TESTO
COORDINATO
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Con il carattere corsivo sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 02/08/2002 n. 7 |
Con il carattere grassetto sono indicate le modifiche introdotte dalla L.R. 19/05/2003 n. 7 |
Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R.19/05/2003 n. 7 |
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.Con questa evidenziazione sono riportati le parti sostituite o soppresse dalla L.R. 21/08/2005 n.20 |
LEGGE QUADRO IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI
Avvertenza:
Il presente testo coordinato, le cui disposizioni sono destinate a trovare applicazione
nell'ambito del territorio della Regione siciliana, viene pubblicato, in adempimento
al disposto dell'articolo 43 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, recante:
"Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori
pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi", al solo scopo
di facilitare la lettura delle disposizioni della legge 11 febbraio 1994, n.
109, vigenti alla data di approvazione della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7, con le sostituzioni, modifiche ed integrazioni, apportate dalla
citata legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, che vengono riportate in carattere
corsivo.
Nel rilevare che restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
riportati, si richiama l'attenzione sulla disposizione recata dall'art. 1, comma
3, della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7,il quale stabilisce che nei casi
in cui la legge n. 109 del 1994 ed i regolamenti cui rinvia il comma 2 dell'art.
1 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, fanno riferimento a normativa statale,
si applica la vigente e corrispondente normativa regionale; quando fanno riferimento
al "Bollettino ufficiale della Regione" deve intendersi "Gazzetta
Ufficiale della Regione siciliana"; quando fanno riferimento ad organi
ed istituzioni statali deve farsi riferimento ai corrispondenti organi ed istituzioni
regionali; quando fanno riferimento alla parola "ecu" la stessa deve
intendersi "euro", equivalente in "euro di diritti speciali di
prelievo", secondo il rapporto di cambio corrente.
Ovviamente, restano efficaci tutte le norme della legge regionale 2 agosto 2002,
n. 7, non riprodotte nel testo coordinato, in quanto non costituiscono testuali
modifiche, integrazioni e sostituzioni della legge della legge 11 febbraio 1994,
n. 109 e successive modifiche.
1.
In attuazione dell'articolo
97 della Costituzione l'attività amministrativa in materia di opere e
lavori pubblici deve garantirne la qualità ed uniformarsi a criteri di
efficienza e di efficacia, secondo procedure improntate a tempestività,
trasparenza e correttezza, nel rispetto del diritto comunitario e della libera
concorrenza tra gli operatori.
2.
Per la disciplina delle opere e dei lavori pubblici di competenza delle regioni
anche a statuto speciale, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli
enti infraregionali da queste finanziati, i principi desumibili dalle
disposizioni della presente legge costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale e principi della legislazione dello Stato ai sensi degli
statuti delle regioni a statuto speciale e dell'articolo
117 della Costituzione, anche per il rispetto degli obblighi internazionali
dello Stato.
3.
Il Governo, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera d), della legge
23 agosto 1988, n. 400, emana atti di indirizzo e coordinamento dell'attività
amministrativa delle regioni in conformità alle norme della presente legge.
4.
Le norme della presente legge non possono essere derogate, modificate o abrogate
se non per dichiarazione espressa con specifico riferimento a singole
disposizioni.
1.
Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 2, si intendono per lavori pubblici, se affidati dai
soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, le attività di costruzione,
demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed
impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
Nei contratti misti di lavori, forniture e servizi e nei contratti di forniture
o di servizi quando comprendano lavori accessori, si applicano le norme della
presente legge qualora i lavori assumano rilievo economico superiore al 50 per
cento.
2.
Qualunque sia la fonte di finanziamento
le norme della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2,
si applicano:
a)
all'amministrazione regionale, alle
aziende ed agli enti pubblici da essa dipendenti e/o comunque sottoposti a
vigilanza, agli enti locali territoriali e/o istituzionali e loro associazioni e
consorzi, agli enti ed aziende da questi dipendenti e comunque sottoposti a
vigilanza, nonché agli altri organismi di diritto pubblico e soggetti di
diritto privato a prevalente o intera partecipazione pubblica;
b)
ai concessionari di lavori pubblici, di cui all'articolo
19, comma 2, ai concessionari di esercizio di infrastrutture destinate al
pubblico servizio, alle aziende speciali ed ai consorzi di cui agli articoli
23 e 25 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, alle
società di cui all'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive
modificazioni, ed all'articolo
12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, e successive modificazioni, alle
società con capitale pubblico, in misura anche non prevalente, che abbiano ad
oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati
ad essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza nonché ai concessionari
di servizi pubblici e ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi, per lo svolgimento
di attività che riguardino i lavori, di qualsiasi importo, individuati con il
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e comunque i
lavori riguardanti i rilevati aeroportuali e ferroviari, sempre che non si tratti
di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente
in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese
nella disciplina del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 ed
alle società di trasformazione urbana di cui all'articolo
120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
c) ai soggetti privati, relativamente a
lavori di cui all'allegato
A del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, nonché ai lavori civili
relativi ad ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero,
edifici scolastici ed universitari, edifici destinati a funzioni pubbliche
amministrative, di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui
realizzazione sia previsto, da parte dei soggetti di cui alla lettera a), un
contributo diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale che,
attualizzato, superi il 50% dell'importo dei lavori.
d)
agli enti di culto e/o di formazione
religiosa e/o agli enti privati, limitatamente alle opere per le quali è prevista
una programmazione regionale di finanziamento.
3.
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), fatta eccezione per i concessionari
di lavori pubblici, di cui al medesimo comma 2, lettera b), si applicano le
disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli 7,
14,
18,
19, commi
2 e 2-bis, 27
e 33.
Ai concessionari di lavori pubblici ed ai soggetti di cui al comma 2, lettera
c), si applicano le disposizioni della presente legge ad esclusione degli articoli
7, 14,
19, commi
2 e 2-bis, 27,
32
e 33.
Ai soggetti di cui al comma 2, lettera b), operanti nei settori di cui al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
non si applicano, altresì, le disposizioni del regolamento di cui all'articolo
3, comma 2, relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità dei lavori
e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative
e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.
3-bis.
Le disposizioni della presente legge non si applicano agli interventi eseguiti
direttamente dai privati a scomputo di contributi connessi ad atti abilitanti
all'attività edilizia o conseguenti agli obblighi di cui al quinto comma dell'articolo
28 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, o di quanto ad essi assimilabile;
per le singole opere d'importo superiore alla soglia comunitaria i soggetti
privati sono tenuti ad affidare le stesse nel rispetto delle procedure di gara
previste dalla direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993.
3 ter. Gli enti di cui alla lettera d) del secondo comma del presente articolo, per le opere ivi previste e gli enti sottoposti a vigilanza privi di uffici tecnici si avvalgono per le fasi di istruttoria, di aggiudicazione e successive, degli enti locali territorialmente competenti; inoltre, nei confronti degli stessi, limitatamente alle opere per le quali è prevista una programmazione regionale di finanziamento, trovano applicazione le norme prescritte per i soggetti di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, ad eccezione delle norme di cui all’articolo 14.
4.
I concessionari di lavori pubblici di cui al comma 2, lettera b), sono obbligati
ad appaltare a terzi attraverso pubblico incanto o licitazione privata i lavori
pubblici non realizzati direttamente o tramite imprese controllate che devono
essere espressamente indicate in sede di candidatura, con la specificazione
anche delle rispettive quote dei lavori da eseguire; l'elenco delle imprese
controllate viene successivamente aggiornato secondo le modifiche che
intervengono nei rapporti tra le imprese. I requisiti di qualificazione previsti
dalla presente legge per gli esecutori sono richiesti al concessionario ed alle
imprese controllate, nei limiti dei lavori oggetto della concessione eseguiti
direttamente. Le amministrazioni
aggiudicatrici possono imporre al concessionario di lavori pubblici, con
espressa previsione del bando di concessione, di affidare a terzi appalti
corrispondenti a una percentuale minima del 30 per cento del valore globale dei
lavori oggetto della concessione, pur prevedendo la facoltà per i candidati di
aumentare tale percentuale, oppure invitare i candidati concessionari a
dichiarare nelle loro offerte la percentuale, ove sussista, del valore globale
dei lavori oggetto della concessione che essi intendono affidare a terzi. Le
imprese controllate devono eseguire i lavori secondo quanto disposto dalle norme
della presente legge. Ai fini del presente comma si intendono per soggetti terzi
anche le imprese collegate; le situazioni di controllo e di collegamento si
determinano secondo quanto previsto dall'articolo
2359 del codice civile.
