Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche  introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 
Con questo colore  sono indicate le parti  soppresse dalla L.R. 19/05/2003 n. 7

Art. 11. Attività di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessorie

1.  L'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Effettuazione delle attività di studio, progettazione, direzione dei lavori e accessorie - 1. Le prestazioni relative alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza [, ai collaudi] ed agli incarichi di supporto tecnico-amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale di cui all'articolo 14, e a tutte le attività di cui alle categorie 11 e 12 dell'allegato 1A del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modifiche ed integrazioni, comprese le prestazioni professionali dei geologi, sono espletate:

a)  dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b)  dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende unità sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire con le modalità di cui agli articoli 2, comma 2, 30, 31 e 32 del decreto legislativo 18 giugno 2000, n. 267;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi per legge o per ordinanza; per le opere marittime e portuali possono altresì avvalersi del Genio civile opere marittime;

d)  [da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni;]

d) da liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 e successive modificazioni, ivi compresi, con riferimento agli interventi inerenti al restauro e alla manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici, i soggetti con qualifica di restauratore di beni culturali ai sensi della vigente normativa.

e)  dalle società di professionisti di cui al comma 5, lettera a);

f)  dalle società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b);

g)  da raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f), ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 in quanto compatibili.

g bis)  da consorzi stabili di società di professionisti di cui al comma 6, lettera a) e di società di ingegneria di cui al comma 6, lettera b), anche in forma mista, formati da non meno di tre consorziati che abbiano operato congiuntamente nel settore dei servizi d ingegneria e architettura, per un periodo di tempo inferiore a cinque anni che abbiano deciso di operare in modo congiunto secondo le previsioni del comma 1 dell’articolo 12 della presente legge. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile. Ai fini della partecipazione alle gare per l’affidamento di incarichi di progettazione e attività tecnico-amministrative ad essa connesse, il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata nel quinquennio o nel decennio precedente è incrementato secondo quanto stabilito dall’articolo 12, comma 8-bis, della presente legge; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano altresì le disposizioni di cui ai commi 4, 5, 6 e 7 del predetto articolo 12.

2.  I provvedimenti di affidamento concernenti la scelta degli uffici, organismi e soggetti di cui al comma 1 nonché gli affidamenti aventi natura fiduciaria sono di competenza:

a) per l'Amministrazione regionale, del Presidente della Regione o dell'Assessore regionale competente;

b) per le altre amministrazioni o enti, dei rispettivi organi esecutivi.

3.  Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione. I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione.

4.  Il regolamento definisce i limiti e le modalità per la stipulazione per intero, a carico delle amministrazioni aggiudicatrici, di polizze assicurative per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati dello studio o della progettazione o delle altre attività previste nella presente legge. Nel caso di affidamento [della progettazione a soggetti esterni] delle medesime attività a soggetti esterni, la stipulazione è a carico dei soggetti stessi.

5.  Si intendono per:

a)  società di professionisti le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai Capi II, III e IV del Titolo V del libro quinto del Codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al Capo I del Titolo VI del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza;

b)  società di ingegneria le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto am bien tale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del pro getto.

6.  Il regolamento stabilisce i requisiti organizzativi e tecnici che devono possedere le società di cui al comma 5.

7.  Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata, sempre nell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche. Il regolamento definisce le modalità per promuovere la presenza anche di giovani professionisti nei gruppi concorrenti ai bandi per l'aggiudicazione.

8.  Gli affidatari di incarichi di studio o progettazione non possono partecipare agli appalti o alle concessioni di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione; ai medesimi appalti, concessioni di lavori pubblici, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti.

9.  Per l'affidamento degli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1, il cui importo stimato sia pari o superiore [ai 200.000 euro, IVA esclusa,] alla corrispondente soglia comunitaria, IVA esclusa si applicano le disposizioni di cui alla direttiva 92/50/CEE del Consiglio del 18 giugno 1992, ed al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.

10.  Per l'affidamento di incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia [compreso tra 100.000 e 200.000 euro, IVA esclusa,] inferiore alla soglia comunitaria si procede con gare ad evidenza pubblica disciplinate con apposito regolamento da emanarsi entro sessanta giorni da parte del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana. Sulla base del predetto regolamento, l'Assessore regionale per i lavori pubblici emana il bando tipo che deve essere adottato per l'espletamento delle gare.

