Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
1.
Il fondo posto a disposizione delle stazioni appaltanti, risultante dal quadro
economico allegato al progetto approvato, ha le seguenti destinazioni:
a)
lavori in economia previsti in progetto, ma esclusi dall'appalto;
b)
rilievi, accertamenti e indagini preliminari comprese le eventuali prove di
laboratorio per materiali, di cui all’articolo 17, comma 1, lettera b) punto
11;
c)
allacciamenti ai pubblici servizi;
d)
maggiori lavori imprevisti;
e)
incremento del prezzo chiuso ai sensi dell’articolo
26, comma 4, della Legge;
f)
acquisizione o espropriazione di aree o immobili;
g)
spese tecniche di progettazione, direzione lavori, assistenza giornaliera,
contabilità, liquidazione e assistenza ai collaudi;
h)
spese per attività di consulenza o di supporto;
i)
spese per commissioni giudicatrici;
l)
spese per le verifiche ordinate dal direttore lavori di cui all'articolo
124, comma 4;
m)
spese per collaudi;
n)
imposta sul valore aggiunto;
o)
spese per pubblicità e, ove previsto, per opere d'arte.
2.
Per disporre, durante l'esecuzione dei lavori, delle somme di cui alle lettere
a), d) e g), è necessaria l'autorizzazione delle stazioni appaltanti.
1.
I lavori in economia a termini di contratto, non danno luogo ad una valutazione
a misura, ma sono inseriti nella contabilità secondo i prezzi di elenco per
l'importo delle somministrazioni al lordo del ribasso d'asta.
1.Qualora, nel caso di contratti aperti
relativi a lavori di manutenzione, l’importo dei lavori da eseguire ecceda
l'importo contrattuale il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile
del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del
procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo
pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a
200.000 Euro.
2. Sono contratti aperti gli appalti in cui
la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per
interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità
della stazione appaltante.
1.
Il costo dei lavori comprende le spese dei lavori, delle somministrazioni, delle
espropriazioni, di assistenza ed ogni altra inerente all'esecuzione; sia le
perizie che le contabilità devono distinguersi in altrettanti capi quanti sono
i titoli diversi di spesa.
2.
Gli atti contabili redatti dal direttore dei lavori sono atti pubblici a tutti
gli effetti di legge, e hanno ad oggetto l’accertamento e la registrazione di
tutti i fatti producenti spesa.
3.
L'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa devono avvenire
contemporaneamente al loro accadere, in particolare per le partite la cui
verificazione richieda scavi o demolizioni di opere al fine di consentire che
con la conoscenza dello stato di avanzamento dei lavori e dell'importo dei
medesimi, nonché dell'entità dei relativi fondi, l'ufficio di direzione lavori
si trovi sempre in grado:
a)
di rilasciare prontamente gli stati d'avanzamento dei lavori ed ì certificati
per il pagamento degli acconti;
b)
di controllare lo sviluppo dei lavori e di impartire tempestivamente le debite
disposizioni per la relativa esecuzione entro i limiti delle somme autorizzate;
c)
di promuovere senza ritardo gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di
fondi.
4.
La contabilità dei lavori può essere effettuata anche attraverso l'utilizzo di
programmi informatici in grado di consentire la tenuta dei documenti
amministrativi e contabili nel rispetto di quanto previsto dagli articoli che
seguono.
1.
I documenti amministrativi contabili per l'accertamento dei lavori e delle
somministrazioni in appalto sono:
a)
il giornale dei lavori;
b)
i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste;
c)
le liste settimanali;
d)
il registro di contabilità;
e)
il sommario del registro di contabilità;
f)
gli stati d'avanzamento dei lavori;
g)
i certificati per il pagamento delle rate di acconto;
h)
il conto finale e la relativa relazione.
2.
I libretti delle misure, il registro di contabilità, gli stati d'avanzamento
dei lavori e il conto finale sono firmati dal direttore dei lavori.
3.
I libretti delle misure e le liste settimanali sono firmati dall’appaltatore o
dal tecnico dell’appaltatore suo rappresentante che ha assistito al
rilevamento delle misure. Il registro di contabilità, il conto finale, e le
liste settimanali nei casi previsti sono firmati dall'appaltatore.
4.
I certificati di pagamento e la relazione sul conto finale sono firmati dal
responsabile del procedimento.
1.
Il giornale dei lavori è tenuto da un assistente del direttore dei lavori, per
annotare in ciascun giorno l'ordine, il modo e l'attività con cui progrediscono
le lavorazioni, la specie ed il numero di operai, l'attrezzatura tecnica
impiegata dall'appaltatore nonché quant'altro interessi l'andamento tecnico ed
economico dei lavori.
2.
Inoltre sul giornale sono riportate le circostanze e gli avvenimenti relativi ai
lavori che possano influire sui medesimi, inserendovi, a norma delle ricevute
istruzioni, le osservazioni meteorologiche ed idrometriche, le indicazioni sulla
natura dei terreni e quelle particolarità che possano essere utili.
3.
Nel giornale sono inoltre annotati gli ordini di servizio, le istruzioni e le
prescrizioni del responsabile del procedimento e del direttore dei lavori, le
relazioni indirizzate al responsabile del procedimento, i processi verbali di
accertamento di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le varianti ritualmente disposte, le
modifiche od aggiunte ai prezzi.
4.
Il direttore dei lavori, ogni dieci giorni e comunque in occasione di ciascuna
visita, verifica l'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene opportune
apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione
dell'assistente.
1.
Il libretto delle misure contiene la misura e la classificazione delle
lavorazioni e delle provviste, ed in particolare:
a)
il genere di lavorazione o provvista, classificata secondo la denominazione di
contratto;
b)
la parte di lavorazione eseguita ed il posto;
c)
le figure quotate delle lavorazioni eseguite, quando ne sia il caso; trattandosi
di lavorazioni che modificano lo stato preesistente delle cose devono allegarsi
i profili e i piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e dopo delle
lavorazioni;
d)
le altre memorie esplicative, al fine di dimostrare chiaramente ed esattamente,
nelle sue varie parti, la forma ed il modo di esecuzione.
2.
Qualora le quantità delle lavorazioni o delle provviste debbano desumersi dalla
applicazione di medie, sono specificati nel libretto, oltre ai risultati, i
punti ed oggetti sui quali sono stati fatti saggi, scandagli e misure e gli
elementi ed il processo sui quali sono state calcolate le medie seguendo i
metodi della geometria.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi di contabilità computerizzata, la
compilazione dei libretti delle misure viene effettuata attraverso la
registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale
incaricato, in apposito documento ed in contraddittorio con l'appaltatore. Nei
casi in cui è consentita l’utilizzazione di programmi per la contabilità
computerizzata, la compilazione dei libretti delle misure deve essere effettuata
sulla base dei rilevati nel brogliaccio, anche se non espressamente richiamato.
1.
I lavori a corpo sono annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in
occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui
il lavoro è stato suddiviso, viene registrata la quota percentuale
dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dal capitolato speciale
d'appalto, che è stata eseguita.
2.
In occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita
dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione che è stata eseguita viene
riportata distintamente nel registro di contabilità.
3.
Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono
eseguite sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei
lavori, il quale può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel
computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte. Tale
computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale.
1.
La tenuta dei libretti delle misure è affidata al direttore dei lavori, cui
spetta eseguire la misurazione e determinare la classificazione delle
lavorazioni; può essere, peraltro, da lui attribuita al personale che lo
coadiuva, sempre comunque sotto la sua diretta responsabilità. Il direttore dei
lavori deve verificare i lavori, e certificarli sui libretti delle misure con la
propria firma, e cura che i libretti o i brogliacci siano aggiornati e
immediatamente firmati dall’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che
ha assistito al rilevamento delle misure.
2.
L'appaltatore è invitato ad intervenire alle misure. Egli può richiedere
all'ufficio di procedervi e deve firmare subito dopo il direttore dei lavori. Se
l’appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle
misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza
di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti. I
disegni, quando siano di grandi dimensioni, possono essere compilati in sede
separata. Tali disegni, devono essere firmati dall’appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure o sono
considerati come allegati ai documenti nei quali sono richiamati e portano la
data e il numero della pagina del libretto del quale si intendono parte. Si
possono tenere distinti libretti per categorie diverse lavorazioni lavoro o per
opere d'arte di speciale importanza.
1.
Le lavorazioni e le somministrazioni che per la loro natura si giustificano
mediante fattura sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del
direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi
precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e,
ove necessario, rettificate, sono pagate all’appaltatore, ma non iscritte nei
conti se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
1.
Le giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le provviste
somministrate dall'appaltatore sono annotate dall'assistente incaricato su un
brogliaccio, per essere poi scritte in apposita lista settimanale. L'appaltatore
firma le liste settimanali, nelle quali sono specificati le lavorazioni eseguite
con operai e mezzi d'opera da lui forniti. Ciascun assistente preposto alla
sorveglianza dei lavori predispone una lista separata. Tali liste possono essere
distinte secondo la speciale natura delle somministrazioni, quando queste
abbiano una certa importanza.
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono trascritte dai
libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere
preventivamente numerate e firmate dal responsabile del procedimento e
dall’appaltatore.
2.
L'iscrizione delle partite è fatta in ordine cronologico. Il responsabile del
procedimento, su proposta del direttore dei lavori, può prescrivere in casi
speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio l’ordine cronologico. Il
registro è tenuto dal direttore dei lavori o, sotto la sua responsabilità, dal
personale da lui designato.
3.
I lavori di edifici e di altre opere d'arte di grande importanza possono avere
uno speciale registro separato.
1.
Le partite di lavorazioni eseguite e quelle delle somministrazioni fatte
dall'appaltatore sono annotate nel libretto delle misure o nell’apposito
documento, a seconda delle modalità di contabilizzazione, sul luogo del lavoro,
e quindi trascritte nel registro di contabilità, segnando per ciascuna partita
il richiamo della pagina del libretto nella quale fu notato l'articolo di elenco
corrispondente ed il prezzo unitario di appalto. Si iscrivono immediatamente di
seguito le domande che l'appaltatore ritiene di fare, le quali debbono essere
formulate e giustificate nel modo indicato dall'articolo 165 nonché le motivate
deduzioni del direttore dei lavori. Si procede con le stesse modalità per ogni
successiva annotazione di lavorazioni e di somministrazioni. Nel caso in cui
l'appaltatore si rifiuti di firmare, si provvede a norma dell'articolo 165,
comma 5.
1.
Il registro di contabilità è firmato dall'appaltatore, con o senza riserve,
nel giorno in cui gli viene presentato.
2.
Nel caso in cui l'appaltatore non firmi il registro, è invitato a farlo entro
il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o
nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
3.
Se l'appaltatore ha firmato con riserva, egli deve a pena di decadenza, nel
termine di quindici giorni, esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel
registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le
cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
4.
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le
sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo
esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la
percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese
dell’appaltatore, incorre in responsabilità per le somme che, per tale
negligenza, l’amministrazione dovesse essere tenuta a sborsare.
5.
Nel caso in cui l'appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al
comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel
modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono
definitivamente accertati, e l'appaltatore decade dal diritto di far valere in
qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
6.
Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa
contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita
provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili,
quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l’onere
dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in
detrazione le partite provvisorie.
1.
Per le giornate di operai e dei mezzi d'opera il riassunto di ciascuna lista
settimanale è riportato sul registro.
2.
Le fatture ed i titoli di spesa, i cui prezzi originali risultino modificati per
applicazione di ribassi di ritenute e simili, sono trascritte in contabilità
sotto un capo distinto.
3.
La trascrizione delle fatture in contabilità si fa per semplice sunto.
1.
Ciascuna partita è riportata in apposito sommario e classificata, secondo il
rispettivo articolo di elenco e di perizia.
2.
Nel caso di lavori a corpo, viene specificata ogni categoria di lavorazione
secondo il capitolato speciale, con la indicazione della rispettiva aliquota di
incidenza rispetto all'importo contrattuale a corpo.
3.
Il sommario indica, in occasione di ogni stato d'avanzamento, la quantità di
ogni lavorazione eseguita, e i relativi importi, in modo da consentire una
verifica della rispondenza all'ammontare dell'avanzamento risultante dal
registro di contabilità.
1.
Quando, in relazione alle modalità specificate nel capitolato speciale
d'appalto, si deve effettuare il pagamento di una rata di acconto, il direttore
dei lavori redige, nei termini specificati nel capitolato speciale d'appalto,
uno stato d'avanzamento nel quale sono riassunte tutte le lavorazioni e tutte le
somministrazioni eseguite dal principio dell'appalto sino ad allora ed al quale
è unita una copia degli eventuali elenchi dei nuovi prezzi, indicando gli
estremi della intervenuta approvazione ai sensi dell’articolo 136.
2.
Lo stato di avanzamento è ricavato dal registro di contabilità ma può essere
redatto anche utilizzando quantità ed importi progressivi per voce o, nel caso
di lavori a corpo, per categoria, riepilogati nel sommario di cui all'articolo
167.
3.
Quando ricorrano le condizioni di cui all'articolo 161 e sempre che i libretti
delle misure siano stati regolarmente firmati dall'appaltatore o dal tecnico
dell’appaltatore che ha assistito al rilevamento delle misure, lo stato
d'avanzamento può essere redatto, sotto la responsabilità del direttore dei
lavori, in base a misure ed a computi provvisori. Tale circostanza deve
risultare dallo stato d'avanzamento mediante opportuna annotazione.
1.
Quando per l'ammontare delle lavorazioni e delle somministrazioni eseguite è
dovuto il pagamento di una rata di acconto, il responsabile del procedimento
rilascia, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il termine
stabilito dal capitolato speciale d'appalto, apposito certificato compilato
sulla base dello stato d'avanzamento presentato dal direttore dei lavori. Esso
è inviato alla stazione appaltante in originale ed in due copie, per
l'emissione del mandato di pagamento.
2.
Ogni certificato di pagamento emesso dal responsabile del procedimento è
annotato nel registro di contabilità.
1.
Nel caso di appalto comprendente lavori da tenere distinti, come nel caso in cui
i lavori fanno capo a fonti diverse di finanziamento, la contabilità comprende
tutti i lavori ed è effettuata attraverso distinti documenti contabili, in modo
da consentire una gestione separata dei relativi quadri economici. I certificati
di pagamento devono essere analogamente distinti, anche se emessi alla stessa
data in forza di uno stesso contratto.
1.
I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano
alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e
collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti.
1.
In esito a formale comunicazione dell'appaltatore di intervenuta ultimazione dei
lavori, il direttore dei lavori effettua i necessari accertamenti in
contraddittorio con l'appaltatore e rilascia, senza ritardo alcuno, il
certificato attestante l'avvenuta ultimazione in doppio esemplare, seguendo le
stesse disposizioni previste per il verbale di consegna.
2.
Il certificato di ultimazione può prevedere l'assegnazione di un termine
perentorio, non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni
di piccola entità, accertate da parte del direttore dei lavori come del tutto
marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dei lavori. Il mancato
rispetto di questo termine comporta l’inefficacia del certificato di
ultimazione e la necessità di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamente delle lavorazioni sopraindicate.
1.
Il direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine stabilito nel
capitolato speciale e con le stesse modalità previste per lo stato di
avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al responsabile del
procedimento.
2.
Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta,
allegando la relativa documentazione, e segnatamente:
a)
i verbali di consegna dei lavori;
b)
gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera, aree o cave di prestito
concessi in uso all'impresa;
c)
le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli estremi della intervenuta
approvazione;
d)
gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento o atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;
e)
gli ordini di servizio impartiti;
f)
la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori con l’indicazione delle
eventuali riserve e la menzione degli eventuali accordi bonari intervenuti;
g)
i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con
la indicazione dei ritardi e delle relative cause;
h)
gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle
presumibile cause e delle relative conseguenze;
i)
i processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;
l)
le richieste di proroga e le relative determinazioni della stazione appaltante;
m)
gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilità, sommario
del registro di contabilità);
n)
tutto ciò che può interessare la storia cronologica della esecuzione,
aggiungendo tutte quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il
collaudo.
1.
Esaminati i documenti acquisiti, il responsabile del procedimento invita
l'appaltatore a prendere cognizione del conto finale ed a sottoscriverlo entro
un termine non superiore a trenta giorni.
2.
L'appaltatore, all'atto della firma, non può iscrivere domande per oggetto o
per importo diverse da quelle formulate nel registro di contabilità durante lo
svolgimento dei lavori, e deve confermare le riserve già iscritte sino a quel
momento negli atti contabili per le quali non sia intervenuto l’accordo
bonario di cui all’articolo 149, eventualmente aggiornandone l’importo.
3.
Se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine sopra indicato, o se lo
sottoscrive senza confermare le domande già formulate nel registro di
contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
1.
Firmato dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di cui
all’articolo 174, il responsabile del procedimento redige una propria
relazione finale riservata con i seguenti documenti:
a)
contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di nuovi prezzi, con le copie
dei relativi decreti di approvazione;
b)
registro di contabilità, corredato dal relativo sommario;
c)
processi verbali di consegna, sospensioni, riprese, proroghe e ultimazione dei
lavori;
d)
relazione del direttore coi documenti di cui all'articolo 173, comma 2;
e)
domande dell'appaltatore.
2.
Nella relazione finale riservata, il responsabile del procedimento esprime
parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore per le quali
non sia intervenuto l’accordo bonario di cui all’articolo 149.
1.
L'annotazione dei lavori in economia è effettuata dal direttore dei lavori o
dal soggetto dallo stesso incaricato: a) se a cottimo, nel libretto delle misure
prescritto per i lavori eseguiti ad appalto; b) se in amministrazione, nelle
apposite liste settimanali distinte per giornate e provviste. Le firme dell'affidatario
per quietanza possono essere apposte o sulle liste medesime, ovvero in foglio
separato.
2.
L’annotazione avviene in un registro nel quale sono scritte, separatamente per
ciascun cottimo, le risultanze dei libretti in rigoroso ordine cronologico,
osservando le norme prescritte per i contratti. Nel registro vengono annotate:
a)
le partite dei fornitori a credito, man mano che si procede ad accertare le
somministrazioni;
b)
le riscossioni ed i pagamenti per qualunque titolo, nell'ordine in cui vengono
fatti e con la indicazione numerata delle liste e fatture debitamente
quietanzate, per assicurare che in ogni momento si possa riconoscere lo stato
della gestione del fondo assegnato per i lavori.
1.
In base alle risultanze del registro il direttore dei lavori compila i conti dei
fornitori, i certificati di avanzamento dei lavori per il pagamento degli
acconti ai cottimisti e liquida i crediti di questi ultimi.
1.
Sulla base delle risultanze dei certificati dei cottimi e delle liste delle
somministrazioni, il responsabile del procedimento dispone il pagamento di rate
di acconto o di saldo dei lavori ai rispettivi creditori.
2.
Ogni pagamento è effettuato direttamente al creditore o a chi legalmente lo
rappresenta, che ne rilascia quietanza. Nelle occasioni straordinarie che
richiedono numero notevole di lavoratori è sufficiente che due testimoni
attestino di aver assistito ai pagamenti. Per le liste settimanali è
sufficiente che le vidimazioni siano poste ai margini di ognuna di esse. Ove il
pagamento di una lista sia eseguito a diverse riprese, la vidimazione è fatta
ciascuna volta, indicando il numero d'ordine delle partite liquidate.
1.
Per le minute spese, il direttore dei lavori presenta la nota debitamente
firmata, accompagnata da documenti giustificativi di spesa.
1.
I rendiconti mensili sono essere corredati dei certificati sull'avanzamento dei
lavori a cottimo per i pagamenti fatti ai cottimisti ovvero delle fatture e
liste debitamente quietanzate, e devono corrispondere a quella parte del
registro di contabilità in cui si annotano i pagamenti.
2.
Tali rendiconti sono firmati dal direttore dei lavori che li trasmette al
responsabile del procedimento entro i primi due giorni di ciascun mese.
1.
Il rendiconto finale, formulato come i mensili, riepiloga le anticipazioni avute
e l'importo di tutti i rendiconti mensili. A questo rendiconto è unita una
relazione e la liquidazione finale del direttore dei lavori, che determina i
lavori eseguiti in amministrazione per qualità e quantità, i materiali
acquistati, il loro stato ed in complesso il risultato ottenuto. Il responsabile
del procedimento deve espressamente confermare o rettificare i fatti ed i conti
esposti nella relazione.
2.
Per i lavori eseguiti a cottimo, sono uniti al rendiconto la liquidazione finale
ed il certificato di collaudo o di regolare esecuzione. Se sono stati acquistati
attrezzi, mezzi d'opera o materiali, e ne sono avanzati dopo il compimento dei
lavori, questi sono annotati in appositi elenchi, firmati da chi li tiene in
consegna.
1.
Se un lavoro eseguito in economia è stato diviso in più sezioni, il
responsabile del procedimento compila un conto generale riassuntivo dei
rendiconti finali delle varie sezioni.
1.
I documenti amministrativi e contabili sono tenuti a norma dell’articolo
2219 cod. civ.
2.
Il giornale, i libretti delle misure ed i registri di contabilità, tanto dei
lavori come delle somministrazioni, sono a fogli numerati e firmati nel
frontespizio dal responsabile del procedimento.
3.
Nel caso di utilizzo di programmi informatizzati, si applicano le disposizioni
di cui all'articolo 158.
4.
Il registro di contabilità è numerato e bollato dagli uffici del registro ai
sensi dell’articolo 2215
cod. civ.
1.
Le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sui libretti, sugli
stati dei lavori e delle misurazioni sono fatti immediatamente e sul luogo
stesso dell'operazione di accertamento.
1.
La misurazione e classificazione delle lavorazioni e delle somministrazioni è
fatta in contraddittorio dell'appaltatore ovvero di chi lo rappresenta.
2.
Salvo le speciali prescrizioni del presente regolamento, i risultati di tali
operazioni, iscritti a libretto od a registro, sono sottoscritti, al termine di
ogni operazione od alla fine di ogni giorno, quando l'operazione non è
ultimata, da chi ha eseguito la misurazione e la classificazione e
dall'appaltatore o dal tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure.
3.
La firma dell’appaltatore o del tecnico dell’appaltatore che ha assistito al
rilevamento delle misure nel libretto delle misure riguarda il semplice
accertamento della classificazione e delle misure prese.
1.
Ciascun soggetto incaricato, per la parte che gli compete secondo le proprie
attribuzioni, sottoscrive i documenti contabili ed assume la responsabilità
dell'esattezza delle cifre e delle operazioni che ha rilevato, notato o
verificato.
2.
Il direttore dei lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le
dichiarazioni degli incaricati e sottoscrive ogni documento contabile.
3.
Il responsabile del procedimento, dopo averli riscontrati, appone la sua firma
sui documenti che riassumono la contabilità.
Art.
2215 Libro giornale e
libro degli inventari
Il libro giornale e il libro degli
inventari, prima di essere messi in
uso, devono essere numerati progressivamente in ogni
pagina e
bollati in
ogni foglio dall'ufficio del
registro delle imprese o da
un notaio
secondo le disposizioni
delle leggi speciali.
L'ufficio
del registro o il
notaio deve
dichiarare nell'ultima pagina
dei libri
il numero dei fogli che li compongono.
Art. 2219
Tenuta
della contabilità
Tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di un'ordinata contabilità, senza spazi in bianco, senza interlinee e senza trasporti in margine. Non vi si possono fare abrasioni e, se è necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano leggibili (2710).