Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
1.
L'ultimo
periodo del comma 3 dell'articolo 25 della legge n. 109 del 1994 è sostituito
dal seguente:
"L'importo
in aumento relativo a tali varianti non può superare, rispettivamente, il 10
per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro
e il 5 per cento per gli altri lavori dell'importo originario del contratto
e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera tra
le somme a disposizione dell'amministrazione [alla voce
imprevisti.]".
1.
L'articolo
28 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art.
28. Collaudi - 1. Per tutti i lavori oggetto della presente legge è redatto
un certificato di collaudo secondo le modalità previste dal regolamento. Il
certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo
decorsi due anni dall'emissione del medesimo. Decorso tale termine, il collaudo
si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. Nel caso
di lavori di importo sino a 200.000 euro il certificato di collaudo è sostituito
da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, [ma
non eccedente il milione di euro] ma non eccedenti i 500.000 euro,
è in facoltà del soggetto appaltante sostituire il certificato di collaudo con
quello di regolare esecuzione. Il certificato di regolare esecuzione è comunque
emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
2.
E' obbligatorio il collaudo in corso d'opera nei seguenti casi:
a)
in caso di opere di particolare complessità;
b)
in caso di affidamento dei lavori in conces sione;
c)
in altri casi individuati nel regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.
3.
Nei casi di affidamento dei lavori in concessione, il responsabile del
procedimento esercita anche le funzioni di vigilanza in tutte le fasi di
realizzazione dei lavori, verificando il rispetto della convenzione.
4.
La nomina del collaudatore tecnico-amministrativo è di competenza del
Presidente della Regione o del l'Assessore regionale competente per le opere
direttamente finanziate ad altri enti o di propria competenza, ferma restando
l'imputazione della spesa per il collaudo alla quota per spese tecniche previste
in progetto ai sensi della presente legge. L'Amministrazione regionale interessata
deve ricevere lo stato finale e gli atti necessari entro la metà del tempo indicato
nel capitolato speciale d'appalto per l'esecuzione del collaudo; [la
stessa] nei casi previsti dal comma 2 del presente articolo, l'amministrazione
regionale interessata, non oltre novanta giorni dal ricevimento della comunicazione
di stipulazione del contratto, procede alla nomina. Decorso infruttuosamente
tale termine la nomina è effettuata dalle amministrazioni aggiudicatrici. Gli
incarichi di collaudo statico sono conferiti dall'amministrazione aggiudicatrice.
La nomina del collaudatore tecnico-am mi nistrativo, nel caso di opere non finanziate
dalla Regione, è di competenza dell'ente che finanzia l'opera medesima.
5.
Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo sono affidati a tecnici liberi
professionisti con specifica competenza, purché iscritti da almeno dieci anni
negli albi degli ordini professionali per opere di importo superiore ad un milione
di euro. Per opere di importo pari o inferiore a un milione di euro la suddetta
anzianità è ridotta a cinque anni.
6.
Se il collaudo è affidato a commissioni, queste possono comprendere
pubblici funzionari e/o dirigenti, in servizio con almeno dieci anni di anzianità
nella rispettiva qualifica presso la pubblica amministrazione, fatto salvo il
disposto dell'articolo 13 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10.
7.
Ai fini dell'affidamento degli incarichi di cui ai commi 5 e 6 l'anzianità
di servizio presso la pubblica amministrazione e quella eventuale di iscrizione
agli albi degli ordini professionali con la medesima competenza sono cumulabili,
sempreché non siano contestuali.
8.
L'anzianità è rilevata dagli elenchi degli ordini professionali
provinciali o dalle tabelle delle ammini-stra zioni.
9.
Gli incarichi di collaudo non possono essere affidati a magistrati
ordinari, amministrativi e contabili, a tecnici appaltatori di opere pubbliche o
interessati negli appalti stessi; non possono altresì essere affidati a legali
rappresentanti, amministratori, soci, sindaci o dipendenti o consulenti stabili
di imprese individuali, di cooperative o società aventi per oggetto l'appalto
affidato. Tali requisiti devono risultare da apposita dichiarazione degli
interessati, presentata contestualmente all'accettazione dell'incarico e con
firma autenticata a norma di legge.
