevista l'inclusione nella BDNCP, il possesso di tali
requisiti è verificato mediante l'applicazione delle disposizioni previste dal
Codice e dal DPR n. 207/2010 (in seguito “Regolamento”);
VISTO l’art. 6-bis, comma 2, del
predetto Codice, in base al quale l’Autorità stabilisce i dati concernenti la
partecipazione alle gare e la valutazione delle offerte in relazione ai quali è
obbligatoria l'inclusione della documentazione nella Banca dati, nonché i
termini e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la
consultazione dei predetti dati;
CONSIDERATO che ai sensi dell’articolo 6-bis,
comma 4, del Codice i soggetti pubblici e privati e gli operatori economici che
detengono i dati e la documentazione relativi ai requisiti di partecipazione
sono tenuti a metterli a disposizione dell'Autorità entro i termini e secondo
le modalità previste dalla stessa Autorità nella predetta delibera;
CONSIDERATO che il citato articolo 6-bis
prevede a partire dal 1 gennaio 2013 una nuova procedura di verifica della
documentazione comprovante il possesso dei requisiti necessari per
l’affidamento dei contratti pubblici, senza modificare, allo stato della
normativa vigente, le modalità di partecipazione alle gare fondata sulla
produzione di dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio
previste dal DPR 445/2000;
CONSIDERATO che è opportuno favorire una
progressiva entrata in funzione ed evoluzione del sistema in modo da consentire
agli operatori economici ed alle stazioni appaltanti di adeguarsi gradualmente
alle nuove modalità di verifica dei requisiti;
SENTITI i principali soggetti
interessati operanti nel settore e le Stazioni Appaltanti nel corso delle
audizioni tenutesi il 17 dicembre 2012;
ACQUISITI in data 19 dicembre 2012 e 1 agosto
2013 i pareri favorevoli del Garante per la protezione dei dati personali;
DELIBERA
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini della presente delibera si intende per:
Articolo 2
Oggetto ed ambito di
applicazione
1. La presente
delibera, in attuazione a quanto disposto dall’articolo 6-bis del Codice:
a.
individua i dati concernenti la partecipazione alle gare e la
valutazione delle offerte da inserire nella BDNCP al fine di consentire alle
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori di verificare il possesso dei requisiti
degli operatori economici per l’affidamento dei contratti pubblici;
b.
istituisce il nuovo sistema di verifica dei requisiti attraverso
la BDNCP, denominato AVCPASS,
dotato di apposite aree dedicate ad operatori economici e a stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori;
c.
stabilisce i termini e le regole tecniche per l’acquisizione,
l’aggiornamento e la consultazione dei predetti dati.
2. Il sistema
AVCPASS consente:
a.
alle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori, attraverso
un’interfaccia web e le cooperazioni applicative con gli Enti Certificanti,
l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di
carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento
dei contratti pubblici;
b.
agli operatori economici,
tramite l’apposita area dedicata, di inserire a sistema i documenti la cui
produzione è a proprio carico ai sensi dell’art. 6-bis, comma 4, del Codice. L’operatore economico può utilizzare tali documenti
per ciascuna delle procedure di affidamento alle quali partecipa entro il
periodo di validità del documento, così come dichiarato dall’operatore
medesimo.
3. Per l’utilizzo del sistema AVCPASS:
a.
la stazione appaltante/ente aggiudicatore, dopo la registrazione
al sistema SIMOG, acquisisce, per ciascuna procedura di affidamento, il CIG,
tramite il Responsabile del Procedimento; quest’ultimo indica il soggetto
abilitato alla verifica dei requisiti;
b.
l’operatore economico, dopo la registrazione al servizio AVCPASS,
indica a sistema il CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare.
Il sistema rilascia un “PASSOE” da inserire nella busta contenente la
documentazione amministrativa. Fermo restando l’obbligo per l’operatore
economico di presentare le autocertificazioni richieste dalla normativa vigente
in ordine al possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di
affidamento, il “PASSOE” rappresenta lo strumento necessario per procedere alla
verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori.
4. In
attuazione dei commi 1 e 3, le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori indicano
nei documenti di gara che:
a.
la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell’articolo
6-bis del Codice e della presente delibera attuativa, attraverso l’utilizzo del
sistema AVCPASS, reso disponibile dall’Autorità, fatto salvo quanto previsto
dal comma 3 del citato art. 6-bis;
b.
tutti i soggetti
interessati a partecipare alla procedura devono obbligatoriamente registrarsi
al sistema accedendo all’apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso
riservato - AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.
5. Il sistema
AVCPASS si applica a tutte le tipologie di
contratti disciplinate dal Codice per le quali è previsto il rilascio del CIG
attraverso il sistema SIMOG. Per gli affidamenti per i quali è consentito il
rilascio del CIG in forma semplificata l’utilizzo della procedura di verifica
prevista dall’art.6-bis del Codice comporta l’acquisizione del CIG attraverso
il sistema SIMOG.
Articolo 3
Termini e regole tecniche di
accesso al servizio
1. Il sistema AVCPASS è utilizzabile per le procedure di
affidamento il cui CIG è richiesto a partire dal 1 gennaio 2013.
2. Coerentemente con quanto previsto dall’art.
77, comma 5, del Codice e dalla Circolare della Presidenza
del Consiglio dei Ministri n. 1/2010, tutte le comunicazioni svolte
nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate tramite PEC. Pertanto,
è necessario che ciascuno dei seguenti soggetti possieda un indirizzo PEC:
a.
stazione appaltante/ente aggiudicatore (PEC relativa all’Area
Organizzativa Omogenea di Protocollo di appartenenza);
b.
Responsabile del Procedimento (casella PEC personale);
c.
almeno un amministratore/legale rappresentante di ogni operatore
economico (casella PEC personale dell’amministratore e casella PEC
dell’operatore economico); nel caso di operatore economico persona fisica
casella PEC personale;
d.
eventuale delegato dall’operatore economico (casella PEC personale
del delegato e casella PEC dell’operatore economico);
e.
Presidente di Commissione, Commissari di gara ovvero altri
soggetti abilitati alla verifica dei requisiti per il tramite del sistema AVCPASS (casella PEC personale).
2bis I soggetti di cui alle
lettere b) ed e)
del precedente comma 2, possono utilizzare, per le finalità di cui alla presente
deliberazione, anche le caselle di posta elettronica certificata attribuite al
cittadino ai sensi dell’art. 16-bis, comma 5, del Decreto-Legge 29 novembre
2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2.
3. Coerentemente con quanto disposto dall’art. 21, comma 2, del Dlgs 82/2005
recante il Codice dell’Amministrazione Digitale e s.m.i., i documenti inseriti
dagli operatori economici, devono essere firmati digitalmente dai soggetti di
cui al comma 2 lett. c) e d). Pertanto tali soggetti devono dotarsi di un
certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da un organismo
incluso nell’elenco pubblico dei certificatori.
Articolo 4 Modalità
operative
1.
Per operare sul sistema AVCPASS,
occorre registrarsi al servizio secondo le modalità descritte nel Manuale
Utente pubblicato sul Portale dell’Autorità (Servizi ad accesso riservato - AVCPASS).
2.
Ai fini dell’utilizzo del sistema AVCPASS, i
dati richiesti dal sistema SIMOG per il rilascio del CIG sono integrati con quelli
riguardanti i requisiti di partecipazione e le modalità di comprova degli
stessi da parte dell’operatore economico.
3.
Le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori nominano, nell'ambito di
ogni procedimento di affidamento, il soggetto o i soggetti abilitati alla
verifica dei requisiti.
4.
L’accesso al sistema AVCPASS è consentito esclusivamente al
Responsabile del Procedimento ed al soggetto abilitato alla verifica dei
requisiti, a partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle
offerte, così come dichiarato sul sistema SIMOG.
5.
Il Responsabile del
Procedimento comunica i riferimenti dei soggetti abilitati alla verifica dei
requisiti al sistema AVCPASS
a partire dal giorno successivo alla data di conferma della
procedura di affidamento, secondo quanto previsto dal sistema SIMOG. Tali
soggetti, se non già iscritti al servizio, riceveranno un messaggio via PEC,
all’indirizzo indicato dal Responsabile del Procedimento, con l’invito a
completare la fase di registrazione e acquisizione delle credenziali di
accesso. Eventuali modifiche dei soggetti abilitati alla verifica sono
comunicate dal Responsabile del Procedimento utilizzando le apposite
funzionalità previste da AVCPASS.
6.
Al fine di garantire che
le richieste di verifica dei requisiti interessino unicamente i partecipanti
alla specifica procedura, prima di poter accedere alla comprova dei requisiti
il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti integra o conferma,
utilizzando l’apposita funzionalità di AVCPASS,
l’elenco degli operatori economici partecipanti alla procedura di affidamento.
7.
Ai fini delle verifiche,
il soggetto abilitato avvia tramite AVCPASS la richiesta dei documenti a comprova
dei requisiti per gli operatori economici interessati; successivamente
l’Autorità avvia presso gli Enti Certificanti le richieste dei documenti
definiti nel comma 1 del successivo art. 5.
8.
L’Autorità mette a disposizione tempestivamente i documenti a
comprova dei requisiti, non appena ricevuti dagli Enti Certificanti.
9.
Entro il termine di 60 giorni dalla data dell’aggiudicazione
definitiva di ciascuna procedura di affidamento gestita tramite AVCPASS, il Responsabile del
Procedimento deve trasferire definitivamente sui propri sistemi, mediante
l’apposita funzionalità, i fascicoli di gara e i documenti in essi contenuti.
10.
Trascorsi 4 giorni dalla scadenza del termine per l’acquisizione
dei documenti, ove il Responsabile del Procedimento non abbia adempiuto a
quanto previsto dal comma 9, l’Autorità procede ad inviare la documentazione
via PEC alla stazione appaltante/ente aggiudicatore. Tale invio costituisce
consegna ufficiale della documentazione di gara. A partire da questa data la
stazione appaltante/ente aggiudicatore acquisisce la piena titolarità dei dati.
11.
La conservazione dei documenti è onere di ciascuna stazione
appaltante/ente aggiudicatore. L’eventuale richiesta di accesso agli atti è in
ogni caso inviata alla stazione appaltante/ente aggiudicatore.
Articolo 5
Documentazione
a comprova dei requisiti generali
1. La documentazione e/o i
dati a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale di cui agli
articoli 38 e 39 del Codice che sono messi a disposizione mediante adeguati
sistemi di cooperazione applicativa dagli Enti Certificanti, ai sensi
dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice , attraverso il Sistema AVCPASS sono i seguenti:
a.
Visura Registro delle Imprese fornita da Unioncamere;
b.
Certificato del casellario giudiziale integrale fornito dal
Ministero della Giustizia;
c.
Anagrafe delle sanzioni amministrative – selettivo ex art. 39
d.P.R. n. 313/2002 dell’impresa, fornita dal Ministero della Giustizia;
d.
Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e
studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli
Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti (Inarcassa);
e.
Comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle
Entrate secondo quanto specificato nella tabella di approfondimento allegata
alla presente delibera;
f.
Documento Unico di regolarità Contributiva fornito dall’Istituto
Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (Inail);
g.
Comunicazione Antimafia fornita dal Ministero dell’Interno.
2. Le annotazioni nel casellario informatico dei contratti
pubblici, di cui all’art. 7, comma 10, del Codice, sono rese disponibili
dall’Autorità nell’ambito del sistema AVCPASS.
A tal fine, gli operatori economici possono visualizzare attraverso specifico alertla
presenza o meno di annotazione a proprio carico. Le stazioni appaltanti/enti
aggiudicatori hanno accesso diretto a tutte le informazioni già fornite
attraverso l’apposito servizio accessibile dal portale AVCP.
3. Per quanto non espressamente ricompreso nell’ambito del precedente comma 1,
le stazioni appaltanti/enti aggiudicatori provvedono al recupero della
documentazione a comprova, secondo le modalità previste dall’art. 40, co. 1,
del DPR 445 del 2000.
Articolo 6
Documentazione a comprova
dei requisiti di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
1. La documentazione e/o i dati a comprova del possesso dei requisiti
di carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, che sono acquisiti
presso la BDNCP e resi disponibili attraverso il Sistema AVCPASS includono:
a.
Documenti e/o dati forniti dagli Enti Certificanti;
b.
Documenti resi disponibili direttamente dalla stessa Autorità;
c.
Documenti forniti dagli Operatori Economici.
2. La documentazione e/o i dati a comprova dei requisiti di
carattere tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1,
lett. a)includono:
a.
Bilanci delle società di capitali ove disponibili, forniti da
parte di Unioncamere;
b.
Certificazioni di sistema di qualità aziendale conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000 relative al settore EA28 forniti da
Accredia;
c.
Fatturato globale e ammortamenti degli operatori economici
costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone, ove
disponibili, forniti da parte dell’Agenzia delle Entrate;
d.
Dati relativi alla consistenza e al costo del personale
dipendente, forniti da parte dell’Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale
(INPS).
3. La documentazione a comprova dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, di cui al comma 1, lett. b)
include:
a.
le Attestazioni SOA;
b.
i Certificati Esecuzione Lavori (CEL). Ciascun operatore economico
ha la facoltà di richiedere alla stazione appaltante/ente aggiudicatore
l’inserimento nell’apposita banca dati CEL dei certificati che dovessero
risultare mancanti, secondo quanto prescritto dal Comunicato del Presidente
dell’Autorità del 5 ottobre 2010;
c.
certificati attestanti l’avvenuta esecuzione di servizi e
forniture prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici;
d.
le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio all’Autorità
da parte dei soggetti partecipanti.
4.
La
documentazione a comprova del possesso dei requisiti di carattere
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario, non inclusi nei commi 2 e 3 è
inserita nel sistema dagli operatori economici, conformemente a quanto
segnalato dal Responsabile del Procedimento in ordine alle specificità di gara.
Modalità tecniche per la fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
1.
Ai sensi dell’articolo 6-bis, comma 4, del Codice i singoli Enti
Certificanti che detengono i dati e la documentazione sono tenuti a metterli a
disposizione dell’Autorità entro i termini e le modalità definiti tramite
apposite convenzioni.
2.
I dati e/o i documenti di cui al precedente comma 1 vengono
acquisiti dall’Autorità per conto delle stazioni appaltanti/enti aggiudicatori
per il solo espletamento delle verifiche in sede di gara.
3.
Per le modalità di scambio dati con gli Enti Certificanti vengono
adottate le regole tecniche e di sicurezza dello standard SPCoop ed in
conformità a quanto stabilito nelle Linee guida per la fruibilità di dati delle
pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 58, comma 2 del D. Lgs. 7
marzo 2005, n. 82 -Codice dell’Amministrazione Digitale- o soluzioni
tecnologiche alternative che garantiscono comunque livelli di sicurezza non
inferiori a detto standard.
4.
In allegato alla presente delibera viene riportata una descrizione
di dettaglio dei flussi di dati comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti
di cui all’art. 6, comma 1, punto a).
Articolo 8
Protezione dei dati
personali e misure di sicurezza
1.
L’Autorità tratta i dati acquisiti nell’ambito del sistema AVCPASS per le finalità di cui all’art.
6-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e nel rispetto dei criteri
di pertinenza e non eccedenza. L’Autorità agisce in qualità di Titolare
autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 e adempie ai relativi
obblighi ivi comprese la nomina degli incaricati del trattamento e l’adozione
delle misure di sicurezza.
2.
La stazione appaltante/ente aggiudicatore, nell’accedere al
sistema AVCPASS,
tratta i dati per le finalità cui all’art. 6-bis, comma 3, del Codice e nel
rispetto dei criteri di pertinenza e non eccedenza. La stazione appaltante/ente
aggiudicatore è Titolare autonomo ai sensi dell’art. 28 del D. Lgs. 196/03 dei
trattamenti e adempie ai relativi obblighi, ivi comprese la nomina degli
incaricati del trattamento e l’adozione delle misure di sicurezza.
3.
L’operatore economico è tenuto a inserire sul sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente
alle finalità di cui all’oggetto della seguente delibera. L’operatore economico
assume la piena responsabilità della natura e della qualità della
documentazione prodotta e solleva l’Autorità da ogni responsabilità
relativamente ai dati inseriti ed alla documentazione caricata.
4.
Il sistema AVCPASS è stato progettato nel rispetto delle
vigenti norme in materia di protezione dei dati personali, compresi gli
obblighi di sicurezza di cui all’art. 31 del D. Lgs. 196/03. Sono state disposte,
in particolare, le seguenti misure:
a.
il sistema garantisce l'identificazione, l'autenticazione e
l'autorizzazione dell’utenza secondo i profili assegnati.
b.
Il sistema è dotato di una procedura per la verifica delle
identità e dei relativi ruoli dichiarati a sistema.
c.
L’accesso ai servizi AVCPASS avviene solo a seguito del superamento
di una procedura di autenticazione che verifica le credenziali di
autenticazione composte dall’identificativo utente e dalla relativa parola
chiave e sono adottati idonei criteri di robustezza per la costruzione della
password.
d.
Le credenziali di autenticazione sono assegnate individualmente ad
ogni incaricato e nelle istruzioni impartite agli incaricati è prescritto di
adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente
riservata delle credenziali.
e.
Il sistema AVCPASS espone i dati ai soggetti autorizzati
per il tempo strettamente necessario al trattamento degli stessi nell’ambito
delle procedure di cui al comma 1; al termine di dette procedure i dati non
sono più residenti sul sistema.
f.
Il sistema dispone di misure di sicurezza informatica finalizzate
a ridurre al minimo il rischio di violazioni dell’integrità della riservatezza
e della disponibilità dei dati trattati. In particolare sono disposte idonee
procedure di audit sugli accessi, i cui esiti sono documentati. Tali procedure
prevedono attività di audit basate sul monitoraggio statistico degli accessi e
su meccanismi di alert che individuino comportamenti anomali o a rischio dal
punto di vista della sicurezza informatica.
g.
AVCPASS adotta modalità sicure per l’interazione con gli Enti
Certificanti; dispone di un sistema di autenticazione degli accessi a fini di
sicurezza ed è in grado di fornire su richiesta agli Enti Certificanti evidenza
dell’utenza che attraverso il sistema ha generato la singola richiesta di
documentazione.
h.
È fatto obbligo agli Operatori Economici e alle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori di segnalare tempestivamente all’Autorità ogni
variazione dei ruoli dei soggetti che sono stati preventivamente autorizzati ad
operare secondo i profili dichiarati a sistema, nonché di eventuali utilizzi
impropri ed irregolari del sistema.
i.
L’operatore economico, la stazione appaltante/ente aggiudicatore
si impegnano a comunicare tempestivamente incidenti sulla sicurezza qualora
tali incidenti abbiano impatto direttamente o indirettamente sul sistema
AVCpass, nonché ogni eventuale esigenza di aggiornamento di stato degli utenti
gestiti (nuovi inserimenti, disabilitazioni, cancellazioni).
j.
L’Autorità informa l’utenza del corretto utilizzo del sistema.
k.
AVCPASS è implementata con protocolli di
sicurezza provvedendo ad asseverare l’identità digitale dei server erogatori
dei servizi tramite l’utilizzo di certificati digitali emessi da una
Certification Authority ufficiale.
l.
Le regole di gestione delle credenziali di autenticazione
prevedono, in ogni caso, la loro attribuzione univoca a una persona fisica.
m.
L’autenticazione deve essere basata su dispositivi o credenziali;
queste ultime sono composte dall’identificativo dell’utente e dalla relativa
componente riservata (parola d’ordine o password) per la cui costruzione sono
adottati idonei criteri di robustezza. Laddove vengano utilizzati dispositivi
di autenticazione, deve esserne assicurata la diligente custodia.
n.
La password, comunicata direttamente al singolo incaricato
separatamente rispetto al codice per l’identificazione, deve essere modificata
dallo stesso al primo utilizzo e, successivamente, almeno ogni 90 giorni e le
ultime tre password non possono essere riutilizzate.
o.
Le password devono rispondere a idonei requisiti di complessità
(almeno otto caratteri, uso di caratteri alfanumerici, lettere maiuscole e
minuscole, caratteri estesi).
p.