11.  Per gli incarichi relativi alle prestazioni di cui al comma 1 il cui importo stimato sia inferiore a 100.000 euro, IVA esclusa, le stazioni appaltanti possono procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia.

12.  Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera.

[13. Ciascun ente non può conferire allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente superino la soglia annua di 100.000 euro, IVA esclusa. In ogni caso, l'ammontare complessivo degli incarichi fiduciari in corso di espletamento da parte di ciascun professionista nell'ambito della Regione siciliana non può superare l'importo di 200.000 euro, IVA esclusa. All'accettazione dell'incarico il professionista deve produrre dichiarazione sostitutiva relativa all'ammontare degli incarichi fiduciari in corso.]

13.  Ciascun ente non può affidare nel corso dell'anno solare allo stesso professionista incarichi fiduciari che cumulativamente eccedano l'importo di 100.000 euro, IVA esclusa. Nel caso di incarico fiduciario a professionisti associati, ai fini del calcolo predetto, si fa riferimento alla quota attribuita ad ogni singolo professionista associato, e ciò anche nel caso di affidamento ai soggetti di cui alle lettere e) ed f) del comma 1.

14.  La stazione appaltante che ha conferito l'incarico fiduciario deve darne adeguata pubblicità con comunicazione scritta da inviare agli ordini e collegi professionali competenti per territorio entro trenta giorni dal conferimento medesimo attraverso il rappresentante legale dell'ente.

[15.  Gli enti appaltanti non possono conferire incarichi di studio, progettazione e direzione dei lavori a dipendenti di altri enti pubblici, ancorché autorizzati dall'ente di appartenenza.]

15.  Gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono affidare incarichi di studio, di progettazione e di direzione lavori a dipendenti di uffici tecnici di altri enti pubblici, salvo che si tratti di dipendenti con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al cinquanta per cento di quella a tempo pieno, nonché di categorie di dipendenti pubblici ai quali è consentito da disposizioni speciali lo svolgimento di attività libero-professionali.

16.  Nella convenzione stipulata fra stazione appaltante e progettista incaricato sono previste le condizioni e le modalità per il pagamento dei corrispettivi con riferimento a quanto previsto dagli articoli 9 e 10 della legge 2 marzo 1949, n. 143, e successive modificazioni.

17.  Nel caso di affidamento di incarichi di progettazione ai sensi del comma 1, l'attività di direzione dei lavori è affidata, con priorità rispetto ad altri professionisti esterni, al progettista incaricato. In tal caso il conteggio effettuato per stabilire l'importo stimato, ai fini dell'affidamento dell'incarico di progettazione, deve comprendere l'importo della direzione dei lavori.

18.  Quando la prestazione riguarda la progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale, storico-artistico e conservativo, nonché tecnologico, le stazioni appaltanti valutano in via prioritaria la opportunità di applicare la procedura del concorso di progettazione o del concorso di idee. A tali concorsi si applicano le disposizioni in materia di pubblicità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 e successive modificazioni.

19.  I corrispettivi delle attività di progettazione sono calcolati, ai fini della determinazione dell'importo da porre a base dell'affidamento, applicando le aliquote che il Ministro di giustizia, di concerto con il Ministro delle infrastrutture, determina, con proprio decreto, ripartendo in tre aliquote percentuali la somma delle aliquote attualmente fissate, per i livelli di progettazione, dalle tariffe in vigore per i medesimi livelli. Con lo stesso decreto sono rideterminate le tabelle dei corrispettivi a percentuale relativi alle diverse categorie di lavori, anche in relazione ai nuovi oneri finanziari-assicurativi, e la percentuale per il pagamento dei corrispettivi per le attività di supporto di cui all'articolo 7, comma 5, nonché per le attività del responsabile di progetto e le attività dei coordinatori in materia di sicurezza introdotti dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494.

20.  I corrispettivi determinati in conformità al decreto ministeriale 4 aprile 2001 e, per quanto in esso non previsto, alla legge 2 marzo 1949 n. 143 e sue modifiche ed integrazioni, ovvero ai provvedimenti normativi concernenti l'aggiornamento degli onorari spettanti agli ingegneri ed agli architetti, sono minimi inderogabili ai sensi del l'ultimo comma dell'articolo unico della legge 4 marzo 1958, n. 143, introdotto dall'articolo unico della legge 5 maggio 1976, n. 340. Ogni patto contrario è nullo.