4-bis. Le disposizioni di cui al comma 4
si applicano anche ai concessionari di lavori pubblici ed ai concessionari di
infrastrutture adibite al pubblico servizio di cui al comma 2, lettera b), per
la realizzazione dei lavori previsti nelle convenzioni già assentite alla data
di entrata in vigore della presente legge, ovvero rinnovate e prorogate, ai
sensi della normativa vigente. I soggetti concessionari prima dell'inizio dei
lavori sono tenuti a presentare al concedente idonea documentazione in grado di
attestare la situazione di controllo per i fini di cui al comma 4.
5.
I lavori di competenza dei soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 158, di importo pari o superiore a 200.000 ECU e inferiore alla soglia comunitaria, diversi da quelli individuati nel
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art.
8, comma 6, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e di quelli di
cui al comma 2, lettera b), sono soggetti alle disposizioni di cui allo stesso
decreto legislativo, ad eccezione degli articoli 11, commi 2 e 4, 19, 22, commi
4 e 5, 25, comma 2, 26, 28, 29 e 30. I lavori di importo inferiore a 200.000 ECU
sono sottoposti ai regimi propri dei predetti soggetti.
5-bis. I soggetti di cui al comma 2
provvedono all'esecuzione dei lavori di cui alla presente legge, esclusivamente
mediante contratti di appalto o di concessione di lavori pubblici ovvero in
economia nei limiti di cui all'articolo 24. Le medesime disposizioni si
applicano anche ai soggetti di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158,
per l'esecuzione di lavori, di qualsiasi importo, non rientranti tra quelli
individuati ai sensi dell'articolo 8, comma 6, del medesimo decreto legislativo
nonché tra quelli di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
6.
Ai sensi della presente legge si intendono:
a)
per organismi di diritto pubblico qualsiasi organismo con personalità
giuridica, istituito per soddisfare specificatamente bisogni di interesse
generale non aventi carattere industriale o commerciale e la cui attività sia
finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dalla
Regione, dagli enti locali, da altri enti pubblici o da altri organismi di
diritto pubblico, ovvero la cui gestione sia sottoposta al controllo di tali
soggetti, ovvero i cui organismi di amministrazione, di direzione o di vigilanza
siano costituiti in misura non inferiore alla metà da componenti designati dai
medesimi soggetti;
b)
per procedure di affidamento dei lavori o per affidamento dei lavori il ricorso
a sistemi di appalto o di concessione;
c)
per amministrazioni aggiudicatrici i soggetti di cui al comma 2, lettera a);
d)
per altri enti aggiudicatori o realizzatori i soggetti di cui al comma 2,
lettere b) e c).
Note
all’art. 2
La
legge 8 giugno 1990, n. 142 è stata integralmente abrogata dall'art. 274 del
T.U. enti locali ex d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.
Il
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158 è stato pubblicato sulla G.U. 6 maggio
1995, n. 104 S.O.
Art.
3 Delegificazione
1.
È demandata alla potestà regolamentare del Governo, ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con le modalità di cui al
presente articolo e secondo le norme di cui alla presente legge, la materia dei
lavori pubblici con riferimento:
a)
alla programmazione, alla progettazione, alla direzione dei lavori, al collaudo
e alle attività di supporto tecnico-amministrativo con le annesse normative
tecniche;
b)
alle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni di lavori
pubblici, nonché degli incarichi di progettazione;
c)
alle forme di pubblicità e di conoscibilità degli atti procedimentali, anche
mediante informazione televisiva o trasmissione telematica, nonché alle
procedure di accesso a tali atti;
d)
ai rapporti funzionali tra i soggetti che concorrono alla realizzazione dei
lavori e alle relative competenze.
2.
Nell'esercizio della potestà regolamentare di cui al comma 1 il Governo, entro
il 30 settembre 1995 adotta apposito regolamento, di seguito così denominato,
che, insieme alla presente legge, costituisce l'ordinamento generale in materia
di lavori pubblici, recando altresì norme di esecuzione ai sensi del comma 6.
Il predetto atto assume come norme regolatrici, nell'ambito degli istituti
giuridici introdotti dalla normativa comunitaria vigente e comunque senza
pregiudizio dei principi della libertà di stabilimento e della libera
prestazione dei servizi, la presente legge, nonché, per quanto non da essa
disposto, la legislazione antimafia e le disposizioni nazionali di recepimento
della normativa comunitaria vigente nella materia di cui al comma 1. Il
regolamento è adottato su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali,
sentiti i Ministri interessati, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, nonché delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono
entro sessanta giorni dalla trasmissione dello schema. Con la procedura di cui
al presente comma si provvede altresì alle successive modificazioni ed
integrazioni del regolamento. Sullo schema di regolamento il Consiglio di Stato
esprime parere entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione, decorsi i
quali il regolamento è emanato.
3. Il Governo, nell'ambito delle materie
disciplinate dal regolamento, attua, con modifiche al medesimo regolamento, le
direttive comunitarie nella materia di cui al comma 1 che non richiedono la
modifica di disposizioni della presente legge.
4.
Sono abrogati, con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento, gli
atti normativi indicati che disciplinano la materia di cui al comma 1, ad
eccezione delle norme della legislazione antimafia. Il regolamento entra in
vigore tre mesi dopo la sua pubblicazione in apposito supplemento della Gazzetta
Ufficiale, che avviene contestualmente alla ripubblicazione della presente
legge, coordinata con le modifiche ad essa apportate fino alla data di
pubblicazione del medesimo regolamento, dei decreti previsti dalla presente
legge e delle altre disposizioni legislative non abrogate in materia di lavori
pubblici.
5.
Con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Consiglio superiore dei lavori
pubblici, è adottato, ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il nuovo capitolato generale
d'appalto, che trova applicazione ai lavori affidati dai soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, lettera a), della presente legge, e che entra in vigore contestualmente
al regolamento. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato di concerto
con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale
per i beni culturali e ambientali, sono adottati uno o più capitolati speciali
per lavori aventi ad oggetto beni sottoposti alle disposizioni della legge 1°
giugno 1939, n. 1089.
6. Il regolamento, con riferimento alle
norme di cui alla presente legge, oltre alle materie per le quali è di volta in
volta richiamato, definisce in particolare:
a)
le modalità di esercizio della vigilanza di cui all'articolo 4;
b)
le sanzioni previste a carico del responsabile del procedimento e la
ripartizione dei compiti e delle funzioni dell'ingegnere capo fra il
responsabile del procedimento e il direttore dei lavori;
c)
le forme di pubblicità dei lavori delle conferenze di servizi di cui
all'articolo 7;
d)
i requisiti e le modalità per l'iscrizione, all'Albo nazionale dei costruttori,
dei consorzi stabili di cui all'articolo 12, nonché le modalità per la
partecipazione dei consorzi stabili alle gare per l'aggiudicazione di appalti e
di concessioni di lavori pubblici;
e)
la disciplina delle associazioni temporanee di tipo verticale e l'individuazione
dei lavori ad alta tecnologia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13, comma
7;
f)
i tempi e le modalità di predisposizione, di inoltro e di aggiornamento dei
programmi di cui all'articolo 14;
g)
le ulteriori norme tecniche di compilazione dei progetti, gli elementi
progettuali relativi a specifiche categorie di lavori;
h)
gli ulteriori requisiti delle società di ingegneria di cui all'articolo 17,
comma 7;
l)
specifiche modalità di progettazione e di affidamento dei lavori di scavo,
restauro e manutenzione dei beni tutelati ai sensi della legge 1° giugno 1939,
n. 1089, e successive modificazioni, anche in deroga agli articoli 16, 19, 20 e
23 della presente legge;
m)
le modalità di espletamento dell'attività delle commissioni giudicatrici di
cui all'articolo 21;
n)
(lettera abrogata);
o)
le procedure di esame delle proposte di variante di cui all'articolo 25;
p)
l'ammontare delle penali di cui all'articolo 26, comma 6, secondo l'importo dei
lavori e le cause che le determinano, nonché le modalità applicative;
q)
le modalità e le procedure accelerate per la deliberazione prima del collaudo,
da parte del soggetto appaltante o concedente o di altri soggetti, sulle riserve
dell'appaltatore;
r)
i lavori in relazione ai quali il collaudo si effettua sulla base di apposite
certificazioni di qualità dell'opera e dei materiali e le relative modalità di
rilascio; le norme concernenti le modalità del collaudo di cui all'articolo 28
e il termine entro il quale il collaudo stesso deve essere effettuato e gli
ulteriori casi nei quali è obbligatorio effettuare il collaudo in corso
d'opera; le condizioni di incompatibilità dei collaudatori, i criteri di
rotazione negli incarichi, i relativi compensi, i requisiti professionali
secondo le caratteristiche dei lavori;
s) le forme di pubblicità di appalti e
concessioni ai sensi dell'articolo 29;
t)
le modalità di attuazione degli obblighi assicurativi di cui all'articolo 30,
le condizioni generali e particolari delle polizze e i massimali garantiti,
nonché le modalità di costituzione delle garanzie fidejussorie di cui al
medesimo articolo 30; le modalità di prestazione della garanzia in caso di
riunione di concorrenti di cui all'articolo 13;
u)
la disciplina riguardante i lavori segreti di cui all'articolo 33;
v)
la quota subappaltabile dei lavori appartenenti alla categoria o alle categorie
prevalenti ai sensi dell'articolo
18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo
34, comma 1, della presente legge;
z)
le norme riguardanti la consegna dei lavori e le sospensioni disposte dal
titolare dei lavori al fine di assicurare l'effettiva e continuativa
prosecuzione dei lavori stessi, le modalità di corresponsione agli appaltatori
e ai concessionari di acconti in relazione allo stato di avanzamento dei lavori;
aa)
la disciplina per la tenuta dei documenti contabili.