Le credenziali sono bloccate a fronte di reiterati tentativi falliti
di autenticazione.
q.
Nella prima schermata successiva al collegamento con la banca
dati, sono visualizzabili le informazioni relative all’ultima sessione
effettuata con le stesse credenziali (indicazione della data, ora e indirizzo
di rete da cui è stata effettuata la precedente connessione).
r.
Il tempo di conservazione dei dati relativi agli accessi e alle
operazioni compiute nel sistema è fissato nel termine di sei mesi.
Articolo 9
Norme transitorie
1. Al fine di consentire agli operatori economici e alle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori di adeguarsi gradualmente alle nuove modalità di
verifica dei requisiti, l’obbligo di procedere alla verifica stessa attraverso
l’utilizzo del sistema AVCPASSdecorre
secondo le seguenti scadenze temporali:
a.
Dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta
nel settore ordinario, di importo a base d’asta pari o superiore a €
20.000.000,00; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare
il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti
modalità.
b.
Dal 1°marzo 2013 per tutti gli appalti di importo a base d’asta
pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli svolti attraverso
procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici di
acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi
ai settori speciali; in via transitoria, fino al 31 dicembre 2013, le stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per tali appalti possono continuare a verificare
il possesso dei requisiti degli operatori economici secondo le previgenti
modalità.
c.
A far data dal 1° gennaio 2014 gli appalti di importo a base
d’asta pari o superiore a € 40.000,00 di cui ai commi a) e b) entrano in
regime di obbligatorietà.
1bis. Per gli appalti di importo a base d’asta pari o superiore a
€ 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi
telematici, sistemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i
settori speciali, il ricorso al sistema AVCPass per la verifica dei
requisiti sarà regolamentato attraverso una successiva deliberazione
dell’Autorità.
2. In via transitoria, i certificati attestanti l’avvenuta
esecuzione di servizi e forniture prestati a favore di amministrazioni o enti
pubblici indicati all’articolo 6, comma 3, lett. c) della presente delibera,
sono inseriti nel sistema dagli operatori economici. In mancanza di detti
certificati, gli operatori economici possono inserire nel sistema le fatture
relative alla suddetta avvenuta esecuzione indicando, ove disponibile, il CIG
del contratto cui si riferiscono, l’oggetto del contratto stesso e il relativo
importo, il nominativo del contraente pubblico e la data di stipula del
contratto stesso. Resta ferma per la Stazione Appaltante/ente aggiudicatore la
facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni
prodotte dagli operatori economici.
3. In relazione a quanto previsto all’art. 5, comma 1, e all’art.
6, comma 2, in via transitoria, qualora i documenti e i dati non siano messi a
disposizione della Banca Dati da parte degli Enti Certificanti, l’Autorità
provvede comunque ad inoltrare una apposita richiesta agli Enti Certificanti;
tali Enti trasmettono i documenti richiesti dall’Autorità direttamente alle
stazioni appaltanti/enti aggiudicatori. La richiesta dell’Autorità agli Enti
Certificanti conterrà tutti gli estremi che consentono di ricondurre
esplicitamente la richiesta stessa agli obblighi di cui all’art. 6-bis del
Codice.
4. In relazione a quanto previsto all’art. 3, comma 2, qualora a
causa di esigenze organizzative le Stazioni Appaltanti siano temporaneamente
impossibilitate a dotare di caselle PEC personali i soggetti di cui alle
lettere b) ed e) del medesimo comma, ferma restando l’opportunità dell’uso di
tali strumenti e vista la data di entrata in vigore del regime di
obbligatorietà di cui al comma 1, lettera c) del presente articolo è possibile,
in via transitoria fino al 31 dicembre 2013, il ricorso a caselle di posta elettronica
ordinaria. In questo caso, con le modalità che saranno rese note sul portale
istituzionale dell’Autorità, la Stazione Appaltante è tenuta a:
a.
garantire che le caselle di mail ordinaria utilizzate in via
transitoria siano esclusivamente individuali, rilasciate nell’ambito del
dominio istituzionale dell’Amministrazione e ad accesso esclusivo del soggetto
intestatario;
b.
fornire al personale operante in qualità di incaricato del
trattamento dei dati le necessarie istruzioni circa il corretto utilizzo delle
credenziali di accesso, fermo restando quanto disposto dall’art. 8 della
presente Deliberazione nell’ambito delle misure di sicurezza obbligatorie
previste dal D.Lgs. n. 196/2003.
La relazione, la tabella e l'elenco codici tributo allegati alla
presente delibera ne costituiscono parte integrante.
La documentazione di cui agli artt. 5 e 6 della presente delibera e della
relativa tabella allegata può essere oggetto di modifica mediante nuova
deliberazione. Le parti modificate della delibera sono sottoposte, per i
profili di competenza, al parere dell’Autorità Garante per la protezione dei
dati personali.
Il Consigliere Relatore: Luciano Berarducci
Il Presidente:
Sergio Santoro
· L’Utente
Esterno, inserisce i dati richiesti
· Il sistema
effettua una verifica della correttezza del relativo Codice Fiscale (CF)
· In caso di
esito negativo del controllo effettuato, il Sistema richiede all’Utente Esterno
di inserire il Codice Fiscale corretto
· .In caso
di esito positivo del controllo effettuato, il Sistema invia all’e-mail
dell’Utente Esterno una comunicazione contenente
· USERID,
Codice di Attivazione e link per attivare l’utenza
· L’Utente
Esterno, entro 48 ore dalla fase di registrazione, accede al link ricevuto via
e-mail per attivare l’utenza ed inserisce i dati necessari per completare
l’attivazione dell’Account
La Profilazione del RP, attivabile direttamente dall’Utente dalla pagina del sito AVCP per la
fruizione dei servizi ad accesso riservato, seguendo i passaggi seguenti:
1. Il RUP accede al Sistema e
indica il Ruolo per il quale vuole profilarsi
2. Il RUP inserisce a Sistema i dati
richiesti necessari per la profilazione
3. Il Sistema effettua una verifica della
correttezza della PEC tramite Indice PA (relativa all’area organizzativa
omogenea).
4. Se la PEC della Stazione Appaltante esiste
su IndicePA il sistema verifica se è valorizzato l’attributo Codice Fiscale
Amministrazione.
5-6. Se è valorizzato l’attributo Codice Fiscale
Amministrazione su IndicePA, il Sistema verifica se corrisponde al Codice
Fiscale Amministrazione indicato dall’Utente. In caso contrario il profilo
viene rifiutato (comunicazione via PEC all’Utente).
7. Se la PEC della Stazione Appaltante non
esiste su IndicePA, il Sistema effettua la verifica sulla Camera di Commercio
tramite Codice Fiscale Amministrazione. Se esiste l’Amministrazione ma non
corrisponde l’indirizzo PEC indicato dall’Utente il profilo viene rifiutato (comunicazione via PEC all’utente).
8-9-10-11 Se le
verifiche sono andate a buon fine il Sistema abilita il profilo richiesto e
contestualmente invia una comunicazione alla PEC del RUP (con l’indicazione dell’abilitazione
del profilo) e alla PEC della Stazione Appaltante richiedendo la convalida del
profilo attraverso un apposito link.
12.->15 . Nel caso
in cui la Stazione Appaltante attraverso il link presente nella e-mail accetta
il profilo richiesto dall’Utente, il Sistema
mantiene attivo il profilo ed invia comunicazione tramite PEC alla
Stazione Appaltante ed all’Utente RUP
16->19 Nel caso in
cui la Stazione Appaltante attraverso il link presente nella e-mail rifiuta il
profilo richiesto dall’Utente, il Sistema disabilita il profilo ed invia
comunicazione tramite PEC all’Utente RP e alla Stazione Appaltante
Unità
didattica approntata per gli utenti dall’Autorità
1. Gli
obiettivi di questa unità
Benvenuto, nelle prossime pagine vedremo i passi da compiere per
registrarsi, autenticarsi e modificare i dati personali censiti nel Sistema.
2. Introduzione
L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul rispetto delle regole
che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è dotata di indipendenza
funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia organizzativa.
Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dalle
normative di riferimento, permette rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e
agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei documenti a comprova del possesso
dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed
economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici e agli Operatori
Economici di inserire a sistema i documenti la cui produzione è a proprio
carico.
3. Registrazione a Sistema
(1/3)
Alcuni dei servizi erogati dal portale Avcp sono ad accesso
libero, altri invece ad accesso riservato. I servizi ad accesso riservato
possono essere utilizzati solo previa registrazione e autenticazione. Per
accedere alla procedura di registrazione è sufficiente aprire la sezione
“Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato”e successivamente fare
clic sul link “Registrati” in corrispondenza del servizio di interesse. La
maschera visualizzata richiederà l’inserimento dei dati anagrafici, facendo
particolare attenzione a quelli obbligatori contrassegnati dal simbolo
asterisco.
4. Registrazione a Sistema
(2/3)
In
seguito, inseriti tutti i dati anagrafici ed eventualmente quelli facoltativi,
andrà inserito il codice di sicurezza. Il codice da inserire è riportato
nell’apposito campo e può essere rigenerato facendo clic sull’icona dedicata.
Digitato il codice di sicurezza non resta che esprimere il proprio consenso al
trattamento dei dati personali e terminare la procedura di registrazione con un
clic sul pulsante “Invia”.
5. Registrazione a Sistema
(3/3)
Al clic sul pulsante “Invia” viene visualizzato il riepilogo delle
informazioni inserite. Il sistema invia, all’indirizzo specificato in fase di
registrazione, l’email con l’user ID, il codice di attivazione e il link di
attivazione necessario al completamento della Registrazione. L’attivazione
dell’account deve avvenire entro e non oltre 48 ore dal completamento della
fase di registrazione.
6. Attivazione dell’account
L’attivazione dell’account avviene tramite il link ricevuto alla
casella email indicata in fase di registrazione. Attivato il link, il sistema
richiederà l’inserimento dell’User ID e del Codice di attivazione. Questi dati
sono contenuti anch’essi nell’email ricevuta per la conferma della
registrazione. Inseriti i dati, per proseguire, fare clic sul pulsante
“Avanti”.
7. Attivazione dell’account -
Gestione Anagrafica
Ora è necessario inserire i dati anagrafici richiesti dal sistema.
Si ricorda che i campi contrassegnati da asterisco sono sempre obbligatori. Al
clic sul pulsante “Avanti”, il sistema verifica la congruenza tra i dati
inseriti e il codice fiscale immesso in fase di registrazione. Se l’esisto del
controllo è positivo, le informazioni verranno memorizzate nel sistema e non
potranno più essere modificate.
8. Attivazione dell’account —
Gestione Contatti
Inseriti con successo i dati anagrafici, la nova maschera
richiederà l’indicazione dei recapiti telefonici. In questo caso tutti i dati
sono opzionali e il loro mancato inserimento non inficia il prosieguo della
procedura. Per proseguire, compilati o meno i campi, fare clic sul pulsante
“Avanti”.
9. Attivazione dell’Account —
Gestione Dati di Recapito
Successivamente ai recapiti telefonici, il sistema richiede
l’inserimento dei dati di recapito. Anche in questo caso il simbolo asterisco
contrassegna i dati obbligatori. Con un clic sul pulsante “Avanti” si passa
passare allo step successivo.
10. Attivazione dell’account
— Inizializzazione della password
Terminato l’inserimento dei dati necessari per completare la registrazione
dovrà essere scelta la password personale di accesso al sistema. Inizialmente
andrà inserito il codice di attivazione. Per proseguire digitare la password
scelta e successivamente confermarla ridigitandola nell’apposito campo.
Attenzione! Nell’impostare la password seguire le regole indicate a video. Fare
clic sul pulsante “Invia”per terminare l’attivazione dell’account.
11. Modifica dati
Effettuata l’autenticazione a sistema, è possibile modificare i
propri dati accedendo alla sezione “Dati Personali”. La nuova maschera,
suddivisa in più aree, presenta il riepilogo dei dati inseriti in fase di
registrazione. In particolare possono essere modificati i dati di contatto e
quelli di residenza.
12. Modifica dati — Email/PEC
Tramite il pulsante “Modifica contatti” si accede alla maschera
che consente di modificare/integrare le informazioni di contatto. Con un clic
sul pulsante “Modifica E-mail” può essere modificato l’indirizzo e-mail
inserito in fase di registrazione. Per proseguire, inserire il nuovo indirizzo
E-mail e in seguito Fare clic sul pulsante “Certifica E-mail”. A questo punto
digitare il codice di 10 cifre ricevuto via E-mail per autorizzare e salvare la
modifica. Per concludere l’operazione fare clic sul pulsante “Certifica.”
13. Modifica dati — Recapiti
Vediamo ora come modificare i dati di recapito. L’operazione è
molto semplice. Selezionare il link del contatto da modificare (Telefono,
Cellulare o Fax) e digitare il nuovo contatto nell’apposito campo. Successivamente
salvare il nuovo dato inserito.
14. Modifica dati — Dati di
Residenza
All’interno della schermata di riepilogo, fare clic sul pulsante
“Modifica dati di residenza” per modificare i dati di residenza inseriti in
fase di registrazione. Per proseguire è sufficiente modificare i dati
desiderati e fare clic sul pulsante “Modifica” per terminare l’operazione.
15. Riepilogo
Nella
pagine precedenti abbiamo visto i passi da compiere per registrarsi,
autenticarsi e modificare i dati personali del Sistema AVCpass.
In mancanza di un UserID ed una password validi per accedere ai
servizi AVCP, occorre effettuare una nuova registrazione. Per accedere ai servizi del AVCP
(oggi ANAC) bisogna operare la
registrazione al sistema nel modo seguente:
Dalla Home page, cliccando sul Link ‘Registrati’, l’utente viene
reindirizzato su una pagina, in cui vengono richiesti i dati anagrafici e di
contatto, necessari all’inserimento di una nuova utenza
· I campi obbligatori sono contrassegnati dal simbolo (*).
· Tra i diversi campi obbligatori, viene richiesto l'indirizzo e‐mail, che deve essere attivo e funzionante per consentire l'invio
del codice di attivazione dell'utenza. Inoltre si richiede:
· ‐ l’immissione di un codice
captcha
· ‐ l’accettazione del Trattamento
dei Dati Personali
· Cliccando sul pulsante ‘Invia’, compare un messaggio di operazione
effettuata con successo. L’utente a questo punto deve attendere l’arrivo della
mail per poter procedere all’attivazione dell’utenza. La mail conterrà un
codice di attivazione e un link che porterà l’utente ad una pagina, in cui
seguendo una serie di step, verrà attivata l’utenza.
· Il primo step consiste nell’inserire il proprio UserId e il Codice
di Attivazione presente nella mail.
·
In caso di UserId e Codice di
Attivazione corretti, l’utente accede alla procedura guidata di attivazione, in
cui vengono richiesti i dati anagrafici dell’utente. Il sistema controlla che i
dati anagrafici siano coerenti con il codice fiscale indicato in fase di
richiesta registrazione.
·
Al passo successivo vengono
richiesti i recapiti telefonici Vengono chiesti i dati inerenti l’indirizzo di
recapito Viene chiesto di impostare una password, al termine della procedura
comparirà un avviso di attivazione avvenuta con successo e verrà generata una
mail di notifica. Nella pagina di inserimento della password saranno presenti
anche le informazioni relative allo standard previsto dal sistema.
·
A questo punto l’attivazione è
completa ed è possibile loggarsi con il proprio UserId e la password appena
scelta.
·
Qualora l’utente accedesse alla
procedura di attivazione dopo le 48 ore successive alla ricezione della mail,
verrà rimandato al form per la richiesta di registrazione.
In caso di UserId e Codice di Attivazione
corretti, l’utente accede alla procedura guidata di attivazione, in cui vengono
richiesti i dati anagrafici dell’utente. Il sistema controlla che i dati
anagrafici siano coerenti con il codice fiscale indicato in fase di richiesta
registrazione.
Al passo successivo vengono richiesti i recapiti telefonici
Vengono chiesti i dati inerenti l’indirizzo di recapito Viene chiesto di
impostare una password, al termine della procedura comparirà un avviso di
attivazione avvenuta con successo e verrà generata una mail di notifica. Nella
pagina di inserimento della password saranno presenti anche le informazioni
relative allo standard previsto dal sistema.
A questo punto l’attivazione è completa ed è possibile loggarsi
con il proprio UserId e la password appena scelta.
Qualora l’utente accedesse alla procedura di attivazione dopo le
48 ore successive alla ricezione della mail, verrà rimandato al form per la
richiesta di registrazione
Al passo successivo vengono richiesti i recapiti telefonici
Vengono chiesti i dati inerenti l’indirizzo di recapito
Viene chiesto di impostare una password, al termine della
procedura comparirà un avviso di attivazione avvenuta con successo e verrà
generata una mail di notifica.
Nella pagina di inserimento della password saranno presenti anche
le informazioni relative allo standard previsto dal sistema.
A questo punto l’attivazione è completa ed è possibile loggarsi
con il proprio UserId e la password appena scelta.
Qualora l’utente accedesse alla procedura di attivazione dopo le
48 ore successive alla ricezione della mail, verrà rimandato al form per la
richiesta di registrazione.
3.2. ACCESSO AL SERVIZIO/SISTEMA
Il sistema User Provisioning è accessibile in maniera diretta dal
portale appalti pubblici di AVCP.
3.2.1. PERCORSO DI ACCESSO ATTRAVERSO IL PORTALE AVCP
Il sistema è accessibile dal portale AVCP e viene attivato ogni
volta che un utente tenta di accedere ad un servizio ad accesso riservato, per
cui sia necessario autenticarsi.
In alternativa, è possibile accedere direttamente alle funzioni di
User Provisioning, attraverso il box di login presente e sempre raggiungibile
all’interno del portale AVCP.
4. METAFORA D’INTERAZIONE
Il sistema richiede l’autenticazione, dopo di che è possibile
gestire a pieno qualsiasi operazione inerente la gestione delle login di AVCP.
4.1. FASE DI AUTENTICAZIONE
Cliccando sul link Entra, (come illustrato in figura 1) si viene
reindirizzati su una pagina in cui vengono richiesti i dati necessari alla fase
di autenticazione necessaria per l’accesso al sistema.
L’Utente sottopone al sistema le proprie credenziali tramite
apposito box per la login.
Il Sistema autentica l’Utente e mostra la home page del portale.
4.1.1. LOGIN
Le credenziali di accesso sono: la UserID e la password.
Qualora i valori inseriti risultino presenti nel sistema e
ritenuti validi, l’utente viene abilitato ad usufruire dei servizi messi a
disposizione da User Provisioning.
Da questo form di accesso ai servizi è possibile anche procedere
al recupero password o alla registrazione di un nuovo utente.
4.1.2. HOME PAGE
In seguito al completamento della funzione di Login si accede all’
home page del sistema di User Provisioning.
L’Home Page è il punto di accesso principale per la gestione dei
profili.
In essa è possibile eseguire le seguenti operazioni:
‐ Creare un nuovo profilo;
‐ Visionare la lista dei profili
attivi;
‐ Visionare la lista dei profili
in attesa di approvazione o in attesa di revoca.
4.2. FUNZIONALITÀ DEL SISTEMA
4.2.1. CREAZIONE PROFILO
La creazione di un nuovo profilo è attivabile direttamente
dall’Utente dalla pagina del sito AVCP per la fruizione dei servizi ad accesso
riservato. L’utente può creare nuovi profili, da associare alla propria utenza,
seguendo la procedura guidata selezionando il pulsante “Crea Nuovo Profilo”.
Questa procedura prevede una serie di attività che devono essere
eseguite dall’utente
a partire dalla selezione della tipologia del soggetto
rappresentato, tra le seguenti opzioni:
STAZIONE APPALTANTE
OPERATORE ECONOMICO
SOCIETA’ ORGANISMO DI
ATTESTAZIONE
SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO
AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO
AGGIUDICATORE
Di seguito e in diretta correlazione con la scelta della tipologia
di soggetto rappresentato selezionato, il sistema propone un elenco di
possibili ruoli per cui è possibile profilarsi.