21.  In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo l'affidatario può avvalersi del subappalto, per la propria area di competenza, limitatamente alle attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle prestazioni professionali. Resta co mun que impregiudicata la responsabilità del progettista.

22.  Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto, pubblico o privato, salvo che in senso contrario sussistano particolari ragioni, accertate dal responsabile del procedimento. In tal caso occorre l'accettazione, da parte del nuovo progettista, dell'attività progettuale precedentemente svolta. L'affidamento può ricomprendere entrambi i livelli di progettazione, fermo restando che l'avvio di quello esecutivo resta sospensivamente condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

23.  I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, possono affidare le progettazioni, nonché le connesse attività tecnico-amministrative per lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori di loro interesse direttamente a società di ingegneria di cui al comma 5, lettera b), che siano da essi stessi controllate, purché almeno l'80 per cento della cifra d'affari media realizzata dalle predette società nella Unione europea negli ultimi tre anni derivi dalla prestazione di servizi al soggetto da cui esse sono controllate. Le situazioni di controllo si determinano ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.".

 

Art. 12. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva

1.  Dopo l'articolo 17 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:

"Articolo 17 bis. Fondo di rotazione per la progettazione definitiva - 1. E' istituito nel bilancio della Regione, rubrica Ispettorato tecnico lavori pubbli ci, un fondo di rotazione per la copertura finanziaria delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed il perfezionamento delle procedure tecniche, amministra tive ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di fi nan ziamento, anche di provenienza extraregionale, per la realizzazione di interventi per la riqualificazione urbana ed il recupero del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale.

2.  L'importo del fondo di cui al comma 1 è determinato, per l'esercizio finanziario [2002] 2003, in 20.000 migliaia di euro cui si provvede, ai sensi dell'articolo 45, comma 14, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mediante l'utilizzo di parte delle economie realizzate sulle assegnazioni statali di cui alla legge 5 agosto 1978, n. 457.

3.  Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, previa deliberazione della Giunta regionale, vengono stabilite le modalità di utilizzazione del fondo di cui al comma 1 che comunque devono attenersi ai se guenti criteri:

a)  validità triennale del programma di utilizzazione con riferimento ai programmi di spesa;

[b)  ripartizione del fondo per ogni ente locale in misura minima proporzionale all'estensione territoriale e al numero di abitanti.]

b)  ripartizione del fondo con priorità per gli enti locali, o consorzi tra essi, con popolazione complessiva inferiore a 15.000 abitanti e per gli interventi di completamento o di messa in sicurezza o di valorizzazione del patrimonio urbanistico e/o ambientale.

4.  A seguito del finanziamento dell'opera le spese di progettazione anticipate con le risorse del fondo vengono reintroitate al medesimo.".

4 bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2005 il fondo di cui al presente articolo è destinato al finanziamento in favore dei rami dell'Amministrazione regionale, per la copertura delle spese occorrenti per la progettazione definitiva ed esecutiva, ivi compresi gli oneri accessori, e per il perfezionamento delle procedure tecniche, amministrative ed operative, necessarie per l'accesso ai flussi di finanziamento, anche di provenienza extraregionale.


4 ter. Il 50 per cento del fondo di cui al comma 1 è utilizzato, per l'esercizio finanziario 2005, per consentire agli enti proprietari di strutture strategiche o rilevanti, come individuate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 408 del 19 dicembre 2003, resa esecutiva con decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004, per l'effettuazione delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica, previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. Con apposito regolamento sono definite dal servizio sismico del dipartimento regionale di protezione civile, a seguito del completamento del censimento delle strutture strategiche e rilevanti di competenza regionale, le modalità di concessione del finanziamento ad enti e soggetti individuati come proprietari di tali strutture ai sensi del decreto del dirigente generale del dipartimento di protezione civile n. 3 del 15 gennaio 2004. (1)

Nota all'art.12:

(1) I commi 4 bis e 4 ter sono stati introdotti dall'art. 69 della L.r. 28 dicembre 2004, n.17.