7. Ai fini della predisposizione del
regolamento, è istituita, dal Ministro dei lavori pubblici, apposita
commissione di studio composta da docenti universitari, funzionari pubblici ed
esperti di particolare qualificazione professionale. Per il funzionamento della
commissione e per la corresponsione dei compensi, da determinarsi con decreto
del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, in
riferimento all'attività svolta, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni da
imputarsi sul capitolo 1030 dello stato di previsione del Ministero dei lavori
pubblici.
7-bis.
Entro il 1° gennaio 1996, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei lavori
pubblici, di concerto con il Ministro della difesa, è adottato apposito
regolamento, in armonia con le disposizioni della presente legge, per la
disciplina delle attività del Genio militare, in relazione a lavori connessi
alle esigenze della difesa militare. Sino alla data di entrata in vigore del
suddetto regolamento restano ferme le disposizioni attualmente vigenti.
7-ter. Per assicurare la compatibilità
con gli ordinamenti esteri delle procedure di affidamento ed esecuzione dei
lavori, eseguiti sul territorio dei rispettivi Stati esteri, nell'ambito di
attuazione della legge 26 febbraio 1987, n. 49, sulla cooperazione allo
sviluppo, il regolamento ed il capitolato generale, sentito il Ministero degli
affari esteri, tengono conto della specialità delle condizioni per la
realizzazione di detti lavori e delle procedure applicate in materia dalle
organizzazioni internazionali e dalla Unione europea.
●La
legge 1 giugno 1939, n. 1089 è stata abrogata dall’art. 166 del Decreto
legislativo 29 ottobre 1999, n.490 - Testo unico delle disposizioni legislative
in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8
ottobre 1997, n. 352 - e sostituita dal medesimo D.Lgs
●La legge
26 febbraio 1987, n. 49 - Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i
Paesi in via di sviluppo è stata pubblicata nel S. O. alla G. U.R.I. 28 febbraio 1987, n. 49.
Art.
4. Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici
1. Al fine di garantire l'osservanza dei
principi di cui all'articolo 1, comma 1, nella materia dei lavori pubblici,
anche di interesse regionale, è istituita, con sede in Roma, l'Autorità per la
vigilanza sui lavori pubblici, di seguito denominata "Autorità".
2.
L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione ed è organo collegiale costituito da cinque membri nominati con
determinazione adottata d'intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica. I membri dell'Autorità, al fine di garantire la
pluralità delle esperienze e delle conoscenze, sono scelti tra personalità che
operano in settori tecnici, economici e giuridici con riconosciuta
professionalità. L'Autorità sceglie il presidente tra i propri componenti e
stabilisce le norme sul proprio funzionamento.
3.
I membri dell'Autorità durano in carica cinque anni e non possono essere
confermati. Essi non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività
professionale o di consulenza, non possono essere amministratori o dipendenti di
enti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura
o rivestire cariche pubbliche elettive o cariche nei partiti politici. I
dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo o, se professori universitari, in
aspettativa per l'intera durata del mandato. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, di
concerto con il Ministro del tesoro, è determinato il trattamento economico
spettante ai membri dell'Autorità, nel limite complessivo di lire 1.250.000.000
annue.
a)
vigila affinché sia assicurata l'economicità di esecuzione dei lavori
pubblici;
b)
vigila sull'osservanza della disciplina legislativa e regolamentare in materia
verificando, anche con indagini campionarie, la regolarità delle procedure di
affidamento dei lavori pubblici;
c)
accerta che dall'esecuzione dei lavori non sia derivato pregiudizio per il
pubblico erario;
d)
segnala al Governo e al Parlamento, con apposita comunicazione, fenomeni
particolarmente gravi di inosservanza o di applicazione distorta della normativa
sui lavori pubblici;
e)
formula al Ministro dei lavori pubblici proposte per la revisione del
regolamento;
f)
predispone ed invia al Governo e al Parlamento una relazione annuale nella quale
si evidenziano disfunzioni riscontrate nel settore degli appalti e delle
concessioni di lavori pubblici con particolare riferimento:
1)
alla frequenza del ricorso a procedure non concorsuali;
2)
alla inadeguatezza della pubblicità degli atti;
3)
allo scostamento dai costi standardizzati di cui al comma 16, lettera b);
4)
alla frequenza del ricorso a sospensioni dei lavori o a varianti in corso
d'opera;
5)
al mancato o tardivo adempimento degli obblighi nei confronti dei concessionari
e degli appaltatori;
6)
allo sviluppo anomalo del contenzioso;
g)
sovrintende all'attività dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma
10, lettera c);
h)
esercita i poteri sanzionatori di cui ai commi 7 e 17;
i)
vigila sul sistema di qualificazione di cui all'articolo 8.
5. Per l'espletamento dei propri compiti,
l'Autorità si avvale dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui al comma 10,
lettera c), delle unità specializzate di cui all'articolo
14, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonché, per le questioni di
ordine tecnico, della consulenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, relativamente agli
interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni della legge 1°
giugno 1939, n. 1089.
6. Nell'ambito della propria attività
l'Autorità può richiedere alle amministrazioni aggiudicatrici, agli altri enti
aggiudicatori o realizzatori, nonché ad ogni altra pubblica amministrazione e
ad ogni ente, anche regionale, impresa o persona che ne sia in possesso,
documenti, informazioni e chiarimenti relativamente ai lavori pubblici, in corso
o da iniziare, al conferimento di incarichi di progettazione, agli affidamenti
dei lavori; anche su richiesta motivata di chiunque ne abbia interesse, può
disporre ispezioni, avvalendosi del Servizio ispettivo di cui al comma 10 e
della collaborazione di altri organi dello Stato; può disporre perizie ed
analisi economiche e statistiche nonché la consultazione di esperti in ordine a
qualsiasi elemento rilevante ai fini dell'istruttoria. Tutte le notizie, le
informazioni o i dati riguardanti le imprese oggetto di istruttoria da parte
dell'Autorità sono tutelati, sino alla conclusione dell'istruttoria medesima,
dal segreto di ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. I
funzionari dell'Autorità, nell'esercizio delle loro funzioni, sono pubblici
ufficiali. Essi sono vincolati dal segreto d'ufficio.
7. Con provvedimento dell'Autorità, i
soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma 6 sono
sottoposti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire
50 milioni se rifiutano od omettono, senza giustificato motivo, di fornire le
informazioni o di esibire i documenti, ovvero alla sanzione amministrativa del
pagamento di una somma fino a lire 100 milioni se forniscono informazioni od
esibiscono documenti non veritieri. L'entità delle sanzioni è proporzionata
all'importo contrattuale dei lavori cui le informazioni si riferiscono. Sono
fatte salve le diverse sanzioni previste dalle norme vigenti. I provvedimenti
dell'Autorità devono prevedere il termine di pagamento della sanzione e avverso
di essi è ammesso ricorso al giudice amministrativo in sede di giurisdizione
esclusiva da proporre entro trenta giorni dalla data di ricezione dei
provvedimenti medesimi. La riscossione della sanzione avviene mediante ruoli.
8.
Qualora i soggetti ai quali è richiesto di fornire gli elementi di cui al comma
6 appartengano alle pubbliche amministrazioni, si applicano le sanzioni
disciplinari previste dall'ordinamento per gli impiegati dello Stato.
