Regolamento
di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11
febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
(G.U.
n. 98 del 28 aprile 2000, suppl. ordin. n. 66/L)
Così come recepito dall’art. 1, comma 2, Legge Regionale 2 agosto 2002 n. 7
CAPO II - Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori pubblici |
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Con questo sfondo coloratosono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
TITOLO I - ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI PUBBLICI
CAPO I - Potestà regolamentare
Art.
1 (Ambito
di applicazione e calcolo degli importi)
1.
Il presente regolamento disciplina la materia dei lavori pubblici di cui alla
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, che in prosieguo
assume la denominazione di Legge, affidati dai soggetti elencati e nei limiti
fissati dall’articolo
2, commi 2 e 3,
della Legge stessa, recependo altresì la normativa comunitaria.
2.
Le Regioni, anche a statuto speciale, le Province autonome di Trento e Bolzano e
gli enti regionali da queste finanziati applicano il regolamento per i lavori
finanziati in misura prevalente con fondi provenienti dallo Stato o realizzati
nell’ambito di funzioni da questo delegate, nonché nelle materie non oggetto
di potestà legislativa a norma dell’articolo 117 della Costituzione.
3.
Ai sensi dell’articolo
10 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, i soggetti di cui al comma 2
applicano le disposizioni del regolamento fino a quando non avranno adeguato la
propria legislazione ai principi desumibili dalla Legge.
4.
In recepimento della normativa comunitaria successiva alla Legge, gli importi
espressi in ECU nella stessa Legge devono intendersi espressi in Euro.
5.
Gli importi indicati nel presente regolamento sono considerati al netto
dell’IVA.
Nota all'art.1:
I commi 1 e 3 sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale con sent. n. 302 del 2003, e annullati nella parte in cui si riferiscono alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
1.
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
stazioni appaltanti: i soggetti indicati dall’articolo
2, comma 2, della Legge;
b)
tipologia delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la costruzione, la demolizione, il recupero, la ristrutturazione,
il restauro, la manutenzione, il completamento e le attività ad essi
assimilabili;
c)
per categoria delle opere o dei lavori, ai fini della programmazione e
progettazione: la destinazione funzionale delle opere o degli impianti da
realizzare;
d)
opere o lavori puntuali: quelli che interessano una limitata area di terreno;
e)
opere o lavori a rete: quelli che, destinati al movimento di persone e beni,
presentano prevalente sviluppo unidimensionale ed investono vaste estensioni di
territorio;
f)
opere o lavori di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica:
quelli, puntuali o a rete, destinati al risanamento o alla salvaguardia
dell’ambiente e del paesaggio;
g)
strutture, impianti e opere speciali previsti all’articolo
13, comma 7, della Legge: quelli elencati all’articolo 72,
comma 4;
h)
opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il
profilo tecnologico, o complessi o ad elevata componente tecnologica, oppure di
particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute
nell’articolo
17, commi 4 e 13, nell’articolo
20, comma 4, e nell’articolo
28, comma 7 della Legge: le opere e gli impianti caratterizzati dalla
presenza in modo rilevante di almeno due dei seguenti elementi:
1.
utilizzo di materiali e componenti innovativi;
2.
processi produttivi innovativi o di alta precisione dimensionale e qualitativa;
3.
esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistica o particolari
problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali;
4.
complessità di funzionamento d’uso o necessità di elevate prestazioni per
quanto riguarda la loro funzionalità;
5.
esecuzione in ambienti aggressivi;
6.
necessità di prevedere dotazioni impiantistiche non usuali;
i)
progetto integrale di un intervento: un progetto elaborato in forma completa e
dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica;
l)
manutenzione: la combinazione di tutte le azioni tecniche, specialistiche ed
amministrative, incluse le azioni di supervisione, volte a mantenere o a
riportare un’opera o un impianto nella condizione di svolgere la funzione
prevista dal provvedimento di approvazione del progetto;
m)
restauro: l’esecuzione di una serie organica di operazioni tecniche
specialistiche e amministrative indirizzate al recupero delle caratteristiche di
funzionalità e di efficienza di un’opera o di un manufatto;
n)
completamento: l’esecuzione delle lavorazioni mancanti a rendere funzionale
un’opera iniziata ma non ultimata;
o)
responsabile del procedimento: il responsabile unico del procedimento previsto
dall’articolo 7 della Legge;
p)
responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione, coordinatore per
l’esecuzione dei lavori: i soggetti previsti dalle norme in materia di
sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
q) appalto
integrato: l’appalto avente ad oggetto ai sensi dell’articolo
19, comma 1, lettera b), numero 1, della Legge, la progettazione esecutiva
e l’esecuzione dei lavori.