Art. 13. Incentivi e spese di progettazione

01. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109 le parole "ed assunti in un regolamento adottato dall'amministrazione" sono sostituite con le parole "e fissati da ciascun ente in un regolamento".
02.  Dopo il primo periodo del comma 1 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono inseriti i periodi: "Per le attività di cui al presente comma svolte dagli uffici centrali e periferici della Regione, i criteri di ripartizione delle somme e la percentuale effettiva sono stabiliti, previa contrattazione decentrata, con decreto dell'Assessore regionale competente. Il decreto di ripartizione emanato dall'Assessore regionale per i lavori pubblici costituisce linee guida per l'Amministrazione regionale.

1.  Al comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, dopo le parole "lo abbiano redatto" aggiungere le seguenti: "tenendo conto del grado di responsabilità professionale assunta".

1 bis. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono soppresse le parole "nel regolamento di cui".

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, aggiungere il seguente comma 2.1:

"2.1. Il 25 per cento delle somme di cui ai precedenti commi è assegnato al responsabile unico del procedimento, in considerazione dell'importanza delle sue funzioni e delle responsabilità assunte. [Le funzioni di responsabile del procedimento sono incompatibili con qualunque altra funzione tecnica ed amministrativa riguardante l'opera."].

3.  Nel comma 2 bis dell'articolo 18 della legge n. 109 del 1994 sostituire le parole "non superiore al 10 per cento" con le parole "non inferiore al 10 per cento".

 

Art. 14. Inserimento di articoli

1.  Dopo l'articolo 18 della legge n. 109 del 1994, sono inseriti i seguenti articoli:

"Art. 18 bis. Prezzario unico regionale - 1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, è adottato il prezzario unico regionale per i lavori pubblici, a cui si attengono, per la realizzazione dei lavori di loro competenza, tutti gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2. Il prezzario deve contenere il maggior numero possibile di prezzi corrispondenti a lavorazioni e forniture in opera, compiutamente descritte, realizzabili nelle opere pubbliche in Sicilia.

2.  Il prezzario unico regionale è aggiornato, ogni dodici mesi, anche con riferimento al prezzario unico nazionale, con la stessa procedura di cui al comma 1.

Art. 18 ter. Aggiornamento prezzi - 1. Gli enti di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 2 nel caso in cui sia stato pubblicato un nuovo prezzario unico regionale, prima della indizione della gara possono aggiornare, su parere motivato del responsabile del procedimento, i prezzi dei progetti, senza necessità di sottoporre gli stessi ad ulteriori pareri o ad approvazioni.

2.  L'aggiornamento viene effettuato sulla base del prezzario regionale vigente.

Art. 18 quater. Parere igienico-sanitario - 1. Il parere igienico-sanitario è espresso dal responsabile del competente servizio di igiene pubblica distrettuale dell'azien-da unità sanitaria locale nel cui territorio ricade l'opera progettata.

2.  Nel caso di opere che ricadano nel territorio di più aziende sanitarie locali, non appartenenti allo stesso comune, esprime il parere il servizio di igiene pubblica del distretto dell'azienda unità sanitaria locale il cui territorio è maggiormente interessato dalla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di darne conoscenza alle altre aziende.

3.  Il parere igienico-sanitario deve essere reso entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta.

4.  Fatta salva la responsabilità dell'organo competente ad esprimere il parere, questo s'intende reso favorevolmente in mancanza di pronunzia entro i termini previsti.

Art. 18 quinquies. Opere marittime e portuali e sul demanio marittimo - 1. Per l'esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione primaria relative a strumenti urbanistici approvati, ricadenti in terreno demaniale marittimo regionale, è richiesta l'autorizzazione del l'As sessore regionale per il territorio e l'ambiente, che esprime il proprio parere, senza consultazioni di altri uffici regionali o statali, salvo gli obblighi derivanti da prescrizioni dell'autorità militare o da necessità connesse alla difesa nazionale.

2. L'autorizzazione dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente s'intende acquisita favorevolmente in mancanza di pronunzia entro novanta giorni dalla richiesta, in pendenza di successive regolarizzazioni amministrative.".

 

Art. 15. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici

1.  L'articolo 19 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, è sostituito dal seguente:

"Art. 19. Sistemi di realizzazione dei lavori pubblici - 1. I lavori pubblici di cui alla presente legge possono essere realizzati esclusivamente mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici, salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 24.