9. Qualora accerti l'esistenza di
irregolarità, l'Autorità trasmette gli atti ed i propri rilievi agli organi di
controllo e, se le irregolarità hanno rilevanza penale, agli organi
giurisdizionali competenti. Qualora l'Autorità accerti che dalla realizzazione
dei lavori pubblici derivi pregiudizio per il pubblico erario, gli atti e i
rilievi sono trasmessi anche ai soggetti interessati e alla procura generale
della Corte dei conti.
10.
Alle dipendenze dell'Autorità sono costituiti ed operano:
a)
la Segreteria tecnica;
b)
il Servizio ispettivo;
c)
l'Osservatorio dei lavori pubblici.
10-bis.
Il Servizio ispettivo svolge accertamenti ed indagini ispettive nelle materie di
competenza dell'Autorità; informa, altresì, gli organi amministrativi
competenti sulle eventuali responsabilità riscontrate a carico di
amministratori, di pubblici dipendenti, di liberi professionisti e di imprese.
Il Ministro dei lavori pubblici, d'intesa con l'Autorità, può avvalersi del
Servizio ispettivo per l'attivazione dei compiti di controllo spettanti
all'Amministrazione.
10-ter. Al Servizio ispettivo è preposto
un dirigente generale di livello C ed esso è composto da non più di 125 unità
appartenenti alla professionalità amministrativa e tecnica, di cui 25 con
qualifica non inferiore a quella dirigenziale.
10-quater.
Sono fatte salve le competenze del Nucleo tecnico di valutazione e verifica
degli investimenti pubblici di cui all'articolo
3, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430.
10-quinquies.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio, ivi compreso il trasferimento delle risorse dal centro di
responsabilità "Ispettorato tecnico" dello stato di previsione del
Ministero dei lavori pubblici all'apposito centro di responsabilità dello stato
di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
11.
(Comma abrogato).
12.
(Comma abrogato).
13.
(Comma abrogato).
14.
L'Osservatorio dei lavori pubblici è articolato in una sezione centrale ed in
sezioni regionali aventi sede presso le regioni e le province autonome. I modi e
i protocolli della articolazione regionale sono definiti dall'Autorità di
concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano.
15. L'Osservatorio dei lavori pubblici
opera mediante procedure informatiche, sulla base di apposite convenzioni, anche
attraverso collegamento con gli analoghi sistemi della Ragioneria generale dello
Stato, dei Ministeri interessati, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT),
dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), delle regioni,
dell'Unione province d'Italia (UPI), dell'Associazione nazionale comuni italiani
(ANCI), delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle
casse edili.
16. La sezione centrale dell'Osservatorio
dei lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a)
provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i
lavori pubblici su tutto il territorio nazionale e, in particolare, di quelli
concernenti i bandi e gli avvisi di gara, le aggiudicazioni e gli affidamenti,
le imprese partecipanti, l'impiego della mano d'opera e le relative norme di
sicurezza, i costi e gli scostamenti rispetto a quelli preventivati, i tempi di
esecuzione e le modalità di attuazione degli interventi, i ritardi e le
disfunzioni;
b)
determina annualmente costi standardizzati per tipo di lavoro in relazione a
specifiche aree territoriali, facendone oggetto di una specifica pubblicazione;
c)
pubblica semestralmente i programmi triennali dei lavori pubblici predisposti
dalle amministrazioni aggiudicatrici, nonché l'elenco dei lavori pubblici
affidati;
d)
promuove la realizzazione di un collegamento informatico con le amministrazioni
aggiudicatrici, gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, nonché con le
regioni, al fine di acquisire informazioni in tempo reale sui lavori pubblici;
e)
garantisce l'accesso generalizzato, anche per via informatica, ai dati raccolti
e alle relative elaborazioni;
f)
adempie agli oneri di pubblicità e di conoscibilità richiesti dall'Autorità;
g)
favorisce la formazione di archivi di settore, in particolare in materia
contrattuale, e la formulazione di tipologie unitarie da mettere a disposizione
delle amministrazioni interessate.
16
bis. (Comma non recepito).
[Con questo colore sono indicate le parti soppresse dalla L.R.19/05/2003 n. 7]
17. Le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici, per i lavori pubblici di importo superiore a [250.000] 150.000 euro, entro trenta giorni dalla data del verbale di gara o di definizione della trattativa privata, i dati concernenti la denominazione dei lavori, il contenuto dei bandi e dei verbali di gara, i soggetti invitati, l'importo di aggiudicazione, il nominativo dell'aggiudicatario o dell'affidatario e del progettista e, entro sessanta giorni dalla data del loro compimento ed effettuazione, l'inizio, gli stati di avanzamento e l'ultimazione dei lavori, l'effettuazione del collaudo, l'importo finale del lavoro. Il soggetto che ometta, senza giustificato motivo, di fornire i dati richiesti è sottoposto, con provvedimento dell'Autorità, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a 30.000 euro. La sanzione è elevata fino a 60.000 euro se sono forniti dati non veritieri non dipendenti da errori o errata interpretazione dei dati richiesti. Per i lavori pubblici di importo compreso fra [150.000] 20.000 e [250.000] 150.000 euro, le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori sono tenuti a comunicare all'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esclusivamente note informative sintetiche con cadenza annuale con cadenza trimestrale."
18.
I dati di cui al comma 17, relativi ai lavori di interesse regionale, provinciale
e comunale, sono comunicati all' [e
sezioni regionali dell']
Osservatorio regionale
dei lavori pubblici
[che li trasmettono alla sezione centrale].
19.
L'Autorità opera nel territorio della Regione.
20.
L'Assessore regionale per i
lavori pubblici è autorizzato a stipulare apposita convenzione, previo parere
della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, con
l'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici per l'assolvimento, nel
territorio della Regione, dei compiti e delle funzioni cui l'organo è preposto.
21. L'Osservatorio per l'accelerazione e la qualificazione della spesa pubblica di cui all'articolo 22 della legge regionale 7 marzo 1997, n. 6, e successive modifiche ed integrazioni assume la denominazione di Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
22. L'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici è istituito presso l'Assessorato regionale dei lavori pubblici quale
ufficio speciale posto alle dirette dipendenze dell’Assessore regionale per i
lavori pubblici, cui è preposto un dirigente.
23. L'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici è lo strumento tecnico-gestionale della Regione per lo
svolgimento di tutte le attività ed i compiti previsti dalla presente legge. Al
fine di massimizzare l'efficienza e minimizzare l'onere di trasmissione dei dati
da parte delle stazioni appaltanti di cui al comma 2, dell'articolo 2, al solo
Osservatorio regionale dei lavori pubblici compete la raccolta delle
informazioni relative all'intero ciclo di realizzazione dei lavori pubblici, in
particolare alla fase di programmazione, esperimento della gara di appalto,
affidamento, esecuzione, collaudo e gestione. Tutti i soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, hanno l'obbligo di rapportarsi esclusivamente
all'Osservatorio regionale per la raccolta delle informazioni utili ai servizi
informativi e statistici.
24. L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici
opera con strumentazioni informatiche nel rispetto di standard comuni che
consentano l'interscambio delle informazioni con gli altri osservatori regionali
ed i vari soggetti istituzionali, anche a livello nazionale e comunitario, che
debbano accedere o utilizzare le informazioni.
25. L'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici opera anche avvalendosi del supporto tecnico e strumentale di
soggetti esterni, pubblici e privati, al fine di ottimizzare qualità e costi di
gestione.
26.
L'Osservatorio regionale dei
lavori pubblici svolge i seguenti compiti:
a) rileva e raccoglie informazioni
e dati statistici sulle modalità di esecuzione e sui risultati degli appalti di
lavori e sul rispetto delle disposizioni vigenti in materia di subappalto, di
contrattazione collettiva e di prevenzione degli infortuni;
b) attiva, gestisce ed aggiorna
una banca dati per il monitoraggio dei lavori e delle opere pubbliche eseguiti
nel territorio regionale;
c) promuove attività di indirizzo
e regolazione, anche cooperando con le altre regioni ed i competenti organismi
statali;
d) promuove attività dirette alla
formazione ed alla qualificazione del personale delle amministrazioni appaltanti
preposto alle attività di cui alla presente legge, con particolare riferimento
alla sicurezza; realizza studi e ricerche, organizza convegni, acquisisce e
diffonde documentazione tecnica e dati;
e) assicura le attività
necessarie per il funzionamento del sito informatico, per la pubblicazione degli
avvisi e dei bandi di gara;
f) espleta attività finalizzate
agli approfondimenti ed all'uniformità degli indirizzi interpretativi in
materia di lavori pubblici;
g)
cura la pubblicazione informatica del "Notiziario regionale sugli appalti e
le concessioni di lavori pubblici" per la messa a disposizione alle
stazioni appaltanti delle notizie utili in ordine alla normativa vigente in
materia, alle risultanze delle gare, alle dinamiche dei prezzi, alle
problematiche procedurali presentatesi;
h) assembla ed elabora i dati in
suo possesso anche con procedure statistiche e li rende disponibili su reti
informatiche condivise dagli enti locali;
i) promuove le opportune
iniziative, ivi compreso l'intervento ispettivo attraverso le competenti
strutture regionali, qualora sulla base delle risultanze comunque acquisite
emergano insufficienze, ritardi, anche nell'espletamento delle gare, disservizi
ed ogni altra anomalia;
j) trasmette annualmente alla
competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una
relazione sull'andamento del settore dei lavori pubblici, delle forniture e dei
servizi.
