Con questo sfondo colorato sono evidenziati gli articoli del D.P.R. 554/99 che, secondo la CIRCOLARE Ass. LL.PP. 24 ottobre 2002, non sono compatibili con la legislazione siciliana in materia di LL.PP. |
Sezione
terza: Progetto definitivo |
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Art. 25 (Documenti componenti il progetto definitivo) |
1.
Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto
preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di
servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della
concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro
atto equivalente.
2.
Esso comprende:
a)
relazione descrittiva;
b)
relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica, sismica;
c)
relazioni tecniche specialistiche;
d)
rilievi planoaltimetrici e studio di inserimento urbanistico;
e)
elaborati grafici;
f)
studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio
di fattibilità ambientale;
g)
calcoli preliminari delle strutture e degli impianti;
h)
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;
i)
piano particellare di esproprio;
l)
computo metrico estimativo;
m)
quadro economico.
3.
Quando il progetto definitivo è posto a base di gara ai sensi dell’articolo
19, comma 1, lettera b) della Legge ferma restando la necessità della previa
acquisizione della positiva valutazione di impatto ambientale se richiesta,
in sostituzione del disciplinare di cui all’articolo 32, il progetto è corredato
dallo schema di contratto e dal capitolato speciale d’appalto redatti con le
modalità indicate all’articolo 43 (2).
Il capitolato prevede, inoltre, la sede di redazione e tempi della progettazione
esecutiva, nonché le modalità di controllo del rispetto da parte dell'affidatario
delle indicazioni del progetto definitivo.
4.
Gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli preliminari sono
sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione
esecutiva non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.
(2)Trattasi
di errore di coordinamento: si legga articolo 45
Art. 26 (Relazione descrittiva del progetto definitivo) |
1.
La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del
progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello
qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi.
2.
In particolare la relazione:
a)
descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa
del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli
aspetti dell'inserimento dell’intervento sul territorio, le caratteristiche
prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di
progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto
riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;
b)
riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia,
l'idrologia, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico,
artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di
progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, di cui all’art.
29, ove previsto, nonché attraverso i risultati di apposite indagini e
studi specialistici;
c)
indica le eventuali cave e discariche da utilizzare per la realizzazione
dell’intervento con la specificazione dell’avvenuta autorizzazione;
d)
indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;
e)
riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a
soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell’intervento da realizzare ed
in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i
nuovi manufatti;
f)
contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni
alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;
g)
riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di
valorizzazione architettonica;
h)
riferisce in merito al tempo necessario per la redazione del progetto esecutivo
eventualmente aggiornando quello indicato nel cronoprogramma del progetto
preliminare.
3. Quando il progetto definitivo è posto a base di gara e riguarda interventi complessi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere h) ed i) la relazione deve essere corredata da quanto previsto all’articolo 36, comma 3
Art. 27 (Relazioni geologica, geotecnica, idrologica e idraulica del progetto definitivo) |
1.
La relazione geologica comprende, sulla base di specifiche indagini geologiche,
la identificazione delle formazioni presenti nel sito, lo studio dei tipi
litologici, della struttura e dei caratteri fisici del sottosuolo, definisce il
modello geologico-tecnico del sottosuolo, illustra e caratterizza gli aspetti
stratigrafici, strutturali, idrogeologici, geomorfologici, litotecnici e fisici
nonché il conseguente livello di pericolosità geologica e il comportamento in
assenza ed in presenza delle opere.
2.
La relazione geotecnica definisce, alla luce di specifiche indagini geotecniche,
il comportamento meccanico del volume di terreno influenzato, direttamente o
indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che a sua volta influenzerà
il comportamento del manufatto stesso. Illustra inoltre i calcoli geotecnici per
gli aspetti che si riferiscono al rapporto del manufatto con il terreno.
3.
Le relazioni idrologica e idraulica riguardano lo studio delle acque meteoriche,
superficiali e sotterranee. Gli studi devono indicare le fonti dalle quali
provengono gli elementi elaborati ed i procedimenti usati nella elaborazione per
dedurre le grandezze di interesse.
Art. 28 (Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo) |
1.
Ove la progettazione implichi la soluzione di questioni specialistiche, queste
formano oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e
indicano le soluzioni da adottare in sede di progettazione esecutiva.
Art. 29 (Studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale) |
1.
Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, è
redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed è predisposto
contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di
selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonché dei dati e
delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con
riferimento alle cave e alle discariche.
2.