2.  I contratti di appalto di lavori pubblici di cui alla presente legge sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta tra un imprenditore e un soggetto di cui al comma 2, dell'articolo 2, aventi per oggetto:

a)  la sola esecuzione dei lavori pubblici di cui al comma 1 dell'articolo 2;

b)  l'appalto integrato comprendente la progettazione esecutiva di cui al comma 5 dell'articolo 16 e l'esecuzione dei lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1.

3.  La stazione appaltante è facultata a ricorrere al sistema di cui al comma 2, lettera b), nei seguenti casi:

a)  lavori la cui componente impiantistica o tecnologica incida per più del 50 per cento sul valore dell'opera;

b)  lavori di manutenzione, restauro e/o scavi archeologici;

c)  lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria in materia di appalti di lavori pubblici.

4.  Per l'affidamento dei contratti di cui al comma 2, lettera b), la gara è indetta sulla base del progetto definitivo di cui all'articolo 16, comma 4.

5.  L'appaltatore che partecipa ad un appalto integrato di cui al comma 2, lettera b), deve dimostrare nell'offerta il possesso dei requisiti professionali previsti dal bando per la redazione del progetto esecutivo, e ciò anche mediante l'eventuale ricorso a professionisti esterni; il bando indica l'ammontare delle spese di progettazione esecutiva comprese nell'importo a base di appalto ed i requisiti richiesti al progettista, in conformità a quanto richiesto dalla normativa in materia di gare di progettazione. L'ammontare delle spese di progettazione non è soggetto a ribasso d'asta. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

6.  Le concessioni di lavori pubblici sono contratti conclusi in forma scritta fra un imprenditore e una amministrazione aggiudicatrice, aventi a oggetto la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori pubblici, o di pubblica utilità, e di lavori a essi strutturalmente e direttamente collegati, nonché la loro gestione funzionale ed economica. La controprestazione a favore del concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente tutti i lavori realizzati. Qualora necessario il soggetto concedente assicura al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare, anche mediante un prezzo, stabilito in sede di gara. A titolo di prezzo, i soggetti aggiudicatori possono cedere in proprietà o diritto di godimento beni immobili nella propria disponibilità, o allo scopo espropriati, la cui utilizzazione sia strumentale o connessa all'opera da affidare in concessione, nonché beni immobili che non assolvono più a funzioni di interesse pubblico, o altri beni aventi valore economico. Qualora il soggetto concedente disponga di progettazione definitiva o esecutiva, l'oggetto della concessione, quanto alle prestazioni progettuali, può essere circoscritto alla revisione della progettazione e al suo completamento da parte del concessionario.

7.  La durata della concessione non può essere superiore a trenta anni salvo motivati casi di equilibrio economico-finanziario degli investimenti che richiedano termini di durata più ampi. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni apportate dall'amministrazione aggiudicatrice a detti presupposti o condizioni di base, nonché norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, qualora determinino una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione da attuare mediante rideterminazione delle nuove condizioni di equi librio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni, e in mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dalla concessione. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al concessionario, la revisione del piano deve essere effettuata a vantaggio del concedente. Nel caso di recesso del concessionario si applicano le disposizioni dell'articolo 37 septies, comma 1, lettere a) e b), e comma 2. Il contratto deve contenere il piano economico-finanziario di copertura degli investimenti e deve prevedere la specificazione del valore residuo al netto degli ammortamenti annuali, nonché l'eventuale valore residuo dell'investimento non ammortizzato al termine della concessione.

8.  Le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare in concessione opere destinate alla utilizzazione diretta della pubblica amministrazione, in quanto funzionali alla gestione di servizi pubblici, a condizione che resti al concessionario l'alea economico-finanziaria della gestione dell'opera.

9.  Il concessionario, ovvero la società di progetto di cui all'articolo 37 quater, partecipano alla conferenza speciale di servizi o alla Commissione regionale di cui all'articolo 7 bis finalizzate all'esame ed alla approvazione dei progetti di loro competenza; in ogni caso essi non hanno diritto di voto.