27.
La Regione istituisce un apposito capitolo di spesa per il funzionamento
dell'Osservatorio regionale dei lavori pubblici.
28. I proventi dell'attività
sanzionatoria dell'Autorità, effettuata nel territorio della Regione, e
concernenti violazioni di normativa regionale, salva l'eventuale detrazione di
una quota da convenirsi nella convenzione di cui al comma
20, affluiscono in entrata nel bilancio della Regione in apposita posta da
istituirsi nella rubrica
29.
L'Osservatorio regionale dei lavori pubblici esplica le funzioni
previste ai commi precedenti anche per i contratti di forniture di beni di cui
all'articolo 31, nonché per gli appalti di servizi e nei settori esclusi di
cui agli articoli 32 e 33, per importi superiori a 50.000 euro.
(parte
eliminata LR 20/07)
Art.
5. (Articolo non recepito)
Art.
6. (Articolo non recepito)
Art.
7. Misure per l'adeguamento della funzionalità
della pubblica amministrazione
1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), nominano, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. Nominano altresì un responsabile unico del procedimento per le opere di manutenzione ordinaria escluse dal programma triennale di cui al comma 3 dell’articolo 14.
2.
Il regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali
il responsabile del procedimento può coincidere con il progettista o con il
direttore dei lavori. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento tale
facoltà può essere esercitata per lavori di qualsiasi importo o tipologia.
L'Amministrazione della difesa, in considerazione della struttura gerarchica dei
propri organi tecnici, in luogo di un unico responsabile del procedimento può
nominare un responsabile del procedimento per ogni singola fase di svolgimento
del processo attuativo: progettazione, affidamento ed esecuzione.
3.
Il responsabile del procedimento formula proposte e fornisce dati e informazioni
ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei
relativi aggiornamenti annuali; assicura, in ciascuna fase di attuazione degli
interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo
determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione
del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure;
segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione
degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili
necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle
principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività
di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza.
4.
Il regolamento disciplina le ulteriori funzioni del responsabile del
procedimento, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità
del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza
durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto
legislativo 14 agosto 1996, n. 494, e successive modificazioni. Restano
ferme, fino alla data di entrata in vigore del predetto regolamento, le
responsabilità dell'ingegnere capo e del direttore dei lavori come definite
dalla normativa vigente.
5.
Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico. Qualora l'organico dei
soggetti di cui al comma 1 presenti carenze accertate o non consenta il
reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle
caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente
competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di
supporto all'attività del responsabile del procedimento possono essere affidati
con le procedure e le modalità previste dal decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 157, a professionisti singoli o associati
nelle forme di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815, e successive
modificazioni, o alle società di cui all'articolo 17, comma 1, lettere e) ed
f), aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico,
economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano
stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi
di natura professionale.
6.
Qualora si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse
amministrazioni statali, regionali o locali, l'amministrazione aggiudicatrice,
su proposta del responsabile unico del procedimento, può promuovere la
conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8
giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.
7.
Qualora alla Conferenza di servizi, convocata ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche, il rappresentante di un'amministrazione
invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza,
la Conferenza è riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo
giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della
totalità delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza
dei soggetti intervenuti.
8.
(Comma abrogato).
9.
(Comma abrogato).
10. (Comma abrogato).
11. (Comma abrogato).
12. (Comma abrogato).
13. (Comma abrogato).
14. (Comma abrogato).
15. (Comma non recepito).
Note all’art.
7:
La
legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi è stata pubblicata sulla
G.U R.I. 18 agosto 1990, n. 192.
Il
Decreto legislativo 14 agosto 1996, n.494 - Attuazione della direttiva 92/57/CEE
concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri
temporanei o mobili - è stato pubblicato nella G.U.R.I. 23 settembre 1996,
n. 223, S.O.
Il
Decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 - Attuazione della direttiva
92/50/cee in materia di appalti pubblici di servizi è stato pubblicato nella
G.U. del 6 maggio 1995 n. 104 S.O. ed è stato modificato dal D. Lgs. n.
65/2000.
La
legge 23 novembre 1939, n. 1815 è stata pubblicata nella G.U. 16 dicembre 1939,
n. 291.
La
legge 8 giugno 1990, n. 142 è stata integralmente abrogata dall'art. 274 del
T.U. enti locali ex d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267. I commi da 7 a 14 dell’art.
27 della stessa legge 142/1990, sono stati abrogati dall'art. 14, comma 1 della
legge 24 novembre 2000 e la materia trova regolamentazione nell’art. 34 dello
stesso d.Lgs. 267/2000 e ai sensi dell’articolo 14, comma 3, della legge n.
241 del 1990 come sostituito dall’articolo 9, comma 1, sempre della stessa legge
340/2000, per i lavori pubblici si continua ad applicare il presente articolo
7.
Art. 7 bis. Conferenza speciale di servizi per i lavori pubblici e Commissione regionale dei lavori pubblici
(aggiornato alla L.r. 28 dicembre 2004, n.17)
1. Per tutti i lavori pubblici il
cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria, il
parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del
procedimento.
2. I pareri sui progetti di importo complessivo superiore alla soglia comunitaria e fino a tre volte il medesimo importo vengono resi dalla Conferenza speciale di servizi che è convocata con le modalità e l'osservanza delle procedure di cui al comma 7 dell'articolo 7 dall'ingegnere capo del Genio civile competente per territorio, sulla base del progetto definitivo o esecutivo delle opere inviato dal responsabile del procedimento. Il voto del presidente in caso di parità determina la maggioranza. Si intende ingegnere capo del Genio civile competente per territorio quello della provincia in cui ricade l'opera o la maggiore estensione della stessa.
3. La Conferenza speciale di
servizi acquisisce tutte le intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nullaosta e assensi comunque denominati, necessari alla realizzazione
dei lavori ed il suo parere sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro
esame o parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o
collegiali ed uffici regionali in materia di opere pubbliche.
4. Il parere favorevole della
Conferenza speciale di servizi costituisce approvazione in linea tecnica del
progetto di cui al comma 2.
5. Ai lavori della Conferenza
speciale di servizi partecipano:
a) l'ingegnere capo del Genio civile, competente per territorio, in
qualità di presidente;
b) il responsabile del
procedimento;
c) i responsabili degli uffici
degli enti pubblici e/o privati delegati per legge ad esprimere pareri di
competenza, in qualità di componenti;
d) un dirigente dell'ufficio del
Genio civile.
6. Le funzioni di segretario della
Conferenza speciale di servizi sono svolte da un dirigente dell'ufficio del
Genio civile.
7. L'ingegnere capo del Genio
civile competente per territorio, qualora ne ravvisi la necessità, può
avvalersi di non più di cinque consulenti tecnico-giuridici scelti tra liberi
professionisti di comprovata esperienza o docenti universitari.
8. Con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese
generali per il funzionamento, per i partecipanti ed i consulenti della
Conferenza speciale di servizi.
9. Ai lavori della Conferenza
speciale di servizi partecipano, altresì, per l'acquisizione degli assensi di
competenza, i responsabili di enti e/o società private proprietari di immobili
e/o infrastrutture interessati dalla realizzazione degli interventi previsti in
progetto.
10. I pareri sui progetti di
importo superiore a tre volte la soglia comunitaria sono resi dalla Commissione regionale dei lavori
pubblici, di seguito denominata Commissione regionale, istituita quale organo
tecnico consultivo della Regione. La Commissione regionale esprime anche il
parere nei casi di appalto-concorso di cui al comma 4 dell'articolo 20.
11. La Commissione regionale
svolge attività di consulenza tecnica per la Regione e, per consulenze di
particolare complessità, su richiesta degli altri enti di cui alla lettera a)
del comma 2 dell'articolo 2.