4.2.1.1. CREAZIONE PROFILO DI TIPO OPERATORE ECONOMICO
Contestualmente alla creazione di un singolo profilo è possibile
selezionare anche più ruoli e quindi creare più profili nella stessa operazione
di inserimento.
All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la
ricerca del soggetto tramite codice fiscale.
Nel caso in cui la ricerca vada a buon fine, il sistema mostrerà
una maschera con i dati del soggetto.
In caso contrario, di ricerca con esito negativo (soggetto non
trovato), la maschera permetterà all’utente l’inserimento delle informazioni
anagrafiche di un nuovo Operatore.
Dopo aver inserito le informazioni anagrafiche del nuovo operatore
l’utente deve premere il pulsante Avanti, e di conseguenza sarà possibile
selezionare una delle Sedi da associare all’Operatore scelto.
Alternativamente l’utente può inserire le informazioni anagrafiche
relative alla nuova Sede associata all’Operatore Economico selezionato,
utilizzando la funzione “Nuova Sede”.
Completato l’inserimento dell’informazione relativa alla sede, il
sistema visualizza tutte le informazioni, inserite negli step precedenti, in
una maschera riepilogativa della creazione profilo con le seguenti sezioni:
‐ Soggetto Rappresentato
‐ Dati Soggetto
‐ Dati Iscrizione Camera di
Commercio
‐ Dati Sede del soggetto
rappresentato
L’utente seleziona il pulsante “Invia” per confermare la
richiesta.
A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a sistema
nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.
Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della
richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di
validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa
confermare l’autorizzazione al Profilo.
Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali
documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre
viene inviata una e‐mail di Notifica all’utente con
eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un
Operatore.
Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in
stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.
4.2.1.2. CREAZIONE PROFILO DI
TIPO STAZIONE APPALTANTE
All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la
ricerca del soggetto tramite codice fiscale dell’Amministrazione relativa al
profilo che si desidera inserire. In alternativa sarà possibile indicare il
Codice AUSA dell’Amministrazione.
Nel caso in cui la ricerca vada a buon fine, il sistema mostrerà
una maschera con i dati del soggetto.
Premendo il pulsante Avanti sarà possibile selezionare uno dei
Centri di Costo associati all’Amministrazione scelta. Sarà sufficiente
scegliere uno dei Centri di Costo presentati e premere il pulsante Avanti.
Prima di procedere all’invio della richiesta, il sistema
visualizza tutte le informazioni, inserite negli step precedenti, in una maschera
riepilogativa della creazione profilo con le seguenti sezioni:
‐ Soggetto Rappresentato
‐ Dati Soggetto
‐ Dati Iscrizione Camera di
Commercio
‐ Dati Centro di Costo del
soggetto rappresentato
L’utente seleziona il pulsante “Invia” per confermare la
richiesta.
A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a
sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.
Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della richiesta
di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di validazione
da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa confermare
l’autorizzazione al Profilo.
Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali
documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre
viene inviata una e‐mail di Notifica all’utente con
eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un
Operatore.
Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in
stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.
4.2.1.3. CREAZIONE PROFILO DI TIPO SOCIETÀ ORGANISMO DI
ATTESTAZIONE
All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la
scelta della Società Organismo di Attestazione per la quale richiedere il
Profilo.
E’ necessario selezionare una delle SOA presenti a sistema e
selezionare il pulsante “Invia”. Dopo una pagina di riepilogo dei dati relativi
al profilo, alla conferma dall’Utente la creazione del Profilo sarà terminata.
A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a
sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.
Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della
richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di
validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa
confermare l’autorizzazione al Profilo.
Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali documenti
da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre viene inviata
una e‐mail di Notifica all’utente con eventualmente in allegato il
modello pdf della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i profili
prenotabili soggetti all’approvazione di un Operatore.
Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in
stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.
4.2.1.4. CREAZIONE PROFILO DI TIPO SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO
All’atto della selezione del ruolo comparirà la maschera per la
scelta della Sezione Regionale per la quale richiedere il Profilo.
Sarà necessario selezionare una delle Sezioni Regionali presenti a
sistema e poi selezionare il pulsante “Invia”. Dopo una pagina di riepilogo dei
dati relativi al profilo, confermati dall’Utente la creazione del Profilo sarà
terminata.
A seconda del ruolo selezionato, il profilo verrà inserito a
sistema nello stato “Attivo” o “In Attivazione”.
Il profilo viene posto “In Attivazione” solo se all’atto della
richiesta di profilo, il sistema prevede il completamento di una procedura di
validazione da parte dell’Utente o da parte di un Operatore che possa
confermare l’autorizzazione al Profilo.
Il Sistema mostra una maschera di riepilogo con gli eventuali
documenti da produrre necessari al proseguimento della validazione, inoltre
viene inviata una e‐mail di Notifica all’utente con
eventualmente in allegato il modello pdf della dichiarazione sostitutiva di
atto notorio per i profili prenotabili soggetti all’approvazione di un
Operatore.
Il profilo appena creato comparirà nella griglia dei profili in
stato “attivo” o “in attivazione” a seconda del tipo di ruolo selezionato.
4.2.1.5. CREAZIONE PROFILO DI TIPO RASA
La prenotazione di un Profilo di tipo RASA (Responsabile Anagrafe
Stazione Appaltante) avviene eseguendo la funzione di Creazione di un Profilo.
Si evidenzia che al termine di questo processo il profilo creato non sarà
immediatamente operativo; l’attivazione del profilo avverrà successivamente all’approvazione
da parte del soggetto rappresentato.
Per accedere alla funzionalità di Prenotazione del Profilo è
necessaria la selezione “Crea Nuovo Profilo” dalla Home del sistema User
Provisioning. Tra le tipologie di Soggetto Rappresentato disponibili selezionare
la tipologia “AMMINISTRAZIONE O SOGGETTO AGGIUDICATORE” ed il Ruolo “RASA –
Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante”.
Selezionando “Avanti” si potrà accedere alla maschera per
effettuare la ricerca dell’Amministrazione relativa al profilo RASA che si
intende prenotare
E’ possibile effettuare la ricerca del soggetto rappresentato sia
tramite Codice Fiscale che tramite Codice AUSA.
E’ possibile anche associarsi ad Associazioni, Unioni o Consorzi privi
di Personalità giuridica effettuando una ricerca per Denominazione.
La selezione del pulsante “Cerca” avvierà la ricerca del soggetto
rappresentato conducendo alla pagina di riepilogo dati dello stesso:
L’Utente ha anche la possibilità di inserire una nuova
Amministrazione nel caso quella ricercata non fosse presente a sistema.
La selezione del pulsante “Avanti” confermerà l’inserimento del
profilo.
Tornando alla Home del sistema UserProvisioning sarà possibile
vedere il nuovo Profilo RASA – Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante nella
lista dei profili “In Attivazione”.
4.2.2. DETTAGLI PROFILO
Dalle Home page, contenente il riepilogo dei dati dei profili
attivi e in attivazione associati all’utente, cliccando sul bottone ‘dettagli’
inerente ad un singolo profilo, è possibile prendere visione di tutti i dati di
dettaglio del profilo selezionato, ed eventualmente effettuare alcune
modifiche.
Sempre dalla Home dei Profili è possibile accedere alle funzioni
di chiusura di un Profilo (‘Rimuovi’) o di validazione di un profilo che
richiede l’intervento dell’Utente (‘Valida’).
4.2.2.1. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO OPERATORE ECONOMICO
Un Profilo appartenente alla tipologia di Soggetto Rappresentato
Operatore Economico, può essere modificato. La modifica può riguardare i dati
relativi alla Sede o l’associazione del profilo con la stessa.
Inoltre è possibile entrare in un ulteriore livello di dettaglio e
modificare i dati della sede associata al profilo o creare una nuova sede .
Il campo ‘Sedi precedentemente registrate per il soggetto
rappresentato’ è un elenco tramite cui l’utente può cambiare la sede associata
al profilo. Tutti i campi sono editabili.
Per inserire una nuova sede, occorre cliccare sul bottone ‘Crea
sede dell’impresa’
E’ possibile scegliere la tipologia di sede, tra quelli mostrati
nel menu a tendina relativo
4.2.2.2. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO STAZIONE APPALTANTE
4.2.2.3. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO SOCIETÀ ORGANISMO DI
ATTESTAZIONE
4.2.2.4. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO SEZIONE REGIONALE OSSERVATORIO
4.2.2.5. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO COMMISSIONE DI GARA
4.2.2.6. DETTAGLIO PROFILO DI TIPO RASA
4.2.3. CHIUSURA PROFILO PRENOTABILE
Dalla griglia dei profili attivi (di tipo Operatore Economico o
Stazione Appaltante) presenti sulla home page, è possibile rimuovere un
profilo, cliccando sul pulsante ‘Rimuovi’.
Viene mostrata una schermata riepilogativa dei dati del profilo
che si sta chiudendo, in sola lettura .
Cliccando sul pulsante ‘Cancella Profilo’ , il profilo viene chiuso
e compare una maschera di avviso riportante anche le eventuali procedure
aggiuntive di cancellazione previste per particolari tipologie di profili.
Il Profilo viene chiuso e non compare più tra quelli associati
all’utente.
4.2.4. MODIFICA DATI PERSONALI UTENTE
Dalla home page, cliccando sul link ‘Dati Personali’ si accede ad
una maschera che mostra i dati dell’utente e da cui, selezionando i pulsanti
associati, si potrà accedere alle funzioni di modifica Dati di Residenza e
Contatti.
4.2.4.1. MODIFICA DATI RESIDENZA
Selezionando “Modifica Dati di Residenza” si accede alla maschera
che permette l’inserimento dei nuovi dati. Cliccando sul pulsante ‘Modifica’,
vengono confermate le modifiche apportate
FIGURA 45 –MODIFICA DATI RESIDENZA
4.2.4.2. MODIFICA DATI CONTATTO UTENTE
Selezionando il pulsante ‘Modifica Contatti’, l’utente viene
reindirizzato verso una nuova schermata che mostra quali sono i contatti che
possono essere modificati, visualizzando i relativi bottoni che sono i
seguenti:
‐ Modifica e‐mail
‐ Modifica telefono
‐ Modifica PEC
Per quanto riguarda la mail e la PEC, oltre la modifica è
possibile effettuare la certificazione.
Il Sistema invia all’utente una comunicazione Email/PEC contenente
un PIN per la certificazione.
L’utente visualizza la maschera di inserimento PIN e inserisce il
PIN ricevuto via Email/PEC.
4.2.5. CHIUSURA UTENZA
Accedendo alla sezione riguardante i dati personali dell’utente,
un’utente ha la possibilità di cancellare la propria utenza, cliccando sulla
radice ‘Dati utente’ e poi sul ramo ‘Elimina Account’.
Viene mostrata una maschera in cui c’è un pulsante ‘Prosegui’.
In caso di selezione, viene eliminata l’utenza e contestualmente
vengono disattivati gli eventuali profili attivi per l’utenza.
4.2.6. MODIFICA PASSWORD
Accedendo alla sezione riguardante i dati personali l’utente ha la
possibilità di modificare la propria password di accesso, cliccando sulla
radice ‘Dati Utente’ e poi sul ramo ‘Modifica Password’.
Viene mostrata la seguente finestra:
Inserendo i nuovi dati richiesti la password dell’Utenza verrà
aggiornata.
4.2.7. RECUPERA PASSWORD
Questa funzione permette all’utente non autenticato a sistema di
recuperare la sua utenza tramite l’invio di una mail e l’aggiornamento della
password utente.
La funzionalità è accessibile sia dalla pagina di Login al sistema
AVCP che dal box in alto a destra del Portale
Una volta selezionato il link, il sistema presenta la maschera per
richiedere il recupero della password utente
Inserendo il codice fiscale (e verificando il codice di sicurezza)
e selezionando il pulsante “Recupera Password”, l’utente attiverà il processo
automatico che genererà una mail inviandola all’indirizzo relativo all’utenza
identificata dal Codice Fiscale.
La mail conterrà il link per terminare il processo ed un relativo
codice. Seguendo il link ricevuto via mail, l’utente accederà alla maschera di
chiusura della procedura di recupero password
Tramite l’inserimento del Codice Fiscale, del codice di Recupero
ricevuto via mail e della nuova password, l’Utente potrà aggiornare la password
e quindi accedere nuovamente a sistema.
4.2.8. PROCESSI DI VALIDAZIONE AUTOMATICA DEI PROFILI
4.2.8.1. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE AMMINISTRATORE OE
Se l’utente richiede un profilo di tipo Amministratore OE tramite
la procedura di Creazione Profilo, nella lista dei profili inattivi comparirà
un profilo in stato ‘In Attivazione’.
L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’ nella griglia del profilo
Amministratore OE in stato ‘In Attesa di Validazione’ per avviare il processo
di validazione e di attivazione del profilo.
Il processo di validazione automatica inizia con la prima verifica
della presenza della PEC del soggetto.
Nel caso in cui la PEC dell’utente non è presente a Sistema,
l’utente viene invitato ad inserire la propria PEC tramite la funzione di
Modifica Contatti.
In caso contrario (PEC utente correttamente presente a sistema),
il processo di validazione automatico
prosegue con la compilazione del modulo di Autocertificazione.
Viene mostrata una maschera di riepilogo dei dati necessari al
completamento dell’autodichiarazione.
Viene generato un pdf ed è possibile effettuare il download del
modulo di autocertificazione.
Il sistema invita l’utente a scegliere il file da caricare. L’utente
seleziona il file da caricare nell’apposita schermata di upload e seleziona il
pulsante carica. Il sistema effettua l’upload del file.
Il flusso prosegue con la verifica automatica del ruolo
amministratore OE.
In caso positivo, il profilo viene attivato e viene inviata
comunicazione di conferma esito verifiche all’OE e all’Amministratore dell’OE
tramite PEC.
In caso negativo, l’utente viene reindirizzato su una nuova pagina
in cui si potrà procedere con il caricamento dell’atto notarile.
L’utente seleziona il file da caricare nell’apposita schermata di
upload e seleziona il pulsante carica.
Dopo aver caricato l’atto notarile, viene attivato il profilo
temporaneamente. Il sistema
automaticamente verificherà l’iscrizione presso la Camera di
Commercio dell’Amministratore dell’Operatore Economico. Se allo scadere dei 30
giorni la verifica dovesse dare ancora esito negativo, il profilo verrà
disattivato con una comunicazione all’utente.
Ad esito positivo della verifica, il profilo viene attivato definitivamente
e l’attivazione comunicata all’utente.
4.2.8.2. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE COLLABORATORE
AMMINISTRATORE OE
Se l’utente richiede un profilo di tipo Collaboratore dell’
Amministratore OE tramite la procedura di creazione profilo, nella lista dei
profili inattivi, comparirà un profilo in stato ‘In Attivazione’.
L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’.
Il processo di validazione automatica inizia con la prima verifica
della presenza della PEC del soggetto.
Se la PEC dell’utente non fosse presente a Sistema, l’utente
verrebbe invitato ad inserire la propria PEC tramite la funzione di Modifica
Contatti.
Il sistema mostrerà una maschera per permettere al Collaboratore
di inserire il codice fiscale dell’Amministratore di riferimento. Il sistema verificherà
che tale codice fiscale faccia riferimento ad un Utente in possesso di un
profilo Attivo di tipo Amministratore OE, associato al medesimo Operatore
Economico del Collaboratore. In caso positivo il sistema invierà una PEC
all’Amministratore, contenente la richiesta di convalida del profilo del
collaboratore dell’amministratore OE.
Nel caso l’Amministratore non possieda una PEC registrata a
Sistema, sarà possibile per il Collaboratore specificarne una a cui inviare la
richiesta di Validazione.
La PEC contiene un link, attraverso il quale, si accede ad una
pagina per la convalida della richiesta di Collaboratore, dove l’Amministratore
OE può accettare la richiesta presentata dal Collaboratore attivandone il
profilo, cliccando sul pulsante ’Conferma’. Il sistema verifica come l’ Utente
che sta tentando di validare il profilo, sia a sua volta in possesso di un
profilo di tipo Amministratore OE attivo relativo al medesimo Operatore
Economico del Profilo da Validare.
Il profilo del collaboratore viene attivato e viene generata una
PEC con la comunicazione per il collaboratore dell’ Amministratore OE, per l’
Amministratore OE e l’OE.
L’Amministratore OE può anche rifiutare la richiesta presentata
dal Collaboratore non attivando il profilo, selezionando il pulsante ’Rifiuta’.
Il profilo del Collaboratore non viene attivato e viene generata
una PEC con la comunicazione per il collaboratore dell’ Amministratore OE, per
l’ Amministratore OE e l’OE di richiesta profilo rifiutata.
4.2.8.3. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE PROFILO RUP
Se l’utente richiede un profilo di tipo di RUP di SA tramite la
procedura di creazione profilo, nella lista dei profili inattivi, comparirà un
profilo in stato ‘In Attivazione’.
L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’.
Il Sistema, dopo aver verificato la presenza della PEC
dell’Utente, effettuerà una verifica sui sistemi interni dei dati forniti, in
caso di esito negativo della verifica, la validazione verrà rifiutata. In
questo caso, viene generata una PEC per il RUP con la comunicazione della
impossibilità a concedere il profilo richiesto con l’indicazione di rivolgersi
al Contact Center tramite l’invio di un modulo di autodichiarazione generato
automaticamente.
Se la verifica sui sistemi ha invece esito positivo il profilo
viene Attivato. Il Sistema genera una PEC per la Stazione Appaltante associata
al profilo, contenente la richiesta di convalida del RUP. La PEC conterrà il
link per convalidare il Profilo o per revocarlo, ed un codice PIN necessario
per lo stesso.
Il codice inviato ha una validità di 30 giorni, allo scadere dei
quali il profilo verrà attivato definitivamente e la Stazione Appaltante non
avrà più potere di revocarlo se non inviando richiesta al Contact Center.
La Stazione Appaltante può utilizzare il link per accedere alla
pagina di conferma del profilo RUP.
All’inserimento del PIN ricevuto, viene mostrata all’Utente una
maschera con la richiesta effettuata dal RUP, dove sono presenti i pulsanti
‘Conferma’ e ‘Rifiuta’.
Cliccando su ‘Conferma’, viene confermata l’attivazione del
Profilo del RUP e di conseguenza generata una PEC con la comunicazione per la
SA e per il RUP.
Allo stesso modo, selezionando ‘Rifiuta’, viene rifiutato il
profilo del RUP, quindi il sistema disattiva il profilo e viene generata una
PEC con tale comunicazione per la SA e per il RUP.
Se la selezione del link dovesse avvenire dopo 30 giorni
dall’invio della PEC , viene mostrato un avviso di link scaduto e non viene
consentito alla SA di accedere alla pagina. In tal caso il profilo resta attivo
per silenzio assenso.
4.2.8.4. ATTIVAZIONE PROCESSO DI VALIDAZIONE PROFILO RASA
Se l’utente richiede un profilo di tipo di RASA di una
Amministrazione tramite la procedura di creazione profilo, nella lista dei
profili inattivi, comparirà un profilo in stato ‘In Attivazione’.
L’Utente seleziona il pulsante ‘Valida’.
Il Sistema, dopo aver verificato la presenza della PEC
dell’Utente, verificherà la PEC
dell’Amministrazione presente a sistema che verrà mostrata
all’utente, in modo da permetterne l’aggiornamento nel caso risulti obsoleta.
A conferma della PEC, il sistema effettuerà una verifica sui
sistemi interni dei dati forniti. In caso di esito negativo il sistema
permetterà all’utente di ripetere la verifica con una differente PEC dell’Amministrazione
o di richiedere l’approvazione tramite intervento manuale del Contact Center.
Sel’utente seleziona questa seconda opzione, riceverà una mail contenente un
modulo di autodichiarazione generato automaticamente da inviare al Contact
Center per richiedere l’approvazione del Profilo.
Se la verifica sui sistemi ha invece esito negativo, il Sistema
invia una richiesta di conferma, via PEC, all’Amministrazione. La PEC conterrà
il link per convalidare il profilo o per revocarlo, ed un codice PIN necessario
per lo stesso.
L’Amministrazione può utilizzare il link per accedere alla pagina
di conferma del profilo RUP.