10.  L'Assessore regionale per i lavori pubblici promuove un'intesa con INPS, INAIL e Cassa edile, al fine di semplificare le procedure relative alla certificazione della regolarità contributiva, mediante un documento unico (DURC). Il documento unico attesta la regolarità contributiva e retributiva del rapporto di lavoro relativamente all'impresa esecutrice di lavori pubblici, in occasione di ogni pagamento ed alla conclusione dei lavori, rispetto all'adempimento da parte delle imprese degli obblighi relativi ai versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti all'INPS, all'INAIL ed alla Cassa edile. La mancata o negativa certificazione preclude ogni forma di pagamento in favore dall'impresa esecutrice dei lavori.

11.  Il DURC non sostituisce le altre dichiarazioni ob bligatorie per l'impresa ai sensi della normativa vigente.

12.  Per i fini di cui ai commi precedenti è istituito un collegamento informatizzato tra l'Osservatorio regionale dei lavori pubblici e le casse edili presenti nel territorio della Regione. Le modalità di attivazione e le procedure applicative sono determinate da un accordo da realizzarsi tra l'Assessore regionale per i lavori pubblici, le associazioni degli imprenditori edili e le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori delle costruzioni.

13.  Salvo quanto previsto dall'articolo 7 ter e dal comma 3-ter dell'articolo 2, le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), non possono affidare a soggetti pubblici o di diritto privato l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Sulla base di apposita convenzione le amministrazioni dei comuni possono affidare le funzioni di stazione appaltante all'amministrazione della rispettiva provincia regionale.

14.  I contratti di appalto di cui alla presente legge sono stipulati sia a corpo sia a misura ai sensi dell'articolo 326 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, ovvero a corpo e a misura ai sensi dell'articolo 329 della citata legge n. 2248 del 1865, allegato F.

15.  L'esecuzione da parte dell'impresa avviene in ogni caso soltanto dopo l'approvazione del progetto esecutivo da parte dello stesso soggetto che ha approvato il progetto definitivo.

16.  In sostituzione totale o parziale delle somme di denaro costituenti il corrispettivo dell'appalto, il bando di gara può prevedere il trasferimento all'appaltatore della proprietà o altro diritto reale su beni immobili ovvero di altri beni aventi valore economico appartenenti all'amministrazione aggiudicatrice; detto trasferimento avviene non appena approvato il certificato di collaudo dei lavori. La gara avviene tramite offerte che possono riguardare la sola acquisizione dei beni, la sola esecuzione dei lavori, ovvero congiuntamente l'esecuzione dei lavori e l'acquisizione dei beni. L'aggiudicazione avviene in favore della migliore offerta congiunta relativa alla esecuzione dei lavori e alla acquisizione dei beni ovvero in favore delle due migliori offerte separate relative, rispettivamente, alla acquisizione dei beni e alla esecuzione dei lavori, qualora la loro combinazione risulti più conveniente per l'amministrazione aggiudicatrice rispetto alla predetta migliore offerta congiunta. La gara si intende deserta qualora non siano presentate offerte per l'acquisizione del bene. Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, disciplina compiutamente le modalità per l'effettuazione della stima degli immobili di cui al presente comma nonché le modalità di aggiudicazione.".

 

Art. 16. Procedure di scelta del contraente

1.  Il comma 1 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

"1.  Gli appalti di cui all'articolo 19 sono affidati mediante pubblico incanto.".

2.  Al comma 2 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 dopo le parole "ponendo a base di gara un progetto" sono inserite le seguenti: "almeno di livello".

2 bis. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, dopo le parole "o trattativa privata" sono aggiunte le parole "o cottimo-appalto, di cui all'articolo 24 bis".

3.  Il comma 4 dell'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è sostituito dal seguente:

"4.  L'affidamento di appalti mediante appalto concorso è consentito ai soggetti appaltanti in seguito a propria motivata decisione, previo parere della Commissione regionale dei lavori pubblici, per speciali lavori o per la realizzazione di opere complesse o ad elevata componente tecnologica, la cui progettazione richieda il possesso di competenze particolari o la scelta tra soluzioni tecniche differenziate. Lo svolgimento della gara è effettuato sulla base di un progetto preliminare, redatto ai sensi dell16, nonché di un capitolato prestazionale corredato dell'indicazione delle prescrizioni, delle condizioni e dei requisiti tecnici inderogabili. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo.".