12. Al fine della semplificazione
dei procedimenti di valutazione, di autorizzazione e di finanziamento per
l'esecuzione di lavori pubblici di cui al comma 10, il responsabile del
procedimento, o il soggetto privato attuatore di interventi, richiede la
convocazione della Commissione regionale, alla quale partecipano tutti i
soggetti competenti al rilascio di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni,
licenze, nulla osta ed assensi comunque denominati previsti dalla normativa
vigente, nonché il responsabile del procedimento.
13. Il parere della Commissione
regionale, da rendersi su progetti definitivi
[e/o]
o
esecutivi ai sensi
dell'articolo 16, sostituisce, a tutti gli effetti, qualsiasi altro esame o
parere di amministrazioni o di organi consultivi monocratici o collegiali e di
uffici regionali in materia di opere pubbliche.
14. La Commissione regionale
assume i provvedimenti di competenza con l'osservanza delle procedure di cui al
comma 7 dell'articolo 7. Il voto del presidente della Commissione regionale, in
caso di parità, determina la maggioranza.
15.
La Commissione regionale è composta [dai
dirigenti generali dei dipartimenti regionali] dal
dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici,
[Ispettorato
tecnico e Ispettorato tecnico regionale],
dall’Ispettore tecnico, dall’Ispettore tecnico regionale, dall'avvocato
generale della Regione, dall'ingegnere capo del Genio civile competente per
territorio e da cinque consulenti tecnico-giuridici designati dall'Assessore
regionale per i lavori pubblici.
16. L'Assessore regionale per i
lavori pubblici designa altresì il presidente della Commissione tra i dirigenti
generali degli ispettorati tecnici, cui è attribuito il potere di convocazione
della Commissione regionale dei lavori pubblici con le modalità di cui al comma
7 dell'articolo 7.
17. Le funzioni di segretario
della Commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico del dipartimento
cui è affidata la presidenza.
18. Con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici sono determinate le modalità per le spese
generali per il funzionamento relativamente ai componenti ed ai consulenti della
Commissione regionale.
19. Per il funzionamento della
Commissione regionale dei lavori pubblici si applicano le procedure previste per
la Conferenza speciale di servizi.
20.
Nel caso di opere e interventi sottoposti a procedura di valutazione di impatto
ambientale o a procedura di incidenza in attuazione dell'articolo 4 della direttiva
85/337/CEE del Consiglio del 27 giugno 1985, partecipa alla Conferenza speciale
o alla Commissione regionale l'autorità competente in materia di valutazione
di impatto ambientale ai sensi dell'articolo
91 della legge regionale 3 maggio 2001, n. 6.
21.
Nel caso di opere ed interventi ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico,
a vincolo idrogeologico, che comportino riduzione di superfici boscate, che
ricadono in parchi e riserve naturali ed in siti di importanza comunitaria di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e successive
modificazioni, nonché nel caso di progetti richiedenti la procedura di valutazione
di impatto ambientale, ovvero la procedura di valutazione di incidenza e di
progetti sottoposti a preventive autorizzazioni di natura ambientale, la Conferenza
speciale di servizi o la Commissione regionale si esprimono sul progetto preliminare,
al fine di concordare quali siano le condizioni per ottenere, in sede di presentazione
del progetto definitivo, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze
ed i nulla osta previsti dalla normativa vigente.
22. Per le finalità del presente
articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2002, la spesa di 200
migliaia di euro in termini di competenza e di 100 migliaia di euro in termini
di cassa.
23. All'onere di cui al comma 22
si provvede in termini di competenza con parte delle disponibilità dell'UPB
4.2.1.5.2 (capitolo 215704, codice 1001) ed in termini di cassa con parte delle
disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.1 (capitolo 215711).
24. Per gli esercizi finanziari
successivi la spesa è valutata in 100 migliaia di euro, cui si provvede con
parte delle disponibilità dell'UPB 4.2.1.5.2 (capitolo 215704).
Nota all’art.
7-bis
L'articolo è aggiornato alla L.r. 28 dicembre 2004, n.17
Il D.P.R. 8
settembre 1997, n. 357 - Regolamento recante attuazione della direttiva
92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali,
nonché della flora e della fauna selvatiche è stato pubblicato nella G.U. 23
ottobre 1997, n. 248, S.O.
Art. 7 ter.
Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici
(aggiornato alla L.r. 28 dicembre 2004, n.17)
1. Nelle more della compiuta
applicazione del capo
I della legge regionale 12 gennaio 1993, n. 10 (1), è istituito l'Ufficio
regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
2. L'Ufficio si articola in una
sezione centrale avente sede in Palermo ed in sezioni provinciali aventi sede
nei capoluoghi delle province regionali.
3. L'Ufficio costituisce articolazione dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.
3. L'Ufficio costituisce struttura intermedia dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici ed è articolato in servizi.
4. La sezione centrale svolge
attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse
sovra-provinciale con importo a base d'asta superiore a 1.250 migliaia di euro
nonchè attività di coordinamento delle sezioni provinciali.
5. Le sezioni provinciali svolgono
attività di espletamento delle gare d'appalto per le opere di interesse
provinciale, intercomunale e comunale per i lavori con importo a base d'asta
superiore a 1.250 migliaia di euro.
6. Le sezioni centrale e
provinciali redigono un verbale delle operazioni di gara che viene trasmesso
alle amministrazioni appaltanti nonché ai soggetti collocatisi al primo ed al
secondo posto in graduatoria. Il verbale costituisce proposta ai fini
dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione da parte dell'organo
competente dell'amministrazione appaltante.
7. Gli importi di cui ai commi 4 e
5 possono essere modificati in relazione agli elementi statistici utili a
determinare la concreta funzionalità delle sezioni, con decreto dell'Assessore
regionale per i lavori pubblici su deliberazione adottata dalla Giunta regionale
previo parere della competente Commissione dell'Assemblea regionale siciliana.
8. E' data facoltà alle
amministrazioni appaltanti di avvalersi, con motivata richiesta, delle sezioni
provinciali, indipendentemente dall'importo dell'appalto.
9. Presso ciascuna sezione
provinciale è costituita una commissione di tre componenti in possesso di
adeguata professionalità scelti rispettivamente tra le seguenti figure:
a) un dirigente amministrativo dell'Amministrazione regionale o in alternativa, previa costituzione di apposito albo, un soggetto esterno all'Amministrazione regionale in possesso di specifiche e documentate competenze scelto tra magistrati a riposo provenienti dalle giurisdizioni amministrative e contabili, avvocati cassazionisti, dirigenti amministrativi degli enti locali, previo parere della Commissione "Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana; (2)
b) un dirigente tecnico
dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici, previo parere della Commissione
"Affari istituzionali" dell'Assemblea regionale siciliana;
c) un dirigente o un funzionario
dell'ente appaltante, escluso il responsabile del procedimento, indicato di
volta in volta dall'ente di competenza.
10. La sezione centrale è
costituita dai presidenti delle sezioni provinciali.
11. Presso ogni sezione è
istituito un ufficio di segreteria tecnico-amministrativa, al quale è preposto
un dirigente regionale
12. Nell'ambito degli uffici di
segreteria tecnico-amministrativa, la cui dotazione non può superare le trenta
unità, possono essere assegnate in posizione di comando non più di dieci unità
di personale proveniente da amministrazioni comunali, provinciali o dagli enti
territoriali interessati.
12 bis. Con provvedimento dell'Ispettore generale dell'Ispettorato tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici sono nominati i dirigenti preposti alle segreterie tecnico-amministrative ed il personale da assegnare.
13. Con decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici, sono istituite le commissioni delle sezioni e nominati i componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 9. (2)
14.
All'atto dell'accettazione dell'incarico ciascun componente delle sezioni è
tenuto a presentare dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni
ostative di cui alla legge
27 marzo 2001, n. 97.
15. I componenti delle sezioni e i
funzionari preposti alle segreterie restano in carica due anni
ed in caso di prima nomina detto termine può essere
prorogato di ulteriori anni due..
Durante tale periodo i componenti in attività di servizio sono distaccati presso
l'Ufficio regionale per l'espletamento di gare per l'appalto di lavori pubblici.
Dopo tre assenze continuative il componente dell'Ufficio di cui al comma 1 è
dichiarato decaduto e si procede alla sua sostituzione. Il rinnovo delle nomine
è effettuato almeno sei mesi prima della naturale scadenza. L'incarico di
componente della commissione,
fatto salvo
quanto disposto al primo periodo,non
può essere rinnovato prima di due anni dalla cessazione del precedente incarico.