All’inserimento del PIN ricevuto, viene mostrata all’Utente
Amministrazione una maschera con la richiesta effettuata dal RASA, dove sono
presenti i pulsanti ‘Conferma’ e ‘Rifiuta’. Nel caso fosse già presente un
Profilo di tipo RASA Attivo per l’Amministrazione, un messaggio avvertirà
l’utente come la procedura porterà alla sostituzione del RASA, disabilitando il
precedente Profilo.
Cliccando su ‘Conferma’, viene confermata l’attivazione del
Profilo del RASA e di conseguenza generata una PEC con la comunicazione per
l’Amministrazione e per il RASA.
Allo stesso modo, selezionando ‘Rifiuta’, viene rifiutato il
profilo del RASA, quindi il sistema disattiva il profilo e viene generata una
PEC con tale comunicazione per l’Amministrazione e per il RASA.
5. MESSAGGISTICA
Ogni utente eseguendo un operazione su User Provisioning
visualizzerà un esito di successo o errore.
5.1. OPERAZIONE EFFETTUATA CON SUCCESSO
5.2. PRESENZA DI ERRORI
Il responsabile
del procedimento (RUP)
· accede ai "Servizi
ad accesso riservato" del
portale AVCP A
e procede (se
non è registrato)
alla "Registrazione" attraverso
l’apposito link abilitandosi
come RUP nel
portale
http://servizi.avcp.it
(Se già abilitato
può accedere al
sistema AVCpass utilizzando
le Credenziali di accesso agli altri servizi AVCP)
·
inserisce i
dati richiesti dal
sistema SIMOG per
il rilascio del
CIG integrandoli con
i requisiti di
partecipazione OE e le modalità comprova
requisiti
· accede al
servizio AVCpass - seleziona
il profilo (RP) - Individua
il CIG d’interesse
- Crea Commissione
(se composta da
due o più
componenti di cui
uno con profilo
di presidente) o
individua un responsabile
unico (che può
coincidere con se
stesso) - a
partire dal giorno
successivo alla data di
perfezionamento pubblicazione
della procedura di
affidamento, secondo quanto
previsto dal sistema
SIMOG.
· procede alla
creazione della Commissione
ricerca in Anagrafica il Codice
Fiscale dei soggetti individuati. Se CF
non è presente procede all’inserimento dei dati
del soggetto con
relativa PEC selezionandone il
ruolo. Se è
presente: seleziona il
ruolo (e introduce la relativa PEC se non in
archivio).
· Collega la
Commissione o il
soggetto verificatore a
più Lotti se
presenti. E’ possibile
anche creare più
commissioni per più lotti
· AVCpass-
invia una PEC di conferma ai soggetti interessati
· Può
inserire il proprio
nominativo tra i
soggetti preposti alle
attività di verifica,
ricoprendo il ruolo
di Presidente della Commissione e
sostituire il componenti con la
«Gestione Commissione di Gara»
Solo il Presidente dell’eventuale commissione
utilizza il sistema AVCPASS, tutti gli
altri componenti hanno accesso in sola lettura ai dati
presenti a sistema ai fini della verifica.
L’accesso
alla procedura è
consentito (oltre al
RUP ai soggetti
incaricati della verifica
dei requisiti) a
partire dalla scadenza del termine per la presentazione delle offerte
specificato in SIMOG
Acquisizione
dei soggetti partecipante alla procedura di affidamento
· Iniziata la seduta di gara per il soggetto o i soggetti verificatori (Gestione seduta in AVCpass) è
attiva la possibilità di dichiarare la
gara deserta. Si procede all’acquisizione partecipanti selezionando il codice AVCpass dall’elenco
dei pass da acquisire, visualizzati a
sistema;
· In sostanza
si procede all’integrazione o alla conferma, attraverso il passOE dell’elenco
degli OE partecipanti alla selezione (nel caso in cui vi siano OE non
registrati La SA li invita ad operare in tale senso entro un congruo termine);
· Si procede
all’acquisizione del codice AVCpass tramite apposito lettore barcode
· Si
inserisce il codice AVCpass nel campo “Seleziona o inserisci il codice AVCpass”
(il sistema effettua un controllo
sulla conformità dello
stesso) e si
accede a “Recupera
Pass”. Il sistema
visualizza i dati
di riepilogo del pass. Nel caso
di RT è possibile sia la modifica dell’assetto del partecipante modificando
·
la percentuale
di partecipazione al RT degli OE che ne fanno parte. E’ possibile inoltre deselezionare i CIG per i quali l’OE
non intende più concorrere.
il soggetto abilitato alla verifica dei requisiti
procede:
· ad integrare
o confermare l'elenco degli OE partecipanti alla procedura di affidamento
(funzionalità di AVCPASS),
· ad
effettuare la richiesta dei documenti a comprova dei requisiti per gli
operatori economici interessati tramite AVCPASS (ex art.71 DPR 445/2000 per i requisiti
generali) o previo sorteggio ex art.48, comma 1 Codice o senza sorteggio nei
casi ex art.48 comma 1bis Codice per i requisiti di capacità
economico-finanziaria e tecnico-organizzativa eventualmente
richiesti dagli atti
di gara. TALE
PROCEDURA NON TROVA APPLICAZIONE NEI CASI PREVISTI
DALL’ART.13 DELLA LEGGE 180/2011.
·
Il soggetto incaricato della verifica
(Presidente monocratico o Presidente di Commissione) inserisce i partecipanti
sorteggiati e richiede i documenti per
la comprova (ex art. 48 del Codice)
·
l'OE/AVCP caricano i documenti
·
Il soggetto
incaricato della verifica
(Presidente monocratico o Presidente
di Commissione e
relativi componenti) visualizza
la documentazione nel Sistema ed effettua le verifiche
·
Il soggetto incaricato della verifica
(Presidente monocratico o Presidente di Commissione) inserisce gli esiti delle verifiche e la
graduatoria provvisoria, assegnando i fascicoli al RP
Il Sistema consente all’Utente di inserire le
informazioni necessarie, per ogni partecipante non escluso,
ai fini della produzione della graduatoria e della successiva aggiudicazione
provvisoria.
Il
Sistema consente l’accesso
alla funzionalità solo
dopo aver effettuato
le verifiche di
competenza. Al completamento
delle verifiche il Sistema permette, attraverso un’apposita maschera,
l’inserimento delle seguenti informazioni per ciascun partecipante in
merito al CIG selezionato:
·
posizione in
graduatoria
·
punteggio
·
prezzo offerto
Il Responsabile delle
verifiche ha a disposizione la lista dei partecipanti al lotto con
l’indicazione dello stato e, in
corrispondenza, i campi
predisposti per l’inserimento
della posizione assegnata
e del punteggio.
Dall’elenco è possibile
visualizzare la presenza di Annotazioni nel Casellario Informatico e la
regolarità del contributo all’AVCP.
La posizione deve essere
indicata per tutti i partecipanti non
esclusi presenti in elenco. Non è possibile indicare la posizione e il
punteggio per i partecipanti esclusi
(inattivi), visualizzati in calce all’elenco.
Al salvataggio, il Sistema verifica che il
campo “Posizione” sia stato valorizzato per tutti i partecipanti attivi in
elenco, altrimenti viene visualizzato un messaggio che ne indica
l’obbligatorietà.
Completata la
graduatoria, Il responsabile
delle verifiche può
salvare le informazioni
inserite. Il Sistema visualizza
la maschera contenente la graduatoria provvisoria, in ordine crescente.
Per i
Partecipanti esclusi, la
lista visualizza solo
l’informazione
dell’esclusione e non
è possibile effettuare operazioni. Questi partecipanti
sono visualizzati in calce alla graduatoria.
E’ possibile, nel caso di
gare multi lotto, estendere la graduatoria anche ad altri CIG relativi alla
stessa seduta di Gara.
Per estendere la
graduatoria ad altri
CIG i Partecipanti
devono avere il medesimo
assetto per tutti CIG selezionati.
La conferma della graduatoria può avvenire
solamente nel caso in cui tutti i partecipanti non esclusi abbiano il Pass conforme. Non vengono
effettuati controlli relativamente alla duplicazione di un valore di posizione, per permettere all’Utente di
gestire situazioni di ex–aequo.
Il Sistema consente all’Utente PdC (o Utente
con pari privilegi) di confermare la graduatoria prodotta ai fini dell’aggiudicazione provvisoria.
L’aggiudicazione provvisoria
rappresenta l’ultima fase del processo di gestione della seduta. Dopo aver confermato l’aggiudicazione il Sistema
trasferisce il fascicolo di gara al RP, per la comprova dei requisiti ai fini
dell’aggiudicazione definitiva.
Se
il CIG è l’unico per
la seduta di
appartenenza, il Sistema
chiude la seduta
e mostra la maschera
iniziale contenete l’elenco
delle sedute. La
chiusura della seduta
è automatica ed
avviene nel momento
immediatamente successivo alla
conferma dell’aggiudicazione provvisoria.
La data di
chiusura è valorizzata
dal Sistema con
la data e
ora in cui
è stata confermata
l’aggiudicazione provvisoria.
Nel
caso di gare
multi lotto, l’aggiudicazione provvisoria
di un singolo
CIG non comporta automaticamente la
chiusura della seduta.
Ciò può avvenire
solo quando tutti
i CIG associati
alla seduta dispongono di un’aggiudicazione provvisoria, sia attraverso
l’estensione, sia tramite procedure singole (in quel caso si perverrà ad una
condizione analoga a quella di un unico CIG presente per la seduta).
La
conferma dell’operazione può
avvenire solamente nel
caso in cui
tutti i partecipanti
non esclusi abbiano il Pass conforme.
Il
trasferimento del fascicolo
al RP è
un processo automatizzato
che consiste nell’inibire
l’accesso al PdC (o pari ruolo) e ai Membri di Commissione
alla lavorazione della gara consentendo ai soli membri RP l’accesso al CIG di competenza della gara.
Il Sistema
consente al PdC di associare
una Graduatoria provvisoria
ad altri CIG
appartenenti alla medesima seduta
e che abbiano gli stessi Partecipanti
non esclusi e il cui stato di lavorazione sia pari a quello del CIG sul quale è stata fatta
l’Aggiudicazione provvisoria.
Il Presidente
della Commissione di
Gara (in fase
di Gestione della
Seduta) e il
RP (in fase
di Aggiudicazione) devono poter
effettuare le verifiche
della documentazione (presente/inserita nel Fascicolo Virtuale dalle differenti fonti),
sui requisiti di gara e di
lotto, sugli Operatori Economici
dei Partecipanti, ove previsto.
I requisiti che
riguardano più lotti
vengono trattati singolarmente
raggruppando i lotti nella richiesta
di documenti al proxy.
In comprova l’Utente abilitato alla richiesta dei documenti di comprova deve:
selezionare il partecipante (non escluso)
selezionare l’Operatore Economico
selezionare il Requisito
selezionare il documento (eventuale)
inserire i dati mancanti per compilare la richiesta (eventuale)
avviare la richiesta
I
Membri della Commissione possono visualizzare esclusivamente la documentazione
già pervenuta.
(
Verifiche
Aggiudicaz. Provvisoria
Al momento dell’aggiudicazione ai
fini della verifica dei requisiti dichiarati (dal I e II classificato), il RP
di Gara effettua la “Richiesta comprova dei requisiti”
L’Operatore Economico,
in seguito alla
visualizzazione a Sistema
dei documenti richiesti per la
comprova dei requisiti,
procede al caricamento
degli stessi, all’associazione al
requisito e all’inoltro alla Stazione Appaltante
Il
Sistema prevede già
il pre-caricamento, nell’area
dedicata a ciascun
Operatore Economico delle Attestazioni e dei CEL. Il Sistema
verifica se i documenti caricati sono
validi:
· In caso di documenti validi, il RP
li visualizza a sistema e in caso di richiesta di un aggiornamento effettua la
richiesta tramite sistema all’Ente Certificatore
· In caso di documenti
non validi, o documenti validi per i quali il RP richiede un aggiornamento, il
Sistema, richiede alle Amministrazione certificanti i documenti/flusso dati.
Le Amministrazioni Certificanti,
in seguito alla richiesta ricevuta, provvedono all’invio dei documenti/flusso dati, che verranno resi disponibili sul Sistema.
·
Il RP
visualizza l’avvenuto caricamento dei documenti a comprova dei requisiti e
realizza le verifiche di competenza sui documenti e in base all’esito:
In caso di esito negativo richiede una integrazione della documentazione
In caso di
esito positivo chiude
il procedimento di gara
“flaggando” il soggetto aggiudicatario e indicando eventuali esclusi
·
Il RP,
in seguito alla
chiusura della procedura di gara,
scarica, entro 60 gg.
I fascicoli di
gara e procede alla conservazione sostitutiva
·
Decorsi
60 gg, il
Sistema invia in
conservazione sostitutiva le
impronte del fascicolo
e relativi documenti. Nel caso in
cui i documenti non siano stati scaricati dal RP, il Sistema invia gli stessi
tramite PEC al RP entro 4 gg. succ.. Nel caso in cui i documenti siano stati
scaricati dal RP il processo termina
·
Il
Sistema consente all’Utente RP di accedere alla graduatoria ai fini
dell’aggiudicazione definitiva.
·
Il RP può visualizzare la graduatoria
confermata in base alle informazioni inserite precedentemente dal PdC (o Utente
con pari diriZ) e confermare a Sistema l’aggiudicazione definitiva della gara
indicando l’Aggiudicatario del Lotto (è
possibile l’aggiudicazione a più partecipanti).
·
Successivamente all’aggiudicazione provvisoria
operata nella fase
precedente, il RP
può decidere di
escludere dall’aggiudicazione definitiva uno dei partecipanti attivi
nella lista. Per far ciò deve accedere
alla funzione “Gestione Partecipante ”.
In conseguenza di ciò,
la Graduatoria Provvisoria disponibile
per il RP viene aggiornata.
·
Dall’elenco dei
partecipanti è possibile
visualizzare la presenza
di Annotazioni e
la regolarità con la
Riscossione.
·
Le
informazioni presentate in maschera di aggiudicazione sono le seguenti:
Denominazione
Partecipante
Stato Partecipante
Posizione assegnata
Punteggio
Motivo di non
aggiudicazione (per partecipanti attivi, ma non aggiudicatari)
·
In fase di aggiudicazione definitiva, il RP, qualora
stia operando su un CIG appartenente ad una gara multi–lotto, ha la possibilità di dichiarare
l’aggiudicatario (o gli aggiudicatari) di quel CIG aggiudicatario (o gli aggiudicatari) anche di altri CIG
facenti capo alla medesima seduta di gara.
·
Perché
ciò possa avvenire,
la condizione è
che vi sia
omogeneità di stato
di lavorazione e di partecipanti per i CIG su cui si vuole
operare.
·
Fatta
l’aggiudicazione per un CIG,
il Sistema, presenta la lista
degli altri CIG associati
alla medesima seduta e
per i quali
vi è compatibilità
sia a livello
di stato di
lavorazione che di
partecipanti (sia ammessi che esclusi).
·
Anche
per i CIG
della lista deve
valere la condizione
di conformità dei
Pass relativamente a tuZ i partecipanti non esclusi.
·
Il RP
può selezionare uno o più CIG e, alla conferma, viene attribuito lo stato di
aggiudicazione su quei CIG per il
medesimo aggiudicatario (o aggiudicatari) del CIG sul quale stava
originariamente operando nella funzione.
·
L’Utente RP seleziona un CIG aggiudicato e ne
richiede il Fascicolo . Il Sistema esegue le operazioni per la creazione del
file compresso e cifrato
·
Il Sistema mette a
disposizione dell’Utente RP
il Fascicolo di
Gara del CIG
aggiudicato in un
file compresso e la relativa chiave di cifratura.
·
Il fascicolo può essere
scaricato direttamente dal RP,
appena il Sistema
lo ha creato, viene
inviato tramite PEC, oppure è accessibile attraverso un link inviato al
RP via mail.
·
Il Sistema rileva
la presenza di un file compresso e cifrato per il CIG aggiudicato creato 60
giorni prima e attiva l’invio
di una PEC
all’indirizzo indicato nell’anagrafica del
RP, allegando il
file compresso e aggiungendo la chiave di cifratura.
·
Il Sistema, a fronte di un messaggio che indica
l’impossibilità ad inviare la PEC con allegato il fascicolo cifrato al RP,
invia una mail dove vengono indicaQ: il link al file cifrato, la chiave di
cifratura, il termine ultimo utile per il download del file.
Modalità tecniche per la
fornitura dei dati da parti degli Enti Certificanti
1. Ai sensi dell’articolo 6-bis,
comma 4, del Codice, i singoli Enti Certificanti che detengono i dati e la
documentazione sono tenuti a metterli a disposizione dell’Autorità entro i
termini e le modalità definiti tramite apposite convenzioni.
2. I dati e/o i documenti di cui
al precedente comma 1 vengono acquisiti dall’Autorità per conto delle stazioni
appaltanti/enti aggiudicatori per il solo espletamento delle verifiche in sede
di gara.
3. Per le modalità di scambio
dati con gli Enti Certificanti vengono adottate le regole tecniche e di
sicurezza dello standard SPCoop ed in conformità a quanto stabilito nelle Linee
guida per la fruibilità di dati delle pubbliche amministrazioni ai sensi
dell’art. 58, comma 2, del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 821 -Codice dell’Amministrazione
Digitale- o soluzioni tecnologiche alternative che garantiscono comunque
livelli di sicurezza non inferiori a detto standard.
4. In allegato alla presente
delibera viene riportata una descrizione di dettaglio dei flussi di dati
comunicati all’Autorità dagli Enti Certificanti di cui all’art. 6, comma 1,
punto a).
TIPO UTENTE |
REQUISITI NECESSARI
|
|
Registrazione |
Amministratore
OE |
E-Mail personale dell’Utente
Codice fiscale dell’Utente |
RUP |
||
Collaboratore
OE |
||
Profilazione |
Amministratore
OE |
PEC
personale almeno un Amministratore/Rappr. Legale -
PEC dell’OE - Firma digitale |
RUP |
PEC (Anche CEC/PAC) personale del RuP PEC della Staz. App./Ente Aggiudicatario |
|
Collaboratore
OE |
PEC
personale del Collaboratore Codice
fiscale OE Codice
fiscale Amministratore OE |
|
Gestione
della Seduta Gara |
Commissione |
PEC
(Anche CEC/PAC) personale del Presidente
di Gara dei Commissari
di gara ovvero altri soggetti abilitati alla verifica
dei requisiti con AVCPASS |
Art. 7. Codice
contratti -Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture
1. Nell'ambito dell'Autorità opera l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, composto da una sezione
centrale e da sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province
autonome. I modi e i protocolli della articolazione regionale sono definiti
dall'Autorità di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di
valutazione e verifica degli investimenti pubblici di cui all'articolo 3, comma
5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
3. L'Osservatorio, in collaborazione con il CNIPA, opera mediante
procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche attraverso
collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello Stato,
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e degli altri Ministeri
interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto
nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni
italiani (ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura e delle casse edili, della CONSIP.
(comma così modificato dall'art. 3, comma 1, lettera c), d.lgs. n.