4.  All'articolo 20 della legge n. 109 del 1994 è aggiunto il seguente comma:

"5. Con decreto dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e sentito il parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, sono emanati bandi tipo uniformi che devono essere adottati ed applicati, per l'espletamento delle gare di cui al presente articolo ad eccezione di quelle di cottimo-appalto, da tutti gli enti appaltanti, nonché il capitolato di appalto tipo, secondo le prescrizioni del decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145. Il responsabile del procedimento certifica la corrispondenza del bando al bando tipo di riferimento; in casi eccezionali possono inserirsi nel bando specifiche modifiche che il responsabile del procedimento deve idoneamente evidenziare e giustificare in sede di certificazione.".

 

Art. 17. Criteri di aggiudicazione e commissioni aggiudicatrici

1.  Il comma 1 dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

"1.  L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto è effettuata con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, determinato, per tutti i contratti, sia a corpo che a misura, che a corpo e misura, mediante offerta espressa in cifra percentuale di ribasso, con 2 cifre decimali, sull'importo complessivo a base d'asta, da applicare uniformemente a tutto l'elenco prezzi posto a base di gara.".

2.  Al comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 il primo periodo si applica con le modiche introdotte con l'articolo 7, comma 1, lett. n) della legge 1 agosto 2002, n. 166, al medesimo comma è soppresso il secondo periodo; dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Il bando o la lettera di invito possono precisare le modalità di presentazione delle giustificazioni, nonché indicare quelle eventualmente necessarie per l'ammissibilità delle offerte. Ove l'esame delle giustificazioni richieste e prodotte non sia sufficiente ad escludere l'incongruità della offerta, il concorrente è chiamato ad integrare i documenti giustificativi ed all'esclusione può provvedersi solo all'esito della ulteriore verifica, in contraddittorio.".

3.  Dopo il comma 1 bis dell'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti:

"1 ter. L'aggiudicazione degli appalti mediante pubblico incanto, o licitazione privata nel caso di concessione di costruzione e gestione, può essere effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata in base agli elementi di cui al comma 2, lettera a), nel caso di appalti di importo superiore alla soglia comunitaria in cui, per la prevalenza della componente tecnologica o per la particolare rilevanza tecnica delle possibili soluzioni progettuali, si ritiene possibile che la progettazione possa essere utilmente migliorata con integrazioni tecniche proposte dall'appaltatore.

1 quater. Il possesso di tutti i requisiti di partecipazione alla gara richiesti dal relativo bando deve essere attestato in un'unica dichiarazione resa dal partecipante a norma di legge.".

 

Art. 18. Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di
ricorso amministrativo e/o giudiziario

1.  Dopo l'articolo 21 della legge n. 109 del 1994 è inserito il seguente articolo:

"Art. 21 bis. - Aggiudicazione ed esecuzione di lavori in caso di ricorso amministrativo e/o giudiziario - 1. Il verbale di gara di appalto dei lavori deve essere redatto immediatamente, sottoscritto dall'impresa aggiudicataria, se presente, e pubblicato, per almeno tre giorni consecutivi non festivi nella sede degli enti dove è svolta la gara. Ove l'aggiudicatario non sia presente, deve essergli data comunicazione immediata da parte del responsabile del procedimento.

2.  In assenza di rilievi o di contestazioni, che devono essere effettuati nei sette giorni successivi a quello di espletamento della gara, il verbale di gara diviene definitivo.

3.  In caso di rilievi e contestazioni l'ente appaltante, e per esso il responsabile del procedimento, è tenuto a decidere entro il termine perentorio di dieci giorni dalla loro trasmissione.

4.  Decorso inutilmente il termine di cui al comma 3, in mancanza di decisione, i rilievi e le contestazioni si intendono respinti ed il verbale di gara diviene defini tivo.

5.  Fatto salvo l'esercizio del potere di autotutela, in caso di ricorso in sede amministrativa e/o giurisdizionale l'ente appaltante, in assenza di provvedimento cautelare sospensivo definitivo, è tenuto a consegnare i lavori all'aggiudicatario risultante dal verbale divenuto definitivo ai sensi dei commi 2, 3 e 4 senza attendere la definizione nel merito del giudizio.

6. La disposizione di cui al comma precedente si applica anche per le procedure relative agli appalti di fornitura di beni e servizi".

 

Art. 19. Trattativa privata

1.  Al comma 1, lettera a), dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".

Al comma 1, lettera b), dell'articolo 24 l'inciso "superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "superiore a 150.000 euro". Al comma 1, lettera c), dell'articolo 24 l'inciso "non superiore a 300.000 ECU" è sostituito dal seguente: "non superiore a 150.000 euro".

2.  Il comma 5 dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 è così sostituito:

"5. L'affidamento di appalti di cui al comma 1 avviene mediante gara informale alla quale debbono essere invitati almeno cinque concorrenti nei comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti e almeno dieci concorrenti nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti.".

3.  Alla fine dell'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono inseriti i seguenti commi:

"8. Gli enti e organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importi complessivi superiori a quelli indicati al comma 1.

9.  Il ricorso alla trattativa privata è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta la relativa determinazione previo parere degli uffici compe tenti.

10.  Tutte le determinazioni devono essere trasmesse per conoscenza, entro il termine di cinque giorni dall'adozione, alla Presidenza dell'organo assembleare o consiliare. Le stesse devono essere pubblicate nell'albo del l'ente.

11.  Per l'affidamento dei lavori mediante trattativa privata, previa gara informale, si applica il criterio del massimo ribasso di cui all'articolo 1, primo comma, lettera a) della legge 2 febbraio 1973, n. 14. Sono escluse dall'aggiudicazione le offerte che presentano un ribasso superiore di oltre il 20 per cento rispetto alla media aritmetica di tutte le offerte ammesse. La procedura di esclusione automatica non è esercitabile qualora il numero delle offerte ammesse risulti inferiore a cinque.

 

Art. 20. Cottimo-appalto e contratto aperto

1.  Dopo l'articolo 24 della legge n. 109 del 1994 sono aggiunti i seguenti articoli:

"Art. 24 bis. Cottimo-appalto - 1. Il cottimo-appalto è consentito per l'esecuzione di opere o lavori di importo fino a 150.000 euro.

2.  Il ricorso al cottimo-appalto è di competenza del legale rappresentante dell'ente, il quale adotta le determinazioni di autorizzazione all'espletamento delle gare informali previo parere degli uffici competenti.

3.  Gli enti ed organismi di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) non possono, nel corso di uno stesso anno solare, affidare ad una stessa impresa lavori per importo complessivo superiore a quello indicato al comma 1.

4.  Nelle procedure di affidamento a cottimo-appalto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 11.

5.  Ai fini della formazione degli elenchi delle imprese che possono assumere lavori con la procedura del cottimo, sulla diramazione degli inviti e sulla partecipazione alla relativa gara informale, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Regione 25 novembre 1993 recante il Regolamento tipo sulle modalità di affidamento di lavori pubblici mediante cottimo fiduciario.

6.  Entro [centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] il 31 dicembre 2003 gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) adottano i propri regolamenti in conformità al Regolamento-tipo di cui al comma 5 e formano gli elenchi ivi indicati.

7.  Decorso il termine di cui al comma 6 non è consentito l'affidamento di alcun cottimo-appalto da parte degli enti che non abbiano ancora formato gli elenchi di cui al comma 5.

8.  Fino alla formazione degli elenchi di cui al comma 5, e comunque non oltre [centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge] il 31 dicembre 2003, gli enti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) esperiscono le procedure di cottimo-appalto sulla base delle norme in vigore alla data di approvazione della presente legge.

Art. 24 ter.  Contratto aperto per lavori di pronto intervento e di manutenzione - 1. Sono contratti aperti gli appalti in cui la prestazione è pattuita con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma resi necessari secondo le necessità della stazione appaltante.

[2.  Nel caso di contratti aperti relativi a lavori di pronto intervento e a lavori di manutenzione, di cui deve essere comunque dimostrata l'imprevedibilità e l'urgenza, qualora l'importo dei lavori da eseguire ecceda l'importo contrattuale, il direttore dei lavori dà comunicazione al responsabile del procedimento per le opportune determinazioni. Il responsabile del procedimento può autorizzare l'ulteriore spesa, fino ad un totale complessivo pari all'originario importo posto a base di gara e comunque non superiore a 150.000 euro.".]