16. Ai componenti delle
commissioni di nomina regionale spetta un'indennità annua lorda di funzione da
determinarsi con il regolamento di cui al comma 17. Per gli altri componenti
l'eventuale indennità è posta a carico delle rispettive amministrazioni di
provenienza.
17. Entro il 30 novembre 2002 la
Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale per i lavori pubblici
approva lo schema di regolamento per il funzionamento dell'Ufficio di cui al
presente articolo.
18. A decorrere dal novantesimo
giorno successivo alla pubblicazione del regolamento di cui al comma 17 gli enti
appaltanti sono obbligati ad applicare le procedure di cui al presente articolo.
19.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente Capo si provvede ad imputare
il relativo onere a carico del bilancio regionale relativo all'esercizio finanziario
2003.
Note all’art.
7-ter
(1) La legge
regionale 12 gennaio 1993, n. 10 è stata pubblicata nel Bollettino Ufficiale
Della Regione Sicilia N. 3. del 16
gennaio 1993.
(2) Comma così modificato per effetto dell'art. 126 della L.r. 18 dicembre 2004, n.17.
(3)La legge
27 marzo 2001, n. 97-Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento
disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle
amministrazioni pubbliche- è stata pubblicata nella G.U.R.I. 5 aprile 2001, n.
80.
Art. 8. Qualificazione
(Ai sensi dell'articolo 5 della L.r. 7/2003)
<<L’articolo 8 si applica con le modifiche apportate dall’articolo 7, comma 1, lettera d), della legge 1 agosto 2002 n. 166>>. (di seguito riportate in carattere neretto)
1. Al fine di assicurare il conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 1, i soggetti esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici devono essere qualificati ed improntare la loro
attività ai principi della qualità, della professionalità e della
correttezza. Allo stesso fine i prodotti, i processi, i servizi e i sistemi di
qualità aziendali impiegati dai medesimi soggetti sono sottoposti a
certificazione, ai sensi della normativa vigente.
2.
Con apposito regolamento,
da emanare ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato e con il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previo parere delle competenti
Commissioni parlamentari, è istituito, tenendo conto della normativa vigente
in materia, un sistema di qualificazione, unico per tutti gli esecutori a qualsiasi
titolo di lavori pubblici di cui all'articolo 2, comma 1, di importo superiore
a 150.000 euro,
articolato in rapporto alle tipologie ed all'importo dei lavori stessi.
3. Il sistema di qualificazione è
attuato da organismi di diritto privato di attestazione, appositamente
autorizzati dall'Autorità di cui all'articolo 4, sentita un'apposita
commissione consultiva istituita presso l'Autorità medesima. Alle spese di
finanziamento della commissione consultiva si provvede a carico del bilancio
dell'Autorità, nei limiti delle risorse disponibili. Agli organismi di
attestazione è demandato il compito di attestare l'esistenza nei soggetti
qualificati di:
a)
certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie
UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti
accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000;
b)
dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del
sistema di qualità rilasciata dai soggetti di cui alla lettera a);
c)
requisiti di ordine generale nonché tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari conformi alle disposizioni comunitarie in materia di
qualificazione .
4.
Il regolamento di cui
al comma 2 definisce in particolare:
a)
il numero e le modalità di nomina dei componenti la commissione consultiva di
cui al comma 3, che deve essere composta da rappresentanti delle amministrazioni
interessate dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, della Conferenza dei
presidenti delle regioni e delle province autonome, delle organizzazioni
imprenditoriali firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro di
settore e degli organismi di rappresentanza dei lavoratori interessati;
[b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi, organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere, fermo restando che essi devono agire in piena indipendenza rispetto ai soggetti esecutori di lavori pubblici destinatari del sistema di qualificazione e che sono soggetti alla sorveglianza dell'Autorità; i soggetti accreditati nel settore delle costruzioni, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e delle norme nazionali in materia, al rilascio della certificazione dei sistemi di qualità, su loro richiesta sono autorizzati dall'Autorità, nel caso siano in possesso dei predetti requisiti, anche allo svolgimento dei compiti di attestazione di cui al comma 3, fermo restando il divieto per lo stesso soggetto di svolgere sia i compiti della certificazione che quelli dell'attestazione relativamente alla medesima impresa;]
b) le modalità e i criteri di autorizzazione e di eventuale revoca nei
confronti degli organismi di attestazione, nonché i requisiti soggettivi,
organizzativi, finanziari e tecnici che i predetti organismi devono possedere;
c) le modalità di attestazione
dell'esistenza nei soggetti qualificati della certificazione del sistema di
qualità o della dichiarazione della presenza di elementi del sistema di qualità,
di cui al comma 3, lettere a) e b), e dei requisiti di cui al comma 3, lettera
c), nonché le modalità per l'eventuale verifica annuale dei predetti requisiti
relativamente ai dati di bilancio;
d)
i requisiti di ordine generale ed i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari di cui al comma 3, lettera c), con le relative misure in
rapporto all'entità e alla tipologia dei lavori, tenuto conto di quanto
disposto in attuazione dell'articolo 9, commi 2 e 3. Vanno definiti, tra i
suddetti requisiti, anche quelli relativi alla regolarità contributiva e
contrattuale, ivi compresi i versamenti alle casse edili;
e)
la facoltà ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti, graduati in un
periodo non superiore a cinque anni ed in rapporto alla tipologia dei lavori
nonché agli oggetti dei contratti, di richiedere il possesso della
certificazione del sistema di qualità o della dichiarazione della presenza di
elementi del sistema di qualità di cui al comma 3, lettere a) e b). La facoltà
ed il successivo obbligo per le stazioni appaltanti di richiedere la
certificazione di qualità non potranno comunque essere previsti per lavori di
importo inferiore a 500.000 ECU;
f) i criteri per la determinazione delle
tariffe applicabili all'attività di qualificazione;
[g) la durata dell'efficacia della qualificazione, non inferiore a due anni e non superiore a tre anni, nonché le relative modalità di verifica;]
g)
le modalità di verifica della qualificazione. Fatto salvo quanto specificatamente
previsto con riferimento alla qualificazione relativa alla categoria dei lavori
di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni
architettonici sottoposte alle disposizioni di tutela del citato testo unico
delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di
cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, ottenute antecedentemente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 11-sexies ovvero
nelle more dell’efficacia dello stesso, la durata dell’efficacia della qualificazione
è di cinque anni, con verifica entro il terzo anno del mantenimento dei requisiti
di ordine generale nonché dei requisiti di capacità strutturale da indicare
nel regolamento. La verifica di mantenimento sarà tariffata proporzionalmente
alla tariffa di attestazione in misura non superiore ai 3/5 della stessa. La
durata
dell’efficacia della qualificazione relativa alla categoria dei lavori di restauro
e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici
sottoposte alle disposizioni di tutela di cui al citato testo unico ottenuta
antecedentemente alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma
11-sexies ovvero nelle more dell’efficacia dello stesso, è di tre anni, fatta
salva la verifica in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale e dei
requisiti di ordine speciale individuati dal suddetto regolamento;
h)
la formazione di elenchi, su base regionale, dei soggetti che hanno conseguito
la qualificazione di cui al comma 3; tali elenchi sono redatti e conservati
presso l'Autorità, che ne assicura la pubblicità per il tramite
dell'Osservatorio dei lavori pubblici di cui all'articolo 4.
5.
(Comma abrogato).
6.
Il regolamento di cui
al comma 2 disciplina le modalità dell'esercizio, da parte dell'Ispettorato
generale per l'Albo nazionale dei costruttori e per i contratti di cui al sesto
comma dell'articolo 6, legge 10 febbraio 1962, n. 57, delle competenze già attribuite
al predetto ufficio e non soppresse ai sensi del presente articolo.
7.
Fino al 31 dicembre 1999, il Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori dispone la sospensione da tre a sei mesi dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici nei casi previsti dall'articolo 24,
primo comma, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993. Resta
fermo quanto previsto dalla vigente disciplina antimafia ed in materia di misure
di prevenzione. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al primo
periodo, sono abrogate le norme incompatibili relative alla sospensione e alla
cancellazione dall'Albo di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e sono
inefficaci i procedimenti iniziati in base alla normativa previgente. A
decorrere dal 1° gennaio 2000, all'esclusione dalla partecipazione alle
procedure di affidamento di lavori pubblici provvedono direttamente le stazioni
appaltanti, sulla base dei medesimi criteri.