113 del 2007)
4. La sezione centrale dell'Osservatorio si avvale delle sezioni
regionali competenti per territorio, per l'acquisizione delle informazioni
necessarie allo svolgimento dei seguenti compiti, oltre a quelli previsti da
altre norme:
(alinea così modificato dall'art. 1, comma 1, lettera a), d.lgs.
n. 113 del 2007)
a) provvede alla raccolta e alla elaborazione dei dati informativi
concernenti i contratti pubblici su tutto il territorio nazionale e, in
particolare, di quelli concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le
aggiudicazioni e gli affidamenti, le imprese partecipanti, l'impiego della mano
d'opera e le relative norme di sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a
quelli preventivati, i tempi di esecuzione e le modalità di attuazione degli
interventi, i ritardi e le disfunzioni;
b) determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro
in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
c) determina annualmente costi standardizzati per tipo di servizio
e fornitura in relazione a specifiche aree territoriali, facendone oggetto di
una specifica pubblicazione, avvalendosi dei dati forniti dall'ISTAT, e tenendo
conto dei parametri qualità prezzo di cui alle convenzioni stipulate dalla CONSIP,
ai sensi dell'articolo 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488;
d) pubblica annualmente per estremi i programmi triennali dei
lavori pubblici predisposti dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché
l'elenco dei contratti pubblici affidati;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs.
n. 152 del 2008)
e) promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le
stazioni appaltanti, nonché con le regioni, al fine di acquisire informazioni
in tempo reale sui contratti pubblici;
f) garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica,
ai dati raccolti e alle relative elaborazioni;
g) adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti
dall'Autorità;
h) favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare
in materia contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a
disposizione dei soggetti interessati;
i) gestisce il proprio sito informatico;
l) cura l'elaborazione dei prospetti statistici di cui
all'articolo 250 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici
di lavori, forniture e servizi di rilevanza comunitaria) e di cui all'articolo
251 (contenuto del prospetto statistico per i contratti pubblici di lavori,
forniture e servizi nei settori di gas, energia termica, elettricità, acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica).
5. Al fine della determinazione dei costi standardizzati di cui al
comma 4, lettera c), l'ISTAT, avvalendosi, ove necessario, delle Camere di
commercio, cura la rilevazione e la elaborazione dei prezzi di mercato dei
principali beni e servizi acquisiti dalle amministrazioni aggiudicatrici,
provvedendo alla comparazione, su base statistica, tra questi ultimi e i prezzi
di mercato. Gli elenchi dei prezzi rilevati sono pubblicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con cadenza almeno semestrale, entro il 30
giugno e il 31 dicembre. Per i prodotti e servizi informatici, laddove la
natura delle prestazioni consenta la rilevazione di prezzi di mercato, dette rilevazioni
sono operate dall'ISTAT di concerto con il Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione di cui al decreto legislativo 12 febbraio 1993,
n. 39.
5-bis. Nella determinazione dei costi standardizzati, di cui al
comma 4, lettere b) e c), si tiene conto del costo del lavoro determinato dal
Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo quanto previsto
dall'articolo 87, comma 2, lettera g).
(comma introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera d), d.lgs. n. 113
del 2007)
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di intesa con quello
per la funzione pubblica, assicura lo svolgimento delle attività di cui al
comma 5, definendo modalità, tempi e responsabilità per la loro realizzazione.
Il Ministro dell'economia e delle finanze vigila sul rispetto da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici degli obblighi, dei criteri e dei tempi per la
rilevazione dei prezzi corrisposti e, in sede di concerto per la presentazione
al Parlamento del disegno di legge recante il bilancio di previsione dello
Stato, può proporre riduzioni da apportare agli stanziamenti di bilancio delle
amministrazioni inadempienti.
7. In relazione alle attività, agli aspetti e alle componenti
peculiari dei lavori, servizi e forniture concernenti i beni sottoposti alle
disposizioni della parte seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42, i compiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 4 sono svolti dalla
sezione centrale dell'Osservatorio, su comunicazione del soprintendente per i
beni ambientali e architettonici avente sede nel capoluogo di regione, da
effettuare per il tramite della sezione regionale dell'Osservatorio.
8. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori sono tenuti a
comunicare all'Osservatorio, per contratti di importo superiore a 50.000 euro:
(importo ridotto da 150.000 a 50.000 euro dall'art. 8, comma
2-bis, legge n. 94 del 2012)
a) entro trenta giorni dalla data dell'aggiudicazione definitiva o
di definizione della procedura negoziata, i dati concernenti il contenuto dei
bandi, con specificazione dell’eventuale suddivisione in lotti ai sensi
dell’articolo 2, comma 1-bis, dei verbali di gara, i soggetti invitati,
l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'affidatario e del progettista;
(lettera così modificata dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs.
n. 113 del 2007, poi dall'art. 26-bis, comma 3, legge n. 98 del 2013)
b) limitatamente ai settori ordinari, entro sessanta giorni dalla
data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e
l'ultimazione dei lavori, servizi, forniture, l'effettuazione del collaudo,
l'importo finale. Per gli appalti di importo inferiore a 500.000 euro non è
necessaria la comunicazione dell'emissione degli stati di avanzamento. Le norme
del presente comma non si applicano ai contratti di cui agli articoli 19, 20,
21, 22, 23, 24, 25, 26, per i quali le stazioni appaltanti e gli enti
aggiudicatori trasmettono all'Autorità, entro il 31 gennaio di ciascun anno,
una relazione contenente il numero e i dati essenziali relativi a detti
contratti affidati nell'anno precedente. Il soggetto che ometta, senza
giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con
provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una
somma fino a euro 25.822. La sanzione è elevata fino a euro 51.545 se sono
forniti dati non veritieri.
9. I dati di cui al comma 8, relativi ai lavori di interesse
regionale, provinciale e comunale, sono comunicati alle sezioni regionali
dell'Osservatorio che li trasmettono alla sezione centrale.
10. É istituito il casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture
presso l’Osservatorio. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina il
casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture,
nonché le modalità di funzionamento del sito informatico presso l'Osservatorio,
prevedendo archivi differenziati per i bandi, gli avvisi e gli estremi dei
programmi non ancora scaduti e per atti scaduti, stabilendo altresì il termine
massimo di conservazione degli atti nell'archivio degli atti scaduti, nonché un
archivio per la pubblicazione di massime tratte da decisioni giurisdizionali e
lodi arbitrali.
(comma così modificato dall'art. 2, comma 1, lettera d), d.lgs. n.
152 del 2008)
Creazione soggetti abilitati alla
verifica
Estensione Commissione ad altri CIG
Sostituzione soggetto della Commissione
Cancellazione soggetto Commissione
Seduta di gara - Acquisizione partecipante
Visualizzazione
Documenti a Comprova dei Requisiti
Inserimento
Aggiudicazione provvisoria
Il RP, preventivamente
registrato e profilato sul Sistema IAM (Identity Access Management), ai fini
della richiesta del Codice Identificativo Gara – CIG (necessario agli Operatori
Economici per il versamento del contributo a favore dell’Autorità, dovuto per
la partecipazione alle gare di appalti pubblici) accede tramite il Portale AVCP
al Sistema Informativo Monitoraggio Gare (SIMOG), inserisce i requisiti
richiesti per la Gara e procede al perfezionamento del CIG.
Il RP, successivamente può
inserire eventuali integrazioni/ variazioni dei requisiti precedentemente indicati per il CIG richiesto (contattando il
Contact Center). Il RP, in seguito alla richiesta e al perfezionamento del
CIG (pubblicazione), può creare la Commissione attraverso la
nomina del soggetto/soggetti inserendo i dati richiesti e associandoli al CIG
di interesse.
Il Sistema AVCPASS crea
i profili richiesti dal RP e invia una comunicazione tramite PEC alla Commissione
relativamente alla nomina ricevuta.
Il soggetto/soggetti della
Commissione, preventivamente registrato/i, in seguito alla ricezione della
comunicazione, accede/ono al Sistema AVCPASS e si profila/ano per il
ruolo di competenza.
L’Utente, preventivamente
registrato e profilato, per poter accedere alle funzioni relative alla Gestione
della Gara, accede al Sistema IAM e all’interno della schermata riportante l’”Elenco
dei Profili Attivi” seleziona quello relativo al Responsabile del
Procedimento di interesse.
Il Sistema AVCPASS mostra al Responsabile del Procedimento
la schermata di “Ricerca”, attraverso la quale è possibile ricercare la
Gara di interesse.
La ricerca può essere
effettuate secondo i seguenti parametri:
·
Identificativo: inserendo l’identificativo della Gara o del CIG (tale modalità
di ricerca è alternativa a quella di “Altri Parametri”)
·
Altri Parametri: inserendo uno dei seguenti parametri di ricerca:
·
Oggetto gara
·
Stato CIG
·
Data pubblicazione Bando da
·
Data pubblicazione Bando a
·
Data scadenza Offerta da
·
Data scadenza Offerta a
·
Commissione
Il Sistema AVCPASS mostra
al Responsabile del Procedimento i risultati della ricerca in relazione ai
parametri inseriti.
Il Responsabile del
Procedimento, per il CIG di interesse può visualizzarne il relativo dettaglio
(facendo click su “Dettaglio”)
Il
Responsabile del Procedimento può visualizzare ed accedere alle funzionalità
disponibili per:
• Lotto
• Gara
• Commissione
Il Responsabile del
Procedimento entrando alla sezione relativa al Lotto può accedere alle
seguenti funzionalità:
·
Comprova dei Requisiti: possibilità di richiedere documenti
per la comprova dei Requisiti
·
Aggiudicazione: possibilità di inserimento della graduatoria
·
Fascicolo Post Aggiudicazione: possibilità di effettuare il download del Fascicolo da parte
della SA
·
Trasferimento: possibilità di trasferire competenze tra RP e Commissione
·
Annulla Gara: possibilità di annullare una gara
Il Responsabile del Procedimento entrando alla sezione relativa
alla Gara può effettuare la richiesta di Comprova dei Requisiti.
Il Responsabile del
Procedimento accedendo alla sezione relativa alla Commissione può
accedere alle seguenti funzionalità:
·
Crea Commissione: possibilità di creare la Commissione attraverso la nomina del/i
soggetto/i della Commissione
·
Gestione Commissione: possibilità di Sostituire/Cancellare un soggetto della
Commissione
·
Comprova dei Requisiti: possibilità di richiedere documenti per la comprova dei
Requisiti
Attenzione!
Per commissione
di gara è inteso , ai fini dell’utilizzo
del sistema AVCpass , come il soggetto/i che si occupa/no delle verifiche dei requisiti Non inteso in
relazione a quanto disposto dall’Art. 84 D.lgs 163/2006. La commissione può
coincidere con un unico soggetto o da
più soggetti , nel primo caso si avrà un Responsabile Unico nel secondo caso un
“Presidente della Commissione” . La commissione svolge le operazioni messe a
disposizione dal sistema AVCpass
attraverso il “ Presidente” tutti
gli altri componenti (se presenti)
potranno visualizzare la documentazione
a sistema ai fini della verifica.
Il Responsabile del
Procedimento accedendo alla funzione “Crea Commissione” può creare la
Commissione inserendo la “Denominazione” (è fondamentale rendere significativa
tale Denominazione poiché utile per la successiva ricerca da parte della
Commissione) e selezionando il
tasto “Aggiungi
Componente”.
Il Sistema AVCPASS chiede
al Responsabile del Procedimento di inserire il Codice Fiscale del Soggetto che
si vuole nominare.
In caso di nominativo non
presente il Responsabile del Procedimento deve inserire il soggetto in
Anagrafica compilando i campi richiesti:
·
Nome (obbligatorio); Cognome (obbligatorio); Stato; Regione;
Provincia; Comune; Sesso; Data di Nascita (obbligatorio); E-mail
(obbligatorio); PEC (obbligatorio); Ruolo (obbligatorio)
Non è possibile intervenire
successivamente sui dati anagrafici dei soggetti già inseriti. In caso di
nominativo presente in anagrafica il Sistema AVCPASS mostra il Dettaglio
della Persona Fisica e chiede di selezionare il Ruolo, tra quelli presenti e di
inserire la PEC.
Il Sistema AVCPASS mostra
la schermata di sintesi riportante i componenti della Commissione nominati. Il
Responsabile del procedimento può:
• Rimuovere i Componenti
della Commissione (“Rimuovi”)
• Aggiungere un Componente
alla Commissione di Gara (“Aggiungi Componente”)
• Estendere l’associazione
della Commissione ad altri CIG della medesima gara, per i quali
non vi siano associate già
altre Commissioni (“Aggiungi Lotto”)
• Confermare la Commissione
Creata (“Conferma Commissione”)
Estensione
Commissione ad altri CIG
Il Sistema AVCPASS consente
di associare una Commissione per altri CIG appartenenti alla stessa Gara.
L’estensione deve essere
possibile a partire da una prima Commissione (caso di nuova commissione per CIG
non ancora lavorato) e quindi estesa ad altri CIG nel medesimo stato, oppure
per una Commissione generata a seguito
di modifica o cancellazione di un suo elemento.
L’estensione può avvenire
per una selezione o per tutti i CIG appartenenti alla gara alle seguenti
condizioni:
• Se è una prima
Commissione, può essere estesa solo ad altri CIG non già associati ad altra
Commissione
• Se è una modifica ad una
Commissione a preesistente, può essere estesa solo ai CIG (anche ad una sola
parte) che erano precedentemente associati alla precedente configurazione.
Nel caso in cui sia stata
effettuata una modifica (sostituzione o cancellazione di un soggetto) alla
Commissione su cui si sta operando, il Sistema AVCPASS consente al
Responsabile del Procedimento di confermare le associazioni esistenti (tutti i
CIG della Commissione sono selezionati di default) oppure può scorporare i CIG
associati alla Commissione (deselezione dei singoli CIG). In questo caso il
Sistema AVCPASS genera una nuova Commissione a cui saranno associati i
CIG scorporati.
Sostituzione
soggetto della Commissione
Il Sistema AVCPASS consente
la sostituzione di un soggetto associato ad una Commissione con unaltro non
presente in essa.
Il Responsabile del
Procedimento autenticato accede per uno specifico CIG ed il Sistema AVCPASS verifica
l’esistenza di una Commissione attiva per il CIG indicato e prospetta l’elenco
dei membri associati alla stessa.
Il Responsabile del
Procedimento seleziona il soggetto da sostituire e procede con la ricerca
anagrafica del sostituto (tramite CF), che deve avere il medesimo ruolo.
Una volta confermata al
Sistema AVCPASS la sostituzione (effettuati tutti i controlli sui
vincoli), il Sistema AVCPASS aggiorna la Commissione su cui sta operando
prospettando la maschera per l’estensione della Commissione modificata agli
altri CIG della Gara. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento decida
di scorporare alcuni CIG associati alla Commissione, il Sistema AVCPASS genera
una nuova Commissione a cui sono associati i CIG scorporati.
Cancellazione soggetto Commissione
Il Sistema AVCPASS permette
al Responsabile del Procedimento di rimuovere un soggetto da una Commissione, rispettando
i vincoli di conformità della stessa:
• una Commissione non può
essere composta da meno di un soggetto
• una Commissione non può
non avere un Presidente (o Presidente monocratico)
• una Commissione con un
Presidente (non monocratico) deve essere costituita da almeno un altro soggetto
Il Responsabile del
Procedimento visualizza la Commissione di interesse e seleziona l’elemento da
eliminare. All’atto della
conferma, il Sistema AVCPASS aggiorna la Commissione su cui sta
operando prospettando la maschera
per l’estensione della Commissione modificata agli altri CIG
della Gara. Nel caso in cui
il Responsabile del Procedimento decida di scorporare alcuni CIG
associati alla Commissione,
il Sistema AVCPASS genera una nuova Commissione a cui sono associati i
CIG scorporati.
Commissione-
Acquisizione partecipante
La Commissione nel corso
della Prima Seduta Pubblica , apre la Seduta, procede all’apertura delle buste
ricevute, inserisce l’AVCPASS a Sistema ed effettua la verifica dello stesso.
La Commissione visualizza
sul sistema AVCPASS l’eventuale annotazione di ciascuna impresa partecipante
sul Casellario Informatico, consentendo eventualmente di approfondirne i
contenuti e l’avvenuto versamento del CIG e conferma a Sistema i partecipanti
alla gara e il relativo ruolo.
La Commissione ha la
facoltà (art. 71 del DPR 445/00) di verificare la sussistenza dei requisiti
dichiarati (artt. 46 e 47).
In caso di verifica dei
requisiti dichiarati, la Commissione effettua la comprova dei requisiti
mediante la visualizzazione al sistema AVCPASS dei documenti precedentemente
associati dall’OE omessi a disposizione dalle Amministrazioni Certificanti.
In caso di necessità di
documenti la Commissione effettua una richiesta all’OE o all’Amministrazione
Certificante tramite sistema, i quali rendono disponibili a sistema i documenti
richiesti.
La Commissione, in seguito
alle verifiche effettuate, inserisce sul sistema AVCPASS lo stato
delPartecipante.
Il Sistema AVCPASS mette a
disposizione della Commissione la possibilità di aprire una nuovaseduta per uno
o più CIG da selezionare in una lista di CIG che hanno lo stesso stato di
lavorazione solo se:
• non
esiste una seduta già aperta per i CIG selezionati
• i CIG
siano di competenza della Commissione
• siano
rispettate le seguenti corrispondenze tra tipologia di seduta da aprire e stato
di
lavorazione dei CIG
selezionati:
Prima dell’apertura, la
Commissione deve scegliere la tipologia di seduta da aprire, secondo i seguenti
tipi:
•
Acquisizione Partecipante (Apertura Buste)
• Sorteggio
• Comprova
requisiti
•
Graduatoria
• Altro
(in tal caso richiede specifica)
Aperta la seduta il Sistema
AVCPASS prospetta con la lista dei CIG della seduta anche le funzionalità
disponibili.
Il Sistema AVCPASS permette
alla Commissione, attraverso la funzionalità di “Acquisizione Partecipante” di
inserire i PASSOE presenti nella busta per procedere alla loro verifica di
congruità.
La Commissione deve
inserire il PASSOE del partecipante (operatore mandatario/operatore singolo) e
selezionare il tasto “Invia”. Il Sistema AVCPASS verifica la presenza del
PASSOE e
in caso di esito positivo visualizza due
funzioni disponibili:
·
Acquisizione e Verifica AVCPASS
·
Aggiunta Manuale dell’OE
·
in caso negativo,
restituisce la maschera con il codice AVCPASS precedentemente impostato ed il
messaggio che notifica l’assenza del PASSOE sul Sistema AVCPASS.
La procedura si ripeterà
per ogni partecipante per il quale sia pervenuto un plico cartaceo.
La Commissione, dopo aver
aperto la Seduta di Gara accede alle funzioni di Gestione della Gara/Apertura
della Busta/Acquisizione Partecipante/Verifica AVCPASS.
La funzionalità, permette
alla Commissione di verificare la congruità dei PASSOE presenti a Sistema con
quelli ricevuti in forma cartacea, di selezionare i CIG da associare al PASSOE
del partecipante e di impostare lo stato del PASSOE.
In particolare il Sistema
AVCPASS presenta una pagina con tre step eseguibili in sequenza:
1- Elenco CIG del
partecipante: visualizzazione della lista dei CIG relativi al PASSOE presentato
dall’Operatore Economico di interesse. La Commissione seleziona i CIG che
costituiscono il PASSOE (quelli non selezionati in questa fase vengono esclusi
dal PASSOE del partecipante al Sistema AVCPASS). Se nella lista dei CIG
prospettati dal Sistema AVCPASS sono presenti CIG non di competenza della
Commissione, questi compariranno non selezionabili e, quindi, verranno
automaticamente scartati.
Assetto del partecipante:
visualizzazione delle informazioni relative a tutti gli OE associati al
partecipante per il confronto con il PASSOE cartaceo. Per ogni operatore il
Sistema AVCPASS visualizza:
• Conferma
dell’appartenenza all’assetto del partecipante
• Denominazione OE
• Ruolo, il quale potrà
essere modificato nel caso di OE subordinati e di pari livello e che non
sia “Ausiliaria”. Il valore
di default sarà quello dichiarato in fase di creazione del PASSOE.
3- Stato PASSOE del
partecipante: possibilità di impostare lo stato del PASSOE per il partecipante
che può assumere i seguenti
valori:
• Conforme
• Non Conforme
• Non Presentato
Terminati gli Step
precedentemente descritti il Sistema AVCPASS mette a disposizione della
Commissione la funzionalità di “Conferma Partecipante”, attraverso la quale viene
presentata una maschera con lo stato del PASSOE e l’assetto del partecipante
dove per ogni OE è presente l’esito delle verifiche sulle Annotazioni e sul
Sistema di Riscossioni.
Per ogni operatore il
Sistema AVCPASS visualizza i seguenti campi:
• Denominazione OE
• Ruolo
• Esito della verifica
delle Annotazioni
• Esito della verifica dal
Sistema di Riscossioni
Lo stato del partecipante
può assumere i seguenti valori:
• Ammesso
• Ammesso con riserva
• Escluso
• Sospeso
• Nella fase di
“Acquisizione Partecipante” non è possibile impostare lo stato “Escluso” che
sarà, quindi, non selezionabile. Confermato lo stato del partecipante, il
Sistema AVCPASS riporta la Commissione alla funzionalità di “Acquisizione
AVCPASS” per l’inserimento di un nuovo PASSOE.
Il Sistema AVCPASS consente
inoltre alla Commissione di gestire lo stato del Partecipante.
I cambiamenti di stato
possono essere i seguenti:
Da Ammesso con Riserva ad
Ammesso
Da Ammesso con Riserva ad
Escluso
Da Ammesso ad Escluso
Nel caso in cui venga assegnato
al Partecipante lo stato Escluso, il Sistema AVCPASS consente di indicare la
motivazione dell’esclusione del Partecipante.
Dopo aver selezionato un
Partecipante il Sistema AVCPASS permette l’accesso alla funzionalità attraverso
la selezione del tasto “Modifica stato Partecipante”. Viene presentata la
maschera di modifica con l’elenco a cascata contenente gli stati disponibili.
Il sistema AVCPASS imposta come
default lo stato attuale
del Partecipante.
In caso di nuovo
partecipante, lo stato di default è “Ammesso”.
La Commissione può
modificare lo stato selezionandolo dall’elenco a cascata e confermare la
modifica attraverso la selezione del tasto “Salva”.
A fronte della modifica
dello stato di un Partecipante il Sistema AVCPASS deve verificare la presenza
di una graduatoria provvisoria confermata (quindi di competenza del RP) e, se
presente, deve effettuare l’aggiornamento automatico della stessa.
L’aggiornamento della graduatoria
provvisoria consiste nell’escludere dalla stessa eventuali Partecipanti
con stato “Escluso”. Le posizioni in graduatoria sono riassegnate dal Sistema
AVCPASS automaticamente a secondo delle esclusioni apportate.
Il Sistema AVCPASS mette a
disposizione della Commissione la funzionalità di inserimento di un nuovo
Partecipante.
La Commissione accede alla
funzionalità, presente nella maschera contenente l’elenco dei Partecipanti alla
gara, attraverso la selezione del tasto “Nuovo”. Il Sistema AVCPASS visualizza
la maschera d’inserimento del Partecipante dove la Commissione deve inserire la
denominazione del Partecipante ed aggiungere l’Operatore Economico che avrà
funzione di Capogruppo/Mandataria del Partecipante stesso (Vedi funzionalità
“Aggiunta OE).
Una volta aggiunto il
Partecipante il Sistema AVCPASS visualizza le informazioni dell’OE. La
Commissione può registrare a Sistema AVCPASS il nuovo Partecipante ed
eventualmente associarlo agli altri CIG della Commissione su cui si sta
operando.
La funzionalità di associazione
ad altri CIG della Commissione è raggiungibile dalla maschera dopo la creazione
del Partecipante. Inserito un nuovo Partecipante il Sistema AVCPASS visualizza
l’elenco aggiornato dei Partecipanti.
N.B. Un nuovo partecipante
privo di PASSOE ha come stato PASSOE non presentato, tale condizione impedisce
la Comprova dei Requisiti.
La Commissione può
ricercare un OE al fine di aggiungerlo all’elenco degli OE che compongono il
Partecipante. Se l’OE ricercato non è presente sul Sistema AVCPASS è possibile
inserirlo manualmente e contestualmente aggiungerlo al Partecipante.
Il Sistema AVCPASS presenta
la funzionalità di ricerca attraverso la selezione del tasto “Aggiungi OE”.
Alla selezione del tasto il Sistema AVCPASS visualizza la maschera di ricerca
dove è possibile valorizzare il CF dell’Operatore Economico di interesse. Il
Sistema AVCPASS verifica la presenza dell’OE e nel caso sia presente, mostra
l’OE ricercato.
La funzionalità permette
inoltre di definire il ruolo in gara dell’Operatore Economico che si sta
inserendo. I ruoli in gara messi a disposizione dipendono dal tipo di richiesta
che è stata effettuata.
Nel caso in cui la
funzionalità venga richiamata dalla funzionalità di inserimento del nuovo
Partecipante, i ruoli disponibili sono i seguenti:
• Impresa Singola
• Mandataria
• Capogruppo
• Consorzio
Nel caso in cui la
funzionalità viene richiamata dalla funzionalità di inserimento del nuovo
Operatore Economico i ruoli disponibili sono i seguenti:
• Mandate
• Consorziata
• Ausiliaria
Qualora l’OE sia
un’Ausiliaria, deve essere indicata anche l’Ausiliata (attraverso ricerca tra
gli OE già associati al Partecipante, operazione che, pertanto, deve essere
fatta precedentemente e per la quale non è prevista la specifica di ausiliata,
ma solamente uno degli altri stati, ad eccezione di
Impresa Singola). In caso
di Ausiliaria, inoltre, deve essere specificato rispetto a quale dei requisiti
del Bando di Gara viene prestato ausilio, selezionandolo da un elenco.
La Commissione può quindi,
attraverso il tasto “Aggiungi”, aggiungere l’OE al Partecipante. Selezionando
il tasto il Sistema AVCPASS torna alla pagina precedente visualizzando
nell’elenco degli OE del Partecipante e l’OE aggiunto. Nel caso in cui la
funzionalità è richiamata attraverso l’inserimento di un nuovo OE, il Sistema
AVCPASS, in base alle associazioni precedentemente definite tra i CIG della
commissione e il Partecipante, estende tali associazione per l’OE aggiunto.
Nel caso in cui il
Partecipante risulti come Impresa Singola non è possibile inserire nuovi OE al
Partecipante.
Nel caso in cui la ricerca
dell’OE non ha prodotto alcun risultato il Sistema AVCPASS consente alla
Commissione di inserire manualmente l’OE al Sistema AVCPASS ed aggiungerlo al
Partecipante (Vedi Funzionalità “Aggiunta OE”).
Terminato l’inserimento dei
PASSOE di tutti i partecipanti, la Commissione, dalla sezione “Acquisizione
Partecipante”, chiude la fase di “Acquisizione selezionando l’apposito link
(“Chiusura della fase di Acquisizione Partecipante”).
Questa operazione, se
confermata, imposta un nuovo stato di lavorazione del/dei lotto/i ed inibisce
la possibilità di inserimento di un partecipante anche dalla funzionalità di
“Gestione del Partecipante”.
Al termine dell’operazione
il Sistema AVCPASS riconduce la Commissione alla maschera di “Gestione delle
Sedute”.
Visualizzazione
Documenti a Comprova dei Requisiti
La Commissione (in fase di
Gestione della Seduta) e il RP (in fase di Aggiudicazione) devono poter effettuare
le verifiche della documentazione (presente/inserita nel Fascicolo Virtuale
dalle differenti fonti), sui requisiti di gara e di lotto, sugli Operatori
Economici dei Partecipanti, ove previsto. I requisiti che riguardano più lotti
vengono trattati singolarmente raggruppando i lotti nella richiesta di
documenti al proxy.
In comprova la Commissione
deve:
• selezionare il
partecipante (non escluso)
• selezionare l’Operatore
Economico
• selezionare il Requisito
• selezionare il documento
(eventuale)
• inserire i dati mancanti
per compilare la richiesta (eventuale)
• avviare la richiesta
I Membri della Commissione
possono visualizzare esclusivamente la documentazione già pervenuta.
Il Sistema AVCPASS mette a
disposizione della Commissione la funzionalità, per le richieste in stato
EVASA, di reperire il documento richiesto. Il documento viene reperito dal
Sistema AVCPASS e prospettato alla Commissione.
In caso di verifica dei
requisiti dichiarati, la Commissione effettua la Richiesta di comprova dei
requisiti mediante la funzionalità presente sul sistema AVCPASS,
nell’ambito della quale è prevista la possibilità di selezione, tra i
partecipanti, degli OE (singolo/raggruppamento) soggetti a controllo.
La Commissione valuta la
possibilità di richiedere i documenti all’Operatore Economico.
In caso di esito positivo
l’OE, in seguito alla visualizzazione sul “Sistema AVCPASS OE” dei
documenti richiesti per la comprova dei requisiti, procede al caricamento degli
stessi, all’associazione al requisito e all’inoltro alla Stazione Appaltante.
La Commissione visualizza
sul sistema AVCPASS i documenti a comprova dei requisiti caricati da
parte dell’OE e realizza le verifiche di competenza sui documenti e in base
all’esito:
• In caso
di esito negativo richiede una integrazione della documentazione
• In caso
di esito positivo inserisce sul sistema AVCPASS gli esiti della verifica
ed eventuali
esclusioni dalla Gara.
Procede inoltre all’inserimento della graduatoria, dell’aggiudicazione
provvisoria e all’assegnazione dei fascicoli al RP per la comprova dei
requisiti ai fini dell’aggiudicazione.
In caso di esito negativo,
il Sistema AVCPASS prevede già il pre-caricamento, nell’area dedicata a
ciascun Operatore Economico delle Attestazioni e dei CEL. La Commissione
verifica se i documenti caricati sono validi:
• In caso di documenti non
validi, la Commissione effettua la richiesta tramite sistema AVCPASS all’Ente
Certificatore
• In caso di documenti
validi, la Commissione li visualizza, effettua le verifiche dicompetenza e
inserisce sul sistema AVCPASS gli esiti della verifica ed eventuali
esclusioni dalla Gara. Procede inoltre all’inserimento della graduatoria,
dell’aggiudicazione provvisoria e all’assegnazione dei fascicoli al RP per la
comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione
Nuova
Richiesta
Il Sistema AVCPASS mette a
disposizione della Commissione la funzione di richiesta documenti per la
comprova requisiti, selezionando nella sezione di “Elenco Richieste” il tasto
“Nuova Richiesta”.
Il Responsabile del
Procedimento o la Commissione, per raggiungere l’attivazione della richiesta,
deve effettuare i seguenti passi :
• Selezionare un requisito
di gara o di lotto su cui richiedere la comprova
• Selezionare il documento
del requisito da richiedere
• Selezionare, là dove il
requisito lo consente, un componente dell’OE.
Il Sistema AVCPASS mostra
la pagina con l’elenco dei documenti da richiedere all’OE, con possibilità di
selezione multipla. E’ presente anche un documento di tipo “Altro”, la cui
selezione obbliga all’inserimento di una nota di chiarimento della richiesta.
Il Responsabile del
Procedimento o della Commissione seleziona il documento o i documenti, chiede
l’invio della richiesta e il Sistema AVCPASS attiva la presa in carico
della richiesta.
In base al documento
selezionato si possono verificare le seguenti condizioni:
• il documento è
codificato: il Sistema AVCPASS estrae i dati della richiesta ed invia in
automatico la richiesta all’ente codificato;
• il documento è codificato
ma i dati estratti non sono sufficienti a inviare la richiesta: il Sistema AVCPASS
visualizza la pagina di richiesta relativa allo specifico documento
codificato con i dati in parte compilati e in parte da completare manualmente •
il documento non è codificato: il Sistema AVCPASS visualizza la pagina
di richiesta da popolare manualmente .I requisiti visualizzati sono solo quelli
per cui l’OE non si è avvalso di ausiliarie. Se l’OE è
un’impresa ausiliaria, i
requisiti visualizzati sono quelli per cui presta ausilio, se svolge anche un
altro ruolo oltre a quello di ausiliaria, vedrà tutti i suoi requisiti.
Per ogni requisito di lotto
viene riportato il CIG e i seguenti campi:
• tipologia requisito (es:
tecnico/organizzativi o, economico/finanziario)
• descrizione
• obbligatorietà del
requisito (Si/No)
• Gara /Lotto (requisito
generico di gara o specifico del lotto, nel caso viene indicato il CIG)
In seguito all’invio della
richiesta il Sistema AVCPASS restituisce la pagina con l’Elenco
Requisiti ed il messaggio indicante che la richiesta è stata presa in carico
dal Sistema stesso.
Il Sistema AVCPASS deve
consentire di visualizzare il dettaglio della richiesta selezionata dall’elenco
delle richieste.
Nel dettaglio vengono
presentati i seguenti dati della richiesta:
• La data della richiesta
• Il requisito per cui si è
effettuata la richiesta di verifica
• Il documento a comprova
del requisito
• Il soggetto per cui si è
richiesta la verifica
• La tipologia della richiesta
(Nuova richiesta, re–inoltro o integrazione)
• I dati identificativi
della richiesta, per riconoscere le richieste relative alla stessa tipologia di
documento
• Lo stato in cui si trova
la richiesta
• La data di ultimo
cambiamento di stato
• L’eventuale errore
(presente in caso di stato della richiesta RISPOSTA CON ERRORE)
E’ inoltre possibile
accedere alle seguenti funzionalità:
• Nuova Richiesta (per il
Presidente della Commissione e per il RP)
• Download del documento,
presente nel caso la richiesta sia stata evasa con esito positivo
• Integrazione della
richiesta
• Re–invio richiesta, nel
caso la precedente richiesta non sia andata a buon fine (per il
Presidente della
Commissione e per il RP)
• Visualizza dettaglio
Gli stati possibili per la
richiesta sono i seguenti:
• PRESA IN CARICO
• EVASA
• RISPOSTA CON ERRORE
• NON A BUON FINE
Il Sistema AVCPASS mette a
disposizione la funzione di reinoltro di una richiesta precedentemente inviata.
Il Sistema AVCPASS, dopo
aver chiesto, effettua una nuova richiesta con tutti i dati della precedente.
Il Sistema AVCPASS mette a
disposizione la funzionalità di integrazione di una richiesta evasa. La Commissione
a fronte di un documento pervenuto in risposta ad una richiesta di comprova può
richiedere l’Integrazione della Richiesta.
Il Sistema AVCPASS presenta
alla della Commissione la pagina per inserire la motivazione dell’integrazione,
successivamente vengono riproposti i passi relativi ad una nuova richiesta.
Manuale uso gestione graduatoria
Il Sistema AVCPASS deve consentire
alla Commissione di inserire le informazioni necessarie, per ogni partecipante
non escluso, ai fini della produzione della graduatoria e della successiva
aggiudicazione provvisoria.
Il Sistema AVCPASS consente
l’accesso alla funzionalità solo dopo aver effettuato le verifiche di
competenza. Al completamento delle verifiche il Sistema AVCPASS permette,
attraverso un’apposita maschera, l’inserimento delle seguenti informazioni per
ciascun partecipante in merito al CIG selezionato:
• posizione in graduatoria
• punteggio
• prezzo offerto
La Commissione ha a
disposizione la lista dei partecipanti al lotto con l’indicazione dello stato
e, in corrispondenza, i campi predisposti per l’inserimento della posizione
assegnata e del punteggio.
Dall’elenco è possibile
visualizzare la presenza di Annotazioni nel Casellario Informatico e
laregolarità del contributo all’AVCP.
La posizione deve essere
indicata per tutti i partecipanti non esclusi presenti in elenco. Non è
possibile indicare la posizione e il punteggio per i partecipanti esclusi
(inattivi), che sono comunque visualizzati in calce all’elenco.
Al salvataggio, il Sistema
AVCPASS verifica che il campo “Posizione” sia stato valorizzato per tutti i
partecipanti attivi in elenco, altrimenti viene visualizzato un messaggio che
ne indica l’obbligatorietà.
Dopo aver completato la
valorizzazione delle informazioni, la Commissione può salvare le informazioni
inserite. Il Sistema AVCPASS visualizza la maschera contenente la graduatoria
provvisoria, in ordine crescente, con le rispettive funzionalità.
Per i Partecipanti esclusi,
la lista visualizza solo l’informazione dell’esclusione e non è possibile
effettuare operazioni. Questi partecipanti sono visualizzati in calce alla
graduatoria.
E’ possibile, nel caso di
gare multi lotto, estendere la graduatoria anche ad altri CIG relativi alla
stessa seduta di Gara. Per estendere la graduatoria ad altri CIG i Partecipanti
devono avere il medesimo assetto per tutti i CIG selezionati.
La conferma della
graduatoria può avvenire solamente nel caso in cui tutti i partecipanti non
esclusi hanno il Pass conforme.
Non vengono effettuati
controlli relativamente alla duplicazione di un valore di posizione, per
permettere alla Commissione di gestire situazioni di ex–aequo.
Il Sistema AVCPASS consente
alla Commissione di visualizzare la graduatoria in base alle informazioni
inserite a Sistema .
Il Sistema AVCPASS
visualizza la maschera contenente la graduatoria memorizzata con le rispettive funzionalità.
La graduatoria visualizzata è ordinata in base alla posizione inserita e alla
denominazione del partecipante.
Di seguito le informazioni
presenti in maschera:
• posizione assegnata
• denominazione
partecipante
• punteggio ottenuto
• prezzo offerto
Nella maschera sono
presenti due tasti, uno per la conferma ed uno per la modifica, mediante i
quali la Commissione può confermare la graduatoria provvisoria oppure
modificare la graduatoria memorizzata. Nel caso di modifica della graduatoria,
il Sistema AVCPASS presenta la maschera di compilazione della graduatoria dove
la Commissione può apportare eventuali modifiche alle informazioni inserite ed
elaborare nuovamente la graduatoria in base alle modifiche apportate.
Inserimento Aggiudicazione provvisoria
Il Sistema AVCPASS consente
alla Commissione di confermare la graduatoria prodotta ai fini
dell’aggiudicazione provvisoria. L’aggiudicazione provvisoria rappresenta
l’ultima fase del processo di gestione della seduta. Dopo aver confermato
l’aggiudicazione il Sistema AVCPASS trasferisce il fascicolo di gara al RP, per
la comprova dei requisiti ai fini dell’aggiudicazione definitiva.
Se il CIG è l’unico per la
seduta di appartenenza, il Sistema AVCPASS chiude la seduta e mostra la
maschera iniziale contenete l’elenco delle sedute. La chiusura della seduta è
automatica ed avviene nel momento immediatamente successivo alla conferma
dell’aggiudicazione provvisoria. La data di chiusura è valorizzata dal Sistema
AVCPASS con la data e ora in cui è stata confermata l’aggiudicazione
provvisoria.
Nel caso di gare multi
lotto, l’aggiudicazione provvisoria di un singolo CIG non comporta
automaticamente la chiusura della seduta. Ciò può avvenire solo quando tutti i
CIG associati alla seduta dispongono di un’aggiudicazione provvisoria, sia
attraverso l’estensione, sia tramite procedure singole (in quel caso si
perverrà ad una condizione analoga a quella di un unico CIG presente per la
seduta).
La conferma dell’operazione
può avvenire solamente nel caso in cui tutti i partecipanti non esclusi hanno
il Pass conforme.
Il trasferimento del
fascicolo al RP è un processo automatizzato che consiste nell’inibire l’accesso
al PdC (o pari ruolo) e ai Membri di Commissione alla lavorazione della gara
consentendo ai soli membri RP l’accesso al CIG di competenza della gara.
Il Sistema AVCPASS deve
permettere all’operatore autenticato e con privilegi pari al PdC di associare
una Graduatoria provvisoria ad altri CIG appartenenti alla medesima seduta e
che abbiano gli stessi Partecipanti non esclusi e il cui stato di lavorazione
sia pari a quello del CIG sul quale è stata fatta l’Aggiudicazione provvisoria.
Al momento
dell’aggiudicazione ai fini della verifica dei requisiti dichiarati (dal I e II
classificato), la Commissione effettua la “Richiesta comprova dei requisiti”.
L’Operatore Economico, in seguito alla visualizzazione sul “Sistema AVCPASS OE”
dei documenti richiesti per la comprova dei requisiti, procede al caricamento
degli stessi, all’associazione al requisito e all’inoltro alla Stazione
Appaltante.
Il Sistema AVCPASS prevede
già il pre-caricamento, nell’area dedicata a ciascun Operatore Economico delle
Attestazioni e dei CEL. Il Sistema AVCPASS verifica se i documenti caricati
sono validi:
• In caso di documenti
validi, la Commissione li visualizza sul sistema AVCPASS e in caso di richiesta
di un aggiornamento effettua la richiesta tramite sistema all’Ente
Certificatore
• In caso di documenti non
validi, o documenti validi per i quali la Commissione richiede un
aggiornamento, il Sistema AVCPASS, richiede alle Amministrazione certificanti i
documenti/flusso dati.
Le Amministrazioni
Certificanti, in seguito alla richiesta ricevuta, provvedono all’invio dei
documenti/flusso dati, che verranno resi disponibili sul Sistema AVCPASS.
Il RP visualizza l’avvenuto
caricamento dei documenti a comprova dei requisiti e realizza le verifiche di
competenza sui documenti e in base all’esito:
• In caso di esito negativo
richiede una integrazione della documentazione
• In caso di esito positivo
chiude il procedimento di gara “fleggando” il soggetto
aggiudicatario e indicando
eventuali esclusi. Il RP, in seguito alla chiusura della procedura di gara,
scarica, entro 60 gg. i fascicoli di gara e
procede alla conservazione
sostitutiva.
Decorsi 60 gg, il Sistema
AVCPASS invia in conservazione sostitutiva le impronte del fascicolo e relativi
documenti.
Nel caso in cui i documenti
non siano stati scaricati dal RP, il Sistema AVCPASS invia gli stessi tramite
PEC al RP.
Nel caso in cui i documenti
siano stati scaricati dal RP il processo termina.
Il Sistema AVCPASS consente
al Responsabile del Procedimento di accedere alla graduatoria ai fini
dell’aggiudicazione definitiva.
Il RP può visualizzare la
graduatoria confermata in base alle informazioni inserite precedentemente dalla
Commissione e confermare a Sistema AVCPASS l’aggiudicazione definitiva della
gara indicando l’Aggiudicatario del Lotto (è possibile l’aggiudicazione a più partecipanti).
Successivamente
all’aggiudicazione provvisoria operata nella fase precedente, il RP può
decidere di escludere dall’aggiudicazione definitiva uno dei partecipanti
attivi nella lista. Per far ciò deve accedere alla funzione “Gestione
Partecipante ”. In conseguenza di ciò, la Graduatoria Provvisoria disponibile
per il RP viene aggiornata.
Dall’elenco dei
partecipanti è possibile visualizzare la presenza di Annotazioni e la
regolarità con la Riscossione.
Le informazioni presentate
in maschera di aggiudicazione sono le seguenti:
• Denominazione
Partecipante
• Stato Partecipante
• Posizione assegnata
• Punteggio
• Motivo di non
aggiudicazione (per partecipanti attivi, ma non aggiudicatari)
• In fase di aggiudicazione
definitiva, l’operatore, qualora stia operando su un CIG
appartenente ad una gara
multi–lotto, ha la possibilità di dichiarare l’aggiudicatario (o gli
aggiudicatari) di quel CIG aggiudicatario (o gli aggiudicatari) anche di altri
CIG facenti capo alla medesima seduta di gara.
• Perché ciò possa
avvenire, la condizione è che vi sia omogeneità di stato di lavorazione e di
partecipanti per i CIG su cui si vuole operare.
• Fatta l’aggiudicazione
per un CIG, il Sistema AVCPASS, presenta la lista degli altri CIG associati
alla medesima seduta e per i quali vi è compatibilità sia a livello di stato di
lavorazione che di partecipanti (sia ammessi che esclusi).
• Anche per i CIG della
lista deve valere la condizione di conformità dei Pass relativamente a tutti i
partecipanti non esclusi.
• Il RP può selezionare uno
o più CIG e, alla conferma, viene attribuito lo stato di
aggiudicazione su quei CIG
per il medesimo aggiudicatario (o aggiudicatari) del CIG sul quale stava
originariamente operando nella funzione.
• Il Responsabile del
Procedimento seleziona un CIG aggiudicato e ne richiede il Fascicolo.
Il Sistema AVCPASS esegue
le operazioni per la creazione del file compresso e cifrato
• Il Sistema AVCPASS mette
a disposizione del RP il Fascicolo di Gara del CIG aggiudicato in un file
compresso e la relativa chiave di cifratura.
• Il fascicolo può essere
scaricato direttamente dal RP, appena il Sistema AVCPASS lo ha creato, viene
inviato tramite PEC, oppure è accessibile attraverso un link inviato al RP via
mail.
Specifica definizione della commissione in questo ambito ed in ambito del
sistema AVCPass
Per commissione di gara è
inteso , ai fini dell’utilizzo del
sistema AVCpass , come il soggetto/i che si occupa/no delle verifiche dei requisiti Non inteso in
relazione a quanto disposto dall’Art. 84 D.lgs 163/2006. La commissione può
coincidere con un unico soggetto o da
più soggetti , nel primo caso si avrà un Responsabile Unico nel secondo caso un
“Presidente della Commissione” .
La commissione svolge le
operazioni messe a disposizione dal sistema AVCpass attraverso il “ Presidente” tutti gli altri componenti (se presenti) potranno visualizzare la documentazione a sistema ai
fini della verifica.
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Autorita
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/manuali
http://www.avcp.it/portal/public/classic/Servizi/Formazione
Modulo descrittivo
dei passaggi necessari per la registrazione dell’utenza e per la successiva
profilazione come Amministratore Operatore Economico (OE), Collaboratore
Amministratore OE e Responsabile del Procedimento.
Ai fini della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è
necessario verificare le impostazioni del pc, come descritto nella sezione Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta
fruizione – pdf 780
kb.
Il modulo
è costituito da quattro unità didattiche dedicate rispettivamente a:
Registrazione,
Attivazione e Modifica Dati : sui
passi da compiere per registrarsi, autenticarsi e modificare i dati personali
censiti nel sistema.
Accedi all’unità didattica.
Profilazione
Amministratore OE : sui
passi da compiere per profilarsi a sistema come Amministratore OE.
Accedi all’unità didattica.
Profilazione
del Collaboratore dell’Amministratore OE : sui
passi da compiere per profilarsi a sistema come Collaboratore
dell’Amministratore OE.
Accedi all’unità didattica.
Profilazione
del Responsabile del Procedimento : sui
passi da compiere per profilarsi a sistema come Responsabile del Procedimento.
Accedi all’unità didattica.
Modulo
descrittivo dei principali contenuti della Delibera
dell’Autorità n. 111/ 2012 e sui principi base del sistema AVCPASS.
Ai fini della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è
necessario verificare le impostazioni del pc, come descritto nella sezione Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta
fruizione – pdf 780 kb.
Modulo
rappresentativo delle funzionalità messe a disposizione dell’Operatore
Economico (OE) dal sistema AVCPASS.
Ai fini della corretta ed efficace fruizione delle sessioni formative, è
necessario verificare le impostazioni del pc, come descritto nella sezione Supporto alla corretta fruizione dei corsi in autoformazione disponibile all’inizio di ogni sessione e nel documento di Prerequisiti per la corretta
fruizione – pdf 780 kb.
Il modulo
è costituito da tre unità didattiche:Cruscotto Gestione PassOE:
sulle
funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa al “Cruscotto Gestione PassOE”.
Accedi all’unità
didattica
Creazione
del PassOE:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione
relativa alla“Creazione del PassOE”.
Accedi all’unità
didattica
Libreria
Virtuale:sulle funzionalità messe a disposizione all’interno
della“Libreria Virtuale”.
Accedi all’unità
didattica
AVCPASS
componente Stazione Appaltante
Il modulo
è costituito da sei unità didattiche:
Crea
Commissione di Gara: sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione
relativa alla “Creazione della Commissione di Gara”.
La “Creazione della Commissione” fa parte dei servizi ad accesso
riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione
e profilazione. Per accedere alla sezione relativa alla creazione della
Commissione di Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione
“Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza
del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso.
In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento
inficia il prosieguo della procedura.
In seguito all’autenticazione, per accedere alla Creazione della
Commissione è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare
(Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul
pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.
La sezione “Ricerca” permette all’utente di ricercare il CIG di
competenza. La ricerca può essere effettuata in base all’identificativo oppure
in base ad altri parametri. La ricerca per identificativo è alternativa a
quella per altri parametri. Si precisa che i CIG non perfezionati, quelli
perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i quali non sono stati indicati
requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non compariranno nella ricerca.
In caso di ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il
numero di Gara. In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionato lo
stato “Perfezionato” per il CIG e inserito l’intervallo temporale di
pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta. I dati relativi allo Stato
CIG e l’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando e/o alla
scadenza dell’offerta sono obbligatori per proseguire nella ricerca. Tramite il
pulsante “Azzera” è possibile reimpostare i parametri di ricerca inseriti.
Una volta inseriti i parametri, al clic sul pulsante “Ricerca”
viene visualizzato l’elenco dei CIG corrispondenti alla ricerca effettuata.
Utilizzando il pulsante “Raffina la Ricerca” si accede alla pagina che
ripropone i parametri precedentemente inseriti e da questa possono essere
modificati quelli di interesse. Per accedere ai dati di dettaglio è sufficiente
un clic sul link “Dettaglio” posto in corrispondenza del CIG di interesse.
Facendo clic sulla voce “Commissione” si accede alla funzionalità
di Creazione della Commissione. Verrà visualizzato il dettaglio relativo alla
Commissione e le funzionalità disponibili. Con il pulsante “Crea Commissione” è
possibile nominare i soggetti che compongono la Commissione.
Come anticipato, al clic sul pulsante “Crea Commissione” possono essere
inseriti i soggetti facenti parte della Commissione. E’ possibile modificare il
testo della Denominazione della Commissione già compilata a sistema. Al clic
sul pulsante “Aggiungi Componente” si accede a una nuova sezione per la ricerca
dei diversi soggetti che fanno parte della Commissione.
Per procedere alla nomina di un nuovo soggetto andrà dapprima
digitato il relativo Codice Fiscale e successivamente selezionato il pulsante
“Ricerca”. Possono presentarsi i seguenti casi: - il codice fiscale non è
presente in anagrafica; - il codice fiscale è presente in anagrafica. Vediamo
insieme le due casistiche.
Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema
indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato
dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca
—pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il
pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi
richiesti e successivamente selezionare il ruolo. Fare sul pulsante “Conferma”
per proseguire
Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in anagrafica
si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della Persona Fisica.
Andrà quindi selezionato il ruolo. Nel caso in cui la PEC non sia presente in
archivio verrà richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic sul pulsante
“Conferma” si viene indirizzati alla pagina di riepilogo della nuova
Commissione.
Confermato l’inserimento del nominativo, in entrambi i casi
precedentemente descritti, il nuovo membro comparirà all’interno della tabella
riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Per confermare la
creazione della Commissione è necessario che siano rispettate determinate
regole: - In caso di Responsabile Unico non è possibile associare altri membri
alla stessa Commissione; - In caso di Commissione con Presidente di Commissione
non è possibile proseguire nella creazione se non sono presenti almeno un
Presidente e almeno un membro.
Ora è possibile estendere la Commissione creata a più Lotti.
Facendo clic sul pulsante “Aggiungi Lotto” possono essere associati ulteriori
lotti alla stessa Commissione. A questo punto andranno selezionati i Lotti di
interesse e successivamente confermata l’associazione. Confermata anche la
“Commissione” verrà visualizzato un messaggio che conferma l’esito positivo
dell’operazione svolta. In seguito alle operazioni effettuate il Sistema invia
in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto le funzionalità per
l’indicazione della Commissione di Gara.
Gestione
Commissione di Gara: sulle
funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa alla “Gestione
Commissione di Gara”.
La “Gestione della Commissione”, fa parte dei servizi ad accesso
riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione
e profilazione. Per accedere alla Gestione della Commissione è sufficiente
aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e
successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di interesse. Ora è
necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono
obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.
In seguito all’autenticazione, per accedere alla Gestione della
Commissione è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare
(Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul
pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.
La sezione “ricerca” permette di ricercare il CIG di competenza.
La ricerca può essere effettuata in base all’identificativo oppure in base ad
altri parametri. La ricerca per identificativo è alternativa a quella per altri
parametri. Si precisa che i CIG non perfezionati, quelli perfezionati da meno
di 24 ore o quelli per i quali non sono stati indicati requisiti di
partecipazione sul Sistema SIMOG non compariranno nella ricerca. In caso di
ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il numero di Gara.
In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionato uno stato del CIG
(Commissione/Acquisizione Partecipante/Fine Acquisizione
Partecipante/Graduatoria) e inserito l’intervallo temporale di pubblicazione
del Bando o di scadenza dell’Offerta. I dati relativi allo Stato CIG e
l’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando e alla scadenza
dell’offerta sono obbligatori per proseguire nella ricerca. Per modificare i
parametri di ricerca fare clic sul pulsante “Azzera” e inserire i nuovi
parametri.
Al clic sul pulsante “Ricerca” viene visualizzato l’elenco dei CIG
corrispondenti alla ricerca effettuata. Utilizzando il pulsante “Raffina la
ricerca” si accede alla pagina che ripropone i parametri precedentemente
inseriti e da questa possono essere modificati quelli di interesse. Per
accedere ai dati di dettaglio è sufficiente un clic sul link “Dettaglio” posto
in corrispondenza del CIG di interesse.
7. Ricerca (3/3)
Per accedere alla funzionalità di Gestione della Commissione è
necessario un clic sulla voce “Commissione”. Verrà così visualizzato il
dettaglio relativo alla Commissione e le funzionalità disponibili. Con il
pulsante “Gestisci Commissione” si accede alla sezione all’interno della quale
è possibile gestire la Commissione.
Al clic sul pulsante “Gestisci Commissione” viene visualizzato
l’elenco delle funzionalità disponibili per la Commissione di interesse. E’ possibile
scegliere una tra le operazioni disponibili facendo clic sul pulsante di
riferimento: - Cambia Tipologia Commissione - Sostituzione Componente - Elimina
Componente Ora vedremo le singole funzionalità.
Al clic sul pulsante “Cambia Tipologia Commissione” si viene
indirizzati alla sezione all’interno della quale è possibile modificare una
Commissione. Possono verificarsi due casi: - Modificare una Commissione con
Responsabile Unico in Commissione composta da Presidente di Commissione e
Membri della Commissione - Modificare una Commissione composta da Presidente di
Commissione e Membri della Commissione in Commissione con Responsabile Unico.
Nel primo caso il sistema al clic su “Cambia Tipologia Commissione” modifica in
automatico il ruolo da Responsabile Unico a Presidente di Commissione e abilita
il pulsante per l’aggiunta degli altri componenti. Selezionando il pulsante
“Aggiungi Componente” si viene indirizzati alla sezione per la nomina dei
Membri della Commissione.
Come primo passo inserire il Codice Fiscale del Soggetto che si
vuole nominare. Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema
indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato
dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca
—pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il
pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi
richiesti. Fare sul pulsante “Conferma” per proseguire.
Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in
anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della
Persona Fisica. Nel caso in cui la PEC non sia presente in archivio verrà
richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si
viene indirizzati alla pagina di riepilogo della nuova Commissione.
Confermato l’inserimento del nominativo, in entrambi i casi
precedentemente descritti, il nuovo membro comparirà all’interno della tabella
riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Attenzione! In questo
caso non è possibile scegliere il CIG su cui applicarla perché vale in
automatico per tutti i CIG. Per terminare fare clic sul pulsante “Conferma”.
Comparirà il messaggio di modifica commissione avvenuta con successo! In seguito
alle modifiche apportate alla Commissione di Gara il Sistema invia in
automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.
In caso di modifica di Commissione composta da Presidente di
Commissione e Membri della Commissione in Commissione con Responsabile Unico,
il sistema al clic “Cambia Tipologia Commissione” modifica in automatico il
ruolo da Presidente di Commissione a Responsabile Unico. In corrispondenza del
Membro/i di Commissione comparirà la data di revoca. Attenzione! In questo caso
non è possibile scegliere il CIG su cui applicarla perché vale in automatico
per tutti i CIG (se composta da più CIG). Per terminare fare clic sul pulsante
“Conferma”. Comparirà il messaggio di modifica commissione avvenuta con
successo! In seguito alle modifiche apportate alla Commissione di Gara il
Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti
interessati.
Al clic sul pulsante “Elimina Componente” si viene indirizzati
alla sezione all’interno della quale è possibile eliminare un Membro della
Commissione di Gara. Attenzione! Tale funzionalità è disponibile solo per una
Commissione composta da più membri della Commissione. Fare clic sul link
Elimina in corrispondenza del membro che si vuole eliminare e selezionare il
CIG per il quale si vuole eliminare il Membro della Commissione. Non è
possibile eliminare un membro della commissione se non è presente almeno un
altro. Attenzione! In caso di modifica di una Commissione relativa a più CIG
possono avvenire due casi: - In caso di modifica estesa a tutti i CIG fare clic
sul link “Seleziona Tutti” e la denominazione rimane inalterata - In caso di
modifica di una selezione di CIG è necessario selezionare il CIG di interesse e
inserire una nuova denominazione per la Commissione Fare clic sul pulsante
“Conferma” per confermare la modifica. Al clic su conferma compare il messaggio
di modifica avvenuta con successo. Per terminare fare clic sul pulsante
“Tornare alla Ricerca”. In seguito alle modifiche apportate alla Commissione di
Gara il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti
interessati.
Al clic sul pulsante “Sostituzione Componente” si viene
indirizzati alla sezione all’interno della quale è possibile sostituire un
Presidente della Commissione, un Membro della Commissione di Gara o un
Responsabile Unico con un’altro soggetto avente lo stesso ruolo. Fare clic sul
link sostituisci in corrispondenza del membro che si vuole modificare. Inserire
il Codice Fiscale del Soggetto che si vuole nominare e fare clic sul pulsante
“Ricerca”. Il Sistema effettua un controllo della presenza dei dati del
soggetto che si vuole nominare in anagrafica.
16.
Gestione Commissione - Sostituzione Componente (2/4)
Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema
indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato
dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca
—pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il
pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi richiesti.
Fare sul pulsante “Conferma” per proseguire.
Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in
anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della
Persona Fisica. In caso di PEC non presente verrà richiesto l’inserimento della
stessa. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina
di riepilogo della nuova Commissione.
In entrambi i casi precedentemente descritti il nuovo membro
comparirà all’interno della tabella riportante il dettaglio dei componenti
della Commissione. Attenzione! In caso di modifica di una Commissione relativa
a più CIG possono avvenire due casi: -in caso di modifica estesa a tutti i CIG
fare clic sul link “Seleziona Tutti” e la denominazione rimane inalterata - in
caso di modifica di una selezione dei CIG è necessario selezionare il CIG di
interesse e inserire una nuova denominazione per la Commissione. Fare clic sul
pulsante “Conferma” per confermare la modifica. Al clic su conferma compare il
messaggio di modifica avvenuta con successo. Per terminare fare clic sul
pulsante “Tornare alla Ricerca”. In seguito alle modifiche apportate alla
Commissione di Gara il Sistema invia in automatico una comunicazione tramite
PEC ai soggetti interessati.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto le funzionalità per la
Gestione della Commissione di Gara.
Gestione Seduta: sulle
funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa alla “Gestione
della Seduta”.
La funzionalità di “Gestione della Seduta”, fa parte dei servizi
ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione,
autenticazione e profilazione. Per accedere alla funzionalità di “Gestione
della Seduta” è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi
ad accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del
servizio di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In
questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia
il prosieguo della procedura.
In seguito all’autenticazione, per accedere alla “Gestione della
Seduta” è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare
(Presidente di Commissione) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul
pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla sezione relativa alla
“Gestione Seduta” per la Commissione di interesse.
La sezione relativa alla “Gestione Seduta” riporta i dati di
riepilogo della Commissione di interesse con il dettaglio dell’elenco delle
sedute di riferimento, e il relativo stato (aperta, chiusa). In caso di prima
seduta la sezione relativa all’Elenco delle Seduta sarà vuota. Facendo clic sul
pulsante “Nuova Seduta” viene visualizzata la pagina di apertura della Nuova
Seduta. E’ possibile modificare il campo “Denominazione” che il sistema propone
già compilato. Per proseguire è necessario selezionare il tipo seduta tra
quelli disponibili a Sistema. Ora vedremo le singole tipologie di seduta.
Selezionando il tipo seduta “Acquisizione Partecipante” compare
l’elenco dei CIG relativi alla stessa, già selezionati. Fare clic sul pulsante
“Conferma” per accedere alla schermata successiva.
Al clic sul pulsante “Conferma ” si viene indirizzati alla
schermata relativa alla possibilità di Dichiarare la Gara Deserta (tale
funzionalità è disponibile solo in caso di prima seduta di Acquisizione
partecipante per i CIG selezionati). In caso di gara Deserta fare clic su “SI”.
L’utente dichiara la Gara come Deserta, per i CIG per i quali ha aperto la
seduta. Facendo clic sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina
di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con
lo stato “Chiusa”. In caso di gara non deserta fare clic su “No”. Facendo clic
sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di gestione seduta,
all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “aperta”.
Selezionando il tipo seduta “Sorteggio”/ “Comprova
Requisiti”/”Graduatoria” compare l’elenco dei CIG relativi alla stessa.
Selezionare i CIG di interesse. Facendo clic sul pulsante “Conferma” l’utente
viene indirizzato alla pagina di gestione seduta, all’interno della quale, la
stessa, sarà visualizzata con lo stato “Aperta”.
Selezionando il tipo seduta “Altro” è necessario inserire la
“Descrizione Alternativa Tipo”. Selezionare i CIG di interesse. Facendo clic
sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di gestione seduta,
all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con lo stato “Aperta”.
Nella maschera di Gestione della Seduta sono visualizzate le
possibili azioni da poter svolgere per la seduta di interesse. In caso di
seduta in stato “Aperta” le azioni possibili sono: - Dettaglio - Chiudi -
Scelta Operazioni Ora vedremo le singole azioni.
Selezionando il link “Dettaglio” il sistema visualizza l’elenco
degli eventi associati alla seduta in lavorazione. Fare clic sul pulsante
“Indietro” per tornare alla maschera “Gestione Seduta”.
Selezionando il link “Chiudi” il sistema visualizza la maschera di
chiusura della seduta. Il sistema propone una data di chiusura che può essere
comunque modificata. La data e l’ora di chiusura non possono essere precedenti
alla data e l’ora di apertura della Seduta. Fare clic sul pulsante “Chiudi” per
proseguire nella “Chiusura della Seduta”. Il sistema chiederà la conferma
dell’operazione richiesta. Fare clic sul pulsante “Chiudi” per confermare
l’azione. Al clic sul pulsante “Chiudi” l’utente viene indirizzato alla pagina
di gestione seduta, all’interno della quale, la stessa, sarà visualizzata con
lo stato “Chiusa”.
Selezionando il link “Scelta Operazioni” si accede alla maschera
che riporta l’elenco delle operazioni disponibili per la seduta di interesse. A
seconda della tipologia di seduta saranno possibili operazioni differenti.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto le funzionalità di gestione
della Seduta.
Acquisizione Partecipante:sulle
funzionalità disponibili all’interno della sezione relativa all’”Acquisizione
del Partecipante”.
3.
Autenticazione a Sistema
La funzionalità di acquisizione partecipante, fa parte dei servizi
ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione, autenticazione
e profilazione. Per accedere alla funzionalità di acquisizione partecipante è
sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso
riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio di
interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo caso
tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il
prosieguo della procedura.
4.
Selezione Profilo
In seguito all’autenticazione, per accedere alla funzione di
“Acquisizione Partecipante” è necessario selezionare il profilo con il quale
s’intende operare (Presidente di Commissione) facendo clic sul pulsante
dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla
sezione relativa alla “Gestione Seduta” per la Commissione di interesse.
La sezione relativa alla “Gestione Seduta” riporta i dati di
riepilogo della Commissione di interesse con il dettaglio dell’elenco delle
sedute di riferimento, e il relativo stato (aperta, chiusa). Selezionando il
link “ Scelta Operazioni”, in corrispondenza della seduta di interesse (il cui
stato deve essere “Aperta”), si viene indirizzati alla maschera che riporta l’elenco
delle operazioni disponibili. A seconda della tipologia di seduta avremo a
disposizione operazioni differenti. Fare clic sul pulsante “Acquisizione
Partecipante”.
Al clic sul pulsante “Acquisizione Partecipante” il sistema
visualizza la maschera dedicata. E’ possibile: - Selezionare il codice AVCpass
dall’elenco dei pass da acquisire, visualizzati a sistema - Acquisire tramite
apposito lettore barcode il codice AVCpass - Inserire il codice AVCpass nel
campo “Seleziona o inserisci il codice AVCpass” In caso di inserimento manuale
il sistema effettua un controllo sulla conformità dello stesso. Fare clic sul
pulsante “Recupera pass”.
Al clic sul pulsante “Recupera
Pass” il sistema visualizza i dati di riepilogo del pass: - elenco dei CIG; -
elenco degli operatori economici. Possono avvenire due casi: - Aquisizione del
pass; - Modifica Pass. Nel primo caso, selezionare lo stato pass e fare clic
sul pulsante “Acquisisci pass”. Fare clic su “Conferma” per confermare le
informazioni inserite.
Nel secondo caso fare clic sul pulsante “Modifica pass”. Si può
modificare l’assetto del partecipante modificando la percentuale di
partecipazione e selezionando gli operatori economici facenti parte
dell’assetto. Fare clic sul pulsante “Avanti” per proseguire. Deselezionare i
CIG per i quali il partecipante non intende più concorrere e fare clic sul
pulsante “Avanti”. Selezionare lo stato del pass (conforme/non conforme). Fare
clic su “Acquisisci Pass”. Fare clic su “Conferma” per proseguire.
In entrambi i casi precedentemente descritti, si viene indirizzati
alla maschera di Conferma Partecipante. Selezionare lo stato Partecipante tra
le opzioni proposte dal sistema. Fare clic su pulsante “Conferma stato
Partecipante” e poi sul pulsante “Conferma”. Al clic sul pulsante “Conferma”,
comparirà il messaggio di “Stato Partecipante” aggiornato correttamente.
In caso di partecipante “Sospeso”, per procedere con la chiusura
della fase di acquisizione è necessario fare clic sul link “Modifica Stato” in
corrispondenza del Partecipante “Sospeso”. Viene visualizzata la pagina di
Conferma Stato per il partecipante Sospeso. Selezionare lo stato Partecipante
tra le opzioni proposte dal sistema e fare clic su pulsante “Conferma stato
Partecipante”. Al clic sul pulsante Conferma”, comparirà il messaggio di “Stato
Partecipante” aggiornato correttamente
Per terminare la fase di Acquisizione Partecipante fare clic sul
pulsante “Chiudi Fase Apertura Buste”. Si viene indirizzati alla pagina di
Operazioni della Seduta.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto la funzionalità di
Acquisizione Partecipante.
Annulla Gara – Responsabile del Procedimento:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione
relativa all’”Annullamento della Gara – Responsabile del Procedimento”
3.
Autenticazione a Sistema
La funzionalità di annullamento Gara, fa parte dei servizi ad
accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione,
autenticazione e profilazione. Per accedere alla funzionalità di annullamento
della Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”, sottosezione “Servizi ad
accesso riservato” e successivamente fare clic in corrispondenza del servizio
di interesse. Ora è necessario inserire le credenziali di accesso. In questo
caso tutti i dati sono obbligatori e il loro mancato inserimento inficia il
prosieguo della procedura.
In seguito all’autenticazione, per accedere alla funzione di
annullamento della Gara è necessario selezionare il profilo con il quale
s’intende operare (Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante
dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla
pagina di “Ricerca”.
La sezione “ricerca” permette all’utente di ricercare il CIG di
competenza. La ricerca può essere effettuata secondo due parametri: - In caso
di ricerca per identificativo andrà inserito il numero di CIG o il numero di
Gara - In caso di ricerca per altri parametri andrà selezionata la voce
“Commissione” come stato del CIG e inserito l’intervallo temporale di
pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta.- I dati relativi allo Stato
CIG e all’intervallo di date riferite alla pubblicazione del Bando o alla
scadenza dell’offerta sono obbligatorie per proseguire nella ricerca La ricerca
per identificativo è alternativa a quella per altri parametri. Si precisa che i
CIG non perfezionati, quelli perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i
quali non sono stati indicati requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non
compariranno nella ricerca. In entrambi i casi per proseguire fare clic sul
pulsante “Ricerca”. Per modificare i parametri di ricerca fare clic sul
pulsante “Azzera” e inserire i nuovi parametri.
Al clic sul pulsante “Ricerca” viene visualizzato l’elenco dei CIG
corrispondenti alla ricerca effettuata. Attenzione! In caso di necessità di
raffinamento della ricerca facendo clic sul pulsante “Raffina la Ricerca” si
viene indirizzati alla pagina di “Ricerca” con i parametri precedentemente
inseriti già presenti. Facendo clic sul link “Dettaglio” è possibile
visualizzare le informazioni di dettaglio in termini di Lotto. Per annullare la
gara fare clic sul pulsante “Annulla Gara”.
Al clic sul pulsante “Annulla Gara” si viene indirizzati alla
sezione di annullamento della gara. Inserire la data di annullamento,
selezionare il Motivo Annullamento e il tipo annullamento tra quelli presenti a
Sistema. Andrà scelto se annullare il singolo Lotto o l’intera Gara (tutti i
CIG associati alla Gara e al Responsabile del Procedimento) selezionando SI o
NO in corrispondenza della richiesta di annullamento dell’intera gara. Inserite
eventuali note, per terminare fare clic su “Annulla Gara”. Verrà visualizzato
il messaggio di annullamento del Lotto/gara avvenuto con successo.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto la funzionalità a
disposizione dell’utente per annullare una gara.
Annulla
Gara PDC:sulle funzionalità disponibili all’interno della sezione
relativa all’“Annullamento della Gara - PDC”.
Accedi all’unità didattica
L’Annullamento
della Gara fa parte dei servizi ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile
solo previa registrazione, autenticazione e profilazione. Per accedere alla
funzionalità di all’annullamento della Gara è sufficiente aprire la sezione
“Servizi”, sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare
clic in corrispondenza del servizio di interesse Ora è necessario inserire le
credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro
mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.
In seguito all’autenticazione, per accedere alla funzionalità di
Annullamento della Gara è necessario selezionare il profilo con il quale
s’intende operare (Presidente di Commissione) facendo clic sul pulsante
dedicato. Al clic sul pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla
pagina di “Gestione Seduta”.
All’interno della schermata relativa alla Gestione Seduta fare
clic, in corrispondenza della seduta di interesse (che deve avere lo stato
“Aperta”), sul link “Scelta Operazioni” per accedere alle operazioni
disponibili. Si viene indirizzati alla sezione “Operazioni sulla Seduta”. Fare
clic sul pulsante “Annulla Gara” per procedere all’annullamento della Gara.
Al clic sul pulsante “Annulla Gara” si viene indirizzati alla
sezione di annullamento della gara. Inserire la data dalla quale deve essere
valido l’annullamento e selezionare il Motivo Annullamento e il Tipo Annullamento
tra quelli presenti a Sistema. Selezionare i CIG per i quali si intende
annullare la gara. Inserite eventuali note, per terminare fare clic su “Annulla
Gara”. Verrà visualizzato il messaggio di annullamento del Lotto/gara avvenuto
con successo.
Nelle pagine precedenti abbiamo visto la funzionalità di
annullamento della Gara
Con il
link di seguito riportato è possibile accede all’unità didattica approntata per
gli utenti dall’Autorità in cui sono
illustrate le operazioni che bisogna operare in questo ambito.
Schematicamente nelle pagine che seguono vengo illustrate le videate proposte
Per commissione di gara è inteso , ai fini dell’utilizzo del sistema AVCpass , come il soggetto/i che si occupa/no delle verifiche dei requisiti Non inteso
in relazione a quanto disposto dall’Art. 84 D.lgs
163/2006. La commissione può coincidere con un unico soggetto o da più soggetti , nel primo caso si
avrà un Responsabile Unico nel secondo caso un “Presidente della
Commissione” . La commissione svolge le operazioni messe
a disposizione dal sistema AVCpass attraverso il “ Presidente” tutti gli altri componenti (se presenti) potranno visualizzare la documentazione a sistema
ai fini della verifica.
Videata
2
2. Introduzione
L'Autorità per la vigilanza sui contratti
pubblici di lavori, servizi e forniture è un organo collegiale che vigila sul
rispetto delle regole che disciplinano la materia dei contratti pubblici ed è
dotata di indipendenza funzionale, di giudizio, di valutazione e di autonomia
organizzativa.
Il nuovo sistema AVCpass, come sancito dalle normative di riferimento, permette
rispettivamente alle Stazioni Appaltanti e agli Enti aggiudicatori l’acquisizione dei
documenti a comprova del possesso dei requisiti di carattere generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti
pubblici e agli Operatori Economici di inserire a sistema i documenti la cui
produzione è a proprio carico.
3. Autenticazione a Sistema
La “Creazione della Commissione” fa parte dei servizi
ad accesso riservato, ed è pertanto accessibile solo previa registrazione,
autenticazione e profilazione. Per accedere alla sezione relativa alla
creazione della Commissione di Gara è sufficiente aprire la sezione “Servizi”,
sottosezione “Servizi ad accesso riservato” e successivamente fare clic in
corrispondenza del servizio di interesse. Ora è necessario inserire le
credenziali di accesso. In questo caso tutti i dati sono obbligatori e il loro
mancato inserimento inficia il prosieguo della procedura.
In seguito all’autenticazione, per accedere alla Creazione della
Commissione è necessario selezionare il profilo con il quale s’intende operare
(Responsabile del Procedimento) facendo clic sul pulsante dedicato. Al clic sul
pulsante “Seleziona” il sistema indirizza l’utente alla pagina di “Ricerca”.
La sezione “Ricerca” permette
all’utente di ricercare il CIG di competenza. La ricerca può essere effettuata
in base all’identificativo oppure in base ad altri parametri. La ricerca per
identificativo è alternativa a quella per altri parametri. Si precisa che i CIG
non perfezionati, quelli perfezionati da meno di 24 ore o quelli per i quali
non sono stati indicati requisiti di partecipazione sul Sistema SIMOG non
compariranno nella ricerca. In caso di ricerca per identificativo andrà
inserito il numero di CIG o il numero di Gara. In caso di ricerca per altri
parametri andrà selezionato lo stato “Perfezionato” per il CIG e inserito
l’intervallo temporale di pubblicazione del Bando o di scadenza dell’Offerta. I
dati relativi allo Stato CIG e l’intervallo di date riferite alla pubblicazione
del Bando e/o alla scadenza dell’offerta sono obbligatori per proseguire nella
ricerca. Tramite il pulsante “Azzera” è possibile reimpostare i parametri di
ricerca inseriti.
La ricerca può essere operata con l’utilizzo alternativo
o del pannello (1) o del pannello (2), nel primo caso si accede con il CIG o
con il codice di gara da inserire nella casella “identificativo”
nel secondo caso Si accede con altri
parametri
Una volta inseriti i parametri, al clic sul pulsante “Ricerca”
viene visualizzato l’elenco dei CIG corrispondenti alla ricerca effettuata.
Utilizzando il pulsante “Raffina la Ricerca” si accede alla pagina che
ripropone i parametri precedentemente inseriti e da questa possono essere
modificati quelli di interesse. Per accedere ai dati di dettaglio è sufficiente
un clic sul link “Dettaglio” posto in corrispondenza del CIG di interesse.
Dettaglio
Facendo clic sulla voce “Commissione” si accede alla funzionalità
di Creazione della Commissione. Verrà visualizzato il dettaglio relativo alla
Commissione e le funzionalità disponibili. Con il pulsante “Crea Commissione” è
possibile nominare i soggetti che compongono la Commissione.
8. Inserimento nuova Commissione
Come anticipato, al clic sul pulsante “Crea Commissione” possono
essere inseriti i soggetti facenti parte della Commissione. E’ possibile
modificare il testo della Denominazione della Commissione già compilata a
sistema. Al clic sul pulsante “Aggiungi Componente” si accede a una nuova
sezione per la ricerca dei diversi soggetti che fanno parte della Commissione.
Per procedere alla nomina di un nuovo soggetto andrà dapprima
digitato il relativo Codice Fiscale e successivamente selezionato il pulsante
“Ricerca”. Possono presentarsi i seguenti casi: - il codice fiscale non è
presente in anagrafica; - il codice fiscale è presente in anagrafica. Vediamo
insieme le due casistiche.
Se la persona fisica non è presente in Anagrafica, il sistema
indicherà con un avviso la mancata presenza del Codice Fiscale digitato
dall’utente. Sarà quindi possibile decidere se tornare alla pagina di ricerca
—pulsante NO — oppure proseguire con la nomina del nuovo soggetto tramite il
pulsante SI. Per procedere all’inserimento del soggetto valorizzare i campi
richiesti e successivamente selezionare il ruolo. Fare sul pulsante “Conferma”
per proseguire
Nessun risultato
per il C.F. Indicato. Si vuole procedere con l’inserimento di una nuova
persona fisica
Nel caso in cui, invece, il soggetto risulti già presente in
anagrafica si viene indirizzati alla pagina riportante il Dettaglio della Persona
Fisica. Andrà quindi selezionato il ruolo. Nel caso in cui la PEC non sia
presente in archivio verrà richiesto l’inserimento della stessa. Facendo clic
sul pulsante “Conferma” si viene indirizzati alla pagina di riepilogo della
nuova Commissione.
Opzione conferma produrrà la visualizzazione della pagina di
riepilogo della nuova commissione
Confermato l’inserimento del nominativo, in entrambi i casi
precedentemente descritti, il nuovo membro comparirà all’interno della tabella
riportante il dettaglio dei componenti della Commissione. Per confermare la
creazione della Commissione è necessario che siano rispettate determinate
regole: - In caso di Responsabile Unico non è possibile associare altri membri
alla stessa Commissione; - In caso di Commissione con Presidente di Commissione
non è possibile proseguire nella creazione se non sono presenti almeno un
Presidente e almeno un membro.
E’ possibile estendere
(associare) la commissione a più lotti allo scopo si procede con l’inserimento
di un nuovo lotto come da schema seguente
Ora è possibile estendere la Commissione creata a più Lotti.
Facendo clic sul pulsante “Aggiungi Lotto” possono essere associati ulteriori
lotti alla stessa Commissione. A questo punto andranno selezionati i Lotti di
interesse e successivamente confermata l’associazione. Confermata anche la
“Commissione” verrà visualizzato un messaggio che conferma l’esito positivo
dell’operazione svolta. In seguito alle operazioni effettuate il Sistema invia
in automatico una comunicazione tramite PEC ai soggetti interessati.
Successivamente
al la conferma dell’associazione fra la
commissione e i lotti selezionati , il sistema, dopo avere informato sulla
correttezza della procedura attuata,
invia identico avviso, tramite PEC, a tutti i membri che compongono
detto organismo (Commissione)
[1] Laddove,
infatti, si consentisse ad un concorrente,
sprovvisto della necessaria qualificazione richiesta dalla lex specialis di
gara, di indicare successivamente la
volontà di subappaltare una quota dei lavori, con indicazione della
relativa quota, al fine di dimostrare il possesso della qualificazione richiesta,
si altererebbe il principio di par condicio tra i concorrenti. Tale
dichiarazione, infatti, afferisce direttamente al possesso del requisito
essendo espressione di un’autodeterminazione del concorrente in ordine alle
modalità di acquisizione del medesimo. La normativa citata non comporta l’obbligo di indicare i nominativi dei subappaltatori
in sede in offerta ma solamente l’obbligo di indicare le quote che il
concorrente intende subappaltare, qualora non in possesso della qualificazione
per la categoria scorporabile, fermo restando che la qualificazione “mancante” deve essere comunque posseduta in relazione
alla categoria prevalente, dal momento che ciò tutela la stazione
appaltante circa la sussistenza della capacità economico-finanziaria da parte
dell’impresa.
[Codice Contratti] [Regolamento] [Richiesta CIG] [Mod. rich. CIG] [L.R. 12/2011] [Sito ANAC] [Servizi Autorità] [Manuali] [Formazione] [Registrazione] [Del 111/2012] [Schema sintetico operazioni di gara]