Lo studio di fattibilità ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base
del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella
fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure
atte a ridurre o compensare gli effetti dell’intervento sull’ambiente e
sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualità ambientale e
paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini
tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall’intervento in
fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attività e lavorazioni
necessarie all’esecuzione dell’intervento, e all'esistenza di vincoli sulle
aree interessate. Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni in materia ambientale.
Art. 30 (Elaborati grafici del progetto definitivo) |
1.
Gli elaborati grafici descrivono le principali caratteristiche dell’intervento
da realizzare. Essi individuano le caratteristiche delle fondazioni e sono
redatti nelle opportune scale in relazione al tipo di opera o di lavoro,
puntuale o a rete, da realizzare.
2.
Per i lavori e le opere puntuali i grafici sono costituiti, salva diversa
indicazione del progetto preliminare ed oltre a quelli già predisposti con il
medesimo progetto, da:
a)
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dell'area interessata all’intervento;
b)
planimetria d'insieme in scala non inferiore a 1:500, con le indicazioni delle
curve di livello dell'area interessata all’intervento, con equidistanza non
superiore a cinquanta centimetri, delle strade, della posizione, sagome e
distacchi delle eventuali costruzioni confinanti e delle eventuali alberature
esistenti con la specificazione delle varie essenze;
c)
planimetria in scala non inferiore a 1:200, in relazione alla dimensione
dell'intervento, corredata da due o più sezioni atte ad illustrare tutti i
profili significativi dell’intervento, anche in relazione al terreno, alle
strade ed agli edifici circostanti, prima e dopo la realizzazione, nella quale
risultino precisati la superficie coperta di tutti i corpi di fabbrica. Tutte le
quote altimetriche relative sia al piano di campagna originario sia alla
sistemazione del terreno dopo la realizzazione dell’intervento, sono riferite
ad un caposaldo fisso. La planimetria riporta la sistemazione degli spazi
esterni indicando le recinzioni, le essenze arboree da porre a dimora e le
eventuali superfici da destinare a parcheggio; è altresì integrata da una
tabella riassuntiva di tutti gli elementi geometrici del progetto: superficie
dell'area, volume dell'edificio, superficie coperta totale e dei singoli piani e
ogni altro utile elemento;
d)
le piante dei vari livelli, nella scala prescritta dai regolamenti edilizi o da
normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100 con l'indicazione delle
destinazioni d'uso, delle quote planimetriche e altimetriche e delle strutture
portanti. Le quote altimetriche sono riferite al caposaldo di cui alla lettera
c)
ed in tutte le piante sono indicate le linee di sezione di cui alla lettera e);
e)
almeno due sezioni, trasversale e longitudinale nella scala prescritta da
regolamenti edilizi o da normative specifiche e comunque non inferiore a 1:100,
con la misura delle altezze nette dei singoli piani, dello spessore dei solai e
della altezza totale dell'edificio. In tali sezioni è altresì indicato
l'andamento del terreno prima e dopo la realizzazione dell’intervento, lungo
le sezioni stesse, fino al confine ed alle eventuali strade limitrofe. Tutte le
quote altimetriche sono riferite allo stesso caposaldo di cui alla lettera c);
f)
tutti i prospetti, a semplice contorno, nella scala prescritta da normative
specifiche e comunque non inferiore a 1:100 completi di riferimento alle altezze
e ai distacchi degli edifici circostanti, alle quote del terreno e alle sue
eventuali modifiche. Se l'edificio è adiacente ad altri fabbricati, i disegni
dei prospetti comprendono anche quelli schematici delle facciate adiacenti;
g)
elaborati grafici nella diversa scala prescritta da normative specifiche e
comunque non inferiore a 1:200 atti ad illustrare il progetto strutturale nei
suoi aspetti fondamentali, in particolare per quanto riguarda le fondazioni;
h)
schemi funzionali e dimensionamento di massima dei singoli impianti, sia interni
che esterni; i) planimetrie e sezioni in scala non inferiore a 1:200, in cui
sono riportati i tracciati principali delle reti impiantistiche esterne e la
localizzazione delle centrali dei diversi apparati, con l'indicazione del
rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, in modo da poterne
determinare il relativo costo;
3.
Le prescrizioni di cui al comma 2 si riferiscono agli edifici. Esse valgono per
gli altri lavori e opere puntuali per quanto possibile e con gli opportuni
adattamenti.
4.