8. A decorrere dal 1° gennaio 2000, i
lavori pubblici possono essere eseguiti esclusivamente da soggetti qualificati
ai sensi dei commi 2 e 3 del presente articolo, e non esclusi ai sensi del comma
7 del presente articolo. Con effetto dalla data di entrata in vigore della
presente legge, è vietata, per l'affidamento di lavori pubblici,
l'utilizzazione degli albi speciali o di fiducia predisposti dai soggetti di cui
all'art. 2.
9.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento
di cui al comma 2 e sino al 31 dicembre 1999, l'esistenza dei requisiti di cui
alla lettera c) del comma 3 è accertata in base al certificato di iscrizione
all'Albo nazionale dei costruttori per le imprese nazionali o, per le imprese
dei Paesi appartenenti alla Comunità europea, in base alla certificazione, prodotta
secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso dei requisiti
prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle gare.
10. A decorrere dal 1° gennaio 2000, è
abrogata la legge 10 febbraio 1962, n. 57. Restano ferme le disposizioni di cui
alla legge 19 marzo 1990, n.
55, e successive modificazioni.
11.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3
dell'articolo 9 e fino al 31 dicembre 1999, ai fini della partecipazione alle
procedure di affidamento e di aggiudicazione dei lavori pubblici di cui alla
presente legge, l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori avviene ai sensi
della legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni,
e della legge 15 novembre 1986, n. 768, e sulla base dei requisiti di iscrizione
come rideterminati ai sensi del medesimo comma 3 dell'articolo 9.
11-bis.
Le imprese dei Paesi appartenenti all'Unione europea partecipano alle procedure
per l'affidamento di appalti di lavori pubblici in base alla documentazione,
prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, del possesso di
tutti i requisiti prescritti per la partecipazione delle imprese italiane alle
gare.
11-ter.
Il regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, stabilisce gli specifici
requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che devono possedere i
candidati ad una concessione di lavori pubblici che non intendano eseguire i
lavori con la propria organizzazione di impresa. Fino alla data di entrata in
vigore del suddetto regolamento i requisiti e le relative misure sono stabiliti
dalle amministrazioni aggiudicatrici.
11-quater. Le imprese alle quali venga
rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie
UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme
europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di
elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei
seguenti benefìci:
a)
la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e
dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese
certificate, del 50 per cento;
b)
nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione
la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in
aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della
presente legge.
11-quinquies.
Per i lavori di importo pari o inferiore a 150.000 euro il sistema di
qualificazione delle imprese esecutrici di lavori pubblici è così determinato:
a) per le imprese iscritte
all'albo separato delle imprese artigiane, istituito presso le camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura, il requisito richiesto per
partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la presentazione
del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al rispettivo albo camerale;
b) per le imprese cooperative
iscritte al registro prefettizio, sezione produzione e lavoro, il requisito
richiesto per partecipare agli appalti dei lavori pubblici, è esclusivamente la
presentazione del certificato di iscrizione, da almeno due anni, al registro
prefettizio;
c)
per tutte le altre imprese non rientranti nelle fattispecie di cui alle lettere
a) e b), per la partecipazione agli appalti di lavori pubblici i requisiti richiesti
sono quelli previsti dall'articolo 28, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente
della Repubblica del 25 gennaio 2000, n. 34, ridotti del cinquanta per cento.
11-sexies.
Per le attività di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici
decorate di beni architettonici, il Ministro per i beni culturali e ambientali,
sentito il Ministro dei lavori pubblici, provvede a stabilire i requisiti
di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori.
11-septies. Nel caso di forniture e servizi, i lavori, ancorché accessori
e di rilievo economico inferiore al 50 per cento, devono essere eseguiti
esclusivamente da soggetti qualificati ai sensi del presente articolo.
Art.
9. Norme in materia di partecipazione alle gare
1.
Fermo restando quanto disposto dall'articolo 8, fino al 31 dicembre 1999 la
partecipazione alle procedure di affidamento dei lavori pubblici è altresì
ammessa in base alle norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e
successive modificazioni e integrazioni, e al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, come integrato dalle disposizioni
di cui al comma 2 del presente articolo.
2.
Le disposizioni di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono
integrate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo
17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, per quanto attiene al periodo
di riferimento nonché alla determinazione dei parametri e dei coefficienti,
differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari
e tecnico-organizzativi che i concorrenti debbono possedere per la
partecipazione alle procedure di affidamento di lavori pubblici.
3. Il Ministro dei lavori pubblici, con
proprio decreto da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentito il comitato centrale per l'Albo nazionale dei
costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in
opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2.
Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto
riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità
tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica,
dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità
finanziaria ed imprenditoriale.
4.
Con il decreto di cui al comma 3, è istituita una apposita categoria per le
attività di scavo archeologico, restauro e manutenzione dei beni sottoposti a
tutela ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089 e successive modificazioni.
4-bis.
Per le iscrizioni di competenza del Comitato centrale dell'Albo nazionale dei
costruttori non è richiesto il parere consultivo del comitato regionale.
Nota all’art.
9.
La legge 10
febbraio 1962, n. 57 - Istituzione dell'Albo nazionale dei costruttori,
pubblicata nella Gazz. Uff. 2 marzo 1962, n. 56, è stata abrogata dall’art.
8, Legge n. 109/19994, nel testo modificato dall'art. 4-ter, D.L. 3 aprile 1995,
n. 101, a decorrere dal 1° gennaio 2000.
●Per la
legge 1 giugno 1939, n. 1089 vedi nota all’art. 3
Art. 10. Soggetti ammessi alle gare
1. Sono ammessi a partecipare alle
procedure di affidamento dei lavori pubblici i seguenti soggetti:
a)
le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società
cooperative, secondo le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9;
b)
i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma
della legge 25 giugno 1909, n. 422, e successive modificazioni, e i consorzi tra
imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, sulla base delle
disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge;
c)
i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi
dell'articolo 2615-ter
del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società
commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 12 della presente legge;
d)
le associazioni temporanee di concorrenti, costituite dai soggetti di cui alle
lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano
conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi,
qualificato capogruppo, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e
dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13;
e) i consorzi di concorrenti di cui all'articolo
2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b)
e c) del presente comma anche in forma di società ai sensi dell'articolo
2615-ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni di cui
all'articolo 13 della presente legge;
e-bis)
i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse
economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si
applicano al riguardo le disposizioni di cui all'articolo 13.
1-bis.
Non possono partecipare alla medesima gara imprese che si trovino fra di loro in
una delle situazioni di controllo di cui all'articolo
2359 del codice civile.
1-ter. I soggetti di cui all'articolo 2,
comma 2, possono prevedere nel bando la facoltà, in caso di fallimento o di
risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'originario appaltatore,
di interpellare il secondo classificato al fine di stipulare un nuovo contratto
per il completamento dei lavori alle medesime condizioni economiche già
proposte in sede di offerta. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, in caso
di fallimento del secondo classificato, possono interpellare il terzo
classificato e, in tal caso, il nuovo contratto è stipulato alle condizioni
economiche offerte dal secondo classificato.
1-quater. I soggetti di cui all'articolo
2, comma 2, prima di procedere all'apertura delle buste delle offerte
presentate, richiedono ad un numero di offerenti non inferiore al 10 per cento
delle offerte presentate, arrotondato all'unità superiore, scelti con sorteggio
pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della richiesta medesima,
il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e
tecnico-organizzativa, eventualmente richiesti nel bando di gara, presentando la
documentazione indicata in detto bando o nella lettera di invito. Quando tale
prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella
domanda di partecipazione o nell'offerta, i soggetti aggiudicatori procedono
all'esclusione del concorrente dalla gara, alla escussione della relativa
cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i
provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 7, nonché per l'applicazione delle
misure sanzionatorie di cui all'articolo 8, comma 7. La suddetta richiesta è,
altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di
gara, anche all'aggiudicatario e al concorrente che segue in graduatoria,
qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati, e nel caso
in cui essi non forniscano la prova o non confermino le loro dichiarazioni si
applicano le suddette sanzioni e si procede alla determinazione della nuova
soglia di anomalia dell'offerta ed alla conseguente eventuale nuova
aggiudicazione.
Note all’art.
10
●La legge
25 giugno 1909, n. 422 è stata pubblicata nella G.U.R.I. del 10 luglio 1909.
●La legge
legge 8 agosto 1985, n. 443 è stata pubblicata nella G.U.R.I. 24 agosto 1985, n. 199.
●Il
decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240 è stato pubblicato sulla G.U. 5
agosto 1991, n. 182.