CAPO
II -
Modalità di esercizio della vigilanza da parte dell'Autorità sui lavori
pubblici
Art.
3 (Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici)
1.
L’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità, della Segreteria
tecnica, del Servizio Ispettivo, dell’Osservatorio dei lavori pubblici e delle
eventuali commissioni istituite al proprio interno, nonché le modalità di
esercizio della vigilanza sul contenzioso arbitrale sono disciplinati dai
regolamenti adottati dall’Autorità stessa.
2.
Le modalità di esercizio della vigilanza sul sistema di qualificazione sono
disciplinate dal regolamento previsto dall’articolo
8, comma 2, della Legge.
3.
Tutte le delibere dell’Autorità sono trasmesse in copia conforme ai soggetti
interessati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Le delibere e
gli atti riguardanti questioni di rilievo generale o comportanti la soluzione di
questioni di massima sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana.
4.
Ove ricorrano esigenze di elevata e specifica professionalità, l’Autorità può
avvalersi di supporti esterni, definendo le modalità di conferimento dei
relativi incarichi professionali.
Art.
4 (Esercizio della funzione di vigilanza)
1.
Ai fini dell’esercizio della vigilanza, le richieste di cui all’articolo
4, comma 6, della Legge contengono il termine entro il quale i destinatari
devono inviare gli elementi richiesti.
2.
Ai fini dell’assunzione di notizie e chiarimenti, l’Autorità può
convocare, previo congruo preavviso e con indicazione delle circostanze su cui
devono essere sentiti, i rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, nonché
gli amministratori, i sindaci, i revisori, i direttori di imprese e società e
chiunque sia ritenuto opportuno sentire.
3.
L’Autorità può altresì inviare funzionari per assumere notizie e
chiarimenti nella sede di amministrazioni e imprese.
4.
(comma non ammesso al "Visto" della corte dei conti)
Art.
5 (Istruttoria
e provvedimenti conseguenti)
1.
In relazione agli elementi acquisiti anche a norma dell’articolo 4,
l’Autorità delibera l’apertura dell’istruttoria in merito alla situazione
sottoposta ad esame e ne dà comunicazione a tutti i soggetti interessati.
2.
La comunicazione deve contenere gli elementi essenziali della fattispecie
oggetto di istruttoria, e deve assegnare il termine, non inferiore a venti
giorni, entro il quale il destinatario può chiedere di essere sentito.
3.
Per l’espletamento delle ispezioni nei casi previsti dalla Legge, l’Autorità
si avvale del Servizio Ispettivo fissando l’oggetto, la data di inizio e di
ultimazione dell’ispezione.
4.
Salvo quanto previsto dall’articolo
4, comma 6, della Legge, al procedimento, ai diritti e agli obblighi dei
soggetti interessati, e all’accesso agli atti si applicano le disposizioni
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
Art.
6 (Esercizio
del potere sanzionatorio)
1.
L’Autorità provvede alla contestazione della violazione del dovere di
informazione di cui all’articolo
4, comma 6, 17,
della Legge, e del dovere di esatta dichiarazione e di dimostrazione circa il
possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa di cui all’articolo
10, comma 1 quater, della Legge, concedendo un termine non inferiore a venti
giorni per la presentazione di eventuali giustificazioni scritte.
2.
Decorso detto termine, l’Autorità valuta le giustificazioni eventualmente
pervenute e delibera in merito.
3. I provvedimenti prevedono il termine di pagamento delle sanzioni, e sono impugnabili avanti al giudice amministrativo nei modi e nei termini di legge. 4. Nel caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell’articolo 10, comma 1 quater, della Legge, il provvedimento è trasmesso all’Osservatorio dei Lavori Pubblici.
4. Nel
caso di sanzione pecuniaria irrogata per violazione degli obblighi di veridicità
delle dichiarazioni e delle dimostrazioni ai sensi dell'art.
10, comma 1-quater, della legge, il provvedimento è trasmesso all'Osservatorio
dei Lavori Pubblici.
5. Nel caso di cui all’articolo 4, comma 8, della Legge, l’Autorità informa i soggetti competenti per l’applicazione delle sanzioni disciplinari. L’amministrazione è tenuta a comunicare all’Autorità l’esito del procedimento disciplinare.
Costituzione
e funzionamento degli organi regionali.
(Gazz.
Uff. 3 marzo 1953, n. 52)
Art.
10. Adeguamento delle leggi regionali alle leggi della Repubblica.
Le
leggi della Repubblica che modificano i principi fondamentali di cui al primo
comma dell'articolo precedente abrogano le norme regionali che siano in
contrasto con esse.
I
Consigli regionali dovranno portare alle leggi regionali le conseguenti
necessarie modificazioni entro novanta giorni.