Per interventi su opere esistenti, gli elaborati di cui al comma
2, lettere c), d), e) ed f) indicano, con idonea rappresentazione grafica,
le parti conservate, quelle da demolire e quelle nuove.
5.
Per i lavori e le opere a rete i grafici sono costituiti, oltre che da quelli già
predisposti con il progetto preliminare, anche da:
a)
stralcio dello strumento urbanistico generale o attuativo con l'esatta
indicazione dei tracciati dell’intervento. Se sono necessari più stralci è
redatto anche un quadro d'insieme in scala non inferiore a 1:25.000;
b)
planimetria in scala non inferiore a 1:2.000 con le indicazioni delle curve di
livello delle aree interessate dall’intervento, con equidistanza non superiore
a un metro, dell'assetto definitivo dell’intervento e delle parti
complementari. Se sono necessarie più planimetrie è redatto anche un quadro
d'insieme in scala non inferiore a 1:5.000;
c)
profili longitudinali in scala non inferiore a 1:200 per le altezze e 1:2.000
per le lunghezze e sezioni trasversali;
d)
piante, sezioni e prospetti in scala non inferiore a 1:100 di tutte le opere
d'arte, manufatti e opere speciali comunque riconducibili ad opere puntuali.
6.
Per ogni opera e lavoro, indipendentemente dalle tipologie e categorie, gli
elaborati grafici del progetto definitivo comprendono le opere ed i lavori
necessari per il rispetto delle esigenze di cui all'articolo 15, comma 7.
Art. 31 (Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti) |
1.
I calcoli preliminari delle strutture e degli impianti devono consentirne il
dimensionamento e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli
impianti, anche la specificazione delle caratteristiche. I calcoli degli
impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi
tecnici necessari.
Art. 32 (Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo) |
1. Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto. Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell’intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.
Art. 33 (Piano particellare di esproprio) |
1.
Il piano particellare degli espropri, degli asservimenti e delle interferenze
con i servizi è redatto in base alle mappe catastali aggiornate, e comprende
anche le espropriazioni e gli asservimenti necessari per gli attraversamenti e
le deviazioni di strade e di corsi d'acqua.
2.
Sulle mappe catastali sono altresì indicate le eventuali zone di rispetto o da
sottoporre a vincolo in relazione a specifiche normative o ad esigenze connesse
alla categoria dell'intervento.
3.
Il piano è corredato dall'elenco delle ditte che in catasto risultano
proprietarie dell'immobile da espropriare, asservire o occupare temporaneamente
ed è corredato dell'indicazione di tutti i dati catastali nonché delle
superfici interessate.
4.
Per ogni ditta va inoltre indicata l'indennità presunta di espropriazione e di
occupazione temporanea determinata in base alle leggi e normative vigenti,
previo occorrendo apposito sopralluogo.
5.
Se l'incarico di acquisire l'area su cui insiste l'intervento da realizzare è
affidato all'appaltatore, questi ha diritto al rimborso di quanto corrisposto a
titolo di indennizzo ai proprietari espropriati, nonché al pagamento delle
eventuali spese legali sostenute se non sussistano ritardi o responsabilità a
lui imputabili.
Art. 34 (Stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni del progetto definitivo) |
1.
La stima sommaria dell’intervento consiste nel computo metrico estimativo,
redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari dedotti dai
prezziari della stazione appaltante o dai listini correnti nell’area
interessata.
2.
Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato:
a)
applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti,
necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i
rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle
locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
b)
aggiungendo all’importo così determinato una percentuale per le spese
relative alla sicurezza;
c)
aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il 13 e il 15 per cento,
a seconda della categoria e tipologia dei lavori, per spese generali;
d)
aggiungendo infine una percentuale del 10 per cento per utile dell'appaltatore.
3.
In relazione alle specifiche caratteristiche dell’intervento il computo
metrico estimativo può prevedere le somme da accantonare per eventuali
lavorazioni in economia, da prevedere nel contratto d’appalto o da inserire
nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione appaltante.
4.
L’elaborazione della stima sommaria dell’intervento può essere effettuata
anche attraverso programmi di gestione informatizzata; se la progettazione è
affidata a progettisti esterni, i programmi devono essere preventivamente
accettati dalla stazione appaltante.
5.
Il risultato della stima sommaria dell’intervento e delle espropriazioni
confluisce in un quadro economico redatto secondo lo schema di cui all'articolo
17.
ATTENZIONE !!!! Per l'applicazione del presente articolo è opportuno confrontare il relativo testo con quanto disposto nella Circolare Ass.LL.PP. 24-10-02