10.
Le amministrazioni aggiudicatrici, nell'affidamento di incarichi di
collaudo a propri funzionari e/o dirigenti ai sensi del comma 4, tenuto conto
della capacità e delle esperienze professionali, devono osservare il principio
della rotazione degli incarichi stessi, nonché quello della loro equa
ripartizione anche in relazione all'entità finanziaria dell'opera.
11.
Non possono essere conferiti incarichi di collaudatore, di collaudatore
statico o di componente di commissione di collaudo, in corso d'opera o finale,
di compo nente di commissione giudicatrice di appalto-concorso, di componente di
commissione giudicatrice di concorso di progettazione, di componente di
commissione giudicatrice di concessione di costruzione e gestione, nonché di
componente di commissione di appalto per forniture di beni o servizi, a chi nei
due anni precedenti la data del conferimento abbia ricevuto uno o più di detti
incarichi, per uno o più contratti di appalto di lavori pubblici i cui importi
iniziali, cumulati, eccedano i 35 milioni di euro, esclusa IVA.
12.
Non può inoltre conferirsi incarico di collaudatore, di collaudatore
statico, di componente di commissione di collaudo, a chi abbia in corso altro di
tali incarichi relativamente ad appalto di lavori pubblici affidato alla stessa
impresa con cui intercorre il contratto oggetto del nuovo incarico. Il divieto
vige anche nel caso in cui il precedente rapporto concerna una delle imprese
riunite titolari del nuovo contratto o un raggruppamento di imprese che
comprenda l'appaltatore o una delle imprese riunite cui è affidata la
realizzazione dell'opera.
13.
Le amministrazioni e gli enti non possono conferire consecutivamente allo
stesso soggetto incarichi di collaudo di opere eseguite dalla medesima impresa.
14.
I limiti e i divieti di cui ai commi 11 e 12 operano anche quando si
intende conferire l'incarico di componente di commissione di collaudo a
funzionari e/o dirigenti dell'ente appaltante.
15.
Nell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non si tiene conto
degli incarichi non retribuiti perché svolti nell'adempimento dei compiti di
istituto.
16.
I componenti di uffici od organi competenti ad esprimere pareri tecnici o
a dare autorizzazioni su opere sulle quali è chiamato a pronunziarsi l'ufficio
o l'organo di cui fanno parte, non possono ricevere incarichi retribuiti di
studio, di progettista, direttore dei lavori o collaudatore anche statico
relativamente a tali opere.
17.
L'assenza degli impedimenti di cui al presente articolo deve risultare da
apposita dichiarazione resa dagli interessati contestualmente all'accettazione
del l'incarico.
18.
I componenti di organi consultivi della Regione o degli enti locali, che
abbiano reso dichiarazioni non veritiere in ordine alle situazioni di
incompatibilità di cui al presente articolo, decadono automaticamente
dall'incarico. La revoca è dichiarata dall'autorità competente alla nomina.
19.
Per le opere di importo superiore a 2.500 migliaia di euro, esclusa I.V.A,
si procede alla nomina di commissioni di collaudo, composte da due componenti.
Per le opere di importo superiore a 5.000 migliaia di euro, esclusa I.V.A., il
numero dei componenti le commissioni di collaudo è elevato a tre; in tal caso
almeno due dei componenti devono essere in possesso di professionalità tecnica.
20.
Gli incarichi di collaudo tecnico-amministrativo conferiti a commissioni
di più professionisti, ai fini dell'applicazione delle tariffe professionali,
si intendono affidati a componenti non riuniti in collegio, ad eccezione di
quelli riguardanti lavori caratterizzati dalle presenze di più categorie
specialistiche, nel quale caso deve essere specificata, nel disciplinare
d'incarico, l'attribuzione ai singoli tecnici della categoria per la quale sono
chiamati ad effettuare le attività di collaudo.
21.
Le commissioni di collaudo possono essere integrate da un componente
diplomato, nominato fra i dipendenti dell'ente cui spetta la nomina del
collaudatore, appartenente alla categoria non inferiore a quella di istruttore,
con compiti di segreteria.
22.
Al medesimo spetta un compenso pari ad un terzo dell'onorario del singolo
collaudatore, oltre al rimborso delle spese documentate. Lo stesso criterio di
rimborso delle sole spese documentate è applicato a tutti gli altri componenti
della commissione di collaudo.
23.
Resta salva la facoltà di conferire incarichi di collaudo a tecnici
diplomati nei limiti delle specifiche competenze ed, in tal caso, agli stessi è
corrisposto un onorario determinato secondo le tariffe di appartenenza.
24.
Gli incarichi di collaudatore, anche statico, o di componente di
commissione di collaudo non possono essere conferiti, a pena di nullità, prima
dell'affidamento dei lavori.
25.
Le norme del presente articolo si applicano per gli incarichi affidati dopo
l'entrata in vigore della presente legge.".
1.
L'articolo
29 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:
"Art.
29. Pubblicità - 1. Le caratteristiche essenziali degli appalti di lavori
pubblici di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, contenuti nei
programmi, sono rese note mediante comunicazione di preinformazione all'Ufficio
delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea.
2.
Per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, gli
avvisi ed i bandi sono inviati all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali
dell'Unione europea. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, dopo dodici giorni dall'invio
all'ufficio delle pubblicazioni ufficiali dell'Unione europea, per estratto su
almeno uno dei principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella
Regione e su almeno tre quotidiani regionali.
3.
Per i lavori di importo pari o superiore a un milione di euro ed
inferiore alla soglia comunitaria, gli avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati
nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e, per estratto, su uno dei
principali quotidiani nazionali con particolare diffusione nella regione e su
almeno tre quotidiani regionali, nonché su almeno un periodico a diffusione
regionale e su un periodico edito dall'Assemblea regionale siciliana o dalla
Fondazione "Federico II".
4.
Per i lavori di importo compreso tra 200.000 e un milione di euro gli
avvisi ed i bandi di gara sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Regione
siciliana e, per estratto, su almeno tre dei principali quotidiani regionali aventi
maggiore diffusione nella provincia in cui si eseguono i lavori, nonché su un
periodico a diffusione regionale.
5.
Per gli importi inferiori a 200.000 euro la pubblicazione è effettuata
presso l'albo pretorio del comune ove si eseguono i lavori ovvero presso l'albo
pretorio del comune sede della stazione appaltante.
6.
E' facoltà dell'ente appaltante ricorrere ad ulteriori forme di
pubblicità anche telematica.
7.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana reca
menzione della data di spedizione e non deve contenere informazioni diverse
rispetto a quelle comunicate; le stazioni appaltanti devono essere in grado di
provare la data di spedizione.
8.
La Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana deve pubblicare (1)i
bandi di cui al presente articolo entro dodici giorni dalla ricezione della
richiesta. Il termine di ricezione della domanda di partecipazione alla gara
deve essere stabilito dagli enti appaltanti in misura non inferiore a quindici
giorni dalla data della pubblicazione suddetta. Ai fini dell'assolvimento del
predetto ordine di pubblicità, lo stesso giornale non può essere utilizzato
contemporaneamente come nazionale e come regionale.
9.
La pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Re gione siciliana dei
bandi va fatta per estratto e non deve eccedere, di massima, le
seicentocinquanta parole. Al termine dell'estratto, l'ente appaltante deve
indicare l'ufficio presso cui gli interessati possono acquisire il bando in
forma integrale. La pubblicazione per estratto dei predetti avvisi e bandi su
quotidiani e periodici deve essere effettuata utilizzando lo stesso corpo dei
caratteri dei testi della Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
10.
Gli estratti di avvisi e di bandi di gara contengono le seguenti notizie:
la tipologia delle commesse, l'importo dei lavori, la località di esecuzione,
la data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee e/o
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, la data di presentazione
dell'offerta e della domanda di partecipazione alla gara, l'indirizzo
dell'ufficio ove potere acquisire le informazioni necessarie.
11.
Le spese relative alla pubblicità devono essere inserite nel quadro
economico del progetto tra le somme a disposizione dell'amministrazione, che è
tenuta ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo,
tramite il responsabile del procedimento di cui all'articolo 80, comma 10, del
decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, il quale, in
caso di mancata osservanza delle disposizioni stesse, deve effettuare a proprio
carico le forme di pubblicità ivi disciplinate, senza alcuna possibilità di
rivalsa sull'amministrazione.
01. Al comma 1 dell'articolo 30 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "dall'impegno del fideiussore" sono sostituite dalle parole "dall'impegno di un fideiussore".
1.
Dopo il comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto
il seguente comma:
"1 bis. Per i lavori d'importo a base d'asta inferiori alla soglia comunitaria e superiori a 150.000 euro la cauzione di cui al comma 1 è ridotta allo 0,50 per cento da prestarsi a mezzo di fideiussione bancaria. Per i lavori d'importo a base d'asta fino a 150.000 euro la cauzione non è richiesta".
La
previsione di cui al presente comma, nelle gare per lavori di importo a base
d'asta inferiore a 750.000 euro, non si applica alle imprese che presentino
copia autenticata di tre fideiussioni bancarie provvisorie ancora valide; in
tali casi si applica il comma 1
2.
Al comma
2 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 il secondo periodo è sostituito
dai seguenti:
["In
caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fidejussoria è aumentata di 0,50 punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di
un punto percentuale per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.]
In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia
fideiussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente
il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso; ove poi il ribasso sia superiore
al 20 per cento, al precedente si aggiunge l'aumento di due punti percentuali,
per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva
è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei
lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento,
pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo
dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in
ragione di 1/3 dell'ammontare garantito. L'ammontare residuo è svincolato secondo
la normativa vigente.".
3.
Al comma
4 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 le parole "gli ammontari
stabiliti con decreto del Ministro dei lavori pubblici" sono sostituite
con ["500.000 euro"] gli ammontari
stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
4.
Al comma
5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994, sostituire le parole "e
per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati"
con le parole "e per un massimale non inferiore alla percentuale determinata
per interpolazione lineare fra il 10 per cento ed il 20 per cento dell'importo
dei lavori progettati".
5.
Al comma
5 dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "dal
pagamento della parcella professionale" è inserito il seguente periodo:
"La garanzia è ridotta del 50 per cento in caso di progettista o progettisti
incaricati della progettazione esecutiva certificati con il sistema di qualità
conforme alla norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa
nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della
serie UNI EN ISO 45000, ovvero in caso di progettista o progettisti provvisti
di dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra di loro correlati
del sistema di qualità rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme
europee della serie UNI EN ISO 45000.".
6.
Alla fine del comma 7 bis dell'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 è
aggiunto il seguente periodo: "Il sistema, una volta istituito, è
obbligatorio per tutti i contratti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b),
di importo superiore a 50 milioni di euro.".
1.
All'articolo
31 della legge n. 109 del 1994, ovunque ricorrono le parole "decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494", sono aggiunte le seguenti: "e
successive modifiche ed integrazioni.".
1.
All'inizio
del comma 2 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 sono inserite le
parole: "Per i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo
2 della presente legge".
2.
Alla fine del comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è
aggiunto il seguente periodo: "Sono fatte salve le disposizioni che
prevedono la costituzione di collegi arbitrali in difformità alla normativa
abrogata, contenute nelle clausole di contratti o capitolati d'appalto già
stipulati alla data di entrata in vigore del regolamento, a condizione che i
collegi arbitrali medesimi non risultino già costituiti alla data di entrata in
vigore della presente disposizione".
3.
Dopo il comma 4 dell'articolo 32 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto
il seguente:
"4
bis. Sono abrogate tutte le disposizioni che, in contrasto con i precedenti
commi, prevedono limitazioni ai mezzi di risoluzione delle controversie nella
materia dei lavori pubblici come definita all'articolo 2.".
1.
All'articolo
35 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti commi:
"6.
In ogni caso, qualora il soggetto subentrante abbia partecipato alla
stessa gara, il subentro ha effetto risolutivo del contratto.
7.
Qualora le imprese riunite in associazione temporanea e risultate
aggiudicatarie si costituiscono successivamente in consorzio, devono
ricomprendere nella composizione degli organi della struttura consortile solo i
soggetti che nelle singole imprese avevano la rappresentanza legale o compiti di
direzione tecnica dell'impresa alla data della celebrazione della gara.".
"3. Per gli ampliamenti di aree cimiteriali ed interventi nelle stesse,
la competenza a ricorrere allo strumento della finanza di progetto è attribuita
all'organo esecutivo della stazione appaltante, il quale delibera anche in deroga
ai termini di cui al presente articolo."
1.
Il comma
1 bis dell'articolo 37 quinquies della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:
"1
bis. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società
disciplinate dal comma 1, e dalle società di trasformazione urbana di cui
all'articolo 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si intendono
realizzati e prestati in proprio anche nel caso che siano affidati direttamente
dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei
requisiti stabiliti dalle vigenti norme legislative e regolamentari. Restano
ferme le disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali che prevedano
obblighi di affidamento dei lavori o dei servizi a soggetti terzi.".
1.
Dopo l'articolo 37 nonies della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti
articoli:
"Art.
37 decies. Finanza di progetto - 1. I lavori pubblici ed i lavori di pubblica
utilità possono essere realizzati mediante finanza di progetto nel rispetto del
principio della concorrenza e delle previsioni della presente legge.
2.
In aggiunta alle procedure di cui agli articoli 19, 20 e 21 e alle procedure di
cui agli articoli 37 bis, 37 ter e 37 quater per l'attuazione, promozione ed
incentivazione della finanza di progetto, si applica altresì la procedura
negoziata di cui alla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 nei
casi eccezionali ove si tratti di lavori la cui natura o i cui imprevisti non
consentano una fissazione preliminare o globale dei prezzi.
Art.
37 undecies. Nucleo tecnico per la finanza di progetto - 1. E' istituito un
Nucleo tecnico per la finanza di progetto presso la Presidenza della Regione,
dipartimento della programmazione. Il Nucleo svolge attività istruttoria
nell'individuazione dei progetti strategici, promuove l'utilizzo ed il
finanziamento privato delle infrastrutture, fornisce i primi elementi di
valutazione sulla redditività delle opere per cui si intende fare ricorso al
finanziamento privato, coordina gli interventi di finanza di progetto con la
programmazione delle risorse del POR Sicilia e degli accordi di programma
quadro.
2.
Nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Presidente della Regione stabilisce con proprio decreto
l'organizzazione, la composizione e il trattamento economico dei componenti del
Nucleo anche esterni all'Amministrazione regionale.
3.
Del Nucleo fanno comunque parte almeno due dirigenti tecnici
dell'ispettorato tecnico e/o dell'ispettorato regionale tecnico dell'Assessorato
regionale dei lavori pubblici su indicazione dell'Assessore regionale per i
lavori pubblici.
4.
Il Nucleo svolge la propria attività in collaborazione con l'unità
tecnica finanza di progetto istituita presso il CIPE ai sensi dell'articolo 7
della legge 17 maggio 1999, n. 144.
5.
Per le finalità del presente articolo è autorizzata, per l'esercizio
finanziario 2002, la spesa di 200 migliaia di euro in termini di competenza e di
100 migliaia di euro in termini di cassa.
6.
All'onere di cui al comma 5 si provvede in termini di competenza con
parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2 (capitolo 215704,
accantonamento 1001) ed in termini di cassa con parte delle disponibilità dell'U.P.B.
4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
7.
Per gli esercizi finanziari successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di
euro, cui si provvede con parte delle disponibilità dell'U.P.B. 4.2.1.5.2
(capitolo 215704).".