Con il carattere grassetto  sono indicate le modifiche  introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 
Con questo colore  sono indicate le parti  soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7

 

 

Art. 21. Varianti in corso d'opera

1.  L'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra le somme a disposizione dell'amministrazione [alla voce imprevisti.]".

 

Art. 22. Collaudi

1.  L'articolo 28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, [ma non eccedente il milione di euro] ma non eccedenti i 500.000 euro, è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.

2.  E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:

a)  in caso di opere di particolare complessità;

b)  in caso di affidamento dei lavori in conces sione;

c)  in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.

3.  Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.

4.  La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del Presidente della Regione o del l'Assessore regionale competente per le opere direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste in progetto ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo; [la stessa] nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'amministrazione regionale interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli incarichi di collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice. La nomina del collaudatore tecnico-am mi nistrativo, nel caso di opere non finanziate dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima.

5. Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta anzianità è ridotta a cinque anni.

Per queste ultime gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo possono essere affidati anche a tecnici pubblici funzionari, con anzianità di servizio non inferiore a 5 anni e muniti di idonea professionalità. Il corrispettivo dei predetti incarichi di collaudo grava sulla somma di cui al comma 1 dell'articolo 18 ed è determinato secondo quanto ivi previsto.

6.  Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.

7.  Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili, sempreché non siano contestuali.

8.  L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali provinciali o dalle tabelle delle ammini-stra zioni.

9.  Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con firma autenticata a norma di legge.

10.  Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.

11.  Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale, di compo nente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.

12.  Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la realizzazione dell'opera.

13.  Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.

14.  I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si intende conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.

15.  Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di istituto.

16.  I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico relativamente a tali opere.

17.  L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione del l'incarico.

18.  I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.

19.  Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A, si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti. Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.

20.  Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali, si intendono affidati a componenti non riuniti in collegio, ad eccezione di quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, nel disciplinare d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono chiamati ad effettuare le attività di collaudo.

21.  Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore, con compiti di segreteria.

22.  Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti della commissione di collaudo.

23.  Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.

24.  Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima dell'affidamento dei lavori.

25. Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo l'entrata in vigore della presente legge.".

 

Art. 23. Pubblicità
(modificato dall'art. 139, comma 16, della L.r. 16 aprile 2003, n. 4 e dall'art.126, comma 6, della L.r.28 dicembre 2004, n.17)

1.  L'articolo 29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.

2.  Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella Regione e su almeno tre quotidiani regionali.

3.  Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla Fondazione "Federico II".

4.  Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un periodico a diffusione regionale.

5.  Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo pretorio del comune sede della stazione appaltante.

6.  E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di pubblicità anche telematica.

7.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana reca menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di provare la data di spedizione.

8. La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare (1)i bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato contemporaneamente come nazionale e come regionale.

9.  La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana dei bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

10.  Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie: la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione, la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.

11.  Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di rivalsa sull'amministrazione.

Nota all'art.23:

 (1) Per effetto del comma 6, art.126 della L. r. 28 dicembre 2004, n.17 sono state soppresse le parole "senza oneri" .

 

 

Art. 24. Garanzie e coperture assicurative

01.  Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore".

1.  Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta".

La previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in tali casi si applica il comma 1.

2.  Al comma 2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo periodo è sostituito dai seguenti:

["In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.] In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali, per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo la normativa vigente.".

3.  Al comma 4 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 le parole "gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite con ["500.000 euro"] gli ammontari stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

4.  Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, sostituire le parole "e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati" con le parole "e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo dei lavori progettati".

5.  Al comma 5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "dal pagamento della parcella professionale" è inserito il seguente periodo: "La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI EN ISO 45000.".

6.  Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), di importo superiore a 50 milioni di euro.".

 

Art. 25. Modifiche all'articolo 31 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1.  All'articolo 31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono le parole "decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494", sono aggiunte le seguenti: "e successive modifiche ed integrazioni.".

 

Art. 26. Modifiche all'articolo 32 della legge 11 febbraio 1994, n. 109

1.  All'inizio del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 sono inserite le parole: "Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 della presente legge".

2.  Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

3.  Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente:

"4 bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.".

 

Art. 27. Riunione di concorrenti

1.  All'articolo 35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:

"6.  In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.

7.  Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.".

 

Art. 27 bis. Aree cimiteriali.

1. All'articolo 37 bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è aggiunto il seguente comma:
"3.  Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse, la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga ai termini di cui al presente articolo."

 

Art. 28. Società di progetto

1.  Il comma 1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

"1 bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.".

 

Art. 29. Inserimento di articoli in materia di finanza di progetto

1. Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica utilità possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.

2. In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la procedura negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.

Art. 37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di progetto - 1. E' istituito un Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione, dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma quadro.

2.  Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.

3.  Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i lavori pubblici.

4.  Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144.

5.  Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini di cassa.

6.  All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704, accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).

7. Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).".

1 bis. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 quater della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, dopo le parole "eventualmente modificato" sono inserite le parole "con l'approvazione di quest'ultimo". (1)

Nota all'art.29:

 (1) Comma aggiunto dall'art.126 della L. r. 28 dicembre 2004